FATTURA ELETTRONICA: con condomini e consumatori finali che si fa?

Mancano davvero pochi giorni all’entrata in vigore della fatturazione elettronica, ma i dubbi  sembrano non diminuire, anche se l’Agenzia delle Entrate sta facendo del suo meglio per rispondere alle cospicue richieste di chiarimenti che arrivano da contribuenti ed intermediari ormai da giorni.

Tra le tante domande sulla FE tra i privati, si fanno largo anche quelle relative agli amministratori di condominio, che non essendo  soggetti titolari di partita iva non sono tenuti ad emettere fattura elettronica, ma questo non vale per i loro fornitori.

come riceveranno la fattura dal 1° gennaio 2019 gli amministratori di condominio? Condividi il Tweet

Infatti, l’agenzia delle entrate chiarisce che, gli operatori IVA residenti o stabiliti che emettono fattura nei confronti di un condominio, dal 1° di gennaio 2019, saranno tenuti ad emettere fattura elettronica via SdI considerando il condominio alla stregua di un “consumatore finale”.
Questo vuol dire che come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, nel compilare la fattura elettronica:

  1.  riporteranno il codice fiscale del condominio nel campo dell’identificativo fiscale CF del cessionario/committente;
  2. valorizzeranno il campo “codice destinatario” della fattura elettronica con il codice convenzionale “0000000” e invieranno la fattura elettronica al SdI;
  3. consegneranno una copia della fattura elettronica trasmessa , in formato analogico o elettronico ( cartaceo o pdf) al condominio , indicando nella copia, esplicitamente, che si tratta della copia della fattura trasmessa.

Chiarimenti ulteriori arrivano anche per come comportarsi nei confronti dei consumatori finali, che dovranno ricevere una copia analogica della fattura elettronica che l’operatore IVA residente o stabilito è obbligato ad emettere, salvo che il cliente voglia rinunciarvi.

Ad ogni modo , i consumatori finali, che sono quindi considerati alla stregua dei soggetti a regime forfettario o di vantaggio, così come i  condomini e gli enti non commerciali,  possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori, in quel caso dovranno solo comunicargli  un indirizzo PEC per il tramite del SdI
come riceveranno la fattura elettronica i consumatori finali? Condividi il Tweet
Inoltre per gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia che non hanno l’obbligo di emettere le fatture elettroniche, non sono neanche l’obbligate alla conservazione elettronica quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non abbia comunicato al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.

fattura elettronica per condomini e consumatori finali