FATTURA ELETTRONICA: COSA CAMBIA DAL 1 OTTOBRE 2020
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Nuove disposizioni per la fatturazione elettronica arrivano dall'Agenzia delle Entrate che avranno come data di attuazione obbligatoria il 1° ottobre 2020. Di cosa si tratta?
Con il nuovo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate pubblicato lo scorso 28 febbraio, viene modificato il tracciato dell' xml della fattura elettronica e vengono introdotti nuovi codici di natura.
In cosa consistono queste modifiche?
Di fatto, queste nuove specifiche introdotte dal provvedimento 99922 dell'AdE, che prevedono una più ampia gamma di tipologie di fatture elettroniche rispetto a quelle esistenti, sono volte a garantire a quest'ultima una maggior precisione nel predisporre le dichiarazioni Iva precompilate per ogni contribuente.
A tale scopo sono state così introdotte le seguenti tipologie di fatture elettroniche:
- codice TD16: integrazione fattura per reverse charge interno;
- codice TD17: integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall'estero;
- codice TD18: integrazione per l'acquisto di beni intracomunitari;
- codice TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 comma 2 del DPR 633/1972.
Sono stati previsti nuovi codici anche per la 'natura documento' per garantire una maggior chiarezza dei contenuti dei documenti emessi, quali :
- Codice N2 per operazioni non soggette verrà scisso in:
N2.1 e N2.2
- Codice N3 per operazioni non imponibili verrà scisso in:
N3.1 esportazioni
N3.2 cessioni intracomunitarie
N3.3 cessioni verso San Marino
N3.4 operazioni assimilate alle esportazioni
N.3.5 operazioni non imponibili a seguito di dichiarazioni di intento
N3.6 altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
fattura elettronica cosa cambia dal 1° ottobre 2020? Condividi il TweetCosa cambia per il contribuente che emette fattura elettronica dal 1 ottobre 2020?
Intanto fino al 1° ottobre 2020 il contribuente che emette fattura elettronica, può continuare ad inviare allo SdI il flusso dei documenti con il tracciato xml adottato fino ad oggi, adoperandosi affinchè alla data di entrata in vigore effettiva delle nuove disposizioni, sia in linea con il provvedimento, per non incorrere in un inevitabile rifiuto dallo SdI.
Naturalmente per chi ha adottato un software gestionale per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche, ritroverà i sistemi aggiornati secondo le nuove disposizioni e non dovrà fare altro che seguire le indicazioni di quest'ultimi.
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Cos'altro prevede il provvedimento del 28 febbraio 99922 dell'AdE?
Ci sono novità anche sul fronte dell'adesione alla consultazione delle fatture elettroniche.
Infatti con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio si allungano i tempi sulla possibilità di effettuare l'adesione al servizio di consultazione fino al 4 maggio 2020, e si stabilisce inoltre, che i consumatori finali che abbiano effettuato l'adesione al servizio possano consultare le proprie fatture ricevute a decorrere dal 1° marzo 2020.
Scarica il provvedimento 99922 dell’AdE
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