{"id":440,"date":"2018-09-05T21:10:27","date_gmt":"2018-09-05T19:10:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/?p=440"},"modified":"2018-09-10T09:19:04","modified_gmt":"2018-09-10T07:19:04","slug":"privacy-pubblicato-il-testo-del-decreto-legislativo-di-adeguamento-al-gdpr","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/en\/privacy-pubblicato-il-testo-del-decreto-legislativo-di-adeguamento-al-gdpr\/impresa\/","title":{"rendered":"PRIVACY: pubblicato il testo del Decreto Legislativo di Adeguamento al GDPR"},"content":{"rendered":"<h2>Pubblicato il 4 settembre 2018 sulla Gazzetta Ufficiale,\u00a0 il tanto atteso Decreto Legislativo di Adeguamento al GDPR per lo Stato Italiano, Dlgs 101 del 10 agosto 2018.<\/h2>\n<p>Il Decreto, che <strong>entrer\u00e0 in vigore dal prossimo 19 settembre 2018 <\/strong>e consta di ben 27 articoli,\u00a0 \u00e8 relativo alle\u00a0Disposizioni per l&#8217;adeguamento della normativa nazionale alle <strong>disposizioni del regolamento (UE) 2016\/679<\/strong> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, <strong>relativo alla protezione delle persone fisiche<\/strong> con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche&#8217; alla <strong>libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95\/46\/CE<\/strong> (regolamento generale sulla protezione dei dati).<\/p>\n<h3>Cosa contiene il Decreto Legislativo di Adeguamento al GDPR?<\/h3>\n<p>Queste le disposizioni inserite nel Dlgs 101 10\/8\/2018<\/p>\n<h4><strong>Capo I\u00a0<\/strong><br \/>\n<strong>Modifiche al titolo e alle premesse del codice in materia di\u00a0<\/strong><strong>protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno\u00a0<\/strong><strong>2003, n. 196<\/strong><\/h4>\n<pre>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA \r\n \r\nVisti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; \r\nVista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo\r\nper il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri\r\natti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017,  e\r\nin particolare l'articolo 13, che delega il Governo all'emanazione di\r\nuno o piu' decreti legislativi di adeguamento  del  quadro  normativo\r\nnazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016\/679   del\r\nParlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; \r\n  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali\r\nsulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione\r\ndella normativa e delle politiche dell'Unione europea; \r\n  Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di  cui\r\nal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; \r\n  Visto il Regolamento (UE) 2016\/679 del  Parlamento  europeo  e  del\r\nConsiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone\r\nfisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla\r\nlibera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95\/46\/CE\r\n(regolamento generale sulla protezione dei dati); \r\n  Vista la direttiva (UE)  2016\/680  del  Parlamento  europeo  e  del\r\nConsiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone\r\nfisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle\r\nautorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento  e\r\nperseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche'  alla\r\nlibera circolazione di tali dati e che  abroga  la  decisione  quadro\r\n2008\/977\/GAI del Consiglio; \r\n  Vista la direttiva 95\/46\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,\r\ndel 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone  fisiche  con\r\nriguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera\r\ncircolazione di tali dati; \r\n  Vista  la  direttiva  2002\/58\/CE  del  Parlamento  europeo  e   del\r\nConsiglio, del 12 luglio  2002,  relativa  al  trattamento  dei  dati\r\npersonali  e  alla  tutela  della  vita  privata  nel  settore  delle\r\ncomunicazioni elettroniche; \r\n  Visto il  decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante\r\nattuazione della direttiva (UE) 2016\/680 del Parlamento europeo e del\r\nConsiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone\r\nfisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle\r\nautorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento  e\r\nperseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche'  alla\r\nlibera circolazione di tali dati e che  abroga  la  decisione  quadro\r\n2008\/977\/GAI del Consiglio; \r\n  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,\r\nadottata nella riunione del 21 marzo 2018; \r\n  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati\r\npersonali, adottato nell'adunanza del 22 maggio 2018; \r\n  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della\r\nCamera dei deputati e del Senato della Repubblica; \r\n  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella\r\nriunione dell'8 agosto 2018; \r\n  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei\r\nMinistri per gli affari europei e della giustizia, di concerto con  i\r\nMinistri per la pubblica amministrazione, degli affari esteri e della\r\ncooperazione internazionale, dell'economia e delle  finanze  e  dello\r\nsviluppo economico; \r\n \r\n                              E M A N A \r\n \r\nil seguente decreto legislativo: \r\n \r\n<strong>Art. 1 Modifiche al titolo e alle premesse del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196<\/strong> \r\n \r\n  1. Al titolo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  dopo\r\nle parole \u00abdati personali\u00bb sono  aggiunte  le  seguenti:  \u00ab,  recante\r\ndisposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al\r\nregolamento (UE) n. 2016\/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,\r\ndel 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche\r\ncon riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla  libera\r\ncircolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95\/46\/CE\u00bb. \r\n  2. Alle premesse del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,\r\ndopo il terzo Visto sono inseriti i seguenti: \r\n    \u00abVista la legge 25  ottobre  2017,  n.  163,  recante  delega  al\r\nGoverno per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione  di\r\naltri  atti  dell'Unione  europea  -  Legge  di  delegazione  europea\r\n2016-2017\u00bb e, in particolare, l'articolo 13, che  delega  il  Governo\r\nall'emanazione di uno o piu' decreti legislativi di  adeguamento  del\r\nquadro normativo nazionale alle  disposizioni  del  Regolamento  (UE)\r\n2016\/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; \r\n    Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante  norme  generali\r\nsulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione\r\ndella normativa e delle politiche dell'Unione europea; \r\n    Visto il Regolamento (UE) 2016\/679 del Parlamento europeo  e  del\r\nConsiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone\r\nfisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla\r\nlibera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95\/46\/CE\r\n(regolamento generale sulla protezione dei dati);\u00bb. \r\n<\/pre>\n<div class=\"righetta_wrapper\">\n<div class=\"righetta\"><span style=\"font-family: Consolas, Monaco, monospace;\">\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 N O T E\u00a0<\/span><\/div>\n<\/div>\n<pre class=\"rosso\"> \r\nAvvertenza: \r\n \r\nIl testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto dall'amministrazione \r\ncompetente  per  materia   ai   sensi dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico delle disposizioni sulla    promulgazione     delle     leggi,sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica\r\ne sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28\r\ndicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali\r\ne' operato il rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. \r\nPer gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale\r\ndell'Unione Europea (GUUE). \r\n \r\nNote alle premesse \r\n \r\n              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio\r\n          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al\r\n          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri\r\n          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti\r\n          definiti. \r\n              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,\r\n          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le\r\n          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i\r\n          regolamenti. \r\n              La legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Delega al Governo per\r\n          il recepimento delle direttive europee  e  l'attuazione  di\r\n          altri atti  dell'Unione  europea  -  Legge  di  delegazione\r\n          europea 2016-2017) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6\r\n          novembre 2017, n. 259. \r\n              La legge 24 dicembre 2012 n. 234 (Norme generali  sulla\r\n          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione\r\n          della normativa e delle politiche dell'Unione  europea)  e'\r\n          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. \r\n              Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  (Codice\r\n          in materia di protezione dei dati personali) e'  pubblicato\r\n          nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. \r\n              Il regolamento (UE) n. 2016\/679 del Parlamento  europeo\r\n          e del Consiglio, relativo  alla  protezione  delle  persone\r\n          fisiche con riguardo al  trattamento  dei  dati  personali,\r\n          nonche' alla libera circolazione di tali dati e che  abroga\r\n          la   direttiva   95\/46\/CE   (regolamento   generale   sulla\r\n          protezione  dei  dati),  e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  9\r\n          novembre 2012, n. L 310. \r\n              La direttiva (UE) 2016\/680 del Parlamento europeo e del\r\n          Consiglio, relativa alla protezione delle  persone  fisiche\r\n          con riguardo al trattamento dei  dati  personali  da  parte\r\n          delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,\r\n          accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di\r\n          sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione  di  tali\r\n          dati e che abroga  la  decisione  quadro  2008\/977\/GAI  del\r\n          Consiglio, e' pubblicata nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L\r\n          119. \r\n              La direttiva 95\/46\/CE  del  Parlamento  europeo  e  del\r\n          Consiglio, relativa alla tutela delle persone  fisiche  con\r\n          riguardo al trattamento dei dati  personali,  nonche'  alla\r\n          libera circolazione  di  tali  dati,  e'  pubblicata  nella\r\n          G.U.U.E. 23 novembre 1995, n. L 281. \r\n              La direttiva 2002\/58\/CE del Parlamento  europeo  e  del\r\n          Consiglio, relativa al trattamento  dei  dati  personali  e\r\n          alla  tutela  della  vita   privata   nel   settore   delle\r\n          comunicazioni elettroniche, e' pubblicata nella G.U.C.E. 31\r\n          luglio 2002, n. L 201. \r\n              Il  decreto  legislativo  18   maggio   2018,   n.   51\r\n          (Attuazione della direttiva (UE)  2016\/680  del  Parlamento\r\n          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa  alla\r\n          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al\r\n          trattamento dei dati personali  da  parte  delle  autorita'\r\n          competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento  e\r\n          perseguimento di reati o  esecuzione  di  sanzioni  penali,\r\n          nonche' alla libera circolazione di tali dati e che  abroga\r\n          la  decisione  quadro  2008\/977\/GAI  del   Consiglio),   e'\r\n          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2018, n. 119. \r\n \r\n          Note all'art. 1: \r\n \r\n              - Il titolo del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.\r\n          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal\r\n          presente decreto, cosi' recita: \r\n                \u00abCodice in materia di protezione dei dati  personali,\r\n          recante  disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento\r\n          nazionale  al  regolamento  (UE)  2016\/679  del  Parlamento\r\n          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo  alla\r\n          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al\r\n          trattamento  dei  dati  personali,  nonche'   alla   libera\r\n          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva\r\n          95\/46\/CE.\u00bb<\/pre>\n<h5>Modifiche alla parte I del codice in materia di protezione dei dati\u00a0personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196<\/h5>\n<p><strong>Art. 2<\/strong><br \/>\n<strong>Modifiche alla parte I, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno\u00a02003, n. 196<\/strong><\/p>\n<pre> \r\n  1. Alla parte I, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno  2003,\r\nn. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: \r\n    a)  la  rubrica  del  titolo  I  e'  sostituita  dalla  seguente:\r\n\u00abPrincipi e disposizioni generali\u00bb; \r\n    b) prima dell'articolo 1 e' inserito il seguente Capo: \r\n  \u00abCapo I (Oggetto, finalita' e Autorita' di controllo)\u00bb \r\n    c) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: \r\n  \u00abArt. 1 (Oggetto) . - 1. Il trattamento dei dati personali  avviene\r\nsecondo le norme del regolamento (UE) 2016\/679 del Parlamento europeo\r\ne del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito \u00abRegolamento\u00bb, e  del\r\npresente codice, nel rispetto della dignita'  umana,  dei  diritti  e\r\ndelle liberta' fondamentali della persona.\u00bb; \r\n    d) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: \r\n  \u00abArt. 2 (Finalita'). - 1. Il presente codice reca disposizioni  per\r\nl'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  alle   disposizioni   del\r\nregolamento.\u00bb; \r\n    e) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: \r\n  \u00abArt. 2-bis (Autorita' di controllo). - 1. L'Autorita' di controllo\r\ndi cui all'articolo 51 del regolamento e' individuata nel Garante per\r\nla protezione dei  dati  personali,  di  seguito  \u00abGarante\u00bb,  di  cui\r\nall'articolo 153.\u00bb; \r\n    f) dopo l'articolo 2-bis sono inseriti i seguenti Capi: \r\n  \u00abCapo II (Principi) - Art. 2-ter (Base giuridica per il trattamento\r\ndi dati personali  effettuato  per  l'esecuzione  di  un  compito  di\r\ninteresse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri). - 1.\r\nLa base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera  b),\r\ndel regolamento e' costituita esclusivamente da una norma di legge o,\r\nnei casi previsti dalla legge, di regolamento. \r\n  2. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati\r\npersonali, diversi da quelli ricompresi nelle  particolari  categorie\r\ndi cui all'articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne\r\npenali  e  reati  di  cui  all'articolo  10  del   Regolamento,   per\r\nl'esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico   o   connesso\r\nall'esercizio di pubblici poteri e' ammessa se prevista ai sensi  del\r\ncomma 1. In mancanza di  tale  norma,  la  comunicazione  e'  ammessa\r\nquando e' comunque  necessaria  per  lo  svolgimento  di  compiti  di\r\ninteresse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e  puo'\r\nessere iniziata se e' decorso il  termine  di  quarantacinque  giorni\r\ndalla relativa comunicazione al Garante, senza che  lo  stesso  abbia\r\nadottato una diversa  determinazione  delle  misure  da  adottarsi  a\r\ngaranzia degli interessati. \r\n  3. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per\r\nl'esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico   o   connesso\r\nall'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono  trattarli\r\nper altre finalita' sono ammesse unicamente se previste ai sensi  del\r\ncomma 1. \r\n  4. Si intende per: \r\n    a) \"comunicazione\", il dare conoscenza dei dati personali a uno o\r\npiu'   soggetti    determinati    diversi    dall'interessato,    dal\r\nrappresentante del titolare nel territorio dell'Unione  europea,  dal\r\nresponsabile o dal  suo  rappresentante  nel  territorio  dell'Unione\r\neuropea,  dalle   persone   autorizzate,   ai   sensi   dell'articolo\r\n2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali  sotto  l'autorita'\r\ndiretta del titolare o del responsabile, in  qualunque  forma,  anche\r\nmediante la loro  messa  a  disposizione,  consultazione  o  mediante\r\ninterconnessione; \r\n    b) \"diffusione\", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti\r\nindeterminati, in qualunque forma, anche mediante  la  loro  messa  a\r\ndisposizione o consultazione. \r\n  Art. 2-quater (Regole deontologiche). -  1.  Il  Garante  promuove,\r\nnell'osservanza del principio di rappresentativita' e  tenendo  conto\r\ndelle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati\r\npersonali, l'adozione  di  regole  deontologiche  per  i  trattamenti\r\nprevisti dalle disposizioni di cui  agli  articoli  6,  paragrafo  1,\r\nlettere c) ed e), 9, paragrafo 4, e al capo IX  del  Regolamento,  ne\r\nverifica la conformita' alle disposizioni vigenti,  anche  attraverso\r\nl'esame di osservazioni di  soggetti  interessati  e  contribuisce  a\r\ngarantirne la diffusione e il rispetto. \r\n  2. Lo schema di regole deontologiche e' sottoposto a  consultazione\r\npubblica per almeno sessanta giorni. \r\n  3. Conclusa la fase delle consultazioni,  le  regole  deontologiche\r\nsono approvate dal Garante ai sensi dell'articolo 154-bis,  comma  1,\r\nlettera b), pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica\r\nitaliana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono  riportate\r\nnell'allegato A del presente codice. \r\n  4.  Il  rispetto  delle   disposizioni   contenute   nelle   regole\r\ndeontologiche di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per\r\nla liceita' e la correttezza del trattamento dei dati personali. \r\n  Art. 2-quinquies (Consenso del minore in relazione ai servizi della\r\nsocieta' dell'informazione). -  1.  In  attuazione  dell'articolo  8,\r\nparagrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici\r\nanni puo' esprimere  il  consenso  al  trattamento  dei  propri  dati\r\npersonali in relazione all'offerta diretta di servizi della  societa'\r\ndell'informazione. Con riguardo a tali servizi,  il  trattamento  dei\r\ndati personali del minore  di  eta'  inferiore  a  quattordici  anni,\r\nfondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, e'\r\nlecito  a  condizione  che  sia   prestato   da   chi   esercita   la\r\nresponsabilita' genitoriale. \r\n  2. In relazione all'offerta diretta ai minori dei servizi di cui al\r\ncomma  1,  il  titolare  del  trattamento   redige   con   linguaggio\r\nparticolarmente chiaro e semplice, conciso ed  esaustivo,  facilmente\r\naccessibile  e  comprensibile  dal  minore,  al   fine   di   rendere\r\nsignificativo il consenso prestato da quest'ultimo, le informazioni e\r\nle comunicazioni relative al trattamento che lo riguardi. \r\n  Art.  2-sexies  (Trattamento  di  categorie  particolari  di   dati\r\npersonali necessario per motivi di interesse pubblico  rilevante).  -\r\n1. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui\r\nall'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di\r\ninteresse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo  2,  lettera  g),\r\ndel medesimo  articolo,  sono  ammessi  qualora  siano  previsti  dal\r\ndiritto dell'Unione  europea  ovvero,  nell'ordinamento  interno,  da\r\ndisposizioni  di  legge  o,  nei  casi  previsti  dalla   legge,   di\r\nregolamento che specifichino  i  tipi  di  dati  che  possono  essere\r\ntrattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse  pubblico\r\nrilevante, nonche' le misure appropriate e specifiche per tutelare  i\r\ndiritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. \r\n  2. Fermo quanto  previsto  dal  comma  1,  si  considera  rilevante\r\nl'interesse pubblico relativo a trattamenti  effettuati  da  soggetti\r\nche svolgono compiti di interesse pubblico o  connessi  all'esercizio\r\ndi pubblici poteri nelle seguenti materie: \r\n    a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico; \r\n    b) tenuta degli atti e dei registri  dello  stato  civile,  delle\r\nanagrafi della  popolazione  residente  in  Italia  e  dei  cittadini\r\nitaliani residenti all'estero,  e  delle  liste  elettorali,  nonche'\r\nrilascio di documenti di riconoscimento o di  viaggio  o  cambiamento\r\ndelle generalita'; \r\n    c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili; \r\n    d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati  alla  guida  e\r\ndell'archivio nazionale dei veicoli; \r\n    e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello  straniero\r\ne del profugo, stato di rifugiato; \r\n    f) elettorato attivo e passivo  ed  esercizio  di  altri  diritti\r\npolitici, protezione diplomatica e consolare, nonche'  documentazione\r\ndelle attivita' istituzionali di  organi  pubblici,  con  particolare\r\nriguardo alla redazione di  verbali  e  resoconti  dell'attivita'  di\r\nassemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o\r\nassembleari; \r\n    g)  esercizio  del  mandato  degli  organi  rappresentativi,  ivi\r\ncompresa  la  loro  sospensione  o  il  loro  scioglimento,   nonche'\r\nl'accertamento delle cause di ineleggibilita', incompatibilita' o  di\r\ndecadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche; \r\n    h) svolgimento delle funzioni di controllo,  indirizzo  politico,\r\ninchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e l'accesso a  documenti\r\nriconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli  organi  interessati\r\nper esclusive finalita' direttamente connesse all'espletamento di  un\r\nmandato elettivo; \r\n    i) attivita'  dei  soggetti  pubblici  dirette  all'applicazione,\r\nanche tramite i loro concessionari,  delle  disposizioni  in  materia\r\ntributaria e doganale; \r\n    l) attivita' di controllo e ispettive; \r\n    m) concessione,  liquidazione,  modifica  e  revoca  di  benefici\r\neconomici,   agevolazioni,   elargizioni,    altri    emolumenti    e\r\nabilitazioni; \r\n    n) conferimento  di  onorificenze  e  ricompense,  riconoscimento\r\ndella personalita' giuridica di  associazioni,  fondazioni  ed  enti,\r\nanche di culto, accertamento  dei  requisiti  di  onorabilita'  e  di\r\nprofessionalita' per le nomine,  per  i  profili  di  competenza  del\r\nsoggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive  di\r\npersone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali,\r\nnonche'  rilascio  e  revoca  di   autorizzazioni   o   abilitazioni,\r\nconcessione  di  patrocini,  patronati  e  premi  di  rappresentanza,\r\nadesione a comitati d'onore e  ammissione  a  cerimonie  ed  incontri\r\nistituzionali; \r\n    o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore; \r\n    p) obiezione di coscienza; \r\n    q) attivita' sanzionatorie e di tutela in sede  amministrativa  o\r\ngiudiziaria; \r\n    r)  rapporti  istituzionali  con  enti  di   culto,   confessioni\r\nreligiose e comunita' religiose; \r\n    s) attivita' socio-assistenziali a tutela dei minori  e  soggetti\r\nbisognosi, non autosufficienti e incapaci; \r\n    t) attivita' amministrative e certificatorie correlate  a  quelle\r\ndi diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o  sociale,  ivi  incluse\r\nquelle correlate ai trapianti d'organo  e  di  tessuti  nonche'  alle\r\ntrasfusioni di sangue umano; \r\n    u) compiti  del  servizio  sanitario  nazionale  e  dei  soggetti\r\noperanti in ambito sanitario, nonche' compiti di igiene  e  sicurezza\r\nsui  luoghi  di  lavoro  e  sicurezza  e  salute  della  popolazione,\r\nprotezione civile, salvaguardia della vita e incolumita' fisica; \r\n    v)   programmazione,   gestione,    controllo    e    valutazione\r\ndell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la  gestione,\r\nla pianificazione e il controllo dei rapporti  tra  l'amministrazione\r\ned i soggetti accreditati o convenzionati con il  servizio  sanitario\r\nnazionale; \r\n    z)    vigilanza    sulle    sperimentazioni,    farmacovigilanza,\r\nautorizzazione all'immissione  in  commercio  e  all'importazione  di\r\nmedicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria; \r\n      aa) tutela sociale della maternita' ed interruzione  volontaria\r\ndella gravidanza,  dipendenze,  assistenza,  integrazione  sociale  e\r\ndiritti dei disabili; \r\n      bb)   istruzione   e   formazione   in    ambito    scolastico,\r\nprofessionale, superiore o universitario; \r\n      cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico\r\ninteresse  o  di  ricerca  storica,  concernenti  la   conservazione,\r\nl'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi\r\ndi Stato negli archivi storici degli  enti  pubblici,  o  in  archivi\r\nprivati dichiarati di interesse storico  particolarmente  importante,\r\nper fini di ricerca scientifica, nonche' per fini statistici da parte\r\ndi  soggetti  che  fanno  parte  del  sistema  statistico   nazionale\r\n(Sistan); \r\n      dd) instaurazione,  gestione  ed  estinzione,  di  rapporti  di\r\nlavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre\r\nforme di  impiego,  materia  sindacale,  occupazione  e  collocamento\r\nobbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e  pari\r\nopportunita' nell'ambito dei rapporti di  lavoro,  adempimento  degli\r\nobblighi retributivi, fiscali e contabili,  igiene  e  sicurezza  del\r\nlavoro o di sicurezza o salute della popolazione, accertamento  della\r\nresponsabilita'   civile,   disciplinare   e   contabile,   attivita'\r\nispettiva. \r\n  3. Per i dati  genetici,  biometrici  e  relativi  alla  salute  il\r\ntrattamento  avviene  comunque  nel  rispetto  di   quanto   previsto\r\ndall'articolo 2-septies. \r\n  Art. 2-septies (Misure di garanzia  per  il  trattamento  dei  dati\r\ngenetici, biometrici e relativi alla salute). - 1. In  attuazione  di\r\nquanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, i dati\r\ngenetici, biometrici e relativi alla salute, possono  essere  oggetto\r\ndi trattamento  in  presenza  di  una  delle  condizioni  di  cui  al\r\nparagrafo 2 del medesimo articolo ed in conformita'  alle  misure  di\r\ngaranzia disposte dal Garante, nel rispetto di  quanto  previsto  dal\r\npresente articolo. \r\n  2. Il provvedimento che stabilisce le misure di garanzia di cui  al\r\ncomma 1 e' adottato con cadenza almeno biennale e tenendo conto: \r\n    a) delle linee guida,  delle  raccomandazioni  e  delle  migliori\r\nprassi pubblicate dal Comitato europeo per la protezione dei  dati  e\r\ndelle migliori prassi in materia di trattamento dei dati personali; \r\n    b) dell'evoluzione scientifica e tecnologica nel settore  oggetto\r\ndelle misure; \r\n    c) dell'interesse alla libera circolazione dei dati personali nel\r\nterritorio dell'Unione europea. \r\n  3.  Lo  schema  di  provvedimento  e'  sottoposto  a  consultazione\r\npubblica per un periodo non inferiore a sessanta giorni. \r\n  4. Le misure di garanzia  sono  adottate  nel  rispetto  di  quanto\r\nprevisto dall'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento, e  riguardano\r\nanche le cautele da adottare relativamente a: \r\n    a) contrassegni sui veicoli e accessi a zone a traffico limitato; \r\n    b) profili organizzativi e gestionali in ambito sanitario; \r\n    c) modalita' per la comunicazione diretta  all'interessato  delle\r\ndiagnosi e dei dati relativi alla propria salute; \r\n    d) prescrizioni di medicinali. \r\n  5. Le misure di garanzia sono  adottate  in  relazione  a  ciascuna\r\ncategoria dei dati personali di cui al comma 1, avendo riguardo  alle\r\nspecifiche  finalita'  del  trattamento  e  possono  individuare,  in\r\nconformita' a quanto previsto al comma 2, ulteriori condizioni  sulla\r\nbase delle quali il  trattamento  di  tali  dati  e'  consentito.  In\r\nparticolare,  le  misure  di  garanzia  individuano  le   misure   di\r\nsicurezza,  ivi  comprese  quelle  tecniche   di   cifratura   e   di\r\npseudonomizzazione,  le  misure  di  minimizzazione,  le   specifiche\r\nmodalita'  per  l'accesso  selettivo  ai  dati  e  per   rendere   le\r\ninformazioni agli interessati,  nonche'  le  eventuali  altre  misure\r\nnecessarie a garantire i diritti degli interessati. \r\n  6. Le misure di garanzia  che  riguardano  i  dati  genetici  e  il\r\ntrattamento  dei  dati  relativi  alla  salute   per   finalita'   di\r\nprevenzione, diagnosi e cura  nonche'  quelle  di  cui  al  comma  4,\r\nlettere b), c) e d), sono adottate sentito il Ministro  della  salute\r\nche, a tal fine, acquisisce il  parere  del  Consiglio  superiore  di\r\nsanita'. Limitatamente  ai  dati  genetici,  le  misure  di  garanzia\r\npossono individuare, in caso di particolare  ed  elevato  livello  di\r\nrischio, il consenso come ulteriore misura di protezione dei  diritti\r\ndell'interessato,  a  norma  dell'articolo  9,   paragrafo   4,   del\r\nregolamento, o altre cautele specifiche. \r\n  7. Nel rispetto dei principi in  materia  di  protezione  dei  dati\r\npersonali, con riferimento agli obblighi di cui all'articolo  32  del\r\nRegolamento, e' ammesso l'utilizzo dei dati biometrici  con  riguardo\r\nalle procedure di accesso fisico  e  logico  ai  dati  da  parte  dei\r\nsoggetti autorizzati, nel rispetto delle misure di garanzia di cui al\r\npresente articolo. \r\n  8. I dati personali di cui al comma 1 non possono essere diffusi. \r\n  Art. 2-octies (Principi relativi al trattamento di dati relativi  a\r\ncondanne penali e reati).  -  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal\r\ndecreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51,  il  trattamento  di  dati\r\npersonali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di\r\nsicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1,  del  Regolamento,\r\nche non  avviene  sotto  il  controllo  dell'autorita'  pubblica,  e'\r\nconsentito, ai sensi dell'articolo 10 del medesimo regolamento,  solo\r\nse autorizzato da una norma di  legge  o,  nei  casi  previsti  dalla\r\nlegge, di regolamento,  che  prevedano  garanzie  appropriate  per  i\r\ndiritti e le liberta' degli interessati. \r\n  2.  In  mancanza  delle  predette  disposizioni  di  legge   o   di\r\nregolamento, i trattamenti dei dati di cui  al  comma  1  nonche'  le\r\ngaranzie di cui al medesimo comma sono individuati  con  decreto  del\r\nMinistro della giustizia, da adottarsi, ai  sensi  dell'articolo  17,\r\ncomma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante. \r\n  3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il  trattamento  di  dati\r\npersonali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di\r\nsicurezza e' consentito se autorizzato da una norma di legge  o,  nei\r\ncasi  previsti  dalla  legge,   di   regolamento,   riguardanti,   in\r\nparticolare: \r\n    a) l'adempimento di obblighi e l'esercizio di  diritti  da  parte\r\ndel titolare o dell'interessato in materia di diritto  del  lavoro  o\r\ncomunque nell'ambito dei rapporti di lavoro, nei limiti stabiliti  da\r\nleggi, regolamenti e contratti collettivi,  secondo  quanto  previsto\r\ndagli articoli 9, paragrafo 2, lettera b), e 88 del regolamento; \r\n    b) l'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge\r\no  di  regolamento  in  materia  di   mediazione   finalizzata   alla\r\nconciliazione delle controversie civili e commerciali; \r\n    c) la verifica o l'accertamento dei  requisiti  di  onorabilita',\r\nrequisiti soggettivi e presupposti  interdittivi  nei  casi  previsti\r\ndalle leggi o dai regolamenti; \r\n    d) l'accertamento di responsabilita' in relazione  a  sinistri  o\r\neventi  attinenti  alla   vita   umana,   nonche'   la   prevenzione,\r\nl'accertamento e il contrasto  di  frodi  o  situazioni  di  concreto\r\nrischio per il corretto esercizio  dell'attivita'  assicurativa,  nei\r\nlimiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia; \r\n    e) l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in  sede\r\ngiudiziaria; \r\n    f) l'esercizio del diritto di accesso  ai  dati  e  ai  documenti\r\namministrativi, nei limiti di  quanto  previsto  dalle  leggi  o  dai\r\nregolamenti in materia; \r\n    g) l'esecuzione di investigazioni o le ricerche o la raccolta  di\r\ninformazioni per conto di terzi ai sensi dell'articolo 134 del  testo\r\nunico delle leggi di pubblica sicurezza; \r\n    h) l'adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in\r\nmateria di comunicazioni e informazioni antimafia  o  in  materia  di\r\nprevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi  forme\r\ndi  pericolosita'  sociale,  nei  casi  previsti  da   leggi   o   da\r\nregolamenti, o per  la  produzione  della  documentazione  prescritta\r\ndalla legge per partecipare a gare d'appalto; \r\n    i) l'accertamento del requisito di idoneita' morale di coloro che\r\nintendono partecipare a gare  d'appalto,  in  adempimento  di  quanto\r\nprevisto dalle vigenti normative in materia di appalti; \r\n    l) l'attuazione della disciplina in materia di  attribuzione  del\r\nrating di legalita' delle imprese ai sensi  dell'articolo  5-ter  del\r\ndecreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,\r\ndalla legge 24 marzo 2012, n. 27; \r\n    m) l'adempimento degli obblighi previsti dalle normative  vigenti\r\nin materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di\r\nriciclaggio dei proventi di attivita' criminose  e  di  finanziamento\r\ndel terrorismo. \r\n  4. Nei  casi  in  cui  le  disposizioni  di  cui  al  comma  3  non\r\nindividuano le garanzie appropriate per i diritti e le liberta' degli\r\ninteressati, tali garanzie sono previste con il  decreto  di  cui  al\r\ncomma 2. \r\n  5. Quando il trattamento dei  dati  di  cui  al  presente  articolo\r\navviene sotto il controllo dell'autorita' pubblica  si  applicano  le\r\ndisposizioni previste dall'articolo 2-sexies. \r\n  6. Con il decreto di cui al comma 2 e' autorizzato  il  trattamento\r\ndei dati di  cui  all'articolo  10  del  Regolamento,  effettuato  in\r\nattuazione di protocolli di intesa per la prevenzione e il  contrasto\r\ndei fenomeni di criminalita' organizzata, stipulati con il  Ministero\r\ndell'interno o con le prefetture-UTG. In relazione a tali protocolli,\r\nil decreto di cui  al  comma  2  individua,  le  tipologie  dei  dati\r\ntrattati, gli interessati, le operazioni di  trattamento  eseguibili,\r\nanche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione  e  prevede\r\nle  garanzie  appropriate  per  i  diritti  e   le   liberta'   degli\r\ninteressati. Il decreto e' adottato, limitatamente agli ambiti di cui\r\nal presente comma, di concerto con il Ministro dell'interno. \r\n  Art. 2-novies  (Trattamenti  disciplinati  dalla  Presidenza  della\r\nRepubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica  e\r\ndalla Corte costituzionale). -  1.  Le  disposizioni  degli  articoli\r\n2-sexies, 2-septies  e  2-octies  del  presente  decreto  legislativo\r\nrecano   principi   applicabili,   in   conformita'   ai   rispettivi\r\nordinamenti, ai trattamenti delle categorie di dati personali di  cui\r\nagli articoli 9, paragrafo 1,  e  10  del  Regolamento,  disciplinati\r\ndalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla\r\nCamera dei deputati e dalla Corte costituzionale. \r\n  Art. 2-decies (Inutilizzabilita' dei dati). - 1. I  dati  personali\r\ntrattati in violazione  della  disciplina  rilevante  in  materia  di\r\ntrattamento dei dati personali non possono essere  utilizzati,  salvo\r\nquanto previsto dall'articolo 160-bis. \r\n  Capo     III (Disposizioni     in      materia      di      diritti\r\ndell'interessato) - Art.   2-undecies   (Limitazioni    ai    diritti\r\ndell'interessato). - 1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del\r\nRegolamento non possono essere esercitati con richiesta  al  titolare\r\ndel trattamento ovvero con reclamo  ai  sensi  dell'articolo  77  del\r\nRegolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare  un\r\npregiudizio effettivo e concreto: \r\n    a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni  in  materia\r\ndi riciclaggio; \r\n    b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni  in  materia\r\ndi sostegno alle vittime di richieste estorsive; \r\n    c)  all'attivita'   di   Commissioni   parlamentari   d'inchiesta\r\nistituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione; \r\n    d) alle attivita' svolte da un soggetto pubblico,  diverso  dagli\r\nenti pubblici economici, in base ad espressa disposizione  di  legge,\r\nper esclusive finalita' inerenti alla politica monetaria e valutaria,\r\nal sistema dei pagamenti,  al  controllo  degli  intermediari  e  dei\r\nmercati creditizi  e  finanziari,  nonche'  alla  tutela  della  loro\r\nstabilita'; \r\n    e)   allo   svolgimento   delle   investigazioni   difensive    o\r\nall'esercizio di un diritto in sede giudiziaria; \r\n    f) alla riservatezza dell'identita' del dipendente che segnala ai\r\nsensi della legge 30 novembre 2017, n. 179,  l'illecito  di  cui  sia\r\nvenuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio. \r\n  2. Nei casi di cui al  comma  1,  lettera  c),  si  applica  quanto\r\nprevisto dai regolamenti parlamentari  ovvero  dalla  legge  o  dalle\r\nnorme istitutive della Commissione d'inchiesta. \r\n  3. Nei casi di cui al comma 1, lettere  a),  b),  d)  e)  ed  f)  i\r\ndiritti di cui al medesimo comma sono esercitati  conformemente  alle\r\ndisposizioni di legge o di regolamento che regolano il  settore,  che\r\ndevono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di  cui\r\nall'articolo  23,  paragrafo  2,  del  Regolamento.  L'esercizio  dei\r\nmedesimi diritti puo', in ogni caso,  essere  ritardato,  limitato  o\r\nescluso   con   comunicazione   motivata   e   resa   senza   ritardo\r\nall'interessato, a meno che la comunicazione possa  compromettere  la\r\nfinalita' della limitazione, per il tempo e nei limiti  in  cui  cio'\r\ncostituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto  conto  dei\r\ndiritti fondamentali e dei legittimi interessi  dell'interessato,  al\r\nfine di salvaguardare gli interessi di cui al comma  1,  lettere  a),\r\nb), d), e) ed f). In tali casi, i  diritti  dell'interessato  possono\r\nessere esercitati anche tramite il Garante con le  modalita'  di  cui\r\nall'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante  informa  l'interessato\r\ndi aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di  aver  svolto  un\r\nriesame, nonche' del diritto  dell'interessato  di  proporre  ricorso\r\ngiurisdizionale. Il titolare del  trattamento  informa  l'interessato\r\ndelle facolta' di cui al presente comma. \r\n  Art. 2-duodecies (Limitazioni per ragioni di giustizia).  -  1.  In\r\napplicazione  dell'articolo  23,  paragrafo  1,   lettera   f),   del\r\nRegolamento, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati\r\nper ragioni di giustizia nell'ambito  di  procedimenti  dinanzi  agli\r\nuffici giudiziari di ogni ordine e grado nonche' dinanzi al Consiglio\r\nsuperiore della magistratura e agli altri organi di autogoverno delle\r\nmagistrature speciali  o  presso  il  Ministero  della  giustizia,  i\r\ndiritti e gli obblighi di cui agli articoli da  12  a  22  e  34  del\r\nRegolamento sono disciplinati nei limiti e con le modalita'  previste\r\ndalle disposizioni di  legge  o  di  Regolamento  che  regolano  tali\r\nprocedimenti, nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  23,\r\nparagrafo 2, del Regolamento. \r\n  2. Fermo quanto previsto dal comma 1,  l'esercizio  dei  diritti  e\r\nl'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del\r\nRegolamento possono, in  ogni  caso,  essere  ritardati,  limitati  o\r\nesclusi,  con   comunicazione   motivata   e   resa   senza   ritardo\r\nall'interessato, a meno che la comunicazione possa  compromettere  la\r\nfinalita' della limitazione, nella misura e per il tempo in cui  cio'\r\ncostituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto  conto  dei\r\ndiritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato,  per\r\nsalvaguardare l'indipendenza della magistratura  e  dei  procedimenti\r\ngiudiziari. \r\n  3. Si applica l'articolo  2-undecies,  comma  3,  terzo,  quarto  e\r\nquinto periodo. \r\n  4. Ai fini  del  presente  articolo  si  intendono  effettuati  per\r\nragioni di giustizia i trattamenti di dati personali  correlati  alla\r\ntrattazione giudiziaria di affari e di  controversie,  i  trattamenti\r\neffettuati in materia  di  trattamento  giuridico  ed  economico  del\r\npersonale di magistratura, nonche' i trattamenti  svolti  nell'ambito\r\ndelle  attivita'  ispettive  su  uffici  giudiziari.  Le  ragioni  di\r\ngiustizia     non     ricorrono     per     l'ordinaria     attivita'\r\namministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non\r\ne' pregiudicata la segretezza  di  atti  direttamente  connessi  alla\r\ntrattazione giudiziaria di procedimenti. \r\n  Art. 2-terdecies (Diritti riguardanti le persone decedute). - 1.  I\r\ndiritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento  riferiti  ai\r\ndati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati\r\nda chi ha un interesse proprio, o agisce a  tutela  dell'interessato,\r\nin qualita' di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli  di\r\nprotezione. \r\n  2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1  non  e'  ammesso  nei\r\ncasi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta\r\ndi servizi della  societa'  dell'informazione,  l'interessato  lo  ha\r\nespressamente  vietato  con  dichiarazione  scritta   presentata   al\r\ntitolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata. \r\n  3. La volonta' dell'interessato di vietare l'esercizio dei  diritti\r\ndi cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e  deve  essere\r\nspecifica, libera e informata; il divieto puo' riguardare l'esercizio\r\nsoltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma. \r\n  4. L'interessato ha in  ogni  momento  il  diritto  di  revocare  o\r\nmodificare il divieto di cui ai commi 2 e 3. \r\n  5.  In  ogni  caso,  il   divieto   non   puo'   produrre   effetti\r\npregiudizievoli per  l'esercizio  da  parte  dei  terzi  dei  diritti\r\npatrimoniali che derivano dalla morte  dell'interessato  nonche'  del\r\ndiritto di difendere in giudizio i propri interessi. \r\n  Capo IV (Disposizioni relative al titolare  del  trattamento  e  al\r\nresponsabile del trattamento) - Art. 2-quaterdecies (Attribuzione  di\r\nfunzioni e compiti a soggetti designati).  -  1.  Il  titolare  o  il\r\nresponsabile del trattamento  possono  prevedere,  sotto  la  propria\r\nresponsabilita' e nell'ambito del proprio assetto organizzativo,  che\r\nspecifici  compiti  e  funzioni  connessi  al  trattamento  di   dati\r\npersonali  siano  attribuiti   a   persone   fisiche,   espressamente\r\ndesignate, che operano sotto la loro autorita'. \r\n  2. Il titolare o il responsabile  del  trattamento  individuano  le\r\nmodalita' piu' opportune per  autorizzare  al  trattamento  dei  dati\r\npersonali le persone che operano sotto la propria autorita' diretta. \r\n  Art. 2-quinquiesdecies (Trattamento che presenta rischi elevati per\r\nl'esecuzione di un compito di interesse pubblico). - 1. Con  riguardo\r\nai trattamenti svolti per l'esecuzione di  un  compito  di  interesse\r\npubblico che possono presentare rischi elevati ai sensi dell'articolo\r\n35 del Regolamento, il Garante puo', sulla base  di  quanto  disposto\r\ndall'articolo  36,  paragrafo  5,  del  medesimo  Regolamento  e  con\r\nprovvedimenti di carattere generale adottati  d'ufficio,  prescrivere\r\nmisure e accorgimenti a garanzia dell'interessato,  che  il  titolare\r\ndel trattamento e' tenuto ad adottare. \r\n  Art. 2-sexiesdecies (Responsabile della protezione dei dati  per  i\r\ntrattamenti effettuati  dalle  autorita'  giudiziarie  nell'esercizio\r\ndelle loro funzioni). - 1. Il responsabile della protezione  dati  e'\r\ndesignato, a norma delle disposizioni di cui alla sezione 4 del  capo\r\nIV del  Regolamento,  anche  in  relazione  ai  trattamenti  di  dati\r\npersonali effettuati dalle autorita' giudiziarie nell'esercizio delle\r\nloro funzioni. \r\n  Art. 2-septiesdecies (Organismo nazionale di accreditamento). -  1.\r\nL'organismo nazionale  di  accreditamento  di  cui  all'articolo  43,\r\nparagrafo 1, lettera b), del Regolamento e' l'Ente unico nazionale di\r\naccreditamento, istituito ai sensi del Regolamento (CE) n.  765\/2008,\r\ndel Parlamento europeo e del Consiglio,  del  9  luglio  2008,  fatto\r\nsalvo  il  potere  del  Garante   di   assumere   direttamente,   con\r\ndeliberazione pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica\r\nitaliana e in caso di grave inadempimento dei suoi compiti  da  parte\r\ndell'Ente unico nazionale  di  accreditamento,  l'esercizio  di  tali\r\nfunzioni,  anche  con  riferimento  a  una  o   piu'   categorie   di\r\ntrattamenti.\u00bb. \r\n<\/pre>\n<div class=\"righetta_wrapper\">\n<div class=\"righetta\"><\/div>\n<\/div>\n<pre class=\"rosso\">          Note all'art. 2: \r\n \r\n              - Il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  e'\r\n          citato nelle note alle premesse.<\/pre>\n<p><strong>Capo III\u00a0<\/strong><br \/>\n<strong>Modifiche alla parte II del codice in materia di protezione dei dati\u00a0personali di cui decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 3\u00a0Modifiche alla rubrica e al titolo I della parte II, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196<\/strong><\/p>\n<pre>1. La rubrica della parte II  del  decreto  legislativo  30  giugno\r\n2003, n. 196, e' sostituita dalla seguente: \u00abDisposizioni  specifiche\r\nper i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o  per\r\nl'esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico   o   connesso\r\nall'esercizio  di  pubblici  poteri  nonche'   disposizioni   per   i\r\ntrattamenti di cui al capo IX del regolamento\u00bb. \r\n  2. Al titolo I della parte II, del decreto  legislativo  30  giugno\r\n2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: \r\n    a) prima del titolo I, e' inserito il seguente: \r\n      \u00abTitolo 0.I  (Disposizioni sulla base giuridica) - Art.  45-bis\r\n(Base giuridica). - 1. Le disposizioni contenute nella presente parte\r\nsono stabilite in attuazione dell'articolo 6,  paragrafo  2,  nonche'\r\ndell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento.\u00bb; \r\n    b) all'articolo 50, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:\r\n\u00abLa violazione del divieto di cui al presente articolo e'  punita  ai\r\nsensi dell'articolo 684 del codice penale.\u00bb; \r\n    c) all'articolo 52: \r\n      1) al comma  1,  le  parole:  \u00abper  finalita'  di  informazione\r\ngiuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti\r\ndi comunicazione elettronica,\u00bb sono soppresse; \r\n      2) al comma 6, le  parole  \u00abdell'articolo  32  della  legge  11\r\nfebbraio   1994,   n.   109,\u00bb   sono   sostituite   dalle   seguenti:\r\n\u00abdell'articolo 209 del  Codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al\r\ndecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,\u00bb. \r\n<\/pre>\n<div class=\"righetta_wrapper\">\n<div class=\"righetta\"><\/div>\n<\/div>\n<pre class=\"rosso\"> Note all'art. 3: - Il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  e'citato nelle note alle premesse.<\/pre>\n<p><strong><br \/>\nArt. 4\u00a0\u00a0Modifiche alla parte II, titolo III, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196<\/strong><\/p>\n<pre>1. Alla parte II, titolo III, del  decreto  legislativo  30  giugno\r\n2003, n. 196, l'articolo 58 e' sostituito dal seguente: \r\n  \u00abArt. 58 (Trattamenti di  dati  personali  per  fini  di  sicurezza\r\nnazionale o difesa). - 1. Ai trattamenti di dati personali effettuati\r\ndagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della  legge  3  agosto\r\n2007, n. 124, sulla base dell'articolo 26 della predetta legge  o  di\r\naltre disposizioni di legge o regolamento,  ovvero  relativi  a  dati\r\ncoperti da segreto di Stato ai sensi degli  articoli  39  e  seguenti\r\ndella  medesima  legge,  si  applicano   le   disposizioni   di   cui\r\nall'articolo  160,  comma  4,  nonche',  in  quanto  compatibili,  le\r\ndisposizioni di cui agli articoli 2, 3, 8, 15, 16, 18, 25, 37, 41, 42\r\ne 43 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. \r\n  2. Fermo restando quanto  previsto  dal  comma  1,  ai  trattamenti\r\neffettuati  da  soggetti  pubblici  per  finalita'  di  difesa  o  di\r\nsicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge  che\r\nprevedano specificamente il trattamento, si applicano le disposizioni\r\ndi cui al comma 1 del presente articolo, nonche' quelle di  cui  agli\r\narticoli 23 e 24 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. \r\n  3. Con uno o piu' regolamenti  sono  individuate  le  modalita'  di\r\napplicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, in riferimento\r\nalle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di  trattamento\r\neseguibili e di persone autorizzate al trattamento dei dati personali\r\nsotto l'autorita' diretta del titolare o del  responsabile  ai  sensi\r\ndell'articolo 2-quaterdecies, anche in relazione all'aggiornamento  e\r\nalla conservazione. I regolamenti, negli ambiti di cui  al  comma  1,\r\nsono adottati ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n.\r\n124, e, negli ambiti di cui al comma 2, sono adottati con decreto del\r\nPresidente del Consiglio dei ministri,  ai  sensi  dell'articolo  17,\r\ncomma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri\r\ncompetenti. \r\n  4. Con uno o piu' regolamenti adottati con decreto  del  Presidente\r\ndella  Repubblica  su  proposta  del  Ministro  della  difesa,   sono\r\ndisciplinate le misure attuative del presente decreto in  materia  di\r\nesercizio delle funzioni di difesa e  sicurezza  nazionale  da  parte\r\ndelle Forze armate.