FATTURA ELETTRONICA PA : CHIARIMENTI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

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Arrivano nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate in merito alla fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione, procedimento entrato in vigore già dal 2015. Di cosa si tratta? 

L'Agenzia delle Entrate lo scorso 28 ottobre 2019, risponde ad un interpello presentato da un contribuente che lavora con la PA (n. 436 del 28.10.2019) , che chiede: 

'se nel caso in cui, successivamente all’emissione della fattura, si verifica una riduzione dell’imponibile, a seguito dell’accertamento di una prestazione di valore inferiore a quella contrattualmente prevista, il cedente/prestatore ha l’obbligo o ha la facoltà di emettere la nota di credito prevista dall’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA)'; 

L'agenzia a tal proposito precisa, che trattandosi di fattura verso PA  per la quale viene applicato il sistema di 'split payment', è quest'ultima che paga l'imposta (Iva) all' Erario e non il cedente/prestatore, e dovrà versarla per gli importi effettivamente pagati e non per quelli indicati in fattura. 

Cosa potrà fare il cedente/prestatore ? 

Esempio 1:

Fattura emessa a PA da 1000 euro + Iva 22% in  split payment . La PA paga al fornitore 800 euro, e versa l’ Iva solo sugli 800 euro.
A questo punto il cedente/prestatore per regolarizzare la sua situazione Iva, deve necessariamente emettere una nota di credito verso la PA, per 200 euro + Iva. In questo modo il suo registro iva risulterà adeguato a quanto versato dalla PA.

Un altro punto sul quale l'AdE ha fatto chiarezza è la questione CIG nella fattura elettronica a Pubblica Amministrazione. Nello specifico viene chiesto se: 

'la fattura nella quale il cedente/prestatore ha omesso di indicare il CIG (codice identificativo di gara) o ha indicato un numero errato è fiscalmente corretta e, quindi, pagabile da parte dell’istante?' … 

Ricordiamo che il codice CIG è il Codice Identificativo Gara utilizzato dalla PA come identificativo di un contratto pubblico stipulato in seguito ad una gara d’appalto o affidato con una delle altre modalità consentite dal codice dei contratti pubblici. 

E' costituito da 10 caratteri alfanumerici ed è utilizzato anche ai fini della tracciabilità dei pagamenti relativi ai contratti pubblici, ma ai fini della fatturazione elettronica non costituisce un elemento obbligatorio, infatti anche se priva di CIG lo SdI recapita regolarmente la fattura alla PA. 

Per tale motivo, potrebbero verificarsi casi in cui il CIG venga omesso o inserito in modo errato durante l'emissione di una fatture elettronica verso PA. E cosa comporta per il pagamento della fattura? 

Secondo quanto specificato dall' Agenzia dell'Entrate ' l’omissione in fattura di elementi che non pregiudicano la validità fiscale della stessa (CIG errato o mancante) può essere sanata mediante l’invio di un nuovo documento utile ad integrare i dati mancanti nel documento originario'. 

Cosa potrà fare il cedente/prestatore ? 

nuovi chiarimenti da AdE per FE a Pubblica Amministrazione per CIG e versamento IVA Condividi il Tweet

Esempio 1

Fattura emessa con CIG mancante o errato recapitata alla PA e rifiutata entro i 15 giorni dalla sua ricezione.
Il cedente prestatore potrà modificare lo stesso documento inserendo il CIG o modificandolo con i dati corretti e rinviare allo SdI il documento stesso. 

La PA potrà così procedere al pagamento della fattura.

 

Esempio 2

Fattura emessa con CIG mancante o errato recapitata alla PA ma non rifiutata nei 15 giorni dalla sua ricezione e non pagabile perchè priva dei dati per poter emettere il mandato di pagamento (vedi regole per emettere fe verso PA senza sbagliare) . 

Il cedente dovrà emettere ed inviare a SdI nota di credito della fattura elettronica PA con CIG errato o mancante, ed emettere una nuova FE questa volta con il CIG corretto. 

La PA potrà così procedere al pagamento della fattura.

inserisci la tua email e scarica il testo integrale della risposta dell’AdE

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