FATTURA CON MARCA DA BOLLO : quando si emette
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La marca da bollo è un’imposta che viene applicata, in via generale, sulle fatture cartacee ed elettroniche, in alternativa all’Imposta sul Valore Aggiungo (IVA).
Quando viene redatta una fattura con bollo?
Le fatture con importi non soggetti ad Iva e superiori a Euro 77,47 , sono assoggettate ad imposta di bollo di importo pari a 2 Euro, che andrà applicata sulla copia originale del documento fiscale rilasciato al cliente.
Essendo la marca da bollo e l’Iva dei tributi alternativi, in via generale su una fattura con Iva non andrà applicata la marca da bollo, ma vi sono casi in cui la fattura possa essere mista, ovvero, possa contenere contemporaneamente importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti, in tal caso la marca da bollo andrà applicata solo sugli importi non soggetti ad IVA superiori a Euro 77,47.
Sono invece esenti da marca da bollo:
- le fatture, note di credito e addebito e documenti simili che riguardano operazioni soggette ad IVA;
- le fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci ed a cessioni intracomunitarie di beni ;
- le fatture soggette al reverse charge e cessione dei rottami .
A chi compete il pagamento della marca da bollo sulle fatture?
L’imposta di bollo sulle fatture e gli altri documenti contabili compete, di norma, al debitore,(art. 1199 c.c.), anche se per il pagamento della stessa sono responsabili solidalmente entrambe le parti. Se il costo dell’imposta di bollo è posto a carico del cliente, l’importo (2 euro) deve essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dall’ambito Iva, ex art. 15 del DPR n. 633/1972; se, invece, il costo grava sul fornitore, l’importo della marca da bollo non deve essere specificato in fattura.
Quali sono le sanzioni per il mancato pagamento dell’imposta di bollo?
L’omissione dell’imposta di bollo o l’applicazione di una marca con data posteriore a quella di emissione della fattura prevede una sanzione amministrativa, per ogni singola fattura/ricevuta irregolare, di un importo pari al doppio o al quintuplo dell’imposta di bollo dovuta.
Per le fatture elettroniche assoggettate all’imposta di bollo, l’obbligo sarà assolto in maniera virtuale, che comporterà un versamento cumulativo con f24 dell’importo dovuto, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (ovvero entro il 30 aprile dell’anno contabile terminato).