\u00bb. \r\n<\/pre>\n<div class=\"righetta_wrapper\">\n<div class=\"righetta\"><\/div>\n<\/div>\n<pre class=\"rosso\">Note all'art. 4: Il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  e'citato nelle note alle premesse.<\/pre>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 5 Modifiche alla parte II, titolo IV, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196<\/strong><\/p>\n<pre>1. Alla parte II, titolo IV,  del  decreto  legislativo  30  giugno\r\n2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: \r\n    a) all'articolo 59: \r\n      1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  \u00abe\r\naccesso civico\u00bb; \r\n      2)  al  comma  1,  le  parole  \u00absensibili  e  giudiziari\u00bb  sono\r\nsostituite  dalle  seguenti:  \u00abdi  cui  agli  articoli  9  e  10  del\r\nregolamento\u00bb e le parole \u00abLe attivita'  finalizzate  all'applicazione\r\ndi tale disciplina si considerano di rilevante  interesse  pubblico.\u00bb\r\nsono soppresse; \r\n      3)  dopo  il  comma  1  e'  aggiunto  il  seguente:  \u00ab1-bis.  I\r\npresupposti, le modalita' e i limiti per l'esercizio del  diritto  di\r\naccesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14  marzo\r\n2013, n. 33.\u00bb; \r\n    b) l'articolo 60 e' sostituito dal seguente: \r\n  \u00abArt. 60  (Dati  relativi  alla  salute  o  alla  vita  sessuale  o\r\nall'orientamento sessuale). - 1. Quando il trattamento concerne  dati\r\ngenetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento\r\nsessuale della persona, il trattamento e' consentito se la situazione\r\ngiuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta  di\r\naccesso ai documenti amministrativi,  e'  di  rango  almeno  pari  ai\r\ndiritti  dell'interessato,  ovvero  consiste  in  un  diritto   della\r\npersonalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale.\u00bb; \r\n    c) all'articolo 61: \r\n      1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  \u00abe\r\nregole deontologiche\u00bb; \r\n      2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: \r\n        \u00ab1. Il Garante promuove,  ai  sensi  dell'articolo  2-quater,\r\nl'adozione di  regole  deontologiche  per  il  trattamento  dei  dati\r\npersonali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti\r\ntenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi  in  cui  deve\r\nessere indicata la  fonte  di  acquisizione  dei  dati  e  prevedendo\r\ngaranzie appropriate per l'associazione di dati provenienti  da  piu'\r\narchivi, tenendo presenti le pertinenti Raccomandazioni del Consiglio\r\nd'Europa. \r\n        2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i  dati\r\npersonali diversi  da  quelli  di  cui  agli  articoli  9  e  10  del\r\nregolamento, che devono essere inseriti in un albo  professionale  in\r\nconformita' alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati\r\na soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 2-ter\r\ndel  presente  codice,   anche   mediante   reti   di   comunicazione\r\nelettronica.  Puo'  essere   altresi'   menzionata   l'esistenza   di\r\nprovvedimenti che a qualsiasi titolo  incidono  sull'esercizio  della\r\nprofessione.\u00bb. \r\n<\/pre>\n<div class=\"righetta_wrapper\">\n<div class=\"righetta\"><\/div>\n<\/div>\n<pre class=\"rosso\">Note all'art. 5: - L'art. 59 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.\r\n          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal\r\n          presente decreto, cosi' recita: \r\n           \u00abArt. 59 (Accesso a documenti amministrativi e  accesso\r\n          civico). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.  60,  i\r\n          presupposti, le modalita', i  limiti  per  l'esercizio  del\r\n          diritto di accesso a  documenti  amministrativi  contenenti\r\n          dati  personali,  e  la  relativa  tutela  giurisdizionale,\r\n          restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n.  241,  e\r\n          successive modificazioni  e  dalle  altre  disposizioni  di\r\n          legge in  materia,  nonche'  dai  relativi  regolamenti  di\r\n          attuazione, anche per cio' che concerne i tipi di  dati  di\r\n          cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento e le operazioni di\r\n          trattamento eseguibili in esecuzione di  una  richiesta  di\r\n          accesso. \r\n              1-bis. I presupposti,  le  modalita'  e  i  limiti  per\r\n          l'esercizio  del  diritto   di   accesso   civico   restano\r\n          disciplinati dal decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.\r\n          33.\u00bb. \r\n              L'art. 61 del decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.\r\n          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal\r\n          presente decreto, cosi' recita: \r\n              \u00abArt. 61  (Utilizzazione  di  dati  pubblici  e  regole\r\n          deontologiche).  -  1.  Il  Garante  promuove,   ai   sensi\r\n          dell'art. 2-quater, l'adozione di regole deontologiche  per\r\n          il trattamento dei dati personali provenienti  da  archivi,\r\n          registri, elenchi, atti  o  documenti  tenuti  da  soggetti\r\n          pubblici, anche individuando i  casi  in  cui  deve  essere\r\n          indicata la fonte di acquisizione  dei  dati  e  prevedendo\r\n          garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti\r\n          da   piu'   archivi,   tenendo   presenti   le   pertinenti\r\n          Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. \r\n              2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i\r\n          dati personali diversi da quelli di cui agli articoli  9  e\r\n          10 del Regolamento, che devono essere inseriti in  un  albo\r\n          professionale  in  conformita'   alla   legge   o   ad   un\r\n          regolamento, possono essere comunicati a soggetti  pubblici\r\n          e privati o diffusi, ai sensi dell'art. 2-ter del  presente\r\n          codice, anche mediante reti di  comunicazione  elettronica.\r\n          Puo'   essere   altresi'    menzionata    l'esistenza    di\r\n          provvedimenti   che    a    qualsiasi    titolo    incidono\r\n          sull'esercizio della professione. \r\n              3. L'ordine o collegio professionale puo', a  richiesta\r\n          della persona  iscritta  nell'albo  che  vi  ha  interesse,\r\n          integrare i dati di cui  al  comma  2  con  ulteriori  dati\r\n          pertinenti  e  non  eccedenti  in  relazione  all'attivita'\r\n          professionale. \r\n              4. A richiesta  dell'interessato  l'ordine  o  collegio\r\n          professionale puo'  altresi'  fornire  a  terzi  notizie  o\r\n          informazioni   relative,   in   particolare,   a   speciali\r\n          qualificazioni  professionali  non  menzionate   nell'albo,\r\n          ovvero  alla  disponibilita'  ad  assumere  incarichi  o  a\r\n          ricevere  materiale  informativo  a  carattere  scientifico\r\n          inerente anche a convegni o seminari.\u00bb.<\/pre>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 6 Modifiche alla parte II, titolo V, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196<\/strong><\/p>\n<pre> 1. Alla parte II, titolo V, del decreto legislativo 30 giugno 2003,\r\nn. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: \r\n    a) l'articolo 75 e' sostituito dal seguente: \r\n  \u00abArt. 75 (Specifiche condizioni  in  ambito  sanitario).  -  1.  Il\r\ntrattamento dei dati personali effettuato  per  finalita'  di  tutela\r\ndella salute e incolumita' fisica dell'interessato o di terzi o della\r\ncollettivita'  deve  essere  effettuato  ai  sensi  dell'articolo  9,\r\nparagrafi 2, lettere h) ed i), e  3  del  regolamento,  dell'articolo\r\n2-septies del presente codice, nonche' nel rispetto delle  specifiche\r\ndisposizioni di settore.\u00bb; \r\n    b)  la  rubrica  del  Capo  II  e'  sostituita  dalla   seguente:\r\n\u00abModalita'  particolari  per  informare  l'interessato   e   per   il\r\ntrattamento dei dati personali\u00bb; \r\n    c) l'articolo 77 e' sostituito dal seguente: \r\n  \u00abArt. 77 (Modalita' particolari). - 1. Le disposizioni del presente\r\ntitolo individuano modalita' particolari utilizzabili dai soggetti di\r\ncui al comma 2: \r\n      a) per informare l'interessato ai sensi degli articoli 13 e  14\r\ndel Regolamento; \r\n      b) per il trattamento dei dati personali. \r\n  2. Le modalita' di cui al comma 1 sono applicabili: \r\n      a) dalle strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni\r\nsanitarie  e  socio-sanitarie  e  dagli  esercenti   le   professioni\r\nsanitarie; \r\n      b) dai soggetti pubblici indicati all'articolo 80.\u00bb; \r\n    d) all'articolo 78: \r\n      1) alla rubrica la parola  \u00abInformativa\u00bb  e'  sostituita  dalla\r\nseguente: \u00abInformazioni\u00bb; \r\n      2) al comma 1, le  parole  \u00abnell'articolo  13,  comma  1\u00bb  sono\r\nsostituite dalle seguenti: \u00abnegli articoli 13 e 14 del Regolamento\u00bb; \r\n      3) al comma 2, le parole \u00abL'informativa  puo'  essere  fornita\u00bb\r\nsono sostituite  dalle  seguenti:  \u00abLe  informazioni  possono  essere\r\nfornite\u00bb e le parole \u00abprevenzione, diagnosi, cura  e  riabilitazione\u00bb\r\nsono sostituite  dalle  seguenti:  \u00abdiagnosi,  assistenza  e  terapia\r\nsanitaria\u00bb; \r\n      4) il comma 3, e' sostituito dal seguente: \u00ab3. Le  informazioni\r\npossono riguardare, altresi', dati personali  eventualmente  raccolti\r\npresso terzi e sono fornite preferibilmente per iscritto.\u00bb; \r\n      5) al comma 4, le parole \u00abL'informativa\u00bb sono sostituite  dalle\r\nseguenti: \u00abLe informazioni\u00bb e  la  parola  \u00abriguarda\u00bb  e'  sostituita\r\ndalla seguente \u00abriguardano\u00bb; \r\n      6) al comma 5: \r\n        6.1. le parole \u00abL'informativa  resa\u00bb  sono  sostituite  dalle\r\nseguenti: \u00abLe informazioni rese\u00bb; \r\n        6.2. la parola  \u00abevidenzia\u00bb  e'  sostituita  dalla  seguente:\r\n\u00abevidenziano\u00bb; \r\n        6.3. la lettera a) e' sostituita dalla seguente: \u00aba) per fini\r\ndi ricerca scientifica anche nell'ambito di sperimentazioni cliniche,\r\nin conformita' alle leggi e ai regolamenti,  ponendo  in  particolare\r\nevidenza   che   il   consenso,   ove   richiesto,   e'   manifestato\r\nliberamente;\u00bb; \r\n        6.4. sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: \u00abc-bis)  ai\r\nfini dell'implementazione del fascicolo sanitario elettronico di  cui\r\nall'articolo  12  del  decreto-legge  18  ottobre   2012,   n.   179,\r\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221;\r\nc-ter) ai fini dei sistemi di sorveglianza  e  dei  registri  di  cui\r\nall'articolo  12  del  decreto-legge  18  ottobre   2012,   n.   179,\r\nconvertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.\r\n221.\u00bb; \r\n    e) all'articolo 79: \r\n      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  \u00ab(Informazioni  da\r\nparte di  strutture  pubbliche  e  private  che  erogano  prestazioni\r\nsanitarie e socio-sanitarie)\u00bb; \r\n      2) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  \u00ab1.  Le  strutture\r\npubbliche  e   private,   che   erogano   prestazioni   sanitarie   e\r\nsocio-sanitarie possono avvalersi delle modalita' particolari di  cui\r\nall'articolo 78 in  riferimento  ad  una  pluralita'  di  prestazioni\r\nerogate anche da distinti reparti ed unita' della stessa struttura  o\r\ndi  sue  articolazioni  ospedaliere  o  territoriali   specificamente\r\nidentificate.\u00bb; \r\n      3) al comma 2, le parole  \u00abl'organismo  e  le  strutture\u00bb  sono\r\nsostituite dalle seguenti: \u00abla struttura o le sue articolazioni\u00bb e le\r\nparole \u00abinformativa e il consenso\u00bb sono  sostituite  dalla  seguente:\r\n\u00abinformazione\u00bb; \r\n      4) al comma 3, le parole \u00absemplificate di cui agli articoli  78\r\ne  81\u00bb  sono  sostituite  dalle   seguenti:   \u00abparticolari   di   cui\r\nall'articolo 78\u00bb; \r\n      5) al comma 4, la parola  \u00absemplificate\u00bb  e'  sostituita  dalla\r\nseguente \u00abparticolari\u00bb; \r\n    f) l'articolo 80 e' sostituito dal seguente: \r\n  \u00abArt. 80 (Informazioni da  parte  di  altri  soggetti).  -  1.  Nel\r\nfornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento,\r\noltre a quanto previsto dall'articolo  79,  possono  avvalersi  della\r\nfacolta' di  fornire  un'unica  informativa  per  una  pluralita'  di\r\ntrattamenti di dati effettuati, a  fini  amministrativi  e  in  tempi\r\ndiversi, rispetto a  dati  raccolti  presso  l'interessato  e  presso\r\nterzi, i competenti servizi o strutture di altri  soggetti  pubblici,\r\ndiversi da quelli di cui al predetto articolo 79, operanti in  ambito\r\nsanitario o della protezione e sicurezza sociale. \r\n  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono integrate con appositi  e\r\nidonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e\r\ndiffusi anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali  e  mediante\r\nreti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda\r\nattivita' amministrative effettuate per motivi di interesse  pubblico\r\nrilevante che non richiedono il consenso degli interessati.\u00bb; \r\n    g) all'articolo 82: \r\n      1)  al  comma  1,  le  parole   da   \u00abL'informativa\u00bb   fino   a\r\n\u00abintervenire\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abLe informazioni di cui\r\nagli articoli 13 e 14 del Regolamento possono essere rese\u00bb; \r\n      2)  al  comma  2:  le  parole   da   \u00abL'informativa\u00bb   fino   a\r\n\u00abintervenire\u00bb sono  sostituite  dalle  seguenti:  \u00abTali  informazioni\r\npossono altresi' essere rese\u00bb, e la lettera a)  e'  sostituita  dalla\r\nseguente:  \u00aba)  impossibilita'  fisica,  incapacita'   di   agire   o\r\nincapacita' di intendere o di volere dell'interessato, quando non  e'\r\npossibile rendere le informazioni, nei casi previsti, a chi  esercita\r\nlegalmente la rappresentanza, ovvero a un prossimo  congiunto,  a  un\r\nfamiliare, a un convivente o unito civilmente ovvero a un  fiduciario\r\nai sensi dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219  o,  in\r\nloro assenza, al  responsabile  della  struttura  presso  cui  dimora\r\nl'interessato;\u00bb; \r\n      3)  al  comma  3,  le  parole   da   \u00abL'informativa\u00bb   fino   a\r\n\u00abintervenire\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abLe informazioni di cui\r\nal comma 1  possono  essere  rese\u00bb  e  le  parole  \u00abdall'acquisizione\r\npreventiva del consenso\u00bb sono sostituite dalle  seguenti:  \u00abdal  loro\r\npreventivo rilascio\u00bb; \r\n      4) al comma  4,  le  parole  \u00abl'informativa  e'  fornita\u00bb  sono\r\nsostituite dalle seguenti: \u00able informazioni sono fornite\u00bb e le parole\r\nda \u00abanche\u00bb fino a \u00abnecessario\u00bb sono sostituite dalle  seguenti:  \u00abnel\r\ncaso in cui non siano state fornite in precedenza\u00bb; \r\n    h) dopo l'articolo 89 e' inserito il seguente: \r\n  \u00abArt. 89-bis (Prescrizioni di medicinali). - 1. Per le prescrizioni\r\ndi medicinali, laddove  non  e'  necessario  inserire  il  nominativo\r\ndell'interessato, si adottano  cautele  particolari  in  relazione  a\r\nquanto  disposto  dal  Garante  nelle  misure  di  garanzia  di   cui\r\nall'articolo 2-septies, anche ai fini del controllo della correttezza\r\ndella prescrizione ovvero per finalita' amministrative o per fini  di\r\nricerca scientifica nel settore della sanita' pubblica.\u00bb; \r\n    i) all'articolo 92: \r\n      1) al  comma  1,  le  parole  \u00aborganismi  sanitari  pubblici  e\r\nprivati\u00bb sono sostituite  dalle  seguenti:  \u00abstrutture,  pubbliche  e\r\nprivate, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie\u00bb; \r\n      2) al comma 2, lettera a),  le  parole  \u00abdi  far  valere\u00bb  sono\r\nsostituite dalle seguenti:  \u00abdi  esercitare\u00bb,  le  parole  \u00abai  sensi\r\ndell'articolo  26,  comma  4,  lettera  c),\u00bb  sono  sostituite  dalle\r\nseguenti: \u00ab, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera  f),  del\r\nRegolamento,\u00bb e le parole \u00abe inviolabile\u00bb sono soppresse; \r\n      3) alla lettera b), le parole \u00abe inviolabile\u00bb sono soppresse. \r\n<\/pre>\n<div class=\"righetta_wrapper\">\n<div class=\"righetta\"><\/div>\n<\/div>\n<pre class=\"rosso\">Note all'art. 6: L'art. 78 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.\r\n          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal\r\n          presente decreto, cosi' recita: \r\n              \u00abArt. 78 (Informazioni del medico di medicina  generale\r\n          o del pediatra). - 1. Il medico di medicina generale  o  il\r\n          pediatra   di   libera   scelta   informano   l'interessato\r\n          relativamente al trattamento dei dati personali,  in  forma\r\n          chiara e tale  da  rendere  agevolmente  comprensibili  gli\r\n          elementi indicati negli articoli 13 e 14 del Regolamento. \r\n              2.  Le  informazioni  possono  essere  fornite  per  il\r\n          complessivo trattamento dei dati personali  necessario  per\r\n          attivita' di  diagnosi,  assistenza  e  terapia  sanitaria,\r\n          svolte dal medico o dal pediatra a tutela  della  salute  o\r\n          dell'incolumita'  fisica  dell'interessato,  su   richiesta\r\n          dello stesso  o  di  cui  questi  e'  informato  in  quanto\r\n          effettuate nel suo interesse. \r\n              3. Le informazioni possono riguardare,  altresi',  dati\r\n          personali  eventualmente  raccolti  presso  terzi  e   sono\r\n          fornite preferibilmente per iscritto. \r\n              4. Le informazioni, se non e' diversamente  specificato\r\n          dal medico o dal pediatra, riguardano anche il  trattamento\r\n          di  dati  correlato  a  quello  effettuato  dal  medico  di\r\n          medicina  generale  o  dal  pediatra  di   libera   scelta,\r\n          effettuato  da  un  professionista  o  da  altro  soggetto,\r\n          parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta,\r\n          che: \r\n                a)  sostituisce  temporaneamente  il  medico   o   il\r\n          pediatra; \r\n                b)  fornisce   una   prestazione   specialistica   su\r\n          richiesta del medico e del pediatra; \r\n                c) puo' trattare lecitamente i  dati  nell'ambito  di\r\n          un'attivita' professionale prestata in forma associata; \r\n                d) fornisce farmaci prescritti; \r\n                e) comunica dati personali al medico  o  pediatra  in\r\n          conformita' alla disciplina applicabile. \r\n              5. Le informazioni rese ai sensi del presente  articolo\r\n          evidenziano analiticamente eventuali  trattamenti  di  dati\r\n          personali che presentano rischi specifici per i  diritti  e\r\n          le  liberta'  fondamentali,   nonche'   per   la   dignita'\r\n          dell'interessato, in particolare  in  caso  di  trattamenti\r\n          effettuati: \r\n                a) per fini di ricerca scientifica anche  nell'ambito\r\n          di sperimentazioni cliniche, in conformita' alle leggi e ai\r\n          regolamenti,  ponendo  in  particolare  evidenza   che   il\r\n          consenso, ove richiesto, e' manifestato liberamente; \r\n                b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina; \r\n                c) per fornire altri beni o  servizi  all'interessato\r\n          attraverso una rete di comunicazione elettronica; \r\n                c-bis) ai  fini  dell'implementazione  del  fascicolo\r\n          sanitario elettronico di cui all'art. 12 del  decreto-legge\r\n          18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,  con  modificazioni,\r\n          dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; \r\n                c-ter) ai fini dei  sistemi  di  sorveglianza  e  dei\r\n          registri di cui all'art. 12 del  decreto-legge  18  ottobre\r\n          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17\r\n          dicembre 2012, n. 221.\u00bb \r\n              - L'art. 79 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.\r\n          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal\r\n          presente decreto, cosi' recita: \r\n              \u00abArt. 79 (Informazioni da parte di strutture  pubbliche\r\n          e   private   che   erogano   prestazioni    sanitarie    e\r\n          socio-sanitarie). - 1. Le strutture  pubbliche  e  private,\r\n          che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie possono\r\n          avvalersi delle modalita' particolari di cui all'art. 78 in\r\n          riferimento ad una pluralita' di prestazioni erogate  anche\r\n          da distinti reparti ed unita' della stessa struttura  o  di\r\n          sue articolazioni ospedaliere o territoriali specificamente\r\n          identificate. \r\n              2. Nei casi di cui al comma 1 la  struttura  o  le  sue\r\n          articolazioni   annotano   l'avvenuta   informazione    con\r\n          modalita' uniformi e tali da  permettere  una  verifica  al\r\n          riguardo da parte di altri reparti ed unita' che, anche  in\r\n          tempi  diversi,  trattano   dati   relativi   al   medesimo\r\n          interessato. \r\n              3. Le modalita' particolari di cui all'art. 78  possono\r\n          essere  utilizzate  in  modo  omogeneo  e   coordinato   in\r\n          riferimento all'insieme dei trattamenti di  dati  personali\r\n          effettuati nel complesso delle strutture facenti capo  alle\r\n          aziende sanitarie. \r\n              4. Sulla  base  di  adeguate  misure  organizzative  in\r\n          applicazione del comma 3, le modalita' particolari  possono\r\n          essere utilizzate per piu' trattamenti di  dati  effettuati\r\n          nei casi di cui al presente art.  e  dai  soggetti  di  cui\r\n          all'art. 80.\u00bb. \r\n              - L'art. 82 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.\r\n          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal\r\n          presente decreto, cosi' recita: \r\n              \u00abArt.  82  (Emergenze   e   tutela   della   salute   e\r\n          dell'incolumita' fisica). - 1. Le informazioni di cui  agli\r\n          articoli 13 e 14 del Regolamento possono essere rese  senza\r\n          ritardo, successivamente  alla  prestazione,  nel  caso  di\r\n          emergenza sanitaria o di igiene pubblica per  la  quale  la\r\n          competente autorita' ha adottato un'ordinanza  contingibile\r\n          ed urgente ai sensi dell'art. 117 del  decreto  legislativo\r\n          31 marzo 1998, n. 112. \r\n              2. Tali informazioni possono altresi' essere rese senza\r\n          ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di: \r\n                a) impossibilita'  fisica,  incapacita'  di  agire  o\r\n          incapacita' di  intendere  o  di  volere  dell'interessato,\r\n          quando non e' possibile rendere le informazioni,  nei  casi\r\n          previsti, a  chi  esercita  legalmente  la  rappresentanza,\r\n          ovvero a un  prossimo  congiunto,  a  un  familiare,  a  un\r\n          convivente o unito civilmente ovvero  a  un  fiduciario  ai\r\n          sensi dell'art. 4 della legge 22 dicembre 2017, n.  219  o,\r\n          in loro assenza, al responsabile della struttura presso cui\r\n          dimora l'interessato; \r\n                b) rischio grave, imminente ed  irreparabile  per  la\r\n          salute o l'incolumita' fisica dell'interessato. \r\n              3. Le informazioni di cui al  comma  1  possono  essere\r\n          rese senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche\r\n          in caso di prestazione medica che puo' essere  pregiudicata\r\n          dal loro preventivo rilascio, in termini di tempestivita' o\r\n          efficacia. \r\n              4.  Dopo  il  raggiungimento  della  maggiore  eta'  le\r\n          informazioni sono fornite all'interessato nel caso  in  cui\r\n          non siano state fornite in precedenza.\u00bb<\/pre>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong> Art. 7 Modifiche alla parte II, titolo VI, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196<\/strong><\/p>\n<pre> 1. Alla parte II, titolo VI,  del  decreto  legislativo  30  giugno\r\n2003, n. 196, l'articolo 96 e' sostituito dal seguente: \r\n  \u00abArt. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti). - 1. Al fine di\r\nagevolare   l'orientamento,    la    formazione    e    l'inserimento\r\nprofessionale, anche all'estero, le istituzioni del sistema nazionale\r\ndi istruzione, i centri di  formazione  professionale  regionale,  le\r\nscuole  private  non  paritarie  nonche'  le  istituzioni   di   alta\r\nformazione artistica e coreutica  e  le  universita'  statali  o  non\r\nstatali  legalmente  riconosciute  su  richiesta  degli  interessati,\r\npossono  comunicare  o  diffondere,  anche  a  privati  e   per   via\r\ntelematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi  e  finali,\r\ndegli studenti e altri dati personali diversi da quelli di  cui  agli\r\narticoli 9  e  10  del  Regolamento,  pertinenti  in  relazione  alle\r\npredette  finalita'  e  indicati   nelle   informazioni   rese   agli\r\ninteressati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento. I dati possono\r\nessere  successivamente  trattati  esclusivamente  per  le   predette\r\nfinalita'. \r\n  2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2,  del\r\ndecreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla\r\ntutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresi'\r\nferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione  dell'esito\r\ndegli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio\r\ndi diplomi e certificati.\u00bb. \r\n<\/pre>\n<div class=\"righetta_wrapper\">\n<div class=\"righetta\"><\/div>\n<\/div>\n<pre class=\"rosso\">Note all'art. 7: Il decreto legislativo 30  giugno 2003, n. 196 e' citato nelle note alle premesse.<\/pre>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 8 Modifiche alla parte II, titolo VII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196<\/strong><\/p>\n<pre> 1. Alla parte II, titolo VII, del  decreto  legislativo  30  giugno\r\n2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: \r\n    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: \u00ab(Trattamenti a  fini\r\ndi archiviazione nel pubblico interesse,  di  ricerca  scientifica  o\r\nstorica o a fini statistici)\u00bb; \r\n    b) l'articolo 97 e' sostituito dal seguente: \r\n  \u00abArt. 97 (Ambito applicativo). - 1. Il presente  titolo  disciplina\r\nil trattamento dei dati personali effettuato a fini di  archiviazione\r\nnel pubblico interesse, di ricerca scientifica o  storica  o  a  fini\r\nstatistici, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento.\u00bb; \r\n    c) l'articolo 99 e' sostituito dal seguente: \r\n  \u00abArt. 99 (Durata del trattamento). -  1.  Il  trattamento  di  dati\r\npersonali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di  ricerca\r\nscientifica o storica o a  fini  statistici  puo'  essere  effettuato\r\nanche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire  i  diversi\r\nscopi per i  quali  i  dati  sono  stati  in  precedenza  raccolti  o\r\ntrattati. \r\n  2. A fini di  archiviazione  nel  pubblico  interesse,  di  ricerca\r\nscientifica o storica o a fini  statistici  possono  comunque  essere\r\nconservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per\r\nqualsiasi causa, e' cessato il trattamento  nel  rispetto  di  quanto\r\nprevisto dall'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento.\u00bb; \r\n    d) all'articolo 100: \r\n      1)  al  comma  1,  le  parole  \u00absensibili  o  giudiziari\u00bb  sono\r\nsostituite  dalle  seguenti:  \u00abdi  cui  agli  articoli  9  e  10  del\r\nRegolamento\u00bb; \r\n      2) al comma 2, le parole da \u00abopporsi\u00bb fino alla fine del comma,\r\nsono   sostituite   dalle   seguenti:   \u00abrettifica,    cancellazione,\r\nlimitazione e opposizione ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 del\r\nRegolamento\u00bb; \r\n      3) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: \u00ab4-bis. I  diritti\r\ndi cui al comma 2 si  esercitano  con  le  modalita'  previste  dalle\r\nregole deontologiche.\u00bb; \r\n    e)  la  rubrica  del  Capo  II  e'  sostituita  dalla   seguente:\r\n\u00abTrattamento a fini di archiviazione  nel  pubblico  interesse  o  di\r\nricerca storica\u00bb; \r\n    f) all'articolo 101: \r\n      1) al comma 1, le parole \u00abper scopi  storici\u00bb  sono  sostituite\r\ndalle seguenti: \u00aba fini di archiviazione nel pubblico interesse o  di\r\nricerca storica\u00bb e le parole \u00abdell'articolo 11\u00bb sono sostituite dalle\r\nseguenti: \u00abdell'articolo 5 del regolamento\u00bb; \r\n      2) al comma 2, le parole \u00abper scopi  storici\u00bb  sono  sostituite\r\ndalle seguenti: \u00aba fini di archiviazione nel pubblico interesse o  di\r\nricerca storica\u00bb; \r\n    g) all'articolo 102: \r\n      1)  la  rubrica  e'   sostituita   dalla   seguente:   \u00ab(Regole\r\ndeontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico\r\ninteresse o di ricerca storica)\u00bb; \r\n      2) il comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  \u00ab1.  Il  Garante\r\npromuove, ai  sensi  dell'articolo  2-quater,  la  sottoscrizione  di\r\nregole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi  comprese\r\nle societa' scientifiche e le associazioni professionali, interessati\r\nal  trattamento  dei  dati  a  fini  di  archiviazione  nel  pubblico\r\ninteresse o di ricerca storica.\u00bb; \r\n      3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni: \r\n        3.1 l'alinea  e'  sostituito  dal  seguente:  \u00ab2.  Le  regole\r\ndeontologiche di cui al comma 1 individuano garanzie adeguate  per  i\r\ndiritti e le liberta' dell'interessato in particolare:\u00bb; \r\n        3.2 alla lettera a), dopo la parola \u00abcodice\u00bb sono inserite le\r\nseguenti: \u00abe del Regolamento\u00bb; \r\n        3.3  alla  lettera  c)  le  parole  \u00aba  scopi  storici\u00bb  sono\r\nsostituite dalle seguenti: \u00aba  fini  di  archiviazione  nel  pubblico\r\ninteresse o di ricerca storica\u00bb; \r\n    h) l'articolo 103 e' sostituito dal seguente: \r\n  \u00abArt. 103 (Consultazione di documenti conservati in archivi). -  1.\r\nLa consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato,  in\r\nquelli storici degli enti pubblici e in archivi privati dichiarati di\r\ninteresse storico  particolarmente  importante  e'  disciplinata  dal\r\ndecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e  dalle  relative  regole\r\ndeontologiche.\u00bb; \r\n    i)  la  rubrica  del  Capo  III  e'  sostituita  dalla  seguente:\r\n\u00abTrattamento a fini statistici o di ricerca scientifica\u00bb; \r\n    l) all'articolo 104: \r\n      1) alla rubrica, le parole \u00abper scopi statistici o scientifici\u00bb\r\nsono sostituite dalle seguenti:  \u00aba  fini  statistici  o  di  ricerca\r\nscientifica\u00bb; \r\n      2) al comma 1, le parole  \u00abscopi  statistici\u00bb  sono  sostituite\r\ndalle seguenti: \u00abfini statistici\u00bb e  le  parole  \u00abscopi  scientifici\u00bb\r\nsono sostituite dalle seguenti: \u00abper fini di ricerca scientifica\u00bb; \r\n    m) all'articolo 105: \r\n      1) al comma 1, le parole \u00abper scopi statistici  o  scientifici\u00bb\r\nsono sostituite dalle seguenti:  \u00aba  fini  statistici  o  di  ricerca\r\nscientifica\u00bb; \r\n      2) al comma 2, le parole \u00abGli scopi statistici  o  scientifici\u00bb\r\nsono sostituite dalle seguenti:  \u00abI  fini  statistici  e  di  ricerca\r\nscientifica\u00bb, le  parole  \u00aball'articolo  13\u00bb  sono  sostituite  dalle\r\nseguenti: \u00abagli articoli 13 e 14 del regolamento\u00bb e le  parole  \u00ab,  e\r\nsuccessive modificazioni\u00bb sono soppresse; \r\n      3) al comma 3, le parole \u00abdai  codici\u00bb  sono  sostituite  dalle\r\nseguenti: \u00abdalle regole deontologiche\u00bb  e  le  parole  \u00abl'informativa\r\nall'interessato puo' essere data\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00able\r\ninformazioni all'interessato possono essere date\u00bb; \r\n      4) al comma 4, le parole \u00abper scopi statistici  o  scientifici\u00bb\r\nsono sostituite dalle seguenti:  \u00aba  fini  statistici  o  di  ricerca\r\nscientifica\u00bb, le parole \u00abl'informativa all'interessato non e' dovuta\u00bb\r\nsono sostituite dalle seguenti: \u00able informazioni all'interessato  non\r\nsono dovute\u00bb e le parole \u00abdai codici\u00bb sono sostituite dalle seguenti:\r\n\u00abdalle regole deontologiche\u00bb; \r\n    n) l'articolo 106 e' sostituito dal seguente: \r\n  \u00abArt. 106 (Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o\r\ndi  ricerca  scientifica).  -  1.  Il  Garante  promuove,  ai   sensi\r\ndell'articolo 2-quater, regole deontologiche per i soggetti  pubblici\r\ne privati, ivi comprese le societa' scientifiche  e  le  associazioni\r\nprofessionali,  interessati  al  trattamento  dei   dati   per   fini\r\nstatistici o di ricerca scientifica,  volte  a  individuare  garanzie\r\nadeguate per i diritti e le liberta' dell'interessato in  conformita'\r\nall'articolo 89 del Regolamento. \r\n  2. Con le regole deontologiche di cui al comma  1,  tenendo  conto,\r\nper i soggetti  gia'  compresi  nell'ambito  del  Sistema  statistico\r\nnazionale,  di  quanto  gia'  previsto  dal  decreto  legislativo   6\r\nsettembre 1989, n. 322, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe\r\ngaranzie, sono individuati in particolare: \r\n      a) i presupposti e i procedimenti per documentare e  verificare\r\nche i trattamenti, fuori  dai  casi  previsti  dal  medesimo  decreto\r\nlegislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi\r\nfini statistici o di ricerca scientifica; \r\n      b) per quanto non previsto dal presente codice,  gli  ulteriori\r\npresupposti  del  trattamento  e  le  connesse  garanzie,  anche   in\r\nriferimento  alla  durata  della   conservazione   dei   dati,   alle\r\ninformazioni  da  rendere  agli  interessati  relativamente  ai  dati\r\nraccolti anche presso terzi,  alla  comunicazione  e  diffusione,  ai\r\ncriteri  selettivi  da  osservare  per   il   trattamento   di   dati\r\nidentificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle  modalita'\r\nper la  modifica  dei  dati  a  seguito  dell'esercizio  dei  diritti\r\ndell'interessato,  tenendo  conto  dei   principi   contenuti   nelle\r\npertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa; \r\n      c) l'insieme  dei  mezzi  che  possono  essere  ragionevolmente\r\nutilizzati dal titolare del trattamento o da altri  per  identificare\r\ndirettamente o indirettamente l'interessato, anche in relazione  alle\r\nconoscenze acquisite in base al progresso tecnico; \r\n      d) le garanzie da osservare nei casi in cui si puo' prescindere\r\ndal consenso dell'interessato, tenendo conto dei  principi  contenuti\r\nnelle raccomandazioni di cui alla lettera b); \r\n      e) modalita' semplificate per la prestazione del consenso degli\r\ninteressati relativamente al trattamento dei dati di cui all'articolo\r\n9 del regolamento; \r\n      f) i casi nei quali i diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e\r\n21 del Regolamento possono essere limitati ai sensi dell'articolo 89,\r\nparagrafo 2, del medesimo Regolamento; \r\n      g) le regole di correttezza da  osservare  nella  raccolta  dei\r\ndati e  le  istruzioni  da  impartire  alle  persone  autorizzate  al\r\ntrattamento dei dati personali sotto l'autorita' diretta del titolare\r\no del responsabile ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies; \r\n      h) le misure da adottare per favorire il rispetto del principio\r\ndi minimizzazione e delle misure  tecniche  e  organizzative  di  cui\r\nall'articolo 32 del Regolamento, anche in  riferimento  alle  cautele\r\nvolte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non  sono\r\nautorizzate o designate e  l'identificazione  non  autorizzata  degli\r\ninteressati,  all'interconnessione  dei  sistemi  informativi   anche\r\nnell'ambito del Sistema statistico nazionale  e  all'interscambio  di\r\ndati per fini statistici o di ricerca scientifica da effettuarsi  con\r\nenti ed uffici situati all'estero; \r\n      i) l'impegno al rispetto di regole deontologiche da parte delle\r\npersone  che,  ai  sensi  dell'articolo   2-quaterdecies,   risultano\r\nautorizzate al  trattamento  dei  dati  personali  sotto  l'autorita'\r\ndiretta del titolare o del responsabile del trattamento, che non sono\r\ntenute in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale,  tali\r\nda assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.\u00bb; \r\n    o) l'articolo 107 e' sostituito dal seguente: \r\n  \u00abArt. 107 (Trattamento di categorie particolari di dati personali).\r\n- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  2-sexies  e  fuori\r\ndei casi di particolari indagini  a  fini  statistici  o  di  ricerca\r\nscientifica previste dalla legge,  il  consenso  dell'interessato  al\r\ntrattamento di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento, quando  e'\r\nrichiesto,  puo'  essere   prestato   con   modalita'   semplificate,\r\nindividuate dalle regole deontologiche  di  cui  all'articolo  106  o\r\ndalle misure di cui all'articolo 2-septies.\u00bb; \r\n    p) l'articolo108 e' sostituito dal seguente: \r\n  \u00abArt. 108 (Sistema statistico nazionale). - 1.  Il  trattamento  di\r\ndati personali da parte di  soggetti  che  fanno  parte  del  Sistema\r\nstatistico  nazionale,  oltre  a   quanto   previsto   dalle   regole\r\ndeontologiche  di  cui  all'articolo  106,  comma  2,  resta  inoltre\r\ndisciplinato dal decreto legislativo 6 settembre  1989,  n.  322,  in\r\nparticolare per quanto  riguarda  il  trattamento  dei  dati  di  cui\r\nall'articolo 9 del  Regolamento  indicati  nel  programma  statistico\r\nnazionale, le informative all'interessato, l'esercizio  dei  relativi\r\ndiritti e i  dati  non  tutelati  dal  segreto  statistico  ai  sensi\r\ndell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 322 del\r\n1989.\u00bb; \r\n    q) all'articolo  109,  comma  1,  le  parole  \u00abdella  statistica,\r\nsentito il Ministro\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdi  statistica,\r\nsentiti i Ministri\u00bb; \r\n    r) l'articolo 110 e' sostituito dal seguente: \r\n  \u00abArt. 110 (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica).  -  1.  Il\r\nconsenso dell'interessato per il trattamento dei dati  relativi  alla\r\nsalute, a fini di ricerca scientifica in campo  medico,  biomedico  o\r\nepidemiologico, non e' necessario quando la ricerca e' effettuata  in\r\nbase  a  disposizioni  di  legge  o  di  regolamento  o  al   diritto\r\ndell'Unione europea  in  conformita'  all'articolo  9,  paragrafo  2,\r\nlettera j), del Regolamento, ivi incluso il caso in  cui  la  ricerca\r\nrientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto  ai\r\nsensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre  1992,\r\nn. 502, ed e' condotta e resa pubblica una valutazione  d'impatto  ai\r\nsensi degli articoli 35 e 36 del  Regolamento.  Il  consenso  non  e'\r\ninoltre necessario quando, a causa di particolari ragioni,  informare\r\ngli  interessati   risulta   impossibile   o   implica   uno   sforzo\r\nsproporzionato,  oppure  rischia  di   rendere   impossibile   o   di\r\npregiudicare  gravemente  il  conseguimento  delle  finalita'   della\r\nricerca. In tali casi, il  titolare  del  trattamento  adotta  misure\r\nappropriate per  tutelare  i  diritti,  le  liberta'  e  i  legittimi\r\ninteressi dell'interessato, il programma di  ricerca  e'  oggetto  di\r\nmotivato parere favorevole del competente comitato  etico  a  livello\r\nterritoriale e deve essere sottoposto a preventiva consultazione  del\r\nGarante ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento. \r\n  2. In caso di  esercizio  dei  diritti  dell'interessato  ai  sensi\r\ndell'articolo 16 del regolamento nei riguardi dei trattamenti di  cui\r\nal comma 1, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati\r\nsenza  modificare  questi  ultimi,  quando  il  risultato   di   tali\r\noperazioni non produce  effetti  significativi  sul  risultato  della\r\nricerca.\u00bb; \r\n    s) l'articolo 110-bis e' sostituito dal seguente: \r\n  \u00abArt. 110-bis (Trattamento ulteriore da parte  di  terzi  dei  dati\r\npersonali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici). - 1. Il\r\nGarante puo' autorizzare il trattamento ulteriore di dati  personali,\r\ncompresi quelli dei trattamenti speciali di cui  all'articolo  9  del\r\nRegolamento, a fini di ricerca scientifica o  a  fini  statistici  da\r\nparte di soggetti terzi che svolgano  principalmente  tali  attivita'\r\nquando, a causa di particolari  ragioni,  informare  gli  interessati\r\nrisulta impossibile  o  implica  uno  sforzo  sproporzionato,  oppure\r\nrischia di  rendere  impossibile  o  di  pregiudicare  gravemente  il\r\nconseguimento delle finalita' della ricerca, a condizione  che  siano\r\nadottate misure appropriate per tutelare i diritti, le liberta'  e  i\r\nlegittimi interessi dell'interessato, in conformita' all'articolo  89\r\ndel Regolamento, comprese forme preventive  di  minimizzazione  e  di\r\nanonimizzazione dei dati. \r\n  2. Il Garante comunica la decisione  adottata  sulla  richiesta  di\r\nautorizzazione  entro  quarantacinque  giorni,  decorsi  i  quali  la\r\nmancata  pronuncia  equivale  a  rigetto.  Con  il  provvedimento  di\r\nautorizzazione o  anche  successivamente,  sulla  base  di  eventuali\r\nverifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie\r\nad  assicurare  adeguate  garanzie   a   tutela   degli   interessati\r\nnell'ambito del trattamento ulteriore dei dati personali da parte  di\r\nterzi, anche sotto il profilo della loro sicurezza. \r\n  3. Il trattamento ulteriore di dati personali da parte di terzi per\r\nle finalita' di cui al presente articolo puo' essere autorizzato  dal\r\nGarante anche mediante provvedimenti generali, adottati  d'ufficio  e\r\nanche  in  relazione  a  determinate  categorie  di  titolari  e   di\r\ntrattamenti, con i quali sono stabilite le condizioni  dell'ulteriore\r\ntrattamento e prescritte le misure necessarie per assicurare adeguate\r\ngaranzie a tutela degli interessati. I provvedimenti adottati a norma\r\ndel presente comma sono pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della\r\nRepubblica italiana. \r\n  4. Non costituisce trattamento  ulteriore  da  parte  di  terzi  il\r\ntrattamento dei dati personali raccolti per  l'attivita'  clinica,  a\r\nfini di ricerca, da  parte  degli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a\r\ncarattere scientifico, pubblici e privati, in ragione  del  carattere\r\nstrumentale  dell'attivita'  di  assistenza  sanitaria   svolta   dai\r\npredetti istituti rispetto alla ricerca,  nell'osservanza  di  quanto\r\nprevisto dall'articolo 89 del Regolamento.\u00bb. \r\n<\/pre>\n<div class=\"righetta_wrapper\">\n<div class=\"righetta\"><span style=\"font-family: Consolas, Monaco, monospace;\">Note all&#8217;art. 8:<\/span><span style=\"font-family: Consolas, Monaco, monospace;\">L&#8217;art. 100 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.<\/span><span style=\"font-family: Consolas, Monaco, monospace;\">196, <\/span><\/div>\n<div class=\"righetta\"><span style=\"font-family: Consolas, Monaco, monospace;\">citato nelle note alle premesse, come modificato dal<\/span><span style=\"font-family: Consolas, Monaco, monospace;\">\u00a0presente decreto, cosi&#8217; recita:\u00a0<\/span><\/div>\n<\/div>\n<pre class=\"rosso\">          \u00abArt. 100 (Dati  relativi  ad  attivita'  di  studio  e\r\n          ricerca). - 1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca\r\n          e la collaborazione in campo scientifico  e  tecnologico  i\r\n          soggetti pubblici, ivi comprese le universita' e  gli  enti\r\n          di ricerca, possono con autonome determinazioni  comunicare\r\n          e diffondere, anche a privati e per  via  telematica,  dati\r\n          relativi ad attivita' di studio e di ricerca,  a  laureati,\r\n          dottori  di  ricerca,  tecnici  e  tecnologi,  ricercatori,\r\n          docenti, esperti e studiosi, con esclusione  di  quelli  di\r\n          cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento. \r\n              2.  Resta  fermo   il   diritto   dell'interessato   di\r\n          rettifica,  cancellazione,  limitazione  e  opposizione  ai\r\n          sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 del Regolamento. \r\n              3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono\r\n          documenti amministrativi ai  sensi  della  legge  7  agosto\r\n          1990, n. 241. \r\n              4. I dati di cui al presente  articolo  possono  essere\r\n          successivamente trattati per i soli scopi in base ai  quali\r\n          sono comunicati o diffusi. \r\n              4-bis. I diritti di cui al comma 2 si esercitano con le\r\n          modalita' previste dalle regole deontologiche.\u00bb \r\n              - L'art. 101 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.\r\n          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal\r\n          presente decreto, cosi' recita: \r\n              \u00abArt. 101 (Modalita'  di  trattamento).  -  1.  I  dati\r\n          personali raccolti a fini  di  archiviazione  nel  pubblico\r\n          interesse  o  di  ricerca  storica   non   possono   essere\r\n          utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi\r\n          sfavorevoli all'interessato,  salvo  che  siano  utilizzati\r\n          anche per altre finalita'  nel  rispetto  dell'art.  5  del\r\n          Regolamento. \r\n              2. I documenti contenenti dati  personali,  trattati  a\r\n          fini di archiviazione nel pubblico interesse o  di  ricerca\r\n          storica, possono essere  utilizzati,  tenendo  conto  della\r\n          loro natura, solo se pertinenti  e  indispensabili  per  il\r\n          perseguimento di  tali  scopi.  I  dati  personali  diffusi\r\n          possono essere utilizzati solo  per  il  perseguimento  dei\r\n          medesimi scopi. \r\n              3. I dati personali  possono  essere  comunque  diffusi\r\n          quando sono  relativi  a  circostanze  o  fatti  resi  noti\r\n          direttamente    dall'interessato    o    attraverso    suoi\r\n          comportamenti in pubblico.\u00bb. \r\n              - L'art. 102 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.\r\n          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal\r\n          presente decreto, cosi' recita: \r\n              Art. 102 (Regole deontologiche  per  il  trattamento  a\r\n          fini di archiviazione nel pubblico interesse o  di  ricerca\r\n          storica). - 1. Il  Garante  promuove,  ai  sensi  dell'art.\r\n          2-quater, la sottoscrizione di regole deontologiche  per  i\r\n          soggetti pubblici  e  privati,  ivi  comprese  le  societa'\r\n          scientifiche e le associazioni  professionali,  interessati\r\n          al  trattamento  dei  dati  a  fini  di  archiviazione  nel\r\n          pubblico interesse o di ricerca storica. \r\n              2.  Le  regole  deontologiche  di  cui   al   comma   1\r\n          individuano garanzie adeguate per i diritti e  le  liberta'\r\n          dell'interessato in particolare: \r\n                a) le regole di correttezza e di non  discriminazione\r\n          nei  confronti  degli  utenti  da  osservare  anche   nella\r\n          comunicazione e diffusione dei  dati,  in  armonia  con  le\r\n          disposizioni  del  presente  codice   e   del   Regolamento\r\n          applicabili  ai   trattamenti   di   dati   per   finalita'\r\n          giornalistiche o di  pubblicazione  di  articoli,  saggi  e\r\n          altre manifestazioni del  pensiero  anche  nell'espressione\r\n          artistica; \r\n                b)  le  particolari  cautele  per  la  raccolta,   la\r\n          consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati\r\n          idonei a rivelare lo stato di salute, la  vita  sessuale  o\r\n          rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in\r\n          cui l'interessato o chi vi  abbia  interesse  e'  informato\r\n          dall'utente della prevista diffusione di dati; \r\n                c) le modalita' di applicazione agli archivi  privati\r\n          della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati\r\n          a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca\r\n          storica, anche in riferimento all'uniformita'  dei  criteri\r\n          da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare\r\n          nella comunicazione e nella diffusione.\u00bb. \r\n              - L'art. 104 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.\r\n          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal\r\n          presente decreto, cosi' recita: \r\n              \u00abArt. 104 (Ambito applicativo e dati  identificativi  a\r\n          fini  statistici  o  di  ricerca  scientifica).  -  1.   Le\r\n          disposizioni del presente capo si applicano ai  trattamenti\r\n          di dati per fini statistici o, in quanto  compatibili,  per\r\n          fini di ricerca scientifica. \r\n              2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in\r\n          relazione   ai   dati   identificativi   si   tiene   conto\r\n          dell'insieme dei mezzi che possono  essere  ragionevolmente\r\n          utilizzati  dal  titolare  o  da  altri  per   identificare\r\n          l'interessato, anche in base alle conoscenze  acquisite  in\r\n          relazione al progresso tecnico.\u00bb. \r\n              - L'art. 105 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.