FATTURA ELETTRONICA SCADENZE: 22 LUGLIO IMPOSTA DI BOLLO

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22 luglio 2019   nuova scadenza per i soggetti obbligati ad assolvere l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell’anno 2019.

Chi deve pagare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche al 22 luglio 2019?

Dovranno effettuare il versamento le seguenti categorie di contribuenti:

  • Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.
  • Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali
  • Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati
  • Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società
  • Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie
  • Enti che non svolgono attività commerciali
  • Organi e amministrazioni dello Stato
  • Altri soggetti

22 luglio 2019 versamento imposta di bollo secondo trimestre 2019. come si paga? Condividi il Tweet

Come andrà effettuato il versamento?

Intanto le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014, ed in generale il versamento dell’imposta potrà avvenire:

  1. mediante il servizio presente nell’area riservata del contribuente presente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale; ( istruzioni per pagare l’imposta di bollo dal sito dell’AdE)
  2. oppure utilizzando il Modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate con modalità esclusivamente telematica oppure, per gli enti pubblici, con modello F24-EP .

Quali sono i codici tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta al 22 luglio con F24?

I codici tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta di bollo , sono:

  • 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014
  • 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI
  • 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI

Su quali fatture viene applicata l’imposta di bollo?

La marca da bollo è un tributo di 2 euro applicato esclusivamente per le fatture emesse senza l’addebito dell’iva.

In generale l’imposta di bollo è applicata sulle fatture cartacee ed elettroniche con importi superiori ad € 77.47, sia che esse contengano solo importi non soggetti ad iva , sia che   presentano contemporaneamente importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti.
In questo caso, la marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a € 77.47.

Si ricorda che la marca da bollo deve essere affrancata sulla copia originale della fattura consegnata al cliente, mentre sulle altre copie sarà necessario riportare la dicitura “ Imposta di bollo assolta sull’originale”.

Inoltre, quando la marca da bollo è a carico del cliente, l’importo deve essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dalla base imponibile dell’IVA (Art. 15 DPR 633/1972), quando invece è a carico del fornitore, l’importo della marca da bollo non deve essere specificato in fattura.

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