FATTURA ELETTRONICA REVERSE CHARGE: le regole da ricordare

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Il tema della gestione del Reverse Charge associato alla Fattura Elettronica è sicuramente un tema che sembra sollevare una serie di domande e dubbi da parte dei contribuenti, che non sanno bene come operare quando si trovano di fronte alla questione.

Proviamo a chiarirci le idee mettendo in evidenza alcune regole fondamentali, con qualche esempio esplicativo ma non esaustivo.

  1. Cos’è il Reverse Charge?
  2. Che differenza c’è tra Reverse Charge Interno e Reverse Charge Esterno?
  3. Cosa fare in caso di ricezione di una fattura in Reverse Charge?
  4. Cosa fare in caso di ricezione di una fattura in Reverse Charge per acquisto di un prodotto da rivendere a cliente finale o ad altro rivenditore?
  5. Che differenza c’è tra autofattura per fattura fornitore in Reverse Charge e autofattura per mancata ricezione fattura da fornitore?

 

Cos’è il Reverse Charge?

Il regime di Reverse Charge , in caso di cessione di beni o prestazioni di servizio, prevede di far ricadere l’obbligo dell’Iva NON sul cedente o prestatore , ma sul destinatario se questo è un soggetto passivo di iva, quindi è chi acquista il bene o riceve un servizio, ad assolvere l’imposta.

fattura elettronica reverse charge le regole da ricordare per emette autofattura Condividi il Tweet

Che differenza c’è tra Reverse Charge Interno e Reverse Charge Esterno?

Il Reverse Charge Interno si applica per cessione di beni o prestazioni di servizi tra soggetti passivi presenti sul territorio italiano, mentre il Reverse Charge Esterno  si applica per cessione di beni o prestazioni di servizi quando il soggetto passivo è fuori dal territorio italiano ma facente parte sempre dell’Unione Europea.

I settori di applicazione del reverse charge interno sono trattati in questo articolo

Cosa fare in caso di ricezione di una fattura in Reverse Charge?

Se abbiamo acquistato un bene o abbiamo ricevuto un servizio da un fornitore che ha poi emesso nei nostri confronti una fattura con Reverse Charge, la prima cosa da fare è emettere un’autofattura con :

  • cedente/prestatore e cessionario/committente noi stessi
  • riferimenti della fattura di acquisto
  • descrizione del bene/servizio acquistato con imponibile + iva
  • inviare l’autofattura al SdI
  • non registrare la fattura che riceviamo dal SdI

Cosa fare in caso di ricezione di una fattura in Reverse Charge per acquisto di un prodotto da rivendere a cliente finale o ad altro rivenditore?

Se riceviamo una fattura passiva con applicazione del Reverse Charge, per l’acquisto di un bene o un servizio che andremo a rivendere a consumatore finale, dopo aver emesso autofattura secondo quanto specificato al punto 3, dovremo emettere fattura al cliente consumatore con imponibile + iva .

Se invece il bene / servizio acquistato con Reverse Charge dovrà essere rivenduto ad altro soggetto che lo rivenderà a sua volta, dovremo emettere fattura applicando a nostra volta il Reverse Charge.

Che differenza c’è tra autofattura per fattura fornitore in Reverse Charge e autofattura per mancata ricezione fattura da fornitore?

In realtà non molto, perchè parliamo sempre di autofattura con iva esposta ( imponibile + iva), con l’unica differenza sulla indicazione del “tipo documento”.

Nello specifico, per emissione di autofattura in Reverse Charge Interno o Esterno, la stessa dovrà essere emessa con tipo documento “TD01”,  lo stesso utilizzato per l’emissione della fattura ordinaria , mentre per l’emissione di un’autofattura per mancata ricezione della fattura fornitore, (art. 6 comma 8 del Dlgs 471/1997 – autofattura-denuncia),andrà indicato come tipo documento TD20.
Attenzione però, l’autofattura-denuncia con codice TD20, la si potrà emettere entro 4 mesi dall’avvenuta operazione di cessione di beni o prestazione di servizi, senza che sia stata ricevuta la fattura del fornitore.

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le regole del reverse charge e l'autofattura