Diritto Camerale cos’è e da chi è dovuto?

Diritto Camerale o diritto annuale camera di commercio è il tributo annuale della camera di commercio richiesto a ciascun soggetto iscritto o annotato al Registro delle Imprese o al REA della città in cui ha sede legale.

Quando si apre una qualunque impresa o attività commerciale, è necessario adempiere a diversi obblighi amministrativi, come scegliere la sede legale, aprire una casella di posta certificata, iscriversi all’RI ovvero Registro Imprese della città dove si ha sede legale, ed al REA , Repertorio Economico Amministrativo.

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Che differenza c’è tra Registro Imprese e REA?

Il Registro delle Imprese, introdotto dal codice civile del 1942, è “lo strumento di pubblicità legale che consente a chiunque di avere una conoscenza veritiera degli atti e dei fatti inerenti i soggetti individuali e collettivi che operano sul mercato e per i quali è prevista la registrazione”. 

E’ tenuto dalle Camere di Commercio presenti in tutto il territorio nazionale, sotto la direzione di un Conservatore e con la vigilanza di un Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, al quale competono, all’occorrenza, i provvedimenti di iscrizione e cancellazione d’ufficio.

Il Repertorio Economico Amministrativo – REA è invece un archivio di dati, collegato al Registro delle Imprese, nel quale devono essere iscritti i soggetti economici per i quali non sussistono i presupposti di legge per l’iscrizione nel Registro delle Imprese e che riporta notizie di tipo amministrativo ed economico, che il legislatore ha escluso dal Registro delle Imprese, ma per le quali è previsto l’obbligo di denuncia alla Camera di Commercio.

Vengono così riportati nel REA  :

  • le denunce di inizio, modifica e cancellazione dell’attività economica esercitata;
  • l’apertura, modifica e cessazione di unità locali non costituite come sedi secondarie;
  • le Associazioni, Fondazioni, Comitati e altri Enti collettivi non societari che pur esercitando un’attività commerciale e/o agricola non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’impresa;
  • gli imprenditori individuali e collettivi con sede principale all’estero che aprono in Italia unità locali;
  • le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività SCIA e le iscrizioni in albi, ruoli e registri e gli estremi di autorizzazioni e licenze.

Una volta iscritti al Registro delle Imprese e al REA, ogni impresa, ditta individuale che sia, dovrà versare annualmente i cosiddetti diritti camerali.

Tale tributo, detto anche diritto annuale cciaa, dovrà essere versato anche dalle:

  • società in liquidazione;
  • imprese e soggetti che, pur avendo cessato l’attività, non hanno richiesto la cancellazione dal Registro o dal R.E.A.
  • imprese in concordato preventivo ed in amministrazione straordinaria

Quando va versato il diritto annuale camerale?

Il diritto cciaa è dovuto per anno solare e non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell’anno, pertanto, è dovuto interamente da chi risulta iscritto o annotato nel Registro delle Imprese e nel R.E.A. anche solo per un giorno dell’anno di riferimento.

Qualora l’attività economica venga esercitata anche attraverso sedi secondarie e/o unità locali, si ha l’obbligo di versare il diritto relativo a queste ultime, secondo le seguenti modalità:

  • nel caso in cui le sedi secondarie e/o unità locali siano ubicate nella stessa provincia della sede, l’impresa dovrà pagare alla Camera di Commercio la somma degli importi dovuti per la sede principale e per le unità locali;
  • ove le sedi secondarie e/o unità locali siano ubicate in province diverse da quella della sede principale, l’impresa dovrà versare il diritto corrispondente a ciascuna delle Camere di Commercio competenti per territorio;
  • le imprese con sede legale all’estero dovranno pagare il diritto a ciascuna Camera di Commercio di competenza per ogni unità locale o sede secondaria iscritta.

Diversamente accade per i soggetti iscritti esclusivamente al REA (le associazioni, gli enti, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi, ecc.) i quali non sono tenuti al pagamento del diritto annuale per eventuali unità locali.

Quando e come viene pagato il diritto camerale?

La scadenza per pagare il diritto camerale è il 30 giugno di ogni anno, da effettuarsi in un’ unica soluzione tramite il modello F24 .

L’utilizzo del modello F24 consente anche di compensare il diritto camerale, nel caso in cui si vantino crediti per altri tributi e/o contributi.

Per le società di capitali la data di scadenza del pagamento varia a seconda della chiusura dell’esercizio e dell’approvazione del bilancio. La regola generale è che il diritto venga pagato entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Se si paga entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto, occorre sempre maggiorare il versamento dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo; in questo caso sarà sufficiente compilare un unico rigo sommando l’importo del diritto e della maggiorazione.

Oltre tale termine, si può ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi del cosiddetto ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza del termine. In caso di mancato rispetto dei termini, sarà applicata una sanzione amministrativa, variabile dal 10% al 100% dell’ammontare del diritto dovuto, ai sensi del D.M. n. 54/2005.

Per ulteriori approfondimenti sull’argomento, potete visionare la pagina dedicata al diritto camerale sul sito di UnionCamere 

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