FATTURA ELETTRONICA : DATA DI EMISSIONE E SANZIONI DAL 1° LUGLIO 2019

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L’Agenzia delle Entrate nella circolare 14/E del 17 giugno 2019, chiarisce anche i termini sulla data di emissione delle fatture immediate e differite emesse dai soggetti passivi di iva e sulle sanzioni a partire dal 1 luglio 2019.

Cosa cambia dal 1 luglio 2019 per le fatture elettroniche?

Dal 1 luglio 2019 le fatture emesse in formato elettronico dovranno indicare la :

 

  • data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;
  • l’emissione della fattura non dovrà più avvenire obbligatoriamente entro le 24 ore dall’ avvenuta operazione, come nel caso di fattura immediata, ma potrà avvenire entro i 10 giorni successivi all’operazione, inserendo però la data corrispondente al giorno dell’operazione.

Esempio : Cessione di beni in data 10 luglio 2019 , la fattura immediata potrà essere emessa :

 

  1. lo stesso giorno, così che “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore , ovvero 10 luglio 2019, generata ed inviata allo SdI contestualmente;
  2. il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 10 giorni successivi (in ipotesi l’18 luglio 2019), valorizzando la data della fattura al 10 luglio 2019;
  3. emessa ed inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (10 luglio 2019) e il termine ultimo di emissione (18 luglio 2019), valorizzando la data della fattura  sempre con la data dell’operazione ovvero 10 luglio 2019 .

IMPORTANTE !
Ricordiamo che la fattura si ritiene realmente emessa solo se trasmessa al SdI.
Le fatture cartacee emesse nei 10 giorni successivi alla data di operazione, dovranno indicare sia la data di emissione del documento che dell’operazione.

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Cosa avviene con la data di emissione per le fatture differite?

La normativa non è cambiata, i termini di emissione delle fatture differite restano inalterati, ad eccezione di quelle operazioni documentate dai DdT ( documenti di trasporto o similari ) ,per le quali andrà sempre indicata la data riferita all’ultima operazione documentata.

Esempio : Cessione di beni verso uno stesso soggetto, in data 10 luglio , 20 luglio  e 25 luglio con singoli DdT:

  1. potrà essere emessa ed inviata allo SdI una sola fattura tra l’1 ed il 15 di agosto 2019 con data dell’ultima operazione documentata da DdT , ovvero 25 luglio 2019.

 

Cosa potrebbe capitare con la numerazione delle fatture differite?

Con quanto sopra specificato per la data di emissione delle fatture differite realizzate a seguito della consegna di merci con DdT, potrebbe verificarsi che, in attesa di emettere l’unica fattura differita generata dai 3 DdT con la data al 25 luglio 2019, abbiate emesso nel frattempo altre fatture, e vi potreste ritrovare con la  fattura differita del 25 luglio 2019 con numerazione 100 e la fattura con il numero 99 al 30 luglio 2019 .

Non sarà un problema, almeno dal punto di vista fiscale, perchè l’univocità della numerazione è stata comunque rispettata, pertanto non riscontrerete nessun errore neanche in fase di invio allo SdI, ma probabilmente qualche difficoltà dal punto di vista organizzativo forse un po’ di confusione potrebbe crearlo.

Cosa succede sul fronte sanzioni dal 1° di luglio 2019?

Per il primo semestre del 2019, non saranno applicate sanzioni in tema di fattura elettronica, se quest’ultima è stata regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA relativa all’operazione documentata.

Inoltre nella circolare 14/E si dichiara che le sanzioni sono ridotte al 20% , se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo, e per coloro che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta con cadenza mensile, la riduzione al 20% sarà applicata fino al 30 settembre 2019.

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