\r\n          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal\r\n          presente decreto, cosi' recita: \r\n              \u00abArt. 105 (Modalita'  di  trattamento).  -  1.  I  dati\r\n          personali  trattati  a  fini  statistici   o   di   ricerca\r\n          scientifica non  possono  essere  utilizzati  per  prendere\r\n          decisioni o  provvedimenti  relativamente  all'interessato,\r\n          ne' per trattamenti di dati per scopi di altra natura. \r\n              2. I fini statistici e di  ricerca  scientifica  devono\r\n          essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato,\r\n          nei modi di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento anche\r\n          in relazione a quanto  previsto  dall'art.  106,  comma  2,\r\n          lettera b), del  presente  codice  e  dall'art.  6-bis  del\r\n          decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. \r\n              3.  Quando  specifiche  circostanze  individuate  dalle\r\n          regole deontologiche di  cui  all'art.  106  sono  tali  da\r\n          consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto\r\n          di  un  altro,  in  quanto  familiare  o   convivente,   le\r\n          informazioni all'interessato possono essere date anche  per\r\n          il tramite del soggetto rispondente. \r\n              4. Per il trattamento effettuato a fini statistici o di\r\n          ricerca scientifica rispetto  a  dati  raccolti  per  altri\r\n          scopi, le  informazioni  all'interessato  non  sono  dovute\r\n          quando  richiede  uno  sforzo  sproporzionato  rispetto  al\r\n          diritto tutelato, se  sono  adottate  le  idonee  forme  di\r\n          pubblicita' individuate dalle regole deontologiche  di  cui\r\n          all'art. 106.\u00bb. \r\n              - L'art. 109 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.\r\n          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal\r\n          presente decreto, cosi' recita: \r\n              \u00abArt. 109 (Dati statistici  relativi  all'evento  della\r\n          nascita). - 1.  Per  la  rilevazione  dei  dati  statistici\r\n          relativi agli eventi di nascita, compresi  quelli  relativi\r\n          ai nati affetti da malformazioni e ai nati  morti,  nonche'\r\n          per i flussi di dati anche da parte di direttori  sanitari,\r\n          si osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del\r\n          Ministro della sanita' 16 luglio 2001, n. 349, le modalita'\r\n          tecniche determinate dall'Istituto nazionale di statistica,\r\n          sentiti  i  Ministri  della  salute,  dell'interno   e   il\r\n          Garante.\u00bb.<\/pre>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 9 Modifiche alla parte II, titolo VIII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196<\/strong><\/p>\n<pre> 1. Alla parte II, titolo VIII, del decreto  legislativo  30  giugno\r\n2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: \r\n    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   \u00abTrattamenti\r\nnell'ambito del rapporto di lavoro\u00bb; \r\n    b) l'articolo 111 e' sostituito dal seguente: \r\n  \u00abArt. 111 (Regole deontologiche  per  trattamenti  nell'ambito  del\r\nrapporto di lavoro). - 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo\r\n2-quater, l'adozione di regole deontologiche per i soggetti  pubblici\r\ne privati interessati al trattamento dei  dati  personali  effettuato\r\nnell'ambito  del  rapporto  di  lavoro  per  le  finalita'   di   cui\r\nall'articolo  88  del  Regolamento,   prevedendo   anche   specifiche\r\nmodalita' per le informazioni da rendere all'interessato.\u00bb; \r\n    c) dopo l'articolo 111 e' inserito il seguente: \r\n  \u00abArt. 111-bis (Informazioni in caso di ricezione di curriculum).  -\r\n1. Le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento,  nei  casi\r\ndi ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati\r\nal fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite\r\nal  momento  del  primo  contatto  utile,  successivo  all'invio  del\r\ncurriculum medesimo. Nei limiti delle finalita' di  cui  all'articolo\r\n6,  paragrafo  1,  lettera  b),  del  Regolamento,  il  consenso   al\r\ntrattamento dei dati personali presenti nei curricula non e' dovuto. \r\n    d)  la  rubrica  del  Capo  II  e'  sostituita  dalla   seguente:\r\n\u00abTrattamento di dati riguardanti i prestatori di lavoro\u00bb; \r\n    e)  la  rubrica  del  Capo  III  e'  sostituita  dalla  seguente:\r\n\u00abControllo a distanza, lavoro agile e telelavoro\u00bb \r\n    f) all'articolo 113, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:\r\n\u00ab, nonche' dall'articolo 10  del  decreto  legislativo  10  settembre\r\n2003, n. 276.\u00bb \r\n    g) la rubrica dell'articolo 114  e'  sostituita  dalla  seguente:\r\n\u00abGaranzie in materia di controllo a distanza\u00bb); \r\n    h) all'articolo 115: \r\n      1) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  \u00ab(Telelavoro,\r\nlavoro agile e lavoro domestico)\u00bb; \r\n      2) al comma 1, le parole \u00abe  del  telelavoro\u00bb  sono  sostituite\r\ndalle seguenti: \u00abdel telelavoro e del lavoro agile\u00bb; \r\n    i) all'articolo 116, comma 1, le parole \u00abai  sensi  dell'articolo\r\n23\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdall'interessato medesimo\u00bb. \r\n<\/pre>\n<div class=\"righetta_wrapper\">\n<div class=\"righetta\"><span style=\"font-family: Consolas, Monaco, monospace;\">Note all&#8217;art. 9:<\/span><span style=\"font-family: Consolas, Monaco, monospace;\">L&#8217;art. 113 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.<\/span><\/div>\n<\/div>\n<pre class=\"rosso\">          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal\r\n          presente decreto, cosi' recita: \r\n              \u00abArt. 113 (Raccolta di dati e pertinenza). -  1.  Resta\r\n          fermo quanto disposto dall'art. 8  della  legge  20  maggio\r\n          1970, n. 300, nonche' dall'art. 10 del decreto  legislativo\r\n          10 settembre 2003, n. 276.\u00bb \r\n              - L'art. 115 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.\r\n          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal\r\n          presente decreto, cosi' recita: \r\n              \u00abArt.  115   (Telelavoro,   lavoro   agile   e   lavoro\r\n          domestico).  -  1.  Nell'ambito  del  rapporto  di   lavoro\r\n          domestico del telelavoro e del lavoro agile  il  datore  di\r\n          lavoro e' tenuto a  garantire  al  lavoratore  il  rispetto\r\n          della sua personalita' e della sua liberta' morale. \r\n              2. Il lavoratore domestico e'  tenuto  a  mantenere  la\r\n          necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce  alla\r\n          vita familiare.\u00bb. \r\n              - L'art. 116 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.\r\n          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal\r\n          presente decreto, cosi' recita: \r\n              \u00abArt.  116   (Conoscibilita'   di   dati   su   mandato\r\n          dell'interessato). - 1. Per lo  svolgimento  delle  proprie\r\n          attivita'  gli  istituti  di  patronato  e  di   assistenza\r\n          sociale,     nell'ambito     del     mandato      conferito\r\n          dall'interessato, possono  accedere  alle  banche  di  dati\r\n          degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi  di\r\n          dati individuati specificamente con il consenso manifestato\r\n          dall'interessato medesimo. \r\n              2. Il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali\r\n          stabilisce con proprio decreto le linee-guida  di  apposite\r\n          convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di\r\n          assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.\u00bb<\/pre>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 10 Modifiche alla parte II, titolo IX, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196<\/strong><\/p>\n<pre>1. Alla parte II, titolo IX,  del  decreto  legislativo  30  giugno\r\n2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: \r\n    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: \u00abAltri trattamenti in\r\nambito pubblico o di interesse pubblico\u00bb; \r\n    b)  la  rubrica  del  Capo  I  e'  sostituita   dalla   seguente:\r\n\u00abAssicurazioni\u00bb; \r\n    c) all'articolo 120: \r\n      1) al comma 1, le parole \u00abprivate  e  di  interesse  collettivo\r\n(ISVAP)\u00bb sono soppresse; \r\n      2) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  \u00abdi\r\ncui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209\u00bb. \r\n<\/pre>\n<div class=\"righetta_wrapper\"><\/div>\n<pre class=\"rosso\">Note all'art. 10:L'art. 120 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.\r\n          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal\r\n          presente decreto, cosi' recita: \r\n              \u00abArt. 120 (Sinistri). - 1. L'Istituto per la  vigilanza\r\n          sulle assicurazioni definisce con proprio provvedimento  le\r\n          procedure e le modalita' di funzionamento  della  banca  di\r\n          dati  dei  sinistri  istituita  per  la  prevenzione  e  il\r\n          contrasto di comportamenti fraudolenti  nel  settore  delle\r\n          assicurazioni  obbligatorie  per   i   veicoli   a   motore\r\n          immatricolati in Italia, stabilisce le modalita' di accesso\r\n          alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli  organi\r\n          giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in\r\n          materia  di  prevenzione  e  contrasto   di   comportamenti\r\n          fraudolenti nel settore delle  assicurazioni  obbligatorie,\r\n          nonche'  le  modalita'  e  i  limiti  per  l'accesso   alle\r\n          informazioni da parte delle imprese di assicurazione. \r\n              2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui\r\n          al comma 1  dei  dati  personali  sono  consentiti  per  lo\r\n          svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma. \r\n              3. Per quanto non previsto  dal  presente  articolo  si\r\n          applicano le disposizioni dell'art. 135  del  codice  delle\r\n          assicurazioni private  di  cui  al  decreto  legislativo  7\r\n          settembre 2005, n. 209\u00bb.<\/pre>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 11 Modifiche alla parte II, titolo X, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196<\/strong><\/p>\n<pre>1. Alla parte II, titolo X, del decreto legislativo 30 giugno 2003,\r\nn. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: \r\n    a) all'articolo 121: \r\n      1)  la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:   \u00ab(Servizi\r\ninteressati e definizioni)\u00bb; \r\n      2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: \r\n    \u00ab1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente\r\ntitolo si intende per: \r\n      a) \u00abcomunicazione elettronica\u00bb, ogni informazione  scambiata  o\r\ntrasmessa tra un numero finito di soggetti  tramite  un  servizio  di\r\ncomunicazione elettronica accessibile al pubblico.  Sono  escluse  le\r\ninformazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di  comunicazione\r\nelettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo  che\r\nle stesse informazioni  siano  collegate  ad  uncontraente  o  utente\r\nricevente, identificato o identificabile; \r\n      b) \u00abchiamata\u00bb, la  connessione  istituita  da  un  servizio  di\r\ncomunicazione elettronica accessibil e al pubblico  che  consente  la\r\ncomunicazione bidirezionale; \r\n      c)  \u00abreti  di  comunicazione   elettronica\u00bb,   i   sistemi   di\r\ntrasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o  di\r\ninstradamento e altre risorse,  inclusi  gli  elementi  di  rete  non\r\nattivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio,  a\r\nmezzo di fibre ottiche o con altri mezzi  elettromagnetici,  comprese\r\nle reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a  commutazione\r\ndi circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti\r\nutilizzate  per  la  diffusione  circolare  dei  programmi  sonori  e\r\ntelevisivi, i sistemi per  il  trasporto  della  corrente  elettrica,\r\nnella misura in cui siano utilizzati per trasmettere  i  segnali,  le\r\nreti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di  informazione\r\ntrasportato; \r\n      d) \u00abrete pubblica di comunicazioni\u00bb, una rete di  comunicazione\r\nelettronica utilizzata  interamente  o  prevalentemente  per  fornire\r\nservizi di comunicazione elettronica  accessibili  al  pubblico,  che\r\nsupporta il trasferimento di informazioni tra i  punti  terminali  di\r\nreti; \r\n      e)  \u00abservizio  di   comunicazione   elettronica\u00bb,   i   servizi\r\nconsistenti esclusivamente o prevalentemente  nella  trasmissione  di\r\nsegnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi  di\r\ntelecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle  reti  utilizzate\r\nper la diffusione  circolare  radiotelevisiva,  nei  limiti  previsti\r\ndall'articolo  2,  lettera  c),  della   direttiva   2002\/21\/CE   del\r\nParlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002; \r\n      f) \u00abcontraente\u00bb, qualunque persona fisica,  persona  giuridica,\r\nente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi\r\ndi comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura\r\ndi tali servizi, o comunque  destinatario  di  tali  servizi  tramite\r\nschede prepagate; \r\n      g) \u00abutente\u00bb, qualsiasi persona fisica che utilizza un  servizio\r\ndi comunicazione elettronica  accessibile  al  pubblico,  per  motivi\r\nprivati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata; \r\n      h) \u00abdati relativi al traffico\u00bb,  qualsiasi  dato  sottoposto  a\r\ntrattamento ai fini della trasmissione di una  comunicazione  su  una\r\nrete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione; \r\n      i) \u00abdati relativi all'ubicazione\u00bb, ogni dato  trattato  in  una\r\nrete di comunicazione elettronica o da un servizio  di  comunicazione\r\nelettronica che indica la posizione  geografica  dell'apparecchiatura\r\nterminale dell'utente di un  servizio  di  comunicazione  elettronica\r\naccessibile al pubblico; \r\n      l) \u00abservizio a valore aggiunto\u00bb, il servizio  che  richiede  il\r\ntrattamento dei  dati  relativi  al  traffico  o  dei  dati  relativi\r\nall'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a  quanto\r\ne' necessario per  la  trasmissione  di  una  comunicazione  o  della\r\nrelativa fatturazione; \r\n      m) \u00abposta elettronica\u00bb, messaggi contenenti testi, voci,  suoni\r\no immagini trasmessi attraverso una rete pubblica  di  comunicazione,\r\nche  possono  essere  archiviati  in  rete   o   nell'apparecchiatura\r\nterminale ricevente,  fino  a  che  il  ricevente  non  ne  ha  preso\r\nconoscenza.\u00bb; \r\n    b) all'articolo 122, comma 1, dopo la parola \u00abcon\u00bb  e'  soppressa\r\nla parola \u00able\u00bb e le parole \u00abdi cui all'articolo  13,  comma  3\u00bb  sono\r\nsoppresse; \r\n    c) all'articolo 123: \r\n      1) al comma 4, le parole \u00abl'informativa di cui all'articolo 13\u00bb\r\nsono sostituite dalle seguenti: \u00able informazioni di cui agli articoli\r\n13 e 14 del Regolamento\u00bb; \r\n      2) al comma 5, le parole \u00abad  incaricati  del  trattamento  che\r\noperano ai sensi dell'articolo 30\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00aba\r\npersone  che,  ai  sensi  dell'articolo   2-quaterdecies,   risultano\r\nautorizzate   al   trattamento   e   che   operano\u00bb   e   le   parole\r\n\u00abdell'incaricato\u00bb sono  sostituite  dalle  seguenti:  \u00abdella  persona\r\nautorizzata\u00bb; \r\n    d) all'articolo 125, comma 1, e' aggiunto, in fine,  il  seguente\r\nperiodo: \u00abRimane in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo  2,\r\ncomma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.\u00bb; \r\n    e) all'articolo 126,  comma  4,  le  parole  \u00abad  incaricati  del\r\ntrattamento che operano ai sensi dell'articolo 30,\u00bb  sono  sostituite\r\ndalle seguenti: \u00aba  persone  autorizzate  al  trattamento,  ai  sensi\r\ndell'articolo   2-quaterdecies,   che   operano\u00bb    e    le    parole\r\n\u00abdell'incaricato\u00bb sono  sostituite  dalle  seguenti:  \u00abdella  persona\r\nautorizzata\u00bb; \r\n    f) l'articolo 129 e' sostituito dal seguente: \r\n  \u00abArt. 129 (Elenchi dei contraenti). - 1. Il Garante  individua  con\r\nproprio  provvedimento,  in  cooperazione  con  l'Autorita'  per   le\r\ngaranzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma  4,  e\r\nin conformita' alla normativa dell'Unione europea,  le  modalita'  di\r\ninserimento e di successivo utilizzo dei dati personali  relativi  ai\r\ncontraenti negli elenchi cartacei o elettronici  a  disposizione  del\r\npubblico. \r\n  2. Il provvedimento di cui al comma 1  individua  idonee  modalita'\r\nper la manifestazione del consenso all'inclusione  negli  elenchi  e,\r\nrispettivamente, all'utilizzo dei dati  per  finalita'  di  invio  di\r\nmateriale pubblicitario o di vendita diretta o per il  compimento  di\r\nricerche di mercato o di comunicazione  commerciale  nonche'  per  le\r\nfinalita' di cui all'articolo 21, paragrafo 2,  del  Regolamento,  in\r\nbase al principio della massima semplificazione  delle  modalita'  di\r\ninclusione negli elenchi a fini di mera ricerca  del  contraente  per\r\ncomunicazioni interpersonali, e del consenso  specifico  ed  espresso\r\nqualora il trattamento  esuli  da  tali  fini,  nonche'  in  tema  di\r\nverifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.\u00bb; \r\n    g) all'articolo 130: \r\n      1) al comma 1, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:\r\n\u00abResta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma  14,\r\ndella legge 11 gennaio 2018, n. 5.\u00bb; \r\n      2) al comma 3, le  parole  \u00ab23  e  24\u00bb  sono  sostituite  dalle\r\nseguenti: \u00ab6 e 7 del Regolamento\u00bb e le parole \u00abdel presente articolo\u00bb\r\nsono soppresse; \r\n      3) al comma 3-bis, le parole \u00aball'articolo 129, comma 1,\u00bb  sono\r\nsostituite dalle seguenti: \u00abal comma 1 del predetto articolo,\u00bb  e  le\r\nparole \u00abdi cui all'articolo 7, comma 4, lettera b)\u00bb  sono  sostituite\r\ndalle seguenti: \u00abdi invio di materiale  pubblicitario  o  di  vendita\r\ndiretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione\r\ncommerciale\u00bb; \r\n      4) al comma 3-ter: \r\n        4.1 alla lettera b), le parole \u00abcodice dei contratti pubblici\r\nrelativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo\r\n12 aprile 2006, n. 163\u00bb sono sostituite dalle  seguenti  \u00abcodice  dei\r\ncontratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.\r\n50\u00bb; \r\n        4.2 alla lettera f), le parole \u00abdi cui all'articolo 7,  comma\r\n4, lettera b)\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdi invio di materiale\r\npubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di\r\nmercato o di comunicazione commerciale\u00bb; \r\n        4.3 alla lettera g), le parole  \u00ab23  e  24\u00bb  sono  sostituite\r\ndalle seguenti \u00ab6 e 7 del Regolamento\u00bb; \r\n      6) al comma 5, le parole \u00aball'articolo 7\u00bb sono sostituite dalle\r\nseguenti: \u00abagli articoli da 15 a 22 del Regolamento\u00bb; \r\n      7) al comma 6, le parole \u00abdell'articolo 143, comma  1,  lettera\r\nb)\u00bb  sono  sostituite   dalle   seguenti:   \u00abdell'articolo   58   del\r\nRegolamento\u00bb; \r\n    h) all'articolo 131, la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:\r\n\u00ab(Informazioni a contraenti e utenti)\u00bb; \r\n    i) all'articolo 132: \r\n      1) al comma 3, secondo periodo, le parole \u00ab, ferme restando  le\r\ncondizioni di cui  all'articolo  8,  comma  2,  lettera  f),  per  il\r\ntraffico entrante\u00bb  sono  soppresse  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il\r\nseguente periodo: \u00abLa richiesta di accesso diretto alle comunicazioni\r\ntelefoniche in entrata  puo'  essere  effettuata  solo  quando  possa\r\nderivarne un pregiudizio effettivo  e  concreto  per  lo  svolgimento\r\ndelle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,  n.\r\n397; diversamente, i diritti di cui agli articoli  da  12  a  22  del\r\nRegolamento  possono  essere  esercitati  con  le  modalita'  di  cui\r\nall'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.\u00bb; \r\n      2) al comma 5, le  parole  \u00abai  sensi  dell'articolo  17\u00bb  sono\r\nsostituite dalle seguenti: \u00abdal Garante secondo le modalita'  di  cui\r\nall'articolo 2-quinquiesdecies\u00bb e le parole da \u00abnonche'  a:\u00bb  a  \u00abd)\u00bb\r\nsono sostituite dalle seguenti: \u00abnonche' ad\u00bb; \r\n      3) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: \u00ab5-bis.  E'  fatta\r\nsalva la disciplina di cui all'articolo 24 della  legge  20  novembre\r\n2017, n. 167.\u00bb; \r\n    l) dopo l'articolo 132-bis sono inseriti i seguenti: \r\n  \u00abArt. 132-ter (Sicurezza del trattamento). -  1.  Nel  rispetto  di\r\nquanto disposto dall'articolo 32 del  Regolamento,  ai  fornitori  di\r\nservizi di  comunicazione  elettronica  accessibili  al  pubblico  si\r\napplicano le disposizioni del presente articolo. \r\n  2.  Il  fornitore  di  un  servizio  di  comunicazione  elettronica\r\naccessibile  al  pubblico  adotta,  ai  sensi  dell'articolo  32  del\r\nRegolamento, anche attraverso  altri  soggetti  a  cui  sia  affidata\r\nl'erogazione del servizio, misure tecniche e  organizzative  adeguate\r\nal rischio esistente. \r\n  3. I soggetti che operano sulle reti di  comunicazione  elettronica\r\ngarantiscono che i  dati  personali  siano  accessibili  soltanto  al\r\npersonale autorizzato per fini legalmente autorizzati. \r\n  4. Le misure di cui ai commi 2 e 3 garantiscono la  protezione  dei\r\ndati relativi al  traffico  ed  all'ubicazione  e  degli  altri  dati\r\npersonali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale,\r\nda perdita  o  alterazione  anche  accidentale  e  da  archiviazione,\r\ntrattamento, accesso  o  divulgazione  non  autorizzati  o  illeciti,\r\nnonche' garantiscono l'attuazione di una politica di sicurezza. \r\n  5. Quando la sicurezza del servizio o dei dati  personali  richiede\r\nanche l'adozione di misure che riguardano la rete, il  fornitore  del\r\nservizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico  adotta\r\ntali misure congiuntamente con il fornitore della  rete  pubblica  di\r\ncomunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta  di  uno  dei\r\nfornitori, la controversia e' definita dall'Autorita' per le garanzie\r\nnelle comunicazioni secondo le  modalita'  previste  dalla  normativa\r\nvigente. \r\n  \u00abArt. 132-quater (Informazioni sui rischi). - 1. Il fornitore di un\r\nservizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa\r\ngli abbonati  e,  ove  possibile,  gli  utenti,  mediante  linguaggio\r\nchiaro, idoneo e adeguato rispetto alla categoria e  alla  fascia  di\r\neta' dell'interessato a cui siano fornite le  suddette  informazioni,\r\ncon particolare attenzione in caso di minori di eta', se sussiste  un\r\nparticolare  rischio  di  violazione  della  sicurezza  della   rete,\r\nindicando,  quando  il  rischio  e'  al  di  fuori   dell'ambito   di\r\napplicazione delle misure  che  il  fornitore  stesso  e'  tenuto  ad\r\nadottare a norma dell'articolo 132-ter, commi  2,  3  e  5,  tutti  i\r\npossibili  rimedi  e   i   relativi   costi   presumibili.   Analoghe\r\ninformazioni sono rese al Garante e  all'Autorita'  per  le  garanzie\r\nnelle comunicazioni.\u00bb. \r\n<\/pre>\n<div class=\"righetta_wrapper\"><\/div>\n<pre class=\"rosso\">Note all'art. 11:L'art. 121 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.\r\n          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal\r\n          presente decreto, cosi' recita: \r\n              \u00abArt. 121 (Servizi interessati e definizioni). - 1.  Le\r\n          disposizioni  del   presente   titolo   si   applicano   al\r\n          trattamento dei dati personali connesso alla  fornitura  di\r\n          servizi  di  comunicazione   elettronica   accessibili   al\r\n          pubblico  su  reti  pubbliche  di  comunicazioni,  comprese\r\n          quelle che supportano i dispositivi di raccolta dei dati  e\r\n          di identificazione. \r\n              1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del\r\n          presente titolo si intende per: \r\n                a)  \"comunicazione  elettronica\",  ogni  informazione\r\n          scambiata o trasmessa tra  un  numero  finito  di  soggetti\r\n          tramite   un   servizio   di   comunicazione    elettronica\r\n          accessibile  al  pubblico.  Sono  escluse  le  informazioni\r\n          trasmesse al pubblico tramite  una  rete  di  comunicazione\r\n          elettronica, come parte di un servizio di  radiodiffusione,\r\n          salvo  che  le  stesse  informazioni  siano  collegate   ad\r\n          uncontraente   o   utente   ricevente,    identificato    o\r\n          identificabile; \r\n                b)   \"chiamata\",   la   connessione   istituita    da\r\n          unserviziodicomunicazioneelettronica\r\n          accessibilealpubblicocheconsente      la      comunicazione\r\n          bidirezionale; \r\n                c) \"reti di comunicazione elettronica\", i sistemi  di\r\n          trasmissione  e,  se  del  caso,  le   apparecchiature   di\r\n          commutazione o di instradamento e  altre  risorse,  inclusi\r\n          gli  elementi  di  rete  non  attivi,  che  consentono   di\r\n          trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo  di  fibre\r\n          ottiche o con altri  mezzi  elettromagnetici,  comprese  le\r\n          reti satellitari,  le  reti  terrestri  mobili  e  fisse  a\r\n          commutazione di circuito e  a  commutazione  di  pacchetto,\r\n          compresa Internet, le reti  utilizzate  per  la  diffusione\r\n          circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi  per\r\n          il trasporto della corrente elettrica, nella misura in  cui\r\n          siano  utilizzati  per  trasmettere  i  segnali,  le   reti\r\n          televisive  via  cavo,  indipendentemente   dal   tipo   di\r\n          informazione trasportato; \r\n                d) \"rete pubblica  di  comunicazioni\",  una  rete  di\r\n          comunicazione   elettronica   utilizzata   interamente    o\r\n          prevalentemente  per  fornire  servizi   di   comunicazione\r\n          elettronica  accessibili  al  pubblico,  che  supporta   il\r\n          trasferimento di informazioni  tra  i  punti  terminali  di\r\n          reti; \r\n                e) \"servizio di comunicazione elettronica\", i servizi\r\n          consistenti   esclusivamente   o   prevalentemente    nella\r\n          trasmissione  di   segnali   su   reti   di   comunicazioni\r\n          elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni  e  i\r\n          servizi  di  trasmissione  nelle  reti  utilizzate  per  la\r\n          diffusione circolare radiotelevisiva, nei  limiti  previsti\r\n          dall'art. 2, lettera c),  della  direttiva  2002\/21\/CE  del\r\n          Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo2002; \r\n                f) \"contraente\", qualunque  persona  fisica,  persona\r\n          giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un\r\n          fornitore   di   servizi   di   comunicazione   elettronica\r\n          accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o\r\n          comunque  destinatario  di  tali  servizi  tramite   schede\r\n          prepagate; \r\n                g) \"utente\", qualsiasi persona fisica che utilizza un\r\n          servizio  di  comunicazione  elettronica   accessibile   al\r\n          pubblico, per motivi privati o commerciali,  senza  esservi\r\n          necessariamente abbonata; \r\n                h)  \"dati  relativi  al  traffico\",  qualsiasi   dato\r\n          sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di  una\r\n          comunicazione su una rete di  comunicazione  elettronica  o\r\n          della relativa fatturazione; \r\n                i) \"dati relativi all'ubicazione\", ogni dato trattato\r\n          in una rete di comunicazione elettronica o da  un  servizio\r\n          di  comunicazione  elettronicache   indica   la   posizione\r\n          geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un\r\n          servizio  di  comunicazione  elettronica   accessibile   al\r\n          pubblico; \r\n                l) \"servizio a  valore  aggiunto\",  il  servizio  che\r\n          richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei\r\n          dati relativi all'ubicazione diversi dai dati  relativi  al\r\n          traffico, oltre a quanto e' necessario per la  trasmissione\r\n          di una comunicazione o della relativa fatturazione; \r\n                m) \"posta elettronica\",  messaggi  contenenti  testi,\r\n          voci,  suoni  o  immagini  trasmessi  attraverso  una  rete\r\n          pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in\r\n          rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che\r\n          il ricevente non ne ha preso conoscenza.\u00bb \r\n              - L'art. 122 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.\r\n          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal\r\n          presente decreto, cosi' recita: \r\n              \u00abArt.  122  (Informazioni  raccolte  nei  riguardi  del\r\n          contraente  o  dell'utente).  -  1.  L'archiviazione  delle\r\n          informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente  o\r\n          di un utente o l'accesso  a  informazioni  gia'  archiviate\r\n          sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o\r\n          l'utente abbia espresso il  proprio  consenso  dopo  essere\r\n          stato informato con modalita' semplificate. Cio' non  vieta\r\n          l'eventuale  archiviazione   tecnica   o   l'accesso   alle\r\n          informazioni gia' archiviate se finalizzati  unicamente  ad\r\n          effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete\r\n          di comunicazione elettronica, o nella  misura  strettamente\r\n          necessaria al  fornitore  di  un  servizio  della  societa'\r\n          dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o\r\n          dall'utente  a  erogare  tale  servizio.  Ai   fini   della\r\n          determinazione delle modalita' semplificate di cui al primo\r\n          periodo  il  Garante  tiene  anche  conto  delle   proposte\r\n          formulate dalle associazioni maggiormente rappresentative a\r\n          livello  nazionale  dei  consumatori  e   delle   categorie\r\n          economiche  coinvolte,  anche  allo  scopo   di   garantire\r\n          l'utilizzo  di  metodologie  che   assicurino   l'effettiva\r\n          consapevolezza del contraente o dell'utente. \r\n              2. Ai fini dell'espressione  del  consenso  di  cui  al\r\n          comma   1,    possono    essere    utilizzate    specifiche\r\n          configurazioni di programmi informatici  o  di  dispositivi\r\n          che  siano  di  facile  e  chiara  utilizzabilita'  per  il\r\n          contraente o l'utente. \r\n              2-bis. Salvo quanto previsto dal comma  1,  e'  vietato\r\n          l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere\r\n          a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di  un\r\n          contraente o di un utente, per  archiviare  informazioni  o\r\n          per monitorare le operazioni dell'utente.\u00bb \r\n              L'art. 123 del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.\r\n          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal\r\n          presente decreto, cosi' recita: \r\n              \u00abArt. 123 (Dati relativi al  traffico).  -  1.  I  dati\r\n          relativi  al  traffico  riguardanti  contraenti  ed  utenti\r\n          trattati  dal   fornitore   di   una   rete   pubblica   di\r\n          comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica\r\n          accessibile al pubblico  sono  cancellati  o  resi  anonimi\r\n          quando non sono piu' necessari ai fini  della  trasmissione\r\n          della   comunicazione   elettronica,   fatte    salve    le\r\n          disposizioni dei commi 2, 3 e 5. \r\n              2.  Il  trattamento  dei  dati  relativi  al   traffico\r\n          strettamente  necessari  a  fini  di  fatturazione  per  il\r\n          contraente,   ovvero    di    pagamenti    in    caso    di\r\n          interconnessione, e' consentito al  fornitore,  a  fini  di\r\n          documentazione in caso di contestazione della fattura o per\r\n          la pretesa del pagamento, per un periodo  non  superiore  a\r\n          sei  mesi,  salva   l'ulteriore   specifica   conservazione\r\n          necessaria per effetto di una contestazione anche  in  sede\r\n          giudiziale. \r\n              3.  Il  fornitore  di  un  servizio  di   comunicazione\r\n          elettronica accessibile al pubblico puo' trattare i dati di\r\n          cui al comma 2 nella misura e per la  durata  necessarie  a\r\n          fini di commercializzazione  di  servizi  di  comunicazione\r\n          elettronica  o  per  la  fornitura  di  servizi  a   valore\r\n          aggiunto, solo se il contraente o l'utente cui  i  dati  si\r\n          riferiscono hanno manifestato  preliminarmente  il  proprio\r\n          consenso, che e' revocabile in ogni momento. \r\n              4. Nel fornire le informazioni di cui agli articoli  13\r\n          e 14 del Regolamento il fornitore del servizio  informa  il\r\n          contraente o l'utente sulla natura  dei  dati  relativi  al\r\n          traffico che sono sottoposti a trattamento e  sulla  durata\r\n          del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3. \r\n              5.  Il  trattamento  dei  dati  personali  relativi  al\r\n          traffico e' consentito unicamente a persone che,  ai  sensi\r\n          dell'art.   2-quaterdecies,   risultano   autorizzate    al\r\n          trattamento e che operano sotto la  diretta  autorita'  del\r\n          fornitore  del  servizio   di   comunicazione   elettronica\r\n          accessibile  al  pubblico  o,  a  seconda  dei  casi,   del\r\n          fornitore della rete pubblica di  comunicazioni  e  che  si\r\n          occupano della fatturazione o della gestione del  traffico,\r\n          di analisi  per  conto  di  clienti,  dell'accertamento  di\r\n          frodi,  o  della   commercializzazione   dei   servizi   di\r\n          comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a\r\n          valore aggiunto. Il trattamento e'  limitato  a  quanto  e'\r\n          strettamente  necessario  per  lo   svolgimento   di   tali\r\n          attivita' e deve assicurare l'identificazione della persona\r\n          autorizzata che accede ai dati anche mediante un'operazione\r\n          di interrogazione automatizzata. \r\n              6. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo'\r\n          ottenere i dati relativi alla fatturazione  o  al  traffico\r\n          necessari  ai  fini  della  risoluzione   di   controversie\r\n          attinenti,  in  particolare,  all'interconnessione  o  alla\r\n          fatturazione.\u00bb \r\n              - L'art. 125 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.\r\n          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal\r\n          presente decreto, cosi' recita: \r\n              \u00abArt. 125 (Identificazione della linea).  -  1.  Se  e'\r\n          disponibile  la  presentazione  dell'identificazione  della\r\n          linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione\r\n          elettronica accessibile  al  pubblico  assicura  all'utente\r\n          chiamante la  possibilita'  di  impedire,  gratuitamente  e\r\n          mediante   una   funzione   semplice,   la    presentazione\r\n          dell'identificazione della linea  chiamante,  chiamata  per\r\n          chiamata.  Il  contraente   chiamante   deve   avere   tale\r\n          possibilita' linea per linea. Rimane  in  ogni  caso  fermo\r\n          quanto previsto  dall'art.  2,  comma  1,  della  legge  11\r\n          gennaio 2018, n. 5. \r\n              2.    Se    e'     disponibile     la     presentazione\r\n          dell'identificazione della linea  chiamante,  il  fornitore\r\n          del servizio di comunicazione  elettronica  accessibile  al\r\n          pubblico assicura al contraente chiamato la possibilita' di\r\n          impedire, gratuitamente e mediante una  funzione  semplice,\r\n          la  presentazione   dell'identificazione   delle   chiamate\r\n          entranti. \r\n              3.    Se    e'     disponibile     la     presentazione\r\n          dell'identificazione   della   linea   chiamante   e   tale\r\n          indicazione  avviene  prima  che   la   comunicazione   sia\r\n          stabilita,  il  fornitore  del  servizio  di  comunicazione\r\n          elettronica accessibile al pubblico assicura al  contraente\r\n          chiamato la possibilita', mediante una funzione semplice  e\r\n          gratuita,  di  respingere  le  chiamate  entranti   se   la\r\n          presentazione dell'identificazione della linea chiamante e'\r\n          stata eliminata dall'utente o contraente chiamante. \r\n              4.    Se    e'     disponibile     la     presentazione\r\n          dell'identificazione della linea  collegata,  il  fornitore\r\n          del servizio di comunicazione  elettronica  accessibile  al\r\n          pubblico assicura al contraente chiamato la possibilita' di\r\n          impedire, gratuitamente e mediante una  funzione  semplice,\r\n          la presentazione dell'identificazione della linea collegata\r\n          all'utente chiamante. \r\n              5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche\r\n          alle  chiamate  dirette  verso   Paesi   non   appartenenti\r\n          all'Unione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3  e\r\n          4 si applicano anche  alle  chiamate  provenienti  da  tali\r\n          Paesi. \r\n              6.    Se    e'     disponibile     la     presentazione\r\n          dell'identificazione della  linea  chiamante  o  di  quella\r\n          collegata,  il  fornitore  del  servizio  di  comunicazione\r\n          elettronica accessibile al pubblico informa i contraenti  e\r\n          gli  utenti  dell'esistenza  di  tale  servizio   e   delle\r\n          possibilita' previste ai commi 1, 2, 3 e 4.\u00bb \r\n              - L'art. 126 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.\r\n          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal\r\n          presente decreto, cosi' recita: \r\n              \u00abArt. 126 (Dati relativi all'ubicazione). - 1.  I  dati\r\n          relativi  all'ubicazione  diversi  dai  dati  relativi   al\r\n          traffico, riferiti agli utenti  o  ai  contraenti  di  reti\r\n          pubbliche di comunicazione o di  servizi  di  comunicazione\r\n          elettronica  accessibili  al   pubblico,   possono   essere\r\n          trattati solo se anonimi o se l'utente o il  contraente  ha\r\n          manifestato previamente il proprio consenso, revocabile  in\r\n          ogni momento, e nella misura e per la durata necessari  per\r\n          la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto. \r\n              2. Il fornitore del servizio, prima  di  richiedere  il\r\n          consenso, informa gli utenti e i  contraenti  sulla  natura\r\n          dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati  relativi\r\n          al traffico che saranno sottoposti  al  trattamento,  sugli\r\n          scopi   e   sulla   durata   di    quest'ultimo,    nonche'\r\n          sull'eventualita' che i dati siano trasmessi  ad  un  terzo\r\n          per la prestazione del servizio a valore aggiunto. \r\n              3. L'utente e il contraente che manifestano il  proprio\r\n          consenso al trattamento dei dati  relativi  all'ubicazione,\r\n          diversi  dai  dati  relativi  al  traffico,  conservano  il\r\n          diritto  di  richiedere,  gratuitamente  e   mediante   una\r\n          funzione   semplice,    l'interruzione    temporanea    del\r\n          trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete\r\n          o per ciascuna trasmissione di comunicazioni. \r\n              4. Il  trattamento  dei  dati  relativi  all'ubicazione\r\n          diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi  dei  commi\r\n          1, 2 e 3, e' consentito unicamente a persone autorizzate al\r\n          trattamento, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies, che operano\r\n          sotto la diretta autorita' del fornitore  del  servizio  di\r\n          comunicazione elettronica  accessibile  al  pubblico  o,  a\r\n          seconda dei casi, del  fornitore  della  rete  pubblica  di\r\n          comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a valore\r\n          aggiunto.  Il  trattamento  e'   limitato   a   quanto   e'\r\n          strettamente necessario per la  fornitura  del  servizio  a\r\n          valore aggiunto e deve assicurare  l'identificazione  della\r\n          persona autorizzata  che  accede  ai  dati  anche  mediante\r\n          un'operazione di interrogazione automatizzata.\u00bb \r\n              - L'art. 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.\r\n          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal\r\n          presente decreto, cosi' recita: \r\n              \u00abArt. 130  (Comunicazioni  indesiderate).  -  1.  Fermo\r\n          restando quanto stabilito dagli articoli 8e21  del  decreto\r\n          legislativo  9  aprile  2003,  n.  70,  l'uso  di   sistemi\r\n          automatizzati di chiamata o di  comunicazione  di  chiamata\r\n          senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale\r\n          pubblicitario o di vendita diretta o per il  compimento  di\r\n          ricerche di  mercato  o  di  comunicazione  commerciale  e'\r\n          consentito con il consenso del contraente o  utente.  Resta\r\n          in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 1,  comma  14,\r\n          della legge 11 gennaio 2018, n. 5. \r\n              2. La disposizione di cui al comma 1 si  applica  anche\r\n          alle  comunicazioni   elettroniche,   effettuate   per   le\r\n          finalita'  ivi  indicate,   mediante   posta   elettronica,\r\n          telefax,  messaggi  del  tipo  Mms  (Multimedia   Messaging\r\n          Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo. \r\n              3. Fuori dei casi di cui ai  commi  1  e  2,  ulteriori\r\n          comunicazioni per le finalita' di  cui  ai  medesimi  commi\r\n          effettuate con mezzi diversi da quelli ivi  indicati,  sono\r\n          consentite ai sensi degli articoli 6 e  7  del  Regolamento\r\n          nonche' ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis. \r\n              3-bis. In deroga a quanto previsto  dall'art.  129,  il\r\n          trattamento dei  dati  di  cui  al  comma  1  del  predetto\r\n          articolo, mediante l'impiego del  telefono  e  della  posta\r\n          cartacea  per  le   finalita'   di   invio   di   materiale\r\n          pubblicitario o di vendita diretta o per il  compimento  di\r\n          ricerche di mercato  o  di  comunicazione  commerciale,  e'\r\n          consentito nei confronti di chi  non  abbia  esercitato  il\r\n          diritto di opposizione, con modalita' semplificate e  anche\r\n          in via telematica, mediante l'iscrizione della  numerazione\r\n          della quale e' intestatario e degli altri dati personali di\r\n          cui all'art. 129, comma 1, in un  registro  pubblico  delle\r\n          opposizioni. \r\n              3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis  e'  istituito\r\n          con decreto del Presidente della Repubblica da adottare  ai\r\n          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.\r\n          400,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,\r\n          acquisito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  e   delle\r\n          Commissioni parlamentari  competenti  in  materia,  che  si\r\n          pronunciano entro trenta giorni dalla  richiesta,  nonche',\r\n          per  i  relativi   profili   di   competenza,   il   parere\r\n          dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che  si\r\n          esprime entro  il  medesimo  termine,  secondo  i  seguenti\r\n          criteri e principi generali: \r\n                a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del\r\n          registro ad  un  ente  o  organismo  pubblico  titolare  di\r\n          competenze inerenti alla materia; \r\n                b)  previsione  che  l'ente  o   organismo   deputato\r\n          all'istituzione e alla gestione del  registro  vi  provveda\r\n          con le  risorse  umane  e  strumentali  di  cui  dispone  o\r\n          affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che  se\r\n          ne   assumono   interamente   gli   oneri   finanziari    e\r\n          organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto\r\n          del  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al  decreto\r\n          legislativo 18 aprile  2016,  n.  50.  I  soggetti  che  si\r\n          avvalgono del  registro  per  effettuare  le  comunicazioni\r\n          corrispondono tariffe di  accesso  basate  sugli  effettivi\r\n          costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello\r\n          sviluppo economico, con  proprio  provvedimento,  determina\r\n          tali tariffe; \r\n                c)  previsione   che   le   modalita'   tecniche   di\r\n          funzionamento del registro consentano  ad  ogni  utente  di\r\n          chiedere che sia iscritta la  numerazione  della  quale  e'\r\n          intestatario secondo modalita' semplificate ed anche in via\r\n          telematica o telefonica; \r\n                d) previsione di modalita' tecniche di  funzionamento\r\n          e di accesso al registro mediante interrogazioni  selettive\r\n          che non consentano il trasferimento dei dati  presenti  nel\r\n          registro   stesso,   prevedendo   il   tracciamento   delle\r\n          operazioni compiute e la conservazione  dei  dati  relativi\r\n          agli accessi; \r\n                e) disciplina delle  tempistiche  e  delle  modalita'\r\n          dell'iscrizione al registro, senza distinzione  di  settore\r\n          di attivita' o di categoria merceologica,  e  del  relativo\r\n          aggiornamento, nonche' del correlativo periodo  massimo  di\r\n          utilizzabilita' dei dati verificati nel registro  medesimo,\r\n          prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia\r\n          revocabile in  qualunque  momento,  mediante  strumenti  di\r\n          facile utilizzo e gratuitamente; \r\n                f) obbligo per i soggetti che effettuano  trattamenti\r\n          di  dati  per  le   finalita'   di   invio   di   materiale\r\n          pubblicitario o di vendita diretta o per il  compimento  di\r\n          ricerche di mercato  o  di  comunicazione  commerciale,  di\r\n          garantire la presentazione dell'identificazione della linea\r\n          chiamante e di fornire all'utente  idonee  informative,  in\r\n          particolare  sulla  possibilita'  e  sulle   modalita'   di\r\n          iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti; \r\n                g)  previsione  che  l'iscrizione  nel  registro  non\r\n          precluda i trattamenti  dei  dati  altrimenti  acquisiti  e\r\n          trattati nel rispetto degli articoli 6 e 7 del Regolamento. \r\n              3-quater.    La    vigilanza     e     il     controllo\r\n          sull'organizzazione e il funzionamento del registro di  cui\r\n          al comma 3-bis e sul trattamento dei dati  sono  attribuiti\r\n          al Garante. \r\n              4. Fatto salvo quanto  previsto  nel  comma  1,  se  il\r\n          titolare  del  trattamento  utilizza,  a  fini  di  vendita\r\n          diretta di propri prodotti  o  servizi,  le  coordinate  di\r\n          posta elettronica  fornite  dall'interessato  nel  contesto\r\n          della vendita di un prodotto o di  un  servizio,  puo'  non\r\n          richiedere il  consenso  dell'interessato,  sempre  che  si\r\n          tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e\r\n          l'interessato, adeguatamente informato,  non  rifiuti  tale\r\n          uso,   inizialmente   o   in   occasione   di    successive\r\n          comunicazioni. L'interessato, al momento della  raccolta  e\r\n          in occasione dell'invio di  ogni  comunicazione  effettuata\r\n          per le finalita' di cui al  presente  comma,  e'  informato\r\n          della  possibilita'  di  opporsi   in   ogni   momento   al\r\n          trattamento, in maniera agevole e gratuitamente. \r\n              5. E' vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per\r\n          le finalita' di  cui  al  comma  1  o,  comunque,  a  scopo\r\n          promozionale, effettuato camuffando o  celando  l'identita'\r\n          del mittente  o  in  violazione  dell'art.  8  del  decreto\r\n          legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o senza fornire un idoneo\r\n          recapito presso il quale l'interessato possa  esercitare  i\r\n          diritti di cui agli articoli da 15 a  22  del  Regolamento,\r\n          oppure esortando i destinatari  a  visitare  siti  web  che\r\n          violino il predettoart. 