Omesso versamento contributi come rimediare

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Come si rimediare ad un omesso versamento contributi? Cos’è il ravvedimento operoso e come viene calcolato?

Capita non di rado che il contribuente vuoi per una momentanea indisponibilità economica, o per una involontaria dimenticanza, non provveda nei tempi stabiliti al versamento delle imposte o dei contributi previdenziali.

Per rimediare all’errore e consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione nei confronti del fisco, esiste il ravvedimento operoso, introdotto dall’ dall’articolo 13 del decreto legislativo numero 472 del 1997. 

Tale provvedimento, da al contribuente la possibilità di regolarizzare spontaneamente la propria posizione fiscale versando l’importo dovuto, maggiorato da sanzioni e interessi ridotti proporzionalmente al tempo che intercorre tra violazione di obblighi tributari ed il ravvedimento operoso.

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Come funziona il ravvedimento operoso?

Il procedimento di regolarizzazione avviene sempre tramite modello F24 o F23, e la sanzione ordinaria prevista per omesso o insufficiente versamento dell’imposta dovuta (art. 13 del d.lgs. n. 471/1997) è pari al 30% delle somme non versate o versate in ritardo, ma può essere ridotta in sede di autoliquidazione, in funzione della tempestività con cui il contribuente attua la regolarizzazione.

Infatti , grazie al decreto legislativo n. 158/2015 la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, riduce alla metà la sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza ( quindi dal 30% al 15% ).

E quindi la sanzione ordinaria sarà :

  • ritardi fino a 14 gg: sanzione del 15% ridotta a 1/15 per giorno;
  • ritardi tra 15 e 90 gg: sanzione del 15%;
  • ritardi superiori a 90 gg: sanzione ordinaria del 30%.

E’ da specificare però, che nel caso di regolarizzazione di omessi o insufficienti o ritardati versamenti di IVA per i contribuenti trimestrali, soggetti a maggiorazione dell’1% sulle somme da versare, le sanzioni e gli interessi dovranno essere calcolati tenendo conto dell’imposta complessivamente dovuta e non versata e quindi comprensiva di tale maggiorazione.

Come vengono calcolati gli interessi per i ravvedimenti nel 2021?

Il decreto del MEF dell’11 dicembre 2020 , stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2021 il tasso di interesse legale passa allo 0,01% in ragione d’anno, questo fa si che i contribuenti che intendono ravvedersi nel 2021 per violazioni intervenute fino al 31.12.2020, dovranno calcolare e poi sommare fra loro:

  • gli interessi calcolati al tasso legale dello 0,05% per il periodo che va dal giorno successivo alla data di mancato adempimento fino al 31.12.2020;
  • gli interessi calcolati al tasso legale dello 0,01% per il periodo che va dal 01.01.2021 alla data di regolarizzazione della violazione.

Mentre per le violazioni intervenute dal 1° gennaio 2021 in poi si applicheranno esclusivamente gli interessi legali nella nuova misura dello 0,01%.

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