FATTURA ELETTRONICA: NUOVE REGOLE DI EMISSIONE PER I PARCHEGGI

Nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate per l'emissione delle fatture elettroniche relative ai parcheggi, la regola non cambia ma le disposizioni si, è quanto chiarito nell' interpello 135 del 2019.

Cosa deve essere rilasciato a fronte del pagamento per la sosta, ricevuta o fattura?

A questo proposito l'AdE fa una prima distinzione, tra gestori istituzionali e gestori privati.

  • Per l’acquisto di titoli di sosta da gestori istituzionali e la successiva vendita agli utenti finali, sono operazioni fuori campo IVA, per le quali non c’è obbligo di emettere fattura, ma è sufficiente l’emissione di ricevute con numerazione univoca, in nome e per conto del gestore istituzionale, che opera fuori campo IVA per carenza del requisito soggettivo;
  • Per l’acquisto di titoli di sosta da gestori privati e la successiva vendita agli utenti finali, ricadono nel regime speciale IVA di cui all’articolo 74, primo comma, lettera e), del d.P.R. n. 633 del 1972. Trattasi di un regime “monofase” mediante il quale l’IVA viene assolta una sola volta alla fonte dal gestore, mentre tutti i successivi passaggi sono esclusi dal campo di applicazione dell’imposta.

A fronte di questa distinzione, come dovranno comportarsi i gestori dei parcheggi? Dovranno obbligatoriamente emettere fattura elettronica?

Chiarito ormai che l'introduzione della fattura elettronica non ha cambiato le regole che ne determinano l'obbligo di emissione, le certificazioni da emettere a fronte dell'acquisto delle soste seguono le stesse regole sopra esposte, con l'eccezione dell'emissione della fattura in formato elettronico a richiesta del cliente entro 90 giorni dalla richiesta.


Nella pratica, avremo quindi :

  • per i gestori istituzionali : emissione di ricevuta emessa dalla società istante in nome proprio ( perchè fuori campo iva ai sensi dell' art.4, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972;
  • per i gestori privati (regime monofase art.74): emissione di ricevuta emessa in nome proprio dalla società che li ha acquistati senza indicazione separata dell'imposta, con indicazione che si tratta di un'operazione non soggetta ex articolo 74 del D.P.R. n. 633 del 1972;
  • per i gestori privati ai quali è stata richiesta fattura : dovrà essere emessa in formato elettronico entro un massimo di 90 giorni dalla richiesta, esponendo l’importo dell’IVA ed inserendo nel campo ALTRI DATI GESTIONALI il riferimento che trattasi di operazione rientrante nel regime monofase di cui al citato articolo 74.

Ricevi il testo integrale dell’interpello 135 dell’AdE

    ricevuta o fattura elettronica per i pagamenti dei parcheggi?