PRIVACY: pubblicato il testo del Decreto Legislativo di Adeguamento al GDPR
indice contenuti
Pubblicato il 4 settembre 2018 sulla Gazzetta Ufficiale, il tanto atteso Decreto Legislativo di Adeguamento al GDPR per lo Stato Italiano, Dlgs 101 del 10 agosto 2018.
Il Decreto, che entrerà in vigore dal prossimo 19 settembre 2018 e consta di ben 27 articoli, è relativo alle Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Cosa contiene il Decreto Legislativo di Adeguamento al GDPR?
Queste le disposizioni inserite nel Dlgs 101 10/8/2018
Capo I
Modifiche al titolo e alle premesse del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, e in particolare l'articolo 13, che delega il Governo all'emanazione di uno o piu' decreti legislativi di adeguamento del quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Vista la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio; Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati; Vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2018; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, adottato nell'adunanza del 22 maggio 2018; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2018; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per gli affari europei e della giustizia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al titolo e alle premesse del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 1. Al titolo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole «dati personali» sono aggiunte le seguenti: «, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE». 2. Alle premesse del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il terzo Visto sono inseriti i seguenti: «Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017» e, in particolare, l'articolo 13, che delega il Governo all'emanazione di uno o piu' decreti legislativi di adeguamento del quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. La legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2017, n. 259. La legge 24 dicembre 2012 n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. Il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 novembre 2012, n. L 310. La direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, e' pubblicata nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119. La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, e' pubblicata nella G.U.U.E. 23 novembre 1995, n. L 281. La direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e' pubblicata nella G.U.C.E. 31 luglio 2002, n. L 201. Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2018, n. 119. Note all'art. 1: - Il titolo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.»
Modifiche alla parte I del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Art. 2
Modifiche alla parte I, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. Alla parte I, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica del titolo I e' sostituita dalla seguente: «Principi e disposizioni generali»; b) prima dell'articolo 1 e' inserito il seguente Capo: «Capo I (Oggetto, finalita' e Autorita' di controllo)» c) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Oggetto) . - 1. Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito «Regolamento», e del presente codice, nel rispetto della dignita' umana, dei diritti e delle liberta' fondamentali della persona.»; d) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Finalita'). - 1. Il presente codice reca disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento.»; e) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: «Art. 2-bis (Autorita' di controllo). - 1. L'Autorita' di controllo di cui all'articolo 51 del regolamento e' individuata nel Garante per la protezione dei dati personali, di seguito «Garante», di cui all'articolo 153.»; f) dopo l'articolo 2-bis sono inseriti i seguenti Capi: «Capo II (Principi) - Art. 2-ter (Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri). - 1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento e' costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. 2. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del Regolamento, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e' ammessa se prevista ai sensi del comma 1. In mancanza di tale norma, la comunicazione e' ammessa quando e' comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e puo' essere iniziata se e' decorso il termine di quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati. 3. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalita' sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1. 4. Si intende per: a) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu' soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali sotto l'autorita' diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione; b) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. Art. 2-quater (Regole deontologiche). - 1. Il Garante promuove, nell'osservanza del principio di rappresentativita' e tenendo conto delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali, l'adozione di regole deontologiche per i trattamenti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo 4, e al capo IX del Regolamento, ne verifica la conformita' alle disposizioni vigenti, anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto. 2. Lo schema di regole deontologiche e' sottoposto a consultazione pubblica per almeno sessanta giorni. 3. Conclusa la fase delle consultazioni, le regole deontologiche sono approvate dal Garante ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 1, lettera b), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportate nell'allegato A del presente codice. 4. Il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceita' e la correttezza del trattamento dei dati personali. Art. 2-quinquies (Consenso del minore in relazione ai servizi della societa' dell'informazione). - 1. In attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici anni puo' esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della societa' dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di eta' inferiore a quattordici anni, fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, e' lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilita' genitoriale. 2. In relazione all'offerta diretta ai minori dei servizi di cui al comma 1, il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere significativo il consenso prestato da quest'ultimo, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguardi. Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante). - 1. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonche' le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. 2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie: a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico; b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonche' rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle generalita'; c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili; d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli; e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di rifugiato; f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare, nonche' documentazione delle attivita' istituzionali di organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di verbali e resoconti dell'attivita' di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari; g) esercizio del mandato degli organi rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro scioglimento, nonche' l'accertamento delle cause di ineleggibilita', incompatibilita' o di decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche; h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo politico, inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalita' direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo; i) attivita' dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia tributaria e doganale; l) attivita' di controllo e ispettive; m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni; n) conferimento di onorificenze e ricompense, riconoscimento della personalita' giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, accertamento dei requisiti di onorabilita' e di professionalita' per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonche' rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, adesione a comitati d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali; o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore; p) obiezione di coscienza; q) attivita' sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria; r) rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunita' religiose; s) attivita' socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci; t) attivita' amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti nonche' alle trasfusioni di sangue umano; u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonche' compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumita' fisica; v) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale; z) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria; aa) tutela sociale della maternita' ed interruzione volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza, integrazione sociale e diritti dei disabili; bb) istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario; cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi storici degli enti pubblici, o in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, per fini di ricerca scientifica, nonche' per fini statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan); dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunita' nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, accertamento della responsabilita' civile, disciplinare e contabile, attivita' ispettiva. 3. Per i dati genetici, biometrici e relativi alla salute il trattamento avviene comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2-septies. Art. 2-septies (Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute). - 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, i dati genetici, biometrici e relativi alla salute, possono essere oggetto di trattamento in presenza di una delle condizioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo ed in conformita' alle misure di garanzia disposte dal Garante, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. 2. Il provvedimento che stabilisce le misure di garanzia di cui al comma 1 e' adottato con cadenza almeno biennale e tenendo conto: a) delle linee guida, delle raccomandazioni e delle migliori prassi pubblicate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e delle migliori prassi in materia di trattamento dei dati personali; b) dell'evoluzione scientifica e tecnologica nel settore oggetto delle misure; c) dell'interesse alla libera circolazione dei dati personali nel territorio dell'Unione europea. 3. Lo schema di provvedimento e' sottoposto a consultazione pubblica per un periodo non inferiore a sessanta giorni. 4. Le misure di garanzia sono adottate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento, e riguardano anche le cautele da adottare relativamente a: a) contrassegni sui veicoli e accessi a zone a traffico limitato; b) profili organizzativi e gestionali in ambito sanitario; c) modalita' per la comunicazione diretta all'interessato delle diagnosi e dei dati relativi alla propria salute; d) prescrizioni di medicinali. 5. Le misure di garanzia sono adottate in relazione a ciascuna categoria dei dati personali di cui al comma 1, avendo riguardo alle specifiche finalita' del trattamento e possono individuare, in conformita' a quanto previsto al comma 2, ulteriori condizioni sulla base delle quali il trattamento di tali dati e' consentito. In particolare, le misure di garanzia individuano le misure di sicurezza, ivi comprese quelle tecniche di cifratura e di pseudonomizzazione, le misure di minimizzazione, le specifiche modalita' per l'accesso selettivo ai dati e per rendere le informazioni agli interessati, nonche' le eventuali altre misure necessarie a garantire i diritti degli interessati. 6. Le misure di garanzia che riguardano i dati genetici e il trattamento dei dati relativi alla salute per finalita' di prevenzione, diagnosi e cura nonche' quelle di cui al comma 4, lettere b), c) e d), sono adottate sentito il Ministro della salute che, a tal fine, acquisisce il parere del Consiglio superiore di sanita'. Limitatamente ai dati genetici, le misure di garanzia possono individuare, in caso di particolare ed elevato livello di rischio, il consenso come ulteriore misura di protezione dei diritti dell'interessato, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, o altre cautele specifiche. 7. Nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 32 del Regolamento, e' ammesso l'utilizzo dei dati biometrici con riguardo alle procedure di accesso fisico e logico ai dati da parte dei soggetti autorizzati, nel rispetto delle misure di garanzia di cui al presente articolo. 8. I dati personali di cui al comma 1 non possono essere diffusi. Art. 2-octies (Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati). - 1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento, che non avviene sotto il controllo dell'autorita' pubblica, e' consentito, ai sensi dell'articolo 10 del medesimo regolamento, solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le liberta' degli interessati. 2. In mancanza delle predette disposizioni di legge o di regolamento, i trattamenti dei dati di cui al comma 1 nonche' le garanzie di cui al medesimo comma sono individuati con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante. 3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza e' consentito se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, riguardanti, in particolare: a) l'adempimento di obblighi e l'esercizio di diritti da parte del titolare o dell'interessato in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, secondo quanto previsto dagli articoli 9, paragrafo 2, lettera b), e 88 del regolamento; b) l'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge o di regolamento in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali; c) la verifica o l'accertamento dei requisiti di onorabilita', requisiti soggettivi e presupposti interdittivi nei casi previsti dalle leggi o dai regolamenti; d) l'accertamento di responsabilita' in relazione a sinistri o eventi attinenti alla vita umana, nonche' la prevenzione, l'accertamento e il contrasto di frodi o situazioni di concreto rischio per il corretto esercizio dell'attivita' assicurativa, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia; e) l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; f) l'esercizio del diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia; g) l'esecuzione di investigazioni o le ricerche o la raccolta di informazioni per conto di terzi ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; h) l'adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosita' sociale, nei casi previsti da leggi o da regolamenti, o per la produzione della documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d'appalto; i) l'accertamento del requisito di idoneita' morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto, in adempimento di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di appalti; l) l'attuazione della disciplina in materia di attribuzione del rating di legalita' delle imprese ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; m) l'adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo. 4. Nei casi in cui le disposizioni di cui al comma 3 non individuano le garanzie appropriate per i diritti e le liberta' degli interessati, tali garanzie sono previste con il decreto di cui al comma 2. 5. Quando il trattamento dei dati di cui al presente articolo avviene sotto il controllo dell'autorita' pubblica si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2-sexies. 6. Con il decreto di cui al comma 2 e' autorizzato il trattamento dei dati di cui all'articolo 10 del Regolamento, effettuato in attuazione di protocolli di intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita' organizzata, stipulati con il Ministero dell'interno o con le prefetture-UTG. In relazione a tali protocolli, il decreto di cui al comma 2 individua, le tipologie dei dati trattati, gli interessati, le operazioni di trattamento eseguibili, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione e prevede le garanzie appropriate per i diritti e le liberta' degli interessati. Il decreto e' adottato, limitatamente agli ambiti di cui al presente comma, di concerto con il Ministro dell'interno. Art. 2-novies (Trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale). - 1. Le disposizioni degli articoli 2-sexies, 2-septies e 2-octies del presente decreto legislativo recano principi applicabili, in conformita' ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti delle categorie di dati personali di cui agli articoli 9, paragrafo 1, e 10 del Regolamento, disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale. Art. 2-decies (Inutilizzabilita' dei dati). - 1. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati, salvo quanto previsto dall'articolo 160-bis. Capo III (Disposizioni in materia di diritti dell'interessato) - Art. 2-undecies (Limitazioni ai diritti dell'interessato). - 1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto: a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio; b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive; c) all'attivita' di Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione; d) alle attivita' svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalita' inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonche' alla tutela della loro stabilita'; e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria; f) alla riservatezza dell'identita' del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio. 2. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si applica quanto previsto dai regolamenti parlamentari ovvero dalla legge o dalle norme istitutive della Commissione d'inchiesta. 3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) e) ed f) i diritti di cui al medesimo comma sono esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. L'esercizio dei medesimi diritti puo', in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalita' della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui cio' costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e) ed f). In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalita' di cui all'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonche' del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa l'interessato delle facolta' di cui al presente comma. Art. 2-duodecies (Limitazioni per ragioni di giustizia). - 1. In applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia nell'ambito di procedimenti dinanzi agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado nonche' dinanzi al Consiglio superiore della magistratura e agli altri organi di autogoverno delle magistrature speciali o presso il Ministero della giustizia, i diritti e gli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento sono disciplinati nei limiti e con le modalita' previste dalle disposizioni di legge o di Regolamento che regolano tali procedimenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. 2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'esercizio dei diritti e l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento possono, in ogni caso, essere ritardati, limitati o esclusi, con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalita' della limitazione, nella misura e per il tempo in cui cio' costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, per salvaguardare l'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari. 3. Si applica l'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo. 4. Ai fini del presente articolo si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, i trattamenti effettuati in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, nonche' i trattamenti svolti nell'ambito delle attivita' ispettive su uffici giudiziari. Le ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attivita' amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non e' pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla trattazione giudiziaria di procedimenti. Art. 2-terdecies (Diritti riguardanti le persone decedute). - 1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualita' di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione. 2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non e' ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della societa' dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata. 3. La volonta' dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto puo' riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma. 4. L'interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3. 5. In ogni caso, il divieto non puo' produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonche' del diritto di difendere in giudizio i propri interessi. Capo IV (Disposizioni relative al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento) - Art. 2-quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati). - 1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilita' e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorita'. 2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalita' piu' opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorita' diretta. Art. 2-quinquiesdecies (Trattamento che presenta rischi elevati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico). - 1. Con riguardo ai trattamenti svolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico che possono presentare rischi elevati ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento, il Garante puo', sulla base di quanto disposto dall'articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento e con provvedimenti di carattere generale adottati d'ufficio, prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto ad adottare. Art. 2-sexiesdecies (Responsabile della protezione dei dati per i trattamenti effettuati dalle autorita' giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni). - 1. Il responsabile della protezione dati e' designato, a norma delle disposizioni di cui alla sezione 4 del capo IV del Regolamento, anche in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati dalle autorita' giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni. Art. 2-septiesdecies (Organismo nazionale di accreditamento). - 1. L'organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento e' l'Ente unico nazionale di accreditamento, istituito ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, fatto salvo il potere del Garante di assumere direttamente, con deliberazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in caso di grave inadempimento dei suoi compiti da parte dell'Ente unico nazionale di accreditamento, l'esercizio di tali funzioni, anche con riferimento a una o piu' categorie di trattamenti.».
Note all'art. 2: - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e' citato nelle note alle premesse.
Capo III
Modifiche alla parte II del codice in materia di protezione dei dati personali di cui decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Art. 3 Modifiche alla rubrica e al titolo I della parte II, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. La rubrica della parte II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni specifiche per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri nonche' disposizioni per i trattamenti di cui al capo IX del regolamento». 2. Al titolo I della parte II, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) prima del titolo I, e' inserito il seguente: «Titolo 0.I (Disposizioni sulla base giuridica) - Art. 45-bis (Base giuridica). - 1. Le disposizioni contenute nella presente parte sono stabilite in attuazione dell'articolo 6, paragrafo 2, nonche' dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento.»; b) all'articolo 50, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione del divieto di cui al presente articolo e' punita ai sensi dell'articolo 684 del codice penale.»; c) all'articolo 52: 1) al comma 1, le parole: «per finalita' di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica,» sono soppresse; 2) al comma 6, le parole «dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 209 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,».
Note all'art. 3: - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e'citato nelle note alle premesse.
Art. 4 Modifiche alla parte II, titolo III, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. Alla parte II, titolo III, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'articolo 58 e' sostituito dal seguente: «Art. 58 (Trattamenti di dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa). - 1. Ai trattamenti di dati personali effettuati dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sulla base dell'articolo 26 della predetta legge o di altre disposizioni di legge o regolamento, ovvero relativi a dati coperti da segreto di Stato ai sensi degli articoli 39 e seguenti della medesima legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 160, comma 4, nonche', in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 8, 15, 16, 18, 25, 37, 41, 42 e 43 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalita' di difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonche' quelle di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. 3. Con uno o piu' regolamenti sono individuate le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorita' diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione. I regolamenti, negli ambiti di cui al comma 1, sono adottati ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e, negli ambiti di cui al comma 2, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti. 4. Con uno o piu' regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, sono disciplinate le misure attuative del presente decreto in materia di esercizio delle funzioni di difesa e sicurezza nazionale da parte delle Forze armate.».
