SPLIT PAYMENT : cosa indicare in fattura
Lo Split Payment introdotto con la Legge di Stabilità 2015 (n. 190-2014) poi ampliato con il DL 50-2017 , stabilisce il nuovo meccanismo per la scissione dei pagamenti della PA, e prevede che il versamento dell’Iva all’Erario venga effettuato direttamente dall’amministrazione pubblica.
Questo provvedimento è stato introdotto al fine di ridurre le numerose frodi fiscali legate all’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) , nonchè all’evasione fiscale che nel nostro paese ha toccato la cifra di 270 miliardi di euro nel 2017 ( rapporto 2016 dell’Eurispes ).
Lo Split Payment si applica nei rapporti tra imprese private e pubbliche amministrazioni attraverso la scissione dei pagamenti, che prevede che la PA paghi le fatture per acquisto di beni o prestazioni di servizi al netto dell’Iva applicata dal fornitore, che verrà invece versata dall’amministrazione pubblica direttamente allo Stato.
Chi è obbligato ad applicare lo Split Payment?
Dal 1° gennaio 2018 i soggetti obbligati ad applicare lo split payment IVA , previsti dall’articolo 17-ter del d.p.r. 633/1972 così come modificato dal DL 50/2017 e dal DL 148/2017 sono :
- gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
- società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
- società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche;
- società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere precedenti;
- società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario”.
Cosa deve indicare allora una impresa privata che cede beni o presta servizi ad una o più di queste figure soggette allo Split Payment?
Dovrà innanzitutto indicare in fattura il riferimento all’art.17-ter del DPR 633/1972, fare poi rivalsa dell’Iva che non viene incassata dal fornitore ma versata direttamente dall’ente pubblico.
In sede di registrazione della fattura, l’imposta sul valore aggiunto viene annotata nel registro Iva vendite, ma non calcolata nella liquidazione periodica. Lo storno dell’IVA può essere poi effettuato con una successiva e specifica scrittura che indichi allo stesso tempo la registrazione della fattura e l’ammontare dell’Iva da dare e da avere.