28 DICEMBRE SCADENZA ACCONTO IVA 2020
Nuova scadenza in arrivo, il 28 dicembre i contribuenti saranno alle prese con il versamento per l’acconto Iva 2020. Chi dovrà effettuare il versamento e chi sarà esonerato?
La scadenza naturale per il versamento dell’acconto iva 2020 è il 27 dicembre, ma trattandosi di un giorno festivo, viene spostata al lunedì 28.
Il calcolo dell’importo per l’acconto Iva che annualmente viene versato dai contribuenti, viene effettuato attraverso 3 metodi alternativi:
- il metodo storico;
- il metodo previsionale;
- il metodo della liquidazione intermedia o analitica al 20 dicembre.
ed è escluso il suo versamento, qualora risulti di importo inferiore a 103,29 Euro.
Chi è obbligato e chi no al versamento dell’acconto entro il 28.12.2020?
I contribuenti soggetti passivi d’imposta, che devono effettuare il versamento dell’acconto entro il 28 dicembre 2020, sono tutti coloro che eseguono le liquidazioni ed i versamenti, con periodicità mensile ( ex art 1 DPR 100/98) e trimestrale (ex art 7 DPR 542/99 e art 74 comma 4 DPR /ì633/72).
Sono invece esonerati dal versamento dell’acconto :
- i contribuenti che hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione Iva periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso;
- i contribuenti che pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità Iva con una eccedenza detraibile di imposta;
- i soggetti per i quali l’acconto dovuto è inferiore a € 103,29;
- i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2020;
- i soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini IVA;
- i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso dell’anno, non essendo tenuti ad effettuare alcuna liquidazione periodica dell’imposta relativa all’ultimo periodo dell’anno (in quanto non hanno registrato alcuna operazione dopo l’inizio dell’ultimo mese o trimestre);
- i soggetti che applicano il regime di vantaggio di cui all’art. 27 commi 1 e 2 D.l. 98/2011;
- i soggetti che applicano il regime forfettario (art. 1 comma 58 L. 190/2014);
- i soggetti che sono usciti dal regime dei minimi/forfetari dal 1° gennaio 2020 con applicazione del regime ordinario in quanto non ha una base di riferimento per il 2019;
- le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario (L. 398/91);
- i contribuenti che esercitano attività di intrattenimento (art. 74, co. 6, D.p.r. 633/72);
- i contribuenti in regime agricolo di esonero (art. 34, co. 6, D.p.r. 633/72
Il versamento dell’acconto Iva 2020, viene invece sospeso per i contribuenti che godono dell’agevolazione prevista ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 157/2020, ovvero il Ristori quater, e nello specifico:
- gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 157/2020 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;
- di soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività d’impresa, di arte o professione, in data successiva al 30.11.2019;
- soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 3.11.2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26.11.2020 con el ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPCM 3.11.2020 e dall’art. 30 del D.L. n. 149/2020;
- soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al D.L. n. 149/2020, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26.11.2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del D.L. n. 149/2020.
Per questi contribuenti, il versamento viene posticipato alla data del 16.03.2021, e potrà essere effettuato in una unica soluzione, oppure in forma rateale, con un massimo di 4 rate mensili a partire sempre dal 16.3.2021.
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