Note all'art. 4: Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e'citato nelle note alle premesse.
Art. 5 Modifiche alla parte II, titolo IV, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. Alla parte II, titolo IV, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 59: 1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e accesso civico»; 2) al comma 1, le parole «sensibili e giudiziari» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento» e le parole «Le attivita' finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.» sono soppresse; 3) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. I presupposti, le modalita' e i limiti per l'esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»; b) l'articolo 60 e' sostituito dal seguente: «Art. 60 (Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale). - 1. Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento e' consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, e' di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale.»; c) all'articolo 61: 1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e regole deontologiche»; 2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione di regole deontologiche per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da piu' archivi, tenendo presenti le pertinenti Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. 2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformita' alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 2-ter del presente codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Puo' essere altresi' menzionata l'esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione.».
Note all'art. 5: - L'art. 59 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 59 (Accesso a documenti amministrativi e accesso civico). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 60, i presupposti, le modalita', i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonche' dai relativi regolamenti di attuazione, anche per cio' che concerne i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. 1-bis. I presupposti, le modalita' e i limiti per l'esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.». L'art. 61 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 61 (Utilizzazione di dati pubblici e regole deontologiche). - 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'art. 2-quater, l'adozione di regole deontologiche per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da piu' archivi, tenendo presenti le pertinenti Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. 2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformita' alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'art. 2-ter del presente codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Puo' essere altresi' menzionata l'esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione. 3. L'ordine o collegio professionale puo', a richiesta della persona iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attivita' professionale. 4. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale puo' altresi' fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilita' ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari.».
Art. 6 Modifiche alla parte II, titolo V, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. Alla parte II, titolo V, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 75 e' sostituito dal seguente: «Art. 75 (Specifiche condizioni in ambito sanitario). - 1. Il trattamento dei dati personali effettuato per finalita' di tutela della salute e incolumita' fisica dell'interessato o di terzi o della collettivita' deve essere effettuato ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 2, lettere h) ed i), e 3 del regolamento, dell'articolo 2-septies del presente codice, nonche' nel rispetto delle specifiche disposizioni di settore.»; b) la rubrica del Capo II e' sostituita dalla seguente: «Modalita' particolari per informare l'interessato e per il trattamento dei dati personali»; c) l'articolo 77 e' sostituito dal seguente: «Art. 77 (Modalita' particolari). - 1. Le disposizioni del presente titolo individuano modalita' particolari utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2: a) per informare l'interessato ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento; b) per il trattamento dei dati personali. 2. Le modalita' di cui al comma 1 sono applicabili: a) dalle strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e dagli esercenti le professioni sanitarie; b) dai soggetti pubblici indicati all'articolo 80.»; d) all'articolo 78: 1) alla rubrica la parola «Informativa» e' sostituita dalla seguente: «Informazioni»; 2) al comma 1, le parole «nell'articolo 13, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 13 e 14 del Regolamento»; 3) al comma 2, le parole «L'informativa puo' essere fornita» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni possono essere fornite» e le parole «prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «diagnosi, assistenza e terapia sanitaria»; 4) il comma 3, e' sostituito dal seguente: «3. Le informazioni possono riguardare, altresi', dati personali eventualmente raccolti presso terzi e sono fornite preferibilmente per iscritto.»; 5) al comma 4, le parole «L'informativa» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni» e la parola «riguarda» e' sostituita dalla seguente «riguardano»; 6) al comma 5: 6.1. le parole «L'informativa resa» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni rese»; 6.2. la parola «evidenzia» e' sostituita dalla seguente: «evidenziano»; 6.3. la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) per fini di ricerca scientifica anche nell'ambito di sperimentazioni cliniche, in conformita' alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, e' manifestato liberamente;»; 6.4. sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: «c-bis) ai fini dell'implementazione del fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; c-ter) ai fini dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»; e) all'articolo 79: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Informazioni da parte di strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie)»; 2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie possono avvalersi delle modalita' particolari di cui all'articolo 78 in riferimento ad una pluralita' di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unita' della stessa struttura o di sue articolazioni ospedaliere o territoriali specificamente identificate.»; 3) al comma 2, le parole «l'organismo e le strutture» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura o le sue articolazioni» e le parole «informativa e il consenso» sono sostituite dalla seguente: «informazione»; 4) al comma 3, le parole «semplificate di cui agli articoli 78 e 81» sono sostituite dalle seguenti: «particolari di cui all'articolo 78»; 5) al comma 4, la parola «semplificate» e' sostituita dalla seguente «particolari»; f) l'articolo 80 e' sostituito dal seguente: «Art. 80 (Informazioni da parte di altri soggetti). - 1. Nel fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento, oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi della facolta' di fornire un'unica informativa per una pluralita' di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di altri soggetti pubblici, diversi da quelli di cui al predetto articolo 79, operanti in ambito sanitario o della protezione e sicurezza sociale. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono integrate con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda attivita' amministrative effettuate per motivi di interesse pubblico rilevante che non richiedono il consenso degli interessati.»; g) all'articolo 82: 1) al comma 1, le parole da «L'informativa» fino a «intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento possono essere rese»; 2) al comma 2: le parole da «L'informativa» fino a «intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Tali informazioni possono altresi' essere rese», e la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) impossibilita' fisica, incapacita' di agire o incapacita' di intendere o di volere dell'interessato, quando non e' possibile rendere le informazioni, nei casi previsti, a chi esercita legalmente la rappresentanza, ovvero a un prossimo congiunto, a un familiare, a un convivente o unito civilmente ovvero a un fiduciario ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 o, in loro assenza, al responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato;»; 3) al comma 3, le parole da «L'informativa» fino a «intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni di cui al comma 1 possono essere rese» e le parole «dall'acquisizione preventiva del consenso» sono sostituite dalle seguenti: «dal loro preventivo rilascio»; 4) al comma 4, le parole «l'informativa e' fornita» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni sono fornite» e le parole da «anche» fino a «necessario» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso in cui non siano state fornite in precedenza»; h) dopo l'articolo 89 e' inserito il seguente: «Art. 89-bis (Prescrizioni di medicinali). - 1. Per le prescrizioni di medicinali, laddove non e' necessario inserire il nominativo dell'interessato, si adottano cautele particolari in relazione a quanto disposto dal Garante nelle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies, anche ai fini del controllo della correttezza della prescrizione ovvero per finalita' amministrative o per fini di ricerca scientifica nel settore della sanita' pubblica.»; i) all'articolo 92: 1) al comma 1, le parole «organismi sanitari pubblici e privati» sono sostituite dalle seguenti: «strutture, pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie»; 2) al comma 2, lettera a), le parole «di far valere» sono sostituite dalle seguenti: «di esercitare», le parole «ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera c),» sono sostituite dalle seguenti: «, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera f), del Regolamento,» e le parole «e inviolabile» sono soppresse; 3) alla lettera b), le parole «e inviolabile» sono soppresse.
Note all'art. 6: L'art. 78 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 78 (Informazioni del medico di medicina generale o del pediatra). - 1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l'interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati negli articoli 13 e 14 del Regolamento. 2. Le informazioni possono essere fornite per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attivita' di diagnosi, assistenza e terapia sanitaria, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell'incolumita' fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi e' informato in quanto effettuate nel suo interesse. 3. Le informazioni possono riguardare, altresi', dati personali eventualmente raccolti presso terzi e sono fornite preferibilmente per iscritto. 4. Le informazioni, se non e' diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguardano anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che: a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra; b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra; c) puo' trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attivita' professionale prestata in forma associata; d) fornisce farmaci prescritti; e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformita' alla disciplina applicabile. 5. Le informazioni rese ai sensi del presente articolo evidenziano analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e le liberta' fondamentali, nonche' per la dignita' dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati: a) per fini di ricerca scientifica anche nell'ambito di sperimentazioni cliniche, in conformita' alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, e' manifestato liberamente; b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina; c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica; c-bis) ai fini dell'implementazione del fascicolo sanitario elettronico di cui all'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; c-ter) ai fini dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui all'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.» - L'art. 79 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 79 (Informazioni da parte di strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie). - 1. Le strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie possono avvalersi delle modalita' particolari di cui all'art. 78 in riferimento ad una pluralita' di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unita' della stessa struttura o di sue articolazioni ospedaliere o territoriali specificamente identificate. 2. Nei casi di cui al comma 1 la struttura o le sue articolazioni annotano l'avvenuta informazione con modalita' uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unita' che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato. 3. Le modalita' particolari di cui all'art. 78 possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie. 4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalita' particolari possono essere utilizzate per piu' trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente art. e dai soggetti di cui all'art. 80.». - L'art. 82 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 82 (Emergenze e tutela della salute e dell'incolumita' fisica). - 1. Le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento possono essere rese senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorita' ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. Tali informazioni possono altresi' essere rese senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di: a) impossibilita' fisica, incapacita' di agire o incapacita' di intendere o di volere dell'interessato, quando non e' possibile rendere le informazioni, nei casi previsti, a chi esercita legalmente la rappresentanza, ovvero a un prossimo congiunto, a un familiare, a un convivente o unito civilmente ovvero a un fiduciario ai sensi dell'art. 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 o, in loro assenza, al responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato; b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l'incolumita' fisica dell'interessato. 3. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere rese senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che puo' essere pregiudicata dal loro preventivo rilascio, in termini di tempestivita' o efficacia. 4. Dopo il raggiungimento della maggiore eta' le informazioni sono fornite all'interessato nel caso in cui non siano state fornite in precedenza.»
Art. 7 Modifiche alla parte II, titolo VI, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. Alla parte II, titolo VI, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'articolo 96 e' sostituito dal seguente: «Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti). - 1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i centri di formazione professionale regionale, le scuole private non paritarie nonche' le istituzioni di alta formazione artistica e coreutica e le universita' statali o non statali legalmente riconosciute su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, pertinenti in relazione alle predette finalita' e indicati nelle informazioni rese agli interessati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalita'. 2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresi' ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.».
Note all'art. 7: Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e' citato nelle note alle premesse.
Art. 8 Modifiche alla parte II, titolo VII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. Alla parte II, titolo VII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Trattamenti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici)»; b) l'articolo 97 e' sostituito dal seguente: «Art. 97 (Ambito applicativo). - 1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento.»; c) l'articolo 99 e' sostituito dal seguente: «Art. 99 (Durata del trattamento). - 1. Il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici puo' essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati. 2. A fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, e' cessato il trattamento nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento.»; d) all'articolo 100: 1) al comma 1, le parole «sensibili o giudiziari» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento»; 2) al comma 2, le parole da «opporsi» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 del Regolamento»; 3) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. I diritti di cui al comma 2 si esercitano con le modalita' previste dalle regole deontologiche.»; e) la rubrica del Capo II e' sostituita dalla seguente: «Trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica»; f) all'articolo 101: 1) al comma 1, le parole «per scopi storici» sono sostituite dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica» e le parole «dell'articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 5 del regolamento»; 2) al comma 2, le parole «per scopi storici» sono sostituite dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica»; g) all'articolo 102: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica)»; 2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, la sottoscrizione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa' scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica.»; 3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 3.1 l'alinea e' sostituito dal seguente: «2. Le regole deontologiche di cui al comma 1 individuano garanzie adeguate per i diritti e le liberta' dell'interessato in particolare:»; 3.2 alla lettera a), dopo la parola «codice» sono inserite le seguenti: «e del Regolamento»; 3.3 alla lettera c) le parole «a scopi storici» sono sostituite dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica»; h) l'articolo 103 e' sostituito dal seguente: «Art. 103 (Consultazione di documenti conservati in archivi). - 1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante e' disciplinata dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle relative regole deontologiche.»; i) la rubrica del Capo III e' sostituita dalla seguente: «Trattamento a fini statistici o di ricerca scientifica»; l) all'articolo 104: 1) alla rubrica, le parole «per scopi statistici o scientifici» sono sostituite dalle seguenti: «a fini statistici o di ricerca scientifica»; 2) al comma 1, le parole «scopi statistici» sono sostituite dalle seguenti: «fini statistici» e le parole «scopi scientifici» sono sostituite dalle seguenti: «per fini di ricerca scientifica»; m) all'articolo 105: 1) al comma 1, le parole «per scopi statistici o scientifici» sono sostituite dalle seguenti: «a fini statistici o di ricerca scientifica»; 2) al comma 2, le parole «Gli scopi statistici o scientifici» sono sostituite dalle seguenti: «I fini statistici e di ricerca scientifica», le parole «all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 13 e 14 del regolamento» e le parole «, e successive modificazioni» sono soppresse; 3) al comma 3, le parole «dai codici» sono sostituite dalle seguenti: «dalle regole deontologiche» e le parole «l'informativa all'interessato puo' essere data» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni all'interessato possono essere date»; 4) al comma 4, le parole «per scopi statistici o scientifici» sono sostituite dalle seguenti: «a fini statistici o di ricerca scientifica», le parole «l'informativa all'interessato non e' dovuta» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni all'interessato non sono dovute» e le parole «dai codici» sono sostituite dalle seguenti: «dalle regole deontologiche»; n) l'articolo 106 e' sostituito dal seguente: «Art. 106 (Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica). - 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa' scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per fini statistici o di ricerca scientifica, volte a individuare garanzie adeguate per i diritti e le liberta' dell'interessato in conformita' all'articolo 89 del Regolamento. 2. Con le regole deontologiche di cui al comma 1, tenendo conto, per i soggetti gia' compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto gia' previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, sono individuati in particolare: a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi fini statistici o di ricerca scientifica; b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalita' per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa; c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare direttamente o indirettamente l'interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) le garanzie da osservare nei casi in cui si puo' prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle raccomandazioni di cui alla lettera b); e) modalita' semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei dati di cui all'articolo 9 del regolamento; f) i casi nei quali i diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21 del Regolamento possono essere limitati ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 2, del medesimo Regolamento; g) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorita' diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies; h) le misure da adottare per favorire il rispetto del principio di minimizzazione e delle misure tecniche e organizzative di cui all'articolo 32 del Regolamento, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non sono autorizzate o designate e l'identificazione non autorizzata degli interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale e all'interscambio di dati per fini statistici o di ricerca scientifica da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero; i) l'impegno al rispetto di regole deontologiche da parte delle persone che, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, risultano autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorita' diretta del titolare o del responsabile del trattamento, che non sono tenute in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.»; o) l'articolo 107 e' sostituito dal seguente: «Art. 107 (Trattamento di categorie particolari di dati personali). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-sexies e fuori dei casi di particolari indagini a fini statistici o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessato al trattamento di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento, quando e' richiesto, puo' essere prestato con modalita' semplificate, individuate dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106 o dalle misure di cui all'articolo 2-septies.»; p) l'articolo108 e' sostituito dal seguente: «Art. 108 (Sistema statistico nazionale). - 1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati di cui all'articolo 9 del Regolamento indicati nel programma statistico nazionale, le informative all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989.»; q) all'articolo 109, comma 1, le parole «della statistica, sentito il Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «di statistica, sentiti i Ministri»; r) l'articolo 110 e' sostituito dal seguente: «Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica). - 1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati relativi alla salute, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non e' necessario quando la ricerca e' effettuata in base a disposizioni di legge o di regolamento o al diritto dell'Unione europea in conformita' all'articolo 9, paragrafo 2, lettera j), del Regolamento, ivi incluso il caso in cui la ricerca rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed e' condotta e resa pubblica una valutazione d'impatto ai sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento. Il consenso non e' inoltre necessario quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalita' della ricerca. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le liberta' e i legittimi interessi dell'interessato, il programma di ricerca e' oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale e deve essere sottoposto a preventiva consultazione del Garante ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento. 2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi sul risultato della ricerca.»; s) l'articolo 110-bis e' sostituito dal seguente: «Art. 110-bis (Trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici). - 1. Il Garante puo' autorizzare il trattamento ulteriore di dati personali, compresi quelli dei trattamenti speciali di cui all'articolo 9 del Regolamento, a fini di ricerca scientifica o a fini statistici da parte di soggetti terzi che svolgano principalmente tali attivita' quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalita' della ricerca, a condizione che siano adottate misure appropriate per tutelare i diritti, le liberta' e i legittimi interessi dell'interessato, in conformita' all'articolo 89 del Regolamento, comprese forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati. 2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione o anche successivamente, sulla base di eventuali verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie ad assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati nell'ambito del trattamento ulteriore dei dati personali da parte di terzi, anche sotto il profilo della loro sicurezza. 3. Il trattamento ulteriore di dati personali da parte di terzi per le finalita' di cui al presente articolo puo' essere autorizzato dal Garante anche mediante provvedimenti generali, adottati d'ufficio e anche in relazione a determinate categorie di titolari e di trattamenti, con i quali sono stabilite le condizioni dell'ulteriore trattamento e prescritte le misure necessarie per assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati. I provvedimenti adottati a norma del presente comma sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. Non costituisce trattamento ulteriore da parte di terzi il trattamento dei dati personali raccolti per l'attivita' clinica, a fini di ricerca, da parte degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pubblici e privati, in ragione del carattere strumentale dell'attivita' di assistenza sanitaria svolta dai predetti istituti rispetto alla ricerca, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 89 del Regolamento.».
