PRIVACY: pubblicato il testo del Decreto Legislativo di Adeguamento al GDPR

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Pubblicato il 4 settembre 2018 sulla Gazzetta Ufficiale,  il tanto atteso Decreto Legislativo di Adeguamento al GDPR per lo Stato Italiano, Dlgs 101 del 10 agosto 2018.

Il Decreto, che entrerà in vigore dal prossimo 19 settembre 2018 e consta di ben 27 articoli,  è relativo alle Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Cosa contiene il Decreto Legislativo di Adeguamento al GDPR?

Queste le disposizioni inserite nel Dlgs 101 10/8/2018

Capo I 
Modifiche al titolo e alle premesse del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017,  e
in particolare l'articolo 13, che delega il Governo all'emanazione di
uno o piu' decreti legislativi di adeguamento  del  quadro  normativo
nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/679   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di  cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Vista la direttiva (UE)  2016/680  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento  e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che  abroga  la  decisione  quadro
2008/977/GAI del Consiglio; 
  Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati; 
  Vista  la  direttiva  2002/58/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 12 luglio  2002,  relativa  al  trattamento  dei  dati
personali  e  alla  tutela  della  vita  privata  nel  settore  delle
comunicazioni elettroniche; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento  e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che  abroga  la  decisione  quadro
2008/977/GAI del Consiglio; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 21 marzo 2018; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, adottato nell'adunanza del 22 maggio 2018; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 agosto 2018; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri per gli affari europei e della giustizia, di concerto con  i
Ministri per la pubblica amministrazione, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, dell'economia e delle  finanze  e  dello
sviluppo economico; 
 
                              E M A N A 
 
il seguente decreto legislativo: 
 
Art. 1 Modifiche al titolo e alle premesse del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
  1. Al titolo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  dopo
le parole «dati personali» sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE». 
  2. Alle premesse del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,
dopo il terzo Visto sono inseriti i seguenti: 
    «Vista la legge 25  ottobre  2017,  n.  163,  recante  delega  al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione  di
altri  atti  dell'Unione  europea  -  Legge  di  delegazione  europea
2016-2017» e, in particolare, l'articolo 13, che  delega  il  Governo
all'emanazione di uno o piu' decreti legislativi di  adeguamento  del
quadro normativo nazionale alle  disposizioni  del  Regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; 
    Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
    Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);». 
                                    N O T E 
 
Avvertenza: 
 
Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto dall'amministrazione 
competente  per  materia   ai   sensi dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico delle disposizioni sulla    promulgazione     delle     leggi,sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE). 
 
Note alle premesse 
 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              La legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Delega al Governo per
          il recepimento delle direttive europee  e  l'attuazione  di
          altri atti  dell'Unione  europea  -  Legge  di  delegazione
          europea 2016-2017) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6
          novembre 2017, n. 259. 
              La legge 24 dicembre 2012 n. 234 (Norme generali  sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e delle politiche dell'Unione  europea)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. 
              Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  (Codice
          in materia di protezione dei dati personali) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. 
              Il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, relativo  alla  protezione  delle  persone
          fisiche con riguardo al  trattamento  dei  dati  personali,
          nonche' alla libera circolazione di tali dati e che  abroga
          la   direttiva   95/46/CE   (regolamento   generale   sulla
          protezione  dei  dati),  e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  9
          novembre 2012, n. L 310. 
              La direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, relativa alla protezione delle  persone  fisiche
          con riguardo al trattamento dei  dati  personali  da  parte
          delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,
          accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di
          sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione  di  tali
          dati e che abroga  la  decisione  quadro  2008/977/GAI  del
          Consiglio, e' pubblicata nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L
          119. 
              La direttiva 95/46/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, relativa alla tutela delle persone  fisiche  con
          riguardo al trattamento dei dati  personali,  nonche'  alla
          libera circolazione  di  tali  dati,  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 23 novembre 1995, n. L 281. 
              La direttiva 2002/58/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, relativa al trattamento  dei  dati  personali  e
          alla  tutela  della  vita   privata   nel   settore   delle
          comunicazioni elettroniche, e' pubblicata nella G.U.C.E. 31
          luglio 2002, n. L 201. 
              Il  decreto  legislativo  18   maggio   2018,   n.   51
          (Attuazione della direttiva (UE)  2016/680  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa  alla
          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al
          trattamento dei dati personali  da  parte  delle  autorita'
          competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento  e
          perseguimento di reati o  esecuzione  di  sanzioni  penali,
          nonche' alla libera circolazione di tali dati e che  abroga
          la  decisione  quadro  2008/977/GAI  del   Consiglio),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2018, n. 119. 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Il titolo del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Codice in materia di protezione dei dati  personali,
          recante  disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
          nazionale  al  regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo  alla
          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al
          trattamento  dei  dati  personali,  nonche'   alla   libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE.»
Modifiche alla parte I del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Art. 2
Modifiche alla parte I, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

 
  1. Alla parte I, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  del  titolo  I  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Principi e disposizioni generali»; 
    b) prima dell'articolo 1 e' inserito il seguente Capo: 
  «Capo I (Oggetto, finalita' e Autorita' di controllo)» 
    c) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1 (Oggetto) . - 1. Il trattamento dei dati personali  avviene
secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito «Regolamento», e  del
presente codice, nel rispetto della dignita'  umana,  dei  diritti  e
delle liberta' fondamentali della persona.»; 
    d) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2 (Finalita'). - 1. Il presente codice reca disposizioni  per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento.»; 
    e) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
  «Art. 2-bis (Autorita' di controllo). - 1. L'Autorita' di controllo
di cui all'articolo 51 del regolamento e' individuata nel Garante per
la protezione dei  dati  personali,  di  seguito  «Garante»,  di  cui
all'articolo 153.»; 
    f) dopo l'articolo 2-bis sono inseriti i seguenti Capi: 
  «Capo II (Principi) - Art. 2-ter (Base giuridica per il trattamento
di dati personali  effettuato  per  l'esecuzione  di  un  compito  di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri). - 1.
La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera  b),
del regolamento e' costituita esclusivamente da una norma di legge o,
nei casi previsti dalla legge, di regolamento. 
  2. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati
personali, diversi da quelli ricompresi nelle  particolari  categorie
di cui all'articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne
penali  e  reati  di  cui  all'articolo  10  del   Regolamento,   per
l'esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico   o   connesso
all'esercizio di pubblici poteri e' ammessa se prevista ai sensi  del
comma 1. In mancanza di  tale  norma,  la  comunicazione  e'  ammessa
quando e' comunque  necessaria  per  lo  svolgimento  di  compiti  di
interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e  puo'
essere iniziata se e' decorso il  termine  di  quarantacinque  giorni
dalla relativa comunicazione al Garante, senza che  lo  stesso  abbia
adottato una diversa  determinazione  delle  misure  da  adottarsi  a
garanzia degli interessati. 
  3. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per
l'esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico   o   connesso
all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono  trattarli
per altre finalita' sono ammesse unicamente se previste ai sensi  del
comma 1. 
  4. Si intende per: 
    a) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o
piu'   soggetti    determinati    diversi    dall'interessato,    dal
rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione  europea,  dal
responsabile o dal  suo  rappresentante  nel  territorio  dell'Unione
europea,  dalle   persone   autorizzate,   ai   sensi   dell'articolo
2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali  sotto  l'autorita'
diretta del titolare o del responsabile, in  qualunque  forma,  anche
mediante la loro  messa  a  disposizione,  consultazione  o  mediante
interconnessione; 
    b) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante  la  loro  messa  a
disposizione o consultazione. 
  Art. 2-quater (Regole deontologiche). -  1.  Il  Garante  promuove,
nell'osservanza del principio di rappresentativita' e  tenendo  conto
delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati
personali, l'adozione  di  regole  deontologiche  per  i  trattamenti
previsti dalle disposizioni di cui  agli  articoli  6,  paragrafo  1,
lettere c) ed e), 9, paragrafo 4, e al capo IX  del  Regolamento,  ne
verifica la conformita' alle disposizioni vigenti,  anche  attraverso
l'esame di osservazioni di  soggetti  interessati  e  contribuisce  a
garantirne la diffusione e il rispetto. 
  2. Lo schema di regole deontologiche e' sottoposto a  consultazione
pubblica per almeno sessanta giorni. 
  3. Conclusa la fase delle consultazioni,  le  regole  deontologiche
sono approvate dal Garante ai sensi dell'articolo 154-bis,  comma  1,
lettera b), pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono  riportate
nell'allegato A del presente codice. 
  4.  Il  rispetto  delle   disposizioni   contenute   nelle   regole
deontologiche di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per
la liceita' e la correttezza del trattamento dei dati personali. 
  Art. 2-quinquies (Consenso del minore in relazione ai servizi della
societa' dell'informazione). -  1.  In  attuazione  dell'articolo  8,
paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici
anni puo' esprimere  il  consenso  al  trattamento  dei  propri  dati
personali in relazione all'offerta diretta di servizi della  societa'
dell'informazione. Con riguardo a tali servizi,  il  trattamento  dei
dati personali del minore  di  eta'  inferiore  a  quattordici  anni,
fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, e'
lecito  a  condizione  che  sia   prestato   da   chi   esercita   la
responsabilita' genitoriale. 
  2. In relazione all'offerta diretta ai minori dei servizi di cui al
comma  1,  il  titolare  del  trattamento   redige   con   linguaggio
particolarmente chiaro e semplice, conciso ed  esaustivo,  facilmente
accessibile  e  comprensibile  dal  minore,  al   fine   di   rendere
significativo il consenso prestato da quest'ultimo, le informazioni e
le comunicazioni relative al trattamento che lo riguardi. 
  Art.  2-sexies  (Trattamento  di  categorie  particolari  di   dati
personali necessario per motivi di interesse pubblico  rilevante).  -
1. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui
all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di
interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo  2,  lettera  g),
del medesimo  articolo,  sono  ammessi  qualora  siano  previsti  dal
diritto dell'Unione  europea  ovvero,  nell'ordinamento  interno,  da
disposizioni  di  legge  o,  nei  casi  previsti  dalla   legge,   di
regolamento che specifichino  i  tipi  di  dati  che  possono  essere
trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse  pubblico
rilevante, nonche' le misure appropriate e specifiche per tutelare  i
diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. 
  2. Fermo quanto  previsto  dal  comma  1,  si  considera  rilevante
l'interesse pubblico relativo a trattamenti  effettuati  da  soggetti
che svolgono compiti di interesse pubblico o  connessi  all'esercizio
di pubblici poteri nelle seguenti materie: 
    a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico; 
    b) tenuta degli atti e dei registri  dello  stato  civile,  delle
anagrafi della  popolazione  residente  in  Italia  e  dei  cittadini
italiani residenti all'estero,  e  delle  liste  elettorali,  nonche'
rilascio di documenti di riconoscimento o di  viaggio  o  cambiamento
delle generalita'; 
    c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili; 
    d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati  alla  guida  e
dell'archivio nazionale dei veicoli; 
    e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello  straniero
e del profugo, stato di rifugiato; 
    f) elettorato attivo e passivo  ed  esercizio  di  altri  diritti
politici, protezione diplomatica e consolare, nonche'  documentazione
delle attivita' istituzionali di  organi  pubblici,  con  particolare
riguardo alla redazione di  verbali  e  resoconti  dell'attivita'  di
assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o
assembleari; 
    g)  esercizio  del  mandato  degli  organi  rappresentativi,  ivi
compresa  la  loro  sospensione  o  il  loro  scioglimento,   nonche'
l'accertamento delle cause di ineleggibilita', incompatibilita' o  di
decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche; 
    h) svolgimento delle funzioni di controllo,  indirizzo  politico,
inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e l'accesso a  documenti
riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli  organi  interessati
per esclusive finalita' direttamente connesse all'espletamento di  un
mandato elettivo; 
    i) attivita'  dei  soggetti  pubblici  dirette  all'applicazione,
anche tramite i loro concessionari,  delle  disposizioni  in  materia
tributaria e doganale; 
    l) attivita' di controllo e ispettive; 
    m) concessione,  liquidazione,  modifica  e  revoca  di  benefici
economici,   agevolazioni,   elargizioni,    altri    emolumenti    e
abilitazioni; 
    n) conferimento  di  onorificenze  e  ricompense,  riconoscimento
della personalita' giuridica di  associazioni,  fondazioni  ed  enti,
anche di culto, accertamento  dei  requisiti  di  onorabilita'  e  di
professionalita' per le nomine,  per  i  profili  di  competenza  del
soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive  di
persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali,
nonche'  rilascio  e  revoca  di   autorizzazioni   o   abilitazioni,
concessione  di  patrocini,  patronati  e  premi  di  rappresentanza,
adesione a comitati d'onore e  ammissione  a  cerimonie  ed  incontri
istituzionali; 
    o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore; 
    p) obiezione di coscienza; 
    q) attivita' sanzionatorie e di tutela in sede  amministrativa  o
giudiziaria; 
    r)  rapporti  istituzionali  con  enti  di   culto,   confessioni
religiose e comunita' religiose; 
    s) attivita' socio-assistenziali a tutela dei minori  e  soggetti
bisognosi, non autosufficienti e incapaci; 
    t) attivita' amministrative e certificatorie correlate  a  quelle
di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o  sociale,  ivi  incluse
quelle correlate ai trapianti d'organo  e  di  tessuti  nonche'  alle
trasfusioni di sangue umano; 
    u) compiti  del  servizio  sanitario  nazionale  e  dei  soggetti
operanti in ambito sanitario, nonche' compiti di igiene  e  sicurezza
sui  luoghi  di  lavoro  e  sicurezza  e  salute  della  popolazione,
protezione civile, salvaguardia della vita e incolumita' fisica; 
    v)   programmazione,   gestione,    controllo    e    valutazione
dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la  gestione,
la pianificazione e il controllo dei rapporti  tra  l'amministrazione
ed i soggetti accreditati o convenzionati con il  servizio  sanitario
nazionale; 
    z)    vigilanza    sulle    sperimentazioni,    farmacovigilanza,
autorizzazione all'immissione  in  commercio  e  all'importazione  di
medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria; 
      aa) tutela sociale della maternita' ed interruzione  volontaria
della gravidanza,  dipendenze,  assistenza,  integrazione  sociale  e
diritti dei disabili; 
      bb)   istruzione   e   formazione   in    ambito    scolastico,
professionale, superiore o universitario; 
      cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico
interesse  o  di  ricerca  storica,  concernenti  la   conservazione,
l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi
di Stato negli archivi storici degli  enti  pubblici,  o  in  archivi
privati dichiarati di interesse storico  particolarmente  importante,
per fini di ricerca scientifica, nonche' per fini statistici da parte
di  soggetti  che  fanno  parte  del  sistema  statistico   nazionale
(Sistan); 
      dd) instaurazione,  gestione  ed  estinzione,  di  rapporti  di
lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre
forme di  impiego,  materia  sindacale,  occupazione  e  collocamento
obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e  pari
opportunita' nell'ambito dei rapporti di  lavoro,  adempimento  degli
obblighi retributivi, fiscali e contabili,  igiene  e  sicurezza  del
lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, accertamento  della
responsabilita'   civile,   disciplinare   e   contabile,   attivita'
ispettiva. 
  3. Per i dati  genetici,  biometrici  e  relativi  alla  salute  il
trattamento  avviene  comunque  nel  rispetto  di   quanto   previsto
dall'articolo 2-septies. 
  Art. 2-septies (Misure di garanzia  per  il  trattamento  dei  dati
genetici, biometrici e relativi alla salute). - 1. In  attuazione  di
quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, i dati
genetici, biometrici e relativi alla salute, possono  essere  oggetto
di trattamento  in  presenza  di  una  delle  condizioni  di  cui  al
paragrafo 2 del medesimo articolo ed in conformita'  alle  misure  di
garanzia disposte dal Garante, nel rispetto di  quanto  previsto  dal
presente articolo. 
  2. Il provvedimento che stabilisce le misure di garanzia di cui  al
comma 1 e' adottato con cadenza almeno biennale e tenendo conto: 
    a) delle linee guida,  delle  raccomandazioni  e  delle  migliori
prassi pubblicate dal Comitato europeo per la protezione dei  dati  e
delle migliori prassi in materia di trattamento dei dati personali; 
    b) dell'evoluzione scientifica e tecnologica nel settore  oggetto
delle misure; 
    c) dell'interesse alla libera circolazione dei dati personali nel
territorio dell'Unione europea. 
  3.  Lo  schema  di  provvedimento  e'  sottoposto  a  consultazione
pubblica per un periodo non inferiore a sessanta giorni. 
  4. Le misure di garanzia  sono  adottate  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento, e  riguardano
anche le cautele da adottare relativamente a: 
    a) contrassegni sui veicoli e accessi a zone a traffico limitato; 
    b) profili organizzativi e gestionali in ambito sanitario; 
    c) modalita' per la comunicazione diretta  all'interessato  delle
diagnosi e dei dati relativi alla propria salute; 
    d) prescrizioni di medicinali. 
  5. Le misure di garanzia sono  adottate  in  relazione  a  ciascuna
categoria dei dati personali di cui al comma 1, avendo riguardo  alle
specifiche  finalita'  del  trattamento  e  possono  individuare,  in
conformita' a quanto previsto al comma 2, ulteriori condizioni  sulla
base delle quali il  trattamento  di  tali  dati  e'  consentito.  In
particolare,  le  misure  di  garanzia  individuano  le   misure   di
sicurezza,  ivi  comprese  quelle  tecniche   di   cifratura   e   di
pseudonomizzazione,  le  misure  di  minimizzazione,  le   specifiche
modalita'  per  l'accesso  selettivo  ai  dati  e  per   rendere   le
informazioni agli interessati,  nonche'  le  eventuali  altre  misure
necessarie a garantire i diritti degli interessati. 
  6. Le misure di garanzia  che  riguardano  i  dati  genetici  e  il
trattamento  dei  dati  relativi  alla  salute   per   finalita'   di
prevenzione, diagnosi e cura  nonche'  quelle  di  cui  al  comma  4,
lettere b), c) e d), sono adottate sentito il Ministro  della  salute
che, a tal fine, acquisisce il  parere  del  Consiglio  superiore  di
sanita'. Limitatamente  ai  dati  genetici,  le  misure  di  garanzia
possono individuare, in caso di particolare  ed  elevato  livello  di
rischio, il consenso come ulteriore misura di protezione dei  diritti
dell'interessato,  a  norma  dell'articolo  9,   paragrafo   4,   del
regolamento, o altre cautele specifiche. 
  7. Nel rispetto dei principi in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, con riferimento agli obblighi di cui all'articolo  32  del
Regolamento, e' ammesso l'utilizzo dei dati biometrici  con  riguardo
alle procedure di accesso fisico  e  logico  ai  dati  da  parte  dei
soggetti autorizzati, nel rispetto delle misure di garanzia di cui al
presente articolo. 
  8. I dati personali di cui al comma 1 non possono essere diffusi. 
  Art. 2-octies (Principi relativi al trattamento di dati relativi  a
condanne penali e reati).  -  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal
decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51,  il  trattamento  di  dati
personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di
sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1,  del  Regolamento,
che non  avviene  sotto  il  controllo  dell'autorita'  pubblica,  e'
consentito, ai sensi dell'articolo 10 del medesimo regolamento,  solo
se autorizzato da una norma di  legge  o,  nei  casi  previsti  dalla
legge, di regolamento,  che  prevedano  garanzie  appropriate  per  i
diritti e le liberta' degli interessati. 
  2.  In  mancanza  delle  predette  disposizioni  di  legge   o   di
regolamento, i trattamenti dei dati di cui  al  comma  1  nonche'  le
garanzie di cui al medesimo comma sono individuati  con  decreto  del
Ministro della giustizia, da adottarsi, ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante. 
  3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il  trattamento  di  dati
personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di
sicurezza e' consentito se autorizzato da una norma di legge  o,  nei
casi  previsti  dalla  legge,   di   regolamento,   riguardanti,   in
particolare: 
    a) l'adempimento di obblighi e l'esercizio di  diritti  da  parte
del titolare o dell'interessato in materia di diritto  del  lavoro  o
comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro, nei limiti stabiliti  da
leggi, regolamenti e contratti collettivi,  secondo  quanto  previsto
dagli articoli 9, paragrafo 2, lettera b), e 88 del regolamento; 
    b) l'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge
o  di  regolamento  in  materia  di   mediazione   finalizzata   alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali; 
    c) la verifica o l'accertamento dei  requisiti  di  onorabilita',
requisiti soggettivi e presupposti  interdittivi  nei  casi  previsti
dalle leggi o dai regolamenti; 
    d) l'accertamento di responsabilita' in relazione  a  sinistri  o
eventi  attinenti  alla   vita   umana,   nonche'   la   prevenzione,
l'accertamento e il contrasto  di  frodi  o  situazioni  di  concreto
rischio per il corretto esercizio  dell'attivita'  assicurativa,  nei
limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia; 
    e) l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in  sede
giudiziaria; 
    f) l'esercizio del diritto di accesso  ai  dati  e  ai  documenti
amministrativi, nei limiti di  quanto  previsto  dalle  leggi  o  dai
regolamenti in materia; 
    g) l'esecuzione di investigazioni o le ricerche o la raccolta  di
informazioni per conto di terzi ai sensi dell'articolo 134 del  testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza; 
    h) l'adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in
materia di comunicazioni e informazioni antimafia  o  in  materia  di
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi  forme
di  pericolosita'  sociale,  nei  casi  previsti  da   leggi   o   da
regolamenti, o per  la  produzione  della  documentazione  prescritta
dalla legge per partecipare a gare d'appalto; 
    i) l'accertamento del requisito di idoneita' morale di coloro che
intendono partecipare a gare  d'appalto,  in  adempimento  di  quanto
previsto dalle vigenti normative in materia di appalti; 
    l) l'attuazione della disciplina in materia di  attribuzione  del
rating di legalita' delle imprese ai sensi  dell'articolo  5-ter  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 
    m) l'adempimento degli obblighi previsti dalle normative  vigenti
in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose  e  di  finanziamento
del terrorismo. 
  4. Nei  casi  in  cui  le  disposizioni  di  cui  al  comma  3  non
individuano le garanzie appropriate per i diritti e le liberta' degli
interessati, tali garanzie sono previste con il  decreto  di  cui  al
comma 2. 
  5. Quando il trattamento dei  dati  di  cui  al  presente  articolo
avviene sotto il controllo dell'autorita' pubblica  si  applicano  le
disposizioni previste dall'articolo 2-sexies. 
  6. Con il decreto di cui al comma 2 e' autorizzato  il  trattamento
dei dati di  cui  all'articolo  10  del  Regolamento,  effettuato  in
attuazione di protocolli di intesa per la prevenzione e il  contrasto
dei fenomeni di criminalita' organizzata, stipulati con il  Ministero
dell'interno o con le prefetture-UTG. In relazione a tali protocolli,
il decreto di cui  al  comma  2  individua,  le  tipologie  dei  dati
trattati, gli interessati, le operazioni di  trattamento  eseguibili,
anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione  e  prevede
le  garanzie  appropriate  per  i  diritti  e   le   liberta'   degli
interessati. Il decreto e' adottato, limitatamente agli ambiti di cui
al presente comma, di concerto con il Ministro dell'interno. 
  Art. 2-novies  (Trattamenti  disciplinati  dalla  Presidenza  della
Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica  e
dalla Corte costituzionale). -  1.  Le  disposizioni  degli  articoli
2-sexies, 2-septies  e  2-octies  del  presente  decreto  legislativo
recano   principi   applicabili,   in   conformita'   ai   rispettivi
ordinamenti, ai trattamenti delle categorie di dati personali di  cui
agli articoli 9, paragrafo 1,  e  10  del  Regolamento,  disciplinati
dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla
Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale. 
  Art. 2-decies (Inutilizzabilita' dei dati). - 1. I  dati  personali
trattati in violazione  della  disciplina  rilevante  in  materia  di
trattamento dei dati personali non possono essere  utilizzati,  salvo
quanto previsto dall'articolo 160-bis. 
  Capo     III (Disposizioni     in      materia      di      diritti
dell'interessato) - Art.   2-undecies   (Limitazioni    ai    diritti
dell'interessato). - 1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del
Regolamento non possono essere esercitati con richiesta  al  titolare
del trattamento ovvero con reclamo  ai  sensi  dell'articolo  77  del
Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare  un
pregiudizio effettivo e concreto: 
    a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni  in  materia
di riciclaggio; 
    b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni  in  materia
di sostegno alle vittime di richieste estorsive; 
    c)  all'attivita'   di   Commissioni   parlamentari   d'inchiesta
istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione; 
    d) alle attivita' svolte da un soggetto pubblico,  diverso  dagli
enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione  di  legge,
per esclusive finalita' inerenti alla politica monetaria e valutaria,
al sistema dei pagamenti,  al  controllo  degli  intermediari  e  dei
mercati creditizi  e  finanziari,  nonche'  alla  tutela  della  loro
stabilita'; 
    e)   allo   svolgimento   delle   investigazioni   difensive    o
all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria; 
    f) alla riservatezza dell'identita' del dipendente che segnala ai
sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179,  l'illecito  di  cui  sia
venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio. 
  2. Nei casi di cui al  comma  1,  lettera  c),  si  applica  quanto
previsto dai regolamenti parlamentari  ovvero  dalla  legge  o  dalle
norme istitutive della Commissione d'inchiesta. 
  3. Nei casi di cui al comma 1, lettere  a),  b),  d)  e)  ed  f)  i
diritti di cui al medesimo comma sono esercitati  conformemente  alle
disposizioni di legge o di regolamento che regolano il  settore,  che
devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di  cui
all'articolo  23,  paragrafo  2,  del  Regolamento.  L'esercizio  dei
medesimi diritti puo', in ogni caso,  essere  ritardato,  limitato  o
escluso   con   comunicazione   motivata   e   resa   senza   ritardo
all'interessato, a meno che la comunicazione possa  compromettere  la
finalita' della limitazione, per il tempo e nei limiti  in  cui  cio'
costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto  conto  dei
diritti fondamentali e dei legittimi interessi  dell'interessato,  al
fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma  1,  lettere  a),
b), d), e) ed f). In tali casi, i  diritti  dell'interessato  possono
essere esercitati anche tramite il Garante con le  modalita'  di  cui
all'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante  informa  l'interessato
di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di  aver  svolto  un
riesame, nonche' del diritto  dell'interessato  di  proporre  ricorso
giurisdizionale. Il titolare del  trattamento  informa  l'interessato
delle facolta' di cui al presente comma. 
  Art. 2-duodecies (Limitazioni per ragioni di giustizia).  -  1.  In
applicazione  dell'articolo  23,  paragrafo  1,   lettera   f),   del
Regolamento, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati
per ragioni di giustizia nell'ambito  di  procedimenti  dinanzi  agli
uffici giudiziari di ogni ordine e grado nonche' dinanzi al Consiglio
superiore della magistratura e agli altri organi di autogoverno delle
magistrature speciali  o  presso  il  Ministero  della  giustizia,  i
diritti e gli obblighi di cui agli articoli da  12  a  22  e  34  del
Regolamento sono disciplinati nei limiti e con le modalita'  previste
dalle disposizioni di  legge  o  di  Regolamento  che  regolano  tali
procedimenti, nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  23,
paragrafo 2, del Regolamento. 
  2. Fermo quanto previsto dal comma 1,  l'esercizio  dei  diritti  e
l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del
Regolamento possono, in  ogni  caso,  essere  ritardati,  limitati  o
esclusi,  con   comunicazione   motivata   e   resa   senza   ritardo
all'interessato, a meno che la comunicazione possa  compromettere  la
finalita' della limitazione, nella misura e per il tempo in cui  cio'
costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto  conto  dei
diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato,  per
salvaguardare l'indipendenza della magistratura  e  dei  procedimenti
giudiziari. 
  3. Si applica l'articolo  2-undecies,  comma  3,  terzo,  quarto  e
quinto periodo. 
  4. Ai fini  del  presente  articolo  si  intendono  effettuati  per
ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali  correlati  alla
trattazione giudiziaria di affari e di  controversie,  i  trattamenti
effettuati in materia  di  trattamento  giuridico  ed  economico  del
personale di magistratura, nonche' i trattamenti  svolti  nell'ambito
delle  attivita'  ispettive  su  uffici  giudiziari.  Le  ragioni  di
giustizia     non     ricorrono     per     l'ordinaria     attivita'
amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non
e' pregiudicata la segretezza  di  atti  direttamente  connessi  alla
trattazione giudiziaria di procedimenti. 
  Art. 2-terdecies (Diritti riguardanti le persone decedute). - 1.  I
diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento  riferiti  ai
dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati
da chi ha un interesse proprio, o agisce a  tutela  dell'interessato,
in qualita' di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli  di
protezione. 
  2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1  non  e'  ammesso  nei
casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta
di servizi della  societa'  dell'informazione,  l'interessato  lo  ha
espressamente  vietato  con  dichiarazione  scritta   presentata   al
titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata. 
  3. La volonta' dell'interessato di vietare l'esercizio dei  diritti
di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e  deve  essere
specifica, libera e informata; il divieto puo' riguardare l'esercizio
soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma. 
  4. L'interessato ha in  ogni  momento  il  diritto  di  revocare  o
modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3. 
  5.  In  ogni  caso,  il   divieto   non   puo'   produrre   effetti
pregiudizievoli per  l'esercizio  da  parte  dei  terzi  dei  diritti
patrimoniali che derivano dalla morte  dell'interessato  nonche'  del
diritto di difendere in giudizio i propri interessi. 
  Capo IV (Disposizioni relative al titolare  del  trattamento  e  al
responsabile del trattamento) - Art. 2-quaterdecies (Attribuzione  di
funzioni e compiti a soggetti designati).  -  1.  Il  titolare  o  il
responsabile del trattamento  possono  prevedere,  sotto  la  propria
responsabilita' e nell'ambito del proprio assetto organizzativo,  che
specifici  compiti  e  funzioni  connessi  al  trattamento  di   dati
personali  siano  attribuiti   a   persone   fisiche,   espressamente
designate, che operano sotto la loro autorita'. 
  2. Il titolare o il responsabile  del  trattamento  individuano  le
modalita' piu' opportune per  autorizzare  al  trattamento  dei  dati
personali le persone che operano sotto la propria autorita' diretta. 
  Art. 2-quinquiesdecies (Trattamento che presenta rischi elevati per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico). - 1. Con  riguardo
ai trattamenti svolti per l'esecuzione di  un  compito  di  interesse
pubblico che possono presentare rischi elevati ai sensi dell'articolo
35 del Regolamento, il Garante puo', sulla base  di  quanto  disposto
dall'articolo  36,  paragrafo  5,  del  medesimo  Regolamento  e  con
provvedimenti di carattere generale adottati  d'ufficio,  prescrivere
misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato,  che  il  titolare
del trattamento e' tenuto ad adottare. 
  Art. 2-sexiesdecies (Responsabile della protezione dei dati  per  i
trattamenti effettuati  dalle  autorita'  giudiziarie  nell'esercizio
delle loro funzioni). - 1. Il responsabile della protezione  dati  e'
designato, a norma delle disposizioni di cui alla sezione 4 del  capo
IV del  Regolamento,  anche  in  relazione  ai  trattamenti  di  dati
personali effettuati dalle autorita' giudiziarie nell'esercizio delle
loro funzioni. 
  Art. 2-septiesdecies (Organismo nazionale di accreditamento). -  1.
L'organismo nazionale  di  accreditamento  di  cui  all'articolo  43,
paragrafo 1, lettera b), del Regolamento e' l'Ente unico nazionale di
accreditamento, istituito ai sensi del Regolamento (CE) n.  765/2008,
del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  9  luglio  2008,  fatto
salvo  il  potere  del  Garante   di   assumere   direttamente,   con
deliberazione pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e in caso di grave inadempimento dei suoi compiti  da  parte
dell'Ente unico nazionale  di  accreditamento,  l'esercizio  di  tali
funzioni,  anche  con  riferimento  a  una  o   piu'   categorie   di
trattamenti.». 
          Note all'art. 2: 
 
              - Il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  e'
          citato nelle note alle premesse.

Capo III 
Modifiche alla parte II del codice in materia di protezione dei dati personali di cui decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Art. 3 Modifiche alla rubrica e al titolo I della parte II, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. La rubrica della parte II  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni  specifiche
per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o  per
l'esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico   o   connesso
all'esercizio  di  pubblici  poteri  nonche'   disposizioni   per   i
trattamenti di cui al capo IX del regolamento». 
  2. Al titolo I della parte II, del decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) prima del titolo I, e' inserito il seguente: 
      «Titolo 0.I  (Disposizioni sulla base giuridica) - Art.  45-bis
(Base giuridica). - 1. Le disposizioni contenute nella presente parte
sono stabilite in attuazione dell'articolo 6,  paragrafo  2,  nonche'
dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento.»; 
    b) all'articolo 50, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
«La violazione del divieto di cui al presente articolo e'  punita  ai
sensi dell'articolo 684 del codice penale.»; 
    c) all'articolo 52: 
      1) al comma  1,  le  parole:  «per  finalita'  di  informazione
giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti
di comunicazione elettronica,» sono soppresse; 
      2) al comma 6, le  parole  «dell'articolo  32  della  legge  11
febbraio   1994,   n.   109,»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«dell'articolo 209 del  Codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,». 
 Note all'art. 3: - Il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  e'citato nelle note alle premesse.


Art. 4  Modifiche alla parte II, titolo III, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. Alla parte II, titolo III, del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, l'articolo 58 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 58 (Trattamenti di  dati  personali  per  fini  di  sicurezza
nazionale o difesa). - 1. Ai trattamenti di dati personali effettuati
dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della  legge  3  agosto
2007, n. 124, sulla base dell'articolo 26 della predetta legge  o  di
altre disposizioni di legge o regolamento,  ovvero  relativi  a  dati
coperti da segreto di Stato ai sensi degli  articoli  39  e  seguenti
della  medesima  legge,  si  applicano   le   disposizioni   di   cui
all'articolo  160,  comma  4,  nonche',  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 8, 15, 16, 18, 25, 37, 41, 42
e 43 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. 
  2. Fermo restando quanto  previsto  dal  comma  1,  ai  trattamenti
effettuati  da  soggetti  pubblici  per  finalita'  di  difesa  o  di
sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge  che
prevedano specificamente il trattamento, si applicano le disposizioni
di cui al comma 1 del presente articolo, nonche' quelle di  cui  agli
articoli 23 e 24 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. 
  3. Con uno o piu' regolamenti  sono  individuate  le  modalita'  di
applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, in riferimento
alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di  trattamento
eseguibili e di persone autorizzate al trattamento dei dati personali
sotto l'autorita' diretta del titolare o del  responsabile  ai  sensi
dell'articolo 2-quaterdecies, anche in relazione all'aggiornamento  e
alla conservazione. I regolamenti, negli ambiti di cui  al  comma  1,
sono adottati ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n.
124, e, negli ambiti di cui al comma 2, sono adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri,  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri
competenti. 
  4. Con uno o piu' regolamenti adottati con decreto  del  Presidente
della  Repubblica  su  proposta  del  Ministro  della  difesa,   sono
disciplinate le misure attuative del presente decreto in  materia  di
esercizio delle funzioni di difesa e  sicurezza  nazionale  da  parte
delle Forze armate.». 
Note all'art. 4: Il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  e'citato nelle note alle premesse.

