FATTURA ELETTRONICA: cosa fare se viene scartata dal SdI ?

La fattura elettronica per poter essere trasmessa al destinatario deve essere preventivamente inviata al Sistema di Interscambio (SdI), ma cosa succede se il file inviato viene scartato?

A rispondere a questo importante quesito ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della circolare n. 13/e del 2 luglio 2018, nella quale si risponde alla richiesta di chiarimenti su una fattura scartata dal SdI ed al suo successivo rinoltro con numerazione diversa, ma con la stessa data.

L’Agenzia ha precisato che ogni file di fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, vengono controllati dal SdI e in caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata – entro 5 giorni – una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI.
In tali ipotesi la fattura elettronica (o le fatture del lotto) di cui al file scartato dal SdI si considera non emessa.

Circostanza che, qualora il cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione contabile del documento, comporta – se necessario – una variazione contabile valida ai soli fini interni, senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI .
In tutti i casi, la fattura elettronica scartata, andrà nuovamente inviata tramite SdI entro cinque giorni dalla notifica di scarto, con la data ed il numero del documento originario.

Cosa succede se la fattura elettronica scartata non può avere la stessa data e lo stesso numero?

Qualora l’emissione della fattura elettronica precedentemente scartata, non possa avvenire con lo stesso numero e data,  si potrà alternativamente procedere con :

a) l’emissione di una fattura con nuovo numero e data (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SdI), per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi e successivamente stornata con variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all’operazione che documenta;

b) l’emissione di una fattura come sopra , ma ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal SdI.

Esempio proposto dall’Agenzia delle Entrate per una nuova numerazione di un blocco fatture scartato dal SdI:

Per le fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50 dell’1/03/2019 (uniche 2 fatture del contribuente scartate dal SdI sino a quella data)

potranno essere emesse  la fattura n. 1/R del 10/01/2019 e la n. 50/R dell’8/03/2019 annotate nell’apposito sezionale.

come inoltrare una fattura elettronica scartata dal Sistema di Interscambio

 

Circolare_13_02072018.pdf