«Art. 100 (Dati relativi ad attivita' di studio e ricerca). - 1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le universita' e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attivita' di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento. 2. Resta fermo il diritto dell'interessato di rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 del Regolamento. 3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi. 4-bis. I diritti di cui al comma 2 si esercitano con le modalita' previste dalle regole deontologiche.» - L'art. 101 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 101 (Modalita' di trattamento). - 1. I dati personali raccolti a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalita' nel rispetto dell'art. 5 del Regolamento. 2. I documenti contenenti dati personali, trattati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi. 3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.». - L'art. 102 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: Art. 102 (Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica). - 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'art. 2-quater, la sottoscrizione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa' scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica. 2. Le regole deontologiche di cui al comma 1 individuano garanzie adeguate per i diritti e le liberta' dell'interessato in particolare: a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni del presente codice e del Regolamento applicabili ai trattamenti di dati per finalita' giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica; b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia interesse e' informato dall'utente della prevista diffusione di dati; c) le modalita' di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, anche in riferimento all'uniformita' dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e nella diffusione.». - L'art. 104 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 104 (Ambito applicativo e dati identificativi a fini statistici o di ricerca scientifica). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per fini statistici o, in quanto compatibili, per fini di ricerca scientifica. 2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in relazione ai dati identificativi si tiene conto dell'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.». - L'art. 105 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 105 (Modalita' di trattamento). - 1. I dati personali trattati a fini statistici o di ricerca scientifica non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, ne' per trattamenti di dati per scopi di altra natura. 2. I fini statistici e di ricerca scientifica devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento anche in relazione a quanto previsto dall'art. 106, comma 2, lettera b), del presente codice e dall'art. 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 3. Quando specifiche circostanze individuate dalle regole deontologiche di cui all'art. 106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, le informazioni all'interessato possono essere date anche per il tramite del soggetto rispondente. 4. Per il trattamento effettuato a fini statistici o di ricerca scientifica rispetto a dati raccolti per altri scopi, le informazioni all'interessato non sono dovute quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicita' individuate dalle regole deontologiche di cui all'art. 106.». - L'art. 109 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 109 (Dati statistici relativi all'evento della nascita). - 1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonche' per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanita' 16 luglio 2001, n. 349, le modalita' tecniche determinate dall'Istituto nazionale di statistica, sentiti i Ministri della salute, dell'interno e il Garante.».
Art. 9 Modifiche alla parte II, titolo VIII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. Alla parte II, titolo VIII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro»; b) l'articolo 111 e' sostituito dal seguente: «Art. 111 (Regole deontologiche per trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro). - 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del rapporto di lavoro per le finalita' di cui all'articolo 88 del Regolamento, prevedendo anche specifiche modalita' per le informazioni da rendere all'interessato.»; c) dopo l'articolo 111 e' inserito il seguente: «Art. 111-bis (Informazioni in caso di ricezione di curriculum). - 1. Le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento, nei casi di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite al momento del primo contatto utile, successivo all'invio del curriculum medesimo. Nei limiti delle finalita' di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento, il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei curricula non e' dovuto. d) la rubrica del Capo II e' sostituita dalla seguente: «Trattamento di dati riguardanti i prestatori di lavoro»; e) la rubrica del Capo III e' sostituita dalla seguente: «Controllo a distanza, lavoro agile e telelavoro» f) all'articolo 113, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.» g) la rubrica dell'articolo 114 e' sostituita dalla seguente: «Garanzie in materia di controllo a distanza»); h) all'articolo 115: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Telelavoro, lavoro agile e lavoro domestico)»; 2) al comma 1, le parole «e del telelavoro» sono sostituite dalle seguenti: «del telelavoro e del lavoro agile»; i) all'articolo 116, comma 1, le parole «ai sensi dell'articolo 23» sono sostituite dalle seguenti: «dall'interessato medesimo».
196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 113 (Raccolta di dati e pertinenza). - 1. Resta fermo quanto disposto dall'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche' dall'art. 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.» - L'art. 115 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 115 (Telelavoro, lavoro agile e lavoro domestico). - 1. Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico del telelavoro e del lavoro agile il datore di lavoro e' tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalita' e della sua liberta' morale. 2. Il lavoratore domestico e' tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.». - L'art. 116 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 116 (Conoscibilita' di dati su mandato dell'interessato). - 1. Per lo svolgimento delle proprie attivita' gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dall'interessato, possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato dall'interessato medesimo. 2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.»
Art. 10 Modifiche alla parte II, titolo IX, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. Alla parte II, titolo IX, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Altri trattamenti in ambito pubblico o di interesse pubblico»; b) la rubrica del Capo I e' sostituita dalla seguente: «Assicurazioni»; c) all'articolo 120: 1) al comma 1, le parole «private e di interesse collettivo (ISVAP)» sono soppresse; 2) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».
Note all'art. 10:L'art. 120 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 120 (Sinistri). - 1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni definisce con proprio provvedimento le procedure e le modalita' di funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalita' di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonche' le modalita' e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione. 2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma. 3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 135 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».
Art. 11 Modifiche alla parte II, titolo X, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. Alla parte II, titolo X, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 121: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Servizi interessati e definizioni)»; 2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo si intende per: a) «comunicazione elettronica», ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad uncontraente o utente ricevente, identificato o identificabile; b) «chiamata», la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibil e al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale; c) «reti di comunicazione elettronica», i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti; e) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002; f) «contraente», qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate; g) «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata; h) «dati relativi al traffico», qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione; i) «dati relativi all'ubicazione», ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico; l) «servizio a valore aggiunto», il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto e' necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione; m) «posta elettronica», messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.»; b) all'articolo 122, comma 1, dopo la parola «con» e' soppressa la parola «le» e le parole «di cui all'articolo 13, comma 3» sono soppresse; c) all'articolo 123: 1) al comma 4, le parole «l'informativa di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento»; 2) al comma 5, le parole «ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30» sono sostituite dalle seguenti: «a persone che, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, risultano autorizzate al trattamento e che operano» e le parole «dell'incaricato» sono sostituite dalle seguenti: «della persona autorizzata»; d) all'articolo 125, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rimane in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.»; e) all'articolo 126, comma 4, le parole «ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30,» sono sostituite dalle seguenti: «a persone autorizzate al trattamento, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, che operano» e le parole «dell'incaricato» sono sostituite dalle seguenti: «della persona autorizzata»; f) l'articolo 129 e' sostituito dal seguente: «Art. 129 (Elenchi dei contraenti). - 1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 4, e in conformita' alla normativa dell'Unione europea, le modalita' di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi ai contraenti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalita' per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per finalita' di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale nonche' per le finalita' di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del Regolamento, in base al principio della massima semplificazione delle modalita' di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca del contraente per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonche' in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.»; g) all'articolo 130: 1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.»; 2) al comma 3, le parole «23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «6 e 7 del Regolamento» e le parole «del presente articolo» sono soppresse; 3) al comma 3-bis, le parole «all'articolo 129, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1 del predetto articolo,» e le parole «di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale»; 4) al comma 3-ter: 4.1 alla lettera b), le parole «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» sono sostituite dalle seguenti «codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; 4.2 alla lettera f), le parole «di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale»; 4.3 alla lettera g), le parole «23 e 24» sono sostituite dalle seguenti «6 e 7 del Regolamento»; 6) al comma 5, le parole «all'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli da 15 a 22 del Regolamento»; 7) al comma 6, le parole «dell'articolo 143, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 58 del Regolamento»; h) all'articolo 131, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Informazioni a contraenti e utenti)»; i) all'articolo 132: 1) al comma 3, secondo periodo, le parole «, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta di accesso diretto alle comunicazioni telefoniche in entrata puo' essere effettuata solo quando possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397; diversamente, i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con le modalita' di cui all'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.»; 2) al comma 5, le parole «ai sensi dell'articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «dal Garante secondo le modalita' di cui all'articolo 2-quinquiesdecies» e le parole da «nonche' a:» a «d)» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' ad»; 3) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. E' fatta salva la disciplina di cui all'articolo 24 della legge 20 novembre 2017, n. 167.»; l) dopo l'articolo 132-bis sono inseriti i seguenti: «Art. 132-ter (Sicurezza del trattamento). - 1. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 32 del Regolamento, ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico si applicano le disposizioni del presente articolo. 2. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata l'erogazione del servizio, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente. 3. I soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati. 4. Le misure di cui ai commi 2 e 3 garantiscono la protezione dei dati relativi al traffico ed all'ubicazione e degli altri dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, nonche' garantiscono l'attuazione di una politica di sicurezza. 5. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia e' definita dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalita' previste dalla normativa vigente. «Art. 132-quater (Informazioni sui rischi). - 1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, mediante linguaggio chiaro, idoneo e adeguato rispetto alla categoria e alla fascia di eta' dell'interessato a cui siano fornite le suddette informazioni, con particolare attenzione in caso di minori di eta', se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio e' al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso e' tenuto ad adottare a norma dell'articolo 132-ter, commi 2, 3 e 5, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoghe informazioni sono rese al Garante e all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.».
Note all'art. 11:L'art. 121 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 121 (Servizi interessati e definizioni). - 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle che supportano i dispositivi di raccolta dei dati e di identificazione. 1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo si intende per: a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad uncontraente o utente ricevente, identificato o identificabile; b) "chiamata", la connessione istituita da unserviziodicomunicazioneelettronica accessibilealpubblicocheconsente la comunicazione bidirezionale; c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti; e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'art. 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo2002; f) "contraente", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate; g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata; h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione; i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronicache indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico; l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto e' necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione; m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.» - L'art. 122 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 122 (Informazioni raccolte nei riguardi del contraente o dell'utente). - 1. L'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni gia' archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con modalita' semplificate. Cio' non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso alle informazioni gia' archiviate se finalizzati unicamente ad effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della societa' dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio. Ai fini della determinazione delle modalita' semplificate di cui al primo periodo il Garante tiene anche conto delle proposte formulate dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte, anche allo scopo di garantire l'utilizzo di metodologie che assicurino l'effettiva consapevolezza del contraente o dell'utente. 2. Ai fini dell'espressione del consenso di cui al comma 1, possono essere utilizzate specifiche configurazioni di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilita' per il contraente o l'utente. 2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, e' vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente.» L'art. 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 123 (Dati relativi al traffico). - 1. I dati relativi al traffico riguardanti contraenti ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono piu' necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5. 2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per il contraente, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, e' consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale. 3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico puo' trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se il contraente o l'utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato preliminarmente il proprio consenso, che e' revocabile in ogni momento. 4. Nel fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento il fornitore del servizio informa il contraente o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3. 5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico e' consentito unicamente a persone che, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies, risultano autorizzate al trattamento e che operano sotto la diretta autorita' del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per conto di clienti, dell'accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento e' limitato a quanto e' strettamente necessario per lo svolgimento di tali attivita' e deve assicurare l'identificazione della persona autorizzata che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata. 6. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in particolare, all'interconnessione o alla fatturazione.» - L'art. 125 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 125 (Identificazione della linea). - 1. Se e' disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'utente chiamante la possibilita' di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. Il contraente chiamante deve avere tale possibilita' linea per linea. Rimane in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 5. 2. Se e' disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente chiamato la possibilita' di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione delle chiamate entranti. 3. Se e' disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente chiamato la possibilita', mediante una funzione semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e' stata eliminata dall'utente o contraente chiamante. 4. Se e' disponibile la presentazione dell'identificazione della linea collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente chiamato la possibilita' di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea collegata all'utente chiamante. 5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso Paesi non appartenenti all'Unione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi. 6. Se e' disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa i contraenti e gli utenti dell'esistenza di tale servizio e delle possibilita' previste ai commi 1, 2, 3 e 4.» - L'art. 126 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 126 (Dati relativi all'ubicazione). - 1. I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o ai contraenti di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente o il contraente ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto. 2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli utenti e i contraenti sulla natura dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo, nonche' sull'eventualita' che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto. 3. L'utente e il contraente che manifestano il proprio consenso al trattamento dei dati relativi all'ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico, conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e mediante una funzione semplice, l'interruzione temporanea del trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni. 4. Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, e' consentito unicamente a persone autorizzate al trattamento, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies, che operano sotto la diretta autorita' del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento e' limitato a quanto e' strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve assicurare l'identificazione della persona autorizzata che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.» - L'art. 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 130 (Comunicazioni indesiderate). - 1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8e21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale e' consentito con il consenso del contraente o utente. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 14, della legge 11 gennaio 2018, n. 5. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalita' ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo. 3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalita' di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 6 e 7 del Regolamento nonche' ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis. 3-bis. In deroga a quanto previsto dall'art. 129, il trattamento dei dati di cui al comma 1 del predetto articolo, mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea per le finalita' di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, e' consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalita' semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale e' intestatario e degli altri dati personali di cui all'art. 129, comma 1, in un registro pubblico delle opposizioni. 3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis e' istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonche', per i relativi profili di competenza, il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e principi generali: a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia; b) previsione che l'ente o organismo deputato all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe; c) previsione che le modalita' tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale e' intestatario secondo modalita' semplificate ed anche in via telematica o telefonica; d) previsione di modalita' tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi; e) disciplina delle tempistiche e delle modalita' dell'iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attivita' o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonche' del correlativo periodo massimo di utilizzabilita' dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente; f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalita' di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e di fornire all'utente idonee informative, in particolare sulla possibilita' e sulle modalita' di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti; g) previsione che l'iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 6 e 7 del Regolamento. 3-quater. La vigilanza e il controllo sull'organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante. 4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, puo' non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalita' di cui al presente comma, e' informato della possibilita' di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente. 5. E' vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalita' di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identita' del mittente o in violazione dell'art. 8 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento, oppure esortando i destinatari a visitare siti web che violino il predettoart. 8 del decreto legislativo n. 70 del 2003. 6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante puo', provvedendo ai sensi dell'art. 58 del Regolamento, altresi' prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono state inviate le comunicazioni.» - L'art. 131 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 131 (Informazioni a contraenti e utenti). - 1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa il contraente e, ove possibile, l'utente circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei. 2. Il contraente informa l'utente quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni puo' essere appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede del contraente medesimo. 3. L'utente informa l'altro utente quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono l'ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti.» - L'art. 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalita'). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalita' di accertamento e repressione di reati, mentre, per le medesime finalita', i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione. 1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per trenta giorni. 2. (abrogato). 3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini puo' richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalita' indicate dall'art. 391-quater del codice di procedura penale. La richiesta di accesso diretto alle comunicazioni telefoniche in entrata puo' essere effettuata solo quando possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397; diversamente, i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con le modalita' di cui all'art. 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo. 4. (abrogato). 4-bis. (abrogato). 4-ter. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui aldecreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorita' investigative straniere, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalita' indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive previste dal citato art. 226 delle norme di cui aldecreto legislativo n. 271 del 1989, ovvero per finalita' di accertamento e repressione di specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, puo' prevedere particolari modalita' di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilita' dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero di terzi. 4-quater. Il fornitore o l'operatore di servizi informatici o telematici cui e' rivolto l'ordine previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente all'autorita' richiedente l'assicurazione dell'adempimento. Il fornitore o l'operatore di servizi informatici o telematici e' tenuto a mantenere il segreto relativamente all'ordine ricevuto e alle attivita' conseguentemente svolte per il periodo indicato dall'autorita'. In caso di violazione dell'obbligo si applicano, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le disposizioni dell'art. 326 del codice penale. 4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia. 5. Il trattamento dei dati per le finalita' di cui al comma 1 e' effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti dal Garante secondo le modalita' di cui all'art. 2-quinquiesdecies, volti a garantire che i dati conservati possiedano i medesimi requisiti di qualita', sicurezza e protezione dei dati in rete, nonche' ad indicare le modalita' tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui al comma 1. 5-bis. E' fatta salva la disciplina di cui all'art. 24 della legge 20 novembre 2017, n. 167.»