 

Art. 5 Modifiche alla parte II, titolo IV, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. Alla parte II, titolo IV,  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 59: 
      1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «e
accesso civico»; 
      2)  al  comma  1,  le  parole  «sensibili  e  giudiziari»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui  agli  articoli  9  e  10  del
regolamento» e le parole «Le attivita'  finalizzate  all'applicazione
di tale disciplina si considerano di rilevante  interesse  pubblico.»
sono soppresse; 
      3)  dopo  il  comma  1  e'  aggiunto  il  seguente:  «1-bis.  I
presupposti, le modalita' e i limiti per l'esercizio del  diritto  di
accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14  marzo
2013, n. 33.»; 
    b) l'articolo 60 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 60  (Dati  relativi  alla  salute  o  alla  vita  sessuale  o
all'orientamento sessuale). - 1. Quando il trattamento concerne  dati
genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento
sessuale della persona, il trattamento e' consentito se la situazione
giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta  di
accesso ai documenti amministrativi,  e'  di  rango  almeno  pari  ai
diritti  dell'interessato,  ovvero  consiste  in  un  diritto   della
personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale.»; 
    c) all'articolo 61: 
      1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «e
regole deontologiche»; 
      2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
        «1. Il Garante promuove,  ai  sensi  dell'articolo  2-quater,
l'adozione di  regole  deontologiche  per  il  trattamento  dei  dati
personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti
tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi  in  cui  deve
essere indicata la  fonte  di  acquisizione  dei  dati  e  prevedendo
garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti  da  piu'
archivi, tenendo presenti le pertinenti Raccomandazioni del Consiglio
d'Europa. 
        2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i  dati
personali diversi  da  quelli  di  cui  agli  articoli  9  e  10  del
regolamento, che devono essere inseriti in un albo  professionale  in
conformita' alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati
a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 2-ter
del  presente  codice,   anche   mediante   reti   di   comunicazione
elettronica.  Puo'  essere   altresi'   menzionata   l'esistenza   di
provvedimenti che a qualsiasi titolo  incidono  sull'esercizio  della
professione.». 
Note all'art. 5: - L'art. 59 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
           «Art. 59 (Accesso a documenti amministrativi e  accesso
          civico). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.  60,  i
          presupposti, le modalita', i  limiti  per  l'esercizio  del
          diritto di accesso a  documenti  amministrativi  contenenti
          dati  personali,  e  la  relativa  tutela  giurisdizionale,
          restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n.  241,  e
          successive modificazioni  e  dalle  altre  disposizioni  di
          legge in  materia,  nonche'  dai  relativi  regolamenti  di
          attuazione, anche per cio' che concerne i tipi di  dati  di
          cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento e le operazioni di
          trattamento eseguibili in esecuzione di  una  richiesta  di
          accesso. 
              1-bis. I presupposti,  le  modalita'  e  i  limiti  per
          l'esercizio  del  diritto   di   accesso   civico   restano
          disciplinati dal decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.
          33.». 
              L'art. 61 del decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 61  (Utilizzazione  di  dati  pubblici  e  regole
          deontologiche).  -  1.  Il  Garante  promuove,   ai   sensi
          dell'art. 2-quater, l'adozione di regole deontologiche  per
          il trattamento dei dati personali provenienti  da  archivi,
          registri, elenchi, atti  o  documenti  tenuti  da  soggetti
          pubblici, anche individuando i  casi  in  cui  deve  essere
          indicata la fonte di acquisizione  dei  dati  e  prevedendo
          garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti
          da   piu'   archivi,   tenendo   presenti   le   pertinenti
          Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. 
              2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i
          dati personali diversi da quelli di cui agli articoli  9  e
          10 del Regolamento, che devono essere inseriti in  un  albo
          professionale  in  conformita'   alla   legge   o   ad   un
          regolamento, possono essere comunicati a soggetti  pubblici
          e privati o diffusi, ai sensi dell'art. 2-ter del  presente
          codice, anche mediante reti di  comunicazione  elettronica.
          Puo'   essere   altresi'    menzionata    l'esistenza    di
          provvedimenti   che    a    qualsiasi    titolo    incidono
          sull'esercizio della professione. 
              3. L'ordine o collegio professionale puo', a  richiesta
          della persona  iscritta  nell'albo  che  vi  ha  interesse,
          integrare i dati di cui  al  comma  2  con  ulteriori  dati
          pertinenti  e  non  eccedenti  in  relazione  all'attivita'
          professionale. 
              4. A richiesta  dell'interessato  l'ordine  o  collegio
          professionale puo'  altresi'  fornire  a  terzi  notizie  o
          informazioni   relative,   in   particolare,   a   speciali
          qualificazioni  professionali  non  menzionate   nell'albo,
          ovvero  alla  disponibilita'  ad  assumere  incarichi  o  a
          ricevere  materiale  informativo  a  carattere  scientifico
          inerente anche a convegni o seminari.».

 

Art. 6 Modifiche alla parte II, titolo V, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

 1. Alla parte II, titolo V, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 75 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 75 (Specifiche condizioni  in  ambito  sanitario).  -  1.  Il
trattamento dei dati personali effettuato  per  finalita'  di  tutela
della salute e incolumita' fisica dell'interessato o di terzi o della
collettivita'  deve  essere  effettuato  ai  sensi  dell'articolo  9,
paragrafi 2, lettere h) ed i), e  3  del  regolamento,  dell'articolo
2-septies del presente codice, nonche' nel rispetto delle  specifiche
disposizioni di settore.»; 
    b)  la  rubrica  del  Capo  II  e'  sostituita  dalla   seguente:
«Modalita'  particolari  per  informare  l'interessato   e   per   il
trattamento dei dati personali»; 
    c) l'articolo 77 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 77 (Modalita' particolari). - 1. Le disposizioni del presente
titolo individuano modalita' particolari utilizzabili dai soggetti di
cui al comma 2: 
      a) per informare l'interessato ai sensi degli articoli 13 e  14
del Regolamento; 
      b) per il trattamento dei dati personali. 
  2. Le modalita' di cui al comma 1 sono applicabili: 
      a) dalle strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni
sanitarie  e  socio-sanitarie  e  dagli  esercenti   le   professioni
sanitarie; 
      b) dai soggetti pubblici indicati all'articolo 80.»; 
    d) all'articolo 78: 
      1) alla rubrica la parola  «Informativa»  e'  sostituita  dalla
seguente: «Informazioni»; 
      2) al comma 1, le  parole  «nell'articolo  13,  comma  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «negli articoli 13 e 14 del Regolamento»; 
      3) al comma 2, le parole «L'informativa  puo'  essere  fornita»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «Le  informazioni  possono  essere
fornite» e le parole «prevenzione, diagnosi, cura  e  riabilitazione»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «diagnosi,  assistenza  e  terapia
sanitaria»; 
      4) il comma 3, e' sostituito dal seguente: «3. Le  informazioni
possono riguardare, altresi', dati personali  eventualmente  raccolti
presso terzi e sono fornite preferibilmente per iscritto.»; 
      5) al comma 4, le parole «L'informativa» sono sostituite  dalle
seguenti: «Le informazioni» e  la  parola  «riguarda»  e'  sostituita
dalla seguente «riguardano»; 
      6) al comma 5: 
        6.1. le parole «L'informativa  resa»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Le informazioni rese»; 
        6.2. la parola  «evidenzia»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«evidenziano»; 
        6.3. la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) per fini
di ricerca scientifica anche nell'ambito di sperimentazioni cliniche,
in conformita' alle leggi e ai regolamenti,  ponendo  in  particolare
evidenza   che   il   consenso,   ove   richiesto,   e'   manifestato
liberamente;»; 
        6.4. sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: «c-bis)  ai
fini dell'implementazione del fascicolo sanitario elettronico di  cui
all'articolo  12  del  decreto-legge  18  ottobre   2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221;
c-ter) ai fini dei sistemi di sorveglianza  e  dei  registri  di  cui
all'articolo  12  del  decreto-legge  18  ottobre   2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.
221.»; 
    e) all'articolo 79: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «(Informazioni  da
parte di  strutture  pubbliche  e  private  che  erogano  prestazioni
sanitarie e socio-sanitarie)»; 
      2) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Le  strutture
pubbliche  e   private,   che   erogano   prestazioni   sanitarie   e
socio-sanitarie possono avvalersi delle modalita' particolari di  cui
all'articolo 78 in  riferimento  ad  una  pluralita'  di  prestazioni
erogate anche da distinti reparti ed unita' della stessa struttura  o
di  sue  articolazioni  ospedaliere  o  territoriali   specificamente
identificate.»; 
      3) al comma 2, le parole  «l'organismo  e  le  strutture»  sono
sostituite dalle seguenti: «la struttura o le sue articolazioni» e le
parole «informativa e il consenso» sono  sostituite  dalla  seguente:
«informazione»; 
      4) al comma 3, le parole «semplificate di cui agli articoli  78
e  81»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «particolari   di   cui
all'articolo 78»; 
      5) al comma 4, la parola  «semplificate»  e'  sostituita  dalla
seguente «particolari»; 
    f) l'articolo 80 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 80 (Informazioni da  parte  di  altri  soggetti).  -  1.  Nel
fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento,
oltre a quanto previsto dall'articolo  79,  possono  avvalersi  della
facolta' di  fornire  un'unica  informativa  per  una  pluralita'  di
trattamenti di dati effettuati, a  fini  amministrativi  e  in  tempi
diversi, rispetto a  dati  raccolti  presso  l'interessato  e  presso
terzi, i competenti servizi o strutture di altri  soggetti  pubblici,
diversi da quelli di cui al predetto articolo 79, operanti in  ambito
sanitario o della protezione e sicurezza sociale. 
  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono integrate con appositi  e
idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e
diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali  e  mediante
reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda
attivita' amministrative effettuate per motivi di interesse  pubblico
rilevante che non richiedono il consenso degli interessati.»; 
    g) all'articolo 82: 
      1)  al  comma  1,  le  parole   da   «L'informativa»   fino   a
«intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni di cui
agli articoli 13 e 14 del Regolamento possono essere rese»; 
      2)  al  comma  2:  le  parole   da   «L'informativa»   fino   a
«intervenire» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Tali  informazioni
possono altresi' essere rese», e la lettera a)  e'  sostituita  dalla
seguente:  «a)  impossibilita'  fisica,  incapacita'   di   agire   o
incapacita' di intendere o di volere dell'interessato, quando non  e'
possibile rendere le informazioni, nei casi previsti, a chi  esercita
legalmente la rappresentanza, ovvero a un prossimo  congiunto,  a  un
familiare, a un convivente o unito civilmente ovvero a un  fiduciario
ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219  o,  in
loro assenza, al  responsabile  della  struttura  presso  cui  dimora
l'interessato;»; 
      3)  al  comma  3,  le  parole   da   «L'informativa»   fino   a
«intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni di cui
al comma 1  possono  essere  rese»  e  le  parole  «dall'acquisizione
preventiva del consenso» sono sostituite dalle  seguenti:  «dal  loro
preventivo rilascio»; 
      4) al comma  4,  le  parole  «l'informativa  e'  fornita»  sono
sostituite dalle seguenti: «le informazioni sono fornite» e le parole
da «anche» fino a «necessario» sono sostituite dalle  seguenti:  «nel
caso in cui non siano state fornite in precedenza»; 
    h) dopo l'articolo 89 e' inserito il seguente: 
  «Art. 89-bis (Prescrizioni di medicinali). - 1. Per le prescrizioni
di medicinali, laddove  non  e'  necessario  inserire  il  nominativo
dell'interessato, si adottano  cautele  particolari  in  relazione  a
quanto  disposto  dal  Garante  nelle  misure  di  garanzia  di   cui
all'articolo 2-septies, anche ai fini del controllo della correttezza
della prescrizione ovvero per finalita' amministrative o per fini  di
ricerca scientifica nel settore della sanita' pubblica.»; 
    i) all'articolo 92: 
      1) al  comma  1,  le  parole  «organismi  sanitari  pubblici  e
privati» sono sostituite  dalle  seguenti:  «strutture,  pubbliche  e
private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie»; 
      2) al comma 2, lettera a),  le  parole  «di  far  valere»  sono
sostituite dalle seguenti:  «di  esercitare»,  le  parole  «ai  sensi
dell'articolo  26,  comma  4,  lettera  c),»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera  f),  del
Regolamento,» e le parole «e inviolabile» sono soppresse; 
      3) alla lettera b), le parole «e inviolabile» sono soppresse. 
Note all'art. 6: L'art. 78 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 78 (Informazioni del medico di medicina  generale
          o del pediatra). - 1. Il medico di medicina generale  o  il
          pediatra   di   libera   scelta   informano   l'interessato
          relativamente al trattamento dei dati personali,  in  forma
          chiara e tale  da  rendere  agevolmente  comprensibili  gli
          elementi indicati negli articoli 13 e 14 del Regolamento. 
              2.  Le  informazioni  possono  essere  fornite  per  il
          complessivo trattamento dei dati personali  necessario  per
          attivita' di  diagnosi,  assistenza  e  terapia  sanitaria,
          svolte dal medico o dal pediatra a tutela  della  salute  o
          dell'incolumita'  fisica  dell'interessato,  su   richiesta
          dello stesso  o  di  cui  questi  e'  informato  in  quanto
          effettuate nel suo interesse. 
              3. Le informazioni possono riguardare,  altresi',  dati
          personali  eventualmente  raccolti  presso  terzi  e   sono
          fornite preferibilmente per iscritto. 
              4. Le informazioni, se non e' diversamente  specificato
          dal medico o dal pediatra, riguardano anche il  trattamento
          di  dati  correlato  a  quello  effettuato  dal  medico  di
          medicina  generale  o  dal  pediatra  di   libera   scelta,
          effettuato  da  un  professionista  o  da  altro  soggetto,
          parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta,
          che: 
                a)  sostituisce  temporaneamente  il  medico   o   il
          pediatra; 
                b)  fornisce   una   prestazione   specialistica   su
          richiesta del medico e del pediatra; 
                c) puo' trattare lecitamente i  dati  nell'ambito  di
          un'attivita' professionale prestata in forma associata; 
                d) fornisce farmaci prescritti; 
                e) comunica dati personali al medico  o  pediatra  in
          conformita' alla disciplina applicabile. 
              5. Le informazioni rese ai sensi del presente  articolo
          evidenziano analiticamente eventuali  trattamenti  di  dati
          personali che presentano rischi specifici per i  diritti  e
          le  liberta'  fondamentali,   nonche'   per   la   dignita'
          dell'interessato, in particolare  in  caso  di  trattamenti
          effettuati: 
                a) per fini di ricerca scientifica anche  nell'ambito
          di sperimentazioni cliniche, in conformita' alle leggi e ai
          regolamenti,  ponendo  in  particolare  evidenza   che   il
          consenso, ove richiesto, e' manifestato liberamente; 
                b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina; 
                c) per fornire altri beni o  servizi  all'interessato
          attraverso una rete di comunicazione elettronica; 
                c-bis) ai  fini  dell'implementazione  del  fascicolo
          sanitario elettronico di cui all'art. 12 del  decreto-legge
          18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
                c-ter) ai fini dei  sistemi  di  sorveglianza  e  dei
          registri di cui all'art. 12 del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012, n. 221.» 
              - L'art. 79 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 79 (Informazioni da parte di strutture  pubbliche
          e   private   che   erogano   prestazioni    sanitarie    e
          socio-sanitarie). - 1. Le strutture  pubbliche  e  private,
          che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie possono
          avvalersi delle modalita' particolari di cui all'art. 78 in
          riferimento ad una pluralita' di prestazioni erogate  anche
          da distinti reparti ed unita' della stessa struttura  o  di
          sue articolazioni ospedaliere o territoriali specificamente
          identificate. 
              2. Nei casi di cui al comma 1 la  struttura  o  le  sue
          articolazioni   annotano   l'avvenuta   informazione    con
          modalita' uniformi e tali da  permettere  una  verifica  al
          riguardo da parte di altri reparti ed unita' che, anche  in
          tempi  diversi,  trattano   dati   relativi   al   medesimo
          interessato. 
              3. Le modalita' particolari di cui all'art. 78  possono
          essere  utilizzate  in  modo  omogeneo  e   coordinato   in
          riferimento all'insieme dei trattamenti di  dati  personali
          effettuati nel complesso delle strutture facenti capo  alle
          aziende sanitarie. 
              4. Sulla  base  di  adeguate  misure  organizzative  in
          applicazione del comma 3, le modalita' particolari  possono
          essere utilizzate per piu' trattamenti di  dati  effettuati
          nei casi di cui al presente art.  e  dai  soggetti  di  cui
          all'art. 80.». 
              - L'art. 82 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  82  (Emergenze   e   tutela   della   salute   e
          dell'incolumita' fisica). - 1. Le informazioni di cui  agli
          articoli 13 e 14 del Regolamento possono essere rese  senza
          ritardo, successivamente  alla  prestazione,  nel  caso  di
          emergenza sanitaria o di igiene pubblica per  la  quale  la
          competente autorita' ha adottato un'ordinanza  contingibile
          ed urgente ai sensi dell'art. 117 del  decreto  legislativo
          31 marzo 1998, n. 112. 
              2. Tali informazioni possono altresi' essere rese senza
          ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di: 
                a) impossibilita'  fisica,  incapacita'  di  agire  o
          incapacita' di  intendere  o  di  volere  dell'interessato,
          quando non e' possibile rendere le informazioni,  nei  casi
          previsti, a  chi  esercita  legalmente  la  rappresentanza,
          ovvero a un  prossimo  congiunto,  a  un  familiare,  a  un
          convivente o unito civilmente ovvero  a  un  fiduciario  ai
          sensi dell'art. 4 della legge 22 dicembre 2017, n.  219  o,
          in loro assenza, al responsabile della struttura presso cui
          dimora l'interessato; 
                b) rischio grave, imminente ed  irreparabile  per  la
          salute o l'incolumita' fisica dell'interessato. 
              3. Le informazioni di cui al  comma  1  possono  essere
          rese senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche
          in caso di prestazione medica che puo' essere  pregiudicata
          dal loro preventivo rilascio, in termini di tempestivita' o
          efficacia. 
              4.  Dopo  il  raggiungimento  della  maggiore  eta'  le
          informazioni sono fornite all'interessato nel caso  in  cui
          non siano state fornite in precedenza.»

 

Art. 7 Modifiche alla parte II, titolo VI, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

 1. Alla parte II, titolo VI,  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, l'articolo 96 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti). - 1. Al fine di
agevolare   l'orientamento,    la    formazione    e    l'inserimento
professionale, anche all'estero, le istituzioni del sistema nazionale
di istruzione, i centri di  formazione  professionale  regionale,  le
scuole  private  non  paritarie  nonche'  le  istituzioni   di   alta
formazione artistica e coreutica  e  le  universita'  statali  o  non
statali  legalmente  riconosciute  su  richiesta  degli  interessati,
possono  comunicare  o  diffondere,  anche  a  privati  e   per   via
telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi  e  finali,
degli studenti e altri dati personali diversi da quelli di  cui  agli
articoli 9  e  10  del  Regolamento,  pertinenti  in  relazione  alle
predette  finalita'  e  indicati   nelle   informazioni   rese   agli
interessati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento. I dati possono
essere  successivamente  trattati  esclusivamente  per  le   predette
finalita'. 
  2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla
tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresi'
ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione  dell'esito
degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio
di diplomi e certificati.». 
Note all'art. 7: Il decreto legislativo 30  giugno 2003, n. 196 e' citato nelle note alle premesse.

 

Art. 8 Modifiche alla parte II, titolo VII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

 1. Alla parte II, titolo VII, del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Trattamenti a  fini
di archiviazione nel pubblico interesse,  di  ricerca  scientifica  o
storica o a fini statistici)»; 
    b) l'articolo 97 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 97 (Ambito applicativo). - 1. Il presente  titolo  disciplina
il trattamento dei dati personali effettuato a fini di  archiviazione
nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o  storica  o  a  fini
statistici, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento.»; 
    c) l'articolo 99 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 99 (Durata del trattamento). -  1.  Il  trattamento  di  dati
personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di  ricerca
scientifica o storica o a  fini  statistici  puo'  essere  effettuato
anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire  i  diversi
scopi per i  quali  i  dati  sono  stati  in  precedenza  raccolti  o
trattati. 
  2. A fini di  archiviazione  nel  pubblico  interesse,  di  ricerca
scientifica o storica o a fini  statistici  possono  comunque  essere
conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per
qualsiasi causa, e' cessato il trattamento  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento.»; 
    d) all'articolo 100: 
      1)  al  comma  1,  le  parole  «sensibili  o  giudiziari»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui  agli  articoli  9  e  10  del
Regolamento»; 
      2) al comma 2, le parole da «opporsi» fino alla fine del comma,
sono   sostituite   dalle   seguenti:   «rettifica,    cancellazione,
limitazione e opposizione ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 del
Regolamento»; 
      3) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. I  diritti
di cui al comma 2 si  esercitano  con  le  modalita'  previste  dalle
regole deontologiche.»; 
    e)  la  rubrica  del  Capo  II  e'  sostituita  dalla   seguente:
«Trattamento a fini di archiviazione  nel  pubblico  interesse  o  di
ricerca storica»; 
    f) all'articolo 101: 
      1) al comma 1, le parole «per scopi  storici»  sono  sostituite
dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel pubblico interesse o  di
ricerca storica» e le parole «dell'articolo 11» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'articolo 5 del regolamento»; 
      2) al comma 2, le parole «per scopi  storici»  sono  sostituite
dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel pubblico interesse o  di
ricerca storica»; 
    g) all'articolo 102: 
      1)  la  rubrica  e'   sostituita   dalla   seguente:   «(Regole
deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico
interesse o di ricerca storica)»; 
      2) il comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Il  Garante
promuove, ai  sensi  dell'articolo  2-quater,  la  sottoscrizione  di
regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi  comprese
le societa' scientifiche e le associazioni professionali, interessati
al  trattamento  dei  dati  a  fini  di  archiviazione  nel  pubblico
interesse o di ricerca storica.»; 
      3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 
        3.1 l'alinea  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Le  regole
deontologiche di cui al comma 1 individuano garanzie adeguate  per  i
diritti e le liberta' dell'interessato in particolare:»; 
        3.2 alla lettera a), dopo la parola «codice» sono inserite le
seguenti: «e del Regolamento»; 
        3.3  alla  lettera  c)  le  parole  «a  scopi  storici»  sono
sostituite dalle seguenti: «a  fini  di  archiviazione  nel  pubblico
interesse o di ricerca storica»; 
    h) l'articolo 103 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 103 (Consultazione di documenti conservati in archivi). -  1.
La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato,  in
quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati dichiarati di
interesse storico  particolarmente  importante  e'  disciplinata  dal
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e  dalle  relative  regole
deontologiche.»; 
    i)  la  rubrica  del  Capo  III  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Trattamento a fini statistici o di ricerca scientifica»; 
    l) all'articolo 104: 
      1) alla rubrica, le parole «per scopi statistici o scientifici»
sono sostituite dalle seguenti:  «a  fini  statistici  o  di  ricerca
scientifica»; 
      2) al comma 1, le parole  «scopi  statistici»  sono  sostituite
dalle seguenti: «fini statistici» e  le  parole  «scopi  scientifici»
sono sostituite dalle seguenti: «per fini di ricerca scientifica»; 
    m) all'articolo 105: 
      1) al comma 1, le parole «per scopi statistici  o  scientifici»
sono sostituite dalle seguenti:  «a  fini  statistici  o  di  ricerca
scientifica»; 
      2) al comma 2, le parole «Gli scopi statistici  o  scientifici»
sono sostituite dalle seguenti:  «I  fini  statistici  e  di  ricerca
scientifica», le  parole  «all'articolo  13»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «agli articoli 13 e 14 del regolamento» e le  parole  «,  e
successive modificazioni» sono soppresse; 
      3) al comma 3, le parole «dai  codici»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dalle regole deontologiche»  e  le  parole  «l'informativa
all'interessato puo' essere data» sono sostituite dalle seguenti: «le
informazioni all'interessato possono essere date»; 
      4) al comma 4, le parole «per scopi statistici  o  scientifici»
sono sostituite dalle seguenti:  «a  fini  statistici  o  di  ricerca
scientifica», le parole «l'informativa all'interessato non e' dovuta»
sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni all'interessato  non
sono dovute» e le parole «dai codici» sono sostituite dalle seguenti:
«dalle regole deontologiche»; 
    n) l'articolo 106 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 106 (Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o
di  ricerca  scientifica).  -  1.  Il  Garante  promuove,  ai   sensi
dell'articolo 2-quater, regole deontologiche per i soggetti  pubblici
e privati, ivi comprese le societa' scientifiche  e  le  associazioni
professionali,  interessati  al  trattamento  dei   dati   per   fini
statistici o di ricerca scientifica,  volte  a  individuare  garanzie
adeguate per i diritti e le liberta' dell'interessato in  conformita'
all'articolo 89 del Regolamento. 
  2. Con le regole deontologiche di cui al comma  1,  tenendo  conto,
per i soggetti  gia'  compresi  nell'ambito  del  Sistema  statistico
nazionale,  di  quanto  gia'  previsto  dal  decreto  legislativo   6
settembre 1989, n. 322, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe
garanzie, sono individuati in particolare: 
      a) i presupposti e i procedimenti per documentare e  verificare
che i trattamenti, fuori  dai  casi  previsti  dal  medesimo  decreto
legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi
fini statistici o di ricerca scientifica; 
      b) per quanto non previsto dal presente codice,  gli  ulteriori
presupposti  del  trattamento  e  le  connesse  garanzie,  anche   in
riferimento  alla  durata  della   conservazione   dei   dati,   alle
informazioni  da  rendere  agli  interessati  relativamente  ai  dati
raccolti anche presso terzi,  alla  comunicazione  e  diffusione,  ai
criteri  selettivi  da  osservare  per   il   trattamento   di   dati
identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle  modalita'
per la  modifica  dei  dati  a  seguito  dell'esercizio  dei  diritti
dell'interessato,  tenendo  conto  dei   principi   contenuti   nelle
pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa; 
      c) l'insieme  dei  mezzi  che  possono  essere  ragionevolmente
utilizzati dal titolare del trattamento o da altri  per  identificare
direttamente o indirettamente l'interessato, anche in relazione  alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; 
      d) le garanzie da osservare nei casi in cui si puo' prescindere
dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei  principi  contenuti
nelle raccomandazioni di cui alla lettera b); 
      e) modalita' semplificate per la prestazione del consenso degli
interessati relativamente al trattamento dei dati di cui all'articolo
9 del regolamento; 
      f) i casi nei quali i diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e
21 del Regolamento possono essere limitati ai sensi dell'articolo 89,
paragrafo 2, del medesimo Regolamento; 
      g) le regole di correttezza da  osservare  nella  raccolta  dei
dati e  le  istruzioni  da  impartire  alle  persone  autorizzate  al
trattamento dei dati personali sotto l'autorita' diretta del titolare
o del responsabile ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies; 
      h) le misure da adottare per favorire il rispetto del principio
di minimizzazione e delle misure  tecniche  e  organizzative  di  cui
all'articolo 32 del Regolamento, anche in  riferimento  alle  cautele
volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non  sono
autorizzate o designate e  l'identificazione  non  autorizzata  degli
interessati,  all'interconnessione  dei  sistemi  informativi   anche
nell'ambito del Sistema statistico nazionale  e  all'interscambio  di
dati per fini statistici o di ricerca scientifica da effettuarsi  con
enti ed uffici situati all'estero; 
      i) l'impegno al rispetto di regole deontologiche da parte delle
persone  che,  ai  sensi  dell'articolo   2-quaterdecies,   risultano
autorizzate al  trattamento  dei  dati  personali  sotto  l'autorita'
diretta del titolare o del responsabile del trattamento, che non sono
tenute in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale,  tali
da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.»; 
    o) l'articolo 107 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 107 (Trattamento di categorie particolari di dati personali).
- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  2-sexies  e  fuori
dei casi di particolari indagini  a  fini  statistici  o  di  ricerca
scientifica previste dalla legge,  il  consenso  dell'interessato  al
trattamento di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento, quando  e'
richiesto,  puo'  essere   prestato   con   modalita'   semplificate,
individuate dalle regole deontologiche  di  cui  all'articolo  106  o
dalle misure di cui all'articolo 2-septies.»; 
    p) l'articolo108 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 108 (Sistema statistico nazionale). - 1.  Il  trattamento  di
dati personali da parte di  soggetti  che  fanno  parte  del  Sistema
statistico  nazionale,  oltre  a   quanto   previsto   dalle   regole
deontologiche  di  cui  all'articolo  106,  comma  2,  resta  inoltre
disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre  1989,  n.  322,  in
particolare per quanto  riguarda  il  trattamento  dei  dati  di  cui
all'articolo 9 del  Regolamento  indicati  nel  programma  statistico
nazionale, le informative all'interessato, l'esercizio  dei  relativi
diritti e i  dati  non  tutelati  dal  segreto  statistico  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 322 del
1989.»; 
    q) all'articolo  109,  comma  1,  le  parole  «della  statistica,
sentito il Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «di  statistica,
sentiti i Ministri»; 
    r) l'articolo 110 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica).  -  1.  Il
consenso dell'interessato per il trattamento dei dati  relativi  alla
salute, a fini di ricerca scientifica in campo  medico,  biomedico  o
epidemiologico, non e' necessario quando la ricerca e' effettuata  in
base  a  disposizioni  di  legge  o  di  regolamento  o  al   diritto
dell'Unione europea  in  conformita'  all'articolo  9,  paragrafo  2,
lettera j), del Regolamento, ivi incluso il caso in  cui  la  ricerca
rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto  ai
sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n. 502, ed e' condotta e resa pubblica una valutazione  d'impatto  ai
sensi degli articoli 35 e 36 del  Regolamento.  Il  consenso  non  e'
inoltre necessario quando, a causa di particolari ragioni,  informare
gli  interessati   risulta   impossibile   o   implica   uno   sforzo
sproporzionato,  oppure  rischia  di   rendere   impossibile   o   di
pregiudicare  gravemente  il  conseguimento  delle  finalita'   della
ricerca. In tali casi, il  titolare  del  trattamento  adotta  misure
appropriate per  tutelare  i  diritti,  le  liberta'  e  i  legittimi
interessi dell'interessato, il programma di  ricerca  e'  oggetto  di
motivato parere favorevole del competente comitato  etico  a  livello
territoriale e deve essere sottoposto a preventiva consultazione  del
Garante ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento. 
  2. In caso di  esercizio  dei  diritti  dell'interessato  ai  sensi
dell'articolo 16 del regolamento nei riguardi dei trattamenti di  cui
al comma 1, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati
senza  modificare  questi  ultimi,  quando  il  risultato   di   tali
operazioni non produce  effetti  significativi  sul  risultato  della
ricerca.»; 
    s) l'articolo 110-bis e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 110-bis (Trattamento ulteriore da parte  di  terzi  dei  dati
personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici). - 1. Il
Garante puo' autorizzare il trattamento ulteriore di dati  personali,
compresi quelli dei trattamenti speciali di cui  all'articolo  9  del
Regolamento, a fini di ricerca scientifica o  a  fini  statistici  da
parte di soggetti terzi che svolgano  principalmente  tali  attivita'
quando, a causa di particolari  ragioni,  informare  gli  interessati
risulta impossibile  o  implica  uno  sforzo  sproporzionato,  oppure
rischia di  rendere  impossibile  o  di  pregiudicare  gravemente  il
conseguimento delle finalita' della ricerca, a condizione  che  siano
adottate misure appropriate per tutelare i diritti, le liberta'  e  i
legittimi interessi dell'interessato, in conformita' all'articolo  89
del Regolamento, comprese forme preventive  di  minimizzazione  e  di
anonimizzazione dei dati. 
  2. Il Garante comunica la decisione  adottata  sulla  richiesta  di
autorizzazione  entro  quarantacinque  giorni,  decorsi  i  quali  la
mancata  pronuncia  equivale  a  rigetto.  Con  il  provvedimento  di
autorizzazione o  anche  successivamente,  sulla  base  di  eventuali
verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie
ad  assicurare  adeguate  garanzie   a   tutela   degli   interessati
nell'ambito del trattamento ulteriore dei dati personali da parte  di
terzi, anche sotto il profilo della loro sicurezza. 
  3. Il trattamento ulteriore di dati personali da parte di terzi per
le finalita' di cui al presente articolo puo' essere autorizzato  dal
Garante anche mediante provvedimenti generali, adottati  d'ufficio  e
anche  in  relazione  a  determinate  categorie  di  titolari  e   di
trattamenti, con i quali sono stabilite le condizioni  dell'ulteriore
trattamento e prescritte le misure necessarie per assicurare adeguate
garanzie a tutela degli interessati. I provvedimenti adottati a norma
del presente comma sono pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  4. Non costituisce trattamento  ulteriore  da  parte  di  terzi  il
trattamento dei dati personali raccolti per  l'attivita'  clinica,  a
fini di ricerca, da  parte  degli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere scientifico, pubblici e privati, in ragione  del  carattere
strumentale  dell'attivita'  di  assistenza  sanitaria   svolta   dai
predetti istituti rispetto alla ricerca,  nell'osservanza  di  quanto
previsto dall'articolo 89 del Regolamento.». 
Note all’art. 8:L’art. 100 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196,
citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi’ recita: 
          «Art. 100 (Dati  relativi  ad  attivita'  di  studio  e
          ricerca). - 1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca
          e la collaborazione in campo scientifico  e  tecnologico  i
          soggetti pubblici, ivi comprese le universita' e  gli  enti
          di ricerca, possono con autonome determinazioni  comunicare
          e diffondere, anche a privati e per  via  telematica,  dati
          relativi ad attivita' di studio e di ricerca,  a  laureati,
          dottori  di  ricerca,  tecnici  e  tecnologi,  ricercatori,
          docenti, esperti e studiosi, con esclusione  di  quelli  di
          cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento. 
              2.  Resta  fermo   il   diritto   dell'interessato   di
          rettifica,  cancellazione,  limitazione  e  opposizione  ai
          sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 del Regolamento. 
              3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono
          documenti amministrativi ai  sensi  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241. 
              4. I dati di cui al presente  articolo  possono  essere
          successivamente trattati per i soli scopi in base ai  quali
          sono comunicati o diffusi. 
              4-bis. I diritti di cui al comma 2 si esercitano con le
          modalita' previste dalle regole deontologiche.» 
              - L'art. 101 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 101 (Modalita'  di  trattamento).  -  1.  I  dati
          personali raccolti a fini  di  archiviazione  nel  pubblico
          interesse  o  di  ricerca  storica   non   possono   essere
          utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi
          sfavorevoli all'interessato,  salvo  che  siano  utilizzati
          anche per altre finalita'  nel  rispetto  dell'art.  5  del
          Regolamento. 
              2. I documenti contenenti dati  personali,  trattati  a
          fini di archiviazione nel pubblico interesse o  di  ricerca
          storica, possono essere  utilizzati,  tenendo  conto  della
          loro natura, solo se pertinenti  e  indispensabili  per  il
          perseguimento di  tali  scopi.  I  dati  personali  diffusi
          possono essere utilizzati solo  per  il  perseguimento  dei
          medesimi scopi. 
              3. I dati personali  possono  essere  comunque  diffusi
          quando sono  relativi  a  circostanze  o  fatti  resi  noti
          direttamente    dall'interessato    o    attraverso    suoi
          comportamenti in pubblico.». 
              - L'art. 102 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              Art. 102 (Regole deontologiche  per  il  trattamento  a
          fini di archiviazione nel pubblico interesse o  di  ricerca
          storica). - 1. Il  Garante  promuove,  ai  sensi  dell'art.
          2-quater, la sottoscrizione di regole deontologiche  per  i
          soggetti pubblici  e  privati,  ivi  comprese  le  societa'
          scientifiche e le associazioni  professionali,  interessati
          al  trattamento  dei  dati  a  fini  di  archiviazione  nel
          pubblico interesse o di ricerca storica. 
              2.  Le  regole  deontologiche  di  cui   al   comma   1
          individuano garanzie adeguate per i diritti e  le  liberta'
          dell'interessato in particolare: 
                a) le regole di correttezza e di non  discriminazione
          nei  confronti  degli  utenti  da  osservare  anche   nella
          comunicazione e diffusione dei  dati,  in  armonia  con  le
          disposizioni  del  presente  codice   e   del   Regolamento
          applicabili  ai   trattamenti   di   dati   per   finalita'
          giornalistiche o di  pubblicazione  di  articoli,  saggi  e
          altre manifestazioni del  pensiero  anche  nell'espressione
          artistica; 
                b)  le  particolari  cautele  per  la  raccolta,   la
          consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati
          idonei a rivelare lo stato di salute, la  vita  sessuale  o
          rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in
          cui l'interessato o chi vi  abbia  interesse  e'  informato
          dall'utente della prevista diffusione di dati; 
                c) le modalita' di applicazione agli archivi  privati
          della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati
          a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca
          storica, anche in riferimento all'uniformita'  dei  criteri
          da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare
          nella comunicazione e nella diffusione.». 
              - L'art. 104 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 104 (Ambito applicativo e dati  identificativi  a
          fini  statistici  o  di  ricerca  scientifica).  -  1.   Le
          disposizioni del presente capo si applicano ai  trattamenti
          di dati per fini statistici o, in quanto  compatibili,  per
          fini di ricerca scientifica. 
              2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in
          relazione   ai   dati   identificativi   si   tiene   conto
          dell'insieme dei mezzi che possono  essere  ragionevolmente
          utilizzati  dal  titolare  o  da  altri  per   identificare
          l'interessato, anche in base alle conoscenze  acquisite  in
          relazione al progresso tecnico.». 
              - L'art. 105 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 105 (Modalita'  di  trattamento).  -  1.  I  dati
          personali  trattati  a  fini  statistici   o   di   ricerca
          scientifica non  possono  essere  utilizzati  per  prendere
          decisioni o  provvedimenti  relativamente  all'interessato,
          ne' per trattamenti di dati per scopi di altra natura. 
              2. I fini statistici e di  ricerca  scientifica  devono
          essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato,
          nei modi di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento anche
          in relazione a quanto  previsto  dall'art.  106,  comma  2,
          lettera b), del  presente  codice  e  dall'art.  6-bis  del
          decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 
              3.  Quando  specifiche  circostanze  individuate  dalle
          regole deontologiche di  cui  all'art.  106  sono  tali  da
          consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto
          di  un  altro,  in  quanto  familiare  o   convivente,   le
          informazioni all'interessato possono essere date anche  per
          il tramite del soggetto rispondente. 
              4. Per il trattamento effettuato a fini statistici o di
          ricerca scientifica rispetto  a  dati  raccolti  per  altri
          scopi, le  informazioni  all'interessato  non  sono  dovute
          quando  richiede  uno  sforzo  sproporzionato  rispetto  al
          diritto tutelato, se  sono  adottate  le  idonee  forme  di
          pubblicita' individuate dalle regole deontologiche  di  cui
          all'art. 106.». 
              - L'art. 109 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 109 (Dati statistici  relativi  all'evento  della
          nascita). - 1.  Per  la  rilevazione  dei  dati  statistici
          relativi agli eventi di nascita, compresi  quelli  relativi
          ai nati affetti da malformazioni e ai nati  morti,  nonche'
          per i flussi di dati anche da parte di direttori  sanitari,
          si osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del
          Ministro della sanita' 16 luglio 2001, n. 349, le modalita'
          tecniche determinate dall'Istituto nazionale di statistica,
          sentiti  i  Ministri  della  salute,  dell'interno   e   il
          Garante.».

