FATTURA ELETTRONICA PER PRESTAZIONI SANITARIE : I NUOVI CHIARIMENTI DALL’ADE

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L'Agenzia delle Entrate pubblica una nuova circolare, la 14/E per fornire chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA  in tema di fatturazione elettronica.

Cosa contiene la circolare 14/E?

Diversi sono gli argomenti trattati dall'Agenzia delle Entrate in questa nuova circolare pubblicata il 17 giugno 2019, che interessa i contribuenti soggetti all'emissione della fattura elettronica, tra questi le prestazioni sanitarie, l'imposta di bollo, le autofatture per reverse charge, nonchè la data di emissione, le sanzioni,  la conservazione e la consultazione.


Cosa chiarisce l'AdE in merito alle fatture elettroniche per prestazioni sanitarie?


Al capitolo 2 della circolare 14/E , l'agenzia delle entrate ribadisce il divieto di emissione di fatture elettroniche per l'anno 2019, per  « i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata,  ed estende il divieto di fatturazione elettronica anche ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema TS, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Pertanto, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS devono, per l'anno 2019, continuare a certificare le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali mediante fatture in formato cartaceo , ed a trasmettere i relativi dati al sistema TS secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al suddetto sistema.

Nel caso di emissione di fatture contenenti sia spese sanitarie sia voci di spesa non sanitarie:

1) se non è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l'intera spesa va trasmessa al Sistema TS con la tipologia 'altre spese' (codice AA);

2) se, invece, dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS con le seguenti modalità:

prestazioni sanitarie anno 2019 con o senza fattura elettronica? Condividi il Tweet
  • i dati relativi alla spesa sanitaria vanno inviati e classificati secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS;
  • i dati relativi alle spese non sanitarie vanno comunicati con il codice AA 'altre spese'.

In entrambi i casi l'unica fattura deve essere emessa in formato cartaceo, ovvero in formato elettronico ma con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI, ossia in un qualunque formato elettronico secondo le indicazioni contenute nell'articolo 21 del decreto IVA.

Gli operatori sanitari come devono fatturare le prestazioni non sanitarie ?

Nel caso in cui una struttura o un operatore sanitario fatturi separatamente le prestazioni sanitarie rispetto a quelle non sanitarie, queste ultime devono essere fatturate elettronicamente solo se non contengono alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente.

Facciamo un esempio :  
una fattura relativa alla degenza in una struttura sanitaria, anche se non reca l'indicazione della prestazione eseguita o del motivo del ricovero, deve essere emessa con modalità cartacea .

Come devono essere fatturate le prestazioni sanitarie a persone fisiche che hanno manifestato  opposizione all'utilizzo dei dati ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata?

La circolare 14/E chiarisce che per l'anno 2019, sono escluse dalla fatturazione elettronica le prestazioni sanitarie rese, nei confronti delle persone fisiche, dai soggetti tenuti all'invio dei dati delle suddette prestazioni al Sistema TS, anche nel caso in cui l'interessato abbia manifestato l'opposizione.
Gli operatori sanitari, nella fattispecie in esame, devono emettere la fattura nel formato cartaceo.

Viene infine precisato, che anche per le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche i cui dati non sono da inviare al Sistema tessera sanitaria, ( vedi podologi, fisioterapisti, logopedisti) per tutto l'anno 2019 le fatture dovranno essere emesse in formato cartaceo, come previsto dal richiamato articolo 9-bis del d.l. n. 135 del 2018.

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    nuovi chiarimenti sulle fatture elettroniche 2019 per prestazioni sanitarie