Art. 12 Modifiche alla parte II, titolo XII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. Alla parte II, titolo XII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Giornalismo, liberta' di informazione e di espressione»; b) all'articolo 136, comma 1: 1) all'alinea, dopo le parole «si applicano» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento,»; 2) alla lettera c), la parola «temporaneo» e' soppressa, dopo la parola diffusione e' inserita la parola «anche» e le parole «nell'espressione artistica» sono sostituite dalle seguenti: «nell'espressione accademica, artistica e letteraria»; c) l'articolo 137 e' sostituito dal seguente: «Art. 137 (Disposizioni applicabili). - 1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 136, possono essere trattati i dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento anche senza il consenso dell'interessato, purche' nel rispetto delle regole deontologiche di cui all'articolo 139. 2. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni relative: a) alle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies e ai provvedimenti generali di cui all'articolo 2-quinquiesdecies; b) al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, contenute nel Capo V del Regolamento. 3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalita' di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento e all'articolo 1 del presente codice e, in particolare, quello dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.»; d) all'articolo 138, comma 1, le parole «dell'articolo 7, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera g), del Regolamento»; e) la rubrica del Capo II e' sostituita dalla seguente: «Regole deontologiche relative ad attivita' giornalistiche e ad altre manifestazioni del pensiero»; f) l'articolo 139 e' sostituito dal seguente: «Art. 139 (Regole deontologiche relative ad attivita' giornalistiche). - 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di regole deontologiche relative al trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevedono misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli relativi alla salute e alla vita o all'orientamento sessuale. Le regole possono anche prevedere forme particolari per le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento. 2. Le regole deontologiche o le modificazioni od integrazioni alle stesse che non sono adottate dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottate in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione. 3. Le regole deontologiche e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 2-quater. 4. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nelle regole deontologiche, il Garante puo' vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento. 5. Il Garante, in cooperazione con il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio e' tenuto a recepire.
196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 136 (Finalita' giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero). - 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, ai sensi dell'art. 85 del Regolamento, al trattamento: a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita'; b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agliarticoli 26e33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69; c) finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione anche occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione accademica, artistica e letteraria.»
Capo IV Modifiche alla parte III e agli allegati del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Art. 13 Modifiche alla parte III, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. Alla parte III, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) prima del Capo I e' inserito il seguente: «Capo 0.I (Alternativita' delle forme di tutela) - Art.140-bis (Forme alternative di tutela). - 1. Qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati, l'interessato puo' proporre reclamo al Garante o ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria. 2. Il reclamo al Garante non puo' essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, e' stata gia' adita l'autorita' giudiziaria. 3. La presentazione del reclamo al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorita' giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; b) al capo I, le parole «Sezione I - Principi generali» sono soppresse; c) l'articolo 141 e' sostituito dal seguente: «Art. 141 (Reclamo al Garante). - 1. L'interessato puo' rivolgersi al Garante mediante reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento.»; d) dopo l'articolo 141, le parole «Sezione II - Tutela amministrativa» sono soppresse; e) l'articolo 142 e' sostituito dal seguente: «Art. 142 (Proposizione del reclamo). - 1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonche' gli estremi identificativi del titolare o del responsabile del trattamento, ove conosciuto. 2. Il reclamo e' sottoscritto dall'interessato o, su mandato di questo, da un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati, con riguardo alla protezione dei dati personali. 3. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'eventuale mandato, e indica un recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono. 4. Il Garante predispone un modello per il reclamo, da pubblicare nel proprio sito istituzionale, di cui favorisce la disponibilita' con strumenti elettronici. 5. Il Garante disciplina con proprio regolamento il procedimento relativo all'esame dei reclami, nonche' modalita' semplificate e termini abbreviati per la trattazione di reclami che abbiano ad oggetto la violazione degli articoli da 15 a 22 del Regolamento.»; f) l'articolo 143 e' sostituito dal seguente: «Art. 143 (Decisione del reclamo). - 1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non e' manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento puo' adottare i provvedimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56 dello stesso. 2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessita' degli accertamenti. 3. Il Garante decide il reclamo entro nove mesi dalla data di presentazione e, in ogni caso, entro tre mesi dalla predetta data informa l'interessato sullo stato del procedimento. In presenza di motivate esigenze istruttorie, che il Garante comunica all'interessato, il reclamo e' deciso entro dodici mesi. In caso di attivazione del procedimento di cooperazione di cui all'articolo 60 del Regolamento, il termine rimane sospeso per la durata del predetto procedimento. 4. Avverso la decisione e' ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 152.»; g) l'articolo 144 e' sostituito dal seguente: «Art. 144 (Segnalazioni). - 1. Chiunque puo' rivolgere una segnalazione che il Garante puo' valutare anche ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento. 2. I provvedimenti del Garante di cui all'articolo 58 del Regolamento possono essere adottati anche d'ufficio.»; h) all'articolo 152, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Tutte le controversie che riguardano le materie oggetto dei ricorsi giurisdizionali di cui agli articoli 78 e 79 del Regolamento e quelli comunque riguardanti l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonche' il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 82 del medesimo regolamento, sono attribuite all'autorita' giudiziaria ordinaria.».
Art. 14 Modifiche alla parte III, titolo II, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. Alla parte III, titolo II, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Autorita' di controllo indipendente»; b) l'articolo 153 e' sostituito dal seguente: «Art. 153 (Garante per la protezione dei dati personali). - 1. Il Garante e' composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio e' costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica. 2. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parita'. Eleggono altresi' un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento. 3. L'incarico di presidente e quello di componente hanno durata settennale e non sono rinnovabili. Per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale o di consulenza, anche non remunerata, ne' essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne' ricoprire cariche elettive. 4. I membri del Collegio devono mantenere il segreto, sia durante sia successivamente alla cessazione dell'incarico, in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell'esecuzione dei propri compiti o nell'esercizio dei propri poteri. 5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attivita' di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non puo' essere sostituito. 6. Al presidente compete una indennita' di funzione pari alla retribuzione in godimento al primo Presidente della Corte di cassazione, nei limiti previsti dalla legge per il trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali. Ai componenti compete una indennita' pari ai due terzi di quella spettante al Presidente. 7. Alle dipendenze del Garante e' posto l'Ufficio di cui all'articolo 155. 8. Il presidente, i componenti, il segretario generale e i dipendenti si astengono dal trattare, per i due anni successivi alla cessazione dell'incarico ovvero del servizio presso il Garante, procedimenti dinanzi al Garante, ivi compresa la presentazione per conto di terzi di reclami richieste di parere o interpelli.»; c) l'articolo 154 e' sostituito dal seguente: «Art. 154 (Compiti). - 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni e dalla Sezione II del Capo VI del regolamento, il Garante, ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera v), del Regolamento medesimo, anche di propria iniziativa e avvalendosi dell'Ufficio, in conformita' alla disciplina vigente e nei confronti di uno o piu' titolari del trattamento, ha il compito di: a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile, anche in caso di loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico; b) trattare i reclami presentati ai sensi del regolamento, e delle disposizioni del presente codice, anche individuando con proprio regolamento modalita' specifiche per la trattazione, nonche' fissando annualmente le priorita' delle questioni emergenti dai reclami che potranno essere istruite nel corso dell'anno di riferimento; c) promuovere l'adozione di regole deontologiche, nei casi di cui all'articolo 2-quater; d) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni; e) trasmettere la relazione, predisposta annualmente ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento, al Parlamento e al Governo entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce; f) assicurare la tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali degli individui dando idonea attuazione al Regolamento e al presente codice; g) provvedere altresi' all'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dal diritto dell'Unione europea o dello Stato e svolgere le ulteriori funzioni previste dall'ordinamento. 2. Il Garante svolge altresi', ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da atti comunitari o dell'Unione europea e, in particolare: a) dal Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II); b) dal Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attivita' di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI; c) dal Regolamento (UE) 2015/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica il Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorita' amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola e decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale; d) dal Regolamento (CE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del Regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorita' di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il Regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di liberta', sicurezza e giustizia; e) dal Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (Regolamento VIS) e decisione n. 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorita' designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi; f) dal Regolamento (CE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (Regolamento IMI) Testo rilevante ai fini del SEE; g) dalle disposizioni di cui al capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorita' designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della convenzione medesima. 3. Per quanto non previsto dal Regolamento e dal presente codice, il Garante disciplina con proprio Regolamento, ai sensi dell'articolo 156, comma 3, le modalita' specifiche dei procedimenti relativi all'esercizio dei compiti e dei poteri ad esso attribuiti dal Regolamento e dal presente codice. 4. Il Garante collabora con altre autorita' amministrative indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti. 5. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge, il parere del Garante, anche nei casi di cui agli articoli 36, paragrafo 4, del Regolamento, e' reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non puo' essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate. 6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorita' giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalita' informatica e' trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante. 7. Il Garante non e' competente per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorita' giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni.»; d) dopo l'articolo 154 sono inseriti i seguenti: «Art. 154-bis (Poteri). - 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, dalla Sezione II del Capo VI del Regolamento e dal presente codice, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 6, del Regolamento medesimo, il Garante ha il potere di: a) adottare linee guida di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento, anche per singoli settori e in applicazione dei principi di cui all'articolo 25 del Regolamento; b) approvare le regole deontologiche di cui all'articolo 2-quater . 2. Il Garante puo' invitare rappresentanti di un'altra autorita' amministrativa indipendente nazionale a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorita' amministrativa indipendente nazionale, prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse; puo' richiedere, altresi', la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorita' amministrativa indipendente nazionale. 3. Il Garante pubblica i propri provvedimenti sulla base di quanto previsto con atto di natura generale che disciplina anche la durata di tale pubblicazione, la pubblicita' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul proprio sito internet istituzionale nonche' i casi di oscuramento. 4. In considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, il Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e del presente Codice, promuove, nelle linee guida adottate a norma del comma 1, lettera a), modalita' semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento. Articolo 154-ter (Potere di agire e rappresentanza in giudizio). - 1. Il Garante e' legittimato ad agire in giudizio nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento in caso di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 2. Il Garante e' rappresentato in giudizio dall'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 3. Nei casi di conflitto di interesse, il Garante, sentito l'Avvocato generale dello Stato, puo' stare in giudizio tramite propri funzionari iscritti nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici ovvero avvocati del libero foro.»; e) all'articolo 155, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Ufficio del Garante)»; f) l'articolo 156 e' sostituito dal seguente: «Art. 156 (Ruolo organico e personale). - 1. All'Ufficio del Garante e' preposto un segretario generale, nominato tra persone di elevata e comprovata qualificazione professionale rispetto al ruolo e agli obiettivi da conseguire, scelto anche tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati dello Stato, i professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche, nonche' i dirigenti di prima fascia dello Stato. 2. Il ruolo organico del personale dipendente e' stabilito nel limite di centosessantadue unita'. Al ruolo organico del Garante si accede esclusivamente mediante concorso pubblico. Nei casi in cui sia ritenuto utile al fine di garantire l'economicita' e l'efficienza dell'azione amministrativa, nonche' di favorire il reclutamento di personale con maggiore esperienza nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al secondo periodo, il Garante puo' riservare una quota non superiore al cinquanta per cento dei posti banditi al personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche che sia stato assunto per concorso pubblico e abbia maturato un'esperienza almeno triennale nel rispettivo ruolo organico. La disposizione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente nell'ambito del personale di ruolo delle autorita' amministrative indipendenti di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114. 3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce: a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti e dell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 154, 154-bis, 160, nonche' all'articolo 57, paragrafo 1, del Regolamento; b) l'ordinamento delle carriere e le modalita' di reclutamento del personale secondo i principi e le procedure di cui agli articoli 1, 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001; c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche; d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della piu' generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorita' amministrative indipendenti, al personale e' attribuito l'80 per cento del trattamento economico del personale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; e) la gestione amministrativa e la contabilita', anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato. 4. L'Ufficio puo' avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in numero non superiore, complessivamente, a venti unita' e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. 5. In aggiunta al personale di ruolo, l'Ufficio puo' assumere dipendenti con contratto a tempo determinato o avvalersi di consulenti incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in misura comunque non superiore a venti unita' complessive. Resta in ogni caso fermo, per i contratti a tempo determinato, il rispetto dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 6. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti, sia durante che dopo il mandato, al segreto su cio' di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete. 7. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 158 e agli articoli 57, paragrafo 1, lettera h), 58, paragrafo 1, lettera b), e 62, del Regolamento riveste, nei limiti del servizio cui e' destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. 8. Le spese di funzionamento del Garante, in adempimento all'articolo 52, paragrafo 4, del Regolamento, ivi comprese quelle necessarie ad assicurare la sua partecipazione alle procedure di cooperazione e al meccanismo di coerenza introdotti dal Regolamento, nonche' quelle connesse alle risorse umane, tecniche e finanziarie, ai locali e alle infrastrutture necessarie per l'effettivo adempimento dei suoi compiti e l'esercizio dei propri poteri, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita missione e programma di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto al controllo della Corte dei conti. Il Garante puo' esigere dal titolare del trattamento il versamento di diritti di segreteria in relazione a particolari procedimenti.»; g) l'articolo 157 e' sostituito dal seguente: «Art. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti). - 1. Nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 58 del Regolamento, e per l'espletamento dei propri compiti, il Garante puo' richiedere al titolare, al responsabile, al rappresentante del titolare o del responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti anche con riferimento al contenuto di banche di dati.»; h) l'articolo 158 e' sostituito dal seguente: «Art. 158 (Accertamenti). - 1. Il Garante puo' disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali. 2. I controlli di cui al comma 1, nonche' quelli effettuati ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento, sono eseguiti da personale dell'Ufficio, con la partecipazione, se del caso, di componenti o personale di autorita' di controllo di altri Stati membri dell'Unione europea. 3. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. 4. Gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al piu' tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando e' documentata l'indifferibilita' dell'accertamento. 5. Con le garanzie di cui al comma 4, gli accertamenti svolti nei luoghi di cui al medesimo comma possono altresi' riguardare reti di comunicazione accessibili al pubblico, potendosi procedere all'acquisizione di dati e informazioni on-line. A tal fine, viene redatto apposito verbale in contradditorio con le parti ove l'accertamento venga effettuato presso il titolare del trattamento.»; i) all'articolo 159: 1) al comma 1, le parole «ai sensi dell'articolo 156, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «su cio' di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete»; 2) al comma 3, dopo le parole «o il responsabile» sono inserite le seguenti: «o il rappresentante del titolare o del responsabile» e le parole «agli incaricati» sono sostituite dalle seguenti: «alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorita' diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies»; 3) al comma 5, le parole «e telefax» sono soppresse; l) l'articolo 160 e' sostituito dal seguente: «Art. 160 (Particolari accertamenti). - 1. Per i trattamenti di dati personali di cui all'articolo 58, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante. 2. Se il trattamento non risulta conforme alle norme del Regolamento ovvero alle disposizioni di legge o di Regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento e' stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo e' fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se cio' non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato. 3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificita' della verifica, il componente designato puo' farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto su cio' di cui sono venuti a conoscenza in ordine a notizie che devono rimanere segrete. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalita' tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal Regolamento di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a). 4. Per gli accertamenti di cui al comma 3 relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.». m) dopo l'articolo 160 e' inserito il seguente: «Art. 160-bis (Validita', efficacia e utilizzabilita' nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento). - 1. La validita', l'efficacia e l'utilizzabilita' nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali.».
