DECRETO RILANCIO: NO IRAP E CREDITO DI IMPOSTA PER LOCAZIONI E ADEGUAMENTI AMBIENTI DI LAVORO

Pubblicato il tanto atteso testo del Decreto Rilancio sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, che conferma molti dei provvedimenti già annunciati a sostegno delle imprese.

Tra i provvedimenti già annunciati, si conferma l’abolizione del saldo e acconto Irap in scadenza il mese di giugno 2020.
Nel Titolo II nel Decreto, dedicato al “Sostegno all’ imprese e all’economia”, l‘articolo 24 stabilisce che : non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta.
Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001, n. 435.

Tale agevolazione, riguarda i soggetti che non hanno conseguito ricavi per un ammontare superiore a 250 milioni di euro, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

#decretorilancio : no irap si a credito di imposta fino al 60% per canoni di locazione e spese adeguamenti luoghi di lavoro Condividi il Tweet

Cosa è previsto per i canoni di locazioni ad uso non abitativo ?

Anche per quanto riguarda i canoni di locazioni ad uso non abitativo e per affitti d’azienda, il Decreto stabilisce nell’articolo 28 il credito di imposta “ai soggetti esercenti attività di impresa , arte o professione, con ricavi o compensi non superiori ai 5 milioni , nel periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili “.

Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 30%  per i canoni relativi a “contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale , commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.” 

Credito di imposta riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 per adozione di misure di adeguamento dei luoghi di lavoro aperti al pubblico, volti a far rispettare le prescrizioni sanitarie per il contenimento della diffusione del virus COVID19, per attività d’impresa, arte e professione, associazioni fondazioni ed altri enti privati, compresi gli enti del terzo settore, per un massimo di 80mila euro.

Rientrano nelle spese ammissibili anche le opere edilizie necessarie per il rifacimento degli spogliatoi, mense , realizzazione di spazi medici, ingressi, spazi comuni, acquisto di arredi di sicurezza, nonchè in relazione agli investimenti di carattere innovativo, quali lo sviluppo  o l’acquisto  di strumenti e tecnologie necessario allo svolgimento delle attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature di controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Credito di imposta del 60% anche per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari conformi ai requisiti della comunità europea, disinfettanti e prodotti detergenti, termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, barriere protettive e pannelli, comprese le spese per le installazioni degli stessi.

come scegliere il software gestionale adatto al proprio business

se vuoi essere aggiornato su argomenti di questo tipo, iscriviti alla newsletter di fatturadigitale.com

  • iscriviti alla newsletter

    ricevi tutti gli aggiornamenti sul tuo indirizzo email
    Loading
  •