8 del decreto legislativo n. 70 del\r\n          2003. \r\n              6. In caso di reiterata violazione  delle  disposizioni\r\n          di cui al presente articolo il Garante puo', provvedendo ai\r\n          sensi dell'art. 58 del Regolamento, altresi' prescrivere  a\r\n          fornitori  di  servizi  di  comunicazione  elettronica   di\r\n          adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili\r\n          relativamente alle coordinate di posta elettronica  da  cui\r\n          sono state inviate le comunicazioni.\u00bb \r\n              - L'art. 131 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.\r\n          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal\r\n          presente decreto, cosi' recita: \r\n              \u00abArt. 131 (Informazioni a contraenti e utenti). - 1. Il\r\n          fornitore  di  un  servizio  di  comunicazione  elettronica\r\n          accessibile  al  pubblico  informa  il  contraente  e,  ove\r\n          possibile, l'utente circa la sussistenza di situazioni  che\r\n          permettono  di  apprendere  in  modo  non  intenzionale  il\r\n          contenuto di comunicazioni  o  conversazioni  da  parte  di\r\n          soggetti ad esse estranei. \r\n              2. Il contraente informa l'utente quando  il  contenuto\r\n          delle comunicazioni o conversazioni puo' essere appreso  da\r\n          altri  a  causa  del  tipo  di  apparecchiature   terminali\r\n          utilizzate o del  collegamento  realizzato  tra  le  stesse\r\n          presso la sede del contraente medesimo. \r\n              3. L'utente informa l'altro utente  quando,  nel  corso\r\n          della  conversazione,  sono  utilizzati   dispositivi   che\r\n          consentono l'ascolto della conversazione stessa da parte di\r\n          altri soggetti.\u00bb \r\n              - L'art. 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.\r\n          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal\r\n          presente decreto, cosi' recita: \r\n              \u00abArt. 132 (Conservazione di dati di traffico per  altre\r\n          finalita'). - 1. Fermo restando quanto  previsto  dall'art.\r\n          123, comma 2, i dati relativi al traffico  telefonico  sono\r\n          conservati dal fornitore per ventiquattro mesi  dalla  data\r\n          della  comunicazione,  per  finalita'  di  accertamento   e\r\n          repressione di reati, mentre, per le medesime finalita',  i\r\n          dati relativi al traffico telematico,  esclusi  comunque  i\r\n          contenuti  delle   comunicazioni,   sono   conservati   dal\r\n          fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione. \r\n              1-bis. I dati relativi alle  chiamate  senza  risposta,\r\n          trattati temporaneamente da parte dei fornitori di  servizi\r\n          di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure\r\n          di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati  per\r\n          trenta giorni. \r\n              2. (abrogato). \r\n              3. Entro il termine di cui al  comma  1,  i  dati  sono\r\n          acquisiti presso il  fornitore  con  decreto  motivato  del\r\n          pubblico  ministero  anche   su   istanza   del   difensore\r\n          dell'imputato,  della  persona  sottoposta  alle  indagini,\r\n          della persona  offesa  e  delle  altre  parti  private.  Il\r\n          difensore dell'imputato o  della  persona  sottoposta  alle\r\n          indagini puo' richiedere, direttamente al fornitore i  dati\r\n          relativi alle utenze intestate al proprio assistito con  le\r\n          modalita'  indicate  dall'art.  391-quater  del  codice  di\r\n          procedura penale. La  richiesta  di  accesso  diretto  alle\r\n          comunicazioni telefoniche in entrata puo' essere effettuata\r\n          solo quando possa  derivarne  un  pregiudizio  effettivo  e\r\n          concreto per lo svolgimento delle investigazioni  difensive\r\n          di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397; diversamente,  i\r\n          diritti di cui agli articoli da 12  a  22  del  Regolamento\r\n          possono essere esercitati con le modalita' di cui  all'art.\r\n          2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo. \r\n              4. (abrogato). \r\n              4-bis. (abrogato). \r\n              4-ter. Il Ministro dell'interno o,  su  sua  delega,  i\r\n          responsabili degli uffici centrali specialistici in materia\r\n          informatica o telematica della Polizia di Stato,  dell'Arma\r\n          dei carabinieri e  del  Corpo  della  guardia  di  finanza,\r\n          nonche' gli altri soggetti indicati nel comma  1  dell'art.\r\n          226  delle  norme  di  attuazione,   di   coordinamento   e\r\n          transitorie  del  codice  di  procedura  penale,   di   cui\r\n          aldecreto legislativo  28  luglio  1989,  n.  271,  possono\r\n          ordinare,  anche  in  relazione  alle  eventuali  richieste\r\n          avanzate da autorita' investigative straniere, ai fornitori\r\n          e agli operatori di servizi  informatici  o  telematici  di\r\n          conservare e proteggere, secondo le  modalita'  indicate  e\r\n          per un periodo non  superiore  a  novanta  giorni,  i  dati\r\n          relativi  al  traffico  telematico,  esclusi   comunque   i\r\n          contenuti delle comunicazioni, ai  fini  dello  svolgimento\r\n          delle investigazioni preventive previste  dal  citato  art.\r\n          226 delle norme di cui aldecreto  legislativo  n.  271  del\r\n          1989, ovvero per finalita' di accertamento e repressione di\r\n          specifici  reati.  Il   provvedimento,   prorogabile,   per\r\n          motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore\r\n          a  sei  mesi,  puo'  prevedere  particolari  modalita'   di\r\n          custodia dei dati e l'eventuale indisponibilita'  dei  dati\r\n          stessi da parte dei fornitori e degli operatori di  servizi\r\n          informatici o telematici ovvero di terzi. \r\n              4-quater.  Il  fornitore  o  l'operatore   di   servizi\r\n          informatici o telematici cui e' rivolto  l'ordine  previsto\r\n          dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza  ritardo,  fornendo\r\n          immediatamente  all'autorita'  richiedente  l'assicurazione\r\n          dell'adempimento. Il fornitore  o  l'operatore  di  servizi\r\n          informatici o telematici e' tenuto a mantenere  il  segreto\r\n          relativamente  all'ordine   ricevuto   e   alle   attivita'\r\n          conseguentemente   svolte   per   il    periodo    indicato\r\n          dall'autorita'.  In  caso  di  violazione  dell'obbligo  si\r\n          applicano, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,\r\n          le disposizioni dell'art. 326 del codice penale. \r\n              4-quinquies. I  provvedimenti  adottati  ai  sensi  del\r\n          comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza  ritardo  e\r\n          comunque  entro   quarantotto   ore   dalla   notifica   al\r\n          destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione\r\n          il quale, se ne ricorrono i presupposti, li  convalida.  In\r\n          caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti  perdono\r\n          efficacia. \r\n              5. Il trattamento dei dati per le finalita' di  cui  al\r\n          comma 1 e' effettuato nel rispetto  delle  misure  e  degli\r\n          accorgimenti a  garanzia  dell'interessato  prescritti  dal\r\n          Garante   secondo   le   modalita'    di    cui    all'art.\r\n          2-quinquiesdecies, volti a garantire che i dati  conservati\r\n          possiedano i medesimi requisiti di  qualita',  sicurezza  e\r\n          protezione  dei  dati  in  rete,  nonche'  ad  indicare  le\r\n          modalita' tecniche per la periodica distruzione  dei  dati,\r\n          decorsi i termini di cui al comma 1. \r\n              5-bis. E' fatta salva la disciplina di cui all'art.  24\r\n          della legge 20 novembre 2017, n. 167.\u00bb<\/pre>\n<p><strong>Art. 12\u00a0Modifiche alla parte II, titolo XII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196<\/strong><\/p>\n<pre>1. Alla parte II, titolo XII, del  decreto  legislativo  30  giugno\r\n2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: \r\n    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   \u00abGiornalismo,\r\nliberta' di informazione e di espressione\u00bb; \r\n    b) all'articolo 136, comma 1: \r\n      1) all'alinea, dopo le parole \u00absi applicano\u00bb sono  inserite  le\r\nseguenti: \u00ab, ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento,\u00bb; \r\n      2) alla lettera c), la parola \u00abtemporaneo\u00bb e'  soppressa,  dopo\r\nla parola diffusione e'  inserita  la  parola  \u00abanche\u00bb  e  le  parole\r\n\u00abnell'espressione  artistica\u00bb   sono   sostituite   dalle   seguenti:\r\n\u00abnell'espressione accademica, artistica e letteraria\u00bb; \r\n    c) l'articolo 137 e' sostituito dal seguente: \r\n  \u00abArt. 137 (Disposizioni applicabili). - 1. Con riferimento a quanto\r\nprevisto dall'articolo 136, possono essere trattati  i  dati  di  cui\r\nagli articoli  9  e  10  del  Regolamento  anche  senza  il  consenso\r\ndell'interessato, purche' nel rispetto delle regole deontologiche  di\r\ncui all'articolo 139. \r\n  2. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non  si  applicano  le\r\ndisposizioni relative: \r\n      a) alle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies  e  ai\r\nprovvedimenti generali di cui all'articolo 2-quinquiesdecies; \r\n      b) al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni\r\ninternazionali, contenute nel Capo V del Regolamento. \r\n  3. In caso di  diffusione  o  di  comunicazione  dei  dati  per  le\r\nfinalita' di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del  diritto\r\ndi cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1,  paragrafo  2,\r\ndel  Regolamento  e  all'articolo  1  del  presente  codice   e,   in\r\nparticolare, quello dell'essenzialita' dell'informazione  riguardo  a\r\nfatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali\r\nrelativi  a  circostanze  o  fatti  resi  noti   direttamente   dagli\r\ninteressati o attraverso loro comportamenti in pubblico.\u00bb; \r\n    d) all'articolo 138, comma 1, le parole \u00abdell'articolo  7,  comma\r\n2, lettera a)\u00bb sono sostituite  dalle  seguenti:  \u00abdell'articolo  15,\r\nparagrafo 1, lettera g), del Regolamento\u00bb; \r\n    e) la rubrica del Capo II e' sostituita dalla  seguente:  \u00abRegole\r\ndeontologiche  relative  ad  attivita'  giornalistiche  e  ad   altre\r\nmanifestazioni del pensiero\u00bb; \r\n    f) l'articolo 139 e' sostituito dal seguente: \r\n  \u00abArt.   139   (Regole   deontologiche   relative    ad    attivita'\r\ngiornalistiche). - 1. Il Garante  promuove,  ai  sensi  dell'articolo\r\n2-quater, l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei\r\ngiornalisti di regole deontologiche relative al trattamento dei  dati\r\ndi cui all'articolo 136,  che  prevedono  misure  ed  accorgimenti  a\r\ngaranzia degli  interessati  rapportate  alla  natura  dei  dati,  in\r\nparticolare per quanto riguarda quelli relativi alla  salute  e  alla\r\nvita o all'orientamento sessuale. Le regole possono  anche  prevedere\r\nforme particolari per le informazioni di cui agli articoli  13  e  14\r\ndel Regolamento. \r\n  2. Le regole deontologiche o le modificazioni od integrazioni  alle\r\nstesse che non sono adottate  dal  Consiglio  entro  sei  mesi  dalla\r\nproposta del Garante sono adottate in via sostitutiva dal  Garante  e\r\nsono efficaci sino a quando diviene efficace una  diversa  disciplina\r\nsecondo la procedura di cooperazione. \r\n  3. Le regole deontologiche e le disposizioni  di  modificazione  ed\r\nintegrazione  divengono  efficaci  quindici  giorni  dopo   la   loro\r\npubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  ai\r\nsensi dell'articolo 2-quater. \r\n  4. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nelle  regole\r\ndeontologiche, il  Garante  puo'  vietare  il  trattamento  ai  sensi\r\ndell'articolo 58 del Regolamento. \r\n  5.  Il  Garante,  in  cooperazione  con  il   Consiglio   nazionale\r\ndell'ordine   dei   giornalisti,   prescrive   eventuali   misure   e\r\naccorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio e' tenuto\r\na recepire. \r\n<\/pre>\n<div class=\"righetta_wrapper\">\n<div class=\"righetta\"><span style=\"font-family: Consolas, Monaco, monospace;\">Note all&#8217;art. 12:<\/span><span style=\"font-family: Consolas, Monaco, monospace;\">L&#8217;art. 136 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.<\/span><\/div>\n<\/div>\n<pre class=\"rosso\">          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal\r\n          presente decreto, cosi' recita: \r\n              \u00abArt.   136   (Finalita'   giornalistiche    e    altre\r\n          manifestazioni del pensiero).  -  1.  Le  disposizioni  del\r\n          presente titolo si applicano, ai  sensi  dell'art.  85  del\r\n          Regolamento, al trattamento: \r\n                a) effettuato  nell'esercizio  della  professione  di\r\n          giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle  relative\r\n          finalita'; \r\n                b) effettuato dai soggetti iscritti  nell'elenco  dei\r\n          pubblicisti  o  nel  registro   dei   praticanti   di   cui\r\n          agliarticoli 26e33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69; \r\n                c) finalizzato esclusivamente  alla  pubblicazione  o\r\n          diffusione anche occasionale di  articoli,  saggi  e  altre\r\n          manifestazioni   del   pensiero   anche    nell'espressione\r\n          accademica, artistica e letteraria.\u00bb<\/pre>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Capo IV Modifiche alla parte III e agli allegati del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 13 Modifiche alla parte III, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196<\/strong><\/p>\n<pre>1. Alla parte III, titolo I,  del  decreto  legislativo  30  giugno\r\n2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: \r\n    a) prima del Capo I e' inserito il seguente: \r\n  \u00abCapo 0.I (Alternativita' delle  forme  di  tutela)  -  Art.140-bis\r\n(Forme alternative di tutela). - 1. Qualora ritenga che i diritti  di\r\ncui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati\r\npersonali siano stati violati, l'interessato puo' proporre reclamo al\r\nGarante o ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria. \r\n  2. Il reclamo al Garante  non  puo'  essere  proposto  se,  per  il\r\nmedesimo  oggetto  e  tra  le  stesse  parti,  e'  stata  gia'  adita\r\nl'autorita' giudiziaria. \r\n  3. La presentazione del  reclamo  al  Garante  rende  improponibile\r\nun'ulteriore domanda dinanzi all'autorita' giudiziaria tra le  stesse\r\nparti e per il medesimo oggetto, salvo quanto previsto  dall'articolo\r\n10, comma 4, del decreto legislativo 1\u00b0 settembre 2011, n. 150.\u00bb; \r\n    b) al capo I, le parole \u00abSezione  I  -  Principi  generali\u00bb  sono\r\nsoppresse; \r\n    c) l'articolo 141 e' sostituito dal seguente: \r\n  \u00abArt. 141 (Reclamo al Garante). - 1. L'interessato puo'  rivolgersi\r\nal  Garante  mediante  reclamo  ai   sensi   dell'articolo   77   del\r\nRegolamento.\u00bb; \r\n    d)  dopo  l'articolo  141,  le  parole  \u00abSezione  II   -   Tutela\r\namministrativa\u00bb sono soppresse; \r\n    e) l'articolo 142 e' sostituito dal seguente: \r\n  \u00abArt. 142 (Proposizione del reclamo).  -  1.  Il  reclamo  contiene\r\nun'indicazione per quanto possibile dettagliata  dei  fatti  e  delle\r\ncircostanze su cui si fonda,  delle  disposizioni  che  si  presumono\r\nviolate e delle misure richieste, nonche' gli estremi  identificativi\r\ndel titolare o del responsabile del trattamento, ove conosciuto. \r\n  2. Il reclamo e' sottoscritto dall'interessato  o,  su  mandato  di\r\nquesto, da un ente del terzo settore  soggetto  alla  disciplina  del\r\ndecreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore\r\ndella tutela dei diritti e  delle  liberta'  degli  interessati,  con\r\nriguardo alla protezione dei dati personali. \r\n  3. Il reclamo reca in allegato  la  documentazione  utile  ai  fini\r\ndella sua valutazione e l'eventuale mandato, e indica un recapito per\r\nl'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica,  telefax  o\r\ntelefono. \r\n  4. Il Garante predispone un modello per il reclamo,  da  pubblicare\r\nnel proprio sito istituzionale, di cui  favorisce  la  disponibilita'\r\ncon strumenti elettronici. \r\n  5. Il Garante disciplina con proprio  regolamento  il  procedimento\r\nrelativo all'esame dei  reclami,  nonche'  modalita'  semplificate  e\r\ntermini abbreviati per la  trattazione  di  reclami  che  abbiano  ad\r\noggetto la violazione degli articoli da 15 a 22 del Regolamento.\u00bb; \r\n    f) l'articolo 143 e' sostituito dal seguente: \r\n  \u00abArt. 143 (Decisione del  reclamo).  -  1.  Esaurita  l'istruttoria\r\npreliminare,  se  il  reclamo  non  e'  manifestamente  infondato   e\r\nsussistono i presupposti per adottare un provvedimento,  il  Garante,\r\nanche prima  della  definizione  del  procedimento  puo'  adottare  i\r\nprovvedimenti di cui all'articolo 58  del  Regolamento  nel  rispetto\r\ndelle disposizioni di cui all'articolo 56 dello stesso. \r\n  2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta\r\nUfficiale della Repubblica italiana se  i  relativi  destinatari  non\r\nsono facilmente identificabili per il numero o  per  la  complessita'\r\ndegli accertamenti. \r\n  3. Il Garante decide il reclamo  entro  nove  mesi  dalla  data  di\r\npresentazione e, in ogni caso, entro tre  mesi  dalla  predetta  data\r\ninforma l'interessato sullo stato del procedimento.  In  presenza  di\r\nmotivate   esigenze   istruttorie,   che    il    Garante    comunica\r\nall'interessato, il reclamo e' deciso entro dodici mesi. In  caso  di\r\nattivazione del procedimento di cooperazione di cui  all'articolo  60\r\ndel Regolamento, il termine rimane sospeso per la durata del predetto\r\nprocedimento. \r\n  4. Avverso la decisione e' ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi\r\ndell'articolo 152.\u00bb; \r\n    g) l'articolo 144 e' sostituito dal seguente: \r\n  \u00abArt.  144  (Segnalazioni).  -  1.  Chiunque  puo'  rivolgere   una\r\nsegnalazione  che  il   Garante   puo'   valutare   anche   ai   fini\r\ndell'emanazione  dei  provvedimenti  di  cui  all'articolo   58   del\r\nRegolamento. \r\n  2.  I  provvedimenti  del  Garante  di  cui  all'articolo  58   del\r\nRegolamento possono essere adottati anche d'ufficio.\u00bb; \r\n    h) all'articolo 152, il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  \u00ab1.\r\nTutte le controversie che riguardano le materie oggetto  dei  ricorsi\r\ngiurisdizionali di cui agli articoli 78 e 79 del Regolamento e quelli\r\ncomunque riguardanti l'applicazione della  normativa  in  materia  di\r\nprotezione dei dati personali, nonche' il diritto al risarcimento del\r\ndanno ai  sensi  dell'articolo  82  del  medesimo  regolamento,  sono\r\nattribuite all'autorita' giudiziaria ordinaria.\u00bb. \r\n<\/pre>\n<div class=\"righetta_wrapper\">\n<div class=\"righetta\"><span style=\"font-family: Consolas, Monaco, monospace;\">Note all&#8217;art. 13: I<\/span><span style=\"font-family: Consolas, Monaco, monospace;\">l decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e&#8217;<\/span><span style=\"font-family: Consolas, Monaco, monospace;\">citato nelle note alle premesse.\u00a0<\/span><\/div>\n<\/div>\n<p><strong><br \/>\nArt. 14 Modifiche alla parte III, titolo II, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<pre>1. Alla parte III, titolo II, del  decreto  legislativo  30  giugno\r\n2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: \r\n    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  \u00abAutorita'  di\r\ncontrollo indipendente\u00bb; \r\n    b) l'articolo 153 e' sostituito dal seguente: \r\n  \u00abArt. 153 (Garante per la protezione dei dati personali). -  1.  Il\r\nGarante e' composto dal Collegio, che ne costituisce  il  vertice,  e\r\ndall'Ufficio. Il Collegio e' costituito da quattro componenti, eletti\r\ndue dalla Camera dei deputati e due dal Senato della  Repubblica  con\r\nvoto limitato. I componenti  devono  essere  eletti  tra  coloro  che\r\npresentano la propria candidatura nell'ambito  di  una  procedura  di\r\nselezione il cui avviso deve  essere  pubblicato  nei  siti  internet\r\ndella Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta  giorni  prima\r\ndella nomina. Le candidature devono pervenire  almeno  trenta  giorni\r\nprima della nomina e  i  curricula  devono  essere  pubblicati  negli\r\nstessi siti internet.  Le  candidature  possono  essere  avanzate  da\r\npersone che assicurino indipendenza e  che  risultino  di  comprovata\r\nesperienza nel settore  della  protezione  dei  dati  personali,  con\r\nparticolare    riferimento    alle    discipline     giuridiche     o\r\ndell'informatica. \r\n  2. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto\r\nprevale in caso di parita'. Eleggono altresi' un vice presidente, che\r\nassume  le  funzioni  del  presidente  in  caso  di  sua  assenza   o\r\nimpedimento. \r\n  3. L'incarico di presidente e quello  di  componente  hanno  durata\r\nsettennale e non sono rinnovabili. Per tutta la durata  dell'incarico\r\nil presidente e i  componenti  non  possono  esercitare,  a  pena  di\r\ndecadenza, alcuna attivita' professionale o di consulenza, anche  non\r\nremunerata, ne' essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o\r\nprivati, ne' ricoprire cariche elettive. \r\n  4. I membri del Collegio devono mantenere il segreto,  sia  durante\r\nsia successivamente alla cessazione  dell'incarico,  in  merito  alle\r\ninformazioni riservate cui hanno avuto  accesso  nell'esecuzione  dei\r\npropri compiti o nell'esercizio dei propri poteri. \r\n  5. All'atto  dell'accettazione  della  nomina  il  presidente  e  i\r\ncomponenti sono collocati fuori  ruolo  se  dipendenti  di  pubbliche\r\namministrazioni o magistrati in attivita' di servizio; se  professori\r\nuniversitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai\r\nsensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11\r\nluglio 1980,  n.  382.  Il  personale  collocato  fuori  ruolo  o  in\r\naspettativa non puo' essere sostituito. \r\n  6. Al presidente compete  una  indennita'  di  funzione  pari  alla\r\nretribuzione  in  godimento  al  primo  Presidente  della  Corte   di\r\ncassazione, nei  limiti  previsti  dalla  legge  per  il  trattamento\r\neconomico annuo omnicomprensivo di chiunque  riceva  a  carico  delle\r\nfinanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito  di  rapporti\r\ndi  lavoro  dipendente  o  autonomo  con  pubbliche   amministrazioni\r\nstatali. Ai componenti compete una indennita' pari ai  due  terzi  di\r\nquella spettante al Presidente. \r\n  7.  Alle  dipendenze  del  Garante  e'  posto  l'Ufficio   di   cui\r\nall'articolo 155. \r\n  8.  Il  presidente,  i  componenti,  il  segretario  generale  e  i\r\ndipendenti si astengono dal trattare, per i due anni successivi  alla\r\ncessazione dell'incarico  ovvero  del  servizio  presso  il  Garante,\r\nprocedimenti dinanzi al Garante, ivi compresa  la  presentazione  per\r\nconto di terzi di reclami richieste di parere o interpelli.\u00bb; \r\n    c) l'articolo 154 e' sostituito dal seguente: \r\n  \u00abArt. 154 (Compiti). - 1. Oltre a  quanto  previsto  da  specifiche\r\ndisposizioni e dalla Sezione II  del  Capo  VI  del  regolamento,  il\r\nGarante, ai sensi dell'articolo 57,  paragrafo  1,  lettera  v),  del\r\nRegolamento medesimo,  anche  di  propria  iniziativa  e  avvalendosi\r\ndell'Ufficio, in conformita' alla disciplina vigente e nei  confronti\r\ndi uno o piu' titolari del trattamento, ha il compito di: \r\n    a) controllare se i  trattamenti  sono  effettuati  nel  rispetto\r\ndella disciplina applicabile, anche in caso di loro cessazione e  con\r\nriferimento alla conservazione dei dati di traffico; \r\n    b) trattare i reclami presentati  ai  sensi  del  regolamento,  e\r\ndelle  disposizioni  del  presente  codice,  anche  individuando  con\r\nproprio regolamento modalita' specifiche per la trattazione,  nonche'\r\nfissando annualmente  le  priorita'  delle  questioni  emergenti  dai\r\nreclami  che  potranno  essere  istruite  nel  corso   dell'anno   di\r\nriferimento; \r\n    c) promuovere l'adozione di regole deontologiche, nei casi di cui\r\nall'articolo 2-quater; \r\n    d) denunciare  i  fatti  configurabili  come  reati  perseguibili\r\nd'ufficio, dei quali viene a  conoscenza  nell'esercizio  o  a  causa\r\ndelle funzioni; \r\n    e) trasmettere la relazione,  predisposta  annualmente  ai  sensi\r\ndell'articolo 59 del Regolamento, al Parlamento e al Governo entro il\r\n31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce; \r\n    f) assicurare la tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali\r\ndegli individui dando idonea attuazione al Regolamento e al  presente\r\ncodice; \r\n    g) provvedere  altresi'  all'espletamento  dei  compiti  ad  esso\r\nattribuiti dal diritto dell'Unione europea o dello Stato  e  svolgere\r\nle ulteriori funzioni previste dall'ordinamento. \r\n  2. Il Garante svolge altresi', ai sensi del comma 1, la funzione di\r\ncontrollo o assistenza in materia di trattamento dei  dati  personali\r\nprevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali\r\no da atti comunitari o dell'Unione europea e, in particolare: \r\n    a) dal Regolamento (CE) n. 1987\/2006 del Parlamento europeo e del\r\nConsiglio, del 20  dicembre  2006,  sull'istituzione,  l'esercizio  e\r\nl'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS\r\nII) e Decisione 2007\/533\/GAI  del  Consiglio,  del  12  giugno  2007,\r\nsull'istituzione, l'esercizio  e  l'uso  del  sistema  d'informazione\r\nSchengen di seconda generazione (SIS II); \r\n    b) dal Regolamento (UE) 2016\/794 del  Parlamento  europeo  e  del\r\nConsiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia  dell'Unione\r\neuropea per la cooperazione nell'attivita' di contrasto  (Europol)  e\r\nsostituisce  e  abroga  le  decisioni  del  Consiglio   2009\/371\/GAI,\r\n2009\/934\/GAI, 2009\/935\/GAI, 2009\/936\/GAI e 2009\/968\/GAI; \r\n    c) dal Regolamento (UE) 2015\/1525 del Parlamento  europeo  e  del\r\nConsiglio, del 9 settembre 2015, che modifica il Regolamento (CE)  n.\r\n515\/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le  autorita'\r\namministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste  e\r\nla  Commissione  per  assicurare  la  corretta   applicazione   delle\r\nnormative doganale e agricola e decisione 2009\/917\/GAI del Consiglio,\r\ndel 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale; \r\n    d) dal Regolamento (CE) n. 603\/2013 del Parlamento europeo e  del\r\nConsiglio, del 26  giugno  2013,  che  istituisce  l'Eurodac  per  il\r\nconfronto delle impronte digitali  per  l'efficace  applicazione  del\r\nRegolamento (UE) n. 604\/2013 che stabilisce i criteri e i  meccanismi\r\ndi determinazione dello Stato membro competente per  l'esame  di  una\r\ndomanda di protezione internazionale presentata in  uno  degli  Stati\r\nmembri da un cittadino di un paese terzo o da un  apolide  e  per  le\r\nrichieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle  autorita'\r\ndi contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di  contrasto,  e\r\nche  modifica  il  Regolamento  (UE)  n.  1077\/2011  che   istituisce\r\nun'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su  larga\r\nscala nello spazio di liberta', sicurezza e giustizia; \r\n    e) dal Regolamento (CE) n. 767\/2008 del Parlamento europeo e  del\r\nConsiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di  informazione\r\nvisti (VIS) e lo scambio di dati  tra  Stati  membri  sui  visti  per\r\nsoggiorni  di  breve  durata  (Regolamento  VIS)   e   decisione   n.\r\n2008\/633\/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa  all'accesso\r\nper la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da  parte\r\ndelle autorita' designate degli Stati membri e  di  Europol  ai  fini\r\ndella prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati\r\ndi terrorismo e altri reati gravi; \r\n    f) dal Regolamento (CE) n. 1024\/2012 del Parlamento europeo e del\r\nConsiglio,  del  25  ottobre   2012,   relativo   alla   cooperazione\r\namministrativa attraverso il  sistema  di  informazione  del  mercato\r\ninterno e  che  abroga  la  decisione  2008\/49\/CE  della  Commissione\r\n(Regolamento IMI) Testo rilevante ai fini del SEE; \r\n    g) dalle disposizioni di cui al capitolo IV della Convenzione  n.\r\n108  sulla  protezione  delle   persone   rispetto   al   trattamento\r\nautomatizzato di dati di carattere personale, adottata  a  Strasburgo\r\nil 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21  febbraio  1989,  n.\r\n98, quale autorita' designata ai fini della cooperazione tra Stati ai\r\nsensi dell'articolo 13 della convenzione medesima. \r\n  3. Per quanto non previsto dal Regolamento e dal  presente  codice,\r\nil Garante disciplina con proprio Regolamento, ai sensi dell'articolo\r\n156, comma 3,  le  modalita'  specifiche  dei  procedimenti  relativi\r\nall'esercizio dei  compiti  e  dei  poteri  ad  esso  attribuiti  dal\r\nRegolamento e dal presente codice. \r\n  4.  Il  Garante  collabora  con  altre   autorita'   amministrative\r\nindipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti. \r\n  5. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge,  il  parere\r\ndel Garante, anche nei casi di cui agli articoli 36, paragrafo 4, del\r\nRegolamento,  e'  reso  nel  termine  di  quarantacinque  giorni  dal\r\nricevimento della richiesta. Decorso  il  termine,  l'amministrazione\r\npuo'  procedere  indipendentemente  dall'acquisizione   del   parere.\r\nQuando, per esigenze  istruttorie,  non  puo'  essere  rispettato  il\r\ntermine di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto\r\nper una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro\r\nventi giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle\r\namministrazioni interessate. \r\n  6. Copia dei provvedimenti  emessi  dall'autorita'  giudiziaria  in\r\nrelazione a quanto previsto dal  presente  codice  o  in  materia  di\r\ncriminalita' informatica e' trasmessa, a cura della  cancelleria,  al\r\nGarante. \r\n  7. Il Garante non e' competente per il  controllo  dei  trattamenti\r\neffettuati dalle  autorita'  giudiziarie  nell'esercizio  delle  loro\r\nfunzioni.\u00bb; \r\n    d) dopo l'articolo 154 sono inseriti i seguenti: \r\n  \u00abArt. 154-bis (Poteri). - 1. Oltre a quanto previsto da  specifiche\r\ndisposizioni, dalla Sezione II del Capo  VI  del  Regolamento  e  dal\r\npresente  codice,  ai  sensi  dell'articolo  58,  paragrafo  6,   del\r\nRegolamento medesimo, il Garante ha il potere di: \r\n    a) adottare  linee  guida  di  indirizzo  riguardanti  le  misure\r\norganizzative e tecniche di attuazione dei principi del  Regolamento,\r\nanche per singoli settori e  in  applicazione  dei  principi  di  cui\r\nall'articolo 25 del Regolamento; \r\n    b) approvare le regole deontologiche di cui all'articolo 2-quater\r\n. \r\n  2. Il Garante puo' invitare rappresentanti  di  un'altra  autorita'\r\namministrativa indipendente  nazionale  a  partecipare  alle  proprie\r\nriunioni,  o  essere  invitato  alle  riunioni  di  altra   autorita'\r\namministrativa   indipendente   nazionale,   prendendo   parte   alla\r\ndiscussione  di  argomenti  di  comune  interesse;  puo'  richiedere,\r\naltresi', la collaborazione di  personale  specializzato  addetto  ad\r\naltra autorita' amministrativa indipendente nazionale. \r\n  3. Il Garante pubblica i propri provvedimenti sulla base di  quanto\r\nprevisto con atto di natura generale che disciplina anche  la  durata\r\ndi tale pubblicazione, la pubblicita' nella Gazzetta Ufficiale  della\r\nRepubblica italiana e sul proprio sito internet istituzionale nonche'\r\ni casi di oscuramento. \r\n  4. In considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro,\r\npiccole  e  medie  imprese,  come  definite   dalla   raccomandazione\r\n2003\/361\/CE, il Garante per la protezione  dei  dati  personali,  nel\r\nrispetto delle disposizioni del Regolamento e  del  presente  Codice,\r\npromuove, nelle linee guida adottate a norma del comma 1, lettera a),\r\nmodalita' semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del\r\ntrattamento. \r\n  Articolo 154-ter (Potere di agire e rappresentanza in giudizio).  -\r\n1. Il Garante e' legittimato ad agire in giudizio nei  confronti  del\r\ntitolare o del responsabile del trattamento  in  caso  di  violazione\r\ndelle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. \r\n  2. Il Garante e' rappresentato in  giudizio  dall'Avvocatura  dello\r\nStato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.\r\n1611. \r\n  3.  Nei  casi  di  conflitto  di  interesse,  il  Garante,  sentito\r\nl'Avvocato generale dello  Stato,  puo'  stare  in  giudizio  tramite\r\npropri  funzionari  iscritti  nell'elenco  speciale  degli   avvocati\r\ndipendenti di enti pubblici ovvero avvocati del libero foro.\u00bb; \r\n    e) all'articolo 155, la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:\r\n\u00ab(Ufficio del Garante)\u00bb; \r\n    f) l'articolo 156 e' sostituito dal seguente: \r\n  \u00abArt. 156 (Ruolo  organico  e  personale).  -  1.  All'Ufficio  del\r\nGarante e' preposto un segretario generale, nominato tra  persone  di\r\nelevata e comprovata qualificazione professionale rispetto al ruolo e\r\nagli obiettivi da conseguire, scelto anche tra i magistrati ordinari,\r\namministrativi e contabili, gli avvocati dello  Stato,  i  professori\r\nuniversitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche, nonche'  i\r\ndirigenti di prima fascia dello Stato. \r\n  2. Il ruolo organico del  personale  dipendente  e'  stabilito  nel\r\nlimite di centosessantadue unita'. Al ruolo organico del  Garante  si\r\naccede esclusivamente mediante concorso pubblico. Nei casi in cui sia\r\nritenuto utile al fine di  garantire  l'economicita'  e  l'efficienza\r\ndell'azione amministrativa, nonche' di favorire  il  reclutamento  di\r\npersonale  con  maggiore  esperienza  nell'ambito   delle   procedure\r\nconcorsuali di cui al secondo periodo, il Garante puo' riservare  una\r\nquota non superiore al cinquanta  per  cento  dei  posti  banditi  al\r\npersonale di ruolo delle  amministrazioni  pubbliche  che  sia  stato\r\nassunto per concorso pubblico e abbia maturato  un'esperienza  almeno\r\ntriennale nel rispettivo  ruolo  organico.  La  disposizione  di  cui\r\nall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  si\r\napplica esclusivamente  nell'ambito  del  personale  di  ruolo  delle\r\nautorita' amministrative indipendenti di cui all'articolo  22,  comma\r\n1,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,   con\r\nmodificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114. \r\n  3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della\r\nRepubblica italiana, il Garante definisce: \r\n    a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai fini\r\ndello svolgimento dei compiti e dell'esercizio dei poteri di cui agli\r\narticoli 154, 154-bis, 160, nonche' all'articolo 57, paragrafo 1, del\r\nRegolamento; \r\n    b) l'ordinamento delle carriere e le  modalita'  di  reclutamento\r\ndel personale secondo i principi e le procedure di cui agli  articoli\r\n1, 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001; \r\n    c)  la  ripartizione  dell'organico  tra  le   diverse   aree   e\r\nqualifiche; \r\n    d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i\r\ncriteri previsti dalla legge 31 luglio  1997,  n.  249,  e,  per  gli\r\nincarichi dirigenziali, dagli articoli 19,  comma  6,  e  23-bis  del\r\ndecreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  tenuto  conto  delle\r\nspecifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della piu'\r\ngenerale razionalizzazione del trattamento economico delle  autorita'\r\namministrative indipendenti, al  personale  e'  attribuito  l'80  per\r\ncento del trattamento economico del personale dell'Autorita'  per  le\r\ngaranzie nelle comunicazioni; \r\n    e) la gestione amministrativa e la contabilita', anche in  deroga\r\nalle norme sulla contabilita' generale dello Stato. \r\n  4. L'Ufficio puo' avvalersi, per motivate esigenze,  di  dipendenti\r\ndello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di  enti  pubblici\r\ncollocati in posizione  di  fuori  ruolo  o  equiparati  nelle  forme\r\npreviste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa  ai  sensi\r\ndell'articolo 13 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11\r\nluglio 1980, n. 382, in numero  non  superiore,  complessivamente,  a\r\nventi unita' e per non oltre il  venti  per  cento  delle  qualifiche\r\ndirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti\r\ndi ruolo. \r\n  5. In aggiunta al  personale  di  ruolo,  l'Ufficio  puo'  assumere\r\ndipendenti  con  contratto  a  tempo  determinato  o   avvalersi   di\r\nconsulenti incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del  decreto\r\nlegislativo n. 165 del 2001, in misura comunque non superiore a venti\r\nunita' complessive. Resta in ogni caso fermo, per i contratti a tempo\r\ndeterminato, il rispetto dell'articolo 36 del decreto legislativo  n.\r\n165 del 2001. \r\n  6. Il personale addetto all'Ufficio del  Garante  ed  i  consulenti\r\nsono tenuti, sia durante che dopo il mandato, al segreto su  cio'  di\r\ncui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie  funzioni,\r\nin ordine a notizie che devono rimanere segrete. \r\n  7. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli  accertamenti\r\ndi cui all'articolo 158 e agli articoli 57, paragrafo 1, lettera  h),\r\n58, paragrafo 1, lettera b),  e  62,  del  Regolamento  riveste,  nei\r\nlimiti  del  servizio  cui  e'  destinato  e  secondo  le  rispettive\r\nattribuzioni,  la  qualifica  di  ufficiale  o  agente   di   polizia\r\ngiudiziaria. \r\n  8.  Le  spese  di  funzionamento  del   Garante,   in   adempimento\r\nall'articolo 52, paragrafo 4, del Regolamento,  ivi  comprese  quelle\r\nnecessarie ad assicurare la  sua  partecipazione  alle  procedure  di\r\ncooperazione e al meccanismo di coerenza introdotti dal  Regolamento,\r\nnonche' quelle connesse alle risorse umane, tecniche  e  finanziarie,\r\nai  locali  e  alle   infrastrutture   necessarie   per   l'effettivo\r\nadempimento dei suoi compiti e l'esercizio dei  propri  poteri,  sono\r\nposte a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio  dello\r\nStato e iscritto in  apposita  missione  e  programma  di  spesa  del\r\nMinistero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione\r\nfinanziaria e' soggetto  al  controllo  della  Corte  dei  conti.  Il\r\nGarante puo' esigere dal titolare del trattamento  il  versamento  di\r\ndiritti di segreteria in relazione a particolari procedimenti.\u00bb; \r\n    g) l'articolo 157 e' sostituito dal seguente: \r\n  \u00abArt. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti).\r\n- 1. Nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 58 del Regolamento, e\r\nper l'espletamento dei propri compiti, il Garante puo' richiedere  al\r\ntitolare, al responsabile,  al  rappresentante  del  titolare  o  del\r\nresponsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni\r\ne di esibire documenti anche con riferimento al contenuto  di  banche\r\ndi dati.\u00bb; \r\n    h) l'articolo 158 e' sostituito dal seguente: \r\n  \u00abArt. 158 (Accertamenti). - 1. Il Garante puo' disporre  accessi  a\r\nbanche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi  ove\r\nsi svolge il trattamento o nei quali occorre  effettuare  rilevazioni\r\ncomunque utili al controllo del rispetto della disciplina in  materia\r\ndi trattamento dei dati personali. \r\n  2. I controlli di cui al comma  1,  nonche'  quelli  effettuati  ai\r\nsensi dell'articolo 62 del Regolamento, sono  eseguiti  da  personale\r\ndell'Ufficio, con la partecipazione, se del  caso,  di  componenti  o\r\npersonale di autorita' di controllo di altri Stati membri dell'Unione\r\neuropea. \r\n  3. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione\r\ndi altri organi dello Stato  per  lo  svolgimento  dei  suoi  compiti\r\nistituzionali. \r\n  4.  Gli  accertamenti  di  cui  ai  commi  1  e  2,  se  svolti  in\r\nun'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle  relative\r\nappartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del titolare  o\r\ndel responsabile, oppure previa  autorizzazione  del  presidente  del\r\ntribunale  competente  per   territorio   in   relazione   al   luogo\r\ndell'accertamento, il  quale  provvede  con  decreto  motivato  senza\r\nritardo, al  piu'  tardi  entro  tre  giorni  dal  ricevimento  della\r\nrichiesta  del  Garante  quando  e'  documentata   l'indifferibilita'\r\ndell'accertamento. \r\n  5. Con le garanzie di cui al comma 4, gli accertamenti  svolti  nei\r\nluoghi di cui al medesimo comma possono altresi' riguardare  reti  di\r\ncomunicazione   accessibili   al   pubblico,   potendosi    procedere\r\nall'acquisizione di dati e informazioni on-line. A  tal  fine,  viene\r\nredatto  apposito  verbale  in  contradditorio  con  le   parti   ove\r\nl'accertamento venga effettuato presso il titolare del trattamento.\u00bb; \r\n    i) all'articolo 159: \r\n      1) al comma 1, le parole \u00abai sensi dell'articolo 156, comma  8\u00bb\r\nsono sostituite dalle  seguenti:  \u00absu  cio'  di  cui  sono  venuti  a\r\nconoscenza,  nell'esercizio  delle  proprie  funzioni,  in  ordine  a\r\nnotizie che devono rimanere segrete\u00bb; \r\n      2) al comma 3, dopo le parole \u00abo il responsabile\u00bb sono inserite\r\nle seguenti: \u00abo il rappresentante del titolare o del responsabile\u00bb  e\r\nle parole \u00abagli incaricati\u00bb sono  sostituite  dalle  seguenti:  \u00aballe\r\npersone  autorizzate  al  trattamento  dei   dati   personali   sotto\r\nl'autorita'  diretta  del  titolare  o  del  responsabile  ai   sensi\r\ndell'articolo 2-quaterdecies\u00bb; \r\n      3) al comma 5, le parole \u00abe telefax\u00bb sono soppresse; \r\n    l) l'articolo 160 e' sostituito dal seguente: \r\n  \u00abArt. 160 (Particolari accertamenti). - 1.  Per  i  trattamenti  di\r\ndati  personali  di  cui  all'articolo  58,  gli  accertamenti   sono\r\neffettuati per il tramite di un componente designato dal Garante. \r\n  2.  Se  il  trattamento  non  risulta  conforme  alle   norme   del\r\nRegolamento ovvero alle disposizioni di legge o  di  Regolamento,  il\r\nGarante  indica  al  titolare  o  al   responsabile   le   necessarie\r\nmodificazioni  ed  integrazioni  e  ne  verifica   l'attuazione.   Se\r\nl'accertamento e' stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo e'\r\nfornito in ogni caso un riscontro circa il relativo  esito,  se  cio'\r\nnon pregiudica azioni od operazioni  a  tutela  dell'ordine  e  della\r\nsicurezza  pubblica  o  di  prevenzione  e  repressione  di  reati  o\r\nricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato. \r\n  3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta  necessario\r\nin ragione della specificita' della verifica, il componente designato\r\npuo' farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto  su\r\ncio' di cui sono venuti a conoscenza in ordine a notizie  che  devono\r\nrimanere segrete. Gli atti e i  documenti  acquisiti  sono  custoditi\r\nsecondo  modalita'  tali  da  assicurarne  la   segretezza   e   sono\r\nconoscibili dal  presidente  e  dai  componenti  del  Garante  e,  se\r\nnecessario per lo  svolgimento  delle  funzioni  dell'organo,  da  un\r\nnumero delimitato di  addetti  all'Ufficio  individuati  dal  Garante\r\nsulla base di criteri definiti dal Regolamento  di  cui  all'articolo\r\n156, comma 3, lettera a). \r\n  4. Per gli accertamenti di cui al comma 3 relativi  agli  organismi\r\ndi informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di  Stato\r\nil componente designato prende visione degli  atti  e  dei  documenti\r\nrilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.\u00bb. \r\n    m) dopo l'articolo 160 e' inserito il seguente: \r\n  \u00abArt.  160-bis  (Validita',   efficacia   e   utilizzabilita'   nel\r\nprocedimento giudiziario di atti, documenti  e  provvedimenti  basati\r\nsul trattamento di dati personali  non  conforme  a  disposizioni  di\r\nlegge  o  di  Regolamento).  -  1.  La   validita',   l'efficacia   e\r\nl'utilizzabilita' nel procedimento giudiziario di atti,  documenti  e\r\nprovvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a\r\ndisposizioni di legge o di  Regolamento  restano  disciplinate  dalle\r\npertinenti disposizioni processuali.\u00bb. \r\n<\/pre>\n<div class=\"righetta_wrapper\">\n<div class=\"righetta\"><span style=\"font-family: Consolas, Monaco, monospace;\">Note all&#8217;art. 14:L<\/span><span style=\"font-family: Consolas, Monaco, monospace;\">&#8216;art. 155 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.<\/span><\/div>\n<\/div>\n<pre class=\"rosso\">          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal\r\n          presente decreto, cosi' recita: \r\n              \u00abArt. 155 (Ufficio del Garante). - 1.  All'Ufficio  del\r\n          Garante,  al  fine  di  garantire  la   responsabilita'   e\r\n          l'autonomia ai sensi dellalegge 7 agosto 1990,  n.  241,  e\r\n          successive modificazioni, e deldecreto legislativo 30 marzo\r\n          2001, n. 165, e successive modificazioni,  si  applicano  i\r\n          principi riguardanti l'individuazione  e  le  funzioni  del\r\n          responsabile del procedimento, nonche' quelli relativi alla\r\n          distinzione fra le funzioni di indirizzo  e  di  controllo,\r\n          attribuite  agli  organi  di  vertice,  e  le  funzioni  di\r\n          gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresi'  le\r\n          disposizioni del medesimodecreto  legislativo  n.  165  del\r\n          2001espressamente richiamate dal presente codice.\u00bb \r\n              - L'art. 159 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.\r\n          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal\r\n          presente decreto, cosi' recita: \r\n              \u00abArt. 159 (Modalita').  -  1.  Il  personale  operante,\r\n          munito  di  documento  di   riconoscimento,   puo'   essere\r\n          assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto su\r\n          cio' di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio  delle\r\n          proprie funzioni, in ordine a notizie che  devono  rimanere\r\n          segrete. Nel procedere a rilievi e ad  operazioni  tecniche\r\n          puo'  altresi'  estrarre  copia  di  ogni  atto,   dato   e\r\n          documento, anche a campione e su supporto informatico o per\r\n          via telematica.  Degli  accertamenti  e'  redatto  sommario\r\n          verbale  nel  quale  sono  annotate  anche   le   eventuali\r\n          dichiarazioni dei presenti. \r\n              2.  Ai  soggetti  presso  i  quali  sono  eseguiti  gli\r\n          accertamenti e' consegnata  copia  dell'autorizzazione  del\r\n          presidente  del  tribunale,  ove  rilasciata.  I   medesimi\r\n          soggetti sono tenuti a  farli  eseguire  e  a  prestare  la\r\n          collaborazione a tal fine necessaria. In  caso  di  rifiuto\r\n          gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese  in  tal\r\n          caso occorrenti sono poste a carico  del  titolare  con  il\r\n          provvedimento che definisce il procedimento, che per questa\r\n          parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli  articoli\r\n          474 e 475 del codice di procedura civile. \r\n              3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o\r\n          il rappresentante del titolare  o  del  responsabile,  sono\r\n          eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o,  se  questo\r\n          e' assente o non e' designato, alle persone autorizzate  al\r\n          trattamento dei dati personali  sotto  l'autorita'  diretta\r\n          del  titolare  o  del  responsabile  ai   sensi   dell'art.\r\n          2-quaterdecies. Agli accertamenti possono assistere persone\r\n          indicate dal titolare o dal responsabile. \r\n              4. Se non  e'  disposto  diversamente  nel  decreto  di\r\n          autorizzazione del presidente del tribunale, l'accertamento\r\n          non puo' essere iniziato prima delle ore sette  e  dopo  le\r\n          ore venti, e  puo'  essere  eseguito  anche  con  preavviso\r\n          quando cio' puo' facilitarne l'esecuzione. \r\n              5. Le informative, le richieste e  i  provvedimenti  di\r\n          cui al  presente  articolo  e  agliarticoli  157e158possono\r\n          essere trasmessi anche mediante posta elettronica. \r\n              6. Quando  emergono  indizi  di  reato  si  osserva  la\r\n          disposizione di cui all'art. 220 delle norme di attuazione,\r\n          di coordinamento e  transitorie  del  codice  di  procedura\r\n          penale, approvate condecreto legislativo 28 luglio 1989, n.\r\n          271.\u00bb<\/pre>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p><!--CusAds0-->\n<p><strong>Art. 15 Modifiche alla parte III, titolo III, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<pre>1. Alla parte III, titolo III, del decreto  legislativo  30  giugno\r\n2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: \r\n    a) l'articolo 166 e' sostituito dal seguente: \r\n  \u00abArt. 