196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 155 (Ufficio del Garante). - 1. All'Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilita' e l'autonomia ai sensi dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonche' quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresi' le disposizioni del medesimodecreto legislativo n. 165 del 2001espressamente richiamate dal presente codice.» - L'art. 159 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 159 (Modalita'). - 1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, puo' essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto su cio' di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche puo' altresi' estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti e' redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti. 2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti e' consegnata copia dell'autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile. 3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il rappresentante del titolare o del responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o, se questo e' assente o non e' designato, alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorita' diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell'art. 2-quaterdecies. Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile. 4. Se non e' disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribunale, l'accertamento non puo' essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e puo' essere eseguito anche con preavviso quando cio' puo' facilitarne l'esecuzione. 5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e agliarticoli 157e158possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica. 6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui all'art. 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate condecreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.»
Art. 15 Modifiche alla parte III, titolo III, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. Alla parte III, titolo III, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 166 e' sostituito dal seguente: «Art. 166 (Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori). - 1. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2-quinquies, comma 2, 2-quinquiesdecies, 92, comma 1, 93, comma 1, 123, comma 4, 128, 129, comma 2, e 132-ter. Alla medesima sanzione amministrativa e' soggetto colui che non effettua la valutazione di impatto di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo, ovvero non sottopone il programma di ricerca a consultazione preventiva del Garante a norma del terzo periodo del predetto comma. 2. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2-ter, 2-quinquies, comma 1, 2-sexies, 2-septies, comma 7, 2-octies, 2-terdecies, commi 1, 2, 3 e 4, 52, commi 4 e 5, 75, 78, 79, 80, 82, 92, comma 2, 93, commi 2 e 3, 96, 99, 100, commi 1, 2 e 4, 101, 105 commi 1, 2 e 4, 110-bis, commi 2 e 3, 111, 111-bis, 116, comma 1, 120, comma 2, 122, 123, commi 1, 2, 3 e 5, 124, 125, 126, 130, commi da 1 a 5, 131, 132, 132-bis, comma 2, 132-quater, 157, nonche' delle misure di garanzia, delle regole deontologiche di cui rispettivamente agli articoli 2-septies e 2-quater. 3. Il Garante e' l'organo competente ad adottare i provvedimenti correttivi di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento, nonche' ad irrogare le sanzioni di cui all'articolo 83 del medesimo Regolamento e di cui ai commi 1 e 2. 4. Il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni indicati al comma 4 puo' essere avviato, nei confronti sia di soggetti privati, sia di autorita' pubbliche ed organismi pubblici, a seguito di reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento o di attivita' istruttoria d'iniziativa del Garante, nell'ambito dell'esercizio dei poteri d'indagine di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del Regolamento, nonche' in relazione ad accessi, ispezioni e verifiche svolte in base a poteri di accertamento autonomi, ovvero delegati dal Garante. 5. L'Ufficio del Garante, quando ritiene che gli elementi acquisiti nel corso delle attivita' di cui al comma 5 configurino una o piu' violazioni indicate nel presente titolo e nell'articolo 83, paragrafi 4, 5 e 6, del Regolamento, avvia il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 4 notificando al titolare o al responsabile del trattamento le presunte violazioni, nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento di cui al comma 10, salvo che la previa notifica della contestazione non risulti incompatibile con la natura e le finalita' del provvedimento da adottare. 6. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6, il contravventore puo' inviare al Garante scritti difensivi o documenti e puo' chiedere di essere sentito dalla medesima autorita'. 7. Nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori nei casi di cui al comma 4 si osservano, in quanto applicabili, gli articoli da 1 a 9, da 18 a 22 e da 24 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689; nei medesimi casi puo' essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, sul sito internet del Garante. I proventi delle sanzioni, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 8, per essere destinati alle specifiche attivita' di sensibilizzazione e di ispezione nonche' di attuazione del Regolamento svolte dal Garante. 8. Entro il termine di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2011 previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia adeguandosi alle prescrizioni del Garante, ove impartite, e mediante il pagamento di un importo pari alla meta' della sanzione irrogata. 9. Nel rispetto dell'articolo 58, paragrafo 4, del Regolamento, con proprio regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce le modalita' del procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 4 ed i relativi termini, in conformita' ai principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione, nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. 10. Le disposizioni relative a sanzioni amministrative previste dal presente codice e dall'articolo 83 del Regolamento non si applicano in relazione ai trattamenti svolti in ambito giudiziario.». b) l'articolo 167 e' sostituito dal seguente: «Art. 167 (Trattamento illecito di dati). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre per se' o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento all'interessato, e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi. 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre per se' o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies arreca nocumento all'interessato, e' punito con la reclusione da uno a tre anni. 3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresi' a chiunque, al fine di trarre per se' o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento all'interessato. 4. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante. 5. Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attivita' di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al piu' tardi al termine dell'attivita' di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto. 6. Quando per lo stesso fatto e' stata applicata a norma del presente codice o del Regolamento a carico dell'imputato o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa e' stata riscossa, la pena e' diminuita.»; c) dopo l'articolo 167, sono inseriti i seguenti: «Art. 167-bis (Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque comunica o diffonde al fine di trarre profitto per se' o altri ovvero al fine di arrecare danno, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, in violazione degli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-octies, e' punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per se' o altri ovvero di arrecare danno, comunica o diffonde, senza consenso, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, e' punito con la reclusione da uno a sei anni, quando il consenso dell'interessato e' richiesto per le operazioni di comunicazione e di diffusione. 3. Per i reati di cui ai commi 1 e 2, si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 167.». «Art. 167-ter (Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per se' o altri ovvero di arrecare danno, acquisisce con mezzi fraudolenti un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. 2. Per il reato di cui al comma 1 si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 167.»; d) l'articolo 168 e' sostituito dal seguente: «Art. 168 (Falsita' nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in un procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. Fuori dei casi di cui al comma 1, e' punito con la reclusione sino ad un anno chiunque intenzionalmente cagiona un'interruzione o turba la regolarita' di un procedimento dinanzi al Garante o degli accertamenti dallo stesso svolti.»; e) l'articolo 170 e' sostituito dal seguente: «Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante). - 1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 58, paragrafo 2, lettera f) del Regolamento, dell'articolo 2-septies, comma 1, nonche' i provvedimenti generali di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.»; f) l'articolo 171 e' sostituito dal seguente: «Art. 171 (Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori). - 1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e' punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della medesima legge.»; g) all'articolo 172, comma 1, dopo le parole «pubblicazione della sentenza» sono aggiunte le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 36, secondo e terzo comma, del codice penale».
Note all'art. 15: Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e'citato nelle note alle premesse.
Art. 16 Modifiche all’allegato A del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. L'allegato A e' ridenominato: «Regole deontologiche».
Note all'art. 16: - L'allegato A del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Allegato A Regole deontologiche A.1Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attivita' giornalistica. (Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, in G.U. 3 agosto 1998, n. 179) A.2 Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi storici. (Provvedimento del Garante n. 8/P/21 del 14 marzo 2001, in G.U. 5 aprile 2001, n. 80) A.3 Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale. (Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002, in G.U. 1° ottobre 2002, n. 230) A.4 Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici (Provvedimento del Garante n. 2 del 16 giugno 2004, in G.U. 14 agosto 2004, n. 190, Supplemento Ordinario, n. 141) A.5 Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilita' e puntualita' nei pagamenti (Deliberazione n. 8 del 16 novembre 2004, in G.U. 23 dicembre 2004, n. 300) A.6 Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (Deliberazione n. 60 del 6 novembre 2008, in G.U. 24 novembre 2008, n. 275) A.7 Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale.»
Capo V Disposizioni processuali
Art. 17 Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
1. L'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e' sostituito dal seguente: «Art. 10 (Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali). - 1. Le controversie previste dall'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. Sono competenti, in via alternativa, il tribunale del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell'interessato. 3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, ivi compresi quelli emessi a seguito di un reclamo dell'interessato, e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. 4. Decorso il termine previsto per la decisione del reclamo dall'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003, chi vi ha interesse puo', entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine, ricorrere al Tribunale competente ai sensi del presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche qualora sia scaduto il termine trimestrale di cui all'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003 senza che l'interessato sia stato informato dello stato del procedimento. 5. L'interessato puo' dare mandato a un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali, di esercitare per suo conto l'azione, ferme le disposizioni in materia di patrocinio previste dal codice di procedura civile. 6. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni. 7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. 8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio. 9. Nei casi in cui non sia parte in giudizio, il Garante puo' presentare osservazioni, da rendere per iscritto o in udienza, sulla controversia in corso con riferimento ai profili relativi alla protezione dei dati personali. Il giudice dispone che sia data comunicazione al Garante circa la pendenza della controversia, trasmettendo copia degli atti introduttivi, al fine di consentire l'eventuale presentazione delle osservazioni. 10. La sentenza che definisce il giudizio non e' appellabile e puo' prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile dei dati, nonche' il risarcimento del danno.».
Note all'art. 17:Il decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2011, n. 220.
Capo VI Disposizioni transitorie, finali e finanziarie
Art. 18 Definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati personali
1. In deroga all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le violazioni delle misure di cui all'articolo 33 e 162, comma 2-bis, del medesimo Codice, che, alla data di applicazione del Regolamento, risultino non ancora definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, e' ammesso il pagamento in misura ridotta di un somma pari a due quinti del minimo edittale. Fatti salvi i restanti atti del procedimento eventualmente gia' adottati, il pagamento potra' essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Decorsi i termini previsti dal comma 1, l'atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l'atto di contestazione immediata di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, assumono il valore dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della predetta legge, senza obbligo di ulteriore notificazione, sempre che il contravventore non produca memorie difensive ai sensi del comma 4. 3. Nei casi di cui al comma 2, il contravventore e' tenuto a corrispondere gli importi indicati negli atti di cui al primo periodo del predetto comma entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 1. 4. Entro il termine di cui al comma 3, il contravventore che non abbia provveduto al pagamento puo' produrre nuove memorie difensive. Il Garante, esaminate tali memorie, dispone l'archiviazione degli atti comunicandola all'organo che ha redatto il rapporto o, in alternativa, adotta specifica ordinanza-ingiunzione con la quale determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente. 5. L'entrata in vigore del presente decreto determina l'interruzione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a norma del presente articolo, di cui all'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Note all'art. 18: - Gli articoli 14, 16, 18 e 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689: (Modifiche al sistema penale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O., cosi' recitano: «Art. 14 (Contestazione e notificazione). - La violazione, quando e' possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorita' competente con provvedimento dell'autorita' giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' essere effettuata, con le modalita' previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalita' previste dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e' obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti e' stata omessa la notificazione nel termine prescritto.» «Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma. Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.» «Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'. L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorita' che ha emesso l'ordinanza. Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalita' di cui allalegge 20 novembre 1982, n. 890. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e' dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.» «Art. 28 (Prescrizione). - Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione e' regolata dalle norme delcodice civile.» - Gli articoli 33, 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164 e 164-bis del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cosi' recitano: «Art. 33 (Misure minime). - 1. Nel quadro dei piu' generali obblighi di sicurezza di cui all'art. 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'art. 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.» «Art. 161 (Omessa o inidonea informativa all'interessato). - 1. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 13e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro.» «Art. 162 (Altre fattispecie). - 1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro. 2. La violazione della disposizione di cui all'art. 84, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro. 2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'art. 33o delle disposizioni indicate nell'art. 167e' altresi' applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all'art. 33e' escluso il pagamento in misura ridotta. 2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'art. 154, comma 1, lettere c) e d), e' altresi' applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro. 2-quater. La violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dall'art. 130, comma 3-bis, e dal relativo regolamento e' sanzionata ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.» «Art. 162-bis (Sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo di recepimento delladirettiva 2006/24/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 132, commi 1 e 1-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.» «Art. 162-ter (Sanzioni nei confronti di fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico). - 1. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 32-bis, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da venticinquemila euro a centocinquantamila euro. 2. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 32-bis, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da centocinquanta euro a mille euro per ciascun contraente o altra persona nei cui confronti venga omessa o ritardata la comunicazione di cui al medesimo art. 32-bis, comma 2. Non si applica l'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 non puo' essere applicata in misura superiore al 5 per cento del volume d'affari realizzato dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione della violazione amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'art. 164-bis, comma 4. 4. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 32-bis, comma 7, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro. 5. Le medesime sanzioni di cui al presente articolo si applicano nei confronti dei soggetti a cui il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico abbia affidato l'erogazione dei predetti servizi, qualora tali soggetti non abbiano comunicato senza indebito ritardo, al fornitore, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 8, le informazioni necessarie ai fini degli adempimenti di cui all'art. 32-bis.» «Art. 163 (Omessa o incompleta notificazione). - 1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degliarticoli 37e38, ovvero indica in essa notizie incomplete, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro.» «Art. 164 (Omessa informazione o esibizione al Garante). - 1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degliarticoli 150, comma 2, e157e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro. «Art. 164-bis (Casi di minore gravita' e ipotesi aggravate). - 1. Se taluna delle violazioni di cui agliarticoli 161,162, 162-ter,163e164e' di minore gravita', avuto altresi' riguardo alla natura anche economica o sociale dell'attivita' svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti. 2. In caso di piu' violazioni di un'unica o di piu' disposizioni di cui al presente Capo, a eccezione di quelle previste dagliarticoli 162, comma 2,162-bise164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta. 3. In altri casi di maggiore gravita' e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o piu' interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al doppio. 4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore.»
Art. 19 Trattazione di affari pregressi
1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui al comma 3, i soggetti che dichiarano il loro attuale interesse possono presentare al Garante per la protezione dei dati personali motivata richiesta di trattazione dei reclami, delle segnalazioni e delle richieste di verifica preliminare pervenuti entro la predetta data. 2. La richiesta di cui al comma 1 non riguarda i reclami e le segnalazioni di cui si e' gia' esaurito l'esame o di cui il Garante per la protezione dei dati personali ha gia' esaminato nel corso del 2018 un motivato sollecito o una richiesta di trattazione, o per i quali il Garante medesimo e' a conoscenza, anche a seguito di propria denuncia, che sui fatti oggetto di istanza e' in corso un procedimento penale. 3. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Garante per la protezione dei dati personali provvede a dare notizia di quanto previsto dai commi 1 e 2 mediante avviso pubblicato nel proprio sito istituzionale e trasmesso, altresi', all'Ufficio pubblicazioni leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. In caso di mancata presentazione di una richiesta di trattazione ai sensi del comma 1, e salvo quanto previsto dal comma 2, i relativi procedimenti di cui al comma 1 sono improcedibili. 5. I ricorsi pervenuti al Garante per la protezione dei dati personali e non definiti, neppure nelle forme del rigetto tacito, alla data di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 sono trattati come reclami ai sensi dell'articolo 77 del medesimo Regolamento.