 

Art. 9 Modifiche alla parte II, titolo VIII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

 1. Alla parte II, titolo VIII, del decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   «Trattamenti
nell'ambito del rapporto di lavoro»; 
    b) l'articolo 111 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 111 (Regole deontologiche  per  trattamenti  nell'ambito  del
rapporto di lavoro). - 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo
2-quater, l'adozione di regole deontologiche per i soggetti  pubblici
e privati interessati al trattamento dei  dati  personali  effettuato
nell'ambito  del  rapporto  di  lavoro  per  le  finalita'   di   cui
all'articolo  88  del  Regolamento,   prevedendo   anche   specifiche
modalita' per le informazioni da rendere all'interessato.»; 
    c) dopo l'articolo 111 e' inserito il seguente: 
  «Art. 111-bis (Informazioni in caso di ricezione di curriculum).  -
1. Le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento,  nei  casi
di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati
al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite
al  momento  del  primo  contatto  utile,  successivo  all'invio  del
curriculum medesimo. Nei limiti delle finalita' di  cui  all'articolo
6,  paragrafo  1,  lettera  b),  del  Regolamento,  il  consenso   al
trattamento dei dati personali presenti nei curricula non e' dovuto. 
    d)  la  rubrica  del  Capo  II  e'  sostituita  dalla   seguente:
«Trattamento di dati riguardanti i prestatori di lavoro»; 
    e)  la  rubrica  del  Capo  III  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Controllo a distanza, lavoro agile e telelavoro» 
    f) all'articolo 113, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«, nonche' dall'articolo 10  del  decreto  legislativo  10  settembre
2003, n. 276.» 
    g) la rubrica dell'articolo 114  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Garanzie in materia di controllo a distanza»); 
    h) all'articolo 115: 
      1) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «(Telelavoro,
lavoro agile e lavoro domestico)»; 
      2) al comma 1, le parole «e  del  telelavoro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del telelavoro e del lavoro agile»; 
    i) all'articolo 116, comma 1, le parole «ai  sensi  dell'articolo
23» sono sostituite dalle seguenti: «dall'interessato medesimo». 
Note all’art. 9:L’art. 113 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 113 (Raccolta di dati e pertinenza). -  1.  Resta
          fermo quanto disposto dall'art. 8  della  legge  20  maggio
          1970, n. 300, nonche' dall'art. 10 del decreto  legislativo
          10 settembre 2003, n. 276.» 
              - L'art. 115 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  115   (Telelavoro,   lavoro   agile   e   lavoro
          domestico).  -  1.  Nell'ambito  del  rapporto  di   lavoro
          domestico del telelavoro e del lavoro agile  il  datore  di
          lavoro e' tenuto a  garantire  al  lavoratore  il  rispetto
          della sua personalita' e della sua liberta' morale. 
              2. Il lavoratore domestico e'  tenuto  a  mantenere  la
          necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce  alla
          vita familiare.». 
              - L'art. 116 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  116   (Conoscibilita'   di   dati   su   mandato
          dell'interessato). - 1. Per lo  svolgimento  delle  proprie
          attivita'  gli  istituti  di  patronato  e  di   assistenza
          sociale,     nell'ambito     del     mandato      conferito
          dall'interessato, possono  accedere  alle  banche  di  dati
          degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi  di
          dati individuati specificamente con il consenso manifestato
          dall'interessato medesimo. 
              2. Il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali
          stabilisce con proprio decreto le linee-guida  di  apposite
          convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di
          assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.»

 

Art. 10 Modifiche alla parte II, titolo IX, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. Alla parte II, titolo IX,  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Altri trattamenti in
ambito pubblico o di interesse pubblico»; 
    b)  la  rubrica  del  Capo  I  e'  sostituita   dalla   seguente:
«Assicurazioni»; 
    c) all'articolo 120: 
      1) al comma 1, le parole «private  e  di  interesse  collettivo
(ISVAP)» sono soppresse; 
      2) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209». 
Note all'art. 10:L'art. 120 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 120 (Sinistri). - 1. L'Istituto per la  vigilanza
          sulle assicurazioni definisce con proprio provvedimento  le
          procedure e le modalita' di funzionamento  della  banca  di
          dati  dei  sinistri  istituita  per  la  prevenzione  e  il
          contrasto di comportamenti fraudolenti  nel  settore  delle
          assicurazioni  obbligatorie  per   i   veicoli   a   motore
          immatricolati in Italia, stabilisce le modalita' di accesso
          alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli  organi
          giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in
          materia  di  prevenzione  e  contrasto   di   comportamenti
          fraudolenti nel settore delle  assicurazioni  obbligatorie,
          nonche'  le  modalita'  e  i  limiti  per  l'accesso   alle
          informazioni da parte delle imprese di assicurazione. 
              2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui
          al comma 1  dei  dati  personali  sono  consentiti  per  lo
          svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma. 
              3. Per quanto non previsto  dal  presente  articolo  si
          applicano le disposizioni dell'art. 135  del  codice  delle
          assicurazioni private  di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209».

 

Art. 11 Modifiche alla parte II, titolo X, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. Alla parte II, titolo X, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 121: 
      1)  la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:   «(Servizi
interessati e definizioni)»; 
      2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente
titolo si intende per: 
      a) «comunicazione elettronica», ogni informazione  scambiata  o
trasmessa tra un numero finito di soggetti  tramite  un  servizio  di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico.  Sono  escluse  le
informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di  comunicazione
elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo  che
le stesse informazioni  siano  collegate  ad  uncontraente  o  utente
ricevente, identificato o identificabile; 
      b) «chiamata», la  connessione  istituita  da  un  servizio  di
comunicazione elettronica accessibil e al pubblico  che  consente  la
comunicazione bidirezionale; 
      c)  «reti  di  comunicazione   elettronica»,   i   sistemi   di
trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o  di
instradamento e altre risorse,  inclusi  gli  elementi  di  rete  non
attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio,  a
mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi  elettromagnetici,  comprese
le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a  commutazione
di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti
utilizzate  per  la  diffusione  circolare  dei  programmi  sonori  e
televisivi, i sistemi per  il  trasporto  della  corrente  elettrica,
nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere  i  segnali,  le
reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di  informazione
trasportato; 
      d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di  comunicazione
elettronica utilizzata  interamente  o  prevalentemente  per  fornire
servizi di comunicazione elettronica  accessibili  al  pubblico,  che
supporta il trasferimento di informazioni tra i  punti  terminali  di
reti; 
      e)  «servizio  di   comunicazione   elettronica»,   i   servizi
consistenti esclusivamente o prevalentemente  nella  trasmissione  di
segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi  di
telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle  reti  utilizzate
per la diffusione  circolare  radiotelevisiva,  nei  limiti  previsti
dall'articolo  2,  lettera  c),  della   direttiva   2002/21/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002; 
      f) «contraente», qualunque persona fisica,  persona  giuridica,
ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura
di tali servizi, o comunque  destinatario  di  tali  servizi  tramite
schede prepagate; 
      g) «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza un  servizio
di comunicazione elettronica  accessibile  al  pubblico,  per  motivi
privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata; 
      h) «dati relativi al traffico»,  qualsiasi  dato  sottoposto  a
trattamento ai fini della trasmissione di una  comunicazione  su  una
rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione; 
      i) «dati relativi all'ubicazione», ogni dato  trattato  in  una
rete di comunicazione elettronica o da un servizio  di  comunicazione
elettronica che indica la posizione  geografica  dell'apparecchiatura
terminale dell'utente di un  servizio  di  comunicazione  elettronica
accessibile al pubblico; 
      l) «servizio a valore aggiunto», il servizio  che  richiede  il
trattamento dei  dati  relativi  al  traffico  o  dei  dati  relativi
all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a  quanto
e' necessario per  la  trasmissione  di  una  comunicazione  o  della
relativa fatturazione; 
      m) «posta elettronica», messaggi contenenti testi, voci,  suoni
o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica  di  comunicazione,
che  possono  essere  archiviati  in  rete   o   nell'apparecchiatura
terminale ricevente,  fino  a  che  il  ricevente  non  ne  ha  preso
conoscenza.»; 
    b) all'articolo 122, comma 1, dopo la parola «con»  e'  soppressa
la parola «le» e le parole «di cui all'articolo  13,  comma  3»  sono
soppresse; 
    c) all'articolo 123: 
      1) al comma 4, le parole «l'informativa di cui all'articolo 13»
sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni di cui agli articoli
13 e 14 del Regolamento»; 
      2) al comma 5, le parole «ad  incaricati  del  trattamento  che
operano ai sensi dell'articolo 30» sono sostituite dalle seguenti: «a
persone  che,  ai  sensi  dell'articolo   2-quaterdecies,   risultano
autorizzate   al   trattamento   e   che   operano»   e   le   parole
«dell'incaricato» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «della  persona
autorizzata»; 
    d) all'articolo 125, comma 1, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: «Rimane in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo  2,
comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.»; 
    e) all'articolo 126,  comma  4,  le  parole  «ad  incaricati  del
trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «a  persone  autorizzate  al  trattamento,  ai  sensi
dell'articolo   2-quaterdecies,   che   operano»    e    le    parole
«dell'incaricato» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «della  persona
autorizzata»; 
    f) l'articolo 129 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 129 (Elenchi dei contraenti). - 1. Il Garante  individua  con
proprio  provvedimento,  in  cooperazione  con  l'Autorita'  per   le
garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma  4,  e
in conformita' alla normativa dell'Unione europea,  le  modalita'  di
inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali  relativi  ai
contraenti negli elenchi cartacei o elettronici  a  disposizione  del
pubblico. 
  2. Il provvedimento di cui al comma 1  individua  idonee  modalita'
per la manifestazione del consenso all'inclusione  negli  elenchi  e,
rispettivamente, all'utilizzo dei dati  per  finalita'  di  invio  di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il  compimento  di
ricerche di mercato o di comunicazione  commerciale  nonche'  per  le
finalita' di cui all'articolo 21, paragrafo 2,  del  Regolamento,  in
base al principio della massima semplificazione  delle  modalita'  di
inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca  del  contraente  per
comunicazioni interpersonali, e del consenso  specifico  ed  espresso
qualora il trattamento  esuli  da  tali  fini,  nonche'  in  tema  di
verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.»; 
    g) all'articolo 130: 
      1) al comma 1, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma  14,
della legge 11 gennaio 2018, n. 5.»; 
      2) al comma 3, le  parole  «23  e  24»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «6 e 7 del Regolamento» e le parole «del presente articolo»
sono soppresse; 
      3) al comma 3-bis, le parole «all'articolo 129, comma 1,»  sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 1 del predetto articolo,»  e  le
parole «di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b)»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di invio di materiale  pubblicitario  o  di  vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale»; 
      4) al comma 3-ter: 
        4.1 alla lettera b), le parole «codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163» sono sostituite dalle  seguenti  «codice  dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
50»; 
        4.2 alla lettera f), le parole «di cui all'articolo 7,  comma
4, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale»; 
        4.3 alla lettera g), le parole  «23  e  24»  sono  sostituite
dalle seguenti «6 e 7 del Regolamento»; 
      6) al comma 5, le parole «all'articolo 7» sono sostituite dalle
seguenti: «agli articoli da 15 a 22 del Regolamento»; 
      7) al comma 6, le parole «dell'articolo 143, comma  1,  lettera
b)»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «dell'articolo   58   del
Regolamento»; 
    h) all'articolo 131, la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
«(Informazioni a contraenti e utenti)»; 
    i) all'articolo 132: 
      1) al comma 3, secondo periodo, le parole «, ferme restando  le
condizioni di cui  all'articolo  8,  comma  2,  lettera  f),  per  il
traffico entrante»  sono  soppresse  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «La richiesta di accesso diretto alle comunicazioni
telefoniche in entrata  puo'  essere  effettuata  solo  quando  possa
derivarne un pregiudizio effettivo  e  concreto  per  lo  svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,  n.
397; diversamente, i diritti di cui agli articoli  da  12  a  22  del
Regolamento  possono  essere  esercitati  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.»; 
      2) al comma 5, le  parole  «ai  sensi  dell'articolo  17»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal Garante secondo le modalita'  di  cui
all'articolo 2-quinquiesdecies» e le parole da «nonche'  a:»  a  «d)»
sono sostituite dalle seguenti: «nonche' ad»; 
      3) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis.  E'  fatta
salva la disciplina di cui all'articolo 24 della  legge  20  novembre
2017, n. 167.»; 
    l) dopo l'articolo 132-bis sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 132-ter (Sicurezza del trattamento). -  1.  Nel  rispetto  di
quanto disposto dall'articolo 32 del  Regolamento,  ai  fornitori  di
servizi di  comunicazione  elettronica  accessibili  al  pubblico  si
applicano le disposizioni del presente articolo. 
  2.  Il  fornitore  di  un  servizio  di  comunicazione  elettronica
accessibile  al  pubblico  adotta,  ai  sensi  dell'articolo  32  del
Regolamento, anche attraverso  altri  soggetti  a  cui  sia  affidata
l'erogazione del servizio, misure tecniche e  organizzative  adeguate
al rischio esistente. 
  3. I soggetti che operano sulle reti di  comunicazione  elettronica
garantiscono che i  dati  personali  siano  accessibili  soltanto  al
personale autorizzato per fini legalmente autorizzati. 
  4. Le misure di cui ai commi 2 e 3 garantiscono la  protezione  dei
dati relativi al  traffico  ed  all'ubicazione  e  degli  altri  dati
personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale,
da perdita  o  alterazione  anche  accidentale  e  da  archiviazione,
trattamento, accesso  o  divulgazione  non  autorizzati  o  illeciti,
nonche' garantiscono l'attuazione di una politica di sicurezza. 
  5. Quando la sicurezza del servizio o dei dati  personali  richiede
anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il  fornitore  del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico  adotta
tali misure congiuntamente con il fornitore della  rete  pubblica  di
comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta  di  uno  dei
fornitori, la controversia e' definita dall'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni secondo le  modalita'  previste  dalla  normativa
vigente. 
  «Art. 132-quater (Informazioni sui rischi). - 1. Il fornitore di un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa
gli abbonati  e,  ove  possibile,  gli  utenti,  mediante  linguaggio
chiaro, idoneo e adeguato rispetto alla categoria e  alla  fascia  di
eta' dell'interessato a cui siano fornite le  suddette  informazioni,
con particolare attenzione in caso di minori di eta', se sussiste  un
particolare  rischio  di  violazione  della  sicurezza  della   rete,
indicando,  quando  il  rischio  e'  al  di  fuori   dell'ambito   di
applicazione delle misure  che  il  fornitore  stesso  e'  tenuto  ad
adottare a norma dell'articolo 132-ter, commi  2,  3  e  5,  tutti  i
possibili  rimedi  e   i   relativi   costi   presumibili.   Analoghe
informazioni sono rese al Garante e  all'Autorita'  per  le  garanzie
nelle comunicazioni.». 
Note all'art. 11:L'art. 121 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 121 (Servizi interessati e definizioni). - 1.  Le
          disposizioni  del   presente   titolo   si   applicano   al
          trattamento dei dati personali connesso alla  fornitura  di
          servizi  di  comunicazione   elettronica   accessibili   al
          pubblico  su  reti  pubbliche  di  comunicazioni,  comprese
          quelle che supportano i dispositivi di raccolta dei dati  e
          di identificazione. 
              1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
          presente titolo si intende per: 
                a)  "comunicazione  elettronica",  ogni  informazione
          scambiata o trasmessa tra  un  numero  finito  di  soggetti
          tramite   un   servizio   di   comunicazione    elettronica
          accessibile  al  pubblico.  Sono  escluse  le  informazioni
          trasmesse al pubblico tramite  una  rete  di  comunicazione
          elettronica, come parte di un servizio di  radiodiffusione,
          salvo  che  le  stesse  informazioni  siano  collegate   ad
          uncontraente   o   utente   ricevente,    identificato    o
          identificabile; 
                b)   "chiamata",   la   connessione   istituita    da
          unserviziodicomunicazioneelettronica
          accessibilealpubblicocheconsente      la      comunicazione
          bidirezionale; 
                c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi  di
          trasmissione  e,  se  del  caso,  le   apparecchiature   di
          commutazione o di instradamento e  altre  risorse,  inclusi
          gli  elementi  di  rete  non  attivi,  che  consentono   di
          trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo  di  fibre
          ottiche o con altri  mezzi  elettromagnetici,  comprese  le
          reti satellitari,  le  reti  terrestri  mobili  e  fisse  a
          commutazione di circuito e  a  commutazione  di  pacchetto,
          compresa Internet, le reti  utilizzate  per  la  diffusione
          circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi  per
          il trasporto della corrente elettrica, nella misura in  cui
          siano  utilizzati  per  trasmettere  i  segnali,  le   reti
          televisive  via  cavo,  indipendentemente   dal   tipo   di
          informazione trasportato; 
                d) "rete pubblica  di  comunicazioni",  una  rete  di
          comunicazione   elettronica   utilizzata   interamente    o
          prevalentemente  per  fornire  servizi   di   comunicazione
          elettronica  accessibili  al  pubblico,  che  supporta   il
          trasferimento di informazioni  tra  i  punti  terminali  di
          reti; 
                e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi
          consistenti   esclusivamente   o   prevalentemente    nella
          trasmissione  di   segnali   su   reti   di   comunicazioni
          elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni  e  i
          servizi  di  trasmissione  nelle  reti  utilizzate  per  la
          diffusione circolare radiotelevisiva, nei  limiti  previsti
          dall'art. 2, lettera c),  della  direttiva  2002/21/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo2002; 
                f) "contraente", qualunque  persona  fisica,  persona
          giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un
          fornitore   di   servizi   di   comunicazione   elettronica
          accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o
          comunque  destinatario  di  tali  servizi  tramite   schede
          prepagate; 
                g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un
          servizio  di  comunicazione  elettronica   accessibile   al
          pubblico, per motivi privati o commerciali,  senza  esservi
          necessariamente abbonata; 
                h)  "dati  relativi  al  traffico",  qualsiasi   dato
          sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di  una
          comunicazione su una rete di  comunicazione  elettronica  o
          della relativa fatturazione; 
                i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato
          in una rete di comunicazione elettronica o da  un  servizio
          di  comunicazione  elettronicache   indica   la   posizione
          geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un
          servizio  di  comunicazione  elettronica   accessibile   al
          pubblico; 
                l) "servizio a  valore  aggiunto",  il  servizio  che
          richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei
          dati relativi all'ubicazione diversi dai dati  relativi  al
          traffico, oltre a quanto e' necessario per la  trasmissione
          di una comunicazione o della relativa fatturazione; 
                m) "posta elettronica",  messaggi  contenenti  testi,
          voci,  suoni  o  immagini  trasmessi  attraverso  una  rete
          pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in
          rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che
          il ricevente non ne ha preso conoscenza.» 
              - L'art. 122 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  122  (Informazioni  raccolte  nei  riguardi  del
          contraente  o  dell'utente).  -  1.  L'archiviazione  delle
          informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente  o
          di un utente o l'accesso  a  informazioni  gia'  archiviate
          sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o
          l'utente abbia espresso il  proprio  consenso  dopo  essere
          stato informato con modalita' semplificate. Cio' non  vieta
          l'eventuale  archiviazione   tecnica   o   l'accesso   alle
          informazioni gia' archiviate se finalizzati  unicamente  ad
          effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete
          di comunicazione elettronica, o nella  misura  strettamente
          necessaria al  fornitore  di  un  servizio  della  societa'
          dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o
          dall'utente  a  erogare  tale  servizio.  Ai   fini   della
          determinazione delle modalita' semplificate di cui al primo
          periodo  il  Garante  tiene  anche  conto  delle   proposte
          formulate dalle associazioni maggiormente rappresentative a
          livello  nazionale  dei  consumatori  e   delle   categorie
          economiche  coinvolte,  anche  allo  scopo   di   garantire
          l'utilizzo  di  metodologie  che   assicurino   l'effettiva
          consapevolezza del contraente o dell'utente. 
              2. Ai fini dell'espressione  del  consenso  di  cui  al
          comma   1,    possono    essere    utilizzate    specifiche
          configurazioni di programmi informatici  o  di  dispositivi
          che  siano  di  facile  e  chiara  utilizzabilita'  per  il
          contraente o l'utente. 
              2-bis. Salvo quanto previsto dal comma  1,  e'  vietato
          l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere
          a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di  un
          contraente o di un utente, per  archiviare  informazioni  o
          per monitorare le operazioni dell'utente.» 
              L'art. 123 del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 123 (Dati relativi al  traffico).  -  1.  I  dati
          relativi  al  traffico  riguardanti  contraenti  ed  utenti
          trattati  dal   fornitore   di   una   rete   pubblica   di
          comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica
          accessibile al pubblico  sono  cancellati  o  resi  anonimi
          quando non sono piu' necessari ai fini  della  trasmissione
          della   comunicazione   elettronica,   fatte    salve    le
          disposizioni dei commi 2, 3 e 5. 
              2.  Il  trattamento  dei  dati  relativi  al   traffico
          strettamente  necessari  a  fini  di  fatturazione  per  il
          contraente,   ovvero    di    pagamenti    in    caso    di
          interconnessione, e' consentito al  fornitore,  a  fini  di
          documentazione in caso di contestazione della fattura o per
          la pretesa del pagamento, per un periodo  non  superiore  a
          sei  mesi,  salva   l'ulteriore   specifica   conservazione
          necessaria per effetto di una contestazione anche  in  sede
          giudiziale. 
              3.  Il  fornitore  di  un  servizio  di   comunicazione
          elettronica accessibile al pubblico puo' trattare i dati di
          cui al comma 2 nella misura e per la  durata  necessarie  a
          fini di commercializzazione  di  servizi  di  comunicazione
          elettronica  o  per  la  fornitura  di  servizi  a   valore
          aggiunto, solo se il contraente o l'utente cui  i  dati  si
          riferiscono hanno manifestato  preliminarmente  il  proprio
          consenso, che e' revocabile in ogni momento. 
              4. Nel fornire le informazioni di cui agli articoli  13
          e 14 del Regolamento il fornitore del servizio  informa  il
          contraente o l'utente sulla natura  dei  dati  relativi  al
          traffico che sono sottoposti a trattamento e  sulla  durata
          del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3. 
              5.  Il  trattamento  dei  dati  personali  relativi  al
          traffico e' consentito unicamente a persone che,  ai  sensi
          dell'art.   2-quaterdecies,   risultano   autorizzate    al
          trattamento e che operano sotto la  diretta  autorita'  del
          fornitore  del  servizio   di   comunicazione   elettronica
          accessibile  al  pubblico  o,  a  seconda  dei  casi,   del
          fornitore della rete pubblica di  comunicazioni  e  che  si
          occupano della fatturazione o della gestione del  traffico,
          di analisi  per  conto  di  clienti,  dell'accertamento  di
          frodi,  o  della   commercializzazione   dei   servizi   di
          comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a
          valore aggiunto. Il trattamento e'  limitato  a  quanto  e'
          strettamente  necessario  per  lo   svolgimento   di   tali
          attivita' e deve assicurare l'identificazione della persona
          autorizzata che accede ai dati anche mediante un'operazione
          di interrogazione automatizzata. 
              6. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo'
          ottenere i dati relativi alla fatturazione  o  al  traffico
          necessari  ai  fini  della  risoluzione   di   controversie
          attinenti,  in  particolare,  all'interconnessione  o  alla
          fatturazione.» 
              - L'art. 125 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 125 (Identificazione della linea).  -  1.  Se  e'
          disponibile  la  presentazione  dell'identificazione  della
          linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione
          elettronica accessibile  al  pubblico  assicura  all'utente
          chiamante la  possibilita'  di  impedire,  gratuitamente  e
          mediante   una   funzione   semplice,   la    presentazione
          dell'identificazione della linea  chiamante,  chiamata  per
          chiamata.  Il  contraente   chiamante   deve   avere   tale
          possibilita' linea per linea. Rimane  in  ogni  caso  fermo
          quanto previsto  dall'art.  2,  comma  1,  della  legge  11
          gennaio 2018, n. 5. 
              2.    Se    e'     disponibile     la     presentazione
          dell'identificazione della linea  chiamante,  il  fornitore
          del servizio di comunicazione  elettronica  accessibile  al
          pubblico assicura al contraente chiamato la possibilita' di
          impedire, gratuitamente e mediante una  funzione  semplice,
          la  presentazione   dell'identificazione   delle   chiamate
          entranti. 
              3.    Se    e'     disponibile     la     presentazione
          dell'identificazione   della   linea   chiamante   e   tale
          indicazione  avviene  prima  che   la   comunicazione   sia
          stabilita,  il  fornitore  del  servizio  di  comunicazione
          elettronica accessibile al pubblico assicura al  contraente
          chiamato la possibilita', mediante una funzione semplice  e
          gratuita,  di  respingere  le  chiamate  entranti   se   la
          presentazione dell'identificazione della linea chiamante e'
          stata eliminata dall'utente o contraente chiamante. 
              4.    Se    e'     disponibile     la     presentazione
          dell'identificazione della linea  collegata,  il  fornitore
          del servizio di comunicazione  elettronica  accessibile  al
          pubblico assicura al contraente chiamato la possibilita' di
          impedire, gratuitamente e mediante una  funzione  semplice,
          la presentazione dell'identificazione della linea collegata
          all'utente chiamante. 
              5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
          alle  chiamate  dirette  verso   Paesi   non   appartenenti
          all'Unione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3  e
          4 si applicano anche  alle  chiamate  provenienti  da  tali
          Paesi. 
              6.    Se    e'     disponibile     la     presentazione
          dell'identificazione della  linea  chiamante  o  di  quella
          collegata,  il  fornitore  del  servizio  di  comunicazione
          elettronica accessibile al pubblico informa i contraenti  e
          gli  utenti  dell'esistenza  di  tale  servizio   e   delle
          possibilita' previste ai commi 1, 2, 3 e 4.» 
              - L'art. 126 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 126 (Dati relativi all'ubicazione). - 1.  I  dati
          relativi  all'ubicazione  diversi  dai  dati  relativi   al
          traffico, riferiti agli utenti  o  ai  contraenti  di  reti
          pubbliche di comunicazione o di  servizi  di  comunicazione
          elettronica  accessibili  al   pubblico,   possono   essere
          trattati solo se anonimi o se l'utente o il  contraente  ha
          manifestato previamente il proprio consenso, revocabile  in
          ogni momento, e nella misura e per la durata necessari  per
          la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto. 
              2. Il fornitore del servizio, prima  di  richiedere  il
          consenso, informa gli utenti e i  contraenti  sulla  natura
          dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati  relativi
          al traffico che saranno sottoposti  al  trattamento,  sugli
          scopi   e   sulla   durata   di    quest'ultimo,    nonche'
          sull'eventualita' che i dati siano trasmessi  ad  un  terzo
          per la prestazione del servizio a valore aggiunto. 
              3. L'utente e il contraente che manifestano il  proprio
          consenso al trattamento dei dati  relativi  all'ubicazione,
          diversi  dai  dati  relativi  al  traffico,  conservano  il
          diritto  di  richiedere,  gratuitamente  e   mediante   una
          funzione   semplice,    l'interruzione    temporanea    del
          trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete
          o per ciascuna trasmissione di comunicazioni. 
              4. Il  trattamento  dei  dati  relativi  all'ubicazione
          diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi  dei  commi
          1, 2 e 3, e' consentito unicamente a persone autorizzate al
          trattamento, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies, che operano
          sotto la diretta autorita' del fornitore  del  servizio  di
          comunicazione elettronica  accessibile  al  pubblico  o,  a
          seconda dei casi, del  fornitore  della  rete  pubblica  di
          comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a valore
          aggiunto.  Il  trattamento  e'   limitato   a   quanto   e'
          strettamente necessario per la  fornitura  del  servizio  a
          valore aggiunto e deve assicurare  l'identificazione  della
          persona autorizzata  che  accede  ai  dati  anche  mediante
          un'operazione di interrogazione automatizzata.» 
              - L'art. 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 130  (Comunicazioni  indesiderate).  -  1.  Fermo
          restando quanto stabilito dagli articoli 8e21  del  decreto
          legislativo  9  aprile  2003,  n.  70,  l'uso  di   sistemi
          automatizzati di chiamata o di  comunicazione  di  chiamata
          senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale
          pubblicitario o di vendita diretta o per il  compimento  di
          ricerche di  mercato  o  di  comunicazione  commerciale  e'
          consentito con il consenso del contraente o  utente.  Resta
          in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 1,  comma  14,
          della legge 11 gennaio 2018, n. 5. 
              2. La disposizione di cui al comma 1 si  applica  anche
          alle  comunicazioni   elettroniche,   effettuate   per   le
          finalita'  ivi  indicate,   mediante   posta   elettronica,
          telefax,  messaggi  del  tipo  Mms  (Multimedia   Messaging
          Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo. 
              3. Fuori dei casi di cui ai  commi  1  e  2,  ulteriori
          comunicazioni per le finalita' di  cui  ai  medesimi  commi
          effettuate con mezzi diversi da quelli ivi  indicati,  sono
          consentite ai sensi degli articoli 6 e  7  del  Regolamento
          nonche' ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis. 
              3-bis. In deroga a quanto previsto  dall'art.  129,  il
          trattamento dei  dati  di  cui  al  comma  1  del  predetto
          articolo, mediante l'impiego del  telefono  e  della  posta
          cartacea  per  le   finalita'   di   invio   di   materiale
          pubblicitario o di vendita diretta o per il  compimento  di
          ricerche di mercato  o  di  comunicazione  commerciale,  e'
          consentito nei confronti di chi  non  abbia  esercitato  il
          diritto di opposizione, con modalita' semplificate e  anche
          in via telematica, mediante l'iscrizione della  numerazione
          della quale e' intestatario e degli altri dati personali di
          cui all'art. 129, comma 1, in un  registro  pubblico  delle
          opposizioni. 
              3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis  e'  istituito
          con decreto del Presidente della Repubblica da adottare  ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
          acquisito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  e   delle
          Commissioni parlamentari  competenti  in  materia,  che  si
          pronunciano entro trenta giorni dalla  richiesta,  nonche',
          per  i  relativi   profili   di   competenza,   il   parere
          dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che  si
          esprime entro  il  medesimo  termine,  secondo  i  seguenti
          criteri e principi generali: 
                a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del
          registro ad  un  ente  o  organismo  pubblico  titolare  di
          competenze inerenti alla materia; 
                b)  previsione  che  l'ente  o   organismo   deputato
          all'istituzione e alla gestione del  registro  vi  provveda
          con le  risorse  umane  e  strumentali  di  cui  dispone  o
          affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che  se
          ne   assumono   interamente   gli   oneri   finanziari    e
          organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto
          del  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 aprile  2016,  n.  50.  I  soggetti  che  si
          avvalgono del  registro  per  effettuare  le  comunicazioni
          corrispondono tariffe di  accesso  basate  sugli  effettivi
          costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello
          sviluppo economico, con  proprio  provvedimento,  determina
          tali tariffe; 
                c)  previsione   che   le   modalita'   tecniche   di
          funzionamento del registro consentano  ad  ogni  utente  di
          chiedere che sia iscritta la  numerazione  della  quale  e'
          intestatario secondo modalita' semplificate ed anche in via
          telematica o telefonica; 
                d) previsione di modalita' tecniche di  funzionamento
          e di accesso al registro mediante interrogazioni  selettive
          che non consentano il trasferimento dei dati  presenti  nel
          registro   stesso,   prevedendo   il   tracciamento   delle
          operazioni compiute e la conservazione  dei  dati  relativi
          agli accessi; 
                e) disciplina delle  tempistiche  e  delle  modalita'
          dell'iscrizione al registro, senza distinzione  di  settore
          di attivita' o di categoria merceologica,  e  del  relativo
          aggiornamento, nonche' del correlativo periodo  massimo  di
          utilizzabilita' dei dati verificati nel registro  medesimo,
          prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia
          revocabile in  qualunque  momento,  mediante  strumenti  di
          facile utilizzo e gratuitamente; 
                f) obbligo per i soggetti che effettuano  trattamenti
          di  dati  per  le   finalita'   di   invio   di   materiale
          pubblicitario o di vendita diretta o per il  compimento  di
          ricerche di mercato  o  di  comunicazione  commerciale,  di
          garantire la presentazione dell'identificazione della linea
          chiamante e di fornire all'utente  idonee  informative,  in
          particolare  sulla  possibilita'  e  sulle   modalita'   di
          iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti; 
                g)  previsione  che  l'iscrizione  nel  registro  non
          precluda i trattamenti  dei  dati  altrimenti  acquisiti  e
          trattati nel rispetto degli articoli 6 e 7 del Regolamento. 
              3-quater.    La    vigilanza     e     il     controllo
          sull'organizzazione e il funzionamento del registro di  cui
          al comma 3-bis e sul trattamento dei dati  sono  attribuiti
          al Garante. 
              4. Fatto salvo quanto  previsto  nel  comma  1,  se  il
          titolare  del  trattamento  utilizza,  a  fini  di  vendita
          diretta di propri prodotti  o  servizi,  le  coordinate  di
          posta elettronica  fornite  dall'interessato  nel  contesto
          della vendita di un prodotto o di  un  servizio,  puo'  non
          richiedere il  consenso  dell'interessato,  sempre  che  si
          tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e
          l'interessato, adeguatamente informato,  non  rifiuti  tale
          uso,   inizialmente   o   in   occasione   di    successive
          comunicazioni. L'interessato, al momento della  raccolta  e
          in occasione dell'invio di  ogni  comunicazione  effettuata
          per le finalita' di cui al  presente  comma,  e'  informato
          della  possibilita'  di  opporsi   in   ogni   momento   al
          trattamento, in maniera agevole e gratuitamente. 
              5. E' vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per
          le finalita' di  cui  al  comma  1  o,  comunque,  a  scopo
          promozionale, effettuato camuffando o  celando  l'identita'
          del mittente  o  in  violazione  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o senza fornire un idoneo
          recapito presso il quale l'interessato possa  esercitare  i
          diritti di cui agli articoli da 15 a  22  del  Regolamento,
          oppure esortando i destinatari  a  visitare  siti  web  che
          violino il predettoart. 8 del decreto legislativo n. 70 del
          2003. 
              6. In caso di reiterata violazione  delle  disposizioni
          di cui al presente articolo il Garante puo', provvedendo ai
          sensi dell'art. 58 del Regolamento, altresi' prescrivere  a
          fornitori  di  servizi  di  comunicazione  elettronica   di
          adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili
          relativamente alle coordinate di posta elettronica  da  cui
          sono state inviate le comunicazioni.» 
              - L'art. 131 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 131 (Informazioni a contraenti e utenti). - 1. Il
          fornitore  di  un  servizio  di  comunicazione  elettronica
          accessibile  al  pubblico  informa  il  contraente  e,  ove
          possibile, l'utente circa la sussistenza di situazioni  che
          permettono  di  apprendere  in  modo  non  intenzionale  il
          contenuto di comunicazioni  o  conversazioni  da  parte  di
          soggetti ad esse estranei. 
              2. Il contraente informa l'utente quando  il  contenuto
          delle comunicazioni o conversazioni puo' essere appreso  da
          altri  a  causa  del  tipo  di  apparecchiature   terminali
          utilizzate o del  collegamento  realizzato  tra  le  stesse
          presso la sede del contraente medesimo. 
              3. L'utente informa l'altro utente  quando,  nel  corso
          della  conversazione,  sono  utilizzati   dispositivi   che
          consentono l'ascolto della conversazione stessa da parte di
          altri soggetti.» 
              - L'art. 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per  altre
          finalita'). - 1. Fermo restando quanto  previsto  dall'art.
          123, comma 2, i dati relativi al traffico  telefonico  sono
          conservati dal fornitore per ventiquattro mesi  dalla  data
          della  comunicazione,  per  finalita'  di  accertamento   e
          repressione di reati, mentre, per le medesime finalita',  i
          dati relativi al traffico telematico,  esclusi  comunque  i
          contenuti  delle   comunicazioni,   sono   conservati   dal
          fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione. 
              1-bis. I dati relativi alle  chiamate  senza  risposta,
          trattati temporaneamente da parte dei fornitori di  servizi
          di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure
          di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati  per
          trenta giorni. 
              2. (abrogato). 
              3. Entro il termine di cui al  comma  1,  i  dati  sono
          acquisiti presso il  fornitore  con  decreto  motivato  del
          pubblico  ministero  anche   su   istanza   del   difensore
          dell'imputato,  della  persona  sottoposta  alle  indagini,
          della persona  offesa  e  delle  altre  parti  private.  Il
          difensore dell'imputato o  della  persona  sottoposta  alle
          indagini puo' richiedere, direttamente al fornitore i  dati
          relativi alle utenze intestate al proprio assistito con  le
          modalita'  indicate  dall'art.  391-quater  del  codice  di
          procedura penale. La  richiesta  di  accesso  diretto  alle
          comunicazioni telefoniche in entrata puo' essere effettuata
          solo quando possa  derivarne  un  pregiudizio  effettivo  e
          concreto per lo svolgimento delle investigazioni  difensive
          di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397; diversamente,  i
          diritti di cui agli articoli da 12  a  22  del  Regolamento
          possono essere esercitati con le modalita' di cui  all'art.
          2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo. 
              4. (abrogato). 
              4-bis. (abrogato). 
              4-ter. Il Ministro dell'interno o,  su  sua  delega,  i
          responsabili degli uffici centrali specialistici in materia
          informatica o telematica della Polizia di Stato,  dell'Arma
          dei carabinieri e  del  Corpo  della  guardia  di  finanza,
          nonche' gli altri soggetti indicati nel comma  1  dell'art.
          226  delle  norme  di  attuazione,   di   coordinamento   e
          transitorie  del  codice  di  procedura  penale,   di   cui
          aldecreto legislativo  28  luglio  1989,  n.  271,  possono
          ordinare,  anche  in  relazione  alle  eventuali  richieste
          avanzate da autorita' investigative straniere, ai fornitori
          e agli operatori di servizi  informatici  o  telematici  di
          conservare e proteggere, secondo le  modalita'  indicate  e
          per un periodo non  superiore  a  novanta  giorni,  i  dati
          relativi  al  traffico  telematico,  esclusi   comunque   i
          contenuti delle comunicazioni, ai  fini  dello  svolgimento
          delle investigazioni preventive previste  dal  citato  art.
          226 delle norme di cui aldecreto  legislativo  n.  271  del
          1989, ovvero per finalita' di accertamento e repressione di
          specifici  reati.  Il   provvedimento,   prorogabile,   per
          motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore
          a  sei  mesi,  puo'  prevedere  particolari  modalita'   di
          custodia dei dati e l'eventuale indisponibilita'  dei  dati
          stessi da parte dei fornitori e degli operatori di  servizi
          informatici o telematici ovvero di terzi. 
              4-quater.  Il  fornitore  o  l'operatore   di   servizi
          informatici o telematici cui e' rivolto  l'ordine  previsto
          dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza  ritardo,  fornendo
          immediatamente  all'autorita'  richiedente  l'assicurazione
          dell'adempimento. Il fornitore  o  l'operatore  di  servizi
          informatici o telematici e' tenuto a mantenere  il  segreto
          relativamente  all'ordine   ricevuto   e   alle   attivita'
          conseguentemente   svolte   per   il    periodo    indicato
          dall'autorita'.  In  caso  di  violazione  dell'obbligo  si
          applicano, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
          le disposizioni dell'art. 326 del codice penale. 
              4-quinquies. I  provvedimenti  adottati  ai  sensi  del
          comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza  ritardo  e
          comunque  entro   quarantotto   ore   dalla   notifica   al
          destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione
          il quale, se ne ricorrono i presupposti, li  convalida.  In
          caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti  perdono
          efficacia. 
              5. Il trattamento dei dati per le finalita' di  cui  al
          comma 1 e' effettuato nel rispetto  delle  misure  e  degli
          accorgimenti a  garanzia  dell'interessato  prescritti  dal
          Garante   secondo   le   modalita'    di    cui    all'art.
          2-quinquiesdecies, volti a garantire che i dati  conservati
          possiedano i medesimi requisiti di  qualita',  sicurezza  e
          protezione  dei  dati  in  rete,  nonche'  ad  indicare  le
          modalita' tecniche per la periodica distruzione  dei  dati,
          decorsi i termini di cui al comma 1. 
              5-bis. E' fatta salva la disciplina di cui all'art.  24
          della legge 20 novembre 2017, n. 167.»

