FATTURA ELETTRONICA : agevolazioni per regime di vantaggio e forfettario

Dal 1° gennaio 2019 si passa al sistema di fatturazione elettronica per  tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato,  ma cosa succede a coloro che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario?

La legge di Bilancio 205/2017 al comma 909 lett. a) n.3) prevede che i soggetti  che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111);e per coloro che applicano il regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) , siano esonerati dall’emissione della fattura elettronica.

Tale esonero varrà però solo se il soggetto titolare di partita iva rientrante nei regimi fiscali sopra esposti, non debba emettere fattura verso una pubblica amministrazione.

Come gestire le fatture passive quando si è in regime di vantaggio o forfettario?

I soggetti esentati dall’emissione della fattura  elettronica, certamente si troveranno però a dover gestire le fatture passive in formato elettronico, in quanto è possibile che i loro fornitori emetteranno dal 1 gennaio 2019 solo fatture in formato xml trasmesse tramite il SdI.
Il metodo di ricezione delle fatture elettroniche è lo stesso adottato per la trasmissione, ovvero il SdI recapiterà le fatture passive tramite
a) sistema di posta elettronica certificata, “PEC”;
b) sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service”;
c) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.
Ricordiamo che per  il recapito della fattura elettronica l’Agenzia delle entrate rende disponibile un servizio di registrazione, dell’”indirizzo telematico” (vale a dire una PEC o un codice destinatario) prescelto per la ricezione dei file, in caso di impossibilità dello SdI di recapitare il file all’indirizzo telematico indicato, le fatture saranno sempre reperibili nell’area riservata messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate fino al 31 dicembre dell’anno successivo all’emissione del documento.

Per approfondire  l’argomento fatturazione elettronica, vi consigliamo di leggere anche l’articolo ” FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI : come inviarla e come riceverla”

fattura elettronica agevolazione per i regimi minimi e forfettari

Provvedimento_30042018_Regole_tecniche_per_lemissione_e_la_ricezione_delle_fatture_elettroniche-1.pdf