Marchio d’impresa registrazione e rinnovo

Il marchio d’impresa che contraddistingue ed identifica i prodotti e/o i servizi di una data impresa rispetto alla concorrenza, ha validità solo se registrato presso l’Ufficio brevetti e marchi. Come si registra un marchio d’impresa? 

Il marchio può essere registrato sia da una persona fisica che a nome di una persona giuridica, e può essere rappresentato da parole, disegni, lettere dell’alfabeto, nomi, cifre,  suoni, combinazioni di colore o tonalità cromatiche e forma, anche tridimensionale, ed in combinazione tra loro.

La registrazione di un  marchio di impresa dà al proprio titolare il diritto esclusivo di utilizzo, impedendo a terzi di utilizzarlo impropriamente o senza il consenso diretto del proprietario.

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Quanto dura la registrazione di un marchio?

I diritti sul marchio d’ impresa durano 10 anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, e possono essere rinnovati di altrettanti anni se la domanda di rinnovo avviene entro i 12 mesi dalla prima scadenza decennale, o nei sei mesi successivi , ma con il pagamento di una tassa maggiorata.

Cosa bisogna fare per registrare un marchio di impresa?

Prima di procedere al deposito della domanda di registrazione del marchio presso l’ufficio brevetti e marchi  presenti nelle sedi delle Camere di Commercio di competenza, ebbene accertarsi che ciò che stiamo per depositare rispetti le caratteristiche sopra esposte, e che NON riportino:

  • Parole, figure o segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume;
  • segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche dei prodotti o servizi e le indicazioni descrittive che ad essi riferiscono;
  • i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;
  • gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi ed alle condizioni menzionate nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestono un interesse pubblico, a meno che l’autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione;
  • i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
  • i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi;
  • i ritratti delle persone senza il consenso delle medesime, i nomi di persona diversi da quello del richiedente se il loro uso sia tale da ledere la fama ed il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi;
  • segni identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, se da ciò possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico a causa dell’affinità di prodotti o servizi;
  • segno come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna uguale o simile ad un marchio registrato, per prodotti o servizi non affini, ma che goda nello Stato di rinomanza;
  • i segni che consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente, o negli usi costanti del commercio;
  • se noti, i nomi di persona, i segni in campo artistico o sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelle di Enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi, senza il consenso dell’avente diritto;
  • segni identici o simili al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio allo stesso;
  • i segni o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o, se comunitario, di una valida rivendicazione di anteriorità, per prodotti o servizi non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità Economica Europea, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l’uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio allo stesso.

Poi sarà necessario decidere se registrare il marchio a livello nazionale o anche internazionale, e per quale classe dei generi di prodotti, merci e servizi si intende effettuare la registrazione del marchio, (classificazione di Nizza).

Cos’è la classificazione di Nizza?

Quando si registra un segno come marchio si ottiene su di esso una sorta di monopolio, impedendo a chiunque di poterlo utilizzare senza il consenso esplicito del proprietario.
Così i legislatori dei vari paesi hanno deciso di creare una classifica di prodotti e servizi , che prende il nome dalla Conferenza diplomatica di Nizza il 15 giugno 1957, per evitare l’insorgere di un monopolio assoluto su di un singolo segno come marchio, consentendo così di registrare due marchi simili, ma per categoria di prodotti o servizi diversi.

Questa regola però, non si applica ai marchi rinomati che ricevono una tutela automatica per tutte le classi (34 classi per prodotti, 11 classi per servizi ) , come ad esempio il marchio CocaCola, non utilizzabile da terzi per nient’altro e solo dietro  esplicita autorizzazione del titolare.

Come si registra un marchio d’impresa?

La registrazione può essere fatta in due modi:

  • con deposito telematico
  • con deposito cartaceo

il deposito telematico della domanda di registrazione del marchio, avviene direttamente sul sito del Ministero dello Sviluppo MISE-DGTPI- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, registrandosi ed accedendo all’area preposta da questo link ;

il deposito cartaceo, avviene fisicamente presso gli uffici della Camera di Commercio  di Brevetti e Marchi.

Per il deposito cartaceo, presentarsi con:

  • il Modulo di domanda di registrazione per marchio d’impresa ( modello Mod. MA-RI) debitamente compilato in tutte le sue parti, in triplice copia, indicando :
    • a)la classe di riferimento;
    • b) descrivere l’elenco dei prodotti e/o servizi che si intendono tutelare utilizzando preferibilmente la terminologia ufficiale della vigente Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, la cosiddetta Classificazione di Nizza;
      c) separare i termini con il carattere (;);
  • Quattro etichette cartacee riportanti il marchio (tre da applicarsi sulle tre copie del modulo di domanda di registrazione del marchio d’impresa; una libera).
    Le etichette, di formato cm 7×8, dovranno essere consegnate a colori, se il marchio è colorato, altrimenti in bianco e nero;
  • Due marche da bollo da Euro 16,00 cadauna (una sull’originale della domanda, l’altra se si è richiesta la copia autentica) sempre che non si utilizzino fogli aggiuntivi della domanda.
    Se presente la lettera di incarico le marche da bollo necessarie diventano tre, sempre che la lettera di incarico non superi le quattro pagine dattiloscritte.

Sarà necessario inoltre, provvedere al pagamento dei diritti di segreteria, che corrispondono per :

Diritti di segreteria

  • Deposito con rilascio di copia semplice del verbale: Euro 40,00
  • Deposito con rilascio di copia autentica del verbale: Euro 43,00
  • Copia semplice del verbale di deposito di domanda di seguiti vari (annotazioni, limitazioni, ecc): Euro 10,00
  • Copia autentica del verbale di deposito di domanda di seguiti vari (annotazioni, limitazioni, ecc): Euro 13,00
  • Deposito domanda di trascrizione: Euro 13,00
  • Rilascio copia autentica del verbale di deposito di ricorso: Euro 38,00
  • Consultazione banca dati: Euro 4,00

Per ulteriori dettagli o aggiornamenti sulle procedure di registrazione o rinnovo dei marchi d’impresa, consigliamo di contattare prima gli uffici marchi e brevetti della Camera di Commercio di propria competenza.

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