Dal 1 ottobre 2020 obbligo del domicilio digitale per imprese e professionisti

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Entra in vigore il 1° ottobre 2020 l’obbligo per imprese e liberi professionisti di comunicare il domicilio digitale al Registro Imprese della Camera di Commercio di propria Competenza.

A stabilirlo è l’art. 37 del DL. 16 luglio 2020, n. 76 ( Decreto Semplificazioni ) allo scopo di agevolare le comunicazioni tra  Pubblica Amministrazione e partite IVA.

Per chiarezza, il domicilio digitale non è altro che l’indirizzo pec dell’impresa o del libero professionista, da comunicare  al Registro delle Imprese, entro il 1° ottobre 2020. 

Cosa succede c’è non viene fatta la comunicazione entro il 1° ottobre 2020?

In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale al registro imprese, da parte di un’ impresa già costituita, il legislatore ha previsto l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c., ma in misura raddoppiata, ovvero un minimo di 206 e fino ad un massimo di 2.064 euro, e l’assegnazione d’ufficio un nuovo domicilio digitale.

Mentre per le imprese di nuova costituzione, la sospensione della domanda di iscrizione al REI fino ad avvenuta comunicazione del domicilio digitale.

Per le ditte individuali è prevista l’applicazione della sanzione ex art. 2194 c.c. triplicata (da 10 a 516 euro) e con assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale;

Per i liberi professionisti invece, in caso di mancata comunicazione del proprio domicilio digitale, il Collegio o l’Ordine professionale di appartenenza, potranno applicare la sospensione dall’albo professionale o elenco, fino alla data di comunicazione dello stesso.

scade il 1 ottobre 2020 il termine di comunicazione del domicilio digitale per #imprese e #liberiprofessionisti Condividi il Tweet

Come verificare se il domicilio digitale è presente nel Registro delle Imprese ?

Per verificare che il  domicilio digitale della propria impresa è presente nel Registro delle Imprese, basta :

  • collegarsi al sito www.registroimprese.it ,
  • indicare nel campo “Nome Impresa o Attività”  il nome dell’impresa,
  • indicare la città di competenza nel campo “Provincia”
  • clicca sul tasto CERCA

sul risultato ottenuto, per aprire il dettaglio: se compare la scritta “PEC non presente” è necessario provvedere al più presto all’iscrizione della PEC mentre, se compare il tasto “MOSTRA”, cliccare per visualizzare la PEC;

Cosa succede il domicilio digitale risulta errato o scaduto?

Nel caso l’indirizzo PEC sia scaduto, errato o addirittura mancante l’impresa deve, sempre entro il 1° ottobre 2020, riattivare la casella oppure richiedere un nuovo indirizzo PEC ad un gestore autorizzato e comunicarlo al Registro delle imprese con una pratica telematica utilizzando i canali e gli strumenti indicati nel sito www.registroimprese.it/indirizzo-pec.

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