166 (Criteri di applicazione  delle  sanzioni  amministrative\r\npecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi\r\ne sanzionatori). - 1. Sono soggette alla sanzione  amministrativa  di\r\ncui all'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento le violazioni delle\r\ndisposizioni   di   cui   agli   articoli   2-quinquies,   comma   2,\r\n2-quinquiesdecies, 92, comma 1, 93, comma 1, 123, comma 4, 128,  129,\r\ncomma 2, e 132-ter. Alla medesima sanzione amministrativa e' soggetto\r\ncolui che non effettua la valutazione di impatto di cui  all'articolo\r\n110, comma 1, primo periodo, ovvero non  sottopone  il  programma  di\r\nricerca a consultazione preventiva del  Garante  a  norma  del  terzo\r\nperiodo del predetto comma. \r\n  2. Sono soggette alla sanzione amministrativa di  cui  all'articolo\r\n83, paragrafo 5, del Regolamento le violazioni delle disposizioni  di\r\ncui agli articoli 2-ter, 2-quinquies, comma 1,  2-sexies,  2-septies,\r\ncomma 7, 2-octies, 2-terdecies, commi 1, 2, 3 e 4, 52, commi 4  e  5,\r\n75, 78, 79, 80, 82, 92, comma 2, 93, commi 2 e 3, 96, 99, 100,  commi\r\n1, 2 e 4, 101, 105 commi 1, 2  e  4,  110-bis,  commi  2  e  3,  111,\r\n111-bis, 116, comma 1, 120, comma 2, 122, 123, commi 1,  2,  3  e  5,\r\n124, 125, 126, 130, commi da 1 a  5,  131,  132,  132-bis,  comma  2,\r\n132-quater, 157, nonche'  delle  misure  di  garanzia,  delle  regole\r\ndeontologiche  di  cui  rispettivamente  agli  articoli  2-septies  e\r\n2-quater. \r\n  3. Il Garante e' l'organo competente ad  adottare  i  provvedimenti\r\ncorrettivi di cui all'articolo  58,  paragrafo  2,  del  Regolamento,\r\nnonche' ad irrogare le sanzioni di cui all'articolo 83  del  medesimo\r\nRegolamento e di cui ai commi 1 e 2. \r\n  4.  Il  procedimento  per  l'adozione  dei  provvedimenti  e  delle\r\nsanzioni indicati al comma 4 puo' essere avviato, nei  confronti  sia\r\ndi  soggetti  privati,  sia  di  autorita'  pubbliche  ed   organismi\r\npubblici,  a  seguito  di  reclamo  ai  sensi  dell'articolo  77  del\r\nRegolamento o di  attivita'  istruttoria  d'iniziativa  del  Garante,\r\nnell'ambito dell'esercizio dei poteri d'indagine di cui  all'articolo\r\n58, paragrafo 1, del Regolamento, nonche' in  relazione  ad  accessi,\r\nispezioni e  verifiche  svolte  in  base  a  poteri  di  accertamento\r\nautonomi, ovvero delegati dal Garante. \r\n  5. L'Ufficio del Garante, quando ritiene che gli elementi acquisiti\r\nnel corso delle attivita' di cui al comma 5 configurino  una  o  piu'\r\nviolazioni indicate nel presente titolo e nell'articolo 83, paragrafi\r\n4, 5 e 6, del Regolamento, avvia il procedimento per  l'adozione  dei\r\nprovvedimenti e delle sanzioni  di  cui  al  comma 4  notificando  al\r\ntitolare o al responsabile del trattamento  le  presunte  violazioni,\r\nnel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento di cui al  comma\r\n10, salvo che la previa  notifica  della  contestazione  non  risulti\r\nincompatibile con la natura  e  le  finalita'  del  provvedimento  da\r\nadottare. \r\n  6. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione  di  cui\r\nal comma  6,  il  contravventore  puo'  inviare  al  Garante  scritti\r\ndifensivi o  documenti  e  puo'  chiedere  di  essere  sentito  dalla\r\nmedesima autorita'. \r\n  7. Nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori nei casi di cui  al\r\ncomma 4 si osservano, in quanto applicabili, gli articoli da 1  a  9,\r\nda 18 a 22 e da 24 a 28 della legge 24 novembre  1981,  n.  689;  nei\r\nmedesimi  casi  puo'  essere  applicata  la  sanzione  amministrativa\r\naccessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero\r\no per estratto, sul sito  internet  del  Garante.  I  proventi  delle\r\nsanzioni, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono\r\nriassegnati al fondo di cui all'articolo 156,  comma  8,  per  essere\r\ndestinati  alle  specifiche  attivita'  di  sensibilizzazione  e   di\r\nispezione nonche' di attuazione del Regolamento svolte dal Garante. \r\n  8. Entro il termine di cui all'articolo 10, comma  3,  del  decreto\r\nlegislativo n. 150 del 2011 previsto per la proposizione del ricorso,\r\nil trasgressore  e  gli  obbligati  in  solido  possono  definire  la\r\ncontroversia  adeguandosi  alle   prescrizioni   del   Garante,   ove\r\nimpartite, e mediante il pagamento di  un  importo  pari  alla  meta'\r\ndella sanzione irrogata. \r\n  9. Nel rispetto dell'articolo 58, paragrafo 4, del Regolamento, con\r\nproprio  regolamento  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della\r\nRepubblica  italiana,  il  Garante   definisce   le   modalita'   del\r\nprocedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui\r\nal comma 4 ed i relativi termini, in conformita'  ai  principi  della\r\npiena conoscenza degli atti istruttori,  del  contraddittorio,  della\r\nverbalizzazione, nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e\r\nfunzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. \r\n  10. Le disposizioni relative a sanzioni amministrative previste dal\r\npresente codice e dall'articolo 83 del Regolamento non  si  applicano\r\nin relazione ai trattamenti svolti in ambito giudiziario.\u00bb. \r\n    b) l'articolo 167 e' sostituito dal seguente: \r\n  \u00abArt. 167 (Trattamento illecito di dati). - 1. Salvo che  il  fatto\r\ncostituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre per  se'  o\r\nper altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando\r\nin violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o  dal\r\nprovvedimento   di   cui   all'articolo    129    arreca    nocumento\r\nall'interessato, e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno  e\r\nsei mesi. \r\n  2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque,  al\r\nfine di trarre per se' o per altri profitto ovvero di arrecare  danno\r\nall'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di  cui\r\nagli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni\r\ndi cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di  garanzia\r\ndi cui all'articolo 2-septies ovvero  operando  in  violazione  delle\r\nmisure  adottate  ai  sensi  dell'articolo  2-quinquiesdecies  arreca\r\nnocumento all'interessato, e' punito con la reclusione da uno  a  tre\r\nanni. \r\n  3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la pena di  cui\r\nal comma 2 si applica altresi' a chiunque, al fine di trarre per  se'\r\no per  altri  profitto  ovvero  di  arrecare  danno  all'interessato,\r\nprocedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o\r\nun'organizzazione internazionale al di fuori dei casi  consentiti  ai\r\nsensi degli articoli 45, 46 o 49 del  Regolamento,  arreca  nocumento\r\nall'interessato. \r\n  4. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei  reati  di  cui  ai\r\ncommi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante. \r\n  5. Il Garante trasmette al pubblico ministero,  con  una  relazione\r\nmotivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attivita'\r\ndi accertamento nel  caso  in  cui  emergano  elementi  che  facciano\r\npresumere la esistenza di un reato. La  trasmissione  degli  atti  al\r\npubblico ministero avviene al piu' tardi al termine dell'attivita' di\r\naccertamento delle violazioni delle disposizioni di cui  al  presente\r\ndecreto. \r\n  6. Quando per lo stesso  fatto  e'  stata  applicata  a  norma  del\r\npresente codice o del Regolamento a carico dell'imputato o  dell'ente\r\nuna sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa e'  stata\r\nriscossa, la pena e' diminuita.\u00bb; \r\n    c) dopo l'articolo 167, sono inseriti i seguenti: \r\n  \u00abArt.  167-bis  (Comunicazione  e  diffusione  illecita   di   dati\r\npersonali oggetto di trattamento su larga scala). - 1. Salvo  che  il\r\nfatto costituisca piu' grave reato, chiunque comunica o  diffonde  al\r\nfine di trarre profitto per se' o altri ovvero al  fine  di  arrecare\r\ndanno, un archivio automatizzato o  una  parte  sostanziale  di  esso\r\ncontenente dati personali oggetto di trattamento su larga  scala,  in\r\nviolazione degli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-octies, e'  punito  con\r\nla reclusione da uno a sei anni. \r\n  2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque,  al\r\nfine trarne profitto per  se'  o  altri  ovvero  di  arrecare  danno,\r\ncomunica o diffonde, senza consenso, un archivio automatizzato o  una\r\nparte sostanziale  di  esso  contenente  dati  personali  oggetto  di\r\ntrattamento su larga scala, e' punito con la reclusione da uno a  sei\r\nanni,  quando  il  consenso  dell'interessato  e'  richiesto  per  le\r\noperazioni di comunicazione e di diffusione. \r\n  3. Per i reati di cui ai commi 1 e 2, si applicano i commi 4, 5 e 6\r\ndell'articolo 167.\u00bb. \r\n  \u00abArt. 167-ter (Acquisizione fraudolenta di dati  personali  oggetto\r\ndi trattamento su larga scala). - 1. Salvo che il  fatto  costituisca\r\npiu' grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per se'  o  altri\r\novvero  di  arrecare  danno,  acquisisce  con  mezzi  fraudolenti  un\r\narchivio automatizzato o una parte  sostanziale  di  esso  contenente\r\ndati personali oggetto di trattamento su larga scala e' punito con la\r\nreclusione da uno a quattro anni. \r\n  2. Per il reato di cui al comma 1 si applicano i commi  4,  5  e  6\r\ndell'articolo 167.\u00bb; \r\n    d) l'articolo 168 e' sostituito dal seguente: \r\n  \u00abArt. 168 (Falsita' nelle dichiarazioni al Garante  e  interruzione\r\ndell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante).\r\n- 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in un\r\nprocedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara\r\no attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti\r\nfalsi, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. \r\n  2. Fuori dei casi di cui al comma 1, e' punito  con  la  reclusione\r\nsino ad un anno chiunque intenzionalmente cagiona  un'interruzione  o\r\nturba la regolarita' di un procedimento dinanzi al  Garante  o  degli\r\naccertamenti dallo stesso svolti.\u00bb; \r\n    e) l'articolo 170 e' sostituito dal seguente: \r\n  \u00abArt.  170  (Inosservanza  di  provvedimenti  del  Garante).  -  1.\r\nChiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal\r\nGarante ai sensi degli articoli  58,  paragrafo  2,  lettera  f)  del\r\nRegolamento,   dell'articolo   2-septies,   comma   1,   nonche'    i\r\nprovvedimenti generali di cui all'articolo 21, comma 1,  del  decreto\r\nlegislativo di attuazione dell'articolo 13  della  legge  25  ottobre\r\n2017, n. 163 e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.\u00bb; \r\n    f) l'articolo 171 e' sostituito dal seguente: \r\n  \u00abArt. 171 (Violazioni delle disposizioni in materia di controlli  a\r\ndistanza  e  indagini  sulle  opinioni  dei  lavoratori).  -  1.   La\r\nviolazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma  1,  e  8\r\ndella legge 20 maggio 1970, n. 300, e' punita con le sanzioni di  cui\r\nall'articolo 38 della medesima legge.\u00bb; \r\n    g) all'articolo 172, comma 1, dopo le parole \u00abpubblicazione della\r\nsentenza\u00bb sono aggiunte le seguenti: \u00ab, ai  sensi  dell'articolo  36,\r\nsecondo e terzo comma, del codice penale\u00bb. \r\n<\/pre>\n<pre>Note all'art. 15: Il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  e'citato nelle note alle premesse.<\/pre>\n<div class=\"righetta_wrapper\"><\/div>\n<p><strong>Art. 16 Modifiche all&#8217;allegato A del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 <\/strong><\/p>\n<pre>1. L'allegato A e' ridenominato: \u00abRegole deontologiche\u00bb. \r\n<\/pre>\n<div class=\"righetta_wrapper\">\n<div class=\"righetta\"><\/div>\n<\/div>\n<pre class=\"rosso\">          Note all'art. 16: \r\n \r\n              - L'allegato A del decreto legislativo 30 giugno  2003,\r\n          n. 196, citato nelle note alle  premesse,  come  modificato\r\n          dal presente decreto, cosi' recita: \r\n \r\n                                  \u00abAllegato A \r\n                             Regole deontologiche \r\n \r\n              A.1Codice di deontologia relativo  al  trattamento  dei\r\n          dati personali nell'esercizio dell'attivita' giornalistica. \r\n              (Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, in  G.U.\r\n          3 agosto 1998, n. 179) \r\n              A.2 Codice di deontologia e di buona  condotta  per  il\r\n          trattamento di dati personali per scopi storici. \r\n              (Provvedimento del Garante n. 8\/P\/21 del 14 marzo 2001,\r\n          in G.U. 5 aprile 2001, n. 80) \r\n              A.3 Codice di deontologia e di  buona  condotta  per  i\r\n          trattamenti di dati  personali  a  scopi  statistici  e  di\r\n          ricerca  scientifica  effettuati  nell'ambito  del  sistema\r\n          statistico nazionale. \r\n              (Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002, in\r\n          G.U. 1\u00b0 ottobre 2002, n. 230) \r\n              A.4 Codice di deontologia e di  buona  condotta  per  i\r\n          trattamenti  di  dati  personali  per  scopi  statistici  e\r\n          scientifici \r\n              (Provvedimento del Garante n. 2 del 16 giugno 2004,  in\r\n          G.U. 14 agosto 2004, n. 190, Supplemento Ordinario, n. 141) \r\n              A.5 Codice di deontologia e di  buona  condotta  per  i\r\n          sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema  di\r\n          crediti  al  consumo,  affidabilita'  e   puntualita'   nei\r\n          pagamenti \r\n              (Deliberazione n. 8 del 16 novembre 2004,  in  G.U.  23\r\n          dicembre 2004, n. 300) \r\n              A.6 Codice di deontologia e di buona  condotta  per  il\r\n          trattamento dei dati personali per svolgere  investigazioni\r\n          difensive o per far valere o difendere un diritto  in  sede\r\n          giudiziaria \r\n              (Deliberazione n. 60 del 6 novembre 2008,  in  G.U.  24\r\n          novembre 2008, n. 275) \r\n              A.7 Codice di deontologia e di buona  condotta  per  il\r\n          trattamento  dei  dati  personali  effettuato  a  fini   di\r\n          informazione commerciale.\u00bb<\/pre>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Capo V Disposizioni processuali<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 17 Modifiche al decreto legislativo 1\u00b0 settembre 2011, n. 150<\/strong><\/p>\n<pre>1. L'articolo 10 del decreto legislativo 1\u00b0 settembre 2011, n. 150,\r\ne' sostituito dal seguente: \r\n  \u00abArt. 10 (Delle  controversie  in  materia  di  applicazione  delle\r\ndisposizioni in materia di protezione dei dati personali).  -  1.  Le\r\ncontroversie previste dall'articolo 152 del  decreto  legislativo  30\r\ngiugno 2003, n. 196, sono regolate  dal  rito  del  lavoro,  ove  non\r\ndiversamente disposto dal presente articolo. \r\n  2. Sono competenti, in via alternativa, il tribunale del  luogo  in\r\ncui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale\r\ndel luogo di residenza dell'interessato. \r\n  3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione\r\ndei dati personali, ivi  compresi  quelli  emessi  a  seguito  di  un\r\nreclamo dell'interessato, e' proposto, a  pena  di  inammissibilita',\r\nentro trenta giorni dalla data  di  comunicazione  del  provvedimento\r\novvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. \r\n  4. Decorso  il  termine  previsto  per  la  decisione  del  reclamo\r\ndall'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del  2003,\r\nchi vi ha interesse puo', entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  del\r\npredetto termine, ricorrere al  Tribunale  competente  ai  sensi  del\r\npresente articolo. La disposizione di cui al primo periodo si applica\r\nanche qualora sia scaduto il termine trimestrale di cui  all'articolo\r\n143, comma 3, del decreto legislativo  n.  196  del  2003  senza  che\r\nl'interessato sia stato informato dello stato del procedimento. \r\n  5. L'interessato puo' dare mandato a  un  ente  del  terzo  settore\r\nsoggetto alla disciplina del decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.\r\n117, che sia attivo nel settore della  tutela  dei  diritti  e  delle\r\nliberta' degli interessati con  riguardo  alla  protezione  dei  dati\r\npersonali,  di  esercitare  per  suo   conto   l'azione,   ferme   le\r\ndisposizioni  in  materia  di  patrocinio  previste  dal  codice   di\r\nprocedura civile. \r\n  6. Il giudice fissa  l'udienza  di  comparizione  delle  parti  con\r\ndecreto con il quale assegna  al  ricorrente  il  termine  perentorio\r\nentro cui notificarlo alle altre parti e al Garante.  Tra  il  giorno\r\ndella notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno\r\ndi trenta giorni. \r\n  7. L'efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  puo'  essere\r\nsospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. \r\n  8. Se alla prima udienza il ricorrente non  compare  senza  addurre\r\nalcun legittimo impedimento,  il  giudice  dispone  la  cancellazione\r\ndella causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a\r\ncarico del ricorrente le spese di giudizio. \r\n  9. Nei casi in cui non sia  parte  in  giudizio,  il  Garante  puo'\r\npresentare osservazioni, da rendere per iscritto o in udienza,  sulla\r\ncontroversia in  corso  con  riferimento  ai  profili  relativi  alla\r\nprotezione dei dati  personali.  Il  giudice  dispone  che  sia  data\r\ncomunicazione  al  Garante  circa  la  pendenza  della  controversia,\r\ntrasmettendo copia degli atti introduttivi,  al  fine  di  consentire\r\nl'eventuale presentazione delle osservazioni. \r\n  10. La sentenza che definisce il giudizio non e' appellabile e puo'\r\nprescrivere le misure necessarie anche in deroga al  divieto  di  cui\r\nall'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche\r\nin relazione all'eventuale atto  del  soggetto  pubblico  titolare  o\r\nresponsabile dei dati, nonche' il risarcimento del danno.\u00bb. \r\n<\/pre>\n<div class=\"righetta_wrapper\"><\/div>\n<pre class=\"rosso\">Note all'art. 17:Il decreto legislativo  1\u00b0  settembre  2011,  n.  150\r\n          (Disposizioni complementari al codice di  procedura  civile\r\n          in materia di riduzione e semplificazione dei  procedimenti\r\n          civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge  18\r\n          giugno 2009, n. 69) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale\r\n          21 settembre 2011, n. 220.<\/pre>\n<p><strong>Capo VI Disposizioni transitorie, finali e finanziarie<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 18 Definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati personali<\/strong><\/p>\n<pre>1. In deroga all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.  689,\r\nper i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli\r\narticoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2,  del\r\nCodice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto\r\nlegislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le violazioni delle  misure  di\r\ncui all'articolo 33 e 162, comma 2-bis,  del  medesimo  Codice,  che,\r\nalla data di  applicazione  del  Regolamento,  risultino  non  ancora\r\ndefiniti con l'adozione  dell'ordinanza-ingiunzione,  e'  ammesso  il\r\npagamento in misura ridotta di un somma pari a due quinti del  minimo\r\nedittale. Fatti salvi i restanti atti del procedimento  eventualmente\r\ngia' adottati, il pagamento potra' essere  effettuato  entro  novanta\r\ngiorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. \r\n  2. Decorsi i termini previsti dal comma 1, l'atto con il quale sono\r\nstati  notificati  gli  estremi  della   violazione   o   l'atto   di\r\ncontestazione  immediata  di  cui  all'articolo  14  della  legge  24\r\nnovembre 1981, n. 689, assumono il valore  dell'ordinanza-ingiunzione\r\ndi cui  all'articolo  18  della  predetta  legge,  senza  obbligo  di\r\nulteriore notificazione, sempre che  il  contravventore  non  produca\r\nmemorie difensive ai sensi del comma 4. \r\n  3. Nei casi di cui al  comma  2,  il  contravventore  e'  tenuto  a\r\ncorrispondere gli importi indicati negli atti di cui al primo periodo\r\ndel predetto comma entro sessanta giorni dalla scadenza  del  termine\r\nprevisto dal comma 1. \r\n  4. Entro il termine di cui al comma 3, il  contravventore  che  non\r\nabbia provveduto al pagamento puo' produrre nuove memorie  difensive.\r\nIl Garante, esaminate tali  memorie,  dispone  l'archiviazione  degli\r\natti comunicandola all'organo  che  ha  redatto  il  rapporto  o,  in\r\nalternativa, adotta  specifica  ordinanza-ingiunzione  con  la  quale\r\ndetermina la  somma  dovuta  per  la  violazione  e  ne  ingiunge  il\r\npagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed  alle\r\npersone che vi sono obbligate solidalmente. \r\n  5.   L'entrata   in   vigore   del   presente   decreto   determina\r\nl'interruzione del termine di prescrizione del diritto  a  riscuotere\r\nle somme dovute a norma del presente articolo,  di  cui  all'art.  28\r\ndella legge 24 novembre 1981, n. 689. \r\n<\/pre>\n<div class=\"righetta_wrapper\">\n<div class=\"righetta\"><\/div>\n<\/div>\n<pre class=\"rosso\">          Note all'art. 18: \r\n \r\n              - Gli articoli 14, 16, 18 e 28 della legge 24  novembre\r\n          1981, n. 689: (Modifiche  al  sistema  penale),  pubblicata\r\n          nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981,  n.  329,  S.O.,\r\n          cosi' recitano: \r\n              \u00abArt.  14  (Contestazione  e   notificazione).   -   La\r\n          violazione, quando e'  possibile,  deve  essere  contestata\r\n          immediatamente tanto al trasgressore  quanto  alla  persona\r\n          che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta\r\n          per la violazione stessa. \r\n              Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte\r\n          o per alcune delle persone indicate nel  comma  precedente,\r\n          gli estremi della violazione debbono essere notificati agli\r\n          interessati residenti nel territorio della Repubblica entro\r\n          il  termine  di  novanta  giorni  e  a   quelli   residenti\r\n          all'estero entro  il  termine  di  trecentosessanta  giorni\r\n          dall'accertamento. \r\n              Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi\r\n          all'autorita' competente con  provvedimento  dell'autorita'\r\n          giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono\r\n          dalla data della ricezione. \r\n              Per la forma  della  contestazione  immediata  o  della\r\n          notificazione si applicano le disposizioni  previste  dalle\r\n          leggi vigenti. In ogni caso la  notificazione  puo'  essere\r\n          effettuata,  con  le  modalita'  previste  dal  codice   di\r\n          procedura    civile,    anche     da     un     funzionario\r\n          dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando\r\n          la notificazione non puo' essere eseguita in  mani  proprie\r\n          del  destinatario,  si  osservano  le  modalita'   previste\r\n          dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice. \r\n              Per i residenti all'estero, qualora  la  residenza,  la\r\n          dimora o il domicilio non siano noti, la  notifica  non  e'\r\n          obbligatoria e resta salva la  facolta'  del  pagamento  in\r\n          misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto  nel\r\n          secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. \r\n              L'obbligazione  di  pagare  la  somma  dovuta  per   la\r\n          violazione si estingue per la persona nei cui confronti  e'\r\n          stata omessa la notificazione nel termine prescritto.\u00bb \r\n              \u00abArt. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il\r\n          pagamento di una somma in misura ridotta  pari  alla  terza\r\n          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione\r\n          commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito  il\r\n          minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo\r\n          importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine\r\n          di sessanta giorni  dalla  contestazione  immediata  o,  se\r\n          questa non vi e' stata, dalla notificazione  degli  estremi\r\n          della violazione. \r\n              Per le violazioni  ai  regolamenti  ed  alle  ordinanze\r\n          comunali e provinciali, la Giunta comunale  o  provinciale,\r\n          all'interno del limite  edittale  minimo  e  massimo  della\r\n          sanzione prevista, puo' stabilire un  diverso  importo  del\r\n          pagamento in misura ridotta, in  deroga  alle  disposizioni\r\n          del primo comma. \r\n              Il pagamento in misura ridotta  e'  ammesso  anche  nei\r\n          casi in cui le  norme  antecedenti  all'entrata  in  vigore\r\n          della presente legge non consentivano l'oblazione.\u00bb \r\n              \u00abArt. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di\r\n          trenta   giorni   dalla   data   della   contestazione    o\r\n          notificazione della violazione, gli interessati possono far\r\n          pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a\r\n          norma dell'art. 17scritti difensivi e documenti  e  possono\r\n          chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'. \r\n              L'autorita' competente, sentiti  gli  interessati,  ove\r\n          questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti\r\n          inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se\r\n          ritiene fondato l'accertamento,  determina,  con  ordinanza\r\n          motivata, la somma dovuta per la violazione e  ne  ingiunge\r\n          il  pagamento,  insieme  con  le  spese,  all'autore  della\r\n          violazione  ed  alle  persone   che   vi   sono   obbligate\r\n          solidalmente;  altrimenti  emette  ordinanza  motivata   di\r\n          archiviazione  degli   atti   comunicandola   integralmente\r\n          all'organo che ha redatto il rapporto. \r\n              Con l'ordinanza-ingiunzione  deve  essere  disposta  la\r\n          restituzione, previo pagamento  delle  spese  di  custodia,\r\n          delle cose sequestrate, che non  siano  confiscate  con  lo\r\n          stesso   provvedimento.   La   restituzione   delle    cose\r\n          sequestrate  e'  altresi'  disposta  con   l'ordinanza   di\r\n          archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. \r\n              Il pagamento e' effettuato all'ufficio del  registro  o\r\n          al diverso ufficio  indicato  nella  ordinanza-ingiunzione,\r\n          entro il termine di trenta giorni  dalla  notificazione  di\r\n          detto  provvedimento,   eseguita   nelle   forme   previste\r\n          dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il\r\n          trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha  ricevuto,\r\n          all'autorita' che ha emesso l'ordinanza. \r\n              Il termine per il pagamento e' di  sessanta  giorni  se\r\n          l'interessato risiede all'estero. \r\n              La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere\r\n          eseguita  dall'ufficio  che  adotta  l'atto,   secondo   le\r\n          modalita' di cui allalegge 20 novembre 1982, n. 890. \r\n              L'ordinanza-ingiunzione costituisce  titolo  esecutivo.\r\n          Tuttavia  l'ordinanza  che  dispone  la  confisca   diventa\r\n          esecutiva  dopo  il  decorso  del  termine   per   proporre\r\n          opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e'  proposta,\r\n          con il passaggio in giudicato della sentenza con  la  quale\r\n          si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale\r\n          viene dichiarata inammissibile l'opposizione o  convalidato\r\n          il  provvedimento  opposto  diviene  inoppugnabile   o   e'\r\n          dichiarato inammissibile il  ricorso  proposto  avverso  la\r\n          stessa.\u00bb \r\n              \u00abArt. 28 (Prescrizione). - Il diritto a  riscuotere  le\r\n          somme dovute per  le  violazioni  indicate  dalla  presente\r\n          legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in\r\n          cui e' stata commessa la violazione. \r\n              L'interruzione della  prescrizione  e'  regolata  dalle\r\n          norme delcodice civile.\u00bb \r\n              -  Gli articoli 33, 161, 162,  162-bis,  162-ter,  163,\r\n          164 e 164-bis del  citato  decreto  legislativo  30  giugno\r\n          2003, n. 196, cosi' recitano: \r\n              \u00abArt. 33 (Misure minime). -  1.  Nel  quadro  dei  piu'\r\n          generali obblighi  di  sicurezza  di  cui  all'art.  31,  o\r\n          previsti  da  speciali   disposizioni,   i   titolari   del\r\n          trattamento sono comunque  tenuti  ad  adottare  le  misure\r\n          minime individuate nel presente capo o ai  sensi  dell'art.\r\n          58, comma 3, volte  ad  assicurare  un  livello  minimo  di\r\n          protezione dei dati personali.\u00bb \r\n              \u00abArt.    161    (Omessa    o    inidonea    informativa\r\n          all'interessato). - 1. La violazione delle disposizioni  di\r\n          cui all'art. 13e' punita con la sanzione amministrativa del\r\n          pagamento di una somma  da  seimila  euro  a  trentaseimila\r\n          euro.\u00bb \r\n              \u00abArt. 162 (Altre fattispecie). -  1.  La  cessione  dei\r\n          dati in violazione di quanto previsto dall'art.  16,  comma\r\n          1, lettera b),  o  di  altre  disposizioni  in  materia  di\r\n          disciplina del trattamento dei dati personali e' punita con\r\n          la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  da\r\n          diecimila euro a sessantamila euro. \r\n              2. La violazione della disposizione di cui all'art. 84,\r\n          comma 1, e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa  del\r\n          pagamento di una somma da mille euro a seimila euro. \r\n              2-bis.  In  caso  di  trattamento  di  dati   personali\r\n          effettuato in violazione delle  misure  indicate  nell'art.\r\n          33o delle disposizioni indicate  nell'art.  167e'  altresi'\r\n          applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione\r\n          del  pagamento  di  una   somma   da   diecimila   euro   a\r\n          centoventimila euro. Nei casi di cui all'art. 33e'  escluso\r\n          il pagamento in misura ridotta. \r\n              2-ter. In caso di  inosservanza  dei  provvedimenti  di\r\n          prescrizione di misure necessarie  o  di  divieto  di  cui,\r\n          rispettivamente, all'art. 154, comma 1, lettere c) e d), e'\r\n          altresi' applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la\r\n          sanzione del pagamento di una somma da  trentamila  euro  a\r\n          centottantamila euro. \r\n              2-quater. La  violazione  del  diritto  di  opposizione\r\n          nelle forme previste dall'art.  130,  comma  3-bis,  e  dal\r\n          relativo regolamento e' sanzionata ai sensi del comma 2-bis\r\n          del presente articolo.\u00bb \r\n              \u00abArt. 162-bis (Sanzioni in materia di conservazione dei\r\n          dati di traffico). - 1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca\r\n          reato e salvo quanto previsto dall'art.  5,  comma  2,  del\r\n          decreto   legislativo   di    recepimento    delladirettiva\r\n          2006\/24\/CEdel Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  15\r\n          marzo 2006, nel caso di violazione  delle  disposizioni  di\r\n          cui all'art. 132, commi 1 e 1-bis, si applica  la  sanzione\r\n          amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.\u00bb \r\n              \u00abArt. 162-ter (Sanzioni nei confronti di  fornitori  di\r\n          servizi  di  comunicazione   elettronica   accessibili   al\r\n          pubblico). - 1. La violazione  delle  disposizioni  di  cui\r\n          all'art.  32-bis,  comma  1,  e'  punita  con  la  sanzione\r\n          amministrativa   del   pagamento   di    una    somma    da\r\n          venticinquemila euro a centocinquantamila euro. \r\n              2. La violazione delle  disposizioni  di  cui  all'art.\r\n          32-bis, comma 2, e' punita con la  sanzione  amministrativa\r\n          del pagamento di una somma da centocinquanta euro  a  mille\r\n          euro  per  ciascun  contraente  o  altra  persona  nei  cui\r\n          confronti venga omessa o ritardata la comunicazione di  cui\r\n          al medesimo art. 32-bis, comma 2. Non si applica  l'art.  8\r\n          della legge 24 novembre 1981, n. 689. \r\n              3. La sanzione amministrativa di cui  al  comma  2  non\r\n          puo' essere applicata in misura superiore al  5  per  cento\r\n          del volume d'affari realizzato dal fornitore di servizi  di\r\n          comunicazione   elettronica   accessibili    al    pubblico\r\n          nell'ultimo    esercizio    chiuso    anteriormente    alla\r\n          notificazione   della   contestazione   della    violazione\r\n          amministrativa, fermo restando  quanto  previsto  dall'art.\r\n          164-bis, comma 4. \r\n              4. La violazione delle  disposizioni  di  cui  all'art.\r\n          32-bis, comma 7, e' punita con la  sanzione  amministrativa\r\n          del  pagamento  di  una   somma   da   ventimila   euro   a\r\n          centoventimila euro. \r\n              5. Le medesime sanzioni di cui al presente articolo  si\r\n          applicano nei confronti dei soggetti a cui il fornitore  di\r\n          servizi  di  comunicazione   elettronica   accessibili   al\r\n          pubblico abbia affidato l'erogazione dei predetti  servizi,\r\n          qualora tali soggetti non abbiano comunicato senza indebito\r\n          ritardo, al fornitore, ai sensi dell'art. 32-bis, comma  8,\r\n          le informazioni necessarie ai fini degli adempimenti di cui\r\n          all'art. 32-bis.\u00bb \r\n              \u00abArt. 163 (Omessa o  incompleta  notificazione).  -  1.\r\n          Chiunque, essendovi tenuto,  non  provvede  tempestivamente\r\n          alla notificazione ai  sensi  degliarticoli  37e38,  ovvero\r\n          indica  in  essa  notizie  incomplete,  e'  punito  con  la\r\n          sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da\r\n          ventimila euro a centoventimila euro.\u00bb \r\n              \u00abArt.  164  (Omessa  informazione   o   esibizione   al\r\n          Garante). - 1. Chiunque omette di fornire le informazioni o\r\n          di esibire i  documenti  richiesti  dal  Garante  ai  sensi\r\n          degliarticoli 150, comma 2, e157e' punito con  la  sanzione\r\n          amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro\r\n          a sessantamila euro. \r\n              \u00abArt.  164-bis  (Casi  di  minore  gravita'  e  ipotesi\r\n          aggravate).  -  1.  Se  taluna  delle  violazioni  di   cui\r\n          agliarticoli 161,162, 162-ter,163e164e' di minore gravita',\r\n          avuto altresi'  riguardo  alla  natura  anche  economica  o\r\n          sociale dell'attivita' svolta, i limiti  minimi  e  massimi\r\n          stabiliti dai medesimi articoli sono  applicati  in  misura\r\n          pari a due quinti. \r\n              2. In caso di piu' violazioni di  un'unica  o  di  piu'\r\n          disposizioni di cui al presente Capo, a eccezione di quelle\r\n          previste dagliarticoli 162, comma  2,162-bise164,  commesse\r\n          anche in tempi diversi in relazione a  banche  di  dati  di\r\n          particolare rilevanza o dimensioni, si applica la  sanzione\r\n          amministrativa del pagamento di una somma da  cinquantamila\r\n          euro a trecentomila euro. Non e' ammesso  il  pagamento  in\r\n          misura ridotta. \r\n              3.  In  altri  casi  di   maggiore   gravita'   e,   in\r\n          particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per  uno\r\n          o piu' interessati, ovvero quando la  violazione  coinvolge\r\n          numerosi interessati,  i  limiti  minimo  e  massimo  delle\r\n          sanzioni di cui al presente Capo sono applicati  in  misura\r\n          pari al doppio. \r\n              4. Le sanzioni di cui al presente Capo  possono  essere\r\n          aumentate  fino  al  quadruplo  quando  possono   risultare\r\n          inefficaci  in  ragione  delle  condizioni  economiche  del\r\n          contravventore.\u00bb<\/pre>\n<p><strong>Art. 19 Trattazione di affari pregressi <\/strong><\/p>\n<pre>1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di  pubblicazione\r\nnella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui\r\nal comma 3, i soggetti  che  dichiarano  il  loro  attuale  interesse\r\npossono presentare al Garante per la protezione  dei  dati  personali\r\nmotivata richiesta di trattazione dei reclami, delle  segnalazioni  e\r\ndelle richieste di verifica preliminare pervenuti entro  la  predetta\r\ndata. \r\n  2. La richiesta di cui al comma 1  non  riguarda  i  reclami  e  le\r\nsegnalazioni di cui si e' gia' esaurito l'esame o di cui  il  Garante\r\nper la protezione dei dati personali ha gia' esaminato nel corso  del\r\n2018 un motivato sollecito o una richiesta di trattazione,  o  per  i\r\nquali il Garante medesimo e' a conoscenza, anche a seguito di propria\r\ndenuncia,  che  sui  fatti  oggetto  di  istanza  e'  in   corso   un\r\nprocedimento penale. \r\n  3. Entro quindici giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del\r\npresente decreto il Garante per  la  protezione  dei  dati  personali\r\nprovvede a dare notizia di quanto previsto dai commi 1 e  2  mediante\r\navviso  pubblicato  nel  proprio  sito  istituzionale  e   trasmesso,\r\naltresi', all'Ufficio pubblicazioni leggi  e  decreti  del  Ministero\r\ndella giustizia per la sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale\r\ndella Repubblica italiana. \r\n  4. In caso di mancata presentazione di una richiesta di trattazione\r\nai sensi del comma 1, e salvo quanto previsto dal comma 2, i relativi\r\nprocedimenti di cui al comma 1 sono improcedibili. \r\n  5. I ricorsi pervenuti  al  Garante  per  la  protezione  dei  dati\r\npersonali e non definiti, neppure nelle  forme  del  rigetto  tacito,\r\nalla data di applicazione del Regolamento (UE) 2016\/679 sono trattati\r\ncome reclami ai sensi dell'articolo 77 del medesimo Regolamento. \r\n<\/pre>\n<div class=\"righetta_wrapper\">\n<div class=\"righetta\"><span style=\"font-family: Consolas, Monaco, monospace;\">Note all&#8217;art. 19:\u00a0<\/span><\/div>\n<\/div>\n<pre class=\"rosso\">Il regolamento (UE) n. 2016\/679 e' citato nelle note alle premesse.<\/pre>\n<p><strong>Art. 20 Codici di deontologia e di buona condotta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto<\/strong><\/p>\n<pre>1. Le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di\r\ncui agli allegati A.5 e A.7 del codice in materia di  protezione  dei\r\ndati personali, di cui  al  decreto  legislativo  n.  196  del  2003,\r\ncontinuano a produrre effetti, sino alla definizione della  procedura\r\ndi approvazione cui alla lettera b), a condizione che si  verifichino\r\ncongiuntamente le seguenti condizioni: \r\n    a) entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del  presente\r\ndecreto le associazioni  e  gli  altri  organismi  rappresentanti  le\r\ncategorie interessate sottopongano all'approvazione del  Garante  per\r\nla protezione dei  dati  personali,  a  norma  dell'articolo  40  del\r\nRegolamento (UE) 2016\/679, i codici di condotta elaborati a norma del\r\nparagrafo 2 del predetto articolo; \r\n    b) la procedura di approvazione si concluda entro sei mesi  dalla\r\nsottoposizione del codice di condotta all'esame del  Garante  per  la\r\nprotezione dei dati personali. \r\n  2. Il mancato rispetto di uno  dei  termini  di  cui  al  comma  1,\r\nlettere  a)  e  b)  comporta  la  cessazione   di   efficacia   delle\r\ndisposizioni del codice di deontologia di  cui  al  primo  periodo  a\r\ndecorrere dalla scadenza del termine violato. \r\n  3. Le disposizioni contenute nei codici  riportati  negli  allegati\r\nA.1, A.2, A.3, A.4 e A.6 del codice in materia di protezione dei dati\r\npersonali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003,  continuano\r\na produrre effetti fino  alla  pubblicazione  delle  disposizioni  ai\r\nsensi del comma 4. \r\n  4. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del\r\npresente decreto, il Garante per la  protezione  dei  dati  personali\r\nverifica  la  conformita'  al   Regolamento   (UE)   2016\/679   delle\r\ndisposizioni di cui al comma 3. Le disposizioni ritenute compatibili,\r\nridenominate regole deontologiche,  sono  pubblicate  nella  Gazzetta\r\nUfficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della\r\ngiustizia, sono successivamente riportate nell'allegato A del  codice\r\nin materia di protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al  decreto\r\nlegislativo n. 196 del 2003. \r\n  5. Il Garante per la protezione  dei  dati  personali  promuove  la\r\nrevisione delle disposizioni dei codici di cui  al  comma  3  con  le\r\nmodalita' di cui all'articolo  2-quater  del  codice  in  materia  di\r\nprotezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo  n.  196\r\ndel 2003. \r\n<\/pre>\n<div class=\"righetta_wrapper\"><\/div>\n<pre class=\"rosso\">Note all'art. 20: \r\nPer gli allegati A.1, A.2, A.3, A.4, A.5,  A.6,  A.7 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  si\r\nveda nelle note all'art. 16. \r\nIl regolamento (UE) n. 2016\/679 e' citato nelle  note alle premesse.<\/pre>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 21 Autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<pre> 1.  Il  Garante  per  la  protezione  dei   dati   personali,   con\r\nprovvedimento  di  carattere  generale  da  porre  in   consultazione\r\npubblica entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del\r\npresente  decreto,  individua   le   prescrizioni   contenute   nelle\r\nautorizzazioni generali gia' adottate, relative  alle  situazioni  di\r\ntrattamento di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9,\r\nparagrafo 2, lettera b) e 4, nonche' al Capo IX del regolamento  (UE)\r\n2016\/679, che risultano compatibili con le disposizioni del  medesimo\r\nregolamento e del presente decreto e, ove occorra, provvede  al  loro\r\naggiornamento. Il provvedimento di cui al presente comma e'  adottato\r\nentro sessanta giorni dall'esito del  procedimento  di  consultazione\r\npubblica. \r\n  2. Le autorizzazioni generali sottoposte a  verifica  a  norma  del\r\ncomma 1 che sono state ritenute incompatibili con le disposizioni del\r\nRegolamento (UE) 2016\/679 cessano di  produrre  effetti  dal  momento\r\ndella  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica\r\nitaliana del provvedimento di cui al comma 1. \r\n  3. Le autorizzazioni generali del Garante  per  la  protezione  dei\r\ndati personali adottate prima della data di  entrata  in  vigore  del\r\npresente decreto e relative a trattamenti diversi da quelli  indicati\r\nal comma 1 cessano di produrre effetti alla predetta data. \r\n  4. Sino all'adozione delle regole deontologiche e delle  misure  di\r\ngaranzia di cui agli articoli 2-quater  e  2-septies  del  Codice  in\r\nmateria  di  protezione  dei  dati  personali  di  cui   al   decreto\r\nlegislativo  30  giugno  2003,  n.  196  producono  effetti,  per  la\r\ncorrispondente categoria di dati e di trattamenti, le  autorizzazioni\r\ngenerali di cui al comma 2 e le pertinenti  prescrizioni  individuate\r\ncon il provvedimento di cui al comma 1. \r\n  5. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  le  violazioni  delle\r\nprescrizioni  contenute  nelle  autorizzazioni  generali  di  cui  al\r\npresente articolo e nel provvedimento generale di cui al comma 1 sono\r\nsoggette  alla  sanzione  amministrativa  di  cui  all'articolo   83,\r\nparagrafo 5, del Regolamento (UE) 2016\/679. \r\n<\/pre>\n<div class=\"righetta_wrapper\">\n<div class=\"righetta\"><span style=\"font-family: Consolas, Monaco, monospace;\">Note all&#8217;art. 21:\u00a0<\/span><span style=\"font-family: Consolas, Monaco, monospace;\">Il regolamento (UE) n. 2016\/679 e&#8217; citato nelle note<\/span><\/div>\n<\/div>\n<pre class=\"rosso\">alle premesse.<\/pre>\n<p><strong>Art. 22 Altre disposizioni transitorie e finali<\/strong><\/p>\n<pre>1. Il presente decreto e le disposizioni dell'ordinamento nazionale\r\nsi interpretano e si applicano alla luce della disciplina dell'Unione\r\neuropea in materia di protezione dei dati personali e  assicurano  la\r\nlibera circolazione dei dati personali  tra  Stati  membri  ai  sensi\r\ndell'articolo 1, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016\/679. \r\n  2. A decorrere dal 25 maggio 2018 le espressioni \u00abdati sensibili\u00bb e\r\n\u00abdati giudiziari\u00bb utilizzate  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  1,\r\nlettere d) ed e), del  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati\r\npersonali, di cui al decreto legislativo n.  196  del  2003,  ovunque\r\nricorrano, si intendono  riferite,  rispettivamente,  alle  categorie\r\nparticolari di dati  di  cui  all'articolo  9  del  Regolamento  (UE)\r\n2016\/679 e ai dati di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento. \r\n  3. Sino all'adozione dei corrispondenti provvedimenti  generali  di\r\ncui  all'articolo  2-quinquiesdecies  del  codice   in   materia   di\r\nprotezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo  n.  196\r\ndel 2003, i trattamenti di cui al medesimo articolo,  gia'  in  corso\r\nalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  possono\r\nproseguire qualora avvengano in base a espresse disposizioni di legge\r\no regolamento o atti amministrativi generali, ovvero nel caso in  cui\r\nsiano stati sottoposti a verifica preliminare  o  autorizzazione  del\r\nGarante per la protezione dei dati personali, che abbiano individuato\r\nmisure e accorgimenti adeguati a garanzia dell'interessato. \r\n  4. A decorrere dal 25 maggio 2018, i provvedimenti del Garante  per\r\nla protezione dei dati personali continuano ad applicarsi, in  quanto\r\ncompatibili con il suddetto regolamento e  con  le  disposizioni  del\r\npresente decreto. \r\n  5. A decorrere dal 25 maggio 2018, le disposizioni di cui ai  commi\r\n1022 e 1023 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205  si\r\napplicano esclusivamente ai trattamenti dei dati personali funzionali\r\nall'autorizzazione  del  cambiamento  del  nome  o  del  cognome  dei\r\nminorenni. Con riferimento a tali  trattamenti,  il  Garante  per  la\r\nprotezione dei dati personali puo', nei limiti e con le modalita'  di\r\ncui  all'articolo  36  del  Regolamento   (UE)   2016\/679,   adottare\r\nprovvedimenti  di   carattere   generale   ai   sensi   dell'articolo\r\n2-quinquiesdecies. Al fine di semplificare gli oneri  amministrativi,\r\ni soggetti che rispettano le misure di sicurezza e  gli  accorgimenti\r\nprescritti con  i  provvedimenti  di  cui  al  secondo  periodo  sono\r\nesonerati dall'invio al Garante dell'informativa  di  cui  al  citato\r\ncomma 1022. In sede di prima applicazione, le  suddette  informative,\r\nse dovute a norma del  terzo  periodo,  sono  inviate  entro sessanta\r\ngiorni  dalla  pubblicazione  del  provvedimento  del  Garante  nella\r\nGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. \r\n  6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  i  rinvii\r\nalle disposizioni del  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati\r\npersonali, di cui al decreto legislativo n. 196  del  2003,  abrogate\r\ndal presente decreto, contenuti in norme di legge e  di  regolamento,\r\nsi  intendono   riferiti   alle   corrispondenti   disposizioni   del\r\nRegolamento (UE) 2016\/679 e a  quelle  introdotte  o  modificate  dal\r\npresente decreto, in quanto compatibili. \r\n  7. All'articolo 1, comma 233, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,\r\ndopo le parole  \u00able  modalita'  di  restituzione\u00bb  sono  inserite  le\r\nseguenti: \u00abin forma aggregata\u00bb. \r\n  8. Il registro dei trattamenti di cui all'articolo 37, comma 4, del\r\ncodice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto\r\nlegislativo n. 196 del 2003, cessa di essere alimentato  a  far  data\r\ndal 25 maggio 2018. Da tale data e  fino  al  31  dicembre  2019,  il\r\nregistro resta accessibile a chiunque secondo le modalita'  stabilite\r\nnel suddetto articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del\r\n2003. \r\n  9. Le disposizioni di legge o di  regolamento  che  individuano  il\r\ntipo di dati  trattabili  e  le  operazioni  eseguibili  al  fine  di\r\nautorizzare i trattamenti delle pubbliche amministrazioni per  motivi\r\ndi interesse pubblico rilevante  trovano  applicazione  anche  per  i\r\nsoggetti privati che trattano i dati per i medesimi motivi. \r\n  10. La disposizione di cui all'articolo 160, comma 4, del codice in\r\nmateria  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto\r\nlegislativo n. 196 del 2003, nella parte in cui ha riguardo  ai  dati\r\ncoperti da segreto di Stato, si applica fino alla data di entrata  in\r\nvigore della disciplina relativa alle  modalita'  di  opposizione  al\r\nGarante per la protezione dei dati personali del segreto di Stato. \r\n  11. Le disposizioni del codice in materia di  protezione  dei  dati\r\npersonali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, relative al\r\ntrattamento di dati  genetici,  biometrici  o  relativi  alla  salute\r\ncontinuano a trovare  applicazione,  in  quanto  compatibili  con  il\r\nRegolamento (UE) 2016\/679,  sino  all'adozione  delle  corrispondenti\r\nmisure di garanzia di cui all'articolo 2-septies del  citato  codice,\r\nintrodotto dall'articolo 2, comma 1, lett. e) del presente decreto. \r\n  12. Sino alla data di entrata in vigore del  decreto  del  Ministro\r\ndella giustizia di cui all'articolo 2-octies, commi 2 e 6, del codice\r\nin materia di protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al  decreto\r\nlegislativo n. 196 del 2003, da adottarsi entro diciotto  mesi  dalla\r\ndata di entrata in vigore del presente decreto,  il  trattamento  dei\r\ndati  di  cui  all'articolo  10  del  Regolamento  (UE)  2016\/679  e'\r\nconsentito quando e' effettuato in attuazione di protocolli di intesa\r\nper la prevenzione  e  il  contrasto  dei  fenomeni  di  criminalita'\r\norganizzata  stipulati  con  il  Ministero  dell'interno  o  con   le\r\nPrefetture - UTG, previo parere del Garante  per  la  protezione  dei\r\ndati personali, che specificano la  tipologia  dei  dati  trattati  e\r\ndelle operazioni eseguibili. \r\n  13. Per i primi otto mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del\r\npresente decreto, il Garante per la  protezione  dei  dati  personali\r\ntiene conto, ai fini dell'applicazione delle sanzioni  amministrative\r\ne nei limiti in cui  risulti  compatibile  con  le  disposizioni  del\r\nRegolamento (UE) 2016\/679, della fase  di  prima  applicazione  delle\r\ndisposizioni sanzionatorie. \r\n  14. All'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 5 sono apportate\r\nle seguenti modificazioni: \r\n    a) al comma 9, le parole \u00abdi cui all'articolo 162,  comma  2-bis\u00bb\r\nsono sostituite dalle seguenti: \u00abdi cui all'articolo 166, comma 2\u00bb; \r\n    b) al comma  10,  le  parole  \u00abdi  cui  all'articolo  162,  comma\r\n2-quater\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdi cui  all'articolo  166,\r\ncomma 2\u00bb. \r\n  15.  