TFR IN BUSTA PAGA : da luglio non dovrà essere più erogato
L’ INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale , ha reso noto che da luglio 2018 i datori di lavoro non saranno più obbligati ad erogare la quota maturanda del TFR in busta paga per i dipendenti che ne hanno fatto richiesta.
I lavoratori dipendenti del settore privato, in relazione ai periodi di paga dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, hanno potuto richiedere ai rispettivi datori di lavoro, in via sperimentale, di percepire in busta paga la quota maturanda del Trattamento di Fine Rapporto ( TFR) come Quota Integrativa della Retribuzione (Qu.I.R.).
Con il messaggio 10 luglio 2018, n. 2791 l’Istituto informa che, a decorrere da luglio 2018, non essendo stato adottato dal legislatore alcun provvedimento di proroga o reiterazione delle disposizioni normative, i datori di lavoro non saranno più tenuti a erogare in busta paga la quota maturanda del TFR per i dipendenti che ne abbiano fatto richiesta.
Decadono, pertanto, gli obblighi informativi e contributivi della circolare INPS 23 aprile 2015, n. 82, fatte salve specifiche indicazioni, contenute nel messaggio, relative alle aziende che abbiano avuto accesso al finanziamento della Qu.I.R., che dovranno continuare a valorizzare l’elemento <QUIRFinLiquidata> – che contiene le informazioni riferite alla Qu.I.R. liquidata in busta paga attraverso il ricorso al finanziamento assistito da garanzia (cfr. paragrafo 8 della circolare n. 82/2015) – fino alla liquidazione in busta paga della quota di TFR maturata nel periodo di paga giugno 2018, ossia fino alle denunce Uniemens di competenza settembre 2018.
Se la quota TFR non viene più inserita in busta paga, dove finirà?
Venuto meno l’obbligo di erogazione della quota di trattamento di fine rapporto in busta paga, dalle denunce di competenza luglio 2018, i datori di lavoro interessati – in funzione degli obblighi di legge in materia di TFR e delle scelte operate dai lavoratori in ordine alla sua destinazione – dovranno procedere al ripristino dell’assetto previgente all’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 26 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, adeguando i relativi obblighi informativi e finanziari:
a) accantonamento in azienda;
b) versamento al Fondo di tesoreria;
c) versamento alla forma pensionistica complementare di destinazione.
Circolare numero 82 del 23-04-2015