FATTURA ELETTRONICA REVERSE CHARGE: le regole da ricordare
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Il tema della gestione del Reverse Charge associato alla Fattura Elettronica è sicuramente un tema che sembra sollevare una serie di domande e dubbi da parte dei contribuenti, che non sanno bene come operare quando si trovano di fronte alla questione.
Proviamo a chiarirci le idee mettendo in evidenza alcune regole fondamentali, con qualche esempio esplicativo ma non esaustivo.
- Cos’è il Reverse Charge?
- Che differenza c’è tra Reverse Charge Interno e Reverse Charge Esterno?
- Cosa fare in caso di ricezione di una fattura in Reverse Charge?
- Cosa fare in caso di ricezione di una fattura in Reverse Charge per acquisto di un prodotto da rivendere a cliente finale o ad altro rivenditore?
- Che differenza c’è tra autofattura per fattura fornitore in Reverse Charge e autofattura per mancata ricezione fattura da fornitore?
Cos’è il Reverse Charge?
Il regime di Reverse Charge , in caso di cessione di beni o prestazioni di servizio, prevede di far ricadere l’obbligo dell’Iva NON sul cedente o prestatore , ma sul destinatario se questo è un soggetto passivo di iva, quindi è chi acquista il bene o riceve un servizio, ad assolvere l’imposta.
fattura elettronica reverse charge le regole da ricordare per emette autofattura Condividi il TweetChe differenza c’è tra Reverse Charge Interno e Reverse Charge Esterno?
Il Reverse Charge Interno si applica per cessione di beni o prestazioni di servizi tra soggetti passivi presenti sul territorio italiano, mentre il Reverse Charge Esterno si applica per cessione di beni o prestazioni di servizi quando il soggetto passivo è fuori dal territorio italiano ma facente parte sempre dell’Unione Europea.
I settori di applicazione del reverse charge interno sono trattati in questo articolo
Cosa fare in caso di ricezione di una fattura in Reverse Charge?
Se abbiamo acquistato un bene o abbiamo ricevuto un servizio da un fornitore che ha poi emesso nei nostri confronti una fattura con Reverse Charge, la prima cosa da fare è emettere un’autofattura con :
- cedente/prestatore e cessionario/committente noi stessi
- riferimenti della fattura di acquisto
- descrizione del bene/servizio acquistato con imponibile + iva
- inviare l’autofattura al SdI
- non registrare la fattura che riceviamo dal SdI
Cosa fare in caso di ricezione di una fattura in Reverse Charge per acquisto di un prodotto da rivendere a cliente finale o ad altro rivenditore?
Se riceviamo una fattura passiva con applicazione del Reverse Charge, per l’acquisto di un bene o un servizio che andremo a rivendere a consumatore finale, dopo aver emesso autofattura secondo quanto specificato al punto 3, dovremo emettere fattura al cliente consumatore con imponibile + iva .
Se invece il bene / servizio acquistato con Reverse Charge dovrà essere rivenduto ad altro soggetto che lo rivenderà a sua volta, dovremo emettere fattura applicando a nostra volta il Reverse Charge.
Che differenza c’è tra autofattura per fattura fornitore in Reverse Charge e autofattura per mancata ricezione fattura da fornitore?
In realtà non molto, perchè parliamo sempre di autofattura con iva esposta ( imponibile + iva), con l’unica differenza sulla indicazione del “tipo documento”.
Nello specifico, per emissione di autofattura in Reverse Charge Interno o Esterno, la stessa dovrà essere emessa con tipo documento “TD01”, lo stesso utilizzato per l’emissione della fattura ordinaria , mentre per l’emissione di un’autofattura per mancata ricezione della fattura fornitore, (art. 6 comma 8 del Dlgs 471/1997 – autofattura-denuncia),andrà indicato come tipo documento TD20.
Attenzione però, l’autofattura-denuncia con codice TD20, la si potrà emettere entro 4 mesi dall’avvenuta operazione di cessione di beni o prestazione di servizi, senza che sia stata ricevuta la fattura del fornitore.
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