FATTURA ELETTRONICA: PROROGA OBBLIGO NUOVO TRACCIATO XML

Arriva con il Provvedimento del 20 aprile 2020 dell’Agenzia delle Entrate, lo slittamento dell’entrata in vigore del nuovo tracciato xml per le fatture elettroniche.

Con il Provvedimento n. n.166579/2020 del 20 aprile firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate Dr. Ernesto Maria Ruffini,  si proroga ufficialmente fino a gennaio 2021, l’obbligo di entrata in vigore del nuovo tracciato xml delle fatture elettroniche, che sarebbe dovuto partire il 4 maggio 2020.

Il Provvedimento, come si legge nelle motivazioni, si è reso necessario “in considerazione dell’attuale situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica COVID-19 e recependo anche le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria …” .

Con tale provvedimento, l’Agenzia fa così slittare i termini di entrata in vigore delle nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 99922 del 28 febbraio 2020.

slitta a gennaio 2021 l'obbligo del nuovo xml per le fatture elettroniche Condividi il Tweet

Viene inoltre chiarito nello stesso provvedimento, che a partire dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema, 1.6.1  previsto nell’allegato sulle specifiche tecniche pubblicato sul sito dell’Agenzia insieme al provvedimento n 166579/2020 del 20 aprile , sia lo schema attualmente in vigore ossia la versione 1.5 approvata invece con precedente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018,    ” , ma dal 1° gennaio 2021 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema 1.6.1.

Ma in cosa consistono queste modifiche?

Di fatto, queste nuove specifiche introdotte dal provvedimento 99922 dell’AdE, che prevedono una più ampia gamma di tipologie di fatture elettroniche rispetto a quelle esistenti, sono volte a  garantire a quest’ultima una maggior precisione nel predisporre le dichiarazioni Iva precompilate per ogni contribuente.

A tale scopo sono state così introdotte le seguenti tipologie di fatture elettroniche

  • codice TD16: integrazione fattura per reverse charge interno;
  • codice TD17: integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero;
  • codice TD18: integrazione per l’acquisto di beni intracomunitari;
  • codice TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 comma 2 del DPR 633/1972.

Sono stati previsti nuovi codici anche per la “natura documento” per garantire una maggior chiarezza dei contenuti dei documenti emessi, quali :

  • Codice N2 per operazioni non soggette verrà scisso in:

N2.1 e N2.2

  • Codice N3 per operazioni non imponibili verrà scisso in:

N3.1 esportazioni

N3.2 cessioni intracomunitarie

N3.3 cessioni verso San Marino

N3.4 operazioni assimilate alle esportazioni

N.3.5 operazioni non imponibili a seguito di dichiarazioni di intento

N3.6 altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

come scegliere il software gestionale adatto al proprio business

se vuoi essere aggiornato su argomenti di questo tipo, iscriviti alla newsletter di fatturadigitale.com

  • iscriviti alla newsletter

    ricevi tutti gli aggiornamenti sul tuo indirizzo email
    Loading