6917 CODICE TRIBUTO PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE ANTI COVID19

Definito il codice tributo per le spese di sanificazione ed acquisto di dispositivi di protezione da utilizzare come credito di imposta

Pubblicato ieri dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 52E ,  il nuovo codice tributo da utilizzare come credito d’imposta da ” soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, ( rif. art. 125  del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ) “, per le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti .

Il codice  6917 ,  denominato appunto  'CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE “, dovrà essere inserito nella sezione Erario del modello f24 in corrispondenza delle somme indicate nella colonna 'importi a credito compensati', ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta.

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Termini e misure del Credito di Imposta

Come indicato nel provvedimento, il credito d’imposta spetta ai soggetti indicati nello stesso articolo 125,  fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Per poter beneficiare di tale credito:

  • i soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d'imposta comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese ammissibili, entro il 7 settembre 2020;

inoltre

  • per ciascun beneficiario, il credito d'imposta è pari al 60 per cento delle spese complessive risultanti dall'ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d'imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro;
  • ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal citato articolo 125, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, pari  al 15,6423 per cento;
  • il credito d'imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato, tra l'altro, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto precedente;
  • ai fini dell'utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a soggetti terzi, pena lo scarto del modello F24.

Ricevi il testo integrale della Risoluzione 52E dell’Ade

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