FATTURA ELETTRONICA: sanzioni ridotte nei primi 6 mesi del 2019

Con l’approvazione della Legge di Bilancio, si conferma l’entrata in vigore della fatturazione elettronica per i privati dal prossimo gennaio 2019, ed anche le misure  per le sanzioni  previste in caso di inadempienza dell’obbligo.

Nonostante le aspettative per eventuali rinvii dell’obbligo di emissione delle fatture elettroniche tra privati dal prossimo gennaio 2019, con l’approvazione della Legge di Bilancio, ogni speranza è ormai persa. Infatti, non ci sarà nessuna deroga o slittamento di date, ma il Governo ha acconsentito a ridurre le sanzioni in caso di inadempienza per inadeguatezza dei sistemi informatici.

In particolare, è prevista :

  • la NON applicazione delle sanzioni in caso di fattura elettronica emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva (mensile o trimestrale);
  • l’applicazione di una sanzione ridotta dell’80% se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva (mensile o trimestrale) del periodo successivo.

Tali attenuazioni delle sanzioni sono riconosciute anche con riferimento al cessionario/committente che abbia erroneamente detratto l’imposta oppure non abbia provveduto a regolarizzare.

In particolare, il cessionario che abbia detratto l’imposta in assenza di una fattura elettronica, eviterà comunque le sanzioni se il documento è emesso entro i termini della propria liquidazione periodica; sarà invece soggetto alle sanzioni, seppur in misura ridotta, se la regolarizzazione avviene entro i termini della liquidazione periodica successiva. Resta comunque impregiudicato il ricorso al ravvedimento operoso.

Di seguito gli articoli di legge riferiti alla fatturazione elettronica inseriti nel DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2018, n. 119 

Capo II
Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario

Art. 10 
Disposizioni di semplificazione per l’avvio della fatturazione elettronica 

1. All’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: «Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:
a) non si applicano se la fattura e’ emessa con le modalita’ di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
b) si applicano con riduzione dell’80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.».

Art. 11
Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture 

1. All’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera g) e’ inserita la seguente: «g-bis)
data in cui e’ effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui e’ corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreche’ tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;»;
b) al comma 4, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «La fattura e’ emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6.».
2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1°
luglio 2019.

Art. 12 
Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse
1. All’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo comma e’ sostituito dal seguente: «Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.».
Art. 13 
Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti
1. All’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole «Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17 e deve annotarle in apposito registro» sono sostituite dalle seguenti: «Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17,»;
b) al secondo comma, le parole «il numero progressivo ad essa attribuito,» sono soppresse.
Art. 14 
Semplificazioni in tema di detrazione dell’IVA
1. Nell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente puo’ essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.».
Art. 15 
Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica
1. All’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole «, stabiliti o identificati» sono sostituite dalle seguenti: «o stabiliti».

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