Il regolamento (UE) n. 2016/679 e' citato nelle note alle premesse.
Art. 20 Codici di deontologia e di buona condotta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
1. Le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui agli allegati A.5 e A.7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, continuano a produrre effetti, sino alla definizione della procedura di approvazione cui alla lettera b), a condizione che si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni: a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie interessate sottopongano all'approvazione del Garante per la protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 40 del Regolamento (UE) 2016/679, i codici di condotta elaborati a norma del paragrafo 2 del predetto articolo; b) la procedura di approvazione si concluda entro sei mesi dalla sottoposizione del codice di condotta all'esame del Garante per la protezione dei dati personali. 2. Il mancato rispetto di uno dei termini di cui al comma 1, lettere a) e b) comporta la cessazione di efficacia delle disposizioni del codice di deontologia di cui al primo periodo a decorrere dalla scadenza del termine violato. 3. Le disposizioni contenute nei codici riportati negli allegati A.1, A.2, A.3, A.4 e A.6 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, continuano a produrre effetti fino alla pubblicazione delle disposizioni ai sensi del comma 4. 4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Garante per la protezione dei dati personali verifica la conformita' al Regolamento (UE) 2016/679 delle disposizioni di cui al comma 3. Le disposizioni ritenute compatibili, ridenominate regole deontologiche, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono successivamente riportate nell'allegato A del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. 5. Il Garante per la protezione dei dati personali promuove la revisione delle disposizioni dei codici di cui al comma 3 con le modalita' di cui all'articolo 2-quater del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
Note all'art. 20: Per gli allegati A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note all'art. 16. Il regolamento (UE) n. 2016/679 e' citato nelle note alle premesse.
Art. 21 Autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali
1. Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento di carattere generale da porre in consultazione pubblica entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali gia' adottate, relative alle situazioni di trattamento di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo 2, lettera b) e 4, nonche' al Capo IX del regolamento (UE) 2016/679, che risultano compatibili con le disposizioni del medesimo regolamento e del presente decreto e, ove occorra, provvede al loro aggiornamento. Il provvedimento di cui al presente comma e' adottato entro sessanta giorni dall'esito del procedimento di consultazione pubblica. 2. Le autorizzazioni generali sottoposte a verifica a norma del comma 1 che sono state ritenute incompatibili con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 cessano di produrre effetti dal momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento di cui al comma 1. 3. Le autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali adottate prima della data di entrata in vigore del presente decreto e relative a trattamenti diversi da quelli indicati al comma 1 cessano di produrre effetti alla predetta data. 4. Sino all'adozione delle regole deontologiche e delle misure di garanzia di cui agli articoli 2-quater e 2-septies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 producono effetti, per la corrispondente categoria di dati e di trattamenti, le autorizzazioni generali di cui al comma 2 e le pertinenti prescrizioni individuate con il provvedimento di cui al comma 1. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali di cui al presente articolo e nel provvedimento generale di cui al comma 1 sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2016/679.
alle premesse.
Art. 22 Altre disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto e le disposizioni dell'ordinamento nazionale si interpretano e si applicano alla luce della disciplina dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali e assicurano la libera circolazione dei dati personali tra Stati membri ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679. 2. A decorrere dal 25 maggio 2018 le espressioni «dati sensibili» e «dati giudiziari» utilizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, ovunque ricorrano, si intendono riferite, rispettivamente, alle categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 e ai dati di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento. 3. Sino all'adozione dei corrispondenti provvedimenti generali di cui all'articolo 2-quinquiesdecies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, i trattamenti di cui al medesimo articolo, gia' in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono proseguire qualora avvengano in base a espresse disposizioni di legge o regolamento o atti amministrativi generali, ovvero nel caso in cui siano stati sottoposti a verifica preliminare o autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, che abbiano individuato misure e accorgimenti adeguati a garanzia dell'interessato. 4. A decorrere dal 25 maggio 2018, i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il suddetto regolamento e con le disposizioni del presente decreto. 5. A decorrere dal 25 maggio 2018, le disposizioni di cui ai commi 1022 e 1023 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si applicano esclusivamente ai trattamenti dei dati personali funzionali all'autorizzazione del cambiamento del nome o del cognome dei minorenni. Con riferimento a tali trattamenti, il Garante per la protezione dei dati personali puo', nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 36 del Regolamento (UE) 2016/679, adottare provvedimenti di carattere generale ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies. Al fine di semplificare gli oneri amministrativi, i soggetti che rispettano le misure di sicurezza e gli accorgimenti prescritti con i provvedimenti di cui al secondo periodo sono esonerati dall'invio al Garante dell'informativa di cui al citato comma 1022. In sede di prima applicazione, le suddette informative, se dovute a norma del terzo periodo, sono inviate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento del Garante nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i rinvii alle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, abrogate dal presente decreto, contenuti in norme di legge e di regolamento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e a quelle introdotte o modificate dal presente decreto, in quanto compatibili. 7. All'articolo 1, comma 233, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole «le modalita' di restituzione» sono inserite le seguenti: «in forma aggregata». 8. Il registro dei trattamenti di cui all'articolo 37, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, cessa di essere alimentato a far data dal 25 maggio 2018. Da tale data e fino al 31 dicembre 2019, il registro resta accessibile a chiunque secondo le modalita' stabilite nel suddetto articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del 2003. 9. Le disposizioni di legge o di regolamento che individuano il tipo di dati trattabili e le operazioni eseguibili al fine di autorizzare i trattamenti delle pubbliche amministrazioni per motivi di interesse pubblico rilevante trovano applicazione anche per i soggetti privati che trattano i dati per i medesimi motivi. 10. La disposizione di cui all'articolo 160, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, nella parte in cui ha riguardo ai dati coperti da segreto di Stato, si applica fino alla data di entrata in vigore della disciplina relativa alle modalita' di opposizione al Garante per la protezione dei dati personali del segreto di Stato. 11. Le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, relative al trattamento di dati genetici, biometrici o relativi alla salute continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con il Regolamento (UE) 2016/679, sino all'adozione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies del citato codice, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lett. e) del presente decreto. 12. Sino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 2-octies, commi 2 e 6, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, da adottarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento dei dati di cui all'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 e' consentito quando e' effettuato in attuazione di protocolli di intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita' organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con le Prefetture - UTG, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili. 13. Per i primi otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Garante per la protezione dei dati personali tiene conto, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative e nei limiti in cui risulti compatibile con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie. 14. All'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 5 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 9, le parole «di cui all'articolo 162, comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 166, comma 2»; b) al comma 10, le parole «di cui all'articolo 162, comma 2-quater» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 166, comma 2». 15. All'articolo 5-ter, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 le parole «di cui all'articolo 162, comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 166, comma 2».
Note all'art. 22: - Il regolamento (UE) n. 2016/679 e' citato nelle note alle premesse. - L'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cosi' recita: «Art. 4 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice si intende per: a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati; b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;(7) c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato; d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualita' di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale; f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalita', alle modalita' del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;(15) g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;(15) h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile; i) "interessato", la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali;(8) l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu' soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non puo' essere associato ad un interessato identificato o identificabile; o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento; p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate in uno o piu' siti; q) "Garante", l'autorita' di cui all'art. 153, istituita dallalegge 31 dicembre 1996, n. 675.» - L'art. 1, commi 233, 1022 e 1023 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O. cosi' recitano: «Art. 1 - 233. L'ISTAT, d'intesa con il Ministero dell'interno, definisce, tramite il Piano generale del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, le circolari e istruzioni tecniche, le modalita' di restituzione ai comuni delle informazioni raccolte nell'ambito del censimento, necessarie ai fini della revisione delle anagrafi della popolazione residente di cui all'art. 46 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonche' le modalita' tecniche e la periodicita' di tale revisione. 1022. Il titolare di dati personali, individuato ai sensi dell'art. 4, numero 7), del regolamento RGPD, ove effettui un trattamento fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati, deve darne tempestiva comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali. A tale fine, prima di procedere al trattamento, il titolare dei dati invia al Garante un'informativa relativa all'oggetto, alle finalita' e al contesto del trattamento, utilizzando il modello di cui al comma 1021, lettera c). Trascorsi quindici giorni lavorativi dall'invio dell'informativa, in assenza di risposta da parte del Garante, il titolare puo' procedere al trattamento. 1023. Il Garante per la protezione dei dati personali effettua un'istruttoria sulla base dell'informativa ricevuta dal titolare ai sensi del comma 1022 e, ove ravvisi il rischio che dal trattamento derivi una lesione dei diritti e delle liberta' dei soggetti interessati, dispone la moratoria del trattamento per un periodo massimo di trenta giorni. In tale periodo, il Garante puo' chiedere al titolare ulteriori informazioni e integrazioni, da rendere tempestivamente, e, qualora ritenga che dal trattamento derivi comunque una lesione dei diritti e delle liberta' del soggetto interessato, dispone l'inibitoria all'utilizzo dei dati.» - Gli articoli 37 e 160 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cosi' recitano: «Art. 37 (Notificazione del trattamento). - 1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda: a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica; b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositivita', trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria; c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale; d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalita' dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti; e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonche' dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie; f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilita' economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti. 1-bis. La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1 non e' dovuta se relativa all'attivita' dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione e' tipica del loro rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale. 2. Il Garante puo' individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle liberta' dell'interessato, in ragione delle relative modalita' o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell'art. 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante puo' anche individuare, nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di notificazione. 3. La notificazione e' effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento all'estero dei dati. 4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalita' per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalita' di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.» «Art. 160 (Particolari accertamenti). - 1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e III della Parte II gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante. 2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento e' stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo e' fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se cio' non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato. 3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificita' della verifica, il componente designato puo' farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto ai sensi dell'art. 156, comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalita' tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all'art. 156, comma 3, lettera a). 4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante. 5. Nell'effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi di uffici giudiziari, il Garante adotta idonee modalita' nel rispetto delle reciproche attribuzioni e della particolare collocazione istituzionale dell'organo procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti dal segreto sono differiti, se vi e' richiesta dell'organo procedente, al momento in cui cessa il segreto. 6. La validita', l'efficacia e l'utilizzabilita' di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale.» - L'art. 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 5 (Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2018, n. 28, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 1. - 1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui all'art. 4 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui aldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'art. 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178. 2. Possono iscriversi, a seguito di loro specifica richiesta, anche contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, loro intestate, anche per via telematica o telefonica, al registro pubblico delle opposizioni istituito ai sensi delcomma 1 dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, tutti gli interessati che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 3. Nel registro di cui al comma 2 sono comunque inserite anche le numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi di abbonati di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, che gli operatori sono tenuti a fornire al gestore del registro con la stessa periodicita' di aggiornamento prevista per la base di dati unica. 4. Gli interessati iscritti al registro di cui al comma 2, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, possono revocare, anche per periodi di tempo definiti, la propria opposizione nei confronti di uno o piu' soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del medesimo regolamento, in qualunque momento, anche per via telematica o telefonica. 5. Con l'iscrizione al registro di cui al comma 2 si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono per fini di pubblicita' o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale ed e' altresi' precluso, per le medesime finalita', l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati. Sono fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non piu' di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali e' comunque assicurata, con procedure semplificate, la facolta' di revoca. 6. E' valido il consenso al trattamento dei dati personali prestato dall'interessato, ai titolari da questo indicati, successivamente all'iscrizione nel registro di cui al comma 2. 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono vietati, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti al registro di cui al comma 2, da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicita' o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attivita', ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento. 8. In caso di cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni telefoniche, il titolare del trattamento e' tenuto a comunicare agli interessati gli estremi identificativi del soggetto a cui i medesimi dati sono trasferiti. 9. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 167 del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, in caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 7, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 166, comma 2 del medesimo codice. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorita' competenti possono altresi' disporre la sospensione o, nelle ipotesi piu' gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'. 10. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, in caso di violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dalla presente legge, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 166, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorita' competenti possono altresi' disporre la sospensione o, nelle ipotesi piu' gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'. 11. Il titolare del trattamento dei dati personali e' responsabile in solido delle violazioni delle disposizioni della presente legge anche nel caso di affidamento a terzi di attivita' di call center per l'effettuazione delle chiamate telefoniche. 12. Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicita' telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche hanno l'obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste. 13. Al fine di rendere piu' agevole e meno costosa la consultazione periodica del registro da parte degli operatori di cui al comma 12, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, gli operatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge detta criteri generali per l'aggiornamento periodico delle tariffe con le modalita' previste dall'art. 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, conformandosi ai seguenti criteri: a) promuovere l'adozione da parte del gestore del registro e degli operatori di forme tecniche, anche mediante l'utilizzo di tecnologie avanzate, con il fine di contenere il costo delle tariffe di consultazione preliminare del registro; b) prevedere modelli tariffari agevolati anche con forme di abbonamento temporale per gli operatori a cui non siano state comminate, negli ultimi cinque anni, le sanzioni di cui all'art. 162, comma 2-quater, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003; c) prevedere comunque, nella determinazione delle tariffe, l'integrale copertura dei costi di tenuta del registro. 14. E' vietato l'utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010. In caso di violazione di tale divieto, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. 15. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalita' di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni ed e' altresi' disposta l'abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari incompatibili con le norme della presente legge.» - L'art. 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 5-ter (Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalita' statistiche). - 1. Gli enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di seguito Sistan, possono consentire l'accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unita' statistiche, raccolti nell'ambito di trattamenti statistici di cui i medesimi soggetti siano titolari, a condizione che: a) l'accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti a universita', enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro strutture di ricerca, inseriti nell'elenco redatto dall'autorita' statistica dell'Unione europea (Eurostat) o che risultino in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a), a seguito di valutazione effettuata dal medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso e approvata dal Comitato di cui al medesimo comma 3; b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto abilitato a rappresentare l'ente richiedente, un impegno di riservatezza specificante le condizioni di utilizzo dei dati, gli obblighi dei ricercatori, i provvedimenti previsti in caso di violazione degli impegni assunti, nonche' le misure adottate per tutelare la riservatezza dei dati; c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa sia ritenuta adeguata, sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b), dal medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso. Il progetto deve specificare lo scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo non puo' essere conseguito senza l'utilizzo di dati elementari, i ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati richiesti, i metodi di ricerca e i risultati che si intendono diffondere. Alla proposta di ricerca sono allegate dichiarazioni di riservatezza sottoscritte singolarmente dai ricercatori che avranno accesso ai dati. E' fatto divieto di effettuare trattamenti diversi da quelli previsti nel progetto di ricerca, conservare i dati elementari oltre i termini di durata del progetto, comunicare i dati a terzi e diffonderli, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 166, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto dei tipi di dati nonche' dei rischi e delle conseguenze di una loro illecita divulgazione, sono messi a disposizione dei ricercatori sotto forma di file a cui sono stati applicati metodi di controllo al fine di non permettere l'identificazione dell'unita' statistica. In caso di motivata richiesta, da cui emerga la necessita' ai fini della ricerca e l'impossibilita' di soluzioni alternative, sono messi a disposizione file a cui non sono stati applicati tali metodi, purche' l'utilizzo di questi ultimi avvenga all'interno di laboratori costituiti dal titolare dei trattamenti statistici cui afferiscono i dati, accessibili anche da remoto tramite laboratori organizzati e gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a condizione che il rilascio dei risultati delle elaborazioni sia autorizzato dal responsabile del laboratorio stesso, che i risultati della ricerca non permettano il collegamento con le unita' statistiche, nel rispetto delle norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, o nell'ambito di progetti congiunti finalizzati anche al perseguimento di compiti istituzionali del titolare del trattamento statistico cui afferiscono i dati, sulla base di appositi protocolli di ricerca sottoscritti dai ricercatori che partecipano al progetto, nei quali siano richiamate le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali. 3. Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat), con atto da emanarsi ai sensi dell'art.3, comma 6, deldecreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, avvalendosi del supporto dell'Istat, adotta le linee guida per l'attuazione della disciplina di cui al presente articolo. In particolare, il Comstat stabilisce: a) i criteri per il riconoscimento degli enti di cui al comma 1, lettera a), avuto riguardo agli scopi istituzionali perseguiti, all'attivita' svolta e all'organizzazione interna in relazione all'attivita' di ricerca, nonche' alle misure adottate per garantire la sicurezza dei dati; b) i criteri di ammissibilita' dei progetti di ricerca avuto riguardo allo scopo della ricerca, alla necessita' di disporre dei dati richiesti, ai risultati e benefici attesi e ai metodi impiegati per la loro analisi e diffusione; c) le modalita' di organizzazione e funzionamento dei laboratori fisici e virtuali di cui al comma 2; d) i criteri per l'accreditamento dei gestori dei laboratori virtuali, avuto riguardo agli scopi istituzionali, all'adeguatezza della struttura organizzativa e alle misure adottate per la gestione e la sicurezza dei dati; e) le conseguenze di eventuali violazioni degli impegni assunti dall'ente di ricerca e dai singoli ricercatori. 4. Nei siti istituzionali del Sistan e di ciascun soggetto del Sistan sono pubblicati gli elenchi degli enti di ricerca riconosciuti e dei file di dati elementari resi disponibili. 5. Il presente articolo si applica anche ai dati relativi a persone giuridiche, enti od associazioni.»