Art. 12 Modifiche alla parte II, titolo XII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. Alla parte II, titolo XII, del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   «Giornalismo,
liberta' di informazione e di espressione»; 
    b) all'articolo 136, comma 1: 
      1) all'alinea, dopo le parole «si applicano» sono  inserite  le
seguenti: «, ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento,»; 
      2) alla lettera c), la parola «temporaneo» e'  soppressa,  dopo
la parola diffusione e'  inserita  la  parola  «anche»  e  le  parole
«nell'espressione  artistica»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«nell'espressione accademica, artistica e letteraria»; 
    c) l'articolo 137 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 137 (Disposizioni applicabili). - 1. Con riferimento a quanto
previsto dall'articolo 136, possono essere trattati  i  dati  di  cui
agli articoli  9  e  10  del  Regolamento  anche  senza  il  consenso
dell'interessato, purche' nel rispetto delle regole deontologiche  di
cui all'articolo 139. 
  2. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non  si  applicano  le
disposizioni relative: 
      a) alle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies  e  ai
provvedimenti generali di cui all'articolo 2-quinquiesdecies; 
      b) al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni
internazionali, contenute nel Capo V del Regolamento. 
  3. In caso di  diffusione  o  di  comunicazione  dei  dati  per  le
finalita' di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del  diritto
di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1,  paragrafo  2,
del  Regolamento  e  all'articolo  1  del  presente  codice   e,   in
particolare, quello dell'essenzialita' dell'informazione  riguardo  a
fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali
relativi  a  circostanze  o  fatti  resi  noti   direttamente   dagli
interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.»; 
    d) all'articolo 138, comma 1, le parole «dell'articolo  7,  comma
2, lettera a)» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dell'articolo  15,
paragrafo 1, lettera g), del Regolamento»; 
    e) la rubrica del Capo II e' sostituita dalla  seguente:  «Regole
deontologiche  relative  ad  attivita'  giornalistiche  e  ad   altre
manifestazioni del pensiero»; 
    f) l'articolo 139 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.   139   (Regole   deontologiche   relative    ad    attivita'
giornalistiche). - 1. Il Garante  promuove,  ai  sensi  dell'articolo
2-quater, l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei
giornalisti di regole deontologiche relative al trattamento dei  dati
di cui all'articolo 136,  che  prevedono  misure  ed  accorgimenti  a
garanzia degli  interessati  rapportate  alla  natura  dei  dati,  in
particolare per quanto riguarda quelli relativi alla  salute  e  alla
vita o all'orientamento sessuale. Le regole possono  anche  prevedere
forme particolari per le informazioni di cui agli articoli  13  e  14
del Regolamento. 
  2. Le regole deontologiche o le modificazioni od integrazioni  alle
stesse che non sono adottate  dal  Consiglio  entro  sei  mesi  dalla
proposta del Garante sono adottate in via sostitutiva dal  Garante  e
sono efficaci sino a quando diviene efficace una  diversa  disciplina
secondo la procedura di cooperazione. 
  3. Le regole deontologiche e le disposizioni  di  modificazione  ed
integrazione  divengono  efficaci  quindici  giorni  dopo   la   loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  ai
sensi dell'articolo 2-quater. 
  4. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nelle  regole
deontologiche, il  Garante  puo'  vietare  il  trattamento  ai  sensi
dell'articolo 58 del Regolamento. 
  5.  Il  Garante,  in  cooperazione  con  il   Consiglio   nazionale
dell'ordine   dei   giornalisti,   prescrive   eventuali   misure   e
accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio e' tenuto
a recepire. 
Note all’art. 12:L’art. 136 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.   136   (Finalita'   giornalistiche    e    altre
          manifestazioni del pensiero).  -  1.  Le  disposizioni  del
          presente titolo si applicano, ai  sensi  dell'art.  85  del
          Regolamento, al trattamento: 
                a) effettuato  nell'esercizio  della  professione  di
          giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle  relative
          finalita'; 
                b) effettuato dai soggetti iscritti  nell'elenco  dei
          pubblicisti  o  nel  registro   dei   praticanti   di   cui
          agliarticoli 26e33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69; 
                c) finalizzato esclusivamente  alla  pubblicazione  o
          diffusione anche occasionale di  articoli,  saggi  e  altre
          manifestazioni   del   pensiero   anche    nell'espressione
          accademica, artistica e letteraria.»

 

Capo IV Modifiche alla parte III e agli allegati del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Art. 13 Modifiche alla parte III, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. Alla parte III, titolo I,  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) prima del Capo I e' inserito il seguente: 
  «Capo 0.I (Alternativita' delle  forme  di  tutela)  -  Art.140-bis
(Forme alternative di tutela). - 1. Qualora ritenga che i diritti  di
cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati
personali siano stati violati, l'interessato puo' proporre reclamo al
Garante o ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria. 
  2. Il reclamo al Garante  non  puo'  essere  proposto  se,  per  il
medesimo  oggetto  e  tra  le  stesse  parti,  e'  stata  gia'  adita
l'autorita' giudiziaria. 
  3. La presentazione del  reclamo  al  Garante  rende  improponibile
un'ulteriore domanda dinanzi all'autorita' giudiziaria tra le  stesse
parti e per il medesimo oggetto, salvo quanto previsto  dall'articolo
10, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
    b) al capo I, le parole «Sezione  I  -  Principi  generali»  sono
soppresse; 
    c) l'articolo 141 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 141 (Reclamo al Garante). - 1. L'interessato puo'  rivolgersi
al  Garante  mediante  reclamo  ai   sensi   dell'articolo   77   del
Regolamento.»; 
    d)  dopo  l'articolo  141,  le  parole  «Sezione  II   -   Tutela
amministrativa» sono soppresse; 
    e) l'articolo 142 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 142 (Proposizione del reclamo).  -  1.  Il  reclamo  contiene
un'indicazione per quanto possibile dettagliata  dei  fatti  e  delle
circostanze su cui si fonda,  delle  disposizioni  che  si  presumono
violate e delle misure richieste, nonche' gli estremi  identificativi
del titolare o del responsabile del trattamento, ove conosciuto. 
  2. Il reclamo e' sottoscritto dall'interessato  o,  su  mandato  di
questo, da un ente del terzo settore  soggetto  alla  disciplina  del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore
della tutela dei diritti e  delle  liberta'  degli  interessati,  con
riguardo alla protezione dei dati personali. 
  3. Il reclamo reca in allegato  la  documentazione  utile  ai  fini
della sua valutazione e l'eventuale mandato, e indica un recapito per
l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica,  telefax  o
telefono. 
  4. Il Garante predispone un modello per il reclamo,  da  pubblicare
nel proprio sito istituzionale, di cui  favorisce  la  disponibilita'
con strumenti elettronici. 
  5. Il Garante disciplina con proprio  regolamento  il  procedimento
relativo all'esame dei  reclami,  nonche'  modalita'  semplificate  e
termini abbreviati per la  trattazione  di  reclami  che  abbiano  ad
oggetto la violazione degli articoli da 15 a 22 del Regolamento.»; 
    f) l'articolo 143 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 143 (Decisione del  reclamo).  -  1.  Esaurita  l'istruttoria
preliminare,  se  il  reclamo  non  e'  manifestamente  infondato   e
sussistono i presupposti per adottare un provvedimento,  il  Garante,
anche prima  della  definizione  del  procedimento  puo'  adottare  i
provvedimenti di cui all'articolo 58  del  Regolamento  nel  rispetto
delle disposizioni di cui all'articolo 56 dello stesso. 
  2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana se  i  relativi  destinatari  non
sono facilmente identificabili per il numero o  per  la  complessita'
degli accertamenti. 
  3. Il Garante decide il reclamo  entro  nove  mesi  dalla  data  di
presentazione e, in ogni caso, entro tre  mesi  dalla  predetta  data
informa l'interessato sullo stato del procedimento.  In  presenza  di
motivate   esigenze   istruttorie,   che    il    Garante    comunica
all'interessato, il reclamo e' deciso entro dodici mesi. In  caso  di
attivazione del procedimento di cooperazione di cui  all'articolo  60
del Regolamento, il termine rimane sospeso per la durata del predetto
procedimento. 
  4. Avverso la decisione e' ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi
dell'articolo 152.»; 
    g) l'articolo 144 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  144  (Segnalazioni).  -  1.  Chiunque  puo'  rivolgere   una
segnalazione  che  il   Garante   puo'   valutare   anche   ai   fini
dell'emanazione  dei  provvedimenti  di  cui  all'articolo   58   del
Regolamento. 
  2.  I  provvedimenti  del  Garante  di  cui  all'articolo  58   del
Regolamento possono essere adottati anche d'ufficio.»; 
    h) all'articolo 152, il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.
Tutte le controversie che riguardano le materie oggetto  dei  ricorsi
giurisdizionali di cui agli articoli 78 e 79 del Regolamento e quelli
comunque riguardanti l'applicazione della  normativa  in  materia  di
protezione dei dati personali, nonche' il diritto al risarcimento del
danno ai  sensi  dell'articolo  82  del  medesimo  regolamento,  sono
attribuite all'autorita' giudiziaria ordinaria.». 
Note all’art. 13: Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e’citato nelle note alle premesse. 


Art. 14 Modifiche alla parte III, titolo II, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

 

1. Alla parte III, titolo II, del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Autorita'  di
controllo indipendente»; 
    b) l'articolo 153 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 153 (Garante per la protezione dei dati personali). -  1.  Il
Garante e' composto dal Collegio, che ne costituisce  il  vertice,  e
dall'Ufficio. Il Collegio e' costituito da quattro componenti, eletti
due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della  Repubblica  con
voto limitato. I componenti  devono  essere  eletti  tra  coloro  che
presentano la propria candidatura nell'ambito  di  una  procedura  di
selezione il cui avviso deve  essere  pubblicato  nei  siti  internet
della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta  giorni  prima
della nomina. Le candidature devono pervenire  almeno  trenta  giorni
prima della nomina e  i  curricula  devono  essere  pubblicati  negli
stessi siti internet.  Le  candidature  possono  essere  avanzate  da
persone che assicurino indipendenza e  che  risultino  di  comprovata
esperienza nel settore  della  protezione  dei  dati  personali,  con
particolare    riferimento    alle    discipline     giuridiche     o
dell'informatica. 
  2. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto
prevale in caso di parita'. Eleggono altresi' un vice presidente, che
assume  le  funzioni  del  presidente  in  caso  di  sua  assenza   o
impedimento. 
  3. L'incarico di presidente e quello  di  componente  hanno  durata
settennale e non sono rinnovabili. Per tutta la durata  dell'incarico
il presidente e i  componenti  non  possono  esercitare,  a  pena  di
decadenza, alcuna attivita' professionale o di consulenza, anche  non
remunerata, ne' essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o
privati, ne' ricoprire cariche elettive. 
  4. I membri del Collegio devono mantenere il segreto,  sia  durante
sia successivamente alla cessazione  dell'incarico,  in  merito  alle
informazioni riservate cui hanno avuto  accesso  nell'esecuzione  dei
propri compiti o nell'esercizio dei propri poteri. 
  5. All'atto  dell'accettazione  della  nomina  il  presidente  e  i
componenti sono collocati fuori  ruolo  se  dipendenti  di  pubbliche
amministrazioni o magistrati in attivita' di servizio; se  professori
universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai
sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980,  n.  382.  Il  personale  collocato  fuori  ruolo  o  in
aspettativa non puo' essere sostituito. 
  6. Al presidente compete  una  indennita'  di  funzione  pari  alla
retribuzione  in  godimento  al  primo  Presidente  della  Corte   di
cassazione, nei  limiti  previsti  dalla  legge  per  il  trattamento
economico annuo omnicomprensivo di chiunque  riceva  a  carico  delle
finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito  di  rapporti
di  lavoro  dipendente  o  autonomo  con  pubbliche   amministrazioni
statali. Ai componenti compete una indennita' pari ai  due  terzi  di
quella spettante al Presidente. 
  7.  Alle  dipendenze  del  Garante  e'  posto  l'Ufficio   di   cui
all'articolo 155. 
  8.  Il  presidente,  i  componenti,  il  segretario  generale  e  i
dipendenti si astengono dal trattare, per i due anni successivi  alla
cessazione dell'incarico  ovvero  del  servizio  presso  il  Garante,
procedimenti dinanzi al Garante, ivi compresa  la  presentazione  per
conto di terzi di reclami richieste di parere o interpelli.»; 
    c) l'articolo 154 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 154 (Compiti). - 1. Oltre a  quanto  previsto  da  specifiche
disposizioni e dalla Sezione II  del  Capo  VI  del  regolamento,  il
Garante, ai sensi dell'articolo 57,  paragrafo  1,  lettera  v),  del
Regolamento medesimo,  anche  di  propria  iniziativa  e  avvalendosi
dell'Ufficio, in conformita' alla disciplina vigente e nei  confronti
di uno o piu' titolari del trattamento, ha il compito di: 
    a) controllare se i  trattamenti  sono  effettuati  nel  rispetto
della disciplina applicabile, anche in caso di loro cessazione e  con
riferimento alla conservazione dei dati di traffico; 
    b) trattare i reclami presentati  ai  sensi  del  regolamento,  e
delle  disposizioni  del  presente  codice,  anche  individuando  con
proprio regolamento modalita' specifiche per la trattazione,  nonche'
fissando annualmente  le  priorita'  delle  questioni  emergenti  dai
reclami  che  potranno  essere  istruite  nel  corso   dell'anno   di
riferimento; 
    c) promuovere l'adozione di regole deontologiche, nei casi di cui
all'articolo 2-quater; 
    d) denunciare  i  fatti  configurabili  come  reati  perseguibili
d'ufficio, dei quali viene a  conoscenza  nell'esercizio  o  a  causa
delle funzioni; 
    e) trasmettere la relazione,  predisposta  annualmente  ai  sensi
dell'articolo 59 del Regolamento, al Parlamento e al Governo entro il
31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce; 
    f) assicurare la tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali
degli individui dando idonea attuazione al Regolamento e al  presente
codice; 
    g) provvedere  altresi'  all'espletamento  dei  compiti  ad  esso
attribuiti dal diritto dell'Unione europea o dello Stato  e  svolgere
le ulteriori funzioni previste dall'ordinamento. 
  2. Il Garante svolge altresi', ai sensi del comma 1, la funzione di
controllo o assistenza in materia di trattamento dei  dati  personali
prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali
o da atti comunitari o dell'Unione europea e, in particolare: 
    a) dal Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20  dicembre  2006,  sull'istituzione,  l'esercizio  e
l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS
II) e Decisione 2007/533/GAI  del  Consiglio,  del  12  giugno  2007,
sull'istituzione, l'esercizio  e  l'uso  del  sistema  d'informazione
Schengen di seconda generazione (SIS II); 
    b) dal Regolamento (UE) 2016/794 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia  dell'Unione
europea per la cooperazione nell'attivita' di contrasto  (Europol)  e
sostituisce  e  abroga  le  decisioni  del  Consiglio   2009/371/GAI,
2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI; 
    c) dal Regolamento (UE) 2015/1525 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica il Regolamento (CE)  n.
515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le  autorita'
amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste  e
la  Commissione  per  assicurare  la  corretta   applicazione   delle
normative doganale e agricola e decisione 2009/917/GAI del Consiglio,
del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale; 
    d) dal Regolamento (CE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 26  giugno  2013,  che  istituisce  l'Eurodac  per  il
confronto delle impronte digitali  per  l'efficace  applicazione  del
Regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i  meccanismi
di determinazione dello Stato membro competente per  l'esame  di  una
domanda di protezione internazionale presentata in  uno  degli  Stati
membri da un cittadino di un paese terzo o da un  apolide  e  per  le
richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle  autorita'
di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di  contrasto,  e
che  modifica  il  Regolamento  (UE)  n.  1077/2011  che   istituisce
un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su  larga
scala nello spazio di liberta', sicurezza e giustizia; 
    e) dal Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di  informazione
visti (VIS) e lo scambio di dati  tra  Stati  membri  sui  visti  per
soggiorni  di  breve  durata  (Regolamento  VIS)   e   decisione   n.
2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa  all'accesso
per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da  parte
delle autorita' designate degli Stati membri e  di  Europol  ai  fini
della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati
di terrorismo e altri reati gravi; 
    f) dal Regolamento (CE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  25  ottobre   2012,   relativo   alla   cooperazione
amministrativa attraverso il  sistema  di  informazione  del  mercato
interno e  che  abroga  la  decisione  2008/49/CE  della  Commissione
(Regolamento IMI) Testo rilevante ai fini del SEE; 
    g) dalle disposizioni di cui al capitolo IV della Convenzione  n.
108  sulla  protezione  delle   persone   rispetto   al   trattamento
automatizzato di dati di carattere personale, adottata  a  Strasburgo
il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21  febbraio  1989,  n.
98, quale autorita' designata ai fini della cooperazione tra Stati ai
sensi dell'articolo 13 della convenzione medesima. 
  3. Per quanto non previsto dal Regolamento e dal  presente  codice,
il Garante disciplina con proprio Regolamento, ai sensi dell'articolo
156, comma 3,  le  modalita'  specifiche  dei  procedimenti  relativi
all'esercizio dei  compiti  e  dei  poteri  ad  esso  attribuiti  dal
Regolamento e dal presente codice. 
  4.  Il  Garante  collabora  con  altre   autorita'   amministrative
indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti. 
  5. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge,  il  parere
del Garante, anche nei casi di cui agli articoli 36, paragrafo 4, del
Regolamento,  e'  reso  nel  termine  di  quarantacinque  giorni  dal
ricevimento della richiesta. Decorso  il  termine,  l'amministrazione
puo'  procedere  indipendentemente  dall'acquisizione   del   parere.
Quando, per esigenze  istruttorie,  non  puo'  essere  rispettato  il
termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto
per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro
venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle
amministrazioni interessate. 
  6. Copia dei provvedimenti  emessi  dall'autorita'  giudiziaria  in
relazione a quanto previsto dal  presente  codice  o  in  materia  di
criminalita' informatica e' trasmessa, a cura della  cancelleria,  al
Garante. 
  7. Il Garante non e' competente per il  controllo  dei  trattamenti
effettuati dalle  autorita'  giudiziarie  nell'esercizio  delle  loro
funzioni.»; 
    d) dopo l'articolo 154 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 154-bis (Poteri). - 1. Oltre a quanto previsto da  specifiche
disposizioni, dalla Sezione II del Capo  VI  del  Regolamento  e  dal
presente  codice,  ai  sensi  dell'articolo  58,  paragrafo  6,   del
Regolamento medesimo, il Garante ha il potere di: 
    a) adottare  linee  guida  di  indirizzo  riguardanti  le  misure
organizzative e tecniche di attuazione dei principi del  Regolamento,
anche per singoli settori e  in  applicazione  dei  principi  di  cui
all'articolo 25 del Regolamento; 
    b) approvare le regole deontologiche di cui all'articolo 2-quater
. 
  2. Il Garante puo' invitare rappresentanti  di  un'altra  autorita'
amministrativa indipendente  nazionale  a  partecipare  alle  proprie
riunioni,  o  essere  invitato  alle  riunioni  di  altra   autorita'
amministrativa   indipendente   nazionale,   prendendo   parte   alla
discussione  di  argomenti  di  comune  interesse;  puo'  richiedere,
altresi', la collaborazione di  personale  specializzato  addetto  ad
altra autorita' amministrativa indipendente nazionale. 
  3. Il Garante pubblica i propri provvedimenti sulla base di  quanto
previsto con atto di natura generale che disciplina anche  la  durata
di tale pubblicazione, la pubblicita' nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana e sul proprio sito internet istituzionale nonche'
i casi di oscuramento. 
  4. In considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro,
piccole  e  medie  imprese,  come  definite   dalla   raccomandazione
2003/361/CE, il Garante per la protezione  dei  dati  personali,  nel
rispetto delle disposizioni del Regolamento e  del  presente  Codice,
promuove, nelle linee guida adottate a norma del comma 1, lettera a),
modalita' semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del
trattamento. 
  Articolo 154-ter (Potere di agire e rappresentanza in giudizio).  -
1. Il Garante e' legittimato ad agire in giudizio nei  confronti  del
titolare o del responsabile del trattamento  in  caso  di  violazione
delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 
  2. Il Garante e' rappresentato in  giudizio  dall'Avvocatura  dello
Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611. 
  3.  Nei  casi  di  conflitto  di  interesse,  il  Garante,  sentito
l'Avvocato generale dello  Stato,  puo'  stare  in  giudizio  tramite
propri  funzionari  iscritti  nell'elenco  speciale  degli   avvocati
dipendenti di enti pubblici ovvero avvocati del libero foro.»; 
    e) all'articolo 155, la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
«(Ufficio del Garante)»; 
    f) l'articolo 156 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 156 (Ruolo  organico  e  personale).  -  1.  All'Ufficio  del
Garante e' preposto un segretario generale, nominato tra  persone  di
elevata e comprovata qualificazione professionale rispetto al ruolo e
agli obiettivi da conseguire, scelto anche tra i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, gli avvocati dello  Stato,  i  professori
universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche, nonche'  i
dirigenti di prima fascia dello Stato. 
  2. Il ruolo organico del  personale  dipendente  e'  stabilito  nel
limite di centosessantadue unita'. Al ruolo organico del  Garante  si
accede esclusivamente mediante concorso pubblico. Nei casi in cui sia
ritenuto utile al fine di  garantire  l'economicita'  e  l'efficienza
dell'azione amministrativa, nonche' di favorire  il  reclutamento  di
personale  con  maggiore  esperienza  nell'ambito   delle   procedure
concorsuali di cui al secondo periodo, il Garante puo' riservare  una
quota non superiore al cinquanta  per  cento  dei  posti  banditi  al
personale di ruolo delle  amministrazioni  pubbliche  che  sia  stato
assunto per concorso pubblico e abbia maturato  un'esperienza  almeno
triennale nel rispettivo  ruolo  organico.  La  disposizione  di  cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  si
applica esclusivamente  nell'ambito  del  personale  di  ruolo  delle
autorita' amministrative indipendenti di cui all'articolo  22,  comma
1,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114. 
  3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, il Garante definisce: 
    a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai fini
dello svolgimento dei compiti e dell'esercizio dei poteri di cui agli
articoli 154, 154-bis, 160, nonche' all'articolo 57, paragrafo 1, del
Regolamento; 
    b) l'ordinamento delle carriere e le  modalita'  di  reclutamento
del personale secondo i principi e le procedure di cui agli  articoli
1, 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
    c)  la  ripartizione  dell'organico  tra  le   diverse   aree   e
qualifiche; 
    d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i
criteri previsti dalla legge 31 luglio  1997,  n.  249,  e,  per  gli
incarichi dirigenziali, dagli articoli 19,  comma  6,  e  23-bis  del
decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  tenuto  conto  delle
specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della piu'
generale razionalizzazione del trattamento economico delle  autorita'
amministrative indipendenti, al  personale  e'  attribuito  l'80  per
cento del trattamento economico del personale dell'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni; 
    e) la gestione amministrativa e la contabilita', anche in  deroga
alle norme sulla contabilita' generale dello Stato. 
  4. L'Ufficio puo' avvalersi, per motivate esigenze,  di  dipendenti
dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di  enti  pubblici
collocati in posizione  di  fuori  ruolo  o  equiparati  nelle  forme
previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa  ai  sensi
dell'articolo 13 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
luglio 1980, n. 382, in numero  non  superiore,  complessivamente,  a
venti unita' e per non oltre il  venti  per  cento  delle  qualifiche
dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti
di ruolo. 
  5. In aggiunta al  personale  di  ruolo,  l'Ufficio  puo'  assumere
dipendenti  con  contratto  a  tempo  determinato  o   avvalersi   di
consulenti incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, in misura comunque non superiore a venti
unita' complessive. Resta in ogni caso fermo, per i contratti a tempo
determinato, il rispetto dell'articolo 36 del decreto legislativo  n.
165 del 2001. 
  6. Il personale addetto all'Ufficio del  Garante  ed  i  consulenti
sono tenuti, sia durante che dopo il mandato, al segreto su  cio'  di
cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie  funzioni,
in ordine a notizie che devono rimanere segrete. 
  7. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli  accertamenti
di cui all'articolo 158 e agli articoli 57, paragrafo 1, lettera  h),
58, paragrafo 1, lettera b),  e  62,  del  Regolamento  riveste,  nei
limiti  del  servizio  cui  e'  destinato  e  secondo  le  rispettive
attribuzioni,  la  qualifica  di  ufficiale  o  agente   di   polizia
giudiziaria. 
  8.  Le  spese  di  funzionamento  del   Garante,   in   adempimento
all'articolo 52, paragrafo 4, del Regolamento,  ivi  comprese  quelle
necessarie ad assicurare la  sua  partecipazione  alle  procedure  di
cooperazione e al meccanismo di coerenza introdotti dal  Regolamento,
nonche' quelle connesse alle risorse umane, tecniche  e  finanziarie,
ai  locali  e  alle   infrastrutture   necessarie   per   l'effettivo
adempimento dei suoi compiti e l'esercizio dei  propri  poteri,  sono
poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio  dello
Stato e iscritto in  apposita  missione  e  programma  di  spesa  del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione
finanziaria e' soggetto  al  controllo  della  Corte  dei  conti.  Il
Garante puo' esigere dal titolare del trattamento  il  versamento  di
diritti di segreteria in relazione a particolari procedimenti.»; 
    g) l'articolo 157 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti).
- 1. Nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 58 del Regolamento, e
per l'espletamento dei propri compiti, il Garante puo' richiedere  al
titolare, al responsabile,  al  rappresentante  del  titolare  o  del
responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni
e di esibire documenti anche con riferimento al contenuto  di  banche
di dati.»; 
    h) l'articolo 158 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 158 (Accertamenti). - 1. Il Garante puo' disporre  accessi  a
banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi  ove
si svolge il trattamento o nei quali occorre  effettuare  rilevazioni
comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in  materia
di trattamento dei dati personali. 
  2. I controlli di cui al comma  1,  nonche'  quelli  effettuati  ai
sensi dell'articolo 62 del Regolamento, sono  eseguiti  da  personale
dell'Ufficio, con la partecipazione, se del  caso,  di  componenti  o
personale di autorita' di controllo di altri Stati membri dell'Unione
europea. 
  3. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione
di altri organi dello Stato  per  lo  svolgimento  dei  suoi  compiti
istituzionali. 
  4.  Gli  accertamenti  di  cui  ai  commi  1  e  2,  se  svolti  in
un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle  relative
appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del titolare  o
del responsabile, oppure previa  autorizzazione  del  presidente  del
tribunale  competente  per   territorio   in   relazione   al   luogo
dell'accertamento, il  quale  provvede  con  decreto  motivato  senza
ritardo, al  piu'  tardi  entro  tre  giorni  dal  ricevimento  della
richiesta  del  Garante  quando  e'  documentata   l'indifferibilita'
dell'accertamento. 
  5. Con le garanzie di cui al comma 4, gli accertamenti  svolti  nei
luoghi di cui al medesimo comma possono altresi' riguardare  reti  di
comunicazione   accessibili   al   pubblico,   potendosi    procedere
all'acquisizione di dati e informazioni on-line. A  tal  fine,  viene
redatto  apposito  verbale  in  contradditorio  con  le   parti   ove
l'accertamento venga effettuato presso il titolare del trattamento.»; 
    i) all'articolo 159: 
      1) al comma 1, le parole «ai sensi dell'articolo 156, comma  8»
sono sostituite dalle  seguenti:  «su  cio'  di  cui  sono  venuti  a
conoscenza,  nell'esercizio  delle  proprie  funzioni,  in  ordine  a
notizie che devono rimanere segrete»; 
      2) al comma 3, dopo le parole «o il responsabile» sono inserite
le seguenti: «o il rappresentante del titolare o del responsabile»  e
le parole «agli incaricati» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alle
persone  autorizzate  al  trattamento  dei   dati   personali   sotto
l'autorita'  diretta  del  titolare  o  del  responsabile  ai   sensi
dell'articolo 2-quaterdecies»; 
      3) al comma 5, le parole «e telefax» sono soppresse; 
    l) l'articolo 160 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 160 (Particolari accertamenti). - 1.  Per  i  trattamenti  di
dati  personali  di  cui  all'articolo  58,  gli  accertamenti   sono
effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante. 
  2.  Se  il  trattamento  non  risulta  conforme  alle   norme   del
Regolamento ovvero alle disposizioni di legge o  di  Regolamento,  il
Garante  indica  al  titolare  o  al   responsabile   le   necessarie
modificazioni  ed  integrazioni  e  ne  verifica   l'attuazione.   Se
l'accertamento e' stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo e'
fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo  esito,  se  cio'
non pregiudica azioni od operazioni  a  tutela  dell'ordine  e  della
sicurezza  pubblica  o  di  prevenzione  e  repressione  di  reati  o
ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato. 
  3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta  necessario
in ragione della specificita' della verifica, il componente designato
puo' farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto  su
cio' di cui sono venuti a conoscenza in ordine a notizie  che  devono
rimanere segrete. Gli atti e i  documenti  acquisiti  sono  custoditi
secondo  modalita'  tali  da  assicurarne  la   segretezza   e   sono
conoscibili dal  presidente  e  dai  componenti  del  Garante  e,  se
necessario per lo  svolgimento  delle  funzioni  dell'organo,  da  un
numero delimitato di  addetti  all'Ufficio  individuati  dal  Garante
sulla base di criteri definiti dal Regolamento  di  cui  all'articolo
156, comma 3, lettera a). 
  4. Per gli accertamenti di cui al comma 3 relativi  agli  organismi
di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di  Stato
il componente designato prende visione degli  atti  e  dei  documenti
rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.». 
    m) dopo l'articolo 160 e' inserito il seguente: 
  «Art.  160-bis  (Validita',   efficacia   e   utilizzabilita'   nel
procedimento giudiziario di atti, documenti  e  provvedimenti  basati
sul trattamento di dati personali  non  conforme  a  disposizioni  di
legge  o  di  Regolamento).  -  1.  La   validita',   l'efficacia   e
l'utilizzabilita' nel procedimento giudiziario di atti,  documenti  e
provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a
disposizioni di legge o di  Regolamento  restano  disciplinate  dalle
pertinenti disposizioni processuali.». 
Note all’art. 14:L‘art. 155 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 155 (Ufficio del Garante). - 1.  All'Ufficio  del
          Garante,  al  fine  di  garantire  la   responsabilita'   e
          l'autonomia ai sensi dellalegge 7 agosto 1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni, e deldecreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni,  si  applicano  i
          principi riguardanti l'individuazione  e  le  funzioni  del
          responsabile del procedimento, nonche' quelli relativi alla
          distinzione fra le funzioni di indirizzo  e  di  controllo,
          attribuite  agli  organi  di  vertice,  e  le  funzioni  di
          gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresi'  le
          disposizioni del medesimodecreto  legislativo  n.  165  del
          2001espressamente richiamate dal presente codice.» 
              - L'art. 159 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 159 (Modalita').  -  1.  Il  personale  operante,
          munito  di  documento  di   riconoscimento,   puo'   essere
          assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto su
          cio' di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio  delle
          proprie funzioni, in ordine a notizie che  devono  rimanere
          segrete. Nel procedere a rilievi e ad  operazioni  tecniche
          puo'  altresi'  estrarre  copia  di  ogni  atto,   dato   e
          documento, anche a campione e su supporto informatico o per
          via telematica.  Degli  accertamenti  e'  redatto  sommario
          verbale  nel  quale  sono  annotate  anche   le   eventuali
          dichiarazioni dei presenti. 
              2.  Ai  soggetti  presso  i  quali  sono  eseguiti  gli
          accertamenti e' consegnata  copia  dell'autorizzazione  del
          presidente  del  tribunale,  ove  rilasciata.  I   medesimi
          soggetti sono tenuti a  farli  eseguire  e  a  prestare  la
          collaborazione a tal fine necessaria. In  caso  di  rifiuto
          gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese  in  tal
          caso occorrenti sono poste a carico  del  titolare  con  il
          provvedimento che definisce il procedimento, che per questa
          parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli  articoli
          474 e 475 del codice di procedura civile. 
              3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o
          il rappresentante del titolare  o  del  responsabile,  sono
          eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o,  se  questo
          e' assente o non e' designato, alle persone autorizzate  al
          trattamento dei dati personali  sotto  l'autorita'  diretta
          del  titolare  o  del  responsabile  ai   sensi   dell'art.
          2-quaterdecies. Agli accertamenti possono assistere persone
          indicate dal titolare o dal responsabile. 
              4. Se non  e'  disposto  diversamente  nel  decreto  di
          autorizzazione del presidente del tribunale, l'accertamento
          non puo' essere iniziato prima delle ore sette  e  dopo  le
          ore venti, e  puo'  essere  eseguito  anche  con  preavviso
          quando cio' puo' facilitarne l'esecuzione. 
              5. Le informative, le richieste e  i  provvedimenti  di
          cui al  presente  articolo  e  agliarticoli  157e158possono
          essere trasmessi anche mediante posta elettronica. 
              6. Quando  emergono  indizi  di  reato  si  osserva  la
          disposizione di cui all'art. 220 delle norme di attuazione,
          di coordinamento e  transitorie  del  codice  di  procedura
          penale, approvate condecreto legislativo 28 luglio 1989, n.
          271.»

