CODICI TRIBUTO F24 PER ATTI GIUDIZIARI ORA DISPONIBILI

Definiti i codici tributo da utilizzare nel modello F24 dal prossimo 23 luglio per il versamento delle somme dovute per la registrazione degli atti giudiziari.

Il codice tributo da indicare nell’F24 per la registrazione degli atti giudiziari emessi dal prossimo 23 luglio è  AAGG (Registrazione atti giudiziari – somme liquidate dall’ufficio”) .

Il nuovo codice sarà indicato nel modello precompilato disponibile sul sito dell’Agenzia e allegato all’avviso di liquidazione; nel caso in cui non si utilizzi il modello F24 precompilato , il codice AAGG   dovrà essere riportato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”,  riportando anche, nei campi specificatamente denominati, il “codice ufficio”, il “codice atto” e l’“anno di riferimento” (nel formato “AAAA”) indicati dall’Agenzia delle Entrate. .

Che codice usare per versamenti  parziali ?

Nell’ eventualità che il contribuente, intenda versare solo una quota dell’importo complessivamente richiesto, sono utilizzati i codici tributo A196 (“Atti giudiziari – Imposta di registro – somme liquidate dall’ufficio”) e A197 (“Atti giudiziari – Sanzione imposta di registro – somme liquidate dall’ufficio”), oltre agli  attuali codici tributo istituiti per altre imposte (risoluzione n. 16/E del 25 marzo 2016), appositamente ridenominati:

  •  “A140” ridenominato “Atti giudiziari e Successioni – Imposta ipotecaria –
    somme liquidate dall’ufficio”;
  •  “A141” ridenominato “Atti giudiziari e Successioni – Imposta catastale – somme
    liquidate dall’ufficio”;
  • “A146” ridenominato “Atti giudiziari e Successioni – Imposta di bollo – somme
    liquidate dall’ufficio”;
  • “A148” ridenominato “Atti giudiziari e Successioni – Sanzione Imposta di bollo–
    somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A149” ridenominato “Atti giudiziari e Successioni – Sanzione Imposte e tasse
    ipotecarie e catastali – somme liquidate dall’ ufficio”;
  • “A152” ridenominato “Atti giudiziari e Successioni – Interessi – somme liquidate dall’ufficio”.

Come vengono versate le spese di notifica relative agli avvisi di liquidazione?

Nella RISOLUZIONE N. 57 /E , si legge che  per ” le spese di notifica relative agli avvisi di liquidazione emessi dagli
uffici sono versate con il vigente codice tributo “9400 – spese di notifica per atti impositivi”, e che i versamenti potranno essere eseguiti utilizzando i servizi on-line resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate o dagli intermediari della riscossione.

RISOLUZIONEn.57del18072018-1.pdf