All'articolo  5-ter,  comma  1,  lettera   c),   del   decreto\r\nlegislativo 14 marzo 2013, n. 33 le parole \u00abdi cui all'articolo  162,\r\ncomma 2-bis\u00bb sono sostituite dalle  seguenti:  \u00abdi  cui  all'articolo\r\n166, comma 2\u00bb. \r\n<\/pre>\n<div class=\"righetta_wrapper\">\n<div class=\"righetta\"><\/div>\n<\/div>\n<pre class=\"rosso\">          Note all'art. 22: \r\n \r\n              - Il regolamento (UE) n. 2016\/679 e' citato nelle  note\r\n          alle premesse. \r\n              - L'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo  30\r\n          giugno 2003, n. 196, cosi' recita: \r\n              \u00abArt. 4 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice\r\n          si intende per: \r\n                a) \"trattamento\", qualunque operazione o complesso di\r\n          operazioni, effettuati anche senza l'ausilio  di  strumenti\r\n          elettronici, concernenti  la  raccolta,  la  registrazione,\r\n          l'organizzazione,  la  conservazione,   la   consultazione,\r\n          l'elaborazione,    la    modificazione,    la    selezione,\r\n          l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,\r\n          il   blocco,   la   comunicazione,   la   diffusione,    la\r\n          cancellazione e  la  distruzione  di  dati,  anche  se  non\r\n          registrati in una banca di dati; \r\n                b) \"dato personale\", qualunque informazione  relativa\r\n          a persona  fisica,  identificata  o  identificabile,  anche\r\n          indirettamente,  mediante  riferimento  a  qualsiasi  altra\r\n          informazione, ivi compreso  un  numero  di  identificazione\r\n          personale;(7) \r\n                c)  \"dati  identificativi\",  i  dati  personali   che\r\n          permettono l'identificazione diretta dell'interessato; \r\n                d)  \"dati  sensibili\",  i  dati  personali  idonei  a\r\n          rivelare  l'origine  razziale  ed  etnica,  le  convinzioni\r\n          religiose, filosofiche  o  di  altro  genere,  le  opinioni\r\n          politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od\r\n          organizzazioni a carattere religioso, filosofico,  politico\r\n          o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare  lo\r\n          stato di salute e la vita sessuale; \r\n                e) \"dati  giudiziari\",  i  dati  personali  idonei  a\r\n          rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1,  lettere\r\n          da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14  novembre  2002,  n.\r\n          313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle\r\n          sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei  relativi\r\n          carichi pendenti, o la qualita' di imputato o  di  indagato\r\n          ai sensi degli articoli 60 e 61  del  codice  di  procedura\r\n          penale; \r\n                f)  \"titolare\",  la  persona   fisica,   la   persona\r\n          giuridica, la pubblica amministrazione  e  qualsiasi  altro\r\n          ente,  associazione  od  organismo  cui  competono,   anche\r\n          unitamente ad altro titolare, le decisioni in  ordine  alle\r\n          finalita', alle modalita' del trattamento di dati personali\r\n          e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo  della\r\n          sicurezza;(15) \r\n                g) \"responsabile\",  la  persona  fisica,  la  persona\r\n          giuridica, la pubblica amministrazione  e  qualsiasi  altro\r\n          ente, associazione od organismo preposti  dal  titolare  al\r\n          trattamento di dati personali;(15) \r\n                h) \"incaricati\", le  persone  fisiche  autorizzate  a\r\n          compiere operazioni  di  trattamento  dal  titolare  o  dal\r\n          responsabile; \r\n                i)  \"interessato\",  la   persona   fisica,   cui   si\r\n          riferiscono i dati personali;(8) \r\n                l)  \"comunicazione\",  il  dare  conoscenza  dei  dati\r\n          personali  a  uno  o  piu'  soggetti  determinati   diversi\r\n          dall'interessato,  dal  rappresentante  del  titolare   nel\r\n          territorio  dello   Stato,   dal   responsabile   e   dagli\r\n          incaricati, in qualunque  forma,  anche  mediante  la  loro\r\n          messa a disposizione o consultazione; \r\n                m)  \"diffusione\",  il  dare   conoscenza   dei   dati\r\n          personali a soggetti  indeterminati,  in  qualunque  forma,\r\n          anche   mediante   la   loro   messa   a   disposizione   o\r\n          consultazione; \r\n                n) \"dato anonimo\",  il  dato  che  in  origine,  o  a\r\n          seguito di trattamento, non puo'  essere  associato  ad  un\r\n          interessato identificato o identificabile; \r\n                o) \"blocco\", la conservazione di dati  personali  con\r\n          sospensione  temporanea  di  ogni  altra   operazione   del\r\n          trattamento; \r\n                p) \"banca di dati\", qualsiasi  complesso  organizzato\r\n          di dati personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate\r\n          in uno o piu' siti; \r\n                q)  \"Garante\",  l'autorita'  di  cui  all'art.   153,\r\n          istituita dallalegge 31 dicembre 1996, n. 675.\u00bb \r\n              - L'art. 1, commi 233,  1022  e  1023  della  legge  27\r\n          dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione  dello  Stato\r\n          per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale  per  il\r\n          triennio 2018-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29\r\n          dicembre 2017, n. 302, S.O. cosi' recitano: \r\n              \u00abArt. 1 - \r\n                233. L'ISTAT, d'intesa con il Ministero dell'interno,\r\n          definisce,  tramite  il  Piano  generale   del   censimento\r\n          permanente  della  popolazione  e  delle   abitazioni,   le\r\n          circolari  e   istruzioni   tecniche,   le   modalita'   di\r\n          restituzione  ai   comuni   delle   informazioni   raccolte\r\n          nell'ambito  del  censimento,  necessarie  ai  fini   della\r\n          revisione delle anagrafi della popolazione residente di cui\r\n          all'art.  46  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del\r\n          Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonche'\r\n          le modalita' tecniche e la periodicita' di tale revisione. \r\n                1022. Il titolare di dati personali,  individuato  ai\r\n          sensi dell'art. 4, numero 7),  del  regolamento  RGPD,  ove\r\n          effettui un trattamento  fondato  sull'interesse  legittimo\r\n          che prevede  l'uso  di  nuove  tecnologie  o  di  strumenti\r\n          automatizzati,  deve  darne  tempestiva  comunicazione   al\r\n          Garante per la protezione dei dati personali. A tale  fine,\r\n          prima di procedere al trattamento,  il  titolare  dei  dati\r\n          invia al Garante un'informativa relativa all'oggetto,  alle\r\n          finalita' e al contesto  del  trattamento,  utilizzando  il\r\n          modello  di  cui  al  comma  1021,  lettera  c).  Trascorsi\r\n          quindici giorni lavorativi dall'invio dell'informativa,  in\r\n          assenza di risposta da parte del Garante, il titolare  puo'\r\n          procedere al trattamento. \r\n                1023. Il Garante per la protezione dei dati personali\r\n          effettua   un'istruttoria   sulla   base   dell'informativa\r\n          ricevuta dal titolare  ai  sensi  del  comma  1022  e,  ove\r\n          ravvisi il rischio che dal trattamento derivi  una  lesione\r\n          dei diritti e  delle  liberta'  dei  soggetti  interessati,\r\n          dispone la moratoria del trattamento per un periodo massimo\r\n          di trenta giorni. In tale periodo, il Garante puo' chiedere\r\n          al  titolare  ulteriori  informazioni  e  integrazioni,  da\r\n          rendere  tempestivamente,  e,  qualora  ritenga   che   dal\r\n          trattamento derivi comunque una lesione dei diritti e delle\r\n          liberta' del  soggetto  interessato,  dispone  l'inibitoria\r\n          all'utilizzo dei dati.\u00bb \r\n              - Gli articoli 37 e 160 del citato decreto  legislativo\r\n          30 giugno 2003, n. 196, cosi' recitano: \r\n              \u00abArt. 37  (Notificazione  del  trattamento).  -  1.  Il\r\n          titolare  notifica  al  Garante  il  trattamento  di   dati\r\n          personali cui intende procedere,  solo  se  il  trattamento\r\n          riguarda: \r\n                a) dati genetici, biometrici o dati che  indicano  la\r\n          posizione geografica di persone  od  oggetti  mediante  una\r\n          rete di comunicazione elettronica; \r\n                b) dati idonei a rivelare lo stato  di  salute  e  la\r\n          vita sessuale, trattati a fini di  procreazione  assistita,\r\n          prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi\r\n          a banche  di  dati  o  alla  fornitura  di  beni,  indagini\r\n          epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive\r\n          e  diffusive,  sieropositivita',  trapianto  di  organi   e\r\n          tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria; \r\n                c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera\r\n          psichica trattati da associazioni, enti od organismi  senza\r\n          scopo  di  lucro,  anche  non  riconosciuti,  a   carattere\r\n          politico, filosofico, religioso o sindacale; \r\n                d)  dati  trattati   con   l'ausilio   di   strumenti\r\n          elettronici volti a definire il profilo o  la  personalita'\r\n          dell'interessato, o ad analizzare  abitudini  o  scelte  di\r\n          consumo, ovvero  a  monitorare  l'utilizzo  di  servizi  di\r\n          comunicazione elettronica con  esclusione  dei  trattamenti\r\n          tecnicamente indispensabili per fornire i servizi  medesimi\r\n          agli utenti; \r\n                e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini\r\n          di selezione del personale per conto  terzi,  nonche'  dati\r\n          sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche  di\r\n          mercato e altre ricerche campionarie; \r\n                f) dati registrati in apposite banche di dati gestite\r\n          con strumenti  elettronici  e  relative  al  rischio  sulla\r\n          solvibilita' economica, alla  situazione  patrimoniale,  al\r\n          corretto  adempimento  di  obbligazioni,  a   comportamenti\r\n          illeciti o fraudolenti. \r\n              1-bis. La notificazione  relativa  al  trattamento  dei\r\n          dati  di  cui  al  comma  1  non  e'  dovuta  se   relativa\r\n          all'attivita' dei medici di  famiglia  e  dei  pediatri  di\r\n          libera scelta, in quanto tale funzione e' tipica  del  loro\r\n          rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale. \r\n              2.  Il  Garante  puo'  individuare  altri   trattamenti\r\n          suscettibili  di  recare  pregiudizio  ai  diritti  e  alle\r\n          liberta'  dell'interessato,  in  ragione   delle   relative\r\n          modalita' o della natura dei dati  personali,  con  proprio\r\n          provvedimento adottato anche ai  sensi  dell'art.  17.  Con\r\n          analogo provvedimento pubblicato sulla  Gazzetta  ufficiale\r\n          della   Repubblica   italiana   il   Garante   puo'   anche\r\n          individuare, nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1,\r\n          eventuali trattamenti  non  suscettibili  di  recare  detto\r\n          pregiudizio   e   pertanto   sottratti    all'obbligo    di\r\n          notificazione. \r\n              3. La notificazione e' effettuata con unico atto  anche\r\n          quando il trattamento comporta il trasferimento  all'estero\r\n          dei dati. \r\n              4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un\r\n          registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina\r\n          le modalita' per la  sua  consultazione  gratuita  per  via\r\n          telematica,  anche  mediante   convenzioni   con   soggetti\r\n          pubblici  o  presso  il   proprio   Ufficio.   Le   notizie\r\n          accessibili tramite la consultazione del  registro  possono\r\n          essere trattate per  esclusive  finalita'  di  applicazione\r\n          della  disciplina  in  materia  di  protezione   dei   dati\r\n          personali.\u00bb \r\n              \u00abArt.  160  (Particolari  accertamenti).  -  1.  Per  i\r\n          trattamenti di dati personali indicati nei titoli I,  II  e\r\n          III della Parte II gli accertamenti sono effettuati per  il\r\n          tramite di un componente designato dal Garante. \r\n              2.  Se  il  trattamento  non  risulta   conforme   alle\r\n          disposizioni di legge o di regolamento, il  Garante  indica\r\n          al titolare o al responsabile le  necessarie  modificazioni\r\n          ed   integrazioni   e   ne   verifica   l'attuazione.    Se\r\n          l'accertamento  e'  stato  richiesto  dall'interessato,   a\r\n          quest'ultimo e' fornito in ogni caso un riscontro circa  il\r\n          relativo esito, se cio' non pregiudica azioni od operazioni\r\n          a tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica  o  di\r\n          prevenzione e repressione di reati o  ricorrono  motivi  di\r\n          difesa o di sicurezza dello Stato. \r\n              3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta\r\n          necessario in ragione della specificita' della verifica, il\r\n          componente designato  puo'  farsi  assistere  da  personale\r\n          specializzato tenuto al segreto  ai  sensi  dell'art.  156,\r\n          comma 8. Gli atti e i documenti  acquisiti  sono  custoditi\r\n          secondo modalita' tali da assicurarne la segretezza e  sono\r\n          conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante  e,\r\n          se   necessario   per   lo   svolgimento   delle   funzioni\r\n          dell'organo, da un numero delimitato di addetti all'Ufficio\r\n          individuati dal Garante sulla base di criteri definiti  dal\r\n          regolamento di cui all'art. 156, comma 3, lettera a). \r\n              4. Per gli  accertamenti  relativi  agli  organismi  di\r\n          informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di\r\n          Stato il componente designato prende visione degli  atti  e\r\n          dei  documenti  rilevanti  e  riferisce   oralmente   nelle\r\n          riunioni del Garante. \r\n              5. Nell'effettuare gli accertamenti di cui al  presente\r\n          articolo nei riguardi  di  uffici  giudiziari,  il  Garante\r\n          adotta  idonee  modalita'  nel  rispetto  delle  reciproche\r\n          attribuzioni e della particolare collocazione istituzionale\r\n          dell'organo procedente. Gli accertamenti riferiti  ad  atti\r\n          di indagine coperti dal segreto sono differiti,  se  vi  e'\r\n          richiesta dell'organo procedente, al momento in  cui  cessa\r\n          il segreto. \r\n              6. La validita',  l'efficacia  e  l'utilizzabilita'  di\r\n          atti,   documenti   e   provvedimenti   nel    procedimento\r\n          giudiziario basati sul trattamento di  dati  personali  non\r\n          conforme a disposizioni di legge o di  regolamento  restano\r\n          disciplinate  dalle  pertinenti  disposizioni   processuali\r\n          nella materia civile e penale.\u00bb \r\n              - L'art. 1 della legge 11 gennaio  2018,  n.  5  (Nuove\r\n          disposizioni in materia di iscrizione e  funzionamento  del\r\n          registro  delle  opposizioni  e  istituzione  di   prefissi\r\n          nazionali per le chiamate telefoniche a  scopo  statistico,\r\n          promozionale e di ricerche di  mercato),  pubblicata  nella\r\n          Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2018, n. 28, come  modificato\r\n          dal presente decreto, cosi' recita: \r\n              \u00abArt. 1. - 1. Ai fini della presente legge si applicano\r\n          le definizioni di cui all'art. 4 del codice in  materia  di\r\n          protezione dei dati personali, di cui aldecreto legislativo\r\n          30 giugno 2003, n. 196, e all'art. 1 del regolamento di cui\r\n          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  7  settembre\r\n          2010, n. 178. \r\n              2. Possono iscriversi,  a  seguito  di  loro  specifica\r\n          richiesta, anche contemporaneamente  per  tutte  le  utenze\r\n          telefoniche, fisse e mobili, loro intestate, anche per  via\r\n          telematica  o  telefonica,  al  registro   pubblico   delle\r\n          opposizioni istituito ai sensi delcomma 1 dell'art.  3  del\r\n          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della\r\n          Repubblica n. 178  del  2010,  tutti  gli  interessati  che\r\n          vogliano opporsi al trattamento delle  proprie  numerazioni\r\n          telefoniche effettuato mediante operatore con l'impiego del\r\n          telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o  di\r\n          vendita diretta, ovvero per il compimento  di  ricerche  di\r\n          mercato o di comunicazione commerciale. \r\n              3. Nel  registro  di  cui  al  comma  2  sono  comunque\r\n          inserite anche le numerazioni fisse  non  pubblicate  negli\r\n          elenchi di  abbonati  di  cui  all'art.  2,  comma  2,  del\r\n          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della\r\n          Repubblica n. 178 del 2010, che gli operatori sono tenuti a\r\n          fornire al gestore del registro con la stessa  periodicita'\r\n          di aggiornamento prevista per la base di dati unica. \r\n              4. Gli interessati iscritti al registro di cui al comma\r\n          2, le cui numerazioni siano o meno riportate negli  elenchi\r\n          di abbonati di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento  di\r\n          cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  178  del\r\n          2010,  possono  revocare,  anche  per  periodi   di   tempo\r\n          definiti, la propria opposizione nei  confronti  di  uno  o\r\n          piu' soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera  c),  del\r\n          medesimo regolamento, in qualunque momento, anche  per  via\r\n          telematica o telefonica. \r\n              5. Con l'iscrizione al registro di cui al  comma  2  si\r\n          intendono  revocati  tutti   i   consensi   precedentemente\r\n          espressi,  con  qualsiasi  forma  o  mezzo  e  a  qualsiasi\r\n          soggetto, che  autorizzano  il  trattamento  delle  proprie\r\n          numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato  mediante\r\n          operatore  con  l'impiego  del   telefono   per   fini   di\r\n          pubblicita' o  di  vendita  ovvero  per  il  compimento  di\r\n          ricerche di mercato o di comunicazione  commerciale  ed  e'\r\n          altresi' precluso, per le medesime finalita',  l'uso  delle\r\n          numerazioni telefoniche cedute a  terzi  dal  titolare  del\r\n          trattamento  sulla  base   dei   consensi   precedentemente\r\n          rilasciati.  Sono   fatti   salvi   i   consensi   prestati\r\n          nell'ambito di specifici rapporti contrattuali  in  essere,\r\n          ovvero cessati da non piu'  di  trenta  giorni,  aventi  ad\r\n          oggetto la fornitura di beni o  servizi,  per  i  quali  e'\r\n          comunque  assicurata,  con   procedure   semplificate,   la\r\n          facolta' di revoca. \r\n              6. E'  valido  il  consenso  al  trattamento  dei  dati\r\n          personali prestato dall'interessato, ai titolari da  questo\r\n          indicati, successivamente all'iscrizione  nel  registro  di\r\n          cui al comma 2. \r\n              7. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della\r\n          presente legge, sono vietati, con qualsiasi forma o  mezzo,\r\n          la comunicazione a terzi, il trasferimento e la  diffusione\r\n          di dati personali degli interessati iscritti al registro di\r\n          cui al comma 2, da parte del titolare del trattamento,  per\r\n          fini di pubblicita' o di vendita ovvero per  il  compimento\r\n          di ricerche di mercato o di comunicazione  commerciale  non\r\n          riferibili alle attivita', ai prodotti o ai servizi offerti\r\n          dal titolare del trattamento. \r\n              8. In caso di cessione a terzi di  dati  relativi  alle\r\n          numerazioni telefoniche, il  titolare  del  trattamento  e'\r\n          tenuto  a   comunicare   agli   interessati   gli   estremi\r\n          identificativi del soggetto a  cui  i  medesimi  dati  sono\r\n          trasferiti. \r\n              9. Al di fuori dei  casi  previsti  dall'art.  167  del\r\n          codice di cui al decreto legislativo n. 196  del  2003,  in\r\n          caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 7, si\r\n          applica la sanzione amministrativa  di  cui  all'art.  166,\r\n          comma 2 del medesimo codice. In caso di reiterazione  delle\r\n          suddette violazioni, su segnalazione  del  Garante  per  la\r\n          protezione dei  dati  personali,  le  autorita'  competenti\r\n          possono altresi' disporre la sospensione o,  nelle  ipotesi\r\n          piu' gravi,  la  revoca  dell'autorizzazione  all'esercizio\r\n          dell'attivita'. \r\n              10. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del regolamento  di\r\n          cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  178  del\r\n          2010, in caso di  violazione  del  diritto  di  opposizione\r\n          nelle forme previste dalla presente legge,  si  applica  la\r\n          sanzione amministrativa di cui all'art. 166, comma  2,  del\r\n          codice di cui al decreto legislativo n. 196  del  2003.  In\r\n          caso  di  reiterazione  delle   suddette   violazioni,   su\r\n          segnalazione  del  Garante  per  la  protezione  dei   dati\r\n          personali,  le  autorita'   competenti   possono   altresi'\r\n          disporre la sospensione o, nelle  ipotesi  piu'  gravi,  la\r\n          revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'. \r\n              11. Il titolare del trattamento dei dati  personali  e'\r\n          responsabile in solido delle violazioni delle  disposizioni\r\n          della presente legge anche nel caso di affidamento a  terzi\r\n          di attivita'  di  call  center  per  l'effettuazione  delle\r\n          chiamate telefoniche. \r\n              12.  Gli  operatori  che  utilizzano   i   sistemi   di\r\n          pubblicita'  telefonica  e  di  vendita  telefonica  o  che\r\n          compiono ricerche di mercato  o  comunicazioni  commerciali\r\n          telefoniche hanno l'obbligo di  consultare  mensilmente,  e\r\n          comunque  precedentemente  all'inizio  di   ogni   campagna\r\n          promozionale, il registro pubblico delle opposizioni  e  di\r\n          provvedere all'aggiornamento delle proprie liste. \r\n              13. Al fine di rendere piu' agevole e meno  costosa  la\r\n          consultazione  periodica  del  registro  da   parte   degli\r\n          operatori di cui al comma 12, il  Ministro  dello  sviluppo\r\n          economico, sentiti il gestore del registro, se diverso  dal\r\n          Ministero dello sviluppo  economico,  gli  operatori  e  le\r\n          associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con\r\n          proprio decreto da emanare entro sei  mesi  dalla  data  di\r\n          entrata  in  vigore  della  presente  legge  detta  criteri\r\n          generali per l'aggiornamento periodico delle tariffe con le\r\n          modalita' previste dall'art. 6, comma 1, del regolamento di\r\n          cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  178  del\r\n          2010, conformandosi ai seguenti criteri: \r\n                a) promuovere l'adozione da  parte  del  gestore  del\r\n          registro  e  degli  operatori  di  forme  tecniche,   anche\r\n          mediante l'utilizzo di tecnologie avanzate, con il fine  di\r\n          contenere  il  costo   delle   tariffe   di   consultazione\r\n          preliminare del registro; \r\n                b) prevedere modelli tariffari  agevolati  anche  con\r\n          forme di abbonamento temporale per gli operatori a cui  non\r\n          siano  state  comminate,  negli  ultimi  cinque  anni,   le\r\n          sanzioni di cui all'art. 162, comma 2-quater, del codice di\r\n          cui al decreto legislativo n. 196 del 2003; \r\n                c) prevedere  comunque,  nella  determinazione  delle\r\n          tariffe, l'integrale copertura  dei  costi  di  tenuta  del\r\n          registro. \r\n              14. E' vietato l'utilizzo di compositori telefonici per\r\n          la ricerca automatica di numeri anche  non  inseriti  negli\r\n          elenchi di  abbonati  di  cui  all'art.  2,  comma  2,  del\r\n          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della\r\n          Repubblica n. 178 del 2010. In caso di violazione  di  tale\r\n          divieto, si  applica  la  sanzione  amministrativa  di  cui\r\n          all'art. 162, comma 2-bis, del codice  di  cui  al  decreto\r\n          legislativo n. 196 del 2003. \r\n              15. Con decreto del  Presidente  della  Repubblica,  da\r\n          emanare su proposta del Ministro dello sviluppo  economico,\r\n          ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,\r\n          n. 400, entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in\r\n          vigore della presente legge, sono  apportate  le  opportune\r\n          modifiche  alle  disposizioni  regolamentari  vigenti   che\r\n          disciplinano le modalita' di iscrizione e funzionamento del\r\n          registro  delle  opposizioni  ed   e'   altresi'   disposta\r\n          l'abrogazione  di  eventuali   disposizioni   regolamentari\r\n          incompatibili con le norme della presente legge.\u00bb \r\n              -  L'art. 5-ter del decreto legislativo 14 marzo  2013,\r\n          n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto  di\r\n          accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e\r\n          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche\r\n          amministrazioni), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  5\r\n          aprile 2013, n. 80, come modificato dal  presente  decreto,\r\n          cosi' recita: \r\n              \u00abArt. 5-ter  (Accesso  per  fini  scientifici  ai  dati\r\n          elementari raccolti per finalita' statistiche).  -  1.  Gli\r\n          enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi del\r\n          decreto legislativo 6 settembre 1989, n.  322,  di  seguito\r\n          Sistan, possono consentire l'accesso per  fini  scientifici\r\n          ai dati elementari, privi di ogni riferimento che  permetta\r\n          l'identificazione   diretta   delle   unita'   statistiche,\r\n          raccolti nell'ambito di trattamenti  statistici  di  cui  i\r\n          medesimi soggetti siano titolari, a condizione che: \r\n              a) l'accesso sia richiesto da ricercatori  appartenenti\r\n          a universita', enti di ricerca e  istituzioni  pubbliche  o\r\n          private o loro strutture di ricerca,  inseriti  nell'elenco\r\n          redatto  dall'autorita'  statistica   dell'Unione   europea\r\n          (Eurostat)  o  che  risultino  in  possesso  dei  requisiti\r\n          stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a),  a  seguito  di\r\n          valutazione effettuata dal medesimo soggetto del Sistan che\r\n          concede l'accesso  e  approvata  dal  Comitato  di  cui  al\r\n          medesimo comma 3; \r\n              b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto  abilitato\r\n          a  rappresentare  l'ente   richiedente,   un   impegno   di\r\n          riservatezza specificante le  condizioni  di  utilizzo  dei\r\n          dati,  gli  obblighi  dei  ricercatori,   i   provvedimenti\r\n          previsti in  caso  di  violazione  degli  impegni  assunti,\r\n          nonche' le misure adottate per tutelare la riservatezza dei\r\n          dati; \r\n              c) sia presentata una proposta di ricerca e  la  stessa\r\n          sia ritenuta adeguata, sulla base dei  criteri  di  cui  al\r\n          comma 3, lettera b), dal medesimo soggetto del  Sistan  che\r\n          concede l'accesso. Il progetto deve  specificare  lo  scopo\r\n          della ricerca, il motivo per il quale tale scopo  non  puo'\r\n          essere conseguito senza l'utilizzo di  dati  elementari,  i\r\n          ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati richiesti,  i\r\n          metodi  di  ricerca  e  i  risultati   che   si   intendono\r\n          diffondere.  Alla  proposta  di   ricerca   sono   allegate\r\n          dichiarazioni di  riservatezza  sottoscritte  singolarmente\r\n          dai ricercatori che  avranno  accesso  ai  dati.  E'  fatto\r\n          divieto  di  effettuare  trattamenti  diversi   da   quelli\r\n          previsti  nel  progetto  di  ricerca,  conservare  i   dati\r\n          elementari  oltre  i  termini  di  durata   del   progetto,\r\n          comunicare   i   dati   a   terzi   e   diffonderli,   pena\r\n          l'applicazione della sanzione di cui all'art. 166, comma 2,\r\n          del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. \r\n              2. I dati elementari di cui al comma  1,  tenuto  conto\r\n          dei tipi di dati nonche' dei rischi e delle conseguenze  di\r\n          una loro illecita divulgazione, sono messi  a  disposizione\r\n          dei ricercatori sotto  forma  di  file  a  cui  sono  stati\r\n          applicati metodi di controllo al  fine  di  non  permettere\r\n          l'identificazione  dell'unita'  statistica.  In   caso   di\r\n          motivata richiesta, da cui emerga  la  necessita'  ai  fini\r\n          della ricerca e l'impossibilita' di soluzioni  alternative,\r\n          sono messi  a  disposizione  file  a  cui  non  sono  stati\r\n          applicati tali metodi, purche' l'utilizzo di questi  ultimi\r\n          avvenga all'interno di laboratori costituiti  dal  titolare\r\n          dei  trattamenti  statistici  cui   afferiscono   i   dati,\r\n          accessibili anche da remoto tramite laboratori  organizzati\r\n          e gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a condizione che il\r\n          rilascio dei risultati delle elaborazioni  sia  autorizzato\r\n          dal responsabile del laboratorio stesso,  che  i  risultati\r\n          della ricerca non permettano il collegamento con le  unita'\r\n          statistiche, nel rispetto delle norme in materia di segreto\r\n          statistico  e  di  protezione   dei   dati   personali,   o\r\n          nell'ambito di  progetti  congiunti  finalizzati  anche  al\r\n          perseguimento di compiti  istituzionali  del  titolare  del\r\n          trattamento statistico cui afferiscono i dati,  sulla  base\r\n          di  appositi  protocolli  di   ricerca   sottoscritti   dai\r\n          ricercatori che partecipano al progetto,  nei  quali  siano\r\n          richiamate le norme in materia di segreto statistico  e  di\r\n          protezione dei dati personali. \r\n              3. Sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati\r\n          personali,  il  Comitato  di  indirizzo   e   coordinamento\r\n          dell'informazione  statistica  (Comstat),   con   atto   da\r\n          emanarsi ai  sensi  dell'art.3,  comma  6,  deldecreto  del\r\n          Presidente della  Repubblica  7  settembre  2010,  n.  166,\r\n          avvalendosi del supporto dell'Istat, adotta le linee  guida\r\n          per  l'attuazione  della  disciplina  di  cui  al  presente\r\n          articolo. In particolare, il Comstat stabilisce: \r\n                a) i criteri per il riconoscimento degli enti di  cui\r\n          al  comma  1,  lettera  a),  avuto  riguardo   agli   scopi\r\n          istituzionali   perseguiti,    all'attivita'    svolta    e\r\n          all'organizzazione interna in  relazione  all'attivita'  di\r\n          ricerca, nonche' alle  misure  adottate  per  garantire  la\r\n          sicurezza dei dati; \r\n                b)  i  criteri  di  ammissibilita'  dei  progetti  di\r\n          ricerca avuto  riguardo  allo  scopo  della  ricerca,  alla\r\n          necessita' di disporre dei dati richiesti, ai  risultati  e\r\n          benefici attesi e ai metodi impiegati per la loro analisi e\r\n          diffusione; \r\n                c) le modalita' di organizzazione e funzionamento dei\r\n          laboratori fisici e virtuali di cui al comma 2; \r\n                d) i criteri per  l'accreditamento  dei  gestori  dei\r\n          laboratori   virtuali,   avuto    riguardo    agli    scopi\r\n          istituzionali,     all'adeguatezza     della      struttura\r\n          organizzativa e alle misure adottate per la gestione  e  la\r\n          sicurezza dei dati; \r\n                e)  le  conseguenze  di  eventuali  violazioni  degli\r\n          impegni  assunti  dall'ente  di  ricerca  e   dai   singoli\r\n          ricercatori. \r\n              4. Nei siti  istituzionali  del  Sistan  e  di  ciascun\r\n          soggetto del Sistan sono pubblicati gli elenchi degli  enti\r\n          di ricerca riconosciuti e dei file di dati elementari  resi\r\n          disponibili. \r\n              5. Il  presente  articolo  si  applica  anche  ai  dati\r\n          relativi a persone giuridiche, enti od associazioni.\u00bb<\/pre>\n<p><strong>Art. 23 Disposizioni di coordinamento <\/strong><\/p>\n<pre>1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente\r\ndecreto: \r\n    a) all'articolo 37, comma 2, alinea, del decreto  legislativo  18\r\nmaggio 2018, n. 51, il riferimento all'articolo  154  del  codice  in\r\nmateria  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto\r\nlegislativo n. 196 del 2003, si intende effettuato agli articoli  154\r\ne 154-bis del medesimo codice; \r\n    b) all'articolo 39, comma 1, del decreto  legislativo  18  maggio\r\n2018, n. 51, il riferimento agli articoli 142 e  143  del  codice  in\r\nmateria  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto\r\nlegislativo n. 196 del 2003 si intende effettuato agli articoli  141,\r\n142 e 143 del medesimo codice; \r\n    c) all'articolo 42 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51,\r\nil riferimento all'articolo 165 del codice in materia  di  protezione\r\ndei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, si\r\nintende effettuato all'articolo 166, comma 7, del medesimo codice; \r\n    d) all'articolo 45 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51,\r\nil riferimento all'articolo 143, comma 1, lettera c), del  codice  in\r\nmateria  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto\r\nlegislativo n. 196 del 2003, si intende effettuato  all'articolo  58,\r\nparagrafo 2, lettera f), del Regolamento (UE) 2016\/679. \r\n<\/pre>\n<div class=\"righetta_wrapper\">\n<div class=\"righetta\"><\/div>\n<\/div>\n<pre class=\"rosso\">          Note all'art. 23: \r\n \r\n              -  Gli articoli 37, 39, 42 e 45 del decreto legislativo\r\n          18 maggio  2018,  n.  51  (Attuazione  delladirettiva  (UE)\r\n          2016\/680 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  27\r\n          aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche\r\n          con riguardo al trattamento dei  dati  personali  da  parte\r\n          delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,\r\n          accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di\r\n          sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione  di  tali\r\n          dati  e  che  abroga  ladecisione  quadro   2008\/977\/GAIdel\r\n          Consiglio), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  24  maggio\r\n          2018, n. 119, cosi' recitano: \r\n              \u00abArt. 37 (Autorita' di controllo). - 1. Il  Garante  e'\r\n          l'autorita'   di   controllo   incaricata    di    vigilare\r\n          sull'applicazione delle norme di cui al  presente  decreto,\r\n          al fine di tutelare i diritti e  le  liberta'  fondamentali\r\n          delle persone fisiche con riguardo al trattamento  di  dati\r\n          personali e di agevolare la libera  circolazione  dei  dati\r\n          all'interno dell'Unione europea. \r\n              2. Ai fini di cui al comma 1 sono attribuite al Garante\r\n          le funzioni di cui all'art.  154  del  Codice,  nonche'  le\r\n          seguenti: \r\n                a) promozione  di  una  diffusa  conoscenza  e  della\r\n          consapevolezza circa i rischi, le norme, le  garanzie  e  i\r\n          diritti in relazione al trattamento; \r\n                b)  promozione  della  consapevolezza  in   capo   ai\r\n          titolari e  responsabili  del  trattamento  dell'importanza\r\n          degli obblighi previsti dal presente decreto; \r\n                c) espressione di  pareri  nei  casi  previsti  dalla\r\n          legge; \r\n                d)  rilascio,  su  richiesta   dell'interessato,   di\r\n          informazioni in merito all'esercizio dei  diritti  previsti\r\n          dal presente decreto e, se del caso,  cooperazione,  a  tal\r\n          fine, con le autorita' di controllo di altri Stati membri; \r\n                e)   trattazione   dei   reclami   proposti   da   un\r\n          interessato,   da   un   organismo,   un'organizzazione   o\r\n          un'associazione ai sensi dell'art. 40  e  compimento  delle\r\n          indagini sull'oggetto del reclamo, informando il reclamante\r\n          dello stato e dell'esito delle indagini  entro  un  termine\r\n          ragionevole, in particolare ove siano necessarie  ulteriori\r\n          indagini o  un  coordinamento  con  un'altra  autorita'  di\r\n          controllo; \r\n                f) supporto agli interessati nella  proposizione  dei\r\n          reclami; \r\n                g) accertamento della  liceita'  del  trattamento  ai\r\n          sensi dell'art. 13 e informazione all'interessato entro  un\r\n          termine ragionevole dell'esito della verifica ai sensi  del\r\n          comma 3 di detto articolo, o dei  motivi  per  cui  non  e'\r\n          stata effettuata; \r\n                h) collaborazione, anche tramite \r\n                i) verifica degli sviluppi tecnologici e sociali  che\r\n          presentano un interesse, se ed in  quanto  incidenti  sulla\r\n          protezione dei dati personali, in particolare  l'evoluzione\r\n          delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; \r\n                l) prestazione di consulenza in merito ai trattamenti\r\n          di cui all'art. 24; \r\n                m) contribuzione alle attivita' del comitato  di  cui\r\n          all'art. 68 del regolamento UE; \r\n              3. Ai fini di cui al comma 1 sono attribuiti al Garante\r\n          i seguenti poteri: \r\n                a) svolgere indagini sull'applicazione  del  presente\r\n          decreto, anche  sulla  base  di  informazioni  ricevute  da\r\n          un'altra autorita' di controllo  o  da  un'altra  autorita'\r\n          pubblica. Lo svolgimento  delle  indagini  e'  disciplinato\r\n          dalle disposizioni delCodice; \r\n                b) ottenere,  dal  titolare  del  trattamento  e  dal\r\n          responsabile del trattamento,  l'accesso  a  tutti  i  dati\r\n          personali oggetto del trattamento e a tutte le informazioni\r\n          necessarie per l'adempimento dei suoi compiti; \r\n                c) rivolgere avvertimenti al titolare del trattamento\r\n          o al responsabile del trattamento in ordine alle  possibili\r\n          violazioni delle norme del presente decreto; \r\n                d)  ingiungere  al  titolare  del  trattamento  o  al\r\n          responsabile del trattamento di  conformare  i  trattamenti\r\n          alle disposizioni del presente decreto, se  del  caso,  con\r\n          specifiche  modalita'  ed  entro  un  determinato  termine,\r\n          ordinando in particolare la rettifica o la cancellazione di\r\n          dati personali o la limitazione del  trattamento  ai  sensi\r\n          dell'art. 12; \r\n                e) imporre una limitazione provvisoria  o  definitiva\r\n          al trattamento,  incluso  il  divieto  e  il  blocco  dello\r\n          stesso; \r\n                f) promuovere la segnalazione riservata di violazioni\r\n          del presente decreto; \r\n                g) denunciare i reati dei quali  viene  a  conoscenza\r\n          nell'esercizio o a causa delle funzioni; \r\n                h)    predisporre    annualmente    una     relazione\r\n          sull'attivita' svolta, da trasmettere al Parlamento \r\n              4. I poteri di cui al comma 3 sono esercitati nei modi,\r\n          nelle forme e con le garanzie previste dalla legge. \r\n              5. Le funzioni e i poteri di cui ai commi 2  e  3  sono\r\n          esercitati  senza  spese  per  l'interessato   o   per   il\r\n          responsabile della protezione dati. Il Garante non provvede\r\n          in  ordine  alle  richieste  manifestamente   infondate   o\r\n          inammissibili in quanto ripropongono, senza nuovi elementi,\r\n          richieste gia' rigettate. \r\n              6. Il Garante non e' competente in ordine al  controllo\r\n          del   rispetto   delle   norme   del   presente    decreto,\r\n          limitatamente  ai  trattamenti  effettuati   dall'autorita'\r\n          giudiziaria nell'esercizio delle funzioni  giurisdizionali,\r\n          nonche' di quelle giudiziarie del pubblico ministero.\u00bb \r\n              \u00abArt.   39    (Reclamo    al    Garante    e    ricorso\r\n          giurisdizionale). - 1. Fermo quanto previsto dall'art.  37,\r\n          comma 6, l'interessato, se ritiene che il  trattamento  dei\r\n          dati personali che lo riguardano violi le disposizioni  del\r\n          presente decreto, puo' proporre reclamo al Garante, con  le\r\n          modalita' di cui agliarticoli 142e143 del Codice. \r\n              2. Il  Garante  informa  l'interessato  dello  stato  o\r\n          dell'esito  del  reclamo,  compresa  la  possibilita'   del\r\n          ricorso giurisdizionale. \r\n              3. Per l'inosservanza delle disposizioni  del  presente\r\n          decreto in violazione dei suoi diritti, l'interessato  puo'\r\n          proporre ricorso giurisdizionale secondo quanto previsto  e\r\n          regolato dalla disciplina contenuta nella parte III, titolo\r\n          I, capo II delCodice.\u00bb \r\n              \u00abArt. 42 (Sanzioni amministrative). - 1. Salvo  che  il\r\n          fatto costituisca reato e  ad  esclusione  dei  trattamenti\r\n          svolti  in  ambito   giudiziario,   la   violazione   delle\r\n          disposizioni di cui all'art. 3, comma 1,  lettere  a),  b),\r\n          d), e) ed f), all'art. 4, commi 2 e 3, all'art. 6, commi  3\r\n          e 4, all'art. 7, all'art. 8,  e'  punita  con  la  sanzione\r\n          amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 euro  a\r\n          150.000  euro.  La  medesima  sanzione  amministrativa   si\r\n          applica al trasferimento dei dati personali verso un  Paese\r\n          terzo o un'organizzazione internazionale in  assenza  della\r\n          decisione di adeguatezza della Commissione  europea,  salvo\r\n          quanto previsto dagli articoli 33 e 34. \r\n              2. Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione\r\n          dei trattamenti svolti in ambito giudiziario, e' punita con\r\n          la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  da\r\n          20.000 euro a 80.000 euro la violazione delle  disposizioni\r\n          di cui all'art. 14, comma 2. Con la  medesima  sanzione  e'\r\n          punita la violazione delle disposizioni di cui all'art. 17,\r\n          comma 2, all'art. 18, commi 1,  2,  3  e  4,  all'art.  19,\r\n          all'art.  20,  all'art.  21,  all'art.  22,  all'art.   23,\r\n          all'art. 24,  commi  1  e  4,  all'art.  26,  all'art.  27,\r\n          all'art. 28, commi 1 e 4, all'art. 29, comma 2. \r\n              3. Nella determinazione della  sanzione  amministrativa\r\n          da applicare secondo quanto previsto dai commi  1  e  2  si\r\n          tiene conto dei criteri di cui all'art.  83,  paragrafo  2,\r\n          lettere a), b), c),  d),  e),  f),  g),  h),  i),  k),  del\r\n          regolamento UE. \r\n              4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni e'\r\n          regolato dall'art. 166  del  Codice.  Si  applica  altresi'\r\n          l'art. 165 del Codice.\u00bb \r\n              \u00abArt. 45 (Inosservanza di provvedimenti del Garante). -\r\n          1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento\r\n          adottato dal Garante  ai  sensi  dell'art.  143,  comma  1,\r\n          lettera c), del Codice, in un procedimento  riguardante  il\r\n          trattamento dei dati di cui all'art. 1, comma 2, e'  punito\r\n          con la reclusione da tre mesi a due anni.\u00bb \r\n              -  Gli articoli 142,143,154 e 165  del  citato  decreto\r\n          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cosi' recitano: \r\n              \u00abArt. 142 (Proposizione dei reclami). - 1.  Il  reclamo\r\n          contiene un'indicazione per  quanto  possibile  dettagliata\r\n          dei fatti e  delle  circostanze  su  cui  si  fonda,  delle\r\n          disposizioni  che  si  presumono  violate  e  delle  misure\r\n          richieste, nonche' gli estremi identificativi del titolare,\r\n          del responsabile, ove conosciuto, e dell'istante. \r\n              2. Il reclamo e' sottoscritto dagli interessati,  o  da\r\n          associazioni che li rappresentano anche ai sensi  dell'art.\r\n          9, comma 2, ed e' presentato al Garante  senza  particolari\r\n          formalita'. Il reclamo reca in allegato  la  documentazione\r\n          utile ai fini della sua valutazione e l'eventuale  procura,\r\n          e indica un recapito per  l'invio  di  comunicazioni  anche\r\n          tramite posta elettronica, telefax o telefono. \r\n              3. Il  Garante  puo'  predisporre  un  modello  per  il\r\n          reclamo da pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce  la\r\n          disponibilita' con strumenti elettronici.\u00bb \r\n              \u00abArt. 143 (Procedimento per i reclami). -  1.  Esaurita\r\n          l'istruttoria   preliminare,   se   il   reclamo   non   e'\r\n          manifestamente infondato e  sussistono  i  presupposti  per\r\n          adottare un provvedimento, il Garante,  anche  prima  della\r\n          definizione del procedimento: \r\n                a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera\r\n          b), ovvero il divieto o il blocco ai  sensi  della  lettera\r\n          c), puo' invitare il titolare, anche in contraddittorio con\r\n          l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente; \r\n                b)  prescrive  al  titolare  le  misure  opportune  o\r\n          necessarie  per  rendere  il  trattamento   conforme   alle\r\n          disposizioni vigenti; \r\n                c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il\r\n          trattamento che risulta illecito o non corretto  anche  per\r\n          effetto della mancata adozione delle misure  necessarie  di\r\n          cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della\r\n          natura  dei  dati  o,   comunque,   delle   modalita'   del\r\n          trattamento o degli effetti che esso puo'  determinare,  vi\r\n          e' il concreto rischio del verificarsi  di  un  pregiudizio\r\n          rilevante per uno o piu' interessati; \r\n                d) puo' vietare in tutto o in parte il trattamento di\r\n          dati relativi a singoli soggetti o a categorie di  soggetti\r\n          che si pone in  contrasto  con  rilevanti  interessi  della\r\n          collettivita'. \r\n              2. I provvedimenti di cui al comma  1  sono  pubblicati\r\n          nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  se  i\r\n          relativi destinatari non sono facilmente identificabili per\r\n          il numero o per la complessita' degli accertamenti.\u00bb \r\n              \u00abArt. 