Art. 23 Disposizioni di coordinamento
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) all'articolo 37, comma 2, alinea, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il riferimento all'articolo 154 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, si intende effettuato agli articoli 154 e 154-bis del medesimo codice; b) all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il riferimento agli articoli 142 e 143 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 si intende effettuato agli articoli 141, 142 e 143 del medesimo codice; c) all'articolo 42 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il riferimento all'articolo 165 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, si intende effettuato all'articolo 166, comma 7, del medesimo codice; d) all'articolo 45 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il riferimento all'articolo 143, comma 1, lettera c), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, si intende effettuato all'articolo 58, paragrafo 2, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679.
Note all'art. 23: - Gli articoli 37, 39, 42 e 45 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 (Attuazione delladirettiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga ladecisione quadro 2008/977/GAIdel Consiglio), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2018, n. 119, cosi' recitano: «Art. 37 (Autorita' di controllo). - 1. Il Garante e' l'autorita' di controllo incaricata di vigilare sull'applicazione delle norme di cui al presente decreto, al fine di tutelare i diritti e le liberta' fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali e di agevolare la libera circolazione dei dati all'interno dell'Unione europea. 2. Ai fini di cui al comma 1 sono attribuite al Garante le funzioni di cui all'art. 154 del Codice, nonche' le seguenti: a) promozione di una diffusa conoscenza e della consapevolezza circa i rischi, le norme, le garanzie e i diritti in relazione al trattamento; b) promozione della consapevolezza in capo ai titolari e responsabili del trattamento dell'importanza degli obblighi previsti dal presente decreto; c) espressione di pareri nei casi previsti dalla legge; d) rilascio, su richiesta dell'interessato, di informazioni in merito all'esercizio dei diritti previsti dal presente decreto e, se del caso, cooperazione, a tal fine, con le autorita' di controllo di altri Stati membri; e) trattazione dei reclami proposti da un interessato, da un organismo, un'organizzazione o un'associazione ai sensi dell'art. 40 e compimento delle indagini sull'oggetto del reclamo, informando il reclamante dello stato e dell'esito delle indagini entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessarie ulteriori indagini o un coordinamento con un'altra autorita' di controllo; f) supporto agli interessati nella proposizione dei reclami; g) accertamento della liceita' del trattamento ai sensi dell'art. 13 e informazione all'interessato entro un termine ragionevole dell'esito della verifica ai sensi del comma 3 di detto articolo, o dei motivi per cui non e' stata effettuata; h) collaborazione, anche tramite i) verifica degli sviluppi tecnologici e sociali che presentano un interesse, se ed in quanto incidenti sulla protezione dei dati personali, in particolare l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; l) prestazione di consulenza in merito ai trattamenti di cui all'art. 24; m) contribuzione alle attivita' del comitato di cui all'art. 68 del regolamento UE; 3. Ai fini di cui al comma 1 sono attribuiti al Garante i seguenti poteri: a) svolgere indagini sull'applicazione del presente decreto, anche sulla base di informazioni ricevute da un'altra autorita' di controllo o da un'altra autorita' pubblica. Lo svolgimento delle indagini e' disciplinato dalle disposizioni delCodice; b) ottenere, dal titolare del trattamento e dal responsabile del trattamento, l'accesso a tutti i dati personali oggetto del trattamento e a tutte le informazioni necessarie per l'adempimento dei suoi compiti; c) rivolgere avvertimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento in ordine alle possibili violazioni delle norme del presente decreto; d) ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni del presente decreto, se del caso, con specifiche modalita' ed entro un determinato termine, ordinando in particolare la rettifica o la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento ai sensi dell'art. 12; e) imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto e il blocco dello stesso; f) promuovere la segnalazione riservata di violazioni del presente decreto; g) denunciare i reati dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni; h) predisporre annualmente una relazione sull'attivita' svolta, da trasmettere al Parlamento 4. I poteri di cui al comma 3 sono esercitati nei modi, nelle forme e con le garanzie previste dalla legge. 5. Le funzioni e i poteri di cui ai commi 2 e 3 sono esercitati senza spese per l'interessato o per il responsabile della protezione dati. Il Garante non provvede in ordine alle richieste manifestamente infondate o inammissibili in quanto ripropongono, senza nuovi elementi, richieste gia' rigettate. 6. Il Garante non e' competente in ordine al controllo del rispetto delle norme del presente decreto, limitatamente ai trattamenti effettuati dall'autorita' giudiziaria nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, nonche' di quelle giudiziarie del pubblico ministero.» «Art. 39 (Reclamo al Garante e ricorso giurisdizionale). - 1. Fermo quanto previsto dall'art. 37, comma 6, l'interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali che lo riguardano violi le disposizioni del presente decreto, puo' proporre reclamo al Garante, con le modalita' di cui agliarticoli 142e143 del Codice. 2. Il Garante informa l'interessato dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilita' del ricorso giurisdizionale. 3. Per l'inosservanza delle disposizioni del presente decreto in violazione dei suoi diritti, l'interessato puo' proporre ricorso giurisdizionale secondo quanto previsto e regolato dalla disciplina contenuta nella parte III, titolo I, capo II delCodice.» «Art. 42 (Sanzioni amministrative). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione dei trattamenti svolti in ambito giudiziario, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), d), e) ed f), all'art. 4, commi 2 e 3, all'art. 6, commi 3 e 4, all'art. 7, all'art. 8, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 euro a 150.000 euro. La medesima sanzione amministrativa si applica al trasferimento dei dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale in assenza della decisione di adeguatezza della Commissione europea, salvo quanto previsto dagli articoli 33 e 34. 2. Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione dei trattamenti svolti in ambito giudiziario, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 80.000 euro la violazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 2. Con la medesima sanzione e' punita la violazione delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 2, all'art. 18, commi 1, 2, 3 e 4, all'art. 19, all'art. 20, all'art. 21, all'art. 22, all'art. 23, all'art. 24, commi 1 e 4, all'art. 26, all'art. 27, all'art. 28, commi 1 e 4, all'art. 29, comma 2. 3. Nella determinazione della sanzione amministrativa da applicare secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 si tiene conto dei criteri di cui all'art. 83, paragrafo 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), k), del regolamento UE. 4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni e' regolato dall'art. 166 del Codice. Si applica altresi' l'art. 165 del Codice.» «Art. 45 (Inosservanza di provvedimenti del Garante). - 1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera c), del Codice, in un procedimento riguardante il trattamento dei dati di cui all'art. 1, comma 2, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.» - Gli articoli 142,143,154 e 165 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cosi' recitano: «Art. 142 (Proposizione dei reclami). - 1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonche' gli estremi identificativi del titolare, del responsabile, ove conosciuto, e dell'istante. 2. Il reclamo e' sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che li rappresentano anche ai sensi dell'art. 9, comma 2, ed e' presentato al Garante senza particolari formalita'. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'eventuale procura, e indica un recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono. 3. Il Garante puo' predisporre un modello per il reclamo da pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce la disponibilita' con strumenti elettronici.» «Art. 143 (Procedimento per i reclami). - 1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non e' manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento: a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), puo' invitare il titolare, anche in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente; b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti; c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalita' del trattamento o degli effetti che esso puo' determinare, vi e' il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o piu' interessati; d) puo' vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettivita'. 2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessita' degli accertamenti.» «Art. 154 (Compiti). - 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformita' al presente codice, ha il compito di: a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in conformita' alla notificazione, anche in caso di loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico; b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano; c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'art. 143; d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi dell'art. 143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali; e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell'art. 12e dell'art. 139; f) segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunita' di interventi normativi richiesti dalla necessita' di tutelare i diritti di cui all'art. 2anche a seguito dell'evoluzione del settore; g) esprimere pareri nei casi previsti; h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalita', nonche' delle misure di sicurezza dei dati; i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni; l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all'art. 37; m) predisporre annualmente una relazione 2. Il Garante svolge altresi', ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da regolamenti comunitari e, in particolare: a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione; b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia (Europol); c) dal regolamento (Ce) n. 515/97del Consiglio, del 13 marzo 1997, e dallalegge 30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale; d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali e per l'efficace e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva conlegge 21 febbraio 1989, n. 98,quale autorita' designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'art. 13 della convenzione medesima. 3. Il Garante coopera con altre autorita' amministrative indipendenti nello svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine, il Garante puo' anche invitare rappresentanti di un'altra autorita' a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorita', prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse; puo' richiedere, altresi', la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorita'. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice. 5. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge, il parere del Garante e' reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non puo' essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate. 6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorita' giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalita' informatica e' trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.» «Art. 165 (Pubblicazione del provvedimento del Garante). - 1. Nei casi di cui agli articoli del presente Capo puo' essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o piu' giornali indicati nel provvedimento che la applica. La pubblicazione ha luogo a cura e spese del contravventore.» - Il regolamento (UE) n. 2016/679 e' citato nelle note alle premesse.
Art. 24 Applicabilita’ delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse
1. Le disposizioni del presente decreto che, mediante abrogazione, sostituiscono sanzioni penali con le sanzioni amministrative previste dal Regolamento (UE) 2016/679 si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. 2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. 3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non puo' essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente prevista o inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie.
Note all'art. 24: - Il regolamento (UE) n. 2016/679 e' citato nelle note alle premesse. - L'art. 667 del codice di procedura penale, cosi' recita: «1. Se vi e' ragione di dubitare dell'identita' della persona arrestata per esecuzione di pena o perche' evasa mentre scontava una condanna, il giudice dell'esecuzione la interroga e compie ogni indagine utile alla sua identificazione anche, a mezzo della polizia giudiziaria. 2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei cui confronti deve compiersi l'esecuzione, ne ordina immediatamente la liberazione. Se l'identita' rimane incerta, ordina la sospensione dell'esecuzione, dispone la liberazione del detenuto e invita il pubblico ministero a procedere a ulteriori indagini. 3. Se appare evidente che vi e' stato un errore di persona e non e' possibile provvedere tempestivamente a norma dei commi 1 e 2, la liberazione puo' essere ordinata in via provvisoria con decreto motivato dal pubblico ministero del luogo dove l'arrestato si trova. Il provvedimento del pubblico ministero ha effetto fino a quando non provvede il giudice competente, al quale gli atti sono immediatamente trasmessi. 4. Il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalita' con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a normadell'art. 666. L'opposizione e' proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza. 5. Se la persona detenuta deve essere giudicata per altri reati, l'ordinanza e' comunicata all'autorita' giudiziaria procedente.» - L'art. 135 del codice penale cosi' recita: «Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.»
Art. 25 Trasmissione degli atti all’autorita’ amministrativa
1. Nei casi previsti dall'articolo 24, comma 1, l'autorita' giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorita' amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. 2. Se l'azione penale non e' stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti e' disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento gia' iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti. 3. Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando e' stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e' previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. 4. L'autorita' amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti. 5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato e' ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla meta' della sanzione irrogata, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.
Note all'art. 25: - L'art. 129 del codice di procedura penale, cosi' recita: «1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato ovvero che il reato e' estinto o che manca una condizione di procedibilita' [c.p.p. 411], lo dichiara di ufficio con sentenza. 2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione [c.p.p. 530] o di non luogo a procedere [c.p.p. 425] con la formula prescritta.» - L'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O., cosi' recita: «Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma. Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.»
Art. 26 Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 18 del presente decreto, pari ad € 600.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 2. Dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione dell'articolo 18, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 26: L'art. 1, comma 1025 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O., cosi' recita: «Art. 1 - 1025. Ai fini dell'attuazione dei commi 1020, 1021, 1022, 1023 e 1024 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.»
