CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO: come cambiano con il Decreto Dignità

Nuove regole per i contratti a tempo determinato e per rinnovi e proroghe di quelli in corso al 14 luglio per l’entrata in vigore del Decreto Dignità.

Il Decreto  n. 87/2018, il c.d. Decreto Dignità “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, entrato in vigore lo scorso 14 luglio, ha posto nuove regole per contrastare il precariato nel mondo del lavoro.

Proprio nell’art.1 (Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) , vengono dettate nuove regole per la durata dei contratti di questa tipologia, in un massimo di 12 mesi  laddove non è indicata la motivazione per cui è stato apposto un termine (la c.d. causale). Se, invece, tale causale è inserita nel contratto, la durata massima è pari a 24 mesi.

Cosa succede alla scadenza del primo anno di contratto?

Alla scadenza dei 12 mesi, il datore di lavoro potrà rinnovare per altri 12 mesi, ma è obbligato a motivarne la scelta.
Sono ammessi rinnovi per :

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività o per sostituire altri lavoratori;
  • esigenze relative a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

Relativamente alle proroghe, si passa ad un massimo di 4 , qualora dovessero superare tale numero, si passa direttamente ad un contratto a tempo indeterminato.

Il lavoratore che intenderà impugnare il contratto cessato, con il nuovo decreto, avrà tempo fino a 180 giorni dalla cessazione, pena la decadenza.

Quanto costerà al datore di lavoro rinnovare i contratti a tempo determinato?

Il costo del rinnovo di un contratto a tempo determinato è aumentato rispetto alle precedenti disposizioni, il datore di lavoro infatti dovrà versare oltre al contributo addizionale Naspi già previsto e pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile previdenziale utile, un ulteriore contributo dello 0,50% per ogni rinnovo.

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