 

Art. 15 Modifiche alla parte III, titolo III, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

 

1. Alla parte III, titolo III, del decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 166 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 166 (Criteri di applicazione  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi
e sanzionatori). - 1. Sono soggette alla sanzione  amministrativa  di
cui all'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento le violazioni delle
disposizioni   di   cui   agli   articoli   2-quinquies,   comma   2,
2-quinquiesdecies, 92, comma 1, 93, comma 1, 123, comma 4, 128,  129,
comma 2, e 132-ter. Alla medesima sanzione amministrativa e' soggetto
colui che non effettua la valutazione di impatto di cui  all'articolo
110, comma 1, primo periodo, ovvero non  sottopone  il  programma  di
ricerca a consultazione preventiva del  Garante  a  norma  del  terzo
periodo del predetto comma. 
  2. Sono soggette alla sanzione amministrativa di  cui  all'articolo
83, paragrafo 5, del Regolamento le violazioni delle disposizioni  di
cui agli articoli 2-ter, 2-quinquies, comma 1,  2-sexies,  2-septies,
comma 7, 2-octies, 2-terdecies, commi 1, 2, 3 e 4, 52, commi 4  e  5,
75, 78, 79, 80, 82, 92, comma 2, 93, commi 2 e 3, 96, 99, 100,  commi
1, 2 e 4, 101, 105 commi 1, 2  e  4,  110-bis,  commi  2  e  3,  111,
111-bis, 116, comma 1, 120, comma 2, 122, 123, commi 1,  2,  3  e  5,
124, 125, 126, 130, commi da 1 a  5,  131,  132,  132-bis,  comma  2,
132-quater, 157, nonche'  delle  misure  di  garanzia,  delle  regole
deontologiche  di  cui  rispettivamente  agli  articoli  2-septies  e
2-quater. 
  3. Il Garante e' l'organo competente ad  adottare  i  provvedimenti
correttivi di cui all'articolo  58,  paragrafo  2,  del  Regolamento,
nonche' ad irrogare le sanzioni di cui all'articolo 83  del  medesimo
Regolamento e di cui ai commi 1 e 2. 
  4.  Il  procedimento  per  l'adozione  dei  provvedimenti  e  delle
sanzioni indicati al comma 4 puo' essere avviato, nei  confronti  sia
di  soggetti  privati,  sia  di  autorita'  pubbliche  ed   organismi
pubblici,  a  seguito  di  reclamo  ai  sensi  dell'articolo  77  del
Regolamento o di  attivita'  istruttoria  d'iniziativa  del  Garante,
nell'ambito dell'esercizio dei poteri d'indagine di cui  all'articolo
58, paragrafo 1, del Regolamento, nonche' in  relazione  ad  accessi,
ispezioni e  verifiche  svolte  in  base  a  poteri  di  accertamento
autonomi, ovvero delegati dal Garante. 
  5. L'Ufficio del Garante, quando ritiene che gli elementi acquisiti
nel corso delle attivita' di cui al comma 5 configurino  una  o  piu'
violazioni indicate nel presente titolo e nell'articolo 83, paragrafi
4, 5 e 6, del Regolamento, avvia il procedimento per  l'adozione  dei
provvedimenti e delle sanzioni  di  cui  al  comma 4  notificando  al
titolare o al responsabile del trattamento  le  presunte  violazioni,
nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento di cui al  comma
10, salvo che la previa  notifica  della  contestazione  non  risulti
incompatibile con la natura  e  le  finalita'  del  provvedimento  da
adottare. 
  6. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione  di  cui
al comma  6,  il  contravventore  puo'  inviare  al  Garante  scritti
difensivi o  documenti  e  puo'  chiedere  di  essere  sentito  dalla
medesima autorita'. 
  7. Nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori nei casi di cui  al
comma 4 si osservano, in quanto applicabili, gli articoli da 1  a  9,
da 18 a 22 e da 24 a 28 della legge 24 novembre  1981,  n.  689;  nei
medesimi  casi  puo'  essere  applicata  la  sanzione  amministrativa
accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero
o per estratto, sul sito  internet  del  Garante.  I  proventi  delle
sanzioni, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono
riassegnati al fondo di cui all'articolo 156,  comma  8,  per  essere
destinati  alle  specifiche  attivita'  di  sensibilizzazione  e   di
ispezione nonche' di attuazione del Regolamento svolte dal Garante. 
  8. Entro il termine di cui all'articolo 10, comma  3,  del  decreto
legislativo n. 150 del 2011 previsto per la proposizione del ricorso,
il trasgressore  e  gli  obbligati  in  solido  possono  definire  la
controversia  adeguandosi  alle   prescrizioni   del   Garante,   ove
impartite, e mediante il pagamento di  un  importo  pari  alla  meta'
della sanzione irrogata. 
  9. Nel rispetto dell'articolo 58, paragrafo 4, del Regolamento, con
proprio  regolamento  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica  italiana,  il  Garante   definisce   le   modalita'   del
procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui
al comma 4 ed i relativi termini, in conformita'  ai  principi  della
piena conoscenza degli atti istruttori,  del  contraddittorio,  della
verbalizzazione, nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e
funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. 
  10. Le disposizioni relative a sanzioni amministrative previste dal
presente codice e dall'articolo 83 del Regolamento non  si  applicano
in relazione ai trattamenti svolti in ambito giudiziario.». 
    b) l'articolo 167 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 167 (Trattamento illecito di dati). - 1. Salvo che  il  fatto
costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre per  se'  o
per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando
in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o  dal
provvedimento   di   cui   all'articolo    129    arreca    nocumento
all'interessato, e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno  e
sei mesi. 
  2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque,  al
fine di trarre per se' o per altri profitto ovvero di arrecare  danno
all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di  cui
agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni
di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di  garanzia
di cui all'articolo 2-septies ovvero  operando  in  violazione  delle
misure  adottate  ai  sensi  dell'articolo  2-quinquiesdecies  arreca
nocumento all'interessato, e' punito con la reclusione da uno  a  tre
anni. 
  3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la pena di  cui
al comma 2 si applica altresi' a chiunque, al fine di trarre per  se'
o per  altri  profitto  ovvero  di  arrecare  danno  all'interessato,
procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o
un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi  consentiti  ai
sensi degli articoli 45, 46 o 49 del  Regolamento,  arreca  nocumento
all'interessato. 
  4. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei  reati  di  cui  ai
commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante. 
  5. Il Garante trasmette al pubblico ministero,  con  una  relazione
motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attivita'
di accertamento nel  caso  in  cui  emergano  elementi  che  facciano
presumere la esistenza di un reato. La  trasmissione  degli  atti  al
pubblico ministero avviene al piu' tardi al termine dell'attivita' di
accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui  al  presente
decreto. 
  6. Quando per lo stesso  fatto  e'  stata  applicata  a  norma  del
presente codice o del Regolamento a carico dell'imputato o  dell'ente
una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa e'  stata
riscossa, la pena e' diminuita.»; 
    c) dopo l'articolo 167, sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  167-bis  (Comunicazione  e  diffusione  illecita   di   dati
personali oggetto di trattamento su larga scala). - 1. Salvo  che  il
fatto costituisca piu' grave reato, chiunque comunica o  diffonde  al
fine di trarre profitto per se' o altri ovvero al  fine  di  arrecare
danno, un archivio automatizzato o  una  parte  sostanziale  di  esso
contenente dati personali oggetto di trattamento su larga  scala,  in
violazione degli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-octies, e'  punito  con
la reclusione da uno a sei anni. 
  2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque,  al
fine trarne profitto per  se'  o  altri  ovvero  di  arrecare  danno,
comunica o diffonde, senza consenso, un archivio automatizzato o  una
parte sostanziale  di  esso  contenente  dati  personali  oggetto  di
trattamento su larga scala, e' punito con la reclusione da uno a  sei
anni,  quando  il  consenso  dell'interessato  e'  richiesto  per  le
operazioni di comunicazione e di diffusione. 
  3. Per i reati di cui ai commi 1 e 2, si applicano i commi 4, 5 e 6
dell'articolo 167.». 
  «Art. 167-ter (Acquisizione fraudolenta di dati  personali  oggetto
di trattamento su larga scala). - 1. Salvo che il  fatto  costituisca
piu' grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per se'  o  altri
ovvero  di  arrecare  danno,  acquisisce  con  mezzi  fraudolenti  un
archivio automatizzato o una parte  sostanziale  di  esso  contenente
dati personali oggetto di trattamento su larga scala e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni. 
  2. Per il reato di cui al comma 1 si applicano i commi  4,  5  e  6
dell'articolo 167.»; 
    d) l'articolo 168 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 168 (Falsita' nelle dichiarazioni al Garante  e  interruzione
dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante).
- 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in un
procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara
o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti
falsi, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
  2. Fuori dei casi di cui al comma 1, e' punito  con  la  reclusione
sino ad un anno chiunque intenzionalmente cagiona  un'interruzione  o
turba la regolarita' di un procedimento dinanzi al  Garante  o  degli
accertamenti dallo stesso svolti.»; 
    e) l'articolo 170 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  170  (Inosservanza  di  provvedimenti  del  Garante).  -  1.
Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal
Garante ai sensi degli articoli  58,  paragrafo  2,  lettera  f)  del
Regolamento,   dell'articolo   2-septies,   comma   1,   nonche'    i
provvedimenti generali di cui all'articolo 21, comma 1,  del  decreto
legislativo di attuazione dell'articolo 13  della  legge  25  ottobre
2017, n. 163 e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.»; 
    f) l'articolo 171 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 171 (Violazioni delle disposizioni in materia di controlli  a
distanza  e  indagini  sulle  opinioni  dei  lavoratori).  -  1.   La
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma  1,  e  8
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e' punita con le sanzioni di  cui
all'articolo 38 della medesima legge.»; 
    g) all'articolo 172, comma 1, dopo le parole «pubblicazione della
sentenza» sono aggiunte le seguenti: «, ai  sensi  dell'articolo  36,
secondo e terzo comma, del codice penale». 
Note all'art. 15: Il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  e'citato nelle note alle premesse.

Art. 16 Modifiche all’allegato A del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. L'allegato A e' ridenominato: «Regole deontologiche». 
          Note all'art. 16: 
 
              - L'allegato A del decreto legislativo 30 giugno  2003,
          n. 196, citato nelle note alle  premesse,  come  modificato
          dal presente decreto, cosi' recita: 
 
                                  «Allegato A 
                             Regole deontologiche 
 
              A.1Codice di deontologia relativo  al  trattamento  dei
          dati personali nell'esercizio dell'attivita' giornalistica. 
              (Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, in  G.U.
          3 agosto 1998, n. 179) 
              A.2 Codice di deontologia e di buona  condotta  per  il
          trattamento di dati personali per scopi storici. 
              (Provvedimento del Garante n. 8/P/21 del 14 marzo 2001,
          in G.U. 5 aprile 2001, n. 80) 
              A.3 Codice di deontologia e di  buona  condotta  per  i
          trattamenti di dati  personali  a  scopi  statistici  e  di
          ricerca  scientifica  effettuati  nell'ambito  del  sistema
          statistico nazionale. 
              (Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002, in
          G.U. 1° ottobre 2002, n. 230) 
              A.4 Codice di deontologia e di  buona  condotta  per  i
          trattamenti  di  dati  personali  per  scopi  statistici  e
          scientifici 
              (Provvedimento del Garante n. 2 del 16 giugno 2004,  in
          G.U. 14 agosto 2004, n. 190, Supplemento Ordinario, n. 141) 
              A.5 Codice di deontologia e di  buona  condotta  per  i
          sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema  di
          crediti  al  consumo,  affidabilita'  e   puntualita'   nei
          pagamenti 
              (Deliberazione n. 8 del 16 novembre 2004,  in  G.U.  23
          dicembre 2004, n. 300) 
              A.6 Codice di deontologia e di buona  condotta  per  il
          trattamento dei dati personali per svolgere  investigazioni
          difensive o per far valere o difendere un diritto  in  sede
          giudiziaria 
              (Deliberazione n. 60 del 6 novembre 2008,  in  G.U.  24
          novembre 2008, n. 275) 
              A.7 Codice di deontologia e di buona  condotta  per  il
          trattamento  dei  dati  personali  effettuato  a  fini   di
          informazione commerciale.»

 

Capo V Disposizioni processuali

Art. 17 Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150

1. L'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 10 (Delle  controversie  in  materia  di  applicazione  delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali).  -  1.  Le
controversie previste dall'articolo 152 del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, sono regolate  dal  rito  del  lavoro,  ove  non
diversamente disposto dal presente articolo. 
  2. Sono competenti, in via alternativa, il tribunale del  luogo  in
cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale
del luogo di residenza dell'interessato. 
  3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione
dei dati personali, ivi  compresi  quelli  emessi  a  seguito  di  un
reclamo dell'interessato, e' proposto, a  pena  di  inammissibilita',
entro trenta giorni dalla data  di  comunicazione  del  provvedimento
ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. 
  4. Decorso  il  termine  previsto  per  la  decisione  del  reclamo
dall'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del  2003,
chi vi ha interesse puo', entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  del
predetto termine, ricorrere al  Tribunale  competente  ai  sensi  del
presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo si applica
anche qualora sia scaduto il termine trimestrale di cui  all'articolo
143, comma 3, del decreto legislativo  n.  196  del  2003  senza  che
l'interessato sia stato informato dello stato del procedimento. 
  5. L'interessato puo' dare mandato a  un  ente  del  terzo  settore
soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.
117, che sia attivo nel settore della  tutela  dei  diritti  e  delle
liberta' degli interessati con  riguardo  alla  protezione  dei  dati
personali,  di  esercitare  per  suo   conto   l'azione,   ferme   le
disposizioni  in  materia  di  patrocinio  previste  dal  codice   di
procedura civile. 
  6. Il giudice fissa  l'udienza  di  comparizione  delle  parti  con
decreto con il quale assegna  al  ricorrente  il  termine  perentorio
entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante.  Tra  il  giorno
della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno
di trenta giorni. 
  7. L'efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  puo'  essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. 
  8. Se alla prima udienza il ricorrente non  compare  senza  addurre
alcun legittimo impedimento,  il  giudice  dispone  la  cancellazione
della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a
carico del ricorrente le spese di giudizio. 
  9. Nei casi in cui non sia  parte  in  giudizio,  il  Garante  puo'
presentare osservazioni, da rendere per iscritto o in udienza,  sulla
controversia in  corso  con  riferimento  ai  profili  relativi  alla
protezione dei dati  personali.  Il  giudice  dispone  che  sia  data
comunicazione  al  Garante  circa  la  pendenza  della  controversia,
trasmettendo copia degli atti introduttivi,  al  fine  di  consentire
l'eventuale presentazione delle osservazioni. 
  10. La sentenza che definisce il giudizio non e' appellabile e puo'
prescrivere le misure necessarie anche in deroga al  divieto  di  cui
all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche
in relazione all'eventuale atto  del  soggetto  pubblico  titolare  o
responsabile dei dati, nonche' il risarcimento del danno.». 
Note all'art. 17:Il decreto legislativo  1°  settembre  2011,  n.  150
          (Disposizioni complementari al codice di  procedura  civile
          in materia di riduzione e semplificazione dei  procedimenti
          civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge  18
          giugno 2009, n. 69) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          21 settembre 2011, n. 220.

Capo VI Disposizioni transitorie, finali e finanziarie

Art. 18 Definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati personali

1. In deroga all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.  689,
per i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli
articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2,  del
Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le violazioni delle  misure  di
cui all'articolo 33 e 162, comma 2-bis,  del  medesimo  Codice,  che,
alla data di  applicazione  del  Regolamento,  risultino  non  ancora
definiti con l'adozione  dell'ordinanza-ingiunzione,  e'  ammesso  il
pagamento in misura ridotta di un somma pari a due quinti del  minimo
edittale. Fatti salvi i restanti atti del procedimento  eventualmente
gia' adottati, il pagamento potra' essere  effettuato  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Decorsi i termini previsti dal comma 1, l'atto con il quale sono
stati  notificati  gli  estremi  della   violazione   o   l'atto   di
contestazione  immediata  di  cui  all'articolo  14  della  legge  24
novembre 1981, n. 689, assumono il valore  dell'ordinanza-ingiunzione
di cui  all'articolo  18  della  predetta  legge,  senza  obbligo  di
ulteriore notificazione, sempre che  il  contravventore  non  produca
memorie difensive ai sensi del comma 4. 
  3. Nei casi di cui al  comma  2,  il  contravventore  e'  tenuto  a
corrispondere gli importi indicati negli atti di cui al primo periodo
del predetto comma entro sessanta giorni dalla scadenza  del  termine
previsto dal comma 1. 
  4. Entro il termine di cui al comma 3, il  contravventore  che  non
abbia provveduto al pagamento puo' produrre nuove memorie  difensive.
Il Garante, esaminate tali  memorie,  dispone  l'archiviazione  degli
atti comunicandola all'organo  che  ha  redatto  il  rapporto  o,  in
alternativa, adotta  specifica  ordinanza-ingiunzione  con  la  quale
determina la  somma  dovuta  per  la  violazione  e  ne  ingiunge  il
pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed  alle
persone che vi sono obbligate solidalmente. 
  5.   L'entrata   in   vigore   del   presente   decreto   determina
l'interruzione del termine di prescrizione del diritto  a  riscuotere
le somme dovute a norma del presente articolo,  di  cui  all'art.  28
della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
          Note all'art. 18: 
 
              - Gli articoli 14, 16, 18 e 28 della legge 24  novembre
          1981, n. 689: (Modifiche  al  sistema  penale),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981,  n.  329,  S.O.,
          cosi' recitano: 
              «Art.  14  (Contestazione  e   notificazione).   -   La
          violazione, quando e'  possibile,  deve  essere  contestata
          immediatamente tanto al trasgressore  quanto  alla  persona
          che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
          per la violazione stessa. 
              Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte
          o per alcune delle persone indicate nel  comma  precedente,
          gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
          interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
          il  termine  di  novanta  giorni  e  a   quelli   residenti
          all'estero entro  il  termine  di  trecentosessanta  giorni
          dall'accertamento. 
              Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
          all'autorita' competente con  provvedimento  dell'autorita'
          giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
          dalla data della ricezione. 
              Per la forma  della  contestazione  immediata  o  della
          notificazione si applicano le disposizioni  previste  dalle
          leggi vigenti. In ogni caso la  notificazione  puo'  essere
          effettuata,  con  le  modalita'  previste  dal  codice   di
          procedura    civile,    anche     da     un     funzionario
          dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
          la notificazione non puo' essere eseguita in  mani  proprie
          del  destinatario,  si  osservano  le  modalita'   previste
          dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice. 
              Per i residenti all'estero, qualora  la  residenza,  la
          dimora o il domicilio non siano noti, la  notifica  non  e'
          obbligatoria e resta salva la  facolta'  del  pagamento  in
          misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto  nel
          secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. 
              L'obbligazione  di  pagare  la  somma  dovuta  per   la
          violazione si estingue per la persona nei cui confronti  e'
          stata omessa la notificazione nel termine prescritto.» 
              «Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
          pagamento di una somma in misura ridotta  pari  alla  terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito  il
          minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
          importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
          di sessanta giorni  dalla  contestazione  immediata  o,  se
          questa non vi e' stata, dalla notificazione  degli  estremi
          della violazione. 
              Per le violazioni  ai  regolamenti  ed  alle  ordinanze
          comunali e provinciali, la Giunta comunale  o  provinciale,
          all'interno del limite  edittale  minimo  e  massimo  della
          sanzione prevista, puo' stabilire un  diverso  importo  del
          pagamento in misura ridotta, in  deroga  alle  disposizioni
          del primo comma. 
              Il pagamento in misura ridotta  e'  ammesso  anche  nei
          casi in cui le  norme  antecedenti  all'entrata  in  vigore
          della presente legge non consentivano l'oblazione.» 
              «Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di
          trenta   giorni   dalla   data   della   contestazione    o
          notificazione della violazione, gli interessati possono far
          pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
          norma dell'art. 17scritti difensivi e documenti  e  possono
          chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'. 
              L'autorita' competente, sentiti  gli  interessati,  ove
          questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
          inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
          ritiene fondato l'accertamento,  determina,  con  ordinanza
          motivata, la somma dovuta per la violazione e  ne  ingiunge
          il  pagamento,  insieme  con  le  spese,  all'autore  della
          violazione  ed  alle  persone   che   vi   sono   obbligate
          solidalmente;  altrimenti  emette  ordinanza  motivata   di
          archiviazione  degli   atti   comunicandola   integralmente
          all'organo che ha redatto il rapporto. 
              Con l'ordinanza-ingiunzione  deve  essere  disposta  la
          restituzione, previo pagamento  delle  spese  di  custodia,
          delle cose sequestrate, che non  siano  confiscate  con  lo
          stesso   provvedimento.   La   restituzione   delle    cose
          sequestrate  e'  altresi'  disposta  con   l'ordinanza   di
          archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. 
              Il pagamento e' effettuato all'ufficio del  registro  o
          al diverso ufficio  indicato  nella  ordinanza-ingiunzione,
          entro il termine di trenta giorni  dalla  notificazione  di
          detto  provvedimento,   eseguita   nelle   forme   previste
          dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
          trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha  ricevuto,
          all'autorita' che ha emesso l'ordinanza. 
              Il termine per il pagamento e' di  sessanta  giorni  se
          l'interessato risiede all'estero. 
              La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
          eseguita  dall'ufficio  che  adotta  l'atto,   secondo   le
          modalita' di cui allalegge 20 novembre 1982, n. 890. 
              L'ordinanza-ingiunzione costituisce  titolo  esecutivo.
          Tuttavia  l'ordinanza  che  dispone  la  confisca   diventa
          esecutiva  dopo  il  decorso  del  termine   per   proporre
          opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e'  proposta,
          con il passaggio in giudicato della sentenza con  la  quale
          si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
          viene dichiarata inammissibile l'opposizione o  convalidato
          il  provvedimento  opposto  diviene  inoppugnabile   o   e'
          dichiarato inammissibile il  ricorso  proposto  avverso  la
          stessa.» 
              «Art. 28 (Prescrizione). - Il diritto a  riscuotere  le
          somme dovute per  le  violazioni  indicate  dalla  presente
          legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in
          cui e' stata commessa la violazione. 
              L'interruzione della  prescrizione  e'  regolata  dalle
          norme delcodice civile.» 
              -  Gli articoli 33, 161, 162,  162-bis,  162-ter,  163,
          164 e 164-bis del  citato  decreto  legislativo  30  giugno
          2003, n. 196, cosi' recitano: 
              «Art. 33 (Misure minime). -  1.  Nel  quadro  dei  piu'
          generali obblighi  di  sicurezza  di  cui  all'art.  31,  o
          previsti  da  speciali   disposizioni,   i   titolari   del
          trattamento sono comunque  tenuti  ad  adottare  le  misure
          minime individuate nel presente capo o ai  sensi  dell'art.
          58, comma 3, volte  ad  assicurare  un  livello  minimo  di
          protezione dei dati personali.» 
              «Art.    161    (Omessa    o    inidonea    informativa
          all'interessato). - 1. La violazione delle disposizioni  di
          cui all'art. 13e' punita con la sanzione amministrativa del
          pagamento di una somma  da  seimila  euro  a  trentaseimila
          euro.» 
              «Art. 162 (Altre fattispecie). -  1.  La  cessione  dei
          dati in violazione di quanto previsto dall'art.  16,  comma
          1, lettera b),  o  di  altre  disposizioni  in  materia  di
          disciplina del trattamento dei dati personali e' punita con
          la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  da
          diecimila euro a sessantamila euro. 
              2. La violazione della disposizione di cui all'art. 84,
          comma 1, e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da mille euro a seimila euro. 
              2-bis.  In  caso  di  trattamento  di  dati   personali
          effettuato in violazione delle  misure  indicate  nell'art.
          33o delle disposizioni indicate  nell'art.  167e'  altresi'
          applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione
          del  pagamento  di  una   somma   da   diecimila   euro   a
          centoventimila euro. Nei casi di cui all'art. 33e'  escluso
          il pagamento in misura ridotta. 
              2-ter. In caso di  inosservanza  dei  provvedimenti  di
          prescrizione di misure necessarie  o  di  divieto  di  cui,
          rispettivamente, all'art. 154, comma 1, lettere c) e d), e'
          altresi' applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la
          sanzione del pagamento di una somma da  trentamila  euro  a
          centottantamila euro. 
              2-quater. La  violazione  del  diritto  di  opposizione
          nelle forme previste dall'art.  130,  comma  3-bis,  e  dal
          relativo regolamento e' sanzionata ai sensi del comma 2-bis
          del presente articolo.» 
              «Art. 162-bis (Sanzioni in materia di conservazione dei
          dati di traffico). - 1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca
          reato e salvo quanto previsto dall'art.  5,  comma  2,  del
          decreto   legislativo   di    recepimento    delladirettiva
          2006/24/CEdel Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  15
          marzo 2006, nel caso di violazione  delle  disposizioni  di
          cui all'art. 132, commi 1 e 1-bis, si applica  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.» 
              «Art. 162-ter (Sanzioni nei confronti di  fornitori  di
          servizi  di  comunicazione   elettronica   accessibili   al
          pubblico). - 1. La violazione  delle  disposizioni  di  cui
          all'art.  32-bis,  comma  1,  e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa   del   pagamento   di    una    somma    da
          venticinquemila euro a centocinquantamila euro. 
              2. La violazione delle  disposizioni  di  cui  all'art.
          32-bis, comma 2, e' punita con la  sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma da centocinquanta euro  a  mille
          euro  per  ciascun  contraente  o  altra  persona  nei  cui
          confronti venga omessa o ritardata la comunicazione di  cui
          al medesimo art. 32-bis, comma 2. Non si applica  l'art.  8
          della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              3. La sanzione amministrativa di cui  al  comma  2  non
          puo' essere applicata in misura superiore al  5  per  cento
          del volume d'affari realizzato dal fornitore di servizi  di
          comunicazione   elettronica   accessibili    al    pubblico
          nell'ultimo    esercizio    chiuso    anteriormente    alla
          notificazione   della   contestazione   della    violazione
          amministrativa, fermo restando  quanto  previsto  dall'art.
          164-bis, comma 4. 
              4. La violazione delle  disposizioni  di  cui  all'art.
          32-bis, comma 7, e' punita con la  sanzione  amministrativa
          del  pagamento  di  una   somma   da   ventimila   euro   a
          centoventimila euro. 
              5. Le medesime sanzioni di cui al presente articolo  si
          applicano nei confronti dei soggetti a cui il fornitore  di
          servizi  di  comunicazione   elettronica   accessibili   al
          pubblico abbia affidato l'erogazione dei predetti  servizi,
          qualora tali soggetti non abbiano comunicato senza indebito
          ritardo, al fornitore, ai sensi dell'art. 32-bis, comma  8,
          le informazioni necessarie ai fini degli adempimenti di cui
          all'art. 32-bis.» 
              «Art. 163 (Omessa o  incompleta  notificazione).  -  1.
          Chiunque, essendovi tenuto,  non  provvede  tempestivamente
          alla notificazione ai  sensi  degliarticoli  37e38,  ovvero
          indica  in  essa  notizie  incomplete,  e'  punito  con  la
          sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da
          ventimila euro a centoventimila euro.» 
              «Art.  164  (Omessa  informazione   o   esibizione   al
          Garante). - 1. Chiunque omette di fornire le informazioni o
          di esibire i  documenti  richiesti  dal  Garante  ai  sensi
          degliarticoli 150, comma 2, e157e' punito con  la  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro
          a sessantamila euro. 
              «Art.  164-bis  (Casi  di  minore  gravita'  e  ipotesi
          aggravate).  -  1.  Se  taluna  delle  violazioni  di   cui
          agliarticoli 161,162, 162-ter,163e164e' di minore gravita',
          avuto altresi'  riguardo  alla  natura  anche  economica  o
          sociale dell'attivita' svolta, i limiti  minimi  e  massimi
          stabiliti dai medesimi articoli sono  applicati  in  misura
          pari a due quinti. 
              2. In caso di piu' violazioni di  un'unica  o  di  piu'
          disposizioni di cui al presente Capo, a eccezione di quelle
          previste dagliarticoli 162, comma  2,162-bise164,  commesse
          anche in tempi diversi in relazione a  banche  di  dati  di
          particolare rilevanza o dimensioni, si applica la  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da  cinquantamila
          euro a trecentomila euro. Non e' ammesso  il  pagamento  in
          misura ridotta. 
              3.  In  altri  casi  di   maggiore   gravita'   e,   in
          particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per  uno
          o piu' interessati, ovvero quando la  violazione  coinvolge
          numerosi interessati,  i  limiti  minimo  e  massimo  delle
          sanzioni di cui al presente Capo sono applicati  in  misura
          pari al doppio. 
              4. Le sanzioni di cui al presente Capo  possono  essere
          aumentate  fino  al  quadruplo  quando  possono   risultare
          inefficaci  in  ragione  delle  condizioni  economiche  del
          contravventore.»

Art. 19 Trattazione di affari pregressi

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui
al comma 3, i soggetti  che  dichiarano  il  loro  attuale  interesse
possono presentare al Garante per la protezione  dei  dati  personali
motivata richiesta di trattazione dei reclami, delle  segnalazioni  e
delle richieste di verifica preliminare pervenuti entro  la  predetta
data. 
  2. La richiesta di cui al comma 1  non  riguarda  i  reclami  e  le
segnalazioni di cui si e' gia' esaurito l'esame o di cui  il  Garante
per la protezione dei dati personali ha gia' esaminato nel corso  del
2018 un motivato sollecito o una richiesta di trattazione,  o  per  i
quali il Garante medesimo e' a conoscenza, anche a seguito di propria
denuncia,  che  sui  fatti  oggetto  di  istanza  e'  in   corso   un
procedimento penale. 
  3. Entro quindici giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto il Garante per  la  protezione  dei  dati  personali
provvede a dare notizia di quanto previsto dai commi 1 e  2  mediante
avviso  pubblicato  nel  proprio  sito  istituzionale  e   trasmesso,
altresi', all'Ufficio pubblicazioni leggi  e  decreti  del  Ministero
della giustizia per la sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  4. In caso di mancata presentazione di una richiesta di trattazione
ai sensi del comma 1, e salvo quanto previsto dal comma 2, i relativi
procedimenti di cui al comma 1 sono improcedibili. 
  5. I ricorsi pervenuti  al  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali e non definiti, neppure nelle  forme  del  rigetto  tacito,
alla data di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 sono trattati
come reclami ai sensi dell'articolo 77 del medesimo Regolamento. 
Note all’art. 19: 
Il regolamento (UE) n. 2016/679 e' citato nelle note alle premesse.

Art. 20 Codici di deontologia e di buona condotta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto

1. Le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di
cui agli allegati A.5 e A.7 del codice in materia di  protezione  dei
dati personali, di cui  al  decreto  legislativo  n.  196  del  2003,
continuano a produrre effetti, sino alla definizione della  procedura
di approvazione cui alla lettera b), a condizione che si  verifichino
congiuntamente le seguenti condizioni: 
    a) entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto le associazioni  e  gli  altri  organismi  rappresentanti  le
categorie interessate sottopongano all'approvazione del  Garante  per
la protezione dei  dati  personali,  a  norma  dell'articolo  40  del
Regolamento (UE) 2016/679, i codici di condotta elaborati a norma del
paragrafo 2 del predetto articolo; 
    b) la procedura di approvazione si concluda entro sei mesi  dalla
sottoposizione del codice di condotta all'esame del  Garante  per  la
protezione dei dati personali. 
  2. Il mancato rispetto di uno  dei  termini  di  cui  al  comma  1,
lettere  a)  e  b)  comporta  la  cessazione   di   efficacia   delle
disposizioni del codice di deontologia di  cui  al  primo  periodo  a
decorrere dalla scadenza del termine violato. 
  3. Le disposizioni contenute nei codici  riportati  negli  allegati
A.1, A.2, A.3, A.4 e A.6 del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003,  continuano
a produrre effetti fino  alla  pubblicazione  delle  disposizioni  ai
sensi del comma 4. 
  4. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il Garante per la  protezione  dei  dati  personali
verifica  la  conformita'  al   Regolamento   (UE)   2016/679   delle
disposizioni di cui al comma 3. Le disposizioni ritenute compatibili,
ridenominate regole deontologiche,  sono  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della
giustizia, sono successivamente riportate nell'allegato A del  codice
in materia di protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al  decreto
legislativo n. 196 del 2003. 
  5. Il Garante per la protezione  dei  dati  personali  promuove  la
revisione delle disposizioni dei codici di cui  al  comma  3  con  le
modalita' di cui all'articolo  2-quater  del  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo  n.  196
del 2003. 
Note all'art. 20: 
Per gli allegati A.1, A.2, A.3, A.4, A.5,  A.6,  A.7 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  si
veda nelle note all'art. 16. 
Il regolamento (UE) n. 2016/679 e' citato nelle  note alle premesse.

 

Art. 21 Autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali

 1.  Il  Garante  per  la  protezione  dei   dati   personali,   con
provvedimento  di  carattere  generale  da  porre  in   consultazione
pubblica entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  individua   le   prescrizioni   contenute   nelle
autorizzazioni generali gia' adottate, relative  alle  situazioni  di
trattamento di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9,
paragrafo 2, lettera b) e 4, nonche' al Capo IX del regolamento  (UE)
2016/679, che risultano compatibili con le disposizioni del  medesimo
regolamento e del presente decreto e, ove occorra, provvede  al  loro
aggiornamento. Il provvedimento di cui al presente comma e'  adottato
entro sessanta giorni dall'esito del  procedimento  di  consultazione
pubblica. 
  2. Le autorizzazioni generali sottoposte a  verifica  a  norma  del
comma 1 che sono state ritenute incompatibili con le disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679 cessano di  produrre  effetti  dal  momento
della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana del provvedimento di cui al comma 1. 
  3. Le autorizzazioni generali del Garante  per  la  protezione  dei
dati personali adottate prima della data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e relative a trattamenti diversi da quelli  indicati
al comma 1 cessano di produrre effetti alla predetta data. 
  4. Sino all'adozione delle regole deontologiche e delle  misure  di
garanzia di cui agli articoli 2-quater  e  2-septies  del  Codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali  di  cui   al   decreto
legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  producono  effetti,  per  la
corrispondente categoria di dati e di trattamenti, le  autorizzazioni
generali di cui al comma 2 e le pertinenti  prescrizioni  individuate
con il provvedimento di cui al comma 1. 
  5. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  le  violazioni  delle
prescrizioni  contenute  nelle  autorizzazioni  generali  di  cui  al
presente articolo e nel provvedimento generale di cui al comma 1 sono
soggette  alla  sanzione  amministrativa  di  cui  all'articolo   83,
paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2016/679. 
Note all’art. 21: Il regolamento (UE) n. 2016/679 e’ citato nelle note
alle premesse.

