CREDITO DI IMPOSTA PER SANIFICAZIONE NO BONUS SULLA CONSULENZA

Il credito di imposta previsto nel Decreto Rilancio per le spese di sanificazioni, non include quelle sostenute per  consulenza, formazione e progettazione dei luoghi di lavoro.

L’Agenzia delle Entrate lo scorso 16 settembre nella risposta a interpello 363, chiarisce i termini di applicabilità del credito di imposta previsto dall’art. 125 del DL 34/2020 , per le spese di sanificazione degli ambienti e acquisto di dispositivi sanitari individuali.

L’azienda aveva infatti chiesto di includere nelle spese oggetto di credito di imposta quelle sostenute per la consulenza in materia di sanificazione, per una nuova progettazione degli ambienti di lavoro, per la formazione del personale sull’uso dei DPI e per la stesura dei protocolli di sicurezza.

La risposta dell’agenzia è stata però negativa, ricordando che tale credito viene riconosciuto per :

  1. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
  2. l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari,  conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  3. l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti, per termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti igienizzanti,  compreso le eventuali spese di installazione;
  4. l’ acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
#agenziadelleentrate niente credito di imposta sulla consulenza in materia di sanificazione luoghi di lavoro Condividi il Tweet

L’agenzia nella risposta ,ricorda inoltre che il Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione è utilizzabile :

  • in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24);
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • o, in alternativa, entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

ricevi il testo integrale della risposta all’interpello 363 all’Ade

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