CARTELLA DI PAGAMENTO : come chiedere la sospensione

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Capita a molti e non di rado, di vedersi recapitare una cartella di pagamento con somme più o meno importanti, ma che probabilmente non sono dovute. In questo caso è possibile fare richiesta di sospensione o sgravio, attraverso una specifica procedura.

Come chiedere la sospensione di una cartella di pagamento?

Come sappiamo una cartella di pagamento è l’ atto inviato dall’ l’Ente di Riscossione  ai contribuenti, per  recuperare i crediti vantati dagli enti creditori ( Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, …), da pagare entro un termine stabilito, di solito 60 giorni.
Tale atto però, potrebbe essere illegittimo, quindi non dovuto, pertanto il contribuente potrà avviare una procedura di sospensione direttamente con l’Agenzia dell’Entrate, attraverso uno specifico modulo ( Mod. SL1) messo a disposizione dall’Ente , spiegandone il motivo.
Inoltre, al modulo di richiesta vanno allegati il documento di riconoscimento del contribuente e tutta la documentazione in proprio possesso (ad esempio la ricevuta che attesta il pagamento già avvenuto, il provvedimento di sgravio o la sentenza a te favorevole) .
La domanda non è ripetibile e va presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni da quando l’Agenzia delle entrate-Riscossione (fino al 30 giugno 2017 Equitalia)  ha notificato la cartella o altri atti di riscossione.

La domanda può essere presentata allo sportello dell’Agenzia delle entrate-Riscossione oppure on-line con il servizio “Sospensione”  .

In alternativa è possibile inviare la richiesta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno ai recapiti indicati nella cartella oppure via e-mail agli indirizzi indicati nel modulo.

Quando si può chiedere la sospensione di una cartella?

La sospensione di una cartella di pagamento, purtroppo non può essere chiesta per mancata disponibilità di denaro o per mancata posizione lavorativa, ma la sua sospensione o sgravio potrà avvenire solo se le somme richieste dall’ente creditore sono:

  1. state già pagate prima dell’inscrizione al ruolo;
  2. state oggetto di provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
  3. interessate da prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
  4. state interessate da una sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
  5. o vi è una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione (fino al 30 giugno 2017 Equitalia) non ha preso parte.

Non rientrano tra gli atti che possono essere oggetto di sospensione quelli non notificati dall’Agente della riscossione (per esempio avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate o avviso di addebito dell’INPS) per i quali ci si deve rivolgere direttamente ai rispettivi enti creditori, ovvero i solleciti di pagamento inviati dall’Agente della riscossione mediante posta ordinaria.

Come faccio a sapere se la mia richiesta di sospensione è stata accettata?

Una volta ricevuta la richiesta di sgravio o sospensione, l’Agenzia si fa carico di trasmetterla all’ente e, in attesa della risposta, sospende le procedure di riscossione.

In assenza di riscontro da parte dell’ente entro 220 giorni, la legge prevede l’annullamento del debito.

Se i documenti inviati non sono idonei a dimostrare che il pagamento non è dovuto, l’ente creditore  informa il contribuente del rigetto della richiesta  presentata e comunica all’Agenzia di riprendere le attività di riscossione.

Attenzione:

Nel caso in cui il contribuente produca documentazione falsa, ferma restando la responsabilità penale, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro (art.1 – comma 541, legge n. 228/2012).

In allegato un flyer informativo sulla sospensione delle cartelle di pagamento, reso disponibile dall’agenzia dell’entrate.

CARTELLA DI PAGAMENTO come chiedere la sospensione

 

Modello_Sospensione_Cartella_di_Pagamento_SL1-3.pdf

 

FLYER_Sospensione_08082017-1.pdf