FATTURA ELETTRONICA: SAN MARINO E L’ESTEROMETRO

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Pubblicato lo scorso 30 aprile 2019 sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto Crescita prevede all’art. 12 l’obbligo di fatturazione in modalità elettronica anche nei rapporti commerciali tra Italia e San Marino, ma cosa succede con l’esterometro?

Intanto è da precisare che la Repubblica di San Marino non aderisce alla Ue, per cui va considerato un Paese extracomunitario, ma la sua posizione geografica con lo Stato italiano, ha fatto si che per i rapporti commerciali relativi alla cessione dei beni venissero adottati gli stessi principi che regolano i rapporti di interscambio tra i Paesi Ue, mentre per le prestazioni di servizi quelli relativi agli Stati extracomunitari.


Cosa fare quando si cedono beni verso San Marino?

L’operatore italiano che cede beni ad un operatore di San Marino potrà :

 

  • emettere fattura cartacea entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione,
  • annotarla nel registro delle fatture emesse entro lo stesso termine di emissione, ma con riferimento al mese di effettuazione;   
  • compilare il modello Intra 1 bis se effettua anche cessioni intracomunitarie,
  • compilare l’esterometro;

oppure

  • emettere fattura elettronica indicando nel codice destinatario sette X («XXXXXXX»);
  • inviare allo SdI la fattura in formato elettronico entro il 15 del mese successivo a quello dell’operazione;
  • provvedere alla sua annotazione nel registro delle fatture emesse entro lo stesso termine di emissione, ma con riferimento al mese di effettuazione; –
  • compilare il modello Intra 1 bis se effettua anche cessioni intracomunitarie; –
  • inviare al cliente fattura in formato cartaceo così come disposto dal Dm 24 dicembre 1993.
fattura elettronica : san marino ed esterometro, quando va fatto? Condividi il Tweet

Cosa fare quando si acquistano dei beni da San Marino?

L’operatore italiano che acquista beni da un operatore di San Marino potrà:

 

  • attendere la fattura cartacea emessa dal cedente Rsm ex Dm 24 dicembre 1993,
  • emettere autofattura ed inviarla allo Sdi entro il 15 del mese successivo alla ricezione della fattura;
  • entro lo stesso termine, con riferimento al mese di ricezione, annotarla nel registro fatture emesse e nel registro acquisti  per esercitare il diritto alla detrazione;
  • compilare l’esterometro.


oppure

  • attendere la fattura cartacea emessa dal cedente RSM
  • emettere un nuovo documento in formato cartaceo collegato ad essa entro il 15 del mese successivo alla ricezione della fattura;
  • provvedere entro lo stesso termine, con riferimento al mese di ricezione, alla sua annotazione nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti entro il termine per esercitare il diritto alla detrazione;
  • compilare l’esterometro.

 

Cosa fare in caso di prestazione di servizi verso San Marino?

 

L’operatore italiano che presta servizi ad un committente di San Marino, potrà:

 

  • emettere fattura elettronica, ( con codice destinatario 7” X” ) inviandola al SDI,
  • non compilare  dell’esterometro;

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Cosa fare in caso di prestazione di servizi da San Marino?


L’operatore italiano che riceve una prestazione di servizi ad un operatore di San Marino, dovrà:

  • attendere la fattura  dall’operatore di San Marino,,
  • emettere autofattura ed inviarla allo Sdi ;
  • compilare l’esterometro.

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