PMI ITALIANE : incentivi per partecipare alle fiere internazionali

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Quanti piccoli imprenditori italiani vorrebbero presentare il proprio prodotto o servizio ad un nuovo mercato, magari fuori dai confini italiani, ma non hanno abbastanza risorse economiche per farlo?

Per dare un supporto concreto e contribuire alla crescita delle imprese italiane in campo internazionale, il Ministero dello Sviluppo Economico nel Decreto Legge 34/2019, ha previsto degli incentivi economici per un valore di 5 milioni di euro per l’anno 2020, a sostegno delle imprese che vogliono partecipare alle fiere internazionali.

In cosa consiste l’incentivo per la partecipazione alle fiere internazionali?

L’incentivo è in forma di credito d’imposta, ed è attribuito nella misura del 30% delle spese sostenute per la partecipazione  a fiere internazionali di settore, fino ad un massimo di 60 mila euro.

Quali sono le spese riconosciute per il credito d’imposta?

Rientrano nel credito d’imposta tutte le spese sostenute per :

  1. l’affitto degli spazi espositivi;
  2. l’allestimento dei medesimi spazi;
  3. le attivita’ pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.

Come e quando le imprese italiane possono presentare le domande di adesione al Credito d’Imposta per la partecipazione alle Fiere Internazionali?

Entro il 29 giugno 2019 il Ministro dello Sviluppo Economico ed il Ministro delle Finanze provvederanno ad emanare un apposito decreto attuativo, per stabilire :

  1. le tipologie di spesa, menzionate al punto 1;
  2. le procedure per l’ammissione al beneficio;
  3. l’elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore per cui è ammesso il  credito d’imposta;
  4. le procedure di recupero in caso di utilizzo illegittimo del credito stesso.

In merito al punto 4. il DL 34/2019 , prevede infatti all’art. 49 punto. 5 , che,

“qualora l’Agenzia delle entrate accerti, nell’ambito dell’ordinaria attivita’ di controllo, l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta, la stessa ne da’ comunicazione al Ministero dello sviluppo economico che, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 40 del 2010, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.”

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