FATTURA ELETTRONICA: ecco arrivare le prime fake news

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In attesa di una circolare definitiva da parte dell’Agenzia delle Entrate, che chiarisca una serie di quesiti sulla fatturazione elettronica emersi durante questi primi giorni di operatività, arrivano le prime fake news che circolano sulla fattura elettronica

fake news 1 : Il consumatore finale che chiede fattura è obbligato ad avere la pec .

Il consumatore finale , che richiede fattura all’esercente,  non è obbligato ad avere una pec per la sua ricezione, deve ricevere la fattura in formato cartaceo oppure tramite email con fattura in formato .pdf e non dovrà gestire la sua conservazione secondo i termini di legge invece imposti per l’esercente.

Inoltre a partire da luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate offrirà un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche; con il quale il consumatore finale potrà consultate le fatture che i suoi fornitori  avranno inviato all’Agenzia sin dal 1° gennaio scorso.

Di contro , l’esercente al consumatore finale privo di pec e partita iva che chiede fattura, dovrà emettere regolare fattura su codice fiscale del soggetto da inviare al Sistema di Interscambio, inserendo nel campo Codice Destinatario 7 zeri (0000000) , lasciando il campo pec vuoto.

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fake news 2 : Si può continuare ad emettere fattura cartacea fino al 30 giugno 2019

Le fatture emesse in formato cartaceo e non inviate al Sistema di Interscambio dal 1 gennaio 2019 non hanno valore fiscale, non possono essere quindi contabilizzate.
La data del 30 giugno 2019 è riferita alla sola riduzione delle sanzioni per l’emissione della fattura oltre i termini della prima liquidazione iva.

 

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fake news 3 : le proloco devono emettere fattura elettronica

Le proloco non devono emettere fattura elettronica.

L’AdE lo ha chiarito in una delle ultime faq pubblicate ,dichiarando che : L’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018 prevede, infatti, l’esonero dalla fatturazione elettronica per “i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta”.

La disposizione sopra richiamata si applica anche alle associazioni pro loco, in forza dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 417 del 1991, che prevede che “alle associazioni pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398”.

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