154 (Compiti). - 1. Oltre a  quanto  previsto  da\r\n          specifiche  disposizioni,  il  Garante,  anche  avvalendosi\r\n          dell'Ufficio e in conformita' al  presente  codice,  ha  il\r\n          compito di: \r\n                a) controllare se i trattamenti sono  effettuati  nel\r\n          rispetto della disciplina applicabile e in conformita' alla\r\n          notificazione, anche in  caso  di  loro  cessazione  e  con\r\n          riferimento alla conservazione dei dati di traffico; \r\n                b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere\r\n          sui  ricorsi   presentati   dagli   interessati   o   dalle\r\n          associazioni che li rappresentano; \r\n                c)  prescrivere  anche  d'ufficio  ai  titolari   del\r\n          trattamento le misure necessarie o  opportune  al  fine  di\r\n          rendere il trattamento conforme alle disposizioni  vigenti,\r\n          ai sensi dell'art. 143; \r\n                d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in  parte,  il\r\n          trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne  il\r\n          blocco ai sensi dell'art. 143,  e  di  adottare  gli  altri\r\n          provvedimenti  previsti  dalla  disciplina  applicabile  al\r\n          trattamento dei dati personali; \r\n                e) promuovere la sottoscrizione di  codici  ai  sensi\r\n          dell'art. 12e dell'art. 139; \r\n                f)   segnalare   al   Parlamento   e    al    Governo\r\n          l'opportunita'  di  interventi  normativi  richiesti  dalla\r\n          necessita' di tutelare i diritti di cui all'art.  2anche  a\r\n          seguito dell'evoluzione del settore; \r\n                g) esprimere pareri nei casi previsti; \r\n                h)  curare  la  conoscenza  tra  il  pubblico   della\r\n          disciplina rilevante in materia  di  trattamento  dei  dati\r\n          personali e delle relative finalita', nonche' delle  misure\r\n          di sicurezza dei dati; \r\n                i)  denunciare  i  fatti  configurabili  come   reati\r\n          perseguibili  d'ufficio,  dei  quali  viene  a   conoscenza\r\n          nell'esercizio o a causa delle funzioni; \r\n                l) tenere il registro dei trattamenti  formato  sulla\r\n          base delle notificazioni di cui all'art. 37; \r\n                m) predisporre annualmente una relazione \r\n              2. Il Garante svolge altresi', ai sensi del comma 1, la\r\n          funzione  di  controllo  o   assistenza   in   materia   di\r\n          trattamento  dei  dati  personali  prevista  da  leggi   di\r\n          ratifica di  accordi  o  convenzioni  internazionali  o  da\r\n          regolamenti comunitari e, in particolare: \r\n                a)  dalla  legge  30  settembre  1993,  n.   388,   e\r\n          successive modificazioni, di  ratifica  ed  esecuzione  dei\r\n          protocolli e  degli  accordi  di  adesione  all'accordo  di\r\n          Schengen e alla relativa convenzione di applicazione; \r\n                b) dalla legge 23 marzo 1998,  n.  93,  e  successive\r\n          modificazioni, di ratifica ed esecuzione della  convenzione\r\n          istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia (Europol); \r\n                c) dal regolamento (Ce) n. 515\/97del  Consiglio,  del\r\n          13 marzo 1997, e dallalegge  30  luglio  1998,  n.  291,  e\r\n          successive modificazioni, di ratifica ed  esecuzione  della\r\n          convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale; \r\n                d) dal regolamento (Ce)  n.  2725\/2000del  Consiglio,\r\n          dell'11 dicembre 2000, che istituisce  l'\"Eurodac\"  per  il\r\n          confronto delle impronte digitali e per l'efficace \r\n                e) nel capitolo IV della  convenzione  n.  108  sulla\r\n          protezione   delle   persone   rispetto   al    trattamento\r\n          automatizzato di dati di carattere  personale,  adottata  a\r\n          Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva conlegge  21\r\n          febbraio 1989, n.  98,quale  autorita'  designata  ai  fini\r\n          della cooperazione tra Stati ai sensi  dell'art.  13  della\r\n          convenzione medesima. \r\n              3.   Il   Garante   coopera   con    altre    autorita'\r\n          amministrative   indipendenti   nello    svolgimento    dei\r\n          rispettivi compiti. A tale  fine,  il  Garante  puo'  anche\r\n          invitare rappresentanti di un'altra autorita' a partecipare\r\n          alle proprie riunioni, o essere invitato alle  riunioni  di\r\n          altra  autorita',  prendendo  parte  alla  discussione   di\r\n          argomenti di comune interesse; puo'  richiedere,  altresi',\r\n          la collaborazione di  personale  specializzato  addetto  ad\r\n          altra autorita'. \r\n              4. Il Presidente del Consiglio dei ministri  e  ciascun\r\n          ministro   consultano    il    Garante    all'atto    della\r\n          predisposizione delle  norme  regolamentari  e  degli  atti\r\n          amministrativi  suscettibili  di  incidere  sulle   materie\r\n          disciplinate dal presente codice. \r\n              5. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge,\r\n          il parere del Garante e' reso nei casi previsti nel termine\r\n          di quarantacinque giorni dal ricevimento  della  richiesta.\r\n          Decorso  il  termine,  l'amministrazione   puo'   procedere\r\n          indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per\r\n          esigenze istruttorie, non puo' essere rispettato il termine\r\n          di  cui  al  presente  comma,  tale  termine  puo'   essere\r\n          interrotto per una sola volta e il parere deve essere  reso\r\n          definitivamente entro venti giorni  dal  ricevimento  degli\r\n          elementi  istruttori   da   parte   delle   amministrazioni\r\n          interessate. \r\n              6.  Copia  dei  provvedimenti   emessi   dall'autorita'\r\n          giudiziaria in relazione a  quanto  previsto  dal  presente\r\n          codice  o  in  materia  di  criminalita'   informatica   e'\r\n          trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.\u00bb \r\n              \u00abArt.  165   (Pubblicazione   del   provvedimento   del\r\n          Garante). - 1. Nei casi di cui agli articoli  del  presente\r\n          Capo  puo'  essere  applicata  la  sanzione  amministrativa\r\n          accessoria della pubblicazione  dell'ordinanza-ingiunzione,\r\n          per intero o per estratto, in uno o piu' giornali  indicati\r\n          nel provvedimento che la applica. La pubblicazione ha luogo\r\n          a cura e spese del contravventore.\u00bb \r\n              - Il regolamento (UE) n. 2016\/679 e' citato nelle  note\r\n          alle premesse.<\/pre>\n<p><strong>Art. 24 Applicabilita&#8217; delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse <\/strong><\/p>\n<pre>1. Le disposizioni del presente decreto che, mediante  abrogazione,\r\nsostituiscono sanzioni penali con le sanzioni amministrative previste\r\ndal Regolamento (UE) 2016\/679  si  applicano  anche  alle  violazioni\r\ncommesse anteriormente alla data di entrata  in  vigore  del  decreto\r\nstesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito  con\r\nsentenza o con decreto divenuti irrevocabili. \r\n  2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal  presente\r\ndecreto sono stati definiti, prima della sua entrata in  vigore,  con\r\nsentenza   di   condanna   o   decreto   irrevocabili,   il   giudice\r\ndell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando  che  il\r\nfatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti\r\nconseguenti. Il giudice  dell'esecuzione  provvede  con  l'osservanza\r\ndelle  disposizioni  dell'articolo  667,  comma  4,  del  codice   di\r\nprocedura penale. \r\n  3. Ai fatti commessi prima della data  di  entrata  in  vigore  del\r\npresente   decreto   non   puo'   essere   applicata   una   sanzione\r\namministrativa pecuniaria per un importo superiore al  massimo  della\r\npena originariamente prevista o inflitta per il reato,  tenuto  conto\r\ndel criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale.\r\nA tali fatti non si applicano le sanzioni  amministrative  accessorie\r\nintrodotte dal presente decreto, salvo che  le  stesse  sostituiscano\r\ncorrispondenti pene accessorie. \r\n<\/pre>\n<div class=\"righetta_wrapper\">\n<div class=\"righetta\"><\/div>\n<\/div>\n<pre class=\"rosso\">          Note all'art. 24: \r\n \r\n              -  Il regolamento (UE) n. 2016\/679 e' citato nelle note\r\n          alle premesse. \r\n              -  L'art. 667 del codice  di  procedura  penale,  cosi'\r\n          recita: \r\n              \u00ab1. Se vi e' ragione di dubitare  dell'identita'  della\r\n          persona arrestata per esecuzione di pena  o  perche'  evasa\r\n          mentre scontava una condanna, il giudice dell'esecuzione la\r\n          interroga  e  compie   ogni   indagine   utile   alla   sua\r\n          identificazione anche, a mezzo della polizia giudiziaria. \r\n              2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei\r\n          cui  confronti  deve  compiersi  l'esecuzione,  ne   ordina\r\n          immediatamente  la  liberazione.  Se   l'identita'   rimane\r\n          incerta, ordina la sospensione dell'esecuzione, dispone  la\r\n          liberazione del detenuto e invita il pubblico  ministero  a\r\n          procedere a ulteriori indagini. \r\n              3. Se appare evidente che vi  e'  stato  un  errore  di\r\n          persona e non e'  possibile  provvedere  tempestivamente  a\r\n          norma dei commi 1 e 2, la liberazione puo' essere  ordinata\r\n          in  via  provvisoria  con  decreto  motivato  dal  pubblico\r\n          ministero  del  luogo  dove  l'arrestato   si   trova.   Il\r\n          provvedimento del pubblico  ministero  ha  effetto  fino  a\r\n          quando non provvede il giudice  competente,  al  quale  gli\r\n          atti sono immediatamente trasmessi. \r\n              4. Il giudice dell'esecuzione  provvede  in  ogni  caso\r\n          senza  formalita'  con  ordinanza  comunicata  al  pubblico\r\n          ministero e notificata all'interessato. Contro  l'ordinanza\r\n          possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il\r\n          pubblico ministero, l'interessato e il  difensore;  in  tal\r\n          caso si procede  a  normadell'art.  666.  L'opposizione  e'\r\n          proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni  dalla\r\n          comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza. \r\n              5. Se la persona detenuta  deve  essere  giudicata  per\r\n          altri  reati,  l'ordinanza  e'   comunicata   all'autorita'\r\n          giudiziaria procedente.\u00bb \r\n              -  L'art. 135 del codice penale cosi' recita: \r\n                \u00abQuando, per qualsiasi  effetto  giuridico,  si  deve\r\n          eseguire  un  ragguaglio  fra  pene   pecuniarie   e   pene\r\n          detentive, il computo  ha  luogo  calcolando  euro  250,  o\r\n          frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un  giorno  di\r\n          pena detentiva.\u00bb<\/pre>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 25 Trasmissione degli atti all&#8217;autorita&#8217; amministrativa <\/strong><\/p>\n<pre>1.  Nei  casi  previsti  dall'articolo  24,  comma  1,  l'autorita'\r\ngiudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del\r\npresente   decreto,    dispone    la    trasmissione    all'autorita'\r\namministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi\r\nai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che  il  reato\r\nrisulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. \r\n  2.  Se  l'azione  penale  non  e'  stata  ancora   esercitata,   la\r\ntrasmissione  degli  atti  e'  disposta  direttamente  dal   pubblico\r\nministero che, in caso  di  procedimento  gia'  iscritto,  annota  la\r\ntrasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta\r\nestinto  per  qualsiasi  causa,  il   pubblico   ministero   richiede\r\nl'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la  richiesta\r\ned il decreto del giudice che la accoglie possono  avere  ad  oggetto\r\nanche elenchi cumulativi di procedimenti. \r\n  3. Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice pronuncia, ai\r\nsensi dell'articolo 129 del  codice  di  procedura  penale,  sentenza\r\ninappellabile perche' il fatto  non  e'  previsto  dalla  legge  come\r\nreato, disponendo la trasmissione degli atti a  norma  del  comma  1.\r\nQuando  e'  stata  pronunciata  sentenza  di  condanna,  il   giudice\r\ndell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e' previsto  dalla\r\nlegge come reato, decide  sull'impugnazione  ai  soli  effetti  delle\r\ndisposizioni e dei capi della sentenza che concernono  gli  interessi\r\ncivili. \r\n  4. L'autorita' amministrativa notifica gli estremi della violazione\r\nagli interessati residenti nel territorio della Repubblica  entro  il\r\ntermine di novanta giorni e a quelli residenti  all'estero  entro  il\r\ntermine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti. \r\n  5. Entro sessanta giorni dalla notificazione  degli  estremi  della\r\nviolazione l'interessato e' ammesso al pagamento in  misura  ridotta,\r\npari alla  meta'  della  sanzione  irrogata,  oltre  alle  spese  del\r\nprocedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di\r\ncui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. \r\n  6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento. \r\n<\/pre>\n<div class=\"righetta_wrapper\">\n<div class=\"righetta\"><\/div>\n<\/div>\n<pre class=\"rosso\">          Note all'art. 25: \r\n \r\n              -  L'art. 129 del codice  di  procedura  penale,  cosi'\r\n          recita: \r\n                \u00ab1. In ogni stato e grado del processo,  il  giudice,\r\n          il  quale  riconosce  che  il  fatto  non  sussiste  o  che\r\n          l'imputato  non  lo  ha  commesso  o  che  il   fatto   non\r\n          costituisce reato o non e' previsto dalla legge come  reato\r\n          ovvero che il reato e' estinto o che manca  una  condizione\r\n          di procedibilita' [c.p.p. 411], lo dichiara di ufficio  con\r\n          sentenza. \r\n              2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato  ma\r\n          dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che\r\n          l'imputato  non  lo  ha  commesso  o  che  il   fatto   non\r\n          costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato,\r\n          il giudice pronuncia sentenza di assoluzione [c.p.p. 530] o\r\n          di non luogo  a  procedere  [c.p.p.  425]  con  la  formula\r\n          prescritta.\u00bb \r\n              - L'art. 16  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689\r\n          (Modifiche al sistema penale),  pubblicata  nella  Gazzetta\r\n          Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O., cosi' recita: \r\n              \u00abArt. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il\r\n          pagamento di una somma in misura ridotta  pari  alla  terza\r\n          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione\r\n          commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito  il\r\n          minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo\r\n          importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine\r\n          di sessanta giorni  dalla  contestazione  immediata  o,  se\r\n          questa non vi e' stata, dalla notificazione  degli  estremi\r\n          della violazione. \r\n              Per le violazioni  ai  regolamenti  ed  alle  ordinanze\r\n          comunali e provinciali, la Giunta comunale  o  provinciale,\r\n          all'interno del limite  edittale  minimo  e  massimo  della\r\n          sanzione prevista, puo' stabilire un  diverso  importo  del\r\n          pagamento in misura ridotta, in  deroga  alle  disposizioni\r\n          del primo comma. \r\n              Il pagamento in misura ridotta  e'  ammesso  anche  nei\r\n          casi in cui le  norme  antecedenti  all'entrata  in  vigore\r\n          della presente legge non consentivano l'oblazione.\u00bb<\/pre>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Art. 26 Disposizioni finanziarie<\/strong><\/p>\n<pre>1. Agli oneri derivanti dall'articolo 18 del presente decreto, pari\r\nad \u20ac 600.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al  2021,  si  provvede\r\nmediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui\r\nall'articolo 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. \r\n  2.   Dall'attuazione   del   presente   decreto,   ad    esclusione\r\ndell'articolo 18, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico\r\ndella finanza pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono\r\nagli  adempimenti  previsti  con  le  risorse  umane,  strumentali  e\r\nfinanziarie disponibili a legislazione vigente. \r\n  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad\r\napportare le occorrenti variazioni di bilancio. \r\n<\/pre>\n<div class=\"righetta_wrapper\">\n<div class=\"righetta\"><\/div>\n<\/div>\n<pre class=\"rosso\">Note all'art. 26: L'art. 1, comma 1025 della legge 27  dicembre  2017,\r\n          n. 205 (Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno\r\n          finanziario 2018 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio\r\n          2018-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre\r\n          2017, n. 302, S.O., cosi' recita: \r\n              \u00abArt. 1 - \r\n                1025. Ai fini dell'attuazione dei commi  1020,  1021,\r\n          1022, 1023 e 1024 e' autorizzata la spesa di 2  milioni  di\r\n          euro annui a decorrere dall'anno 2018.\u00bb<\/pre>\n<p><strong>Art. 27 Abrogazioni<\/strong><\/p>\n<pre>1. Sono abrogati i titoli, capi, sezioni, articoli e  allegati  del\r\ncodice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto\r\nlegislativo n. 196 del 2003, di seguito elencati: \r\n    a) alla parte I: \r\n      1) gli articoli 3, 4, 5 e 6; \r\n      2) il titolo II, il titolo III, il titolo IV, il titolo  V,  il\r\ntitolo VI e il titolo VII; \r\n    b) alla parte II: \r\n      1) il capo I del titolo I; \r\n      2) i capi III, IV e V del titolo IV; \r\n      3) gli articoli 76, 81, 83 e 84; \r\n      4) il capo III del titolo V; \r\n      5) gli articoli 87, 88 e 89; \r\n      6) il capo V del titolo V; \r\n      7) gli articoli 91, 94, 95, 98, 112, 117, 118 e 119; \r\n      8) i capi II e III del titolo X, il titolo XI e il titolo XIII; \r\n    c) alla parte III: \r\n      1) la sezione III del capo I del titolo I; \r\n      2)  gli  articoli  161,  162,  162-bis,  162-ter,   163,   164,\r\n164-bis,165 e 169; \r\n      3) gli articoli 173, 174, 175, commi 1 e 2,  176,  177,  178  e\r\n179; \r\n      4) il capo II del titolo IV; \r\n      5) gli articoli 184 e 185; \r\n    d) gli allegati B e C. \r\n  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito\r\nnella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica\r\nitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo\r\nosservare. \r\n \r\n    Dato a Roma, addi' 10 agosto 2018 \r\n \r\n                             MATTARELLA \r\n \r\n                                  Conte, Presidente del Consiglio dei\r\n                                  ministri \r\n \r\n                                  Savona,  Ministro  per  gli  affari\r\n                                  europei \r\n \r\n                                  Bonafede, Ministro della giustizia \r\n \r\n                                  Bongiorno, Ministro per la pubblica\r\n                                  amministrazione \r\n \r\n                                  Moavero  Milanesi,  Ministro  degli\r\n                                  affari esteri e della  cooperazione\r\n                                  internazionale \r\n \r\n                                  Tria,  Ministro   dell'economia   e\r\n                                  delle finanze \r\n \r\n                                  Di Maio,  Ministro  dello  sviluppo\r\n                                  economico \r\n \r\nVisto, il Guardasigilli: Bonafede \r\n<\/pre>\n<div class=\"righetta_wrapper\">\n<div class=\"righetta\"><\/div>\n<\/div>\n<pre class=\"rosso\">          Note all'art. 27: \r\n \r\n              -  Gli  articoli  3,  4,  5  e  6  del  citato  decreto\r\n          legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  come  abrogati  dal\r\n          presente decreto, cosi' recitavano: \r\n              \u00abArt. 3 (Principio di necessita'  nel  trattamento  dei\r\n          dati). - 1. I sistemi informativi e i programmi informatici\r\n          sono configurati riducendo  al  minimo  l'utilizzazione  di\r\n          dati  personali  e  di  dati  identificativi,  in  modo  da\r\n          escluderne il trattamento quando  le  finalita'  perseguite\r\n          nei  singoli  casi  possono  essere  realizzate   mediante,\r\n          rispettivamente, dati anonimi od  opportune  modalita'  che\r\n          permettano di identificare l'interessato solo  in  caso  di\r\n          necessita'.\u00bb \r\n              \u00abArt. 4 (Definizioni) .  -  1.  Ai  fini  del  presente\r\n          codice si intende per: \r\n                a) \"trattamento\", qualunque operazione o complesso di\r\n          operazioni, effettuati anche senza l'ausilio  di  strumenti\r\n          elettronici, concernenti  la  raccolta,  la  registrazione,\r\n          l'organizzazione,  la  conservazione,   la   consultazione,\r\n          l'elaborazione,    la    modificazione,    la    selezione,\r\n          l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,\r\n          il   blocco,   la   comunicazione,   la   diffusione,    la\r\n          cancellazione e  la  distruzione  di  dati,  anche  se  non\r\n          registrati in una banca di dati; \r\n                b) \"dato personale\", qualunque informazione  relativa\r\n          a persona  fisica,  identificata  o  identificabile,  anche\r\n          indirettamente,  mediante  riferimento  a  qualsiasi  altra\r\n          informazione, ivi compreso  un  numero  di  identificazione\r\n          personale; \r\n                c)  \"dati  identificativi\",  i  dati  personali   che\r\n          permettono l'identificazione diretta dell'interessato; \r\n                d)  \"dati  sensibili\",  i  dati  personali  idonei  a\r\n          rivelare  l'origine  razziale  ed  etnica,  le  convinzioni\r\n          religiose, filosofiche  o  di  altro  genere,  le  opinioni\r\n          politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od\r\n          organizzazioni a carattere religioso, filosofico,  politico\r\n          o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare  lo\r\n          stato di salute e la vita sessuale; \r\n                e) \"dati  giudiziari\",  i  dati  personali  idonei  a\r\n          rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1,  lettere\r\n          da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14  novembre  2002,  n.\r\n          313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle\r\n          sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei  relativi\r\n          carichi pendenti, o la qualita' di imputato o  di  indagato\r\n          ai sensi degli articoli 60 e 61  del  codice  di  procedura\r\n          penale; \r\n                f)  \"titolare\",  la  persona   fisica,   la   persona\r\n          giuridica, la pubblica amministrazione  e  qualsiasi  altro\r\n          ente,  associazione  od  organismo  cui  competono,   anche\r\n          unitamente ad altro titolare, le decisioni in  ordine  alle\r\n          finalita', alle modalita' del trattamento di dati personali\r\n          e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo  della\r\n          sicurezza; \r\n                g) \"responsabile\",  la  persona  fisica,  la  persona\r\n          giuridica, la pubblica amministrazione  e  qualsiasi  altro\r\n          ente, associazione od organismo preposti  dal  titolare  al\r\n          trattamento di dati personali; \r\n                h) \"incaricati\", le  persone  fisiche  autorizzate  a\r\n          compiere operazioni  di  trattamento  dal  titolare  o  dal\r\n          responsabile; \r\n                i)  \"interessato\",  la   persona   fisica,   cui   si\r\n          riferiscono i dati personali; \r\n                l)  \"comunicazione\",  il  dare  conoscenza  dei  dati\r\n          personali  a  uno  o  piu'  soggetti  determinati   diversi\r\n          dall'interessato, dal rappresentante del titolare \r\n                m)  \"diffusione\",  il  dare   conoscenza   dei   dati\r\n          personali a soggetti  indeterminati,  in  qualunque  forma,\r\n          anche   mediante   la   loro   messa   a   disposizione   o\r\n          consultazione; \r\n                n) \"dato anonimo\",  il  dato  che  in  origine,  o  a\r\n          seguito di trattamento, non puo'  essere  associato  ad  un\r\n          interessato identificato o identificabile; \r\n                o) \"blocco\", la conservazione di dati  personali  con\r\n          sospensione  temporanea  di  ogni  altra   operazione   del\r\n          trattamento; \r\n                p) \"banca di dati\", qualsiasi  complesso  organizzato\r\n          di \r\n                q)  \"Garante\",  l'autorita'  di  cui  all'art.   153,\r\n          istituita dallalegge 31 dicembre 1996, n. 675. \r\n              2. Ai fini del presente  codice  si  intende,  inoltre,\r\n          per: \r\n                a)  \"comunicazione  elettronica\",  ogni  informazione\r\n          scambiata o trasmessa tra  un  numero  finito  di  soggetti\r\n          tramite   un   servizio   di   comunicazione    elettronica\r\n          accessibile  al  pubblico.  Sono  escluse  le  informazioni\r\n          trasmesse al pubblico tramite  una  rete  di  comunicazione\r\n          elettronica, come parte di un servizio di  radiodiffusione,\r\n          salvo che le stesse  informazioni  siano  collegate  ad  un\r\n          contraente   o    utente    ricevente,    identificato    o\r\n          identificabile; \r\n                b)  \"chiamata\",  la  connessione  istituita   da   un\r\n          servizio  di  comunicazione  elettronica   accessibile   al\r\n          pubblico che consente la comunicazione bidirezionale; \r\n                c) \"reti di comunicazione elettronica\", i sistemi  di\r\n          trasmissione  e,  se  del  caso,  le   apparecchiature   di\r\n          commutazione o di instradamento e  altre  risorse,  inclusi\r\n          gli  elementi  di  rete  non  attivi,  che  consentono   di\r\n          trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo  di  fibre\r\n          ottiche o con altri  mezzi  elettromagnetici,  comprese  le\r\n          reti satellitari,  le  reti  terrestri  mobili  e  fisse  a\r\n          commutazione di circuito e  a  commutazione  di  pacchetto,\r\n          compresa Internet, le reti  utilizzate  per  la  diffusione\r\n          circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi  per\r\n          il trasporto della corrente elettrica, nella misura in  cui\r\n          siano  utilizzati  per  trasmettere  i  segnali,  le   reti\r\n          televisive  via  cavo,  indipendentemente   dal   tipo   di\r\n          informazione trasportato; \r\n                d) \"rete pubblica  di  comunicazioni\",  una  rete  di\r\n          comunicazione   elettronica   utilizzata   interamente    o\r\n          prevalentemente  per  fornire  servizi   di   comunicazione\r\n          elettronica  accessibili  al  pubblico,  che  supporta   il\r\n          trasferimento di informazioni  tra  i  punti  terminali  di\r\n          reti;(11) \r\n                e) \"servizio di comunicazione elettronica\", i servizi\r\n          consistenti   esclusivamente   o   prevalentemente    nella\r\n          trasmissione  di   segnali   su   reti   di   comunicazioni\r\n          elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni  e  i\r\n          servizi  di  trasmissione  nelle  reti  utilizzate  per  la\r\n          diffusione circolare radiotelevisiva, nei  limiti  previsti\r\n          dall'art.2,  lettera   c),   delladirettiva   2002\/21\/CEdel\r\n          Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002; \r\n                f) \"contraente\", qualunque  persona  fisica,  persona\r\n          giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un\r\n          fornitore   di   servizi   di   comunicazione   elettronica\r\n          accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o\r\n          comunque  destinatario  di  tali  servizi  tramite   schede\r\n          prepagate; \r\n                g) \"utente\", qualsiasi persona fisica che utilizza un\r\n          servizio  di  comunicazione  elettronica   accessibile   al\r\n          pubblico, per motivi privati o commerciali,  senza  esservi\r\n          necessariamente abbonata; \r\n                h)  \"dati  relativi  al  traffico\",  qualsiasi   dato\r\n          sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di  una\r\n          comunicazione su una rete di  comunicazione  elettronica  o\r\n          della relativa fatturazione; \r\n                i) \"dati relativi all'ubicazione\", ogni dato trattato\r\n          in una rete di comunicazione elettronica o da  un  servizio\r\n          di  comunicazione  elettronica  che  indica  la   posizione\r\n          geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un\r\n          servizio  di  comunicazione  elettronica   accessibile   al\r\n          pubblico; \r\n                l) \"servizio a  valore  aggiunto\",  il  servizio  che\r\n          richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei\r\n          dati relativi all'ubicazione diversi dai dati  relativi  al\r\n          traffico, oltre a quanto e' necessario per la  trasmissione\r\n          di una comunicazione o della relativa fatturazione; \r\n                m) \"posta elettronica\",  messaggi  contenenti  testi,\r\n          voci,  suoni  o  immagini  trasmessi  attraverso  una  rete\r\n          pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in\r\n          rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a \r\n              3. Ai fini del presente codice  si  intende,  altresi',\r\n          per: \r\n                a)  \"misure  minime\",  il  complesso   delle   misure\r\n          tecniche,   informatiche,   organizzative,   logistiche   e\r\n          procedurali di sicurezza che configurano il livello  minimo\r\n          di protezione richiesto in  relazione  ai  rischi  previsti\r\n          nell'art. 31; \r\n                b)  \"strumenti  elettronici\",  gli   elaboratori,   i\r\n          programmi   per   elaboratori   e   qualunque   dispositivo\r\n          elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il\r\n          trattamento; \r\n                c)  \"autenticazione  informatica\",  l'insieme   degli\r\n          strumenti elettronici e delle  procedure  per  la  verifica\r\n          anche indiretta dell'identita'; \r\n                d) \"credenziali  di  autenticazione\",  i  dati  ed  i\r\n          dispositivi,  in  possesso  di  una  persona,   da   questa\r\n          conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per\r\n          l'autenticazione informatica; \r\n                e) \"parola chiave\", componente di una credenziale  di\r\n          autenticazione associata ad una persona ed a  questa  nota,\r\n          costituita da una sequenza di caratteri  o  altri  dati  in\r\n          forma elettronica; \r\n                f)  \"profilo  di  autorizzazione\",  l'insieme   delle\r\n          informazioni, univocamente associate ad  una  persona,  che\r\n          consente di individuare a quali dati  essa  puo'  accedere,\r\n          nonche' i trattamenti ad essa consentiti; \r\n                g)  \"sistema  di  autorizzazione\",  l'insieme   degli\r\n          strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati\r\n          e alle modalita' di trattamento degli stessi,  in  funzione\r\n          del profilo di autorizzazione del richiedente; \r\n                g-bis) \"violazione  di  dati  personali\":  violazione\r\n          della  sicurezza  che  comporta  anche  accidentalmente  la\r\n          distruzione, la perdita, la modifica,  la  rivelazione  non\r\n          autorizzata  o  l'accesso  ai  dati  personali   trasmessi,\r\n          memorizzati  o  comunque  elaborati  nel   contesto   della\r\n          fornitura di un servizio di  comunicazione  accessibile  al\r\n          pubblico. \r\n              4. Ai fini del presente codice si intende per: \r\n                a) \"scopi storici\", le finalita' di studio, indagine,\r\n          ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del\r\n          passato; \r\n                b)  \"scopi  statistici\",  le  finalita'  di  indagine\r\n          statistica o di produzione di risultati statistici, anche a\r\n          mezzo di sistemi informativi statistici; \r\n                c) \"scopi scientifici\", le finalita' di studio  e  di\r\n          indagine  sistematica  finalizzata  allo   sviluppo   delle\r\n          conoscenze scientifiche in uno specifico settore.\u00bb \r\n              \u00abArt. 5 (Oggetto ed ambito di applicazione).  -  1.  Il\r\n          presente  codice  disciplina   il   trattamento   di   dati\r\n          personali,  anche  detenuti   all'estero,   effettuato   da\r\n          chiunque e' stabilito nel territorio dello Stato  o  in  un\r\n          luogo comunque soggetto alla sovranita' dello Stato. \r\n              2. Il presente codice si applica anche  al  trattamento\r\n          di dati personali effettuato da chiunque e'  stabilito  nel\r\n          territorio di un Paese non appartenente all'Unione  europea\r\n          e  impiega,  per  il  trattamento,  strumenti  situati  nel\r\n          territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici,\r\n          salvo che essi siano utilizzati solo ai  fini  di  transito\r\n          nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione\r\n          del presente codice, il titolare del trattamento designa un\r\n          proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato\r\n          ai fini dell'applicazione della disciplina sul  trattamento\r\n          dei dati personali. \r\n              3. Il  trattamento  di  dati  personali  effettuato  da\r\n          persone  fisiche  per  fini  esclusivamente  personali   e'\r\n          soggetto all'applicazione del presente  codice  solo  se  i\r\n          dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla\r\n          diffusione. Si applicano in ogni caso  le  disposizioni  in\r\n          tema di responsabilita' e di  sicurezza  dei  dati  di  cui\r\n          agliarticoli 15e31. \r\n              3-bis. (abrogato).\u00bb \r\n              \u00abArt.  6  (Disciplina  del  trattamento).   -   1.   Le\r\n          disposizioni contenute nella presente Parte si applicano  a\r\n          tutti i trattamenti di  dati,  salvo  quanto  previsto,  in\r\n          relazione  ad  alcuni   trattamenti,   dalle   disposizioni\r\n          integrative o modificative della Parte II.\u00bb \r\n              -  Il titolo II, il titolo III, il titolo IV, il titolo\r\n          V, il titolo VI e il titolo VII della parte  I  del  citato\r\n          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  come  abrogati\r\n          dal presente decreto, erano cosi' rubricati: \r\n              \u00abTitolo II (Diritti dell'interessato) \r\n              Titolo III (Regole  generali  per  il  trattamento  dei\r\n          dati) \r\n              Titolo IV (Soggetti che effettuano il trattamento) \r\n              Titolo V (Sicurezza dei dati e dei sistemi) \r\n              Titolo VI (Adempimenti) \r\n              Titolo VII (Trasferimento dei dati all'estero\u00bb.) \r\n              - Il capo I del titolo I, i capi III, IV e V del titolo\r\n          IV, il capo III del titolo V, il capo V  del  titolo  V,  i\r\n          capi II e III del titolo X, il titolo XI e il  titolo  XIII\r\n          della parte II del citato  decreto  legislativo  30  giugno\r\n          2003, n. 196, abrogati dal presente  decreto,  erano  cosi'\r\n          rubricati: \r\n              \u00abTitolo I (Trattamenti in ambito giudiziario) \r\n              Capo I (Profili generali) \r\n              Titolo IV (Trattamenti in ambito pubblico) \r\n              Capo III (Stato civile, anagrafi e liste elettorali) \r\n              Capo IV (Finalita' di rilevante interesse pubblico) \r\n              Capo V (Particolari contrassegni) \r\n              Titolo V  (Trattamento  di  dati  personali  in  ambito\r\n          sanitario) \r\n              Capo III (Finalita' di rilevante interesse pubblico) \r\n              Capo V (Dati genetici) \r\n              Titolo X (Comunicazioni elettroniche) \r\n              Capo II (Internet e reti telematiche) \r\n              Capo III (Videosorveglianza) \r\n              Titolo XI (Libere professioni e investigazione privata) \r\n              Titolo XIII (Marketing diretto\u00bb.) \r\n              - Gli articoli 76, 81, 83, 84, 87, 88, 89, 91, 94,  95,\r\n          98, 112, 117, 118 e 119 del citato decreto  legislativo  30\r\n          giugno 2003, n. 196, abrogati dal presente  decreto,  cosi'\r\n          recitavano: \r\n              \u00abArt. 76 (Esercenti professioni sanitarie  e  organismi\r\n          sanitari pubblici).  -  1.  Gli  esercenti  le  professioni\r\n          sanitarie  e  gli  organismi   sanitari   pubblici,   anche\r\n          nell'ambito di un'attivita' di rilevante interesse pubblico\r\n          ai sensi dell'art. 85, trattano i dati personali  idonei  a\r\n          rivelare lo stato di salute: \r\n                a) con il consenso  dell'interessato  e  anche  senza\r\n          l'autorizzazione del Garante, se  il  trattamento  riguarda\r\n          dati  e  operazioni  indispensabili  per   perseguire   una\r\n          finalita' di tutela della salute o dell'incolumita'  fisica\r\n          dell'interessato; \r\n                b) anche senza il consenso dell'interessato e  previa\r\n          autorizzazione del Garante, se la  finalita'  di  cui  alla\r\n          lettera a) riguarda un terzo o la collettivita'. \r\n              2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso  puo'  essere\r\n          prestato con le modalita' semplificate di cui al capo II. \r\n              3. Nei casi di cui  al  comma  1  l'autorizzazione  del\r\n          Garante e' rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza,\r\n          sentito il Consiglio superiore di sanita'.\u00bb \r\n              \u00abArt. 81 (Prestazione del consenso). - 1.  Il  consenso\r\n          al trattamento dei dati  idonei  a  rivelare  lo  stato  di\r\n          salute, nei casi in cui e' necessario ai sensi del presente\r\n          codice o  di  altra  disposizione  di  legge,  puo'  essere\r\n          manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In\r\n          tal caso il consenso  e'  documentato,  anziche'  con  atto\r\n          scritto dell'interessato, con annotazione dell'esercente la\r\n          professione sanitaria o dell'organismo sanitario  pubblico,\r\n          riferita al trattamento di dati effettuato da  uno  o  piu'\r\n          soggetti  e  all'informativa  all'interessato,   nei   modi\r\n          indicati negliarticoli 78,79e80. \r\n              2.  Quando   il   medico   o   il   pediatra   fornisce\r\n          l'informativa per conto di  piu'  professionisti  ai  sensi\r\n          dell'art. 78, comma 4, oltre quanto previsto dal  comma  1,\r\n          il consenso e' reso conoscibile ai medesimi  professionisti\r\n          con  adeguate   modalita',   anche   attraverso   menzione,\r\n          annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su  una\r\n          carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente  un\r\n          richiamo al medesimoart. 78,  comma  4,  e  alle  eventuali\r\n          diverse specificazioni apposte all'informativa ai sensi del\r\n          medesimo comma.\u00bb \r\n              \u00abArt. 83 (Altre misure  per  il  rispetto  dei  diritti\r\n          degli interessati). - 1. I soggetti di cui agliarticoli 78,\r\n          79   e   80   adottano   idonee   misure   per   garantire,\r\n          nell'organizzazione delle prestazioni  e  dei  servizi,  il\r\n          rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali  e  della\r\n          dignita'   degli   interessati,   nonche'    del    segreto\r\n          professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e\r\n          dai regolamenti in materia di modalita' di trattamento  dei\r\n          dati sensibili e di misure minime di sicurezza. \r\n              2.  Le  misure  di  cui  al  comma  1  comprendono,  in\r\n          particolare: \r\n                a) soluzioni  volte  a  rispettare,  in  relazione  a\r\n          prestazioni  sanitarie  o  ad  adempimenti   amministrativi\r\n          preceduti da un periodo di attesa all'interno di strutture,\r\n          un ordine di precedenza e  di  chiamata  degli  interessati\r\n          prescindendo dalla loro individuazione nominativa; \r\n                b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia,\r\n          tenendo conto dell'eventuale uso di apparati  vocali  o  di\r\n          barriere; \r\n                c) soluzioni tali  da  prevenire,  durante  colloqui,\r\n          l'indebita conoscenza da parte  di  terzi  di  informazioni\r\n          idonee a rivelare lo stato di salute; \r\n                d)  cautele  volte  ad  evitare  che  le  prestazioni\r\n          sanitarie,  ivi  compresa  l'eventuale  documentazione   di\r\n          anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuita' \r\n                e) il rispetto  della  dignita'  dell'interessato  in\r\n          occasione della prestazione medica e in ogni operazione  di\r\n          trattamento dei dati; \r\n                f) la previsione di opportuni accorgimenti  volti  ad\r\n          assicurare  che,  ove   necessario,   possa   essere   data\r\n          correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai  soli\r\n          terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso; \r\n                g)  la  formale  previsione,  in   conformita'   agli\r\n          ordinamenti   interni   delle   strutture   ospedaliere   e\r\n          territoriali, di adeguate modalita' per informare  i  terzi\r\n          legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli\r\n          interessati nell'ambito dei reparti, informandone \r\n                h) la messa in atto di procedure, anche di formazione\r\n          del  personale,  dirette  a  prevenire  nei  confronti   di\r\n          estranei  un'esplicita  correlazione  tra  l'interessato  e\r\n          reparti  o  strutture,  indicativa  dell'esistenza  di   un\r\n          particolare stato di salute; \r\n                i) la sottoposizione degli incaricati  che  non  sono\r\n          tenuti per legge  al  segreto  professionale  a  regole  di\r\n          condotta analoghe al segreto professionale. \r\n              2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano  ai\r\n          soggetti  di  cui  all'art.  78,   che   ottemperano   alle\r\n          disposizioni di cui al comma 1 secondo modalita' adeguate a\r\n          garantire  un  rapporto  personale  e  fiduciario  con  gli\r\n          assistiti,  nel  rispetto   del   codice   di   deontologia\r\n          sottoscritto ai sensi dell'art. 12.\u00bb \r\n              \u00abArt. 84 (Comunicazione di dati all'interessato). -  1.\r\n          I dati personali idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute\r\n          possono essere resi noti all'interessato o ai  soggetti  di\r\n          cui all'art. 82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti\r\n          le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il\r\n          tramite di  un  medico  designato  dall'interessato  o  dal\r\n          titolare. Il presente comma non si applica  in  riferimento\r\n          ai  dati  personali  forniti  in  precedenza  dal  medesimo\r\n          interessato. \r\n              2. Il titolare o il  responsabile  possono  autorizzare\r\n          per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai\r\n          medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono\r\n          rapporti diretti  con  i  pazienti  e  sono  incaricati  di\r\n          trattare dati personali  idonei  a  rivelare  lo  stato  di\r\n          salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato o ai\r\n          soggetti di cui all'art. 82, comma 2, lettera a). L'atto di\r\n          incarico  individua   appropriate   modalita'   e   cautele\r\n          rapportate  al  contesto  nel  quale   e'   effettuato   il\r\n          trattamento di dati.\u00bb \r\n              \u00abArt. 87 (Medicinali a carico  del  Servizio  sanitario\r\n          nazionale). - 1. Le  ricette  relative  a  prescrizioni  di\r\n          medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario\r\n          nazionale sono redatte secondo il modello di cui  al  comma\r\n          2,  conformato  in   modo   da   permettere   di   risalire\r\n          all'identita' dell'interessato solo in caso  di  necessita'\r\n          connesse al controllo della correttezza della prescrizione,\r\n          ovvero a fini  di  verifiche  amministrative  o  per  scopi\r\n          epidemiologici e  di  ricerca,  nel  rispetto  delle  norme\r\n          deontologiche applicabili. \r\n              2. Il modello cartaceo per  le  ricette  di  medicinali\r\n          relative a  prescrizioni  di  medicinali  a  carico,  anche\r\n          parziale, del Servizio sanitario  nazionale,  di  cui  agli\r\n          allegati 1, 3, 5 e 6 deldecreto del Ministro della  sanita'\r\n          11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2,  paragrafo  2.2.2.\r\n          del relativo  disciplinare  tecnico,  e'  integrato  da  un\r\n          tagliando predisposto  su  carta  o  con  tecnica  di  tipo\r\n          copiativo e unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3. \r\n              3. Il tagliando di cui al comma 2 e' apposto sulle zone\r\n          del modello predisposte per l'indicazione delle generalita'\r\n          e dell'indirizzo dell'assistito, in modo da consentirne  la\r\n          visione solo per effetto di una momentanea separazione  del\r\n          tagliando medesimo che  risulti  necessaria  ai  sensi  dei\r\n          commi 4 e 5. \r\n              4. Il tagliando puo'  essere  momentaneamente  separato\r\n          dal modello di  ricetta,  e  successivamente  riunito  allo\r\n          stesso, quando il  farmacista  lo  ritiene  indispensabile,\r\n          mediante sottoscrizione  apposta  sul  tagliando,  per  una\r\n          effettiva   necessita'   connessa   al   controllo    della\r\n          correttezza della prescrizione, anche per  quanto  riguarda\r\n          la corretta fornitura del farmaco. \r\n              5. Il tagliando puo'  essere  momentaneamente  separato\r\n          nei modi di cui al comma 3 anche presso i competenti organi\r\n          per fini di verifica amministrativa sulla correttezza della\r\n          prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere\r\n          indagini epidemiologiche o di ricerca in  conformita'  alla\r\n          legge, quando e' indispensabile per il perseguimento  delle\r\n          rispettive finalita'. \r\n              6. Con decreto del Ministro della  salute,  sentito  il\r\n          Garante, puo' essere individuata  una  ulteriore  soluzione\r\n          tecnica diversa da quella  indicata  nel  comma  1,  basata\r\n          sull'uso  di  una  fascetta  adesiva  o  su  altra  tecnica\r\n          equipollente relativa anche a modelli non cartacei.\u00bb \r\n              \u00abArt.  88  (Medicinali  non  a  carico   del   Servizio\r\n          sanitario nazionale). - 1. Nelle prescrizioni  cartacee  di\r\n          medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico,\r\n          anche  parziale,  del  Servizio  sanitario  nazionale,   le\r\n          generalita' dell'interessato non sono indicate. \r\n              2. Nei casi di cui al comma 1 il medico  puo'  indicare\r\n          le   generalita'   dell'interessato   solo    se    ritiene\r\n          indispensabile permettere di risalire alla  sua  identita',\r\n          per un'effettiva  necessita'  derivante  dalle  particolari\r\n          condizioni del  medesimo  interessato  o  da  una  speciale\r\n          modalita' di preparazione o di utilizzazione.\u00bb \r\n              \u00abArt. 89 (Casi particolari). - 1. Le  disposizioni  del\r\n          presente capo non precludono l'applicazione di disposizioni\r\n          normative che prevedono il  rilascio  di  ricette  che  non\r\n          identificano   l'interessato    o    recanti    particolari\r\n          annotazioni, contenute anche neldecreto-legge  17  febbraio\r\n          1998, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dallalegge  8\r\n          aprile 1998, n. 94. \r\n              2. Nei casi in cui deve  essere  accertata  l'identita'\r\n          dell'interessato ai sensi del testo unico  delle  leggi  in\r\n          materia  di  disciplina  degli  stupefacenti   e   sostanze\r\n          psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi\r\n          stati  di  tossicodipendenza,  approvato   condecreto   del\r\n          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e\r\n          successive  modificazioni,  le  ricette   sono   conservate\r\n          separatamente da ogni altro documento che non  ne  richiede\r\n          l'utilizzo. \r\n              2-bis. Per i soggetti di cui all'art. 78,  l'attuazione\r\n          delle disposizioni di cui all'art. 87 comma 3,  e88,  comma\r\n          1,    e'    subordinata    ad    un'esplicita     richiesta\r\n          dell'interessato.\u00bb \r\n              \u00abArt. 91  (Dati  trattati  mediante  carte).  -  1.  Il\r\n          trattamento in ogni forma di  dati  idonei  a  rivelare  lo\r\n          stato di salute o la vita sessuale eventualmente registrati\r\n          su  carte  anche  non  elettroniche,  compresa   la   carta\r\n          nazionale dei servizi,  o  trattati  mediante  le  medesime\r\n          carte e' consentito se necessario  ai  sensi  dell'art.  3,\r\n          nell'osservanza di misure ed  accorgimenti  prescritti  dal\r\n          Garante nei modi di cui all'art. 17.\u00bb \r\n              \u00abArt. 