Art. 22 Altre disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto e le disposizioni dell'ordinamento nazionale
si interpretano e si applicano alla luce della disciplina dell'Unione
europea in materia di protezione dei dati personali e  assicurano  la
libera circolazione dei dati personali  tra  Stati  membri  ai  sensi
dell'articolo 1, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679. 
  2. A decorrere dal 25 maggio 2018 le espressioni «dati sensibili» e
«dati giudiziari» utilizzate  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  1,
lettere d) ed e), del  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo n.  196  del  2003,  ovunque
ricorrano, si intendono  riferite,  rispettivamente,  alle  categorie
particolari di dati  di  cui  all'articolo  9  del  Regolamento  (UE)
2016/679 e ai dati di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento. 
  3. Sino all'adozione dei corrispondenti provvedimenti  generali  di
cui  all'articolo  2-quinquiesdecies  del  codice   in   materia   di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo  n.  196
del 2003, i trattamenti di cui al medesimo articolo,  gia'  in  corso
alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  possono
proseguire qualora avvengano in base a espresse disposizioni di legge
o regolamento o atti amministrativi generali, ovvero nel caso in  cui
siano stati sottoposti a verifica preliminare  o  autorizzazione  del
Garante per la protezione dei dati personali, che abbiano individuato
misure e accorgimenti adeguati a garanzia dell'interessato. 
  4. A decorrere dal 25 maggio 2018, i provvedimenti del Garante  per
la protezione dei dati personali continuano ad applicarsi, in  quanto
compatibili con il suddetto regolamento e  con  le  disposizioni  del
presente decreto. 
  5. A decorrere dal 25 maggio 2018, le disposizioni di cui ai  commi
1022 e 1023 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205  si
applicano esclusivamente ai trattamenti dei dati personali funzionali
all'autorizzazione  del  cambiamento  del  nome  o  del  cognome  dei
minorenni. Con riferimento a tali  trattamenti,  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali puo', nei limiti e con le modalita'  di
cui  all'articolo  36  del  Regolamento   (UE)   2016/679,   adottare
provvedimenti  di   carattere   generale   ai   sensi   dell'articolo
2-quinquiesdecies. Al fine di semplificare gli oneri  amministrativi,
i soggetti che rispettano le misure di sicurezza e  gli  accorgimenti
prescritti con  i  provvedimenti  di  cui  al  secondo  periodo  sono
esonerati dall'invio al Garante dell'informativa  di  cui  al  citato
comma 1022. In sede di prima applicazione, le  suddette  informative,
se dovute a norma del  terzo  periodo,  sono  inviate  entro sessanta
giorni  dalla  pubblicazione  del  provvedimento  del  Garante  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  i  rinvii
alle disposizioni del  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo n. 196  del  2003,  abrogate
dal presente decreto, contenuti in norme di legge e  di  regolamento,
si  intendono   riferiti   alle   corrispondenti   disposizioni   del
Regolamento (UE) 2016/679 e a  quelle  introdotte  o  modificate  dal
presente decreto, in quanto compatibili. 
  7. All'articolo 1, comma 233, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
dopo le parole  «le  modalita'  di  restituzione»  sono  inserite  le
seguenti: «in forma aggregata». 
  8. Il registro dei trattamenti di cui all'articolo 37, comma 4, del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo n. 196 del 2003, cessa di essere alimentato  a  far  data
dal 25 maggio 2018. Da tale data e  fino  al  31  dicembre  2019,  il
registro resta accessibile a chiunque secondo le modalita'  stabilite
nel suddetto articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del
2003. 
  9. Le disposizioni di legge o di  regolamento  che  individuano  il
tipo di dati  trattabili  e  le  operazioni  eseguibili  al  fine  di
autorizzare i trattamenti delle pubbliche amministrazioni per  motivi
di interesse pubblico rilevante  trovano  applicazione  anche  per  i
soggetti privati che trattano i dati per i medesimi motivi. 
  10. La disposizione di cui all'articolo 160, comma 4, del codice in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo n. 196 del 2003, nella parte in cui ha riguardo  ai  dati
coperti da segreto di Stato, si applica fino alla data di entrata  in
vigore della disciplina relativa alle  modalita'  di  opposizione  al
Garante per la protezione dei dati personali del segreto di Stato. 
  11. Le disposizioni del codice in materia di  protezione  dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, relative al
trattamento di dati  genetici,  biometrici  o  relativi  alla  salute
continuano a trovare  applicazione,  in  quanto  compatibili  con  il
Regolamento (UE) 2016/679,  sino  all'adozione  delle  corrispondenti
misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies del  citato  codice,
introdotto dall'articolo 2, comma 1, lett. e) del presente decreto. 
  12. Sino alla data di entrata in vigore del  decreto  del  Ministro
della giustizia di cui all'articolo 2-octies, commi 2 e 6, del codice
in materia di protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al  decreto
legislativo n. 196 del 2003, da adottarsi entro diciotto  mesi  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,  il  trattamento  dei
dati  di  cui  all'articolo  10  del  Regolamento  (UE)  2016/679  e'
consentito quando e' effettuato in attuazione di protocolli di intesa
per la prevenzione  e  il  contrasto  dei  fenomeni  di  criminalita'
organizzata  stipulati  con  il  Ministero  dell'interno  o  con   le
Prefetture - UTG, previo parere del Garante  per  la  protezione  dei
dati personali, che specificano la  tipologia  dei  dati  trattati  e
delle operazioni eseguibili. 
  13. Per i primi otto mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il Garante per la  protezione  dei  dati  personali
tiene conto, ai fini dell'applicazione delle sanzioni  amministrative
e nei limiti in cui  risulti  compatibile  con  le  disposizioni  del
Regolamento (UE) 2016/679, della fase  di  prima  applicazione  delle
disposizioni sanzionatorie. 
  14. All'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 5 sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 9, le parole «di cui all'articolo 162,  comma  2-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 166, comma 2»; 
    b) al comma  10,  le  parole  «di  cui  all'articolo  162,  comma
2-quater» sono sostituite dalle seguenti: «di cui  all'articolo  166,
comma 2». 
  15.  All'articolo  5-ter,  comma  1,  lettera   c),   del   decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 le parole «di cui all'articolo  162,
comma 2-bis» sono sostituite dalle  seguenti:  «di  cui  all'articolo
166, comma 2». 
          Note all'art. 22: 
 
              - Il regolamento (UE) n. 2016/679 e' citato nelle  note
          alle premesse. 
              - L'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo  30
          giugno 2003, n. 196, cosi' recita: 
              «Art. 4 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
          si intende per: 
                a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di
          operazioni, effettuati anche senza l'ausilio  di  strumenti
          elettronici, concernenti  la  raccolta,  la  registrazione,
          l'organizzazione,  la  conservazione,   la   consultazione,
          l'elaborazione,    la    modificazione,    la    selezione,
          l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,
          il   blocco,   la   comunicazione,   la   diffusione,    la
          cancellazione e  la  distruzione  di  dati,  anche  se  non
          registrati in una banca di dati; 
                b) "dato personale", qualunque informazione  relativa
          a persona  fisica,  identificata  o  identificabile,  anche
          indirettamente,  mediante  riferimento  a  qualsiasi  altra
          informazione, ivi compreso  un  numero  di  identificazione
          personale;(7) 
                c)  "dati  identificativi",  i  dati  personali   che
          permettono l'identificazione diretta dell'interessato; 
                d)  "dati  sensibili",  i  dati  personali  idonei  a
          rivelare  l'origine  razziale  ed  etnica,  le  convinzioni
          religiose, filosofiche  o  di  altro  genere,  le  opinioni
          politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
          organizzazioni a carattere religioso, filosofico,  politico
          o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare  lo
          stato di salute e la vita sessuale; 
                e) "dati  giudiziari",  i  dati  personali  idonei  a
          rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1,  lettere
          da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14  novembre  2002,  n.
          313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
          sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei  relativi
          carichi pendenti, o la qualita' di imputato o  di  indagato
          ai sensi degli articoli 60 e 61  del  codice  di  procedura
          penale; 
                f)  "titolare",  la  persona   fisica,   la   persona
          giuridica, la pubblica amministrazione  e  qualsiasi  altro
          ente,  associazione  od  organismo  cui  competono,   anche
          unitamente ad altro titolare, le decisioni in  ordine  alle
          finalita', alle modalita' del trattamento di dati personali
          e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo  della
          sicurezza;(15) 
                g) "responsabile",  la  persona  fisica,  la  persona
          giuridica, la pubblica amministrazione  e  qualsiasi  altro
          ente, associazione od organismo preposti  dal  titolare  al
          trattamento di dati personali;(15) 
                h) "incaricati", le  persone  fisiche  autorizzate  a
          compiere operazioni  di  trattamento  dal  titolare  o  dal
          responsabile; 
                i)  "interessato",  la   persona   fisica,   cui   si
          riferiscono i dati personali;(8) 
                l)  "comunicazione",  il  dare  conoscenza  dei  dati
          personali  a  uno  o  piu'  soggetti  determinati   diversi
          dall'interessato,  dal  rappresentante  del  titolare   nel
          territorio  dello   Stato,   dal   responsabile   e   dagli
          incaricati, in qualunque  forma,  anche  mediante  la  loro
          messa a disposizione o consultazione; 
                m)  "diffusione",  il  dare   conoscenza   dei   dati
          personali a soggetti  indeterminati,  in  qualunque  forma,
          anche   mediante   la   loro   messa   a   disposizione   o
          consultazione; 
                n) "dato anonimo",  il  dato  che  in  origine,  o  a
          seguito di trattamento, non puo'  essere  associato  ad  un
          interessato identificato o identificabile; 
                o) "blocco", la conservazione di dati  personali  con
          sospensione  temporanea  di  ogni  altra   operazione   del
          trattamento; 
                p) "banca di dati", qualsiasi  complesso  organizzato
          di dati personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate
          in uno o piu' siti; 
                q)  "Garante",  l'autorita'  di  cui  all'art.   153,
          istituita dallalegge 31 dicembre 1996, n. 675.» 
              - L'art. 1, commi 233,  1022  e  1023  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2018-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
          dicembre 2017, n. 302, S.O. cosi' recitano: 
              «Art. 1 - 
                233. L'ISTAT, d'intesa con il Ministero dell'interno,
          definisce,  tramite  il  Piano  generale   del   censimento
          permanente  della  popolazione  e  delle   abitazioni,   le
          circolari  e   istruzioni   tecniche,   le   modalita'   di
          restituzione  ai   comuni   delle   informazioni   raccolte
          nell'ambito  del  censimento,  necessarie  ai  fini   della
          revisione delle anagrafi della popolazione residente di cui
          all'art.  46  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonche'
          le modalita' tecniche e la periodicita' di tale revisione. 
                1022. Il titolare di dati personali,  individuato  ai
          sensi dell'art. 4, numero 7),  del  regolamento  RGPD,  ove
          effettui un trattamento  fondato  sull'interesse  legittimo
          che prevede  l'uso  di  nuove  tecnologie  o  di  strumenti
          automatizzati,  deve  darne  tempestiva  comunicazione   al
          Garante per la protezione dei dati personali. A tale  fine,
          prima di procedere al trattamento,  il  titolare  dei  dati
          invia al Garante un'informativa relativa all'oggetto,  alle
          finalita' e al contesto  del  trattamento,  utilizzando  il
          modello  di  cui  al  comma  1021,  lettera  c).  Trascorsi
          quindici giorni lavorativi dall'invio dell'informativa,  in
          assenza di risposta da parte del Garante, il titolare  puo'
          procedere al trattamento. 
                1023. Il Garante per la protezione dei dati personali
          effettua   un'istruttoria   sulla   base   dell'informativa
          ricevuta dal titolare  ai  sensi  del  comma  1022  e,  ove
          ravvisi il rischio che dal trattamento derivi  una  lesione
          dei diritti e  delle  liberta'  dei  soggetti  interessati,
          dispone la moratoria del trattamento per un periodo massimo
          di trenta giorni. In tale periodo, il Garante puo' chiedere
          al  titolare  ulteriori  informazioni  e  integrazioni,  da
          rendere  tempestivamente,  e,  qualora  ritenga   che   dal
          trattamento derivi comunque una lesione dei diritti e delle
          liberta' del  soggetto  interessato,  dispone  l'inibitoria
          all'utilizzo dei dati.» 
              - Gli articoli 37 e 160 del citato decreto  legislativo
          30 giugno 2003, n. 196, cosi' recitano: 
              «Art. 37  (Notificazione  del  trattamento).  -  1.  Il
          titolare  notifica  al  Garante  il  trattamento  di   dati
          personali cui intende procedere,  solo  se  il  trattamento
          riguarda: 
                a) dati genetici, biometrici o dati che  indicano  la
          posizione geografica di persone  od  oggetti  mediante  una
          rete di comunicazione elettronica; 
                b) dati idonei a rivelare lo stato  di  salute  e  la
          vita sessuale, trattati a fini di  procreazione  assistita,
          prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi
          a banche  di  dati  o  alla  fornitura  di  beni,  indagini
          epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive
          e  diffusive,  sieropositivita',  trapianto  di  organi   e
          tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria; 
                c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera
          psichica trattati da associazioni, enti od organismi  senza
          scopo  di  lucro,  anche  non  riconosciuti,  a   carattere
          politico, filosofico, religioso o sindacale; 
                d)  dati  trattati   con   l'ausilio   di   strumenti
          elettronici volti a definire il profilo o  la  personalita'
          dell'interessato, o ad analizzare  abitudini  o  scelte  di
          consumo, ovvero  a  monitorare  l'utilizzo  di  servizi  di
          comunicazione elettronica con  esclusione  dei  trattamenti
          tecnicamente indispensabili per fornire i servizi  medesimi
          agli utenti; 
                e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini
          di selezione del personale per conto  terzi,  nonche'  dati
          sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche  di
          mercato e altre ricerche campionarie; 
                f) dati registrati in apposite banche di dati gestite
          con strumenti  elettronici  e  relative  al  rischio  sulla
          solvibilita' economica, alla  situazione  patrimoniale,  al
          corretto  adempimento  di  obbligazioni,  a   comportamenti
          illeciti o fraudolenti. 
              1-bis. La notificazione  relativa  al  trattamento  dei
          dati  di  cui  al  comma  1  non  e'  dovuta  se   relativa
          all'attivita' dei medici di  famiglia  e  dei  pediatri  di
          libera scelta, in quanto tale funzione e' tipica  del  loro
          rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale. 
              2.  Il  Garante  puo'  individuare  altri   trattamenti
          suscettibili  di  recare  pregiudizio  ai  diritti  e  alle
          liberta'  dell'interessato,  in  ragione   delle   relative
          modalita' o della natura dei dati  personali,  con  proprio
          provvedimento adottato anche ai  sensi  dell'art.  17.  Con
          analogo provvedimento pubblicato sulla  Gazzetta  ufficiale
          della   Repubblica   italiana   il   Garante   puo'   anche
          individuare, nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1,
          eventuali trattamenti  non  suscettibili  di  recare  detto
          pregiudizio   e   pertanto   sottratti    all'obbligo    di
          notificazione. 
              3. La notificazione e' effettuata con unico atto  anche
          quando il trattamento comporta il trasferimento  all'estero
          dei dati. 
              4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un
          registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina
          le modalita' per la  sua  consultazione  gratuita  per  via
          telematica,  anche  mediante   convenzioni   con   soggetti
          pubblici  o  presso  il   proprio   Ufficio.   Le   notizie
          accessibili tramite la consultazione del  registro  possono
          essere trattate per  esclusive  finalita'  di  applicazione
          della  disciplina  in  materia  di  protezione   dei   dati
          personali.» 
              «Art.  160  (Particolari  accertamenti).  -  1.  Per  i
          trattamenti di dati personali indicati nei titoli I,  II  e
          III della Parte II gli accertamenti sono effettuati per  il
          tramite di un componente designato dal Garante. 
              2.  Se  il  trattamento  non  risulta   conforme   alle
          disposizioni di legge o di regolamento, il  Garante  indica
          al titolare o al responsabile le  necessarie  modificazioni
          ed   integrazioni   e   ne   verifica   l'attuazione.    Se
          l'accertamento  e'  stato  richiesto  dall'interessato,   a
          quest'ultimo e' fornito in ogni caso un riscontro circa  il
          relativo esito, se cio' non pregiudica azioni od operazioni
          a tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica  o  di
          prevenzione e repressione di reati o  ricorrono  motivi  di
          difesa o di sicurezza dello Stato. 
              3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta
          necessario in ragione della specificita' della verifica, il
          componente designato  puo'  farsi  assistere  da  personale
          specializzato tenuto al segreto  ai  sensi  dell'art.  156,
          comma 8. Gli atti e i documenti  acquisiti  sono  custoditi
          secondo modalita' tali da assicurarne la segretezza e  sono
          conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante  e,
          se   necessario   per   lo   svolgimento   delle   funzioni
          dell'organo, da un numero delimitato di addetti all'Ufficio
          individuati dal Garante sulla base di criteri definiti  dal
          regolamento di cui all'art. 156, comma 3, lettera a). 
              4. Per gli  accertamenti  relativi  agli  organismi  di
          informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di
          Stato il componente designato prende visione degli  atti  e
          dei  documenti  rilevanti  e  riferisce   oralmente   nelle
          riunioni del Garante. 
              5. Nell'effettuare gli accertamenti di cui al  presente
          articolo nei riguardi  di  uffici  giudiziari,  il  Garante
          adotta  idonee  modalita'  nel  rispetto  delle  reciproche
          attribuzioni e della particolare collocazione istituzionale
          dell'organo procedente. Gli accertamenti riferiti  ad  atti
          di indagine coperti dal segreto sono differiti,  se  vi  e'
          richiesta dell'organo procedente, al momento in  cui  cessa
          il segreto. 
              6. La validita',  l'efficacia  e  l'utilizzabilita'  di
          atti,   documenti   e   provvedimenti   nel    procedimento
          giudiziario basati sul trattamento di  dati  personali  non
          conforme a disposizioni di legge o di  regolamento  restano
          disciplinate  dalle  pertinenti  disposizioni   processuali
          nella materia civile e penale.» 
              - L'art. 1 della legge 11 gennaio  2018,  n.  5  (Nuove
          disposizioni in materia di iscrizione e  funzionamento  del
          registro  delle  opposizioni  e  istituzione  di   prefissi
          nazionali per le chiamate telefoniche a  scopo  statistico,
          promozionale e di ricerche di  mercato),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2018, n. 28, come  modificato
          dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 1. - 1. Ai fini della presente legge si applicano
          le definizioni di cui all'art. 4 del codice in  materia  di
          protezione dei dati personali, di cui aldecreto legislativo
          30 giugno 2003, n. 196, e all'art. 1 del regolamento di cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  7  settembre
          2010, n. 178. 
              2. Possono iscriversi,  a  seguito  di  loro  specifica
          richiesta, anche contemporaneamente  per  tutte  le  utenze
          telefoniche, fisse e mobili, loro intestate, anche per  via
          telematica  o  telefonica,  al  registro   pubblico   delle
          opposizioni istituito ai sensi delcomma 1 dell'art.  3  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica n. 178  del  2010,  tutti  gli  interessati  che
          vogliano opporsi al trattamento delle  proprie  numerazioni
          telefoniche effettuato mediante operatore con l'impiego del
          telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o  di
          vendita diretta, ovvero per il compimento  di  ricerche  di
          mercato o di comunicazione commerciale. 
              3. Nel  registro  di  cui  al  comma  2  sono  comunque
          inserite anche le numerazioni fisse  non  pubblicate  negli
          elenchi di  abbonati  di  cui  all'art.  2,  comma  2,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica n. 178 del 2010, che gli operatori sono tenuti a
          fornire al gestore del registro con la stessa  periodicita'
          di aggiornamento prevista per la base di dati unica. 
              4. Gli interessati iscritti al registro di cui al comma
          2, le cui numerazioni siano o meno riportate negli  elenchi
          di abbonati di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  178  del
          2010,  possono  revocare,  anche  per  periodi   di   tempo
          definiti, la propria opposizione nei  confronti  di  uno  o
          piu' soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera  c),  del
          medesimo regolamento, in qualunque momento, anche  per  via
          telematica o telefonica. 
              5. Con l'iscrizione al registro di cui al  comma  2  si
          intendono  revocati  tutti   i   consensi   precedentemente
          espressi,  con  qualsiasi  forma  o  mezzo  e  a  qualsiasi
          soggetto, che  autorizzano  il  trattamento  delle  proprie
          numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato  mediante
          operatore  con  l'impiego  del   telefono   per   fini   di
          pubblicita' o  di  vendita  ovvero  per  il  compimento  di
          ricerche di mercato o di comunicazione  commerciale  ed  e'
          altresi' precluso, per le medesime finalita',  l'uso  delle
          numerazioni telefoniche cedute a  terzi  dal  titolare  del
          trattamento  sulla  base   dei   consensi   precedentemente
          rilasciati.  Sono   fatti   salvi   i   consensi   prestati
          nell'ambito di specifici rapporti contrattuali  in  essere,
          ovvero cessati da non piu'  di  trenta  giorni,  aventi  ad
          oggetto la fornitura di beni o  servizi,  per  i  quali  e'
          comunque  assicurata,  con   procedure   semplificate,   la
          facolta' di revoca. 
              6. E'  valido  il  consenso  al  trattamento  dei  dati
          personali prestato dall'interessato, ai titolari da  questo
          indicati, successivamente all'iscrizione  nel  registro  di
          cui al comma 2. 
              7. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge, sono vietati, con qualsiasi forma o  mezzo,
          la comunicazione a terzi, il trasferimento e la  diffusione
          di dati personali degli interessati iscritti al registro di
          cui al comma 2, da parte del titolare del trattamento,  per
          fini di pubblicita' o di vendita ovvero per  il  compimento
          di ricerche di mercato o di comunicazione  commerciale  non
          riferibili alle attivita', ai prodotti o ai servizi offerti
          dal titolare del trattamento. 
              8. In caso di cessione a terzi di  dati  relativi  alle
          numerazioni telefoniche, il  titolare  del  trattamento  e'
          tenuto  a   comunicare   agli   interessati   gli   estremi
          identificativi del soggetto a  cui  i  medesimi  dati  sono
          trasferiti. 
              9. Al di fuori dei  casi  previsti  dall'art.  167  del
          codice di cui al decreto legislativo n. 196  del  2003,  in
          caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 7, si
          applica la sanzione amministrativa  di  cui  all'art.  166,
          comma 2 del medesimo codice. In caso di reiterazione  delle
          suddette violazioni, su segnalazione  del  Garante  per  la
          protezione dei  dati  personali,  le  autorita'  competenti
          possono altresi' disporre la sospensione o,  nelle  ipotesi
          piu' gravi,  la  revoca  dell'autorizzazione  all'esercizio
          dell'attivita'. 
              10. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  178  del
          2010, in caso di  violazione  del  diritto  di  opposizione
          nelle forme previste dalla presente legge,  si  applica  la
          sanzione amministrativa di cui all'art. 166, comma  2,  del
          codice di cui al decreto legislativo n. 196  del  2003.  In
          caso  di  reiterazione  delle   suddette   violazioni,   su
          segnalazione  del  Garante  per  la  protezione  dei   dati
          personali,  le  autorita'   competenti   possono   altresi'
          disporre la sospensione o, nelle  ipotesi  piu'  gravi,  la
          revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'. 
              11. Il titolare del trattamento dei dati  personali  e'
          responsabile in solido delle violazioni delle  disposizioni
          della presente legge anche nel caso di affidamento a  terzi
          di attivita'  di  call  center  per  l'effettuazione  delle
          chiamate telefoniche. 
              12.  Gli  operatori  che  utilizzano   i   sistemi   di
          pubblicita'  telefonica  e  di  vendita  telefonica  o  che
          compiono ricerche di mercato  o  comunicazioni  commerciali
          telefoniche hanno l'obbligo di  consultare  mensilmente,  e
          comunque  precedentemente  all'inizio  di   ogni   campagna
          promozionale, il registro pubblico delle opposizioni  e  di
          provvedere all'aggiornamento delle proprie liste. 
              13. Al fine di rendere piu' agevole e meno  costosa  la
          consultazione  periodica  del  registro  da   parte   degli
          operatori di cui al comma 12, il  Ministro  dello  sviluppo
          economico, sentiti il gestore del registro, se diverso  dal
          Ministero dello sviluppo  economico,  gli  operatori  e  le
          associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con
          proprio decreto da emanare entro sei  mesi  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge  detta  criteri
          generali per l'aggiornamento periodico delle tariffe con le
          modalita' previste dall'art. 6, comma 1, del regolamento di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  178  del
          2010, conformandosi ai seguenti criteri: 
                a) promuovere l'adozione da  parte  del  gestore  del
          registro  e  degli  operatori  di  forme  tecniche,   anche
          mediante l'utilizzo di tecnologie avanzate, con il fine  di
          contenere  il  costo   delle   tariffe   di   consultazione
          preliminare del registro; 
                b) prevedere modelli tariffari  agevolati  anche  con
          forme di abbonamento temporale per gli operatori a cui  non
          siano  state  comminate,  negli  ultimi  cinque  anni,   le
          sanzioni di cui all'art. 162, comma 2-quater, del codice di
          cui al decreto legislativo n. 196 del 2003; 
                c) prevedere  comunque,  nella  determinazione  delle
          tariffe, l'integrale copertura  dei  costi  di  tenuta  del
          registro. 
              14. E' vietato l'utilizzo di compositori telefonici per
          la ricerca automatica di numeri anche  non  inseriti  negli
          elenchi di  abbonati  di  cui  all'art.  2,  comma  2,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica n. 178 del 2010. In caso di violazione  di  tale
          divieto, si  applica  la  sanzione  amministrativa  di  cui
          all'art. 162, comma 2-bis, del codice  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 196 del 2003. 
              15. Con decreto del  Presidente  della  Repubblica,  da
          emanare su proposta del Ministro dello sviluppo  economico,
          ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, sono  apportate  le  opportune
          modifiche  alle  disposizioni  regolamentari  vigenti   che
          disciplinano le modalita' di iscrizione e funzionamento del
          registro  delle  opposizioni  ed   e'   altresi'   disposta
          l'abrogazione  di  eventuali   disposizioni   regolamentari
          incompatibili con le norme della presente legge.» 
              -  L'art. 5-ter del decreto legislativo 14 marzo  2013,
          n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto  di
          accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  5
          aprile 2013, n. 80, come modificato dal  presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 5-ter  (Accesso  per  fini  scientifici  ai  dati
          elementari raccolti per finalita' statistiche).  -  1.  Gli
          enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi del
          decreto legislativo 6 settembre 1989, n.  322,  di  seguito
          Sistan, possono consentire l'accesso per  fini  scientifici
          ai dati elementari, privi di ogni riferimento che  permetta
          l'identificazione   diretta   delle   unita'   statistiche,
          raccolti nell'ambito di trattamenti  statistici  di  cui  i
          medesimi soggetti siano titolari, a condizione che: 
              a) l'accesso sia richiesto da ricercatori  appartenenti
          a universita', enti di ricerca e  istituzioni  pubbliche  o
          private o loro strutture di ricerca,  inseriti  nell'elenco
          redatto  dall'autorita'  statistica   dell'Unione   europea
          (Eurostat)  o  che  risultino  in  possesso  dei  requisiti
          stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a),  a  seguito  di
          valutazione effettuata dal medesimo soggetto del Sistan che
          concede l'accesso  e  approvata  dal  Comitato  di  cui  al
          medesimo comma 3; 
              b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto  abilitato
          a  rappresentare  l'ente   richiedente,   un   impegno   di
          riservatezza specificante le  condizioni  di  utilizzo  dei
          dati,  gli  obblighi  dei  ricercatori,   i   provvedimenti
          previsti in  caso  di  violazione  degli  impegni  assunti,
          nonche' le misure adottate per tutelare la riservatezza dei
          dati; 
              c) sia presentata una proposta di ricerca e  la  stessa
          sia ritenuta adeguata, sulla base dei  criteri  di  cui  al
          comma 3, lettera b), dal medesimo soggetto del  Sistan  che
          concede l'accesso. Il progetto deve  specificare  lo  scopo
          della ricerca, il motivo per il quale tale scopo  non  puo'
          essere conseguito senza l'utilizzo di  dati  elementari,  i
          ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati richiesti,  i
          metodi  di  ricerca  e  i  risultati   che   si   intendono
          diffondere.  Alla  proposta  di   ricerca   sono   allegate
          dichiarazioni di  riservatezza  sottoscritte  singolarmente
          dai ricercatori che  avranno  accesso  ai  dati.  E'  fatto
          divieto  di  effettuare  trattamenti  diversi   da   quelli
          previsti  nel  progetto  di  ricerca,  conservare  i   dati
          elementari  oltre  i  termini  di  durata   del   progetto,
          comunicare   i   dati   a   terzi   e   diffonderli,   pena
          l'applicazione della sanzione di cui all'art. 166, comma 2,
          del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
              2. I dati elementari di cui al comma  1,  tenuto  conto
          dei tipi di dati nonche' dei rischi e delle conseguenze  di
          una loro illecita divulgazione, sono messi  a  disposizione
          dei ricercatori sotto  forma  di  file  a  cui  sono  stati
          applicati metodi di controllo al  fine  di  non  permettere
          l'identificazione  dell'unita'  statistica.  In   caso   di
          motivata richiesta, da cui emerga  la  necessita'  ai  fini
          della ricerca e l'impossibilita' di soluzioni  alternative,
          sono messi  a  disposizione  file  a  cui  non  sono  stati
          applicati tali metodi, purche' l'utilizzo di questi  ultimi
          avvenga all'interno di laboratori costituiti  dal  titolare
          dei  trattamenti  statistici  cui   afferiscono   i   dati,
          accessibili anche da remoto tramite laboratori  organizzati
          e gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a condizione che il
          rilascio dei risultati delle elaborazioni  sia  autorizzato
          dal responsabile del laboratorio stesso,  che  i  risultati
          della ricerca non permettano il collegamento con le  unita'
          statistiche, nel rispetto delle norme in materia di segreto
          statistico  e  di  protezione   dei   dati   personali,   o
          nell'ambito di  progetti  congiunti  finalizzati  anche  al
          perseguimento di compiti  istituzionali  del  titolare  del
          trattamento statistico cui afferiscono i dati,  sulla  base
          di  appositi  protocolli  di   ricerca   sottoscritti   dai
          ricercatori che partecipano al progetto,  nei  quali  siano
          richiamate le norme in materia di segreto statistico  e  di
          protezione dei dati personali. 
              3. Sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali,  il  Comitato  di  indirizzo   e   coordinamento
          dell'informazione  statistica  (Comstat),   con   atto   da
          emanarsi ai  sensi  dell'art.3,  comma  6,  deldecreto  del
          Presidente della  Repubblica  7  settembre  2010,  n.  166,
          avvalendosi del supporto dell'Istat, adotta le linee  guida
          per  l'attuazione  della  disciplina  di  cui  al  presente
          articolo. In particolare, il Comstat stabilisce: 
                a) i criteri per il riconoscimento degli enti di  cui
          al  comma  1,  lettera  a),  avuto  riguardo   agli   scopi
          istituzionali   perseguiti,    all'attivita'    svolta    e
          all'organizzazione interna in  relazione  all'attivita'  di
          ricerca, nonche' alle  misure  adottate  per  garantire  la
          sicurezza dei dati; 
                b)  i  criteri  di  ammissibilita'  dei  progetti  di
          ricerca avuto  riguardo  allo  scopo  della  ricerca,  alla
          necessita' di disporre dei dati richiesti, ai  risultati  e
          benefici attesi e ai metodi impiegati per la loro analisi e
          diffusione; 
                c) le modalita' di organizzazione e funzionamento dei
          laboratori fisici e virtuali di cui al comma 2; 
                d) i criteri per  l'accreditamento  dei  gestori  dei
          laboratori   virtuali,   avuto    riguardo    agli    scopi
          istituzionali,     all'adeguatezza     della      struttura
          organizzativa e alle misure adottate per la gestione  e  la
          sicurezza dei dati; 
                e)  le  conseguenze  di  eventuali  violazioni  degli
          impegni  assunti  dall'ente  di  ricerca  e   dai   singoli
          ricercatori. 
              4. Nei siti  istituzionali  del  Sistan  e  di  ciascun
          soggetto del Sistan sono pubblicati gli elenchi degli  enti
          di ricerca riconosciuti e dei file di dati elementari  resi
          disponibili. 
              5. Il  presente  articolo  si  applica  anche  ai  dati
          relativi a persone giuridiche, enti od associazioni.»

Art. 23 Disposizioni di coordinamento

1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto: 
    a) all'articolo 37, comma 2, alinea, del decreto  legislativo  18
maggio 2018, n. 51, il riferimento all'articolo  154  del  codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo n. 196 del 2003, si intende effettuato agli articoli  154
e 154-bis del medesimo codice; 
    b) all'articolo 39, comma 1, del decreto  legislativo  18  maggio
2018, n. 51, il riferimento agli articoli 142 e  143  del  codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo n. 196 del 2003 si intende effettuato agli articoli  141,
142 e 143 del medesimo codice; 
    c) all'articolo 42 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51,
il riferimento all'articolo 165 del codice in materia  di  protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, si
intende effettuato all'articolo 166, comma 7, del medesimo codice; 
    d) all'articolo 45 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51,
il riferimento all'articolo 143, comma 1, lettera c), del  codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo n. 196 del 2003, si intende effettuato  all'articolo  58,
paragrafo 2, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679. 
          Note all'art. 23: 
 
