STOP AL CREDITO DI IMPOSTA PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO

L’agenzia delle Entrate ha provveduto alla soppressione del Credito di Imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, e lo ha fatto con la Risoluzione n. 43/E del 22.06.2021. 

Nel provvedimento si legge infatti, che il codice tributo 6918 istituito con la precedente risoluzione n. 2/E dell’11 gennaio 2021, per  beneficiare del credito di imposta a compensazione, per le spese sostenute per l’adeguamento degli ambienti di lavoro in relazione allo stato di emergenza sanitaria dovuta al Covid19, viene soppresso a partire dal 1° luglio 2021.

Tale soppressione non è però una novità, dato che lo stesso provvedimento dello scorso 11 gennaio, aveva già previsto che tale beneficio potesse essere utilizzato tramite compilazione del modello f24, nell’intervallo di tempo tra il 1 gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021 e solo a compensazione.

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Detto ciò, alle cattive notizie se ne aggiungono di buone.

Sembra infatti , che tra gli emendamenti che potrebbero essere inseriti prossimamente  nella legge ” sostegni bis”, ci siano nuove indennità di sostegno al reddito per i lavoratori stagionali che hanno svolto attività all’estero, per quelli intermittenti a tempo determinato del settore catering e per  il commercio nelle aree pubbliche di cibi e bevande.

Si tratta ovviamente di ancora di proposte presentate per la prossima conversione in legge del decreto Sostegni bis , che dovrà essere approvato entro il 25 luglio 2021.

In particolare, per coloro che:

  • esercitano il commercio nelle aree pubbliche di cibi e bevande ( fisso o ambulante ) e che hanno già  beneficiato delle indennità di cui all’articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si parla o di un ulteriore contributo di 1000 euro per i mesi di maggio , giugno , e luglio 2021, oppure di un contributo unico di 2400 euro;
  • per i lavoratori stagionali all’estero, si prevede di ampliare il bonus 1600 euro;
  • e ancora un’indennità da 1600 euro ai lavoratori dipendenti con contratto di lavoro intermittente, anche a tempo determinato, del settore del catering per eventi, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della legge, e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo.

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