CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO: come cambiano con il Decreto Dignità
Nuove regole per i contratti a tempo determinato e per rinnovi e proroghe di quelli in corso al 14 luglio per l’entrata in vigore del Decreto Dignità.
Il Decreto n. 87/2018, il c.d. Decreto Dignità “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, entrato in vigore lo scorso 14 luglio, ha posto nuove regole per contrastare il precariato nel mondo del lavoro.
Proprio nell’art.1 (Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) , vengono dettate nuove regole per la durata dei contratti di questa tipologia, in un massimo di 12 mesi laddove non è indicata la motivazione per cui è stato apposto un termine (la c.d. causale). Se, invece, tale causale è inserita nel contratto, la durata massima è pari a 24 mesi.
Cosa succede alla scadenza del primo anno di contratto?
Alla scadenza dei 12 mesi, il datore di lavoro potrà rinnovare per altri 12 mesi, ma è obbligato a motivarne la scelta.
Sono ammessi rinnovi per :
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività o per sostituire altri lavoratori;
- esigenze relative a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Relativamente alle proroghe, si passa ad un massimo di 4 , qualora dovessero superare tale numero, si passa direttamente ad un contratto a tempo indeterminato.
Il lavoratore che intenderà impugnare il contratto cessato, con il nuovo decreto, avrà tempo fino a 180 giorni dalla cessazione, pena la decadenza.
Quanto costerà al datore di lavoro rinnovare i contratti a tempo determinato?
Il costo del rinnovo di un contratto a tempo determinato è aumentato rispetto alle precedenti disposizioni, il datore di lavoro infatti dovrà versare oltre al contributo addizionale Naspi già previsto e pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile previdenziale utile, un ulteriore contributo dello 0,50% per ogni rinnovo.