              -  Gli articoli 37, 39, 42 e 45 del decreto legislativo
          18 maggio  2018,  n.  51  (Attuazione  delladirettiva  (UE)
          2016/680 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  27
          aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche
          con riguardo al trattamento dei  dati  personali  da  parte
          delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,
          accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di
          sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione  di  tali
          dati  e  che  abroga  ladecisione  quadro   2008/977/GAIdel
          Consiglio), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  24  maggio
          2018, n. 119, cosi' recitano: 
              «Art. 37 (Autorita' di controllo). - 1. Il  Garante  e'
          l'autorita'   di   controllo   incaricata    di    vigilare
          sull'applicazione delle norme di cui al  presente  decreto,
          al fine di tutelare i diritti e  le  liberta'  fondamentali
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento  di  dati
          personali e di agevolare la libera  circolazione  dei  dati
          all'interno dell'Unione europea. 
              2. Ai fini di cui al comma 1 sono attribuite al Garante
          le funzioni di cui all'art.  154  del  Codice,  nonche'  le
          seguenti: 
                a) promozione  di  una  diffusa  conoscenza  e  della
          consapevolezza circa i rischi, le norme, le  garanzie  e  i
          diritti in relazione al trattamento; 
                b)  promozione  della  consapevolezza  in   capo   ai
          titolari e  responsabili  del  trattamento  dell'importanza
          degli obblighi previsti dal presente decreto; 
                c) espressione di  pareri  nei  casi  previsti  dalla
          legge; 
                d)  rilascio,  su  richiesta   dell'interessato,   di
          informazioni in merito all'esercizio dei  diritti  previsti
          dal presente decreto e, se del caso,  cooperazione,  a  tal
          fine, con le autorita' di controllo di altri Stati membri; 
                e)   trattazione   dei   reclami   proposti   da   un
          interessato,   da   un   organismo,   un'organizzazione   o
          un'associazione ai sensi dell'art. 40  e  compimento  delle
          indagini sull'oggetto del reclamo, informando il reclamante
          dello stato e dell'esito delle indagini  entro  un  termine
          ragionevole, in particolare ove siano necessarie  ulteriori
          indagini o  un  coordinamento  con  un'altra  autorita'  di
          controllo; 
                f) supporto agli interessati nella  proposizione  dei
          reclami; 
                g) accertamento della  liceita'  del  trattamento  ai
          sensi dell'art. 13 e informazione all'interessato entro  un
          termine ragionevole dell'esito della verifica ai sensi  del
          comma 3 di detto articolo, o dei  motivi  per  cui  non  e'
          stata effettuata; 
                h) collaborazione, anche tramite 
                i) verifica degli sviluppi tecnologici e sociali  che
          presentano un interesse, se ed in  quanto  incidenti  sulla
          protezione dei dati personali, in particolare  l'evoluzione
          delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; 
                l) prestazione di consulenza in merito ai trattamenti
          di cui all'art. 24; 
                m) contribuzione alle attivita' del comitato  di  cui
          all'art. 68 del regolamento UE; 
              3. Ai fini di cui al comma 1 sono attribuiti al Garante
          i seguenti poteri: 
                a) svolgere indagini sull'applicazione  del  presente
          decreto, anche  sulla  base  di  informazioni  ricevute  da
          un'altra autorita' di controllo  o  da  un'altra  autorita'
          pubblica. Lo svolgimento  delle  indagini  e'  disciplinato
          dalle disposizioni delCodice; 
                b) ottenere,  dal  titolare  del  trattamento  e  dal
          responsabile del trattamento,  l'accesso  a  tutti  i  dati
          personali oggetto del trattamento e a tutte le informazioni
          necessarie per l'adempimento dei suoi compiti; 
                c) rivolgere avvertimenti al titolare del trattamento
          o al responsabile del trattamento in ordine alle  possibili
          violazioni delle norme del presente decreto; 
                d)  ingiungere  al  titolare  del  trattamento  o  al
          responsabile del trattamento di  conformare  i  trattamenti
          alle disposizioni del presente decreto, se  del  caso,  con
          specifiche  modalita'  ed  entro  un  determinato  termine,
          ordinando in particolare la rettifica o la cancellazione di
          dati personali o la limitazione del  trattamento  ai  sensi
          dell'art. 12; 
                e) imporre una limitazione provvisoria  o  definitiva
          al trattamento,  incluso  il  divieto  e  il  blocco  dello
          stesso; 
                f) promuovere la segnalazione riservata di violazioni
          del presente decreto; 
                g) denunciare i reati dei quali  viene  a  conoscenza
          nell'esercizio o a causa delle funzioni; 
                h)    predisporre    annualmente    una     relazione
          sull'attivita' svolta, da trasmettere al Parlamento 
              4. I poteri di cui al comma 3 sono esercitati nei modi,
          nelle forme e con le garanzie previste dalla legge. 
              5. Le funzioni e i poteri di cui ai commi 2  e  3  sono
          esercitati  senza  spese  per  l'interessato   o   per   il
          responsabile della protezione dati. Il Garante non provvede
          in  ordine  alle  richieste  manifestamente   infondate   o
          inammissibili in quanto ripropongono, senza nuovi elementi,
          richieste gia' rigettate. 
              6. Il Garante non e' competente in ordine al  controllo
          del   rispetto   delle   norme   del   presente    decreto,
          limitatamente  ai  trattamenti  effettuati   dall'autorita'
          giudiziaria nell'esercizio delle funzioni  giurisdizionali,
          nonche' di quelle giudiziarie del pubblico ministero.» 
              «Art.   39    (Reclamo    al    Garante    e    ricorso
          giurisdizionale). - 1. Fermo quanto previsto dall'art.  37,
          comma 6, l'interessato, se ritiene che il  trattamento  dei
          dati personali che lo riguardano violi le disposizioni  del
          presente decreto, puo' proporre reclamo al Garante, con  le
          modalita' di cui agliarticoli 142e143 del Codice. 
              2. Il  Garante  informa  l'interessato  dello  stato  o
          dell'esito  del  reclamo,  compresa  la  possibilita'   del
          ricorso giurisdizionale. 
              3. Per l'inosservanza delle disposizioni  del  presente
          decreto in violazione dei suoi diritti, l'interessato  puo'
          proporre ricorso giurisdizionale secondo quanto previsto  e
          regolato dalla disciplina contenuta nella parte III, titolo
          I, capo II delCodice.» 
              «Art. 42 (Sanzioni amministrative). - 1. Salvo  che  il
          fatto costituisca reato e  ad  esclusione  dei  trattamenti
          svolti  in  ambito   giudiziario,   la   violazione   delle
          disposizioni di cui all'art. 3, comma 1,  lettere  a),  b),
          d), e) ed f), all'art. 4, commi 2 e 3, all'art. 6, commi  3
          e 4, all'art. 7, all'art. 8,  e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 euro  a
          150.000  euro.  La  medesima  sanzione  amministrativa   si
          applica al trasferimento dei dati personali verso un  Paese
          terzo o un'organizzazione internazionale in  assenza  della
          decisione di adeguatezza della Commissione  europea,  salvo
          quanto previsto dagli articoli 33 e 34. 
              2. Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione
          dei trattamenti svolti in ambito giudiziario, e' punita con
          la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  da
          20.000 euro a 80.000 euro la violazione delle  disposizioni
          di cui all'art. 14, comma 2. Con la  medesima  sanzione  e'
          punita la violazione delle disposizioni di cui all'art. 17,
          comma 2, all'art. 18, commi 1,  2,  3  e  4,  all'art.  19,
          all'art.  20,  all'art.  21,  all'art.  22,  all'art.   23,
          all'art. 24,  commi  1  e  4,  all'art.  26,  all'art.  27,
          all'art. 28, commi 1 e 4, all'art. 29, comma 2. 
              3. Nella determinazione della  sanzione  amministrativa
          da applicare secondo quanto previsto dai commi  1  e  2  si
          tiene conto dei criteri di cui all'art.  83,  paragrafo  2,
          lettere a), b), c),  d),  e),  f),  g),  h),  i),  k),  del
          regolamento UE. 
              4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni e'
          regolato dall'art. 166  del  Codice.  Si  applica  altresi'
          l'art. 165 del Codice.» 
              «Art. 45 (Inosservanza di provvedimenti del Garante). -
          1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento
          adottato dal Garante  ai  sensi  dell'art.  143,  comma  1,
          lettera c), del Codice, in un procedimento  riguardante  il
          trattamento dei dati di cui all'art. 1, comma 2, e'  punito
          con la reclusione da tre mesi a due anni.» 
              -  Gli articoli 142,143,154 e 165  del  citato  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cosi' recitano: 
              «Art. 142 (Proposizione dei reclami). - 1.  Il  reclamo
          contiene un'indicazione per  quanto  possibile  dettagliata
          dei fatti e  delle  circostanze  su  cui  si  fonda,  delle
          disposizioni  che  si  presumono  violate  e  delle  misure
          richieste, nonche' gli estremi identificativi del titolare,
          del responsabile, ove conosciuto, e dell'istante. 
              2. Il reclamo e' sottoscritto dagli interessati,  o  da
          associazioni che li rappresentano anche ai sensi  dell'art.
          9, comma 2, ed e' presentato al Garante  senza  particolari
          formalita'. Il reclamo reca in allegato  la  documentazione
          utile ai fini della sua valutazione e l'eventuale  procura,
          e indica un recapito per  l'invio  di  comunicazioni  anche
          tramite posta elettronica, telefax o telefono. 
              3. Il  Garante  puo'  predisporre  un  modello  per  il
          reclamo da pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce  la
          disponibilita' con strumenti elettronici.» 
              «Art. 143 (Procedimento per i reclami). -  1.  Esaurita
          l'istruttoria   preliminare,   se   il   reclamo   non   e'
          manifestamente infondato e  sussistono  i  presupposti  per
          adottare un provvedimento, il Garante,  anche  prima  della
          definizione del procedimento: 
                a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera
          b), ovvero il divieto o il blocco ai  sensi  della  lettera
          c), puo' invitare il titolare, anche in contraddittorio con
          l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente; 
                b)  prescrive  al  titolare  le  misure  opportune  o
          necessarie  per  rendere  il  trattamento   conforme   alle
          disposizioni vigenti; 
                c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il
          trattamento che risulta illecito o non corretto  anche  per
          effetto della mancata adozione delle misure  necessarie  di
          cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della
          natura  dei  dati  o,   comunque,   delle   modalita'   del
          trattamento o degli effetti che esso puo'  determinare,  vi
          e' il concreto rischio del verificarsi  di  un  pregiudizio
          rilevante per uno o piu' interessati; 
                d) puo' vietare in tutto o in parte il trattamento di
          dati relativi a singoli soggetti o a categorie di  soggetti
          che si pone in  contrasto  con  rilevanti  interessi  della
          collettivita'. 
              2. I provvedimenti di cui al comma  1  sono  pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  se  i
          relativi destinatari non sono facilmente identificabili per
          il numero o per la complessita' degli accertamenti.» 
              «Art. 154 (Compiti). - 1. Oltre a  quanto  previsto  da
          specifiche  disposizioni,  il  Garante,  anche  avvalendosi
          dell'Ufficio e in conformita' al  presente  codice,  ha  il
          compito di: 
                a) controllare se i trattamenti sono  effettuati  nel
          rispetto della disciplina applicabile e in conformita' alla
          notificazione, anche in  caso  di  loro  cessazione  e  con
          riferimento alla conservazione dei dati di traffico; 
                b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere
          sui  ricorsi   presentati   dagli   interessati   o   dalle
          associazioni che li rappresentano; 
                c)  prescrivere  anche  d'ufficio  ai  titolari   del
          trattamento le misure necessarie o  opportune  al  fine  di
          rendere il trattamento conforme alle disposizioni  vigenti,
          ai sensi dell'art. 143; 
                d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in  parte,  il
          trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne  il
          blocco ai sensi dell'art. 143,  e  di  adottare  gli  altri
          provvedimenti  previsti  dalla  disciplina  applicabile  al
          trattamento dei dati personali; 
                e) promuovere la sottoscrizione di  codici  ai  sensi
          dell'art. 12e dell'art. 139; 
                f)   segnalare   al   Parlamento   e    al    Governo
          l'opportunita'  di  interventi  normativi  richiesti  dalla
          necessita' di tutelare i diritti di cui all'art.  2anche  a
          seguito dell'evoluzione del settore; 
                g) esprimere pareri nei casi previsti; 
                h)  curare  la  conoscenza  tra  il  pubblico   della
          disciplina rilevante in materia  di  trattamento  dei  dati
          personali e delle relative finalita', nonche' delle  misure
          di sicurezza dei dati; 
                i)  denunciare  i  fatti  configurabili  come   reati
          perseguibili  d'ufficio,  dei  quali  viene  a   conoscenza
          nell'esercizio o a causa delle funzioni; 
                l) tenere il registro dei trattamenti  formato  sulla
          base delle notificazioni di cui all'art. 37; 
                m) predisporre annualmente una relazione 
              2. Il Garante svolge altresi', ai sensi del comma 1, la
          funzione  di  controllo  o   assistenza   in   materia   di
          trattamento  dei  dati  personali  prevista  da  leggi   di
          ratifica di  accordi  o  convenzioni  internazionali  o  da
          regolamenti comunitari e, in particolare: 
                a)  dalla  legge  30  settembre  1993,  n.   388,   e
          successive modificazioni, di  ratifica  ed  esecuzione  dei
          protocolli e  degli  accordi  di  adesione  all'accordo  di
          Schengen e alla relativa convenzione di applicazione; 
                b) dalla legge 23 marzo 1998,  n.  93,  e  successive
          modificazioni, di ratifica ed esecuzione della  convenzione
          istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia (Europol); 
                c) dal regolamento (Ce) n. 515/97del  Consiglio,  del
          13 marzo 1997, e dallalegge  30  luglio  1998,  n.  291,  e
          successive modificazioni, di ratifica ed  esecuzione  della
          convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale; 
                d) dal regolamento (Ce)  n.  2725/2000del  Consiglio,
          dell'11 dicembre 2000, che istituisce  l'"Eurodac"  per  il
          confronto delle impronte digitali e per l'efficace 
                e) nel capitolo IV della  convenzione  n.  108  sulla
          protezione   delle   persone   rispetto   al    trattamento
          automatizzato di dati di carattere  personale,  adottata  a
          Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva conlegge  21
          febbraio 1989, n.  98,quale  autorita'  designata  ai  fini
          della cooperazione tra Stati ai sensi  dell'art.  13  della
          convenzione medesima. 
              3.   Il   Garante   coopera   con    altre    autorita'
          amministrative   indipendenti   nello    svolgimento    dei
          rispettivi compiti. A tale  fine,  il  Garante  puo'  anche
          invitare rappresentanti di un'altra autorita' a partecipare
          alle proprie riunioni, o essere invitato alle  riunioni  di
          altra  autorita',  prendendo  parte  alla  discussione   di
          argomenti di comune interesse; puo'  richiedere,  altresi',
          la collaborazione di  personale  specializzato  addetto  ad
          altra autorita'. 
              4. Il Presidente del Consiglio dei ministri  e  ciascun
          ministro   consultano    il    Garante    all'atto    della
          predisposizione delle  norme  regolamentari  e  degli  atti
          amministrativi  suscettibili  di  incidere  sulle   materie
          disciplinate dal presente codice. 
              5. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge,
          il parere del Garante e' reso nei casi previsti nel termine
          di quarantacinque giorni dal ricevimento  della  richiesta.
          Decorso  il  termine,  l'amministrazione   puo'   procedere
          indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per
          esigenze istruttorie, non puo' essere rispettato il termine
          di  cui  al  presente  comma,  tale  termine  puo'   essere
          interrotto per una sola volta e il parere deve essere  reso
          definitivamente entro venti giorni  dal  ricevimento  degli
          elementi  istruttori   da   parte   delle   amministrazioni
          interessate. 
              6.  Copia  dei  provvedimenti   emessi   dall'autorita'
          giudiziaria in relazione a  quanto  previsto  dal  presente
          codice  o  in  materia  di  criminalita'   informatica   e'
          trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.» 
              «Art.  165   (Pubblicazione   del   provvedimento   del
          Garante). - 1. Nei casi di cui agli articoli  del  presente
          Capo  puo'  essere  applicata  la  sanzione  amministrativa
          accessoria della pubblicazione  dell'ordinanza-ingiunzione,
          per intero o per estratto, in uno o piu' giornali  indicati
          nel provvedimento che la applica. La pubblicazione ha luogo
          a cura e spese del contravventore.» 
              - Il regolamento (UE) n. 2016/679 e' citato nelle  note
          alle premesse.

Art. 24 Applicabilita’ delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse

1. Le disposizioni del presente decreto che, mediante  abrogazione,
sostituiscono sanzioni penali con le sanzioni amministrative previste
dal Regolamento (UE) 2016/679  si  applicano  anche  alle  violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata  in  vigore  del  decreto
stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito  con
sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. 
  2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal  presente
decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in  vigore,  con
sentenza   di   condanna   o   decreto   irrevocabili,   il   giudice
dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando  che  il
fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti
conseguenti. Il giudice  dell'esecuzione  provvede  con  l'osservanza
delle  disposizioni  dell'articolo  667,  comma  4,  del  codice   di
procedura penale. 
  3. Ai fatti commessi prima della data  di  entrata  in  vigore  del
presente   decreto   non   puo'   essere   applicata   una   sanzione
amministrativa pecuniaria per un importo superiore al  massimo  della
pena originariamente prevista o inflitta per il reato,  tenuto  conto
del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale.
A tali fatti non si applicano le sanzioni  amministrative  accessorie
introdotte dal presente decreto, salvo che  le  stesse  sostituiscano
corrispondenti pene accessorie. 
          Note all'art. 24: 
 
              -  Il regolamento (UE) n. 2016/679 e' citato nelle note
          alle premesse. 
              -  L'art. 667 del codice  di  procedura  penale,  cosi'
          recita: 
              «1. Se vi e' ragione di dubitare  dell'identita'  della
          persona arrestata per esecuzione di pena  o  perche'  evasa
          mentre scontava una condanna, il giudice dell'esecuzione la
          interroga  e  compie   ogni   indagine   utile   alla   sua
          identificazione anche, a mezzo della polizia giudiziaria. 
              2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei
          cui  confronti  deve  compiersi  l'esecuzione,  ne   ordina
          immediatamente  la  liberazione.  Se   l'identita'   rimane
          incerta, ordina la sospensione dell'esecuzione, dispone  la
          liberazione del detenuto e invita il pubblico  ministero  a
          procedere a ulteriori indagini. 
              3. Se appare evidente che vi  e'  stato  un  errore  di
          persona e non e'  possibile  provvedere  tempestivamente  a
          norma dei commi 1 e 2, la liberazione puo' essere  ordinata
          in  via  provvisoria  con  decreto  motivato  dal  pubblico
          ministero  del  luogo  dove  l'arrestato   si   trova.   Il
          provvedimento del pubblico  ministero  ha  effetto  fino  a
          quando non provvede il giudice  competente,  al  quale  gli
          atti sono immediatamente trasmessi. 
              4. Il giudice dell'esecuzione  provvede  in  ogni  caso
          senza  formalita'  con  ordinanza  comunicata  al  pubblico
          ministero e notificata all'interessato. Contro  l'ordinanza
          possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il
          pubblico ministero, l'interessato e il  difensore;  in  tal
          caso si procede  a  normadell'art.  666.  L'opposizione  e'
          proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni  dalla
          comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza. 
              5. Se la persona detenuta  deve  essere  giudicata  per
          altri  reati,  l'ordinanza  e'   comunicata   all'autorita'
          giudiziaria procedente.» 
              -  L'art. 135 del codice penale cosi' recita: 
                «Quando, per qualsiasi  effetto  giuridico,  si  deve
          eseguire  un  ragguaglio  fra  pene   pecuniarie   e   pene
          detentive, il computo  ha  luogo  calcolando  euro  250,  o
          frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un  giorno  di
          pena detentiva.»

 

Art. 25 Trasmissione degli atti all’autorita’ amministrativa

1.  Nei  casi  previsti  dall'articolo  24,  comma  1,  l'autorita'
giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente   decreto,    dispone    la    trasmissione    all'autorita'
amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi
ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che  il  reato
risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. 
  2.  Se  l'azione  penale  non  e'  stata  ancora   esercitata,   la
trasmissione  degli  atti  e'  disposta  direttamente  dal   pubblico
ministero che, in caso  di  procedimento  gia'  iscritto,  annota  la
trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta
estinto  per  qualsiasi  causa,  il   pubblico   ministero   richiede
l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la  richiesta
ed il decreto del giudice che la accoglie possono  avere  ad  oggetto
anche elenchi cumulativi di procedimenti. 
  3. Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice pronuncia, ai
sensi dell'articolo 129 del  codice  di  procedura  penale,  sentenza
inappellabile perche' il fatto  non  e'  previsto  dalla  legge  come
reato, disponendo la trasmissione degli atti a  norma  del  comma  1.
Quando  e'  stata  pronunciata  sentenza  di  condanna,  il   giudice
dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e' previsto  dalla
legge come reato, decide  sull'impugnazione  ai  soli  effetti  delle
disposizioni e dei capi della sentenza che concernono  gli  interessi
civili. 
  4. L'autorita' amministrativa notifica gli estremi della violazione
agli interessati residenti nel territorio della Repubblica  entro  il
termine di novanta giorni e a quelli residenti  all'estero  entro  il
termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti. 
  5. Entro sessanta giorni dalla notificazione  degli  estremi  della
violazione l'interessato e' ammesso al pagamento in  misura  ridotta,
pari alla  meta'  della  sanzione  irrogata,  oltre  alle  spese  del
procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento. 
          Note all'art. 25: 
 
              -  L'art. 129 del codice  di  procedura  penale,  cosi'
          recita: 
                «1. In ogni stato e grado del processo,  il  giudice,
          il  quale  riconosce  che  il  fatto  non  sussiste  o  che
          l'imputato  non  lo  ha  commesso  o  che  il   fatto   non
          costituisce reato o non e' previsto dalla legge come  reato
          ovvero che il reato e' estinto o che manca  una  condizione
          di procedibilita' [c.p.p. 411], lo dichiara di ufficio  con
          sentenza. 
              2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato  ma
          dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che
          l'imputato  non  lo  ha  commesso  o  che  il   fatto   non
          costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato,
          il giudice pronuncia sentenza di assoluzione [c.p.p. 530] o
          di non luogo  a  procedere  [c.p.p.  425]  con  la  formula
          prescritta.» 
              - L'art. 16  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689
          (Modifiche al sistema penale),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
          pagamento di una somma in misura ridotta  pari  alla  terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito  il
          minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
          importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
          di sessanta giorni  dalla  contestazione  immediata  o,  se
          questa non vi e' stata, dalla notificazione  degli  estremi
          della violazione. 
              Per le violazioni  ai  regolamenti  ed  alle  ordinanze
          comunali e provinciali, la Giunta comunale  o  provinciale,
          all'interno del limite  edittale  minimo  e  massimo  della
          sanzione prevista, puo' stabilire un  diverso  importo  del
          pagamento in misura ridotta, in  deroga  alle  disposizioni
          del primo comma. 
              Il pagamento in misura ridotta  e'  ammesso  anche  nei
          casi in cui le  norme  antecedenti  all'entrata  in  vigore
          della presente legge non consentivano l'oblazione.»

 

Art. 26 Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 18 del presente decreto, pari
ad € 600.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al  2021,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  2.   Dall'attuazione   del   presente   decreto,   ad    esclusione
dell'articolo 18, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono
agli  adempimenti  previsti  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 
Note all'art. 26: L'art. 1, comma 1025 della legge 27  dicembre  2017,
          n. 205 (Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
          finanziario 2018 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2018-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre
          2017, n. 302, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 1 - 
                1025. Ai fini dell'attuazione dei commi  1020,  1021,
          1022, 1023 e 1024 e' autorizzata la spesa di 2  milioni  di
          euro annui a decorrere dall'anno 2018.»

Art. 27 Abrogazioni

1. Sono abrogati i titoli, capi, sezioni, articoli e  allegati  del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo n. 196 del 2003, di seguito elencati: 
    a) alla parte I: 
      1) gli articoli 3, 4, 5 e 6; 
      2) il titolo II, il titolo III, il titolo IV, il titolo  V,  il
titolo VI e il titolo VII; 
    b) alla parte II: 
      1) il capo I del titolo I; 
      2) i capi III, IV e V del titolo IV; 
      3) gli articoli 76, 81, 83 e 84; 
      4) il capo III del titolo V; 
      5) gli articoli 87, 88 e 89; 
      6) il capo V del titolo V; 
      7) gli articoli 91, 94, 95, 98, 112, 117, 118 e 119; 
      8) i capi II e III del titolo X, il titolo XI e il titolo XIII; 
    c) alla parte III: 
      1) la sezione III del capo I del titolo I; 
      2)  gli  articoli  161,  162,  162-bis,  162-ter,   163,   164,
164-bis,165 e 169; 
      3) gli articoli 173, 174, 175, commi 1 e 2,  176,  177,  178  e
179; 
      4) il capo II del titolo IV; 
      5) gli articoli 184 e 185; 
    d) gli allegati B e C. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 10 agosto 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Savona,  Ministro  per  gli  affari
                                  europei 
 
                                  Bonafede, Ministro della giustizia 
 
                                  Bongiorno, Ministro per la pubblica
                                  amministrazione 
 
                                  Moavero  Milanesi,  Ministro  degli
                                  affari esteri e della  cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Tria,  Ministro   dell'economia   e
                                  delle finanze 
 
                                  Di Maio,  Ministro  dello  sviluppo
                                  economico 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
          Note all'art. 27: 
 
