VENDITA DEI BENI A DISTANZA : comunicazione all’AdE entro il 31.10.2019
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Scadenza fissata al 31 ottobre 2019 per la trasmissione dei dati dei fornitori di beni importati o presenti nella UE e rivenduti da operatori residenti e non nello Stato italiano tramite piattaforme digitali.
L’Agenzia delle Entrate ha reso noto la prima scadenza per la comunicazione dei dati sui fornitori di beni utilizzati per la vendita attraverso i marketplace da parte degli operatori italiani e non, come previsto dal provvedimento dello scorso 31 luglio 2019, in attuazione dell’articolo 13 del dl n. 34 del 2019 (decreto crescita).
31 ottobre 2019: comunicare all' #AdE i dati dei fornitori di beni venduti tramite e-commerce. Come? i dettagli qui Condividi il TweetQuando andrà inviata la comunicazione?
La comunicazione deve essere effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, utilizzando i servizi telematici Entratel/Fisconline o tramite intermediario abilitato.
Il primo invio deve essere effettuato entro il 31 ottobre 2019.
Quali dati andranno trasmessi?
Per ciascun fornitore dei beni venduti tramite piattaforme e/o portali, dovranno essere inviati trimestralmente all’Agenzia i seguenti dati:
- la denominazione o i dati anagrafici completi, incluso l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
- il numero totale delle unità vendute in Italia;
- a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro.
L’invio dei dati dovrà essere effettuato utilizzando gli specifici prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia, o tramite intermediario abilitato.
Attenzione!
I soggetti non residenti che devono trasmettere la comunicazione, se privi di una stabile organizzazione in Italia, sono obbligati a identificarsi direttamente oppure ad avvalersi di un rappresentante fiscale residente.
Cosa succede in caso di mancato invio o di invio di dati incompleti?
Il soggetto sarà considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha inviato in modo incompleto, i dati relativi ai fornitori dei beni venduti, a meno che il soggetto interessato, dimostri che l’imposta è stata comunque assolta dal fornitore, e se, riguardo l’invio di dati incompleti, il medesimo soggetto documenti di aver adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale.
Collegati alla pagina dell’Agenzia delle Entrate ed entra con le tue credenziali per scaricare il software di controllo per le Comunicazioni delle Informazioni relative ai prodotti venduti in Italia attraverso piattaforme digitali