Art. 27 Abrogazioni
1. Sono abrogati i titoli, capi, sezioni, articoli e allegati del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, di seguito elencati: a) alla parte I: 1) gli articoli 3, 4, 5 e 6; 2) il titolo II, il titolo III, il titolo IV, il titolo V, il titolo VI e il titolo VII; b) alla parte II: 1) il capo I del titolo I; 2) i capi III, IV e V del titolo IV; 3) gli articoli 76, 81, 83 e 84; 4) il capo III del titolo V; 5) gli articoli 87, 88 e 89; 6) il capo V del titolo V; 7) gli articoli 91, 94, 95, 98, 112, 117, 118 e 119; 8) i capi II e III del titolo X, il titolo XI e il titolo XIII; c) alla parte III: 1) la sezione III del capo I del titolo I; 2) gli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis,165 e 169; 3) gli articoli 173, 174, 175, commi 1 e 2, 176, 177, 178 e 179; 4) il capo II del titolo IV; 5) gli articoli 184 e 185; d) gli allegati B e C. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 agosto 2018 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Savona, Ministro per gli affari europei Bonafede, Ministro della giustizia Bongiorno, Ministro per la pubblica amministrazione Moavero Milanesi, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tria, Ministro dell'economia e delle finanze Di Maio, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Note all'art. 27: - Gli articoli 3, 4, 5 e 6 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come abrogati dal presente decreto, cosi' recitavano: «Art. 3 (Principio di necessita' nel trattamento dei dati). - 1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalita' perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalita' che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessita'.» «Art. 4 (Definizioni) . - 1. Ai fini del presente codice si intende per: a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati; b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato; d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualita' di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale; f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalita', alle modalita' del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza; g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali; h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile; i) "interessato", la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali; l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu' soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non puo' essere associato ad un interessato identificato o identificabile; o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento; p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di q) "Garante", l'autorita' di cui all'art. 153, istituita dallalegge 31 dicembre 1996, n. 675. 2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per: a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un contraente o utente ricevente, identificato o identificabile; b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale; c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;(11) e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'art.2, lettera c), delladirettiva 2002/21/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002; f) "contraente", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate; g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata; h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione; i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico; l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto e' necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione; m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a 3. Ai fini del presente codice si intende, altresi', per: a) "misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'art. 31; b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento; c) "autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identita'; d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica; e) "parola chiave", componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica; f) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa puo' accedere, nonche' i trattamenti ad essa consentiti; g) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalita' di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente; g-bis) "violazione di dati personali": violazione della sicurezza che comporta anche accidentalmente la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al pubblico. 4. Ai fini del presente codice si intende per: a) "scopi storici", le finalita' di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato; b) "scopi statistici", le finalita' di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici; c) "scopi scientifici", le finalita' di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.» «Art. 5 (Oggetto ed ambito di applicazione). - 1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque e' stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranita' dello Stato. 2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque e' stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali. 3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali e' soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilita' e di sicurezza dei dati di cui agliarticoli 15e31. 3-bis. (abrogato).» «Art. 6 (Disciplina del trattamento). - 1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative della Parte II.» - Il titolo II, il titolo III, il titolo IV, il titolo V, il titolo VI e il titolo VII della parte I del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come abrogati dal presente decreto, erano cosi' rubricati: «Titolo II (Diritti dell'interessato) Titolo III (Regole generali per il trattamento dei dati) Titolo IV (Soggetti che effettuano il trattamento) Titolo V (Sicurezza dei dati e dei sistemi) Titolo VI (Adempimenti) Titolo VII (Trasferimento dei dati all'estero».) - Il capo I del titolo I, i capi III, IV e V del titolo IV, il capo III del titolo V, il capo V del titolo V, i capi II e III del titolo X, il titolo XI e il titolo XIII della parte II del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, abrogati dal presente decreto, erano cosi' rubricati: «Titolo I (Trattamenti in ambito giudiziario) Capo I (Profili generali) Titolo IV (Trattamenti in ambito pubblico) Capo III (Stato civile, anagrafi e liste elettorali) Capo IV (Finalita' di rilevante interesse pubblico) Capo V (Particolari contrassegni) Titolo V (Trattamento di dati personali in ambito sanitario) Capo III (Finalita' di rilevante interesse pubblico) Capo V (Dati genetici) Titolo X (Comunicazioni elettroniche) Capo II (Internet e reti telematiche) Capo III (Videosorveglianza) Titolo XI (Libere professioni e investigazione privata) Titolo XIII (Marketing diretto».) - Gli articoli 76, 81, 83, 84, 87, 88, 89, 91, 94, 95, 98, 112, 117, 118 e 119 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, abrogati dal presente decreto, cosi' recitavano: «Art. 76 (Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici). - 1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell'ambito di un'attivita' di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art. 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute: a) con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalita' di tutela della salute o dell'incolumita' fisica dell'interessato; b) anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalita' di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettivita'. 2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso puo' essere prestato con le modalita' semplificate di cui al capo II. 3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante e' rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanita'.» «Art. 81 (Prestazione del consenso). - 1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui e' necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione di legge, puo' essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso e' documentato, anziche' con atto scritto dell'interessato, con annotazione dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o piu' soggetti e all'informativa all'interessato, nei modi indicati negliarticoli 78,79e80. 2. Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa per conto di piu' professionisti ai sensi dell'art. 78, comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso e' reso conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate modalita', anche attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo al medesimoart. 78, comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni apposte all'informativa ai sensi del medesimo comma.» «Art. 83 (Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati). - 1. I soggetti di cui agliarticoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' degli interessati, nonche' del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalita' di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza. 2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare: a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all'interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa; b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere; c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute; d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuita' e) il rispetto della dignita' dell'interessato in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati; f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso; g) la formale previsione, in conformita' agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalita' per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati nell'ambito dei reparti, informandone h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita correlazione tra l'interessato e reparti o strutture, indicativa dell'esistenza di un particolare stato di salute; i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale. 2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti di cui all'art. 78, che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1 secondo modalita' adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia sottoscritto ai sensi dell'art. 12.» «Art. 84 (Comunicazione di dati all'interessato). - 1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato o ai soggetti di cui all'art. 82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare. Il presente comma non si applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato. 2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato o ai soggetti di cui all'art. 82, comma 2, lettera a). L'atto di incarico individua appropriate modalita' e cautele rapportate al contesto nel quale e' effettuato il trattamento di dati.» «Art. 87 (Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale). - 1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma 2, conformato in modo da permettere di risalire all'identita' dell'interessato solo in caso di necessita' connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili. 2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 deldecreto del Ministro della sanita' 11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, e' integrato da un tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3. 3. Il tagliando di cui al comma 2 e' apposto sulle zone del modello predisposte per l'indicazione delle generalita' e dell'indirizzo dell'assistito, in modo da consentirne la visione solo per effetto di una momentanea separazione del tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5. 4. Il tagliando puo' essere momentaneamente separato dal modello di ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una effettiva necessita' connessa al controllo della correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco. 5. Il tagliando puo' essere momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3 anche presso i competenti organi per fini di verifica amministrativa sulla correttezza della prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di ricerca in conformita' alla legge, quando e' indispensabile per il perseguimento delle rispettive finalita'. 6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, puo' essere individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata nel comma 1, basata sull'uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente relativa anche a modelli non cartacei.» «Art. 88 (Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale). - 1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalita' dell'interessato non sono indicate. 2. Nei casi di cui al comma 1 il medico puo' indicare le generalita' dell'interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identita', per un'effettiva necessita' derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalita' di preparazione o di utilizzazione.» «Art. 89 (Casi particolari). - 1. Le disposizioni del presente capo non precludono l'applicazione di disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che non identificano l'interessato o recanti particolari annotazioni, contenute anche neldecreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dallalegge 8 aprile 1998, n. 94. 2. Nei casi in cui deve essere accertata l'identita' dell'interessato ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato condecreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l'utilizzo. 2-bis. Per i soggetti di cui all'art. 78, l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 87 comma 3, e88, comma 1, e' subordinata ad un'esplicita richiesta dell'interessato.» «Art. 91 (Dati trattati mediante carte). - 1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale eventualmente registrati su carte anche non elettroniche, compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati mediante le medesime carte e' consentito se necessario ai sensi dell'art. 3, nell'osservanza di misure ed accorgimenti prescritti dal Garante nei modi di cui all'art. 17.» «Art. 94 (Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario). - 1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in ambito sanitario, e' effettuato nel rispetto dell'art. 3anche presso banche di dati, schedari, archivi o registri gia' istituiti alla data di entrata in vigore del presente codice e in riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima data, in particolare presso: a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati istituito presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308; b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate, di cui aldecreto del Ministro della salute in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002; c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all'art. 3 del decreto del Ministro della sanita' in data 18 maggio 2001, n. 279; d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all'art. 15 del decreto del Ministro della sanita' in data 26 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.» «Art. 95 (Dati sensibili e giudiziari). - 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degliarticoli 20e21, le finalita' di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.» «Art. 98 (Finalita' di rilevante interesse pubblico). - 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degliarticoli 20e21, le finalita' relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici: a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto daldecreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice; b) che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi deldecreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni; c) per scopi scientifici.» «Art. 112 (Finalita' di rilevante interesse pubblico). - 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degliarticoli 20e21, le finalita' di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato. 2. Tra i trattamenti effettuati per le finalita' di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di: a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie protette; b) garantire le pari opportunita'; c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilita' e il conferimento di speciali abilitazioni; d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonche' ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali; e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonche' in materia sindacale; f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione deldecreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 23in relazione a tipi di dati individuati specificamente; g) svolgere attivita' dirette all'accertamento della responsabilita' civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformita' h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro; i) salvaguardare la vita o l'incolumita' fisica dell'interessato o di terzi; l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti; m) applicare la normativa in materia di incompatibilita' e rapporti n) svolgere l'attivita' di indagine e ispezione presso soggetti pubblici; o) valutare la qualita' dei servizi resi e dei risultati conseguiti. 3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 e' consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.» «Art. 117 (Affidabilita' e puntualita' nei pagamenti). - 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'art. 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilita' e la puntualita' nei pagamenti da parte degli interessati, individuando anche specifiche modalita' per garantire la comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti dell'interessato.» «Art. 118 (Informazioni commerciali). - 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'art. 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall'art. 13, comma 5, modalita' semplificate per l'informativa all'interessato e idonei meccanismi per garantire la qualita' e l'esattezza dei dati raccolti e comunicati.» «Art. 119 (Dati relativi al comportamento debitorio). - 1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui all'art. 118sono altresi' individuati termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio dell'interessato nei casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui all'art. 117, tenendo conto della specificita' dei trattamenti nei diversi ambiti.». - La Sezione III del Capo I del Titolo I e il Capo II del Titolo IV della Parte III del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, abrogati dal presente decreto, erano cosi' rubricati: «Parte III (Tutela dell'interessato e sanzioni) Titolo I (Tutela amministrativa e giurisdizionale) Capo I (Tutela dinanzi al garante) Sezione III (Tutela alternativa a quella giurisdizionale) Titolo IV (Disposizioni modificative, abrogative, transitorie e finali) Capo II (Disposizioni transitorie)». - Per gli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164 e 164-bis del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, abrogati dal presente decreto, si vedano le note all'art. 18. - Gli articoli 165, 169, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 184 e 185 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, abrogati dal presente decreto, cosi' recitavano: «Art. 165 (Pubblicazione del provvedimento del Garante). - 1. Nei casi di cui agli articoli del presente Capo puo' essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o piu' giornali indicati nel provvedimento che la applica. La pubblicazione ha luogo a cura e spese del contravventore.» «Art. 169 (Misure di sicurezza). - 1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'art. 33e' punito con l'arresto sino a due anni. 2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, e' impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessita' o per l'oggettiva difficolta' dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato e' ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli21,22,23e24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.» «Art. 173 (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen). - 1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione, e' cosi' modificata: a) il comma 2 dell'art. 9e' sostituito dal seguente: "2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonche' di verifica, di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte all'autorita' di cui al comma 1."; b) il comma 2 dell'art. 10 e' soppresso; c) l'art. 11e' sostituito dal seguente: "11. 1. L'autorita' di controllo di cui all'art. 114 della Convenzione e' il Garante per la protezione dei dati personali. Nell'esercizio dei compiti ad esso demandati per legge, il Garante esercita il controllo sui trattamenti di dati in applicazione della Convenzione ed esegue le verifiche previste nel medesimo art. 114, anche su segnalazione o reclamo dell'interessato all'esito di un inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai sensi dell'art. 9, comma 2, quando non e' possibile fornire al medesimo interessato una risposta sulla base degli elementi forniti dall'autorita' di cui all'art. 9, comma 1. 2. Si applicano le disposizioni dell'art. 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni."; d) l'art. 12e' abrogato.» «Art. 174 (Notifiche di atti e vendite giudiziarie). - 1. All'art. 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti: "Se la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.". 2. Al primo comma dell'art. 138 del codice di procedura civile, le parole da: "puo' sempre eseguire" a "destinatario," sono sostituite dalle seguenti: "esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se cio' non e' possibile,". 3. Nel quarto comma dell'art. 139 del codice di procedura civile, la parola: "l'originale" e' sostituita dalle seguenti: "una ricevuta". 4. Nell'art. 140 del codice di procedura civile, dopo le parole: "affigge avviso del deposito" sono inserite le seguenti: "in busta chiusa e sigillata". 5. All'art. 142 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: "Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'art. 77, l'atto e' notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale e' diretta."; b) nell'ultimo comma le parole: "ai commi precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "al primo comma". 6. Nell'art. 143, primo comma, del codice di procedura civile, sono soppresse le parole da: ", e mediante" fino alla fine del periodo. 7. All'art. 151, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole: "maggiore celerita'" sono aggiunte le seguenti: ", di riservatezza o di tutela della dignita'". 8. All'art. 250 del codice di procedura civile dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: "L'intimazione di cui al primo comma, se non e' eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, e' effettuata in busta chiusa e sigillata.". 9. All'art. 490, terzo comma, del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'avviso e' omessa l'indicazione del debitore". 10. All'art. 570, primo comma, del codice di procedura civile le parole: "del debitore," sono soppresse e le parole da: "informazioni" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "informazioni, anche relative alle generalita' del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse". 11. All'art. 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalita' previste dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice. ". 12. Dopo l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' inserito il seguente: "Art. 15-bis. (Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) - 1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi delegate, nonche' a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine.". 13. All'art. 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: " 3. L'atto e' notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se cio' non e' possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto."; b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie.". 14. All'art. 157, comma 6, del codice di procedura penale le parole: "e' scritta all'esterno del plico stesso" sono sostituite dalle seguenti: "e' effettuata nei modi previsti dall'art. 148, comma 3". 15. All'art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvate condecreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Se la copia del decreto di perquisizione locale e' consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui all'art. 148, comma 3, del codice.". 16. Allalegge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 2, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto."; b) all'art. 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: "L'agente postale rilascia avviso" sono inserite le seguenti: ", in busta chiusa, del deposito». «Art. 175 (Forze di polizia). - 1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed informazioni acquisite nel corso di attivita' amministrative ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di cui al comma 3 del medesimo art. e' oggetto di comunicazione al Garante ai sensi dell'art. 39, commi 2 e 3. 2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui all'art. 53, comma 1, senza l'ausilio di strumenti elettronici anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, in sede di applicazione del presente codice possono essere ulteriormente trattati se ne e' verificata l'esattezza, completezza ed aggiornamento ai sensi dell'art. 11. 3. L'art. 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 10 (Controlli) - 1. Il controllo sul Centro elaborazione dati e' esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti. 2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'art. 7, fermo restando quanto stabilito dall'art. 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneita' o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimita' del loro trattamento, l'autorita' precedente ne da' notizia al Garante per la protezione dei dati personali. 3. La persona alla quale si riferiscono i dati puo' chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima. 4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio puo' omettere di provvedere sulla richiesta se cio' puo' pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita', dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali. 5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, puo' chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.». «Art. 176 (Soggetti pubblici). - 1. Nell'art. 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: "mediante strumenti informatici" sono inserite le seguenti: ", fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono, ". 2. Nell'art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.". 3. L'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "1. E' istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.".(187) 4. Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione continuano ad applicarsi l'art. 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche' le vigenti modalita' di finanziamento nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.(187) 5. L'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "1. Il Centro nazionale propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento, l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle carriere, nonche' la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto.". 6. La denominazione: "Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione" contenuta nella vigente normativa e' sostituita dalla seguente: "Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione». «Art. 177 (Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali). - 1. Il comune puo' utilizzare gli elenchi di cui all'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilita' anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale. 2. Il comma 7 dell'art. 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "7. L'accesso alle informazioni non e' consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.". 3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396e' consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto. 4. Nel primo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e). 5. Nell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma e' sostituto dal seguente: "Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalita' di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.». «Art. 178 (Disposizioni in materia sanitaria). - 1. Nell'art. 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di libretto sanitario personale, dopo le parole: "il Consiglio sanitario nazionale" e prima della virgola sono inserite le seguenti: "e il Garante per la protezione dei dati personali". 2. All'art. 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS e infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, e' tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali dell'interessato, nonche' della relativa dignita'."; b) nel comma 2, le parole: "decreto del Ministro della sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali". 3. Nell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, in materia di medicinali per uso umano, e' inserito, in fine, il seguente periodo: "Decorso tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalita' atte ad escludere l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti. ". 4. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanita' in data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in materia di importazione di medicinali registrati all'estero, sono soppresse le lettere f) ed h). 5. Nel comma 1, primo periodo, dell'art. 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dallalegge 8 aprile 1998, n. 94, le parole da: "riguarda anche" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "e' acquisito unitamente al consenso relativo al trattamento dei dati personali». «Art. 179 (Altre modifiche). - 1. Nell'art. 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le parole: "; mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare" e: "garantire al lavoratore il rispetto della sua personalita' e della sua liberta' morale;". 2. Nell'art. 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole: "4," e ",8". 3. Al comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", ovvero, limitatamente alla violazione di cui all'art. 10, al Garante per la protezione dei dati personali". 4. (abrogato).» «Art. 184 (Attuazione di direttive europee). - 1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alladirettiva 96/45/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alladirettiva 2002/58/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002. 2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a disposizioni comprese nellalegge 31 dicembre 1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente codice secondo la tavola di corrispondenza riportata in allegato. 3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono divieti o limiti piu' restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.» «Art. 185 (Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta). - 1. L'allegato A)riporta, oltre ai codici di cui all'art. 12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degliarticoli 25e31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e gia' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla data di emanazione del presente codice.». - Gli allegati B e C del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, abrogati dal presente decreto, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003, S.O.