94 (Banche di dati, registri e schedari in ambito\r\n          sanitario). - 1. Il trattamento di dati idonei  a  rivelare\r\n          lo stato di salute contenuti in banche di  dati,  schedari,\r\n          archivi  o  registri  tenuti  in   ambito   sanitario,   e'\r\n          effettuato nel rispetto dell'art. 3anche presso  banche  di\r\n          dati, schedari, archivi o registri gia' istituiti alla data\r\n          di entrata in vigore del presente codice e  in  riferimento\r\n          ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente  alla\r\n          medesima data, in particolare presso: \r\n                a) il registro  nazionale  dei  casi  di  mesotelioma\r\n          asbesto-correlati istituito presso l'Istituto superiore per\r\n          la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl),  di  cui\r\n          all'art. 1 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei\r\n          ministri 10 dicembre 2002, n. 308; \r\n                b) la banca di dati in materia di sorveglianza  della\r\n          malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti  e  sindromi\r\n          ad essa correlate, di  cui  aldecreto  del  Ministro  della\r\n          salute in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella  Gazzetta\r\n          Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002; \r\n                c) il registro nazionale delle malattie rare  di  cui\r\n          all'art. 3 del decreto del Ministro della sanita'  in  data\r\n          18 maggio 2001, n. 279; \r\n                d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti \r\n                e)  gli  schedari  dei  donatori  di  sangue  di  cui\r\n          all'art. 15 del decreto del Ministro della sanita' in  data\r\n          26 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  78\r\n          del 3 aprile 2001.\u00bb \r\n              \u00abArt.  95  (Dati  sensibili  e  giudiziari).  -  1.  Si\r\n          considerano  di  rilevante  interesse  pubblico,  ai  sensi\r\n          degliarticoli  20e21,  le  finalita'  di  istruzione  e  di\r\n          formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o\r\n          universitario, con particolare riferimento a quelle  svolte\r\n          anche in forma integrata.\u00bb \r\n              \u00abArt. 98 (Finalita' di rilevante interesse pubblico). -\r\n          1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi\r\n          degliarticoli 20e21, le finalita' relative  ai  trattamenti\r\n          effettuati da soggetti pubblici: \r\n                a) per scopi storici, concernenti  la  conservazione,\r\n          l'ordinamento e la  comunicazione  dei  documenti  detenuti\r\n          negli archivi di Stato e negli archivi storici  degli  enti\r\n          pubblici, secondo quanto disposto daldecreto legislativo 29\r\n          ottobre 1999, n. 490, di approvazione del  testo  unico  in\r\n          materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal\r\n          presente codice; \r\n                b) che fanno parte del sistema  statistico  nazionale\r\n          (Sistan) ai sensi deldecreto legislativo 6 settembre  1989,\r\n          n. 322, e successive modificazioni; \r\n                c) per scopi scientifici.\u00bb \r\n              \u00abArt. 112 (Finalita' di rilevante interesse  pubblico).\r\n          - 1. Si considerano di  rilevante  interesse  pubblico,  ai\r\n          sensi degliarticoli 20e21, le finalita' di instaurazione  e\r\n          gestione da parte  di  soggetti  pubblici  di  rapporti  di\r\n          lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche  non\r\n          retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di\r\n          altre forme di impiego che non comportano  la  costituzione\r\n          di un rapporto di lavoro subordinato. \r\n              2. Tra i trattamenti effettuati per le finalita' di cui\r\n          al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli\r\n          effettuati al fine di: \r\n                a) applicare la normativa in materia di  collocamento\r\n          obbligatorio e  assumere  personale  anche  appartenente  a\r\n          categorie protette; \r\n                b) garantire le pari opportunita'; \r\n                c) accertare il  possesso  di  particolari  requisiti\r\n          previsti per  l'accesso  a  specifici  impieghi,  anche  in\r\n          materia di tutela delle minoranze linguistiche,  ovvero  la\r\n          sussistenza  dei  presupposti  per  la  sospensione  o   la\r\n          cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di\r\n          sede per incompatibilita' e  il  conferimento  di  speciali\r\n          abilitazioni; \r\n                d) adempiere ad obblighi  connessi  alla  definizione\r\n          dello  stato  giuridico  ed  economico,  ivi  compreso   il\r\n          riconoscimento  della  causa  di   servizio   o   dell'equo\r\n          indennizzo, nonche'  ad  obblighi  retributivi,  fiscali  o\r\n          contabili, relativamente al  personale  in  servizio  o  in\r\n          quiescenza, ivi  compresa  la  corresponsione  di  premi  e\r\n          benefici assistenziali; \r\n                e) adempiere a specifici obblighi o svolgere  compiti\r\n          previsti dalla normativa in materia di igiene  e  sicurezza\r\n          del lavoro o  di  sicurezza  o  salute  della  popolazione,\r\n          nonche' in materia sindacale; \r\n                f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed\r\n          assistenziali, la normativa in  materia  di  previdenza  ed\r\n          assistenza  ivi  compresa  quella  integrativa,  anche   in\r\n          applicazione deldecreto legislativo  del  Capo  provvisorio\r\n          dello  Stato  29  luglio  1947,  n.  804,   riguardo   alla\r\n          comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione\r\n          elettronica, agli istituti di  patronato  e  di  assistenza\r\n          sociale, alle  associazioni  di  categoria  e  agli  ordini\r\n          professionali   che   abbiano    ottenuto    il    consenso\r\n          dell'interessato ai sensi dell'art. 23in relazione  a  tipi\r\n          di dati individuati specificamente; \r\n                g) svolgere attivita' dirette all'accertamento  della\r\n          responsabilita'  civile,  disciplinare   e   contabile   ed\r\n          esaminare i ricorsi amministrativi in conformita' \r\n                h)  comparire  in  giudizio   a   mezzo   di   propri\r\n          rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato  o\r\n          di conciliazione  nei  casi  previsti  dalla  legge  o  dai\r\n          contratti collettivi di lavoro; \r\n                i)  salvaguardare  la  vita  o  l'incolumita'  fisica\r\n          dell'interessato o di terzi; \r\n                l)  gestire  l'anagrafe  dei  pubblici  dipendenti  e\r\n          applicare  la  normativa  in  materia  di   assunzione   di\r\n          incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori  e\r\n          consulenti; \r\n                m)   applicare   la   normativa   in    materia    di\r\n          incompatibilita' e rapporti \r\n                n)  svolgere  l'attivita'  di  indagine  e  ispezione\r\n          presso soggetti pubblici; \r\n                o) valutare  la  qualita'  dei  servizi  resi  e  dei\r\n          risultati conseguiti. \r\n              3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed\r\n          o) del comma 2 e' consentita in forma anonima e,  comunque,\r\n          tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.\u00bb \r\n              \u00abArt. 117 (Affidabilita' e puntualita' nei  pagamenti).\r\n          - 1.  Il  Garante  promuove,  ai  sensi  dell'art.  12,  la\r\n          sottoscrizione di un  codice  di  deontologia  e  di  buona\r\n          condotta per il trattamento dei dati  personali  effettuato\r\n          nell'ambito di sistemi informativi  di  cui  sono  titolari\r\n          soggetti privati,  utilizzati  a  fini  di  concessione  di\r\n          crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilita' e\r\n          la puntualita' nei pagamenti da  parte  degli  interessati,\r\n          individuando anche specifiche modalita'  per  garantire  la\r\n          comunicazione di dati personali  esatti  e  aggiornati  nel\r\n          rispetto dei diritti dell'interessato.\u00bb \r\n              \u00abArt. 118 (Informazioni commerciali). - 1.  Il  Garante\r\n          promuove, ai sensi dell'art. 12, la  sottoscrizione  di  un\r\n          codice  di  deontologia  e  di  buona   condotta   per   il\r\n          trattamento  dei  dati  personali  effettuato  a  fini   di\r\n          informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione\r\n          con  quanto  previsto  dall'art.  13,  comma  5,  modalita'\r\n          semplificate per  l'informativa  all'interessato  e  idonei\r\n          meccanismi per garantire la qualita' e l'esattezza dei dati\r\n          raccolti e comunicati.\u00bb \r\n              \u00abArt. 119 (Dati relativi al comportamento debitorio). -\r\n          1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di  cui\r\n          all'art. 118sono altresi' individuati  termini  armonizzati\r\n          di  conservazione  dei   dati   personali   contenuti,   in\r\n          particolare, in banche di dati, registri ed elenchi  tenuti\r\n          da soggetti pubblici e privati, riferiti  al  comportamento\r\n          debitorio  dell'interessato  nei  casi  diversi  da  quelli\r\n          disciplinati nel codice di cui all'art. 117, tenendo  conto\r\n          della specificita' dei trattamenti nei diversi ambiti.\u00bb. \r\n              - La Sezione III del Capo I del Titolo I e il  Capo  II\r\n          del  Titolo  IV  della  Parte  III   del   citato   decreto\r\n          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, abrogati  dal  presente\r\n          decreto, erano cosi' rubricati: \r\n                \u00abParte III (Tutela dell'interessato e sanzioni) \r\n                Titolo I (Tutela amministrativa e giurisdizionale) \r\n                Capo I (Tutela dinanzi al garante) \r\n                Sezione   III   (Tutela    alternativa    a    quella\r\n          giurisdizionale) \r\n                Titolo  IV  (Disposizioni  modificative,  abrogative,\r\n          transitorie e finali) \r\n                Capo II (Disposizioni transitorie)\u00bb. \r\n              - Per gli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164\r\n          e 164-bis del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n.\r\n          196, abrogati dal  presente  decreto,  si  vedano  le  note\r\n          all'art. 18. \r\n              - Gli articoli 165, 169, 173, 174, 175, 176, 177,  178,\r\n          179, 184 e 185 del citato  decreto  legislativo  30  giugno\r\n          2003,  n.  196,  abrogati  dal  presente   decreto,   cosi'\r\n          recitavano: \r\n              \u00abArt.  165   (Pubblicazione   del   provvedimento   del\r\n          Garante). - 1. Nei casi di cui agli articoli  del  presente\r\n          Capo  puo'  essere  applicata  la  sanzione  amministrativa\r\n          accessoria della pubblicazione  dell'ordinanza-ingiunzione,\r\n          per intero o per estratto, in uno o piu' giornali  indicati\r\n          nel provvedimento che la applica. La pubblicazione ha luogo\r\n          a cura e spese del contravventore.\u00bb \r\n              \u00abArt.  169  (Misure  di  sicurezza).  -  1.   Chiunque,\r\n          essendovi tenuto,  omette  di  adottare  le  misure  minime\r\n          previste dall'art. 33e' punito con  l'arresto  sino  a  due\r\n          anni. \r\n              2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento  o,\r\n          nei casi complessi, anche con successivo atto del  Garante,\r\n          e' impartita una prescrizione fissando un  termine  per  la\r\n          regolarizzazione  non  eccedente  il   periodo   di   tempo\r\n          tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare\r\n          complessita' o per l'oggettiva difficolta' dell'adempimento\r\n          e comunque non superiore a sei mesi.  Nei  sessanta  giorni\r\n          successivi   allo   scadere   del   termine,   se   risulta\r\n          l'adempimento alla  prescrizione,  l'autore  del  reato  e'\r\n          ammesso dal Garante a pagare una somma pari al  quarto  del\r\n          massimo  della  sanzione  stabilita   per   la   violazione\r\n          amministrativa. L'adempimento e il pagamento estinguono  il\r\n          reato.  L'organo  che  impartisce  la  prescrizione  e   il\r\n          pubblico  ministero  provvedono  nei  modi  di   cui   agli\r\n          articoli21,22,23e24 del  decreto  legislativo  19  dicembre\r\n          1994,  n.  758,  e  successive  modificazioni,  in   quanto\r\n          applicabili.\u00bb \r\n              \u00abArt. 173 (Convenzione di applicazione dell'Accordo  di\r\n          Schengen). - 1. La legge  30  settembre  1993,  n.  388,  e\r\n          successive modificazioni, di  ratifica  ed  esecuzione  dei\r\n          protocolli e  degli  accordi  di  adesione  all'accordo  di\r\n          Schengen e alla relativa convenzione  di  applicazione,  e'\r\n          cosi' modificata: \r\n                a) il comma 2 dell'art. 9e' sostituito dal seguente: \r\n                  \"2.  Le   richieste   di   accesso,   rettifica   o\r\n          cancellazione,    nonche'    di    verifica,    di     cui,\r\n          rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2,\r\n          della Convenzione, sono rivolte  all'autorita'  di  cui  al\r\n          comma 1.\"; \r\n                b) il comma 2 dell'art. 10 e' soppresso; \r\n                c) l'art. 11e' sostituito dal seguente: \r\n                  \"11. 1. L'autorita' di controllo  di  cui  all'art.\r\n          114 della Convenzione e' il Garante per la  protezione  dei\r\n          dati  personali.  Nell'esercizio  dei   compiti   ad   esso\r\n          demandati per legge, il Garante esercita il  controllo  sui\r\n          trattamenti di dati in applicazione  della  Convenzione  ed\r\n          esegue le verifiche previste nel medesimo art.  114,  anche\r\n          su segnalazione o reclamo dell'interessato all'esito di  un\r\n          inidoneo  riscontro  alla  richiesta   rivolta   ai   sensi\r\n          dell'art. 9, comma 2, quando non e'  possibile  fornire  al\r\n          medesimo interessato una risposta sulla base degli elementi\r\n          forniti dall'autorita' di cui all'art. 9, comma 1. \r\n              2. Si applicano le disposizioni dell'art. 10, comma  5,\r\n          della  legge  1\u00b0  aprile  1981,  n.   121,   e   successive\r\n          modificazioni.\"; \r\n                d) l'art. 12e' abrogato.\u00bb \r\n              \u00abArt. 174 (Notifiche di atti e vendite giudiziarie).  -\r\n          1. All'art. 137 del codice di  procedura  civile,  dopo  il\r\n          secondo  comma,  sono   inseriti   i   seguenti:   \"Se   la\r\n          notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie  del\r\n          destinatario, tranne che  nel  caso  previsto  dal  secondo\r\n          comma dell'art. 143,  l'ufficiale  giudiziario  consegna  o\r\n          deposita la copia dell'atto  da  notificare  in  busta  che\r\n          provvede  a  sigillare  e  su  cui  trascrive   il   numero\r\n          cronologico  della  notificazione,   dandone   atto   nella\r\n          relazione in calce all'originale  e  alla  copia  dell'atto\r\n          stesso. Sulla busta non sono apposti  segni  o  indicazioni\r\n          dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. \r\n              Le disposizioni di cui  al  terzo  comma  si  applicano\r\n          anche  alle  comunicazioni  effettuate  con  biglietto   di\r\n          cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.\". \r\n              2. Al primo comma dell'art. 138 del codice di procedura\r\n          civile,  le   parole   da:   \"puo'   sempre   eseguire\"   a\r\n          \"destinatario,\" sono sostituite dalle seguenti: \"esegue  la\r\n          notificazione di regola mediante consegna della copia nelle\r\n          mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione\r\n          oppure, se cio' non e' possibile,\". \r\n              3.  Nel  quarto  comma  dell'art.  139  del  codice  di\r\n          procedura civile, la parola:  \"l'originale\"  e'  sostituita\r\n          dalle seguenti: \"una ricevuta\". \r\n              4. Nell'art. 140 del codice di procedura  civile,  dopo\r\n          le parole: \"affigge avviso del deposito\" sono  inserite  le\r\n          seguenti: \"in busta chiusa e sigillata\". \r\n              5. All'art. 142 del codice  di  procedura  civile  sono\r\n          apportate le seguenti modificazioni: \r\n                a) il primo e il secondo comma  sono  sostituiti  dal\r\n          seguente: \"Salvo quanto disposto nel secondo comma,  se  il\r\n          destinatario non ha residenza,  dimora  o  domicilio  nello\r\n          Stato  e  non  vi  ha  eletto  domicilio  o  costituito  un\r\n          procuratore a norma  dell'art.  77,  l'atto  e'  notificato\r\n          mediante spedizione al destinatario per mezzo  della  posta\r\n          con raccomandata e mediante  consegna  di  altra  copia  al\r\n          pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero\r\n          degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale\r\n          e' diretta.\"; \r\n                b) nell'ultimo comma le parole: \"ai commi precedenti\"\r\n          sono sostituite dalle seguenti: \"al primo comma\". \r\n              6. Nell'art. 143, primo comma, del codice di  procedura\r\n          civile, sono soppresse le parole da: \",  e  mediante\"  fino\r\n          alla fine del periodo. \r\n              7. All'art. 151, primo comma, del codice  di  procedura\r\n          civile dopo le parole: \"maggiore celerita'\"  sono  aggiunte\r\n          le  seguenti:  \",  di  riservatezza  o  di   tutela   della\r\n          dignita'\". \r\n              8. All'art. 250 del codice di procedura civile dopo  il\r\n          primo comma e' aggiunto il seguente: \"L'intimazione di  cui\r\n          al primo comma, se non e'  eseguita  in  mani  proprie  del\r\n          destinatario o mediante servizio postale, e' effettuata  in\r\n          busta chiusa e sigillata.\". \r\n              9. All'art. 490, terzo comma, del codice  di  procedura\r\n          civile  e'  aggiunto,  in  fine,   il   seguente   periodo:\r\n          \"Nell'avviso e' omessa l'indicazione del debitore\". \r\n              10. All'art. 570, primo comma, del codice di  procedura\r\n          civile le parole:  \"del  debitore,\"  sono  soppresse  e  le\r\n          parole da: \"informazioni\" fino alla  fine  sono  sostituite\r\n          dalle  seguenti:   \"informazioni,   anche   relative   alle\r\n          generalita' del  debitore,  possono  essere  fornite  dalla\r\n          cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse\". \r\n              11. All'art. 14, quarto comma, della legge 24  novembre\r\n          1981, n. 689, e successive modificazioni, e'  aggiunto,  in\r\n          fine, il seguente periodo:  \"Quando  la  notificazione  non\r\n          puo' essere eseguita in mani proprie del  destinatario,  si\r\n          osservano le modalita' previste dall'art. 137, terzo comma,\r\n          del medesimo codice. \". \r\n              12. Dopo l'art. 15 del  decreto  del  Presidente  della\r\n          Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  e'  inserito  il\r\n          seguente: \r\n              \"Art.  15-bis.  (Notificazioni  di  atti  e  documenti,\r\n          comunicazioni ed avvisi) - 1. Alla notificazione di atti  e\r\n          di  documenti  da   parte   di   organi   delle   pubbliche\r\n          amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati  o  da\r\n          persone da essi delegate, nonche' a comunicazioni ed avvisi\r\n          circa il relativo contenuto, si applicano  le  disposizioni\r\n          contenute  nell'art.  137,  terzo  comma,  del  codice   di\r\n          procedura  civile.  Nei  biglietti  e   negli   inviti   di\r\n          presentazione sono indicate  le  informazioni  strettamente\r\n          necessarie a tale fine.\". \r\n              13. All'art. 148 del codice di  procedura  penale  sono\r\n          apportate le seguenti modificazioni: \r\n                a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: \r\n                  \" 3. L'atto e' notificato per intero, salvo che  la\r\n          legge disponga altrimenti, di regola mediante  consegna  di\r\n          copia al destinatario oppure, se  cio'  non  e'  possibile,\r\n          alle  persone  indicate  nel  presente  titolo.  Quando  la\r\n          notifica non puo'  essere  eseguita  in  mani  proprie  del\r\n          destinatario,  l'ufficiale   giudiziario   o   la   polizia\r\n          giudiziaria consegnano la copia  dell'atto  da  notificare,\r\n          fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o\r\n          al  domiciliatario,  dopo  averla  inserita  in  busta  che\r\n          provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico\r\n          della notificazione e dandone atto nella relazione in calce\r\n          all'originale e alla copia dell'atto.\"; \r\n                b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: \r\n                  \"5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni  altro\r\n          biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona\r\n          diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente\r\n          necessarie.\". \r\n              14. All'art. 157, comma  6,  del  codice  di  procedura\r\n          penale le parole: \"e' scritta all'esterno del plico stesso\"\r\n          sono sostituite dalle seguenti:  \"e'  effettuata  nei  modi\r\n          previsti dall'art. 148, comma 3\". \r\n              15. All'art. 80 delle disposizioni  di  attuazione  del\r\n          codice   di   procedura   penale,   approvate    condecreto\r\n          legislativo  28  luglio  1989,  n.  271,  il  comma  1   e'\r\n          sostituito dal seguente: \r\n                \"1. Se la copia del decreto di  perquisizione  locale\r\n          e' consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica\r\n          la disposizione di cui all'art. 148, comma 3, del codice.\". \r\n              16. Allalegge 20 novembre 1982, n. 890, sono  apportate\r\n          le seguenti modificazioni: \r\n                a) all'art. 2, primo comma, e' aggiunto, in fine,  il\r\n          seguente periodo: \"Sulle buste non  sono  apposti  segni  o\r\n          indicazioni  dai  quali  possa   desumersi   il   contenuto\r\n          dell'atto.\"; \r\n                b) all'art. 8, secondo comma, secondo  periodo,  dopo\r\n          le parole: \"L'agente postale rilascia avviso\" sono inserite\r\n          le seguenti: \", in busta chiusa, del deposito\u00bb. \r\n              \u00abArt. 175 (Forze  di  polizia).  -  1.  Il  trattamento\r\n          effettuato   per   il   conferimento   delle   notizie   ed\r\n          informazioni   acquisite    nel    corso    di    attivita'\r\n          amministrative ai sensi dell'art. 21, comma 1, della  legge\r\n          26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di cui al comma\r\n          3 del medesimo art. e' oggetto di comunicazione al  Garante\r\n          ai sensi dell'art. 39, commi 2 e 3. \r\n              2. I dati personali trattati dalle  forze  di  polizia,\r\n          dagli organi di pubblica sicurezza e dagli  altri  soggetti\r\n          di cui all'art. 53, comma 1, senza l'ausilio  di  strumenti\r\n          elettronici anteriormente alla data di  entrata  in  vigore\r\n          del presente codice, in sede di applicazione  del  presente\r\n          codice possono  essere  ulteriormente  trattati  se  ne  e'\r\n          verificata l'esattezza,  completezza  ed  aggiornamento  ai\r\n          sensi dell'art. 11. \r\n              3. L'art. 10 della legge 1\u00b0  aprile  1981,  n.  121,  e\r\n          successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: \r\n              \"Art. 10  (Controlli) -  1.  Il  controllo  sul  Centro\r\n          elaborazione  dati  e'  esercitato  dal  Garante   per   la\r\n          protezione dei dati  personali,  nei  modi  previsti  dalla\r\n          legge e dai regolamenti. \r\n              2. I dati e le informazioni  conservati  negli  archivi\r\n          del  Centro  possono  essere  utilizzati  in   procedimenti\r\n          giudiziari    o    amministrativi    soltanto    attraverso\r\n          l'acquisizione delle fonti originarie  indicate  nel  primo\r\n          comma  dell'art.  7,  fermo   restando   quanto   stabilito\r\n          dall'art. 240 del codice di procedura  penale.  Quando  nel\r\n          corso di un procedimento giurisdizionale  o  amministrativo\r\n          viene rilevata l'erroneita' o l'incompletezza  dei  dati  e\r\n          delle   informazioni,   o   l'illegittimita'    del    loro\r\n          trattamento,  l'autorita'  precedente  ne  da'  notizia  al\r\n          Garante per la protezione dei dati personali. \r\n              3. La persona alla quale si  riferiscono  i  dati  puo'\r\n          chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma\r\n          dell'art. 5 la conferma dell'esistenza  di  dati  personali\r\n          che  lo  riguardano,  la  loro   comunicazione   in   forma\r\n          intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione\r\n          di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la  loro\r\n          cancellazione o trasformazione in forma anonima. \r\n              4.  Esperiti  i   necessari   accertamenti,   l'ufficio\r\n          comunica al richiedente,  non  oltre  trenta  giorni  dalla\r\n          richiesta,  le  determinazioni  adottate.  L'ufficio   puo'\r\n          omettere  di  provvedere  sulla  richiesta  se  cio'   puo'\r\n          pregiudicare azioni od operazioni a  tutela  dell'ordine  e\r\n          della sicurezza pubblica o  di  prevenzione  e  repressione\r\n          della criminalita', dandone informazione al Garante per  la\r\n          protezione dei dati personali. \r\n              5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza  di  dati\r\n          personali che lo riguardano, trattati anche  in  forma  non\r\n          automatizzata in violazione di disposizioni di legge  o  di\r\n          regolamento, puo'  chiedere  al  tribunale  del  luogo  ove\r\n          risiede  il  titolare  del  trattamento  di  compiere   gli\r\n          accertamenti  necessari  e  di   ordinare   la   rettifica,\r\n          l'integrazione, la cancellazione  o  la  trasformazione  in\r\n          forma anonima dei dati medesimi.\u00bb. \r\n              \u00abArt. 176 (Soggetti pubblici). - 1. Nell'art. 24, comma\r\n          3, della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  dopo  le  parole:\r\n          \"mediante strumenti informatici\" sono inserite le seguenti:\r\n          \", fuori dei casi di accesso  a  dati  personali  da  parte\r\n          della persona cui i dati si riferiscono, \". \r\n              2. Nell'art. 2 del decreto legislativo 30  marzo  2001,\r\n          n.  165,  in  materia  di  ordinamento  del   lavoro   alle\r\n          dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1\r\n          e'   inserito   il   seguente:   \"1-bis.   I   criteri   di\r\n          organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel\r\n          rispetto della disciplina in  materia  di  trattamento  dei\r\n          dati personali.\". \r\n              3. L'art.  4,  comma  1,  del  decreto  legislativo  12\r\n          febbraio  1993,  n.  39,  e  successive  modificazioni,  e'\r\n          sostituito  dal  seguente:  \"1.  E'  istituito  il   Centro\r\n          nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione,\r\n          che opera presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri\r\n          per  l'attuazione  delle   politiche   del   Ministro   per\r\n          l'innovazione  e  le  tecnologie,  con  autonomia  tecnica,\r\n          funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria  e  con\r\n          indipendenza di giudizio.\".(187) \r\n              4. Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica\r\n          amministrazione  continuano  ad  applicarsi  l'art.  6  del\r\n          decreto legislativo 12 febbraio 1993,  n.  39,  nonche'  le\r\n          vigenti modalita' di finanziamento nell'ambito dello  stato\r\n          di  previsione  del   Ministero   dell'economia   e   delle\r\n          finanze.(187) \r\n              5. L'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del\r\n          1993,  e  successive  modificazioni,  e'   sostituito   dal\r\n          seguente: \"1. Il Centro nazionale propone al Presidente del\r\n          Consiglio   dei   ministri   l'adozione   di    regolamenti\r\n          concernenti la sua organizzazione,  il  suo  funzionamento,\r\n          l'amministrazione  del   personale,   l'ordinamento   delle\r\n          carriere,  nonche'  la  gestione  delle  spese  nei  limiti\r\n          previsti dal presente decreto.\". \r\n              6. La denominazione: \"Autorita' per l'informatica nella\r\n          pubblica amministrazione\" contenuta nella vigente normativa\r\n          e'  sostituita  dalla  seguente:  \"Centro   nazionale   per\r\n          l'informatica nella pubblica amministrazione\u00bb. \r\n              \u00abArt. 177 (Disciplina anagrafica, dello stato civile  e\r\n          delle liste elettorali). - 1. Il comune puo' utilizzare gli\r\n          elenchi di cui  all'art.  34,  comma  1,  del  decreto  del\r\n          Presidente della Repubblica 30 maggio  1989,  n.  223,  per\r\n          esclusivo  uso  di  pubblica  utilita'  anche  in  caso  di\r\n          applicazione della disciplina in materia  di  comunicazione\r\n          istituzionale. \r\n              2. Il comma 7 dell'art. 28 della legge 4  maggio  1983,\r\n          n. 184,  e  successive  modificazioni,  e'  sostituito  dal\r\n          seguente: \"7. L'accesso alle informazioni non e' consentito\r\n          nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita\r\n          di non volere essere nominata ai sensi dell'art. 30,  comma\r\n          1, del decreto del Presidente della Repubblica  3  novembre\r\n          2000, n. 396.\". \r\n              3. Il rilascio degli estratti degli  atti  dello  stato\r\n          civile di cui all'art. 107 del decreto del Presidente della\r\n          Repubblica 3 novembre 2000, n.  396e'  consentito  solo  ai\r\n          soggetti  cui  l'atto  si  riferisce,  oppure  su  motivata\r\n          istanza comprovante l'interesse personale  e  concreto  del\r\n          richiedente  a   fini   di   tutela   di   una   situazione\r\n          giuridicamente  rilevante,  ovvero  decorsi  settanta  anni\r\n          dalla formazione dell'atto. \r\n              4.  Nel  primo  comma  dell'art.  5  del  decreto   del\r\n          Presidente della Repubblica 20 marzo  1967,  n.  223,  sono\r\n          soppresse le lettere d) ed e). \r\n              5.  Nell'art.  51  del  decreto  del  Presidente  della\r\n          Repubblica 20 marzo  1967,  n.  223,  il  quinto  comma  e'\r\n          sostituto dal seguente: \"Le liste elettorali possono essere\r\n          rilasciate in copia per  finalita'  di  applicazione  della\r\n          disciplina in materia di elettorato attivo  e  passivo,  di\r\n          studio, di ricerca statistica,  scientifica  o  storica,  o\r\n          carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di  un\r\n          interesse collettivo o diffuso.\u00bb. \r\n              \u00abArt. 178 (Disposizioni in  materia  sanitaria).  -  1.\r\n          Nell'art. 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre\r\n          1978, n. 833, in materia di libretto  sanitario  personale,\r\n          dopo le parole: \"il Consiglio sanitario nazionale\" e  prima\r\n          della virgola sono inserite le seguenti: \"e il Garante  per\r\n          la protezione dei dati personali\". \r\n              2. All'art. 5 della legge 5 giugno  1990,  n.  135,  in\r\n          materia di AIDS e  infezione  da  HIV,  sono  apportate  le\r\n          seguenti modifiche: \r\n                a)  il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  \"1.\r\n          L'operatore sanitario e ogni altro  soggetto  che  viene  a\r\n          conoscenza di un  caso  di  AIDS,  ovvero  di  un  caso  di\r\n          infezione da HIV, anche non accompagnato da stato  morboso,\r\n          e' tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare\r\n          ogni misura o accorgimento occorrente  per  la  tutela  dei\r\n          diritti e  delle  liberta'  fondamentali  dell'interessato,\r\n          nonche' della relativa dignita'.\"; \r\n                b) nel comma 2,  le  parole:  \"decreto  del  Ministro\r\n          della sanita'\" sono sostituite dalle seguenti: \"decreto del\r\n          Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione\r\n          dei dati personali\". \r\n              3. Nell'art. 5, comma 3,  del  decreto  legislativo  30\r\n          dicembre 1992,  n.  539,  e  successive  modificazioni,  in\r\n          materia di medicinali per uso umano, e' inserito, in  fine,\r\n          il seguente periodo: \"Decorso tale  periodo  il  farmacista\r\n          distrugge  le  ricette  con  modalita'  atte  ad  escludere\r\n          l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti. \". \r\n              4. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro  della\r\n          sanita' in data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta\r\n          ufficiale  n.  72  del  27  marzo  1997,  in   materia   di\r\n          importazione  di  medicinali  registrati  all'estero,  sono\r\n          soppresse le lettere f) ed h). \r\n              5. Nel comma 1,  primo  periodo,  dell'art.  5-bis  del\r\n          decreto-legge 17 febbraio  1998,  n.  23,  convertito,  con\r\n          modificazioni, dallalegge 8 aprile 1998, n. 94,  le  parole\r\n          da: \"riguarda  anche\"  fino  alla  fine  del  periodo  sono\r\n          sostituite dalle  seguenti:  \"e'  acquisito  unitamente  al\r\n          consenso relativo al trattamento dei dati personali\u00bb. \r\n              \u00abArt. 179 (Altre modifiche). -  1.  Nell'art.  6  della\r\n          legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le  parole:  \";\r\n          mantenere la necessaria riservatezza per  tutto  quanto  si\r\n          riferisce alla vita familiare\" e: \"garantire al  lavoratore\r\n          il rispetto della sua personalita'  e  della  sua  liberta'\r\n          morale;\". \r\n              2. Nell'art. 38, primo comma,  della  legge  20  maggio\r\n          1970, n. 300, sono soppresse le parole: \"4,\" e \",8\". \r\n              3. Al comma 3 dell'art. 12 del decreto  legislativo  22\r\n          maggio 1999, n. 185, in materia di  contratti  a  distanza,\r\n          sono aggiunte  in  fine  le  seguenti  parole:  \",  ovvero,\r\n          limitatamente  alla  violazione  di  cui  all'art.  10,  al\r\n          Garante per la protezione dei dati personali\". \r\n              4. (abrogato).\u00bb \r\n              \u00abArt. 184 (Attuazione di direttive europee).  -  1.  Le\r\n          disposizioni   del   presente   codice   danno   attuazione\r\n          alladirettiva  96\/45\/CEdel   Parlamento   europeo   e   del\r\n          Consiglio,   del   24   ottobre   1995,   e   alladirettiva\r\n          2002\/58\/CEdel Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  12\r\n          luglio 2002. \r\n              2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno\r\n          riferimento a disposizioni comprese nellalegge 31  dicembre\r\n          1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate dal presente\r\n          codice,  il  riferimento   si   intende   effettuato   alle\r\n          corrispondenti disposizioni del presente codice secondo  la\r\n          tavola di corrispondenza riportata in allegato. \r\n              3.  Restano  ferme  le  disposizioni  di  legge  e   di\r\n          regolamento  che  stabiliscono  divieti   o   limiti   piu'\r\n          restrittivi  in  materia  di  trattamento  di  taluni  dati\r\n          personali.\u00bb \r\n              \u00abArt. 185 (Allegazione dei codici di deontologia  e  di\r\n          buona condotta). - 1. L'allegato A)riporta, oltre ai codici\r\n          di cui all'art. 12, commi 1 e 4, quelli promossi  ai  sensi\r\n          degliarticoli 25e31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e\r\n          gia' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica\r\n          italiana alla data di emanazione del presente codice.\u00bb. \r\n              - Gli allegati B e C del citato decreto legislativo  30\r\n          giugno 2003, n. 196, abrogati  dal  presente  decreto, sono\r\n          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 174  del  29  luglio\r\n          2003, S.O.<\/pre>\n<figure id=\"attachment_457\" aria-describedby=\"caption-attachment-457\" style=\"width: 800px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-457 size-full\" src=\"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/decreto-legislativo-adeguamento-al-gdpr-fatturadigitale.png\" alt=\"\" width=\"800\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/decreto-legislativo-adeguamento-al-gdpr-fatturadigitale.png 800w, https:\/\/www.fatturadigitale.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/decreto-legislativo-adeguamento-al-gdpr-fatturadigitale-300x150.png 300w, https:\/\/www.fatturadigitale.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/decreto-legislativo-adeguamento-al-gdpr-fatturadigitale-768x384.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-457\" class=\"wp-caption-text\">Privacy Decreto Legislativo di Adeguamento al GDPR<\/figcaption><\/figure>\n<div class=\"fb-background-color\">\n\t\t\t  <div \n\t\t\t  \tclass = \"fb-comments\" \n\t\t\t  \tdata-href = \"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/en\/privacy-pubblicato-il-testo-del-decreto-legislativo-di-adeguamento-al-gdpr\/impresa\/\"\n\t\t\t  \tdata-numposts = \"10\"\n\t\t\t  \tdata-lazy = \"true\"\n\t\t\t\tdata-colorscheme = \"light\"\n\t\t\t\tdata-order-by = \"social\"\n\t\t\t\tdata-mobile=\"true\">\n\t\t\t  <\/div><\/div>\n\t\t  <style>\n\t\t    .fb-background-color {\n\t\t\t\tbackground:  !important;\n\t\t\t}\n\t\t\t.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {\n\t\t\t    width: 100% !important;\n\t\t\t}\n\t\t  <\/style>\n\t\t  <!--CusAds0-->\n<div style=\"font-size: 0px; height: 0px; line-height: 0px; margin: 0; padding: 0; clear: both;\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pubblicato il 4 settembre 2018 sulla Gazzetta Ufficiale,\u00a0 il tanto atteso Decreto Legislativo di Adeguamento al GDPR per lo Stato Italiano, Dlgs 101 del 10 agosto 2018. Il Decreto, che entrer\u00e0 in vigore dal prossimo 19 settembre 2018 e consta di ben 27 articoli,\u00a0 \u00e8 relativo alle\u00a0Disposizioni per l&#8217;adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del&hellip;&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/en\/privacy-pubblicato-il-testo-del-decreto-legislativo-di-adeguamento-al-gdpr\/impresa\/\" rel=\"bookmark\"><span class=\"screen-reader-text\">PRIVACY: pubblicato il testo del Decreto Legislativo di Adeguamento al GDPR<\/span><\/a><\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":457,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"neve_meta_sidebar":"","neve_meta_container":"","neve_meta_enable_content_width":"","neve_meta_content_width":0,"neve_meta_title_alignment":"","neve_meta_author_avatar":"","neve_post_elements_order":"","neve_meta_disable_header":"","neve_meta_disable_footer":"","neve_meta_disable_title":"","footnotes":""},"categories":[9],"tags":[67],"class_list":["post-440","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-impresa","tag-dlgs-adeguamento-al-gdpr"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.5 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>PRIVACY: pubblicato il testo del Decreto Legislativo di Adeguamento al GDPR - fattura digitale - news itc business pmi e professionisti<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/en\/privacy-pubblicato-il-testo-del-decreto-legislativo-di-adeguamento-al-gdpr\/impresa\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_GB\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"PRIVACY: pubblicato il testo del Decreto Legislativo di Adeguamento al GDPR - fattura digitale - news itc business pmi e professionisti\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Pubblicato il 4 settembre 2018 sulla Gazzetta Ufficiale,\u00a0 il tanto atteso Decreto Legislativo di Adeguamento al GDPR per lo Stato Italiano, Dlgs 101 del 10 agosto 2018. Il Decreto, che entrer\u00e0 in vigore dal prossimo 19 settembre 2018 e consta di ben 27 articoli,\u00a0 \u00e8 relativo alle\u00a0Disposizioni per l&#8217;adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del&hellip;&nbsp;PRIVACY: pubblicato il testo del Decreto Legislativo di Adeguamento al GDPR\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/en\/privacy-pubblicato-il-testo-del-decreto-legislativo-di-adeguamento-al-gdpr\/impresa\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"fattura digitale - news itc business pmi e professionisti\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2018-09-05T19:10:27+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2018-09-10T07:19:04+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/decreto-legislativo-adeguamento-al-gdpr-fatturadigitale.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"800\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"400\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"gesfattura\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"gesfattura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimated reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"213 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/privacy-pubblicato-il-testo-del-decreto-legislativo-di-adeguamento-al-gdpr\/impresa\/\",\"url\":\"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/privacy-pubblicato-il-testo-del-decreto-legislativo-di-adeguamento-al-gdpr\/impresa\/\",\"name\":\"PRIVACY: pubblicato il testo del Decreto Legislativo di Adeguamento al GDPR - fattura digitale - news itc business pmi e professionisti\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/privacy-pubblicato-il-testo-del-decreto-legislativo-di-adeguamento-al-gdpr\/impresa\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/privacy-pubblicato-il-testo-del-decreto-legislativo-di-adeguamento-al-gdpr\/impresa\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/decreto-legislativo-adeguamento-al-gdpr-fatturadigitale.png\",\"datePublished\":\"2018-09-05T19:10:27+00:00\",\"dateModified\":\"2018-09-10T07:19:04+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/#\/schema\/person\/9c5f285151e6a4951e88b3fdf2f4ef74\"},\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/privacy-pubblicato-il-testo-del-decreto-legislativo-di-adeguamento-al-gdpr\/impresa\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-GB\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/privacy-pubblicato-il-testo-del-decreto-legislativo-di-adeguamento-al-gdpr\/impresa\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-GB\",\"@id\":\"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/privacy-pubblicato-il-testo-del-decreto-legislativo-di-adeguamento-al-gdpr\/impresa\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/decreto-legislativo-adeguamento-al-gdpr-fatturadigitale.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/decreto-legislativo-adeguamento-al-gdpr-fatturadigitale.png\",\"width\":800,\"height\":400},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/privacy-pubblicato-il-testo-del-decreto-legislativo-di-adeguamento-al-gdpr\/impresa\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"PRIVACY: pubblicato il testo del Decreto Legislativo di Adeguamento al GDPR\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/#website\",\"url\":\"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/\",\"name\":\"fattura digitale - news itc business pmi e professionisti\",\"description\":\"business blog aziende e liberi professionisti in digitale\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-GB\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/#\/schema\/person\/9c5f285151e6a4951e88b3fdf2f4ef74\",\"name\":\"gesfattura\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-GB\",\"@id\":\"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/e85f449559b65ac14f64ac6371cd13c8?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/e85f449559b65ac14f64ac6371cd13c8?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"gesfattura\"},\"url\":\"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/en\/author\/gesfattura\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"PRIVACY: pubblicato il testo del Decreto Legislativo di Adeguamento al GDPR - fattura digitale - news itc business pmi e professionisti","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/en\/privacy-pubblicato-il-testo-del-decreto-legislativo-di-adeguamento-al-gdpr\/impresa\/","og_locale":"en_GB","og_type":"article","og_title":"PRIVACY: pubblicato il testo del Decreto Legislativo di Adeguamento al GDPR - fattura digitale - news itc business pmi e professionisti","og_description":"Pubblicato il 4 settembre 2018 sulla Gazzetta Ufficiale,\u00a0 il tanto atteso Decreto Legislativo di Adeguamento al GDPR per lo Stato Italiano, Dlgs 101 del 10 agosto 2018. Il Decreto, che entrer\u00e0 in vigore dal prossimo 19 settembre 2018 e consta di ben 27 articoli,\u00a0 \u00e8 relativo alle\u00a0Disposizioni per l&#8217;adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del&hellip;&nbsp;PRIVACY: pubblicato il testo del Decreto Legislativo di Adeguamento al GDPR","og_url":"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/en\/privacy-pubblicato-il-testo-del-decreto-legislativo-di-adeguamento-al-gdpr\/impresa\/","og_site_name":"fattura digitale - news itc business pmi e professionisti","article_published_time":"2018-09-05T19:10:27+00:00","article_modified_time":"2018-09-10T07:19:04+00:00","og_image":[{"width":800,"height":400,"url":"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/decreto-legislativo-adeguamento-al-gdpr-fatturadigitale.png","type":"image\/png"}],"author":"gesfattura","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"gesfattura","Estimated reading time":"213 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/privacy-pubblicato-il-testo-del-decreto-legislativo-di-adeguamento-al-gdpr\/impresa\/","url":"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/privacy-pubblicato-il-testo-del-decreto-legislativo-di-adeguamento-al-gdpr\/impresa\/","name":"PRIVACY: pubblicato il testo del Decreto Legislativo di Adeguamento al GDPR - fattura digitale - news itc business pmi e professionisti","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/privacy-pubblicato-il-testo-del-decreto-legislativo-di-adeguamento-al-gdpr\/impresa\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/privacy-pubblicato-il-testo-del-decreto-legislativo-di-adeguamento-al-gdpr\/impresa\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/decreto-legislativo-adeguamento-al-gdpr-fatturadigitale.png","datePublished":"2018-09-05T19:10:27+00:00","dateModified":"2018-09-10T07:19:04+00:00","author":{"@id":"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/#\/schema\/person\/9c5f285151e6a4951e88b3fdf2f4ef74"},"breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/privacy-pubblicato-il-testo-del-decreto-legislativo-di-adeguamento-al-gdpr\/impresa\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-GB","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.fatturadigitale.com\/privacy-pubblicato-il-testo-del-decreto-legislativo-di-adeguamento-al-gdpr\/impresa\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-GB","@id":"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/privacy-pubblicato-il-testo-del-decreto-legislativo-di-adeguamento-al-gdpr\/impresa\/#primaryimage","url":"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/decreto-legislativo-adeguamento-al-gdpr-fatturadigitale.png","contentUrl":"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/decreto-legislativo-adeguamento-al-gdpr-fatturadigitale.png","width":800,"height":400},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/privacy-pubblicato-il-testo-del-decreto-legislativo-di-adeguamento-al-gdpr\/impresa\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"PRIVACY: pubblicato il testo del Decreto Legislativo di Adeguamento al GDPR"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/#website","url":"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/","name":"fattura digitale - news itc business pmi e professionisti","description":"business blog aziende e liberi professionisti in digitale","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-GB"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/#\/schema\/person\/9c5f285151e6a4951e88b3fdf2f4ef74","name":"gesfattura","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-GB","@id":"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/e85f449559b65ac14f64ac6371cd13c8?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/e85f449559b65ac14f64ac6371cd13c8?s=96&d=mm&r=g","caption":"gesfattura"},"url":"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/en\/author\/gesfattura\/"}]}},"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/decreto-legislativo-adeguamento-al-gdpr-fatturadigitale.png","post_mailing_queue_ids":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/440","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=440"}],"version-history":[{"count":17,"href":"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/440\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":458,"href":"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/440\/revisions\/458"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/457"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=440"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=440"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fatturadigitale.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=440"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}