SCONTRINO ELETTRONICO per i contribuenti oltre i 400mila euro
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Nel decreto legge fiscale collegato alla manovra di bilancio 2019, il Governo ha previsto oltre all’entrata in vigore della fattura elettronica a gennaio 2019, anche l’introduzione dello scontrino elettronico.
Come funzionerà lo scontrino elettronico?
Nello schema di decreto, ad un articolo ancora non definito, si prevedono delle modifiche all’art. 2 del decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che definiscono quanto segue:
“A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri .
Inoltre, dal 1° luglio 2019 è stata proposta l’ introduzione dell’obbligo di scontrino elettronico per i contribuenti aventi volume d’affari superiore a 400.000 euro, con contestuale obbligo di invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri.
Cos’è lo scontrino elettronico?
Lo scontrino fiscale rilasciato dagli esercenti a fronte di una vendita oggi in formato cartaceo, passerà in una versione elettronica emessa da speciali registratori di cassa in grado di inviare per via telematica ogni singolo corrispettivo giornaliero all’Agenzia delle Entrate, e tutti i dati trasmessi potranno essere visionati dal contribuente nel proprio cassetto fiscale.
Cos’è la lotteria degli scontrini fiscali?
Nel decreto, si fa menzione anche ad una lotteria a premi legata agli scontrini fiscali elettronici, infatti ” A decorrere dal 1° gennaio 2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria
nazionale.
Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4
dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”.