CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE ANTI COVID19: CHI PUO’ USUFRUIRNE?

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Arriva il nuovo Provvedimento dall’Agenzia delle Entrate con il quale vengono definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione anti Covid19.

Pubblicato lo scorso 10 luglio il Provvedimento n. 259854/2020 firmato dal Direttore dell’AdE E.Maria Ruffini, completo di modello e istruzioni per l’inoltro della richiesta dei crediti di imposta da parte dei soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, per le spese anti covid19 sostenute nel 2020 .

Qual’è l’ammontare complessivo del credito di imposta di cui si può beneficiare?

Ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, nonché alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi quelli del terzo settore è riconosciuto un Credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro  fino al 60% delle spese sostenute nel 2020 e per un tetto massimo di spesa di 80.000 euro, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel 2020, dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa Comunicazione da inviare dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021.

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Per quanto riguarda invece il Credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, e per effetto delle modifiche apportate in sede, per le strutture alberghiere a carattere imprenditoriale in possesso di specifici requisiti di legge,  è quantificato nel  60%   delle spese complessive risultanti dall'ultima comunicazione validamente presentata nel periodo compreso tra il 20 luglio al 7 settembre 2020, per un tetto massimo di 60.000 euro.
Il credito di imposta, sia per l’adeguamento dei luoghi di lavoro che per le spese di sanificazione, potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa e in compensazione, sempre con modello F24 .

Quali sono le spese ammissibili? 

Rientrano nei criteri di ammissibilità le spese relative a :

  •  interventi edilizi come rifacimento degli spogliatoi
  •  realizzazione di spazi medici
  •  acquisto arredi di sicurezza
  • investimenti in attività innovative (acquisto di strumenti e tecnologie per lo svolgimento della attività lavorativa e acquisto apparecchiature per il controllo della temperatura di dipendenti e utenti)
  • per la sanificazione di ambienti e strumenti utilizzati e altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (abroga l’art.64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l’art.30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)
  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale
  • la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come: mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c) quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea e incluse le eventuali spese di installazione
  • l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d’imposta riconosciuto per le spese di sanificazione, può essere ceduto?

Si. Tanto il credito di imposta per l’ adeguamento degli ambienti di lavoro che per la sanificazione e  per l'acquisto dei dispositivi di protezione, posso essere ceduti a terzi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari,fino al 31 dicembre 2021.

Naturalmente la comunicazione della cessione del credito,  avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, a partire dal 1 ottobre 2020, e dovrà essere accettata esplicitamente dal cessionario utilizzando direttamente le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Quali sono le  attività ammesse a fruire del credito d'imposta di cui all'articolo 120 del decreto-legge n. 34 del 2020 (per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico) ?

Ateco 551000  Alberghi
Ateco 552010 Villaggi turistici
Ateco 552020 Ostelli della gioventù
Ateco 552030 Rifugi di montagna
Ateco 552040 Colonie marine e montane
Ateco 552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
Ateco 552052 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
Ateco 553000 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
Ateco 559010 Gestione di vagoni letto
Ateco 559020 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
Ateco 561011 Ristorazione con somministrazione
Ateco 561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
Ateco 561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
Ateco 561030 Gelaterie e pasticcerie
Ateco 561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
Ateco 561042 Ristorazione ambulante
Ateco 561050 Ristorazione su treni e navi
Ateco 562100 Catering per eventi, banqueting
Ateco 562910 Mense
Ateco 562920 Catering continuativo su base contrattuale
Ateco 563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina
Ateco 591400 Attività di proiezione cinematografica
Ateco 791100 Attività delle agenzie di viaggio
Ateco 791200 Attività dei tour operator
Ateco 799011 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
Ateco 799019 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA
Ateco 799020 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
Ateco 823000 Organizzazione di convegni e fiere
Ateco 900101 Attività nel campo della recitazione
Ateco 900109 Altre rappresentazioni artistiche
Ateco 900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
Ateco 900202 Attività nel campo della regia
Ateco 900209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
Ateco 900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
Ateco 910100 Attività di biblioteche e archivi
Ateco 910200 Attività di musei
Ateco 910300 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
Ateco 910400 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
Ateco 932100 Parchi di divertimento e parchi tematici
Ateco 932920 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
Ateco 960420 Stabilimenti termali

Leggi il testo integrale del Provvedimento n. 259854/2020 dell’ Agenzia delle Entrate

 

Ricevi il modello per la comunicazione delle spese oggetto del credito di imposta

    credito di imposta per i contribuenti che hanno sostenuto le spese anti covid19