FATTURA ELETTRONICA: immediata e differita i tempi di emissione

Come andranno emesse le fatture elettroniche dal 1° gennaio 2019, considerando che la normativa considera emessa una fattura elettronica solo quando è stata trasmessa al Sistema di Interscambio?

L’attuale normativa sulla fatturazione elettronica, considera emessa una fattura solo alla data di trasmissione al SdI, ne deriva che qualora la fattura venga redatta, ma non contestualmente inoltrata al Sistema di Interscambio, è come se non esistesse.
Considerando che l’art.21 del Dpr633/72 , che considera  “la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”, e quanto definito nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 il quale prevede che “la data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie, la fattura elettronica dovrà essere emessa secondo quanto segue :

 

  • Fattura Immediata fino al 30.06.2019 : si emette contestualmente alla cessione dei beni o prestazione di servizi e si trasmette al SdI entro le 24 ore dalla sua emissione;
  • Fattura Immediata dal 1 luglio 2019: si emette contestualmente alla cessione dei beni o prestazione di servizi oppure entro 10 giorni dalle operazioni eseguite, riportando la doppia data, quella precedente di effettuazione dell’operazione e quella successiva di emissione del documento;
  • Fattura Differita :  si emette entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e, al momento della registrazione nel registro Iva vendite, il fornitore indicherà il mese di riferimento ai fini di una corretta liquidazione;

Si ricorda che sia le fatture immediate che le fatture differite dovranno essere trasmesse allo SdI entro le ore 24,00 del giorno indicato come data di emissione, e qualora quest’ultimo dovesse scartarla, si considererà non emessa (punto 4.1 Provv. 30.04.2018).

fattura elettronica immediata e differita quando inviarla a SdI

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