              -  Gli  articoli  3,  4,  5  e  6  del  citato  decreto
          legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  come  abrogati  dal
          presente decreto, cosi' recitavano: 
              «Art. 3 (Principio di necessita'  nel  trattamento  dei
          dati). - 1. I sistemi informativi e i programmi informatici
          sono configurati riducendo  al  minimo  l'utilizzazione  di
          dati  personali  e  di  dati  identificativi,  in  modo  da
          escluderne il trattamento quando  le  finalita'  perseguite
          nei  singoli  casi  possono  essere  realizzate   mediante,
          rispettivamente, dati anonimi od  opportune  modalita'  che
          permettano di identificare l'interessato solo  in  caso  di
          necessita'.» 
              «Art. 4 (Definizioni) .  -  1.  Ai  fini  del  presente
          codice si intende per: 
                a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di
          operazioni, effettuati anche senza l'ausilio  di  strumenti
          elettronici, concernenti  la  raccolta,  la  registrazione,
          l'organizzazione,  la  conservazione,   la   consultazione,
          l'elaborazione,    la    modificazione,    la    selezione,
          l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,
          il   blocco,   la   comunicazione,   la   diffusione,    la
          cancellazione e  la  distruzione  di  dati,  anche  se  non
          registrati in una banca di dati; 
                b) "dato personale", qualunque informazione  relativa
          a persona  fisica,  identificata  o  identificabile,  anche
          indirettamente,  mediante  riferimento  a  qualsiasi  altra
          informazione, ivi compreso  un  numero  di  identificazione
          personale; 
                c)  "dati  identificativi",  i  dati  personali   che
          permettono l'identificazione diretta dell'interessato; 
                d)  "dati  sensibili",  i  dati  personali  idonei  a
          rivelare  l'origine  razziale  ed  etnica,  le  convinzioni
          religiose, filosofiche  o  di  altro  genere,  le  opinioni
          politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
          organizzazioni a carattere religioso, filosofico,  politico
          o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare  lo
          stato di salute e la vita sessuale; 
                e) "dati  giudiziari",  i  dati  personali  idonei  a
          rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1,  lettere
          da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14  novembre  2002,  n.
          313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
          sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei  relativi
          carichi pendenti, o la qualita' di imputato o  di  indagato
          ai sensi degli articoli 60 e 61  del  codice  di  procedura
          penale; 
                f)  "titolare",  la  persona   fisica,   la   persona
          giuridica, la pubblica amministrazione  e  qualsiasi  altro
          ente,  associazione  od  organismo  cui  competono,   anche
          unitamente ad altro titolare, le decisioni in  ordine  alle
          finalita', alle modalita' del trattamento di dati personali
          e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo  della
          sicurezza; 
                g) "responsabile",  la  persona  fisica,  la  persona
          giuridica, la pubblica amministrazione  e  qualsiasi  altro
          ente, associazione od organismo preposti  dal  titolare  al
          trattamento di dati personali; 
                h) "incaricati", le  persone  fisiche  autorizzate  a
          compiere operazioni  di  trattamento  dal  titolare  o  dal
          responsabile; 
                i)  "interessato",  la   persona   fisica,   cui   si
          riferiscono i dati personali; 
                l)  "comunicazione",  il  dare  conoscenza  dei  dati
          personali  a  uno  o  piu'  soggetti  determinati   diversi
          dall'interessato, dal rappresentante del titolare 
                m)  "diffusione",  il  dare   conoscenza   dei   dati
          personali a soggetti  indeterminati,  in  qualunque  forma,
          anche   mediante   la   loro   messa   a   disposizione   o
          consultazione; 
                n) "dato anonimo",  il  dato  che  in  origine,  o  a
          seguito di trattamento, non puo'  essere  associato  ad  un
          interessato identificato o identificabile; 
                o) "blocco", la conservazione di dati  personali  con
          sospensione  temporanea  di  ogni  altra   operazione   del
          trattamento; 
                p) "banca di dati", qualsiasi  complesso  organizzato
          di 
                q)  "Garante",  l'autorita'  di  cui  all'art.   153,
          istituita dallalegge 31 dicembre 1996, n. 675. 
              2. Ai fini del presente  codice  si  intende,  inoltre,
          per: 
                a)  "comunicazione  elettronica",  ogni  informazione
          scambiata o trasmessa tra  un  numero  finito  di  soggetti
          tramite   un   servizio   di   comunicazione    elettronica
          accessibile  al  pubblico.  Sono  escluse  le  informazioni
          trasmesse al pubblico tramite  una  rete  di  comunicazione
          elettronica, come parte di un servizio di  radiodiffusione,
          salvo che le stesse  informazioni  siano  collegate  ad  un
          contraente   o    utente    ricevente,    identificato    o
          identificabile; 
                b)  "chiamata",  la  connessione  istituita   da   un
          servizio  di  comunicazione  elettronica   accessibile   al
          pubblico che consente la comunicazione bidirezionale; 
                c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi  di
          trasmissione  e,  se  del  caso,  le   apparecchiature   di
          commutazione o di instradamento e  altre  risorse,  inclusi
          gli  elementi  di  rete  non  attivi,  che  consentono   di
          trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo  di  fibre
          ottiche o con altri  mezzi  elettromagnetici,  comprese  le
          reti satellitari,  le  reti  terrestri  mobili  e  fisse  a
          commutazione di circuito e  a  commutazione  di  pacchetto,
          compresa Internet, le reti  utilizzate  per  la  diffusione
          circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi  per
          il trasporto della corrente elettrica, nella misura in  cui
          siano  utilizzati  per  trasmettere  i  segnali,  le   reti
          televisive  via  cavo,  indipendentemente   dal   tipo   di
          informazione trasportato; 
                d) "rete pubblica  di  comunicazioni",  una  rete  di
          comunicazione   elettronica   utilizzata   interamente    o
          prevalentemente  per  fornire  servizi   di   comunicazione
          elettronica  accessibili  al  pubblico,  che  supporta   il
          trasferimento di informazioni  tra  i  punti  terminali  di
          reti;(11) 
                e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi
          consistenti   esclusivamente   o   prevalentemente    nella
          trasmissione  di   segnali   su   reti   di   comunicazioni
          elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni  e  i
          servizi  di  trasmissione  nelle  reti  utilizzate  per  la
          diffusione circolare radiotelevisiva, nei  limiti  previsti
          dall'art.2,  lettera   c),   delladirettiva   2002/21/CEdel
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002; 
                f) "contraente", qualunque  persona  fisica,  persona
          giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un
          fornitore   di   servizi   di   comunicazione   elettronica
          accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o
          comunque  destinatario  di  tali  servizi  tramite   schede
          prepagate; 
                g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un
          servizio  di  comunicazione  elettronica   accessibile   al
          pubblico, per motivi privati o commerciali,  senza  esservi
          necessariamente abbonata; 
                h)  "dati  relativi  al  traffico",  qualsiasi   dato
          sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di  una
          comunicazione su una rete di  comunicazione  elettronica  o
          della relativa fatturazione; 
                i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato
          in una rete di comunicazione elettronica o da  un  servizio
          di  comunicazione  elettronica  che  indica  la   posizione
          geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un
          servizio  di  comunicazione  elettronica   accessibile   al
          pubblico; 
                l) "servizio a  valore  aggiunto",  il  servizio  che
          richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei
          dati relativi all'ubicazione diversi dai dati  relativi  al
          traffico, oltre a quanto e' necessario per la  trasmissione
          di una comunicazione o della relativa fatturazione; 
                m) "posta elettronica",  messaggi  contenenti  testi,
          voci,  suoni  o  immagini  trasmessi  attraverso  una  rete
          pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in
          rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a 
              3. Ai fini del presente codice  si  intende,  altresi',
          per: 
                a)  "misure  minime",  il  complesso   delle   misure
          tecniche,   informatiche,   organizzative,   logistiche   e
          procedurali di sicurezza che configurano il livello  minimo
          di protezione richiesto in  relazione  ai  rischi  previsti
          nell'art. 31; 
                b)  "strumenti  elettronici",  gli   elaboratori,   i
          programmi   per   elaboratori   e   qualunque   dispositivo
          elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il
          trattamento; 
                c)  "autenticazione  informatica",  l'insieme   degli
          strumenti elettronici e delle  procedure  per  la  verifica
          anche indiretta dell'identita'; 
                d) "credenziali  di  autenticazione",  i  dati  ed  i
          dispositivi,  in  possesso  di  una  persona,   da   questa
          conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per
          l'autenticazione informatica; 
                e) "parola chiave", componente di una credenziale  di
          autenticazione associata ad una persona ed a  questa  nota,
          costituita da una sequenza di caratteri  o  altri  dati  in
          forma elettronica; 
                f)  "profilo  di  autorizzazione",  l'insieme   delle
          informazioni, univocamente associate ad  una  persona,  che
          consente di individuare a quali dati  essa  puo'  accedere,
          nonche' i trattamenti ad essa consentiti; 
                g)  "sistema  di  autorizzazione",  l'insieme   degli
          strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati
          e alle modalita' di trattamento degli stessi,  in  funzione
          del profilo di autorizzazione del richiedente; 
                g-bis) "violazione  di  dati  personali":  violazione
          della  sicurezza  che  comporta  anche  accidentalmente  la
          distruzione, la perdita, la modifica,  la  rivelazione  non
          autorizzata  o  l'accesso  ai  dati  personali   trasmessi,
          memorizzati  o  comunque  elaborati  nel   contesto   della
          fornitura di un servizio di  comunicazione  accessibile  al
          pubblico. 
              4. Ai fini del presente codice si intende per: 
                a) "scopi storici", le finalita' di studio, indagine,
          ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del
          passato; 
                b)  "scopi  statistici",  le  finalita'  di  indagine
          statistica o di produzione di risultati statistici, anche a
          mezzo di sistemi informativi statistici; 
                c) "scopi scientifici", le finalita' di studio  e  di
          indagine  sistematica  finalizzata  allo   sviluppo   delle
          conoscenze scientifiche in uno specifico settore.» 
              «Art. 5 (Oggetto ed ambito di applicazione).  -  1.  Il
          presente  codice  disciplina   il   trattamento   di   dati
          personali,  anche  detenuti   all'estero,   effettuato   da
          chiunque e' stabilito nel territorio dello Stato  o  in  un
          luogo comunque soggetto alla sovranita' dello Stato. 
              2. Il presente codice si applica anche  al  trattamento
          di dati personali effettuato da chiunque e'  stabilito  nel
          territorio di un Paese non appartenente all'Unione  europea
          e  impiega,  per  il  trattamento,  strumenti  situati  nel
          territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici,
          salvo che essi siano utilizzati solo ai  fini  di  transito
          nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione
          del presente codice, il titolare del trattamento designa un
          proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato
          ai fini dell'applicazione della disciplina sul  trattamento
          dei dati personali. 
              3. Il  trattamento  di  dati  personali  effettuato  da
          persone  fisiche  per  fini  esclusivamente  personali   e'
          soggetto all'applicazione del presente  codice  solo  se  i
          dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla
          diffusione. Si applicano in ogni caso  le  disposizioni  in
          tema di responsabilita' e di  sicurezza  dei  dati  di  cui
          agliarticoli 15e31. 
              3-bis. (abrogato).» 
              «Art.  6  (Disciplina  del  trattamento).   -   1.   Le
          disposizioni contenute nella presente Parte si applicano  a
          tutti i trattamenti di  dati,  salvo  quanto  previsto,  in
          relazione  ad  alcuni   trattamenti,   dalle   disposizioni
          integrative o modificative della Parte II.» 
              -  Il titolo II, il titolo III, il titolo IV, il titolo
          V, il titolo VI e il titolo VII della parte  I  del  citato
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  come  abrogati
          dal presente decreto, erano cosi' rubricati: 
              «Titolo II (Diritti dell'interessato) 
              Titolo III (Regole  generali  per  il  trattamento  dei
          dati) 
              Titolo IV (Soggetti che effettuano il trattamento) 
              Titolo V (Sicurezza dei dati e dei sistemi) 
              Titolo VI (Adempimenti) 
              Titolo VII (Trasferimento dei dati all'estero».) 
              - Il capo I del titolo I, i capi III, IV e V del titolo
          IV, il capo III del titolo V, il capo V  del  titolo  V,  i
          capi II e III del titolo X, il titolo XI e il  titolo  XIII
          della parte II del citato  decreto  legislativo  30  giugno
          2003, n. 196, abrogati dal presente  decreto,  erano  cosi'
          rubricati: 
              «Titolo I (Trattamenti in ambito giudiziario) 
              Capo I (Profili generali) 
              Titolo IV (Trattamenti in ambito pubblico) 
              Capo III (Stato civile, anagrafi e liste elettorali) 
              Capo IV (Finalita' di rilevante interesse pubblico) 
              Capo V (Particolari contrassegni) 
              Titolo V  (Trattamento  di  dati  personali  in  ambito
          sanitario) 
              Capo III (Finalita' di rilevante interesse pubblico) 
              Capo V (Dati genetici) 
              Titolo X (Comunicazioni elettroniche) 
              Capo II (Internet e reti telematiche) 
              Capo III (Videosorveglianza) 
              Titolo XI (Libere professioni e investigazione privata) 
              Titolo XIII (Marketing diretto».) 
              - Gli articoli 76, 81, 83, 84, 87, 88, 89, 91, 94,  95,
          98, 112, 117, 118 e 119 del citato decreto  legislativo  30
          giugno 2003, n. 196, abrogati dal presente  decreto,  cosi'
          recitavano: 
              «Art. 76 (Esercenti professioni sanitarie  e  organismi
          sanitari pubblici).  -  1.  Gli  esercenti  le  professioni
          sanitarie  e  gli  organismi   sanitari   pubblici,   anche
          nell'ambito di un'attivita' di rilevante interesse pubblico
          ai sensi dell'art. 85, trattano i dati personali  idonei  a
          rivelare lo stato di salute: 
                a) con il consenso  dell'interessato  e  anche  senza
          l'autorizzazione del Garante, se  il  trattamento  riguarda
          dati  e  operazioni  indispensabili  per   perseguire   una
          finalita' di tutela della salute o dell'incolumita'  fisica
          dell'interessato; 
                b) anche senza il consenso dell'interessato e  previa
          autorizzazione del Garante, se la  finalita'  di  cui  alla
          lettera a) riguarda un terzo o la collettivita'. 
              2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso  puo'  essere
          prestato con le modalita' semplificate di cui al capo II. 
              3. Nei casi di cui  al  comma  1  l'autorizzazione  del
          Garante e' rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza,
          sentito il Consiglio superiore di sanita'.» 
              «Art. 81 (Prestazione del consenso). - 1.  Il  consenso
          al trattamento dei dati  idonei  a  rivelare  lo  stato  di
          salute, nei casi in cui e' necessario ai sensi del presente
          codice o  di  altra  disposizione  di  legge,  puo'  essere
          manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In
          tal caso il consenso  e'  documentato,  anziche'  con  atto
          scritto dell'interessato, con annotazione dell'esercente la
          professione sanitaria o dell'organismo sanitario  pubblico,
          riferita al trattamento di dati effettuato da  uno  o  piu'
          soggetti  e  all'informativa  all'interessato,   nei   modi
          indicati negliarticoli 78,79e80. 
              2.  Quando   il   medico   o   il   pediatra   fornisce
          l'informativa per conto di  piu'  professionisti  ai  sensi
          dell'art. 78, comma 4, oltre quanto previsto dal  comma  1,
          il consenso e' reso conoscibile ai medesimi  professionisti
          con  adeguate   modalita',   anche   attraverso   menzione,
          annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su  una
          carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente  un
          richiamo al medesimoart. 78,  comma  4,  e  alle  eventuali
          diverse specificazioni apposte all'informativa ai sensi del
          medesimo comma.» 
              «Art. 83 (Altre misure  per  il  rispetto  dei  diritti
          degli interessati). - 1. I soggetti di cui agliarticoli 78,
          79   e   80   adottano   idonee   misure   per   garantire,
          nell'organizzazione delle prestazioni  e  dei  servizi,  il
          rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali  e  della
          dignita'   degli   interessati,   nonche'    del    segreto
          professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e
          dai regolamenti in materia di modalita' di trattamento  dei
          dati sensibili e di misure minime di sicurezza. 
              2.  Le  misure  di  cui  al  comma  1  comprendono,  in
          particolare: 
                a) soluzioni  volte  a  rispettare,  in  relazione  a
          prestazioni  sanitarie  o  ad  adempimenti   amministrativi
          preceduti da un periodo di attesa all'interno di strutture,
          un ordine di precedenza e  di  chiamata  degli  interessati
          prescindendo dalla loro individuazione nominativa; 
                b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia,
          tenendo conto dell'eventuale uso di apparati  vocali  o  di
          barriere; 
                c) soluzioni tali  da  prevenire,  durante  colloqui,
          l'indebita conoscenza da parte  di  terzi  di  informazioni
          idonee a rivelare lo stato di salute; 
                d)  cautele  volte  ad  evitare  che  le  prestazioni
          sanitarie,  ivi  compresa  l'eventuale  documentazione   di
          anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuita' 
                e) il rispetto  della  dignita'  dell'interessato  in
          occasione della prestazione medica e in ogni operazione  di
          trattamento dei dati; 
                f) la previsione di opportuni accorgimenti  volti  ad
          assicurare  che,  ove   necessario,   possa   essere   data
          correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai  soli
          terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso; 
                g)  la  formale  previsione,  in   conformita'   agli
          ordinamenti   interni   delle   strutture   ospedaliere   e
          territoriali, di adeguate modalita' per informare  i  terzi
          legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli
          interessati nell'ambito dei reparti, informandone 
                h) la messa in atto di procedure, anche di formazione
          del  personale,  dirette  a  prevenire  nei  confronti   di
          estranei  un'esplicita  correlazione  tra  l'interessato  e
          reparti  o  strutture,  indicativa  dell'esistenza  di   un
          particolare stato di salute; 
                i) la sottoposizione degli incaricati  che  non  sono
          tenuti per legge  al  segreto  professionale  a  regole  di
          condotta analoghe al segreto professionale. 
              2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano  ai
          soggetti  di  cui  all'art.  78,   che   ottemperano   alle
          disposizioni di cui al comma 1 secondo modalita' adeguate a
          garantire  un  rapporto  personale  e  fiduciario  con  gli
          assistiti,  nel  rispetto   del   codice   di   deontologia
          sottoscritto ai sensi dell'art. 12.» 
              «Art. 84 (Comunicazione di dati all'interessato). -  1.
          I dati personali idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute
          possono essere resi noti all'interessato o ai  soggetti  di
          cui all'art. 82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti
          le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il
          tramite di  un  medico  designato  dall'interessato  o  dal
          titolare. Il presente comma non si applica  in  riferimento
          ai  dati  personali  forniti  in  precedenza  dal  medesimo
          interessato. 
              2. Il titolare o il  responsabile  possono  autorizzare
          per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai
          medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono
          rapporti diretti  con  i  pazienti  e  sono  incaricati  di
          trattare dati personali  idonei  a  rivelare  lo  stato  di
          salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato o ai
          soggetti di cui all'art. 82, comma 2, lettera a). L'atto di
          incarico  individua   appropriate   modalita'   e   cautele
          rapportate  al  contesto  nel  quale   e'   effettuato   il
          trattamento di dati.» 
              «Art. 87 (Medicinali a carico  del  Servizio  sanitario
          nazionale). - 1. Le  ricette  relative  a  prescrizioni  di
          medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario
          nazionale sono redatte secondo il modello di cui  al  comma
          2,  conformato  in   modo   da   permettere   di   risalire
          all'identita' dell'interessato solo in caso  di  necessita'
          connesse al controllo della correttezza della prescrizione,
          ovvero a fini  di  verifiche  amministrative  o  per  scopi
          epidemiologici e  di  ricerca,  nel  rispetto  delle  norme
          deontologiche applicabili. 
              2. Il modello cartaceo per  le  ricette  di  medicinali
          relative a  prescrizioni  di  medicinali  a  carico,  anche
          parziale, del Servizio sanitario  nazionale,  di  cui  agli
          allegati 1, 3, 5 e 6 deldecreto del Ministro della  sanita'
          11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2,  paragrafo  2.2.2.
          del relativo  disciplinare  tecnico,  e'  integrato  da  un
          tagliando predisposto  su  carta  o  con  tecnica  di  tipo
          copiativo e unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3. 
              3. Il tagliando di cui al comma 2 e' apposto sulle zone
          del modello predisposte per l'indicazione delle generalita'
          e dell'indirizzo dell'assistito, in modo da consentirne  la
          visione solo per effetto di una momentanea separazione  del
          tagliando medesimo che  risulti  necessaria  ai  sensi  dei
          commi 4 e 5. 
              4. Il tagliando puo'  essere  momentaneamente  separato
          dal modello di  ricetta,  e  successivamente  riunito  allo
          stesso, quando il  farmacista  lo  ritiene  indispensabile,
          mediante sottoscrizione  apposta  sul  tagliando,  per  una
          effettiva   necessita'   connessa   al   controllo    della
          correttezza della prescrizione, anche per  quanto  riguarda
          la corretta fornitura del farmaco. 
              5. Il tagliando puo'  essere  momentaneamente  separato
          nei modi di cui al comma 3 anche presso i competenti organi
          per fini di verifica amministrativa sulla correttezza della
          prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere
          indagini epidemiologiche o di ricerca in  conformita'  alla
          legge, quando e' indispensabile per il perseguimento  delle
          rispettive finalita'. 
              6. Con decreto del Ministro della  salute,  sentito  il
          Garante, puo' essere individuata  una  ulteriore  soluzione
          tecnica diversa da quella  indicata  nel  comma  1,  basata
          sull'uso  di  una  fascetta  adesiva  o  su  altra  tecnica
          equipollente relativa anche a modelli non cartacei.» 
              «Art.  88  (Medicinali  non  a  carico   del   Servizio
          sanitario nazionale). - 1. Nelle prescrizioni  cartacee  di
          medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico,
          anche  parziale,  del  Servizio  sanitario  nazionale,   le
          generalita' dell'interessato non sono indicate. 
              2. Nei casi di cui al comma 1 il medico  puo'  indicare
          le   generalita'   dell'interessato   solo    se    ritiene
          indispensabile permettere di risalire alla  sua  identita',
          per un'effettiva  necessita'  derivante  dalle  particolari
          condizioni del  medesimo  interessato  o  da  una  speciale
          modalita' di preparazione o di utilizzazione.» 
              «Art. 89 (Casi particolari). - 1. Le  disposizioni  del
          presente capo non precludono l'applicazione di disposizioni
          normative che prevedono il  rilascio  di  ricette  che  non
          identificano   l'interessato    o    recanti    particolari
          annotazioni, contenute anche neldecreto-legge  17  febbraio
          1998, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dallalegge  8
          aprile 1998, n. 94. 
              2. Nei casi in cui deve  essere  accertata  l'identita'
          dell'interessato ai sensi del testo unico  delle  leggi  in
          materia  di  disciplina  degli  stupefacenti   e   sostanze
          psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
          stati  di  tossicodipendenza,  approvato   condecreto   del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          successive  modificazioni,  le  ricette   sono   conservate
          separatamente da ogni altro documento che non  ne  richiede
          l'utilizzo. 
              2-bis. Per i soggetti di cui all'art. 78,  l'attuazione
          delle disposizioni di cui all'art. 87 comma 3,  e88,  comma
          1,    e'    subordinata    ad    un'esplicita     richiesta
          dell'interessato.» 
              «Art. 91  (Dati  trattati  mediante  carte).  -  1.  Il
          trattamento in ogni forma di  dati  idonei  a  rivelare  lo
          stato di salute o la vita sessuale eventualmente registrati
          su  carte  anche  non  elettroniche,  compresa   la   carta
          nazionale dei servizi,  o  trattati  mediante  le  medesime
          carte e' consentito se necessario  ai  sensi  dell'art.  3,
          nell'osservanza di misure ed  accorgimenti  prescritti  dal
          Garante nei modi di cui all'art. 17.» 
              «Art. 94 (Banche di dati, registri e schedari in ambito
          sanitario). - 1. Il trattamento di dati idonei  a  rivelare
          lo stato di salute contenuti in banche di  dati,  schedari,
          archivi  o  registri  tenuti  in   ambito   sanitario,   e'
          effettuato nel rispetto dell'art. 3anche presso  banche  di
          dati, schedari, archivi o registri gia' istituiti alla data
          di entrata in vigore del presente codice e  in  riferimento
          ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente  alla
          medesima data, in particolare presso: 
                a) il registro  nazionale  dei  casi  di  mesotelioma
          asbesto-correlati istituito presso l'Istituto superiore per
          la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl),  di  cui
          all'art. 1 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri 10 dicembre 2002, n. 308; 
                b) la banca di dati in materia di sorveglianza  della
          malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti  e  sindromi
          ad essa correlate, di  cui  aldecreto  del  Ministro  della
          salute in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002; 
                c) il registro nazionale delle malattie rare  di  cui
          all'art. 3 del decreto del Ministro della sanita'  in  data
          18 maggio 2001, n. 279; 
                d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti 
                e)  gli  schedari  dei  donatori  di  sangue  di  cui
          all'art. 15 del decreto del Ministro della sanita' in  data
          26 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  78
          del 3 aprile 2001.» 
              «Art.  95  (Dati  sensibili  e  giudiziari).  -  1.  Si
          considerano  di  rilevante  interesse  pubblico,  ai  sensi
          degliarticoli  20e21,  le  finalita'  di  istruzione  e  di
          formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o
          universitario, con particolare riferimento a quelle  svolte
          anche in forma integrata.» 
              «Art. 98 (Finalita' di rilevante interesse pubblico). -
          1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
          degliarticoli 20e21, le finalita' relative  ai  trattamenti
          effettuati da soggetti pubblici: 
                a) per scopi storici, concernenti  la  conservazione,
          l'ordinamento e la  comunicazione  dei  documenti  detenuti
          negli archivi di Stato e negli archivi storici  degli  enti
          pubblici, secondo quanto disposto daldecreto legislativo 29
          ottobre 1999, n. 490, di approvazione del  testo  unico  in
          materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal
          presente codice; 
                b) che fanno parte del sistema  statistico  nazionale
          (Sistan) ai sensi deldecreto legislativo 6 settembre  1989,
          n. 322, e successive modificazioni; 
                c) per scopi scientifici.» 
              «Art. 112 (Finalita' di rilevante interesse  pubblico).
          - 1. Si considerano di  rilevante  interesse  pubblico,  ai
          sensi degliarticoli 20e21, le finalita' di instaurazione  e
          gestione da parte  di  soggetti  pubblici  di  rapporti  di
          lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche  non
          retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di
          altre forme di impiego che non comportano  la  costituzione
          di un rapporto di lavoro subordinato. 
              2. Tra i trattamenti effettuati per le finalita' di cui
          al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli
          effettuati al fine di: 
                a) applicare la normativa in materia di  collocamento
          obbligatorio e  assumere  personale  anche  appartenente  a
          categorie protette; 
                b) garantire le pari opportunita'; 
                c) accertare il  possesso  di  particolari  requisiti
          previsti per  l'accesso  a  specifici  impieghi,  anche  in
          materia di tutela delle minoranze linguistiche,  ovvero  la
          sussistenza  dei  presupposti  per  la  sospensione  o   la
          cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di
          sede per incompatibilita' e  il  conferimento  di  speciali
          abilitazioni; 
                d) adempiere ad obblighi  connessi  alla  definizione
          dello  stato  giuridico  ed  economico,  ivi  compreso   il
          riconoscimento  della  causa  di   servizio   o   dell'equo
          indennizzo, nonche'  ad  obblighi  retributivi,  fiscali  o
          contabili, relativamente al  personale  in  servizio  o  in
          quiescenza, ivi  compresa  la  corresponsione  di  premi  e
          benefici assistenziali; 
                e) adempiere a specifici obblighi o svolgere  compiti
          previsti dalla normativa in materia di igiene  e  sicurezza
          del lavoro o  di  sicurezza  o  salute  della  popolazione,
          nonche' in materia sindacale; 
                f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed
          assistenziali, la normativa in  materia  di  previdenza  ed
          assistenza  ivi  compresa  quella  integrativa,  anche   in
          applicazione deldecreto legislativo  del  Capo  provvisorio
          dello  Stato  29  luglio  1947,  n.  804,   riguardo   alla
          comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione
          elettronica, agli istituti di  patronato  e  di  assistenza
          sociale, alle  associazioni  di  categoria  e  agli  ordini
          professionali   che   abbiano    ottenuto    il    consenso
          dell'interessato ai sensi dell'art. 23in relazione  a  tipi
          di dati individuati specificamente; 
                g) svolgere attivita' dirette all'accertamento  della
          responsabilita'  civile,  disciplinare   e   contabile   ed
          esaminare i ricorsi amministrativi in conformita' 
                h)  comparire  in  giudizio   a   mezzo   di   propri
          rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato  o
          di conciliazione  nei  casi  previsti  dalla  legge  o  dai
          contratti collettivi di lavoro; 
                i)  salvaguardare  la  vita  o  l'incolumita'  fisica
          dell'interessato o di terzi; 
                l)  gestire  l'anagrafe  dei  pubblici  dipendenti  e
          applicare  la  normativa  in  materia  di   assunzione   di
          incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori  e
          consulenti; 
                m)   applicare   la   normativa   in    materia    di
          incompatibilita' e rapporti 
                n)  svolgere  l'attivita'  di  indagine  e  ispezione
          presso soggetti pubblici; 
                o) valutare  la  qualita'  dei  servizi  resi  e  dei
          risultati conseguiti. 
              3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed
          o) del comma 2 e' consentita in forma anonima e,  comunque,
          tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.» 
              «Art. 117 (Affidabilita' e puntualita' nei  pagamenti).
          - 1.  Il  Garante  promuove,  ai  sensi  dell'art.  12,  la
          sottoscrizione di un  codice  di  deontologia  e  di  buona
          condotta per il trattamento dei dati  personali  effettuato
          nell'ambito di sistemi informativi  di  cui  sono  titolari
          soggetti privati,  utilizzati  a  fini  di  concessione  di
          crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilita' e
          la puntualita' nei pagamenti da  parte  degli  interessati,
          individuando anche specifiche modalita'  per  garantire  la
          comunicazione di dati personali  esatti  e  aggiornati  nel
          rispetto dei diritti dell'interessato.» 
              «Art. 118 (Informazioni commerciali). - 1.  Il  Garante
          promuove, ai sensi dell'art. 12, la  sottoscrizione  di  un
          codice  di  deontologia  e  di  buona   condotta   per   il
          trattamento  dei  dati  personali  effettuato  a  fini   di
          informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione
          con  quanto  previsto  dall'art.  13,  comma  5,  modalita'
          semplificate per  l'informativa  all'interessato  e  idonei
          meccanismi per garantire la qualita' e l'esattezza dei dati
          raccolti e comunicati.» 
              «Art. 119 (Dati relativi al comportamento debitorio). -
          1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di  cui
          all'art. 118sono altresi' individuati  termini  armonizzati
          di  conservazione  dei   dati   personali   contenuti,   in
          particolare, in banche di dati, registri ed elenchi  tenuti
          da soggetti pubblici e privati, riferiti  al  comportamento
          debitorio  dell'interessato  nei  casi  diversi  da  quelli
          disciplinati nel codice di cui all'art. 117, tenendo  conto
          della specificita' dei trattamenti nei diversi ambiti.». 
              - La Sezione III del Capo I del Titolo I e il  Capo  II
          del  Titolo  IV  della  Parte  III   del   citato   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, abrogati  dal  presente
          decreto, erano cosi' rubricati: 
                «Parte III (Tutela dell'interessato e sanzioni) 
                Titolo I (Tutela amministrativa e giurisdizionale) 
                Capo I (Tutela dinanzi al garante) 
                Sezione   III   (Tutela    alternativa    a    quella
          giurisdizionale) 
                Titolo  IV  (Disposizioni  modificative,  abrogative,
          transitorie e finali) 
                Capo II (Disposizioni transitorie)». 
              - Per gli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164
          e 164-bis del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, abrogati dal  presente  decreto,  si  vedano  le  note
          all'art. 18. 
              - Gli articoli 165, 169, 173, 174, 175, 176, 177,  178,
          179, 184 e 185 del citato  decreto  legislativo  30  giugno
          2003,  n.  196,  abrogati  dal  presente   decreto,   cosi'
          recitavano: 
              «Art.  165   (Pubblicazione   del   provvedimento   del
          Garante). - 1. Nei casi di cui agli articoli  del  presente
          Capo  puo'  essere  applicata  la  sanzione  amministrativa
          accessoria della pubblicazione  dell'ordinanza-ingiunzione,
          per intero o per estratto, in uno o piu' giornali  indicati
          nel provvedimento che la applica. La pubblicazione ha luogo
          a cura e spese del contravventore.» 
              «Art.  169  (Misure  di  sicurezza).  -  1.   Chiunque,
          essendovi tenuto,  omette  di  adottare  le  misure  minime
          previste dall'art. 33e' punito con  l'arresto  sino  a  due
          anni. 
              2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento  o,
          nei casi complessi, anche con successivo atto del  Garante,
          e' impartita una prescrizione fissando un  termine  per  la
          regolarizzazione  non  eccedente  il   periodo   di   tempo
          tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare
          complessita' o per l'oggettiva difficolta' dell'adempimento
          e comunque non superiore a sei mesi.  Nei  sessanta  giorni
          successivi   allo   scadere   del   termine,   se   risulta
          l'adempimento alla  prescrizione,  l'autore  del  reato  e'
          ammesso dal Garante a pagare una somma pari al  quarto  del
          massimo  della  sanzione  stabilita   per   la   violazione
          amministrativa. L'adempimento e il pagamento estinguono  il
          reato.  L'organo  che  impartisce  la  prescrizione  e   il
          pubblico  ministero  provvedono  nei  modi  di   cui   agli
          articoli21,22,23e24 del  decreto  legislativo  19  dicembre
          1994,  n.  758,  e  successive  modificazioni,  in   quanto
          applicabili.» 
              «Art. 173 (Convenzione di applicazione dell'Accordo  di
          Schengen). - 1. La legge  30  settembre  1993,  n.  388,  e
          successive modificazioni, di  ratifica  ed  esecuzione  dei
          protocolli e  degli  accordi  di  adesione  all'accordo  di
          Schengen e alla relativa convenzione  di  applicazione,  e'
          cosi' modificata: 
                a) il comma 2 dell'art. 9e' sostituito dal seguente: 
                  "2.  Le   richieste   di   accesso,   rettifica   o
          cancellazione,    nonche'    di    verifica,    di     cui,
          rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2,
          della Convenzione, sono rivolte  all'autorita'  di  cui  al
          comma 1."; 
                b) il comma 2 dell'art. 10 e' soppresso; 
                c) l'art. 11e' sostituito dal seguente: 
                  "11. 1. L'autorita' di controllo  di  cui  all'art.
          114 della Convenzione e' il Garante per la  protezione  dei
          dati  personali.  Nell'esercizio  dei   compiti   ad   esso
          demandati per legge, il Garante esercita il  controllo  sui
          trattamenti di dati in applicazione  della  Convenzione  ed
          esegue le verifiche previste nel medesimo art.  114,  anche
          su segnalazione o reclamo dell'interessato all'esito di  un
          inidoneo  riscontro  alla  richiesta   rivolta   ai   sensi
          dell'art. 9, comma 2, quando non e'  possibile  fornire  al
          medesimo interessato una risposta sulla base degli elementi
          forniti dall'autorita' di cui all'art. 9, comma 1. 
              2. Si applicano le disposizioni dell'art. 10, comma  5,
          della  legge  1°  aprile  1981,  n.   121,   e   successive
          modificazioni."; 
                d) l'art. 12e' abrogato.» 
              «Art. 174 (Notifiche di atti e vendite giudiziarie).  -
          1. All'art. 137 del codice di  procedura  civile,  dopo  il
          secondo  comma,  sono   inseriti   i   seguenti:   "Se   la
          notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie  del
          destinatario, tranne che  nel  caso  previsto  dal  secondo
          comma dell'art. 143,  l'ufficiale  giudiziario  consegna  o
          deposita la copia dell'atto  da  notificare  in  busta  che
          provvede  a  sigillare  e  su  cui  trascrive   il   numero
          cronologico  della  notificazione,   dandone   atto   nella
          relazione in calce all'originale  e  alla  copia  dell'atto
          stesso. Sulla busta non sono apposti  segni  o  indicazioni
          dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. 
              Le disposizioni di cui  al  terzo  comma  si  applicano
          anche  alle  comunicazioni  effettuate  con  biglietto   di
          cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.". 
              2. Al primo comma dell'art. 138 del codice di procedura
          civile,  le   parole   da:   "puo'   sempre   eseguire"   a
          "destinatario," sono sostituite dalle seguenti: "esegue  la
          notificazione di regola mediante consegna della copia nelle
          mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione
          oppure, se cio' non e' possibile,". 
              3.  Nel  quarto  comma  dell'art.  139  del  codice  di
          procedura civile, la parola:  "l'originale"  e'  sostituita
          dalle seguenti: "una ricevuta". 
              4. Nell'art. 140 del codice di procedura  civile,  dopo
          le parole: "affigge avviso del deposito" sono  inserite  le
          seguenti: "in busta chiusa e sigillata". 
              5. All'art. 142 del codice  di  procedura  civile  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) il primo e il secondo comma  sono  sostituiti  dal
          seguente: "Salvo quanto disposto nel secondo comma,  se  il
          destinatario non ha residenza,  dimora  o  domicilio  nello
          Stato  e  non  vi  ha  eletto  domicilio  o  costituito  un
          procuratore a norma  dell'art.  77,  l'atto  e'  notificato
          mediante spedizione al destinatario per mezzo  della  posta
          con raccomandata e mediante  consegna  di  altra  copia  al
          pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero
          degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale
          e' diretta."; 
                b) nell'ultimo comma le parole: "ai commi precedenti"
          sono sostituite dalle seguenti: "al primo comma". 
              6. Nell'art. 143, primo comma, del codice di  procedura
          civile, sono soppresse le parole da: ",  e  mediante"  fino
          alla fine del periodo. 
              7. All'art. 151, primo comma, del codice  di  procedura
          civile dopo le parole: "maggiore celerita'"  sono  aggiunte
          le  seguenti:  ",  di  riservatezza  o  di   tutela   della
          dignita'". 
              8. All'art. 250 del codice di procedura civile dopo  il
          primo comma e' aggiunto il seguente: "L'intimazione di  cui
          al primo comma, se non e'  eseguita  in  mani  proprie  del
          destinatario o mediante servizio postale, e' effettuata  in
          busta chiusa e sigillata.". 
              9. All'art. 490, terzo comma, del codice  di  procedura
          civile  e'  aggiunto,  in  fine,   il   seguente   periodo:
          "Nell'avviso e' omessa l'indicazione del debitore". 
              10. All'art. 570, primo comma, del codice di  procedura
          civile le parole:  "del  debitore,"  sono  soppresse  e  le
          parole da: "informazioni" fino alla  fine  sono  sostituite
          dalle  seguenti:   "informazioni,   anche   relative   alle
          generalita' del  debitore,  possono  essere  fornite  dalla
          cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse". 
              11. All'art. 14, quarto comma, della legge 24  novembre
          1981, n. 689, e successive modificazioni, e'  aggiunto,  in
          fine, il seguente periodo:  "Quando  la  notificazione  non
          puo' essere eseguita in mani proprie del  destinatario,  si
          osservano le modalita' previste dall'art. 137, terzo comma,
          del medesimo codice. ". 
              12. Dopo l'art. 15 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  e'  inserito  il
          seguente: 
              "Art.  15-bis.  (Notificazioni  di  atti  e  documenti,
          comunicazioni ed avvisi) - 1. Alla notificazione di atti  e
          di  documenti  da   parte   di   organi   delle   pubbliche
          amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati  o  da
          persone da essi delegate, nonche' a comunicazioni ed avvisi
          circa il relativo contenuto, si applicano  le  disposizioni
          contenute  nell'art.  137,  terzo  comma,  del  codice   di
          procedura  civile.  Nei  biglietti  e   negli   inviti   di
          presentazione sono indicate  le  informazioni  strettamente
          necessarie a tale fine.". 
              13. All'art. 148 del codice di  procedura  penale  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
                  " 3. L'atto e' notificato per intero, salvo che  la
          legge disponga altrimenti, di regola mediante  consegna  di
          copia al destinatario oppure, se  cio'  non  e'  possibile,
          alle  persone  indicate  nel  presente  titolo.  Quando  la
          notifica non puo'  essere  eseguita  in  mani  proprie  del
          destinatario,  l'ufficiale   giudiziario   o   la   polizia
          giudiziaria consegnano la copia  dell'atto  da  notificare,
          fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o
          al  domiciliatario,  dopo  averla  inserita  in  busta  che
          provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico
          della notificazione e dandone atto nella relazione in calce
          all'originale e alla copia dell'atto."; 
                b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
                  "5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni  altro
          biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona
          diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente
          necessarie.". 
              14. All'art. 157, comma  6,  del  codice  di  procedura
          penale le parole: "e' scritta all'esterno del plico stesso"
          sono sostituite dalle seguenti:  "e'  effettuata  nei  modi
          previsti dall'art. 148, comma 3". 
              15. All'art. 80 delle disposizioni  di  attuazione  del
          codice   di   procedura   penale,   approvate    condecreto
          legislativo  28  luglio  1989,  n.  271,  il  comma  1   e'
          sostituito dal seguente: 
                "1. Se la copia del decreto di  perquisizione  locale
          e' consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica
          la disposizione di cui all'art. 148, comma 3, del codice.". 
              16. Allalegge 20 novembre 1982, n. 890, sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
                a) all'art. 2, primo comma, e' aggiunto, in fine,  il
          seguente periodo: "Sulle buste non  sono  apposti  segni  o
          indicazioni  dai  quali  possa   desumersi   il   contenuto
          dell'atto."; 
                b) all'art. 8, secondo comma, secondo  periodo,  dopo
          le parole: "L'agente postale rilascia avviso" sono inserite
          le seguenti: ", in busta chiusa, del deposito». 
              «Art. 175 (Forze  di  polizia).  -  1.  Il  trattamento
          effettuato   per   il   conferimento   delle   notizie   ed
          informazioni   acquisite    nel    corso    di    attivita'
          amministrative ai sensi dell'art. 21, comma 1, della  legge
          26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di cui al comma
          3 del medesimo art. e' oggetto di comunicazione al  Garante
          ai sensi dell'art. 39, commi 2 e 3. 
              2. I dati personali trattati dalle  forze  di  polizia,
          dagli organi di pubblica sicurezza e dagli  altri  soggetti
          di cui all'art. 53, comma 1, senza l'ausilio  di  strumenti
          elettronici anteriormente alla data di  entrata  in  vigore
          del presente codice, in sede di applicazione  del  presente
          codice possono  essere  ulteriormente  trattati  se  ne  e'
          verificata l'esattezza,  completezza  ed  aggiornamento  ai
          sensi dell'art. 11. 
              3. L'art. 10 della legge 1°  aprile  1981,  n.  121,  e
          successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
              "Art. 10  (Controlli) -  1.  Il  controllo  sul  Centro
          elaborazione  dati  e'  esercitato  dal  Garante   per   la
          protezione dei dati  personali,  nei  modi  previsti  dalla
          legge e dai regolamenti. 
              2. I dati e le informazioni  conservati  negli  archivi
          del  Centro  possono  essere  utilizzati  in   procedimenti
          giudiziari    o    amministrativi    soltanto    attraverso
          l'acquisizione delle fonti originarie  indicate  nel  primo
          comma  dell'art.  7,  fermo   restando   quanto   stabilito
          dall'art. 240 del codice di procedura  penale.  Quando  nel
          corso di un procedimento giurisdizionale  o  amministrativo
          viene rilevata l'erroneita' o l'incompletezza  dei  dati  e
          delle   informazioni,   o   l'illegittimita'    del    loro
          trattamento,  l'autorita'  precedente  ne  da'  notizia  al
          Garante per la protezione dei dati personali. 
              3. La persona alla quale si  riferiscono  i  dati  puo'
          chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma
          dell'art. 5 la conferma dell'esistenza  di  dati  personali
          che  lo  riguardano,  la  loro   comunicazione   in   forma
          intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione
          di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la  loro
          cancellazione o trasformazione in forma anonima. 
              4.  Esperiti  i   necessari   accertamenti,   l'ufficio
          comunica al richiedente,  non  oltre  trenta  giorni  dalla
          richiesta,  le  determinazioni  adottate.  L'ufficio   puo'
          omettere  di  provvedere  sulla  richiesta  se  cio'   puo'
          pregiudicare azioni od operazioni a  tutela  dell'ordine  e
          della sicurezza pubblica o  di  prevenzione  e  repressione
          della criminalita', dandone informazione al Garante per  la
          protezione dei dati personali. 
              5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza  di  dati
          personali che lo riguardano, trattati anche  in  forma  non
          automatizzata in violazione di disposizioni di legge  o  di
          regolamento, puo'  chiedere  al  tribunale  del  luogo  ove
          risiede  il  titolare  del  trattamento  di  compiere   gli
          accertamenti  necessari  e  di   ordinare   la   rettifica,
          l'integrazione, la cancellazione  o  la  trasformazione  in
          forma anonima dei dati medesimi.». 
              «Art. 176 (Soggetti pubblici). - 1. Nell'art. 24, comma
          3, della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  dopo  le  parole:
          "mediante strumenti informatici" sono inserite le seguenti:
          ", fuori dei casi di accesso  a  dati  personali  da  parte
          della persona cui i dati si riferiscono, ". 
              2. Nell'art. 2 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
          n.  165,  in  materia  di  ordinamento  del   lavoro   alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1
          e'   inserito   il   seguente:   "1-bis.   I   criteri   di
          organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel
          rispetto della disciplina in  materia  di  trattamento  dei
          dati personali.". 
              3. L'art.  4,  comma  1,  del  decreto  legislativo  12
          febbraio  1993,  n.  39,  e  successive  modificazioni,  e'
          sostituito  dal  seguente:  "1.  E'  istituito  il   Centro
          nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione,
          che opera presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri
          per  l'attuazione  delle   politiche   del   Ministro   per
          l'innovazione  e  le  tecnologie,  con  autonomia  tecnica,
          funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria  e  con
          indipendenza di giudizio.".(187) 
              4. Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
          amministrazione  continuano  ad  applicarsi  l'art.  6  del
          decreto legislativo 12 febbraio 1993,  n.  39,  nonche'  le
          vigenti modalita' di finanziamento nell'ambito dello  stato
          di  previsione  del   Ministero   dell'economia   e   delle
          finanze.(187) 
              5. L'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del
          1993,  e  successive  modificazioni,  e'   sostituito   dal
          seguente: "1. Il Centro nazionale propone al Presidente del
          Consiglio   dei   ministri   l'adozione   di    regolamenti
          concernenti la sua organizzazione,  il  suo  funzionamento,
          l'amministrazione  del   personale,   l'ordinamento   delle
          carriere,  nonche'  la  gestione  delle  spese  nei  limiti
          previsti dal presente decreto.". 
              6. La denominazione: "Autorita' per l'informatica nella
          pubblica amministrazione" contenuta nella vigente normativa
          e'  sostituita  dalla  seguente:  "Centro   nazionale   per
          l'informatica nella pubblica amministrazione». 
              «Art. 177 (Disciplina anagrafica, dello stato civile  e
          delle liste elettorali). - 1. Il comune puo' utilizzare gli
          elenchi di cui  all'art.  34,  comma  1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio  1989,  n.  223,  per
          esclusivo  uso  di  pubblica  utilita'  anche  in  caso  di
          applicazione della disciplina in materia  di  comunicazione
          istituzionale. 
              2. Il comma 7 dell'art. 28 della legge 4  maggio  1983,
          n. 184,  e  successive  modificazioni,  e'  sostituito  dal
          seguente: "7. L'accesso alle informazioni non e' consentito
          nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita
          di non volere essere nominata ai sensi dell'art. 30,  comma
          1, del decreto del Presidente della Repubblica  3  novembre
          2000, n. 396.". 
              3. Il rilascio degli estratti degli  atti  dello  stato
          civile di cui all'art. 107 del decreto del Presidente della
          Repubblica 3 novembre 2000, n.  396e'  consentito  solo  ai
          soggetti  cui  l'atto  si  riferisce,  oppure  su  motivata
          istanza comprovante l'interesse personale  e  concreto  del
          richiedente  a   fini   di   tutela   di   una   situazione
          giuridicamente  rilevante,  ovvero  decorsi  settanta  anni
          dalla formazione dell'atto. 
              4.  Nel  primo  comma  dell'art.  5  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 20 marzo  1967,  n.  223,  sono
          soppresse le lettere d) ed e). 
              5.  Nell'art.  51  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 20 marzo  1967,  n.  223,  il  quinto  comma  e'
          sostituto dal seguente: "Le liste elettorali possono essere
          rilasciate in copia per  finalita'  di  applicazione  della
          disciplina in materia di elettorato attivo  e  passivo,  di
          studio, di ricerca statistica,  scientifica  o  storica,  o
          carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di  un
          interesse collettivo o diffuso.». 
              «Art. 178 (Disposizioni in  materia  sanitaria).  -  1.
          Nell'art. 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre
          1978, n. 833, in materia di libretto  sanitario  personale,
          dopo le parole: "il Consiglio sanitario nazionale" e  prima
          della virgola sono inserite le seguenti: "e il Garante  per
          la protezione dei dati personali". 
              2. All'art. 5 della legge 5 giugno  1990,  n.  135,  in
          materia di AIDS e  infezione  da  HIV,  sono  apportate  le
          seguenti modifiche: 
                a)  il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  "1.
          L'operatore sanitario e ogni altro  soggetto  che  viene  a
          conoscenza di un  caso  di  AIDS,  ovvero  di  un  caso  di
          infezione da HIV, anche non accompagnato da stato  morboso,
          e' tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare
          ogni misura o accorgimento occorrente  per  la  tutela  dei
          diritti e  delle  liberta'  fondamentali  dell'interessato,
          nonche' della relativa dignita'."; 
                b) nel comma 2,  le  parole:  "decreto  del  Ministro
          della sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del
          Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione
          dei dati personali". 
              3. Nell'art. 5, comma 3,  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992,  n.  539,  e  successive  modificazioni,  in
          materia di medicinali per uso umano, e' inserito, in  fine,
          il seguente periodo: "Decorso tale  periodo  il  farmacista
          distrugge  le  ricette  con  modalita'  atte  ad  escludere
          l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti. ". 
              4. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro  della
          sanita' in data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta
          ufficiale  n.  72  del  27  marzo  1997,  in   materia   di
          importazione  di  medicinali  registrati  all'estero,  sono
          soppresse le lettere f) ed h). 
              5. Nel comma 1,  primo  periodo,  dell'art.  5-bis  del
          decreto-legge 17 febbraio  1998,  n.  23,  convertito,  con
          modificazioni, dallalegge 8 aprile 1998, n. 94,  le  parole
          da: "riguarda  anche"  fino  alla  fine  del  periodo  sono
          sostituite dalle  seguenti:  "e'  acquisito  unitamente  al
          consenso relativo al trattamento dei dati personali». 
              «Art. 179 (Altre modifiche). -  1.  Nell'art.  6  della
          legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le  parole:  ";
          mantenere la necessaria riservatezza per  tutto  quanto  si
          riferisce alla vita familiare" e: "garantire al  lavoratore
          il rispetto della sua personalita'  e  della  sua  liberta'
          morale;". 
              2. Nell'art. 38, primo comma,  della  legge  20  maggio
          1970, n. 300, sono soppresse le parole: "4," e ",8". 
              3. Al comma 3 dell'art. 12 del decreto  legislativo  22
          maggio 1999, n. 185, in materia di  contratti  a  distanza,
          sono aggiunte  in  fine  le  seguenti  parole:  ",  ovvero,
          limitatamente  alla  violazione  di  cui  all'art.  10,  al
          Garante per la protezione dei dati personali". 
              4. (abrogato).» 
              «Art. 184 (Attuazione di direttive europee).  -  1.  Le
          disposizioni   del   presente   codice   danno   attuazione
          alladirettiva  96/45/CEdel   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,   del   24   ottobre   1995,   e   alladirettiva
          2002/58/CEdel Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  12
          luglio 2002. 
              2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno
          riferimento a disposizioni comprese nellalegge 31  dicembre
          1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate dal presente
          codice,  il  riferimento   si   intende   effettuato   alle
          corrispondenti disposizioni del presente codice secondo  la
          tavola di corrispondenza riportata in allegato. 
              3.  Restano  ferme  le  disposizioni  di  legge  e   di
          regolamento  che  stabiliscono  divieti   o   limiti   piu'
          restrittivi  in  materia  di  trattamento  di  taluni  dati
          personali.» 
              «Art. 185 (Allegazione dei codici di deontologia  e  di
          buona condotta). - 1. L'allegato A)riporta, oltre ai codici
          di cui all'art. 12, commi 1 e 4, quelli promossi  ai  sensi
          degliarticoli 25e31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
          gia' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
          italiana alla data di emanazione del presente codice.». 
              - Gli allegati B e C del citato decreto legislativo  30
          giugno 2003, n. 196, abrogati  dal  presente  decreto, sono
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 174  